Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 20/01/2026, n. 190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 190 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00190/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00338/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 338 del 2024, proposto da
Essegi S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Donatella Bochicchio, Alessia Scarna', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessia Scarna' in Palermo, via Giacomo Cusmano n. 40;
contro
Regione Siciliana - Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive - Dipartimento Regionale Attivita' Produttive, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Mariano Stabile n. 182;
nei confronti
Laterizi Fauci Produzione S.R.L, Sicilia Nuoto Societa' Sportiva Dilettantistica A R.L., Allchemicals S.r.l., non costituiti in giudizio;
per l'annullamento,
previa adozione di misura cautelare:
- in parte qua del D.D.G. n. 2889/7s del 14/12/2023, pubblicato in pari data, nel sito istituzionale della Regione, con il quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse in attuazione dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i. nella misura in cui ha collocato l'odierna ricorrente nell'Allegato n. 5 tra le istanze non ammesse al finanziamento anziché in quelle finanziate;
- di tutti gli atti allo stesso presupposti ed ivi richiamati nonché quelli che ne abbiano determinato l'adozione anche se sconosciuti alla ricorrente;
- ove occorra, dell'art. 13 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i, ove la perdita del requisito della “regolarità contributiva” debba ritenersi causa di esclusione automatica dell'istanza dalla concessione dell'aiuto;
- ove occorra, dell'art. 3 dell'Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i, ove abbia inteso fornire una nozione di “regolarità contributiva” che reputi insussistente il detto requisito anche in caso di violazioni dell'impresa che non presentino i caratteri della “gravità” e della “definitività”;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Assessorato Regionale alle Attivita' Produttive;
Vista la memoria del 16.12.2025, con la quale parte ricorrente dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 gennaio 2026 il dott. OL SA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 pubblicato sul sito dell’Assessorato regionale resistente, veniva approvato l’Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica”, codice PRATT34537, a valere sul Piano di Sviluppo e Coesione 2014- 2020 (PSC) - avente dotazione finanziaria, pari ad € 150.000.000,00 - con i relativi allegati.
L’odierna ricorrente presentava la propria istanza nella finestra temporale prevista dalla lex specialis in data 22.02.2023.
Negli elenchi provvisori approvati con D.D.G. 1092 del 30.06.2023 l’istante veniva collocata nell’Allegato 1, tra le imprese per le quali era concedibile l’aiuto.
Successivamente e nelle more della pubblicazione della graduatoria definitiva di concessione del sostegno, l’odierna ricorrente in data 16.11.2023 riceveva a mezzo pec dall’Inps un “invito a regolarizzare” (il c.d. preavviso di Durc negativo) per l’importo complessivo di sanzioni di € 174,67 e relative al mese di luglio 2023.
Nonostante ciò, con il D.D.G. n. 2889/7s del 14/12/2023 di approvazione della graduatoria definitiva dei soggetti finanziati oggi gravata, l’odierna ricorrente veniva collocata nell’Allegato 5 tra le istanze escluse con la motivazione “Non ammessa per DURC IRREGOLARE”.
Al che, in data 16.12.2023, la ricorrente trasmetteva una diffida all’Istituto previdenziale, chiedendo l’immediata riapertura dell’istruttoria che aveva condotto all’emissione del DURC irregolare - del quale, al tempo, non si conosceva la data di emissione - e, conseguentemente, un annullamento dello stesso, stante la sua patente illegittimità. In data 18.12.2023, a seguito di ulteriore sollecito da parte dell’odierna ricorrente a mezzo cassetto fiscale, l’Istituto Previdenziale annullava il Durc negativo, segnatamente, riscontrando: “ Gen.mi relativamente al Durc emesso non regolare protocollo INPS:_38527342 del 13.11.2023 da una verifica dei nostri archivi è emerso che l’irregolarità contributiva presente nell’invito a regolarizzare è stata sanata entro i termini dei 15 giorni previsti dall’invito. Si è proceduto pertanto ad annullare il DURC protocollo INPS_38527342 del 13.11.2023 ” (Dettaglio Ticket N. 79362309 rif. Protocollo INPS.CMBD1.15/12/2023.0651310 – doc. 7).
L’Assessorato resistente non ha provveduto a riammettere la ricorrente nell’elenco delle finanziabili, lasciando inesitata l’istanza di riesame avanzata dalla ricorrente in data 21.12.2023.
Con il ricorso in esame la Essegi s.r.l. ha quindi chiesto l’annullamento del D.D.G. n. 2889/7s del 14/12/2023, con il quale è stata approvata la graduatoria delle istanze ammesse in attuazione dell’Avviso Pubblico denominato “BONUS ENERGIA SICILIA - Aiuti alle imprese per i maggiori costi legati alla crisi energetica” approvato con DDG n. 2615/7S del 30/12/2022 s.m.i. nella misura in cui ha collocato l’odierna ricorrente nell’Allegato n. 5 tra le istanze non ammesse al finanziamento anziché in quelle finanziate.
L’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana, costituitosi in giudizio a mezzo dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, ha riferito di avere riconosciuto, esaminata la documentazione relativa alla posizione DURC dell'impresa, il diritto dell’impresa ricorrente a percepire il contributo, richiedendo a Infocamere, ente incaricato della gestione dell'istruttoria dell'iniziativa in forza dell'Accordo Quadro sottoscritto in data 04/04/2023, di quantificare il contributo spettante alla ricorrente (che sarà erogato solo a seguito dell’incremento della dotazione finanziaria dell’Avviso, il cui iter amministrativo-contabile è già in corso) e a comunicare alla stessa quanto sopra.
Con successiva nota prot. n. 46084 del 20.12.2024, la Regione Siciliana ha comunicato la definitiva ammissione della ricorrente al contributo previsto dall’Avviso pubblico “Bonus Energia Sicilia”, dando atto che a seguito della richiesta di riesame e del giudizio promosso dalla ricorrente tutt’ora pendente, “ l’Amministrazione ha verificato la posizione ed ha comunicato l’ammissibilità al contributo con nota del 19/03/2024. Infocamere ha effettuato il ricalcolo dei valori energetici e del punteggio, quantificando il contributo spettante in € 171.356,89. La società è quindi stata reinserita nella graduatoria, nell’allegato 1 del D.D.G. 2889/7S del 14/12/2023, in posizione compresa tra 275 e 277 ”. In ragione di ciò, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con vittoria di spese.
All’udienza pubblica del 16 gennaio 2026, il ricorso è stato posto in decisione.
Tanto premesso, tenuto conto che nelle more della celebrazione dell’udienza di discussione, l’Amministrazione resistente ha comunicato la definitiva ammissione della società istante al contributo richiesto, quantificandone l’importo, la pretesa di quest’ultima ha trovato piena soddisfazione, dovendo essere di conseguenza dichiarata, ai sensi dell’art. 34, co. 5 c.p.a., l’intervenuta cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite vanno compensate, tenuto conto che l’iniziale provvedimento di non ammissione era dipeso dal rilascio di un Durc irregolare da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, dalle cui risultanze l’Amministrazione resistente non poteva discostarsi in mancanza di un autonomo potere di valutazione e apprezzamento del suo contenuto (T.A.R. Lazio sez. V - Roma, 01/07/2022, n. 9012).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
ST TE, Presidente
OL SA, Primo Referendario, Estensore
Andrea Illuminati, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| OL SA | ST TE |
IL SEGRETARIO