Sentenza 22 giugno 2016
Massime • 1
Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, si sia formato, quale esito del giudizio di primo grado, il giudicato sull'opposizione e il processo sia proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione.
Commentario • 1
- 1. Sospensione dei termini feriali e giudizi di opposizione a precettoEnrico Pattumelli · https://www.studiocataldi.it/ · 30 giugno 2018
di Enrico Pattumelli - L'opposizione a precetto è uno degli strumenti che l'ordinamento riconosce al debitore per reagire al diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata, quando quest'ultima non sia ancora iniziata. Opposizione ad esecuzione, niente sospensione termini feriali L'opposizione a precetto, come del resto tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 3 Legge 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1942 (Ord. Giudiziario). Siffatto principio, confermato dai giudici di legittimità con la pronuncia 22484/2014, si ritiene unanimemente …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 12888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12888 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2016 |
Testo completo
o o t v n i t e a r m g a s e r t e n i v o l t a u o b t i ORIGINALE a r t g i n l o b c 12888/2016 b l o e d e t e n r e o r r i r o e Oggetto c t i REPUBBLICA ITALIANA l R u INTERESSE PAC IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 19517/2014 Cron. 12888 TERZA SEZIONE CIVILE Rep. .. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ADELAIDE AMENDOLA - Presidente - Ud. 08/03/2016 Consigliere PU Dott. LINA RUBINO Rel. Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI Dott. GIUSEPPINA LUCIANA BARRECA Consigliere Dott. AUGUSTO TATANGELO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 19517-2014 proposto da: EC GI, considerato domiciliato ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DANIELE SPIRITO MICHELETTA TITA', RODOLFO UMMARINO giusta procura in calce al ricorso;
ricorrente 2016 contro 555 DI TO IA IN, considerato domiciliato ex lege in ROMA, pressdo la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GATTI giusta procura a margine delMARCO controricorso;
- controricorrente avversO la sentenza n. 1282/2014 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 02/07/2014; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/2016 dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI;
udito l'Avvocato MARCO CARDINALI per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ALBERTO CARDINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. 19517/2014 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con sentenza del 29 aprile 2011 il Tribunale di Casale Monferrato accoglieva una opposizione a precetto cambiario proposta da Di TO AG TI e rigettava la domanda riconvenzionale di accertamento di propri crediti verso il suddetto avanzata dall'opposto AR CO. Avendo il AR proposto appello contro tale sentenza chiedendo la dichiarazione di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale, la Corte d'appello di Torino, con sentenza del 13 giugno-2 luglio 2014, lo dichiarava inammissibile per difetto di interesse processuale.
2. Ha presentato ricorso il AR, sulla base di un unico motivo, denunciante violazione, ex articolo 360, primo comma, n.4 c.p.c., degli articoli 100, 112, 166 e 167 c.p.c. Di TO AG si è difeso con controricorso, del quale il ricorrente, con memoria ex articolo 378 c.p.c., eccepisce la tardività. MOTIVI DELLA DECISIONE 3. Il ricorso è infondato.
3.1 In primis, occorre esaminare l'eccezione di tardività ex articolo 370 c.p.c. che è stata proposta, in relazione al controricorso, dal ricorrente nella memoria depositata ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., osservando che il ricorso è stato notificato l'11 luglio 2014 mentre il controricorso è stato notificato al ricorrente in data 8 settembre 2014. Poiché, trattandosi di opposizione al precetto, il termine non viene sospeso nel periodo feriale, il controricorso sarebbe stato quindi notificato tardivamente. Nella discussione in pubblica udienza, poi, il difensore del controricorrente ha replicato che il giudizio non è più qualificabile ex articolo 615 c.p.c., avendo ora ad oggetto esclusivamente la domanda riconvenzionale proposta dall'attuale ricorrente. L'eccezione del ricorrente è in effetti infondata per quel che rileva il controricorrente. Se è vero, infatti, che la sospensione dei termini processuali, ai sensi dell'articolo 3 1. 7 ottobre 1969 n. 742, non opera tra l'altro nei procedimenti di opposizione all'esecuzione, e ciò per quanto concerne l'intero corso del procedimento, inclusa la fase di cassazione, a motivo delle esigenze di sollecita trattazione emergenti dalla particolare natura dell'oggetto della 3 су controversia (cfr. tra gli arresti più recenti Cass. sez.3, 12 marzo 2013 n. 6107; Cass. sez.
6-3 ord. 11 gennaio 2012 n. 171; Cass. sez. 3, 2 marzo 2010 n. 4942; sull'applicabilità del principio anche alla proposizione del controricorso v. per tutte Cass. sez. 3, 15 marzo 2006 n. 5684), non si può non constatare, peraltro, che nel caso di specie si è formato, quale esito del primo grado, il giudicato sulla opposizione a precetto, e il processo è proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, vale a dire non più connotato dalle caratteristiche di necessaria celerità che costituiscono la ratio della specialità normativa in questione, ovvero della eccezionale sottrazione del processo dalla generale statuizione della sospensione feriale dei termini processuali. La regola generale, pertanto, risulta applicabile (v. per un caso analogo Cass. sez. 3, 13 ottobre 2009 n. 21681: "Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, il giudice di primo grado dichiari inefficace il precetto stesso, pronunciando sull'azione causale esperita in via riconvenzionale dall'opposto, e poi, in grado d'appello, sia impugnata e si discuta soltanto di tale ultima pronuncia, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione."; conforme Cass. sez. 1, 19 maggio 1989 n. 2400).
3.2 Passando allora all'esame dell'unico motivo presentato nel ricorso, si rileva che il ricorrente adduce di avere in primo grado proposto tardivamente la domanda riconvenzionale, essendosi costituito all'udienza di comparizione, e non 20 giorni prima;
quindi la propria domanda riconvenzionale avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile, ed egli avrebbe avuto interesse ad impugnare il rigetto del primo giudice - interesse che gli sarebbe stato, pertanto, erroneamente negato dal giudice d'appello -, per evitare che la sua domanda, in realtà, appunto, inammissibile, venisse ricoperta dal giudicato in forza della pronuncia di rigetto. Il giudice d'appello ha ritenuto inesistente l'interesse del AR a impugnare la sentenza di primo grado, osservando che "l'interesse all'impugnazione certamente sarebbe stato ravvisabile ove fosse stato proposto appello onde ottenere il rigetto della domanda avversaria di declaratoria di nullità e inefficacia del precetto ovvero l'accoglimento della domanda riconvenzionale". Pertinente alla questione in esame è il riferimento all'omessa proposizione, da parte dell'attuale ricorrente, della impugnazione per motivi di merito - in consequenziale aggiunta alla impugnazione per vizi di rito relativa alla domanda riconvenzionale. Invero, - consolidato insegnamento della giurisprudenza di questa Suprema Corte (v. S.U. 14 dicembre 1998 n. 12541) è nel senso che l'appello per vizi di rito, al di fuori dei tassativi casi di cui agli articoli 353 e 354 c.p.c. i quali, comportando la regressione al primo grado, investono di per sé anche il merito della decisione -, è sorretto da interesse processuale, ovvero è ammissibile e rispondente al modello legale di impugnazione, solo se viene congiuntamente addotta una lesione concreta che sotto il profilo di merito l'error in procedendo ha cagionato all'impugnante (v. p. es., da ultimo, Cass. sez. lav., 23 giugno 2014 n. 14167, per cui "è ammissibile l'impugnazione con la quale l'appellante si limiti a dedurre soltanto i vizi di rito avverso una 4 а pronuncia che abbia deciso anche nel merito in senso a lui sfavorevole, solo ove i vizi denunciati comporterebbero, se fondati, una rimessione al primo giudice ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., dovendo, diversamente ed a pena di inammissibilità dell'impugnazione per difetto d'interesse e non rispondenza al modello legale di impugnazione, dedurre ritualmente anche le questioni di merito"; e sempre da ultimo v. Cass. sez. 3, 3 dicembre 2015 n. 24612, Cass. sez. 1, 21 settembre 2015 n. 18578, Cass. sez. lav. 11 febbraio 2015 n. 2682, Cass. sez. 3, 12 dicembre 2014 n. 26157; cfr. pure, ex multis, Cass. sez. 3, 29 gennaio 2010 n. 2053 e S.U. 19 maggio 2008 n. 12644); e da siffatta impostazione, a ben guardare, non si discosta neppure la giurisprudenza invocata dal ricorrente a sostegno del suo motivo, giurisprudenza che a parte Cass. sez. 1, 18 agosto 1998 n. 8148, in cui, logicamente, si -- sottolinea come l'interesse debba essere valutato non soltanto in considerazione del dispositivo, "ma anche tenendo conto delle enunciazioni contenute nella motivazione che siano suscettibili di passare in giudicato in quanto presupposti logici necessari della decisione" individua come parametro dell'interesse a impugnare proprio il profilo della soccombenza sostanziale (in tal senso Cass. sez. 3,, 7 maggio 2009 n. 10486, per cui rileva ai fini della sussistenza dell'interesse ad impugnare "la soccombenza nel suo aspetto sostanziale, che si identifica nel pregiudizio che la parte subisca a causa della decisione e va apprezzata in relazione all'utilità concreta che può derivare alla parte proponente il gravame dall'eventuale accoglimento di quest'ultimo", e Cass. sez. 3, 6 agosto 2002 n. 11778, per cui l'interesse ex articolo 100 c.p.c. "si estende anche ai giudizi di impugnazione nei quali, in particolare, l'interesse ad impugnare una data sentenza o un capo di questa va desunto dall'utilità giuridica che dall'eventuale accoglimento del gravame possa derivare alla parte che lo propone, e si ricollega pertanto ad una soccombenza sostanziale della parte nel precedente giudizio, correlata agli effetti pregiudizievoli che derivano nei suoi confronti dalle statuizioni contenute nella sentenza, idonee a formare il giudicato"). Ma nel caso di specie l'appellante, come constatato dalla corte territoriale, ha circoscritto l'impugnazione a un vizio di rito non sussumibile negli articoli 353 e 354 c.p.c., senza affiancare alcunché in punto di merito a favore dell'accoglimento della sua domanda riconvenzionale, e dunque senza dimostrare la sussistenza di un proprio reale interesse a impugnare la sentenza che tale domanda aveva respinto. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente alla rifusione a controparte delle spese processuali, liquidate come da dispositivo. Sussistono ex articolo 13, comma quater, d.p.r. 115/2012 i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo. 5
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di € 3000, di cui € 200 per esborsi, oltre gli accessori di legge. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 quater, d.p.r. 115/2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. Così deciso in Roma l'8 marzo 2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente Quall Chiara/Grazios Adelaide Amendola Chberde Il Funzionario Giudiziarie Innocenzo BATTISTA DEPOSITATO IN CANCELLERIA 22' 610. 2016 Oggi.... Funzionario Giudiziario Innocenzo BPTISTA 9