Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 12888
CASS
Sentenza 22 giugno 2016

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Massime1

Qualora, in sede di opposizione avverso precetto cambiario, si sia formato, quale esito del giudizio di primo grado, il giudicato sull'opposizione e il processo sia proseguito esclusivamente in ordine alla domanda riconvenzionale, la controversia non è più qualificabile come opposizione all'esecuzione, sicché non si sottrae alla sospensione dei termini durante il periodo feriale, anche con riguardo al termine per la proposizione dell'impugnazione.

Commentario1

  • 1Sospensione dei termini feriali e giudizi di opposizione a precetto
    Enrico Pattumelli · https://www.studiocataldi.it/ · 30 giugno 2018

    di Enrico Pattumelli - L'opposizione a precetto è uno degli strumenti che l'ordinamento riconosce al debitore per reagire al diritto dell'istante di procedere ad esecuzione forzata, quando quest'ultima non sia ancora iniziata. Opposizione ad esecuzione, niente sospensione termini feriali L'opposizione a precetto, come del resto tutte le cause di opposizione al processo esecutivo, rientra tra i procedimenti ai quali non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, ai sensi dell'art 3 Legge 742/1969 e dell'art. 92 R.D. 12/1942 (Ord. Giudiziario). Siffatto principio, confermato dai giudici di legittimità con la pronuncia 22484/2014, si ritiene unanimemente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 22/06/2016, n. 12888
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12888
Data del deposito : 22 giugno 2016

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