Art. 6.
Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365 , salvo per quanto concerne le misure dell'indennita' di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1973.
Restano altresi' ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201 , e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902 , convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215 , e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 .
Per la determinazione delle misure e delle modalita' di corresponsione delle indennita' e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varra' quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennita' al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennita' di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennita' di speciale responsabilita' per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 , e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennita' di rischio da radiazioni).
Restano ferme le disposizioni della legge 27 maggio 1970, n. 365 , salvo per quanto concerne le misure dell'indennita' di impiego operativo stabilite dalla colonna 3 della tabella VIII allegata alla predetta legge che, per il personale militare che fruisce di assegno perequativo pensionabile, sono ridotte del 50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 1973.
Restano altresi' ferme le disposizioni del capo III del titolo I del regio decreto 19 aprile 1907, n. 201 , e successive modificazioni, degli articoli 2 e 4 del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1902 , convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 215 , e successive modificazioni, della legge 11 aprile 1967, n. 233, degli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 1950, n. 807 .
Per la determinazione delle misure e delle modalita' di corresponsione delle indennita' e degli assegni previsti dalle disposizioni sottoelencate varra' quanto stabilito con il decreto del Presidente della Repubblica da emanare per il personale civile: legge 27 maggio 1959, n. 324 (indennita' al personale in servizio presso i centri meccanografici); legge 9 luglio 1967, n. 563 (indennita' di rischio per maneggio, trasporto o conservazione di sostanze pericolose); legge 5 febbraio 1965, n. 26 (indennita' di speciale responsabilita' per maneggio valori di cassa); regio decreto 2 giugno 1924, n. 931 , e legge 7 ottobre 1957, n. 969 (assegni ai palombari, sommozzatori e rispettive guide); legge 28 marzo 1968, n. 416 (indennita' di rischio da radiazioni).