CA
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/05/2025, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
N. 41/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione per i Minorenni
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Rita Carosella Presidente
dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Federico Scioli Consigliere
dr. Lucia Gamberino Consigliere on.
dr. Pino De Stavola Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 41/2024 V.G. di appello avverso la sentenza n. 2/2024 resa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso pubblicata in data 14/3/2024 nell'ambito del procedimento n. 60000001/23 ADS, notificata in pari data avente ad oggetto: Impugnazione dichiarazione di adottabilità
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GENTILE TANIA G., Parte_1 C.F._1
PEC come da registri di giustizia
- Appellante -
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SEZIONE PER MINORENNI
- Intervenuto - E
PRESSO LA PROCURA PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO Controparte_1
- non costituito - E
AVV. RENZI VALERIA (C.F. , IN QUALITÀ DI TUTORE DEI MINORI C.F._2 [...]
E CP_2 CP_3 CP_4
- appellata - E
CP_5
- non costituito -
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2/2024 del 14/3/2024, emessa nel proc. n. 60000001/23 ADS, notificata in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], figli di , nata a [...] il CP_4 Parte_1
18/5/1981 e di nato il [...], a [...], quest'ultimo CP_5 padre del solo (pur se asseritamente genitore anche degli altri due minori). CP_4
Il procedimento è stato instaurato con ricorso del P.M.M. dell'8/2/2023, con il quale è stata richiesta l'apertura di procedura per la declaratoria di adottabilità dei predetti minori, la conferma della sospensione dei genitori dalla responsabilità parentale (già disposta nella procedura n. 216/2021 V.G. pendente nell'interesse dei medesimi minori) e la dichiarazione di adottabilità.
In realtà, presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso era già in corso un procedimento nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare, iscritto al n. 216/2021 V.G., nell'ambito del quale erano stati adottati diversi provvedimenti, in particolare:
• decreto del 2/9/2021 che aveva disposto l'urgente inserimento dei bambini in comunità insieme a – ove consenziente - padre del solo (pur se CP_5 CP_4 asseritamente genitore anche degli altri due minori); la sospensione di dalla Parte_1 responsabilità genitoriale su tutti e tre i figli;
la nomina del tutore per e – CP_2 CP_3 figli della sola -; la nomina del curatore speciale per non essendo stata Pt_1 CP_4 inizialmente sospesa la responsabilità parentale di CP_5
• decreto del 9/12/2021, con cui veniva disposta la sospensione anche del padre dalla responsabilità parentale e dunque veniva nominato il tutore anche per . CP_4
In ragione della perdurante conflittualità della coppia, tenuto conto della mancata adesione ai percorsi previsti e dall'assenza di progressi e concrete prospettive progettuali parentali, il P.M.M. richiedeva l'apertura della procedura di adottabilità.
Con decreto del 16/2/2023, emesso nell'ambito della procedura n. 216/2021 V.G., il Tribunale disponeva l'archiviazione di tale procedimento e l'acquisizione degli atti nella sopravvenuta procedura di adottabilità, iscritta al RG n. 60000001/2023, nella quale sono dunque confluiti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ritenuta l'impossibilità di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con il superiore interesse dei minori, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , CP_2 CP_3 figli di e figlio di e Parte_1 CP_4 Parte_1 CP_5
Ai sensi dell'art. 8 della L. 184/1983, il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale non riconducibile a cause transitorie;
ha evidenziato l'assoluta inadeguatezza dei genitori sotto il profilo delle capacità accuditive ed educative, la mancata adesione a percorsi di recupero della funzione genitoriale e l'assenza di qualsiasi progetto concreto e realistico volto al rientro dei minori nel nucleo familiare d'origine.
Le risultanze istruttorie hanno fatto emergere numerose condotte pregiudizievoli poste in essere da entrambi i genitori tra cui frequenti litigi, aggressioni fisiche e verbali anche in presenza dei figli, percosse nei confronti dei minori e gravi episodi di impulsività. Come ricostruito nelle relazioni psicosociali e nelle osservazioni degli operatori della comunità affidataria, tali comportamenti hanno inciso negativamente sullo stato psico-emotivo dei bambini. In particolare, sono stati rilevati comportamenti autolesivi (soprattutto nel minore ), disturbi CP_2
pagina 2 di 8 del sonno, episodi di enuresi, assenza di regole comportamentali di base, oppositività marcata e un attaccamento disorganizzato. È emerso, inoltre, che nessun parente entro il quarto grado ha instaurato relazioni significative con i minori né ha offerto disponibilità per un eventuale affidamento.
2. Con ricorso depositato in data 12/4/24 ha proposto appello ex art. 17 della Parte_1 legge 4 maggio 1983 n. 184 avverso detta sentenza e così concluso: "1) in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, avente n. 2/2024 del Reg. Sentenze, nel proc. Min. 1/23 ADS depositata in data 15 marzo 2024, notificata in pari data a questa difesa, onde evitare il rischio di un affidamento disgiunto dei bambini e la separazione tra gli stessi;
2) nel merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, avente n. 2/2024 del Reg. Sentenze, nel proc. Min. 1/23 ADS depositata in data 15 marzo 2024, notificata in pari data a questa difesa per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità dei minori , e non dichiarandone CP_2 CP_3 CP_4
l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3) e di conseguenza ordinare che i minori riprendano ad incontrare la madre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale con la madre, ovviamente disponendo per tutti i minori e la madre un percorso di recupero del loro rapporto.
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermato lo stato di adottabilità disporre che tutti e tre i minori vengano adottati dalla stessa famiglia. 6) con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali della SI.ra , alla luce delle nuove circostanze.” Parte_1
In data 28/06/2024 si è costituito il tutore dei minori, avv. Valeria Renzi, che, con l'atto introduttivo ha formulato le seguenti richieste, poi integralmente confermate in sede di precisazione delle conclusioni: “1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità e/o nullità del proposto appello per omessa/inesistente notifica, del decreto di fissazione d'udienza con tutto quanto conseguente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2) Sempre in via preliminare, dichiarare l'appello manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc con quanto conseguente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della Sentenza di primo grado non sussistendone i presupposti.
4) Nel merito, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata.
- Comunque con vittoria di spese e competenze.”
Con atto del 17/4/2024 il Sostituto Procuratore Generale presso Corte di Appello di Campobasso nel formulare parere contrario all'accoglimento del gravame e condividere le motivazioni della sentenza impugnata, rileva come la stessa appellante avrebbe riconosciuto la propria condotta pregiudizievole nei confronti dei figli;
osserva inoltre che la sopravvenuta separazione dei genitori non costituirebbe elemento idoneo a mutare la condizione familiare ma, risulterebbe un ulteriore fattore disgregante.
Si dà atto che non si è costituito nel presente procedimento, nonostante la CP_5 regolarità delle notificazioni (principale e integrativa).
pagina 3 di 8 Il ricorso è stato notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ma il P.M.M. non si è costituito.
Con Ordinanza del 17/2/2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2/2024, avanzata nell'atto d'appello, ritenendo insussistenti sia il fumus che il periculum; ha respinto la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali reputando sufficiente per la decisione il materiale a disposizione;
ha rinviato alla trattazione del merito le eccezioni sollevate dalla tutrice in ordine alla regolarità delle notificazioni;
ha rinviato la causa all'8/4/2025 per la discussione.
All'udienza del 8/4/2025 tenuta con trattazione scritta, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni riportandosi ai precedenti atti.
3. In ordine alle questioni preliminari, va in primo luogo rilevato che la richiesta di declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis cpc, formulata dall'appellata, è superata dalla avvenuta rimessione della causa in decisione.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla tutrice dei minori, con cui si deduce l'improcedibilità, ovvero la nullità assoluta dell'appello per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza unitamente all'atto di appello. Secondo la prospettazione difensiva, tale omissione avrebbe privato la notificazione della vocatio in jus e, di conseguenza, ne avrebbe causato l'inesistenza in palese violazione del principio del contraddittorio. Ne deriverebbe una nullità insanabile dell'atto di appello rilevante in via pregiudiziale anche alla luce della necessaria priorità di garantire ai minori il collocamento presso una famiglia affidataria.
Parte appellante eccepisce la natura non perentoria del termine di cui all'art. 435 co. 2 c.p.c. ed osserva che l'atto d'appello, sebbene privo del decreto di fissazione dell'udienza, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo in quanto le controparti si sono tempestivamente costituite. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10/12/2024, precisa di aver effettuato una notificazione integrativa comprendente il decreto di fissazione udienza.
In tema di impugnazioni nel rito camerale, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la costituzione della parte intimata sana ex tunc l'eventuale vizio derivante dalla mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto detta notificazione ha la sola funzione di instaurare il contraddittorio (Cass. n. 25211/2013). È stato inoltre chiarito che il termine di cui all'art. 435, secondo comma, c.p.c. ha natura ordinatoria e la sua violazione non comporta l'improcedibilità dell'appello, purché all'intimato sia garantito un termine utile per esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. n. 19968/2015; Cass. n. 10283/2015). In ogni caso, anche in presenza di notifica viziata, ma non inesistente, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione entro termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 2783/2017; Cass. n. 7661/2015; Cass., S.U. n. 5700/2014).
Nel caso di specie, la curatrice dei minori, avv. Renzi, si è tempestivamente costituita nel grado di appello già in occasione dell'udienza del 10/12/2024, sanando ex art. 156, secondo comma, c.p.c. l'irregolarità originaria della notifica dell'atto d'appello privo del decreto di fissazione udienza;
il Procuratore Generale ha reso parere in data 17/4/2024, dimostrando di essere comunque pienamente edotto dell'impugnazione con piena esplicazione delle proprie funzioni istituzionali;
quanto al sig. e al P.M.M., non costituiti, si rileva che CP_5
l'appellante ha provveduto a notificare nuovamente anche a costoro l'atto di appello, questa volta completo del decreto di fissazione udienza del 15/4/2024 e del successivo decreto del pagina 4 di 8 14/6/2024 di trattazione scritta, in data 12/8/2024, ovvero ben prima dell'udienza del 10/12/2024. Ne deriva che essi hanno avuto ampio spatium deliberandi per costituirsi, sicché il vizio originario risulta in ogni caso superato dalla notificazione integrativa e dalla mancata costituzione imputabile esclusivamente alla parte.
L'eccezione formulata dalla tutrice dei minori non può pertanto trovare accoglimento.
4. Le argomentazioni su cui si fonda l'atto d'appello possono essere così riepilogate:
a) in primo luogo, l'appellante contesta il riconoscimento da parte del Tribunale del grave stato di abbandono in cui versavano i figli e afferma che la violenza e la litigiosità della coppia sarebbe stata causata unicamente dal suo rapporto con A suo dire, il T.M. CP_5 avrebbe dovuto valorizzare il fatto che la coppia si sarebbe definitivamente separata nel luglio 2023 e dare un'altra possibilità alla madre, vittima di violenza di genere, anche alla luce della sua presa in carico da parte del “Centro Antiviolenza Liberaluna” (permanenza dal 2 luglio al 29 settembre 2023) e del percorso di “empowerment” intrapreso per superare il trauma subito e raggiungere la sua indipendenza. Sarebbe inoltre da valutare positivamente il ritrovato rapporto CP_ Per_ Per_ tra la le figlie nate da precedente unione, e;
b) la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare a suo favore il cambio del luogo di residenza e l'avvio di una nuova attività lavorativa stabile come collaboratrice di segreteria presso una ditta fuori regione, a Pescara;
c) ulteriore elemento favorevole, consisterebbe nel progressivo riavvicinamento con la famiglia di origine residente in [...](in particolare i nonni materni dei bambini sarebbero disponibili a sostenere le necessità della famiglia); CP_ A chiusura delle proprie argomentazioni, la afferma di aver riconosciuto i propri errori, in particolare di aver mantenuto un rapporto disfunzionale con l'ex convivente, dichiarandosi pronta a seguire percorsi mirati, in adesione alle indicazioni dei servizi e autorità competenti, con l'obiettivo finale di recuperare la propria capacità genitoriale e il rapporto con i figli.
Con note del 10/12/2024 e memorie autorizzate del 31/3/2025 l'appellante, con l'obiettivo di rafforzare le proprie tesi, dichiara di essere stata assolta con formula piena nel procedimento penale a suo carico, pendente dinanzi al Tribunale di Larino, avente ad oggetto presunti maltrattamenti in famiglia a danno dei figli e dell'ex compagno;
allega copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di emesso a seguito di querela CP_5 sporta dalla stessa in giugno 2023; comunica l'intervenuta cessazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato dichiarando di essere attualmente disoccupata e sostenuta dalla famiglia di origine.
4.1 La tutrice dei tre fratellini minori chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e contesta le argomentazioni dell'appellante ad eccezione della richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado.
L'appellata tutrice pone all'attenzione della Corte un elemento, a suo parere, fortemente indicativo della persistente condizione di inadeguatezza genitoriale dell'appellante: la nascita, nel giugno del 2023, alla ventiseiesima settimana di gravidanza, della sesta figlia di , Parte_1 Per_
, a cui è seguita la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore con sentenza n. 8/2024 del Tribunale per i Minorenni di Campobasso (prodotta dall'opposta e non impugnata). Da tali eventi, la tutrice deduce che l'appellante, anche dopo la separazione dal compagno, non avrebbe mostrato alcun progresso in termini di capacità genitoriale e di accudimento dei figli pagina 5 di 8 minori. Nello specifico, avrebbe potuto dedicarsi almeno alla ultimogenita ed eventualmente, accettare la disponibilità offerta dal Centro Antiviolenza di accogliere madre e figlia nella casa protetta;
invece, avrebbe preferito abbandonare il centro per vivere in un immobile in affitto a Campobasso e intrecciare una nuova relazione sentimentale con altro compagno residente in altra regione.
5. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
5.1 La tesi principale posta dall'appellante a fondamento del ricorso, secondo cui la separazione dal compagno, avvenuta nel 2023, avrebbe comportato una radicale inversione della propria capacità genitoriale non trova riscontro nelle risultanze processuali, tantomeno nella documentazione versata in atti.
Come è noto, ai sensi dell'art. 8 della L. 5 maggio 1983, n. 184, lo stato di adottabilità è dichiarato quando il minore si trovi in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori, non determinato da forza maggiore e non transitorio e tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico. Ai fini dell'accertamento, il giudice deve valutare in concreto se sussista una perdurante incapacità di assicurare al minore quel minimo di cure materiali ed affettive necessarie per evitare la sussistenza di uno stato di abbandono (Cass. n. 1473/2021, Cass. n. 4097/2018).
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale per i Minorenni ha motivato in modo chiaro e dettagliato la sussistenza di tale stato di abbandono accertando l'incapacità genitoriale della madre per delle condotte che, anche senza il concorso o l'istigazione del compagno, appaiono sufficienti a fondare la dichiarazione di adottabilità, in particolare:
- episodi di aggressività anche fisica della madre verso i figli: dichiarazioni dei minori (“la mamma ci picchiava con la scopa”, cfr. sent. primo grado, p. 6); dichiarazioni degli operatori della comunità (“ che ripresero a raccontare che a casa CP_2 CP_3 mamma e PA si picchiavano tra loro e picchiavano i figli”, cfr. sent. primo grado, p. 12); relazione di valutazione neuropsichiatrica (“entrambi i minori riferirono, in sede di valutazione neuropsichiatrica, che a casa prendevano le botte dai genitori”, cfr. Sent. primo grado, p. 11); dichiarazioni della madre (“ha ammesso di avere qualche volta picchiato i bambini”, cfr. sent. primo grado, p. 15);
- episodi di violenza assistita in cui era coinvolta anche la madre: segnalazione dei Carabinieri di San AR in NS (“esposizione dei bambini a violenti conflitti [...] i litigi erano frequenti ed avevano luogo anche in presenza dei bambini” cfr. sent. primo grado, p. 4); osservazioni degli operatori (“i genitori litigarono tra loro durante un incontro protetto, cfr. sent. primo grado, p. 8); dichiarazioni del minore in CP_2 merito alla minaccia della madre col coltello verso il padre (“il ha riportato CP_6 che proprio , pochi giorni prima, lo aveva a sua volta riferito nel corso di una CP_2 visita della neuropsichiatra infantile negli stessi termini e che il minore si era messo in mezzo per separare i genitori”, cfr. sent. primo grado, p. 16); annotazioni degli operatori della comunità (“ che ripresero a raccontare che a casa CP_2 CP_3 mamma e PA si picchiavano tra loro”, cfr. sent. primo grado, p. 12);
- atteggiamento costante di disinteresse, disorganizzazione e negligenza educativa a cui la madre non ha dimostrato fattivamente di voler porre rimedio: testimoniato dalla condizione di estrema disorganizzazione in cui vivevano i minori (cfr. sent. primo grado p. 9), dalla carenza di sensibilità in ordine alle esigenze affettive dei figli (cfr. sent. primo grado p. 15), dalla difficoltà nel relazionarsi con i figli (i genitori “ponevano in essere rimproveri non contestualizzati rispetto a quello che i bambini stavano facendo e non sapevano distribuire le proprie attenzioni in maniera equa tra i figli”, (cfr. sent. primo grado p. 8), dal rifiuto e poi dalla successiva interruzione di un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. sent. primo grado pp. 6 e 17);
pagina 6 di 8 - incapacità di costruire una progettualità genitoriale concreta: confermata dalla totale assenza di iniziative autonome di rientro in famiglia, dall'incapacità di garantire stabilità lavorativa e abitativa e dall'indisponibilità ad assumere su di sé impegni effettivi e continuativi n fro i figli (cfr. sent. primo grado pp.18-19);
- abbandono delle figlie, e , nate da precedente unione: con le quali ha interrotto il rapporto p na l nuovo compagno in Albania (cfr. sent. primo grado pp. 15 e 18). Neanche le argomentazioni di cui ai punti sub b) e c) si mostrano funzionali all'accoglimento delle domande dell'appellante.
Quanto all'attività lavorativa, la stessa ha riferito di aver intrapreso in data 24/1/2024 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta di Pescara con mansioni di segretaria, per poi dichiarare (ud. del 10/12/2024), di essere stata licenziata con decorrenza 31/5/2024. CP_ Anche tale esperienza, valorizzata dalla quale segno di stabilità, ma interrotta dopo pochi mesi, conferma l'assenza di solidità e continuità nei progetti lavorativi e familiari della ricorrente;
allo stesso modo il trasferimento in Abruzzo e la convivenza avviata con il nuovo compagno non dimostrano alcun recupero della capacità genitoriale, men che meno lasciano trasparire l'idea di un funzionale progetto di vita familiare;
di converso, l'allontanamento della madre fuori regione e la presenza di un suo nuovo compagno potrebbe rivelarsi quale causa di ulteriore disorientamento nei bambini.
Per quanto attiene al riavvicinamento dell'appellante con la sua famiglia di origine, si tratta di una circostanza non suffragata da prove né da elementi concreti da cui desumere una stabilizzazione della vita familiare. In aggiunta, come dato atto nella sentenza di primo grado (p. 4), non risulta che alcun parente fino al quarto grado abbia chiesto l'affido dei bambini.
La contestazione dell'appellante circa l'interpretazione fatta dal Tribunale della dichiarazione riferita ai figli, “come madre li prenderei anche subito”, non è rilevante, in quanto, pur accogliendo la diversa interpretazione prospettata nell'atto di appello (pag. 10), non si perverrebbe a un giudizio diverso sulle condotte del madre.
Tantomeno, la presunta assoluzione nel giudizio RGT 203/2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui in ogni caso non è stata fornita alcuna prova, non può essere ritenuta un fattore decisivo di recupero della capacità e competenza educativa, essendo comunque le condotte sopra descritte suscettibili di integrare i presupposti di abbandono materiale e morale di cui all'art. 8, al di là di una eventuale rilevanza penale delle stesse.
Ulteriore conferma dell'assenza di un reale cambiamento da parte della madre anche dopo la separazione dal compagno, sono i fatti dedotti dall'appellata e non contestati dall'appellante, in Per_ CP_ merito alle vicende che hanno riguardato la piccola , sestogenita della . Nata prematuramente nel giugno 2023, è stata dichiarata adottabile il 16/6/2024 dal Tribunale per i Minorenni senza, a quanto risulta dalla sentenza di primo grado, un reale impegno da parte della madre per instaurare un rapporto con la neonata nonostante la disponibilità dimostrata dal CAV.
In definitiva, la separazione tra e l'ex compagno unitamente alle ulteriori Parte_1 circostanze dedotte, preesistenti e sopravvenute, non rappresentano un indice attendibile di evoluzione positiva della condizione della madre tale da incidere sul giudizio di adottabilità dei minori , e pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso CP_2 CP_3 CP_4 con la sentenza impugnata. Dalla valutazione dei fatti esposti non emerge alcun segnale concreto di recupero delle competenze genitoriali da parte della ricorrente, quanto piuttosto una pagina 7 di 8 reiterazione, testimoniata dai fatti sopravvenuti, delle medesime condotte disfunzionali che hanno determinato lo stato di abbandono materiale e spirituale dei figli minori.
Le affermazioni che precedono si mostrano coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato i presupposti per la dichiarazione di adottabilità nei casi di esistenza di comportamenti reiterati gravissimi e pregiudizievoli per i minori (Cass. 27999/2024) nonché di carenza di cure affettive e materiali minimali indispensabili (Cass. 18563/2012). È rilevante anche l'assenza di concreti riscontri in merito all'attitudine della famiglia ad assicurare il miglior apporto alla formazione del minore, allo sviluppo della sua personalità e alla sua crescita psico-fisica (Cass. 19154/2019; Cass. 21554/2021). Fondamentali per la Suprema Corte, ai fini dell'integrazione dello stato di abbandono morale e materiale, si mostrano anche le prospettive future che i genitori sono chiamati a fornire ai figli in termini di elaborazione di progetti di vita credibili (Cass. ord. n. 21554/2021), e di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzati dalla cura, accudimento, coabitazione con il minore (Cass. 9501/2023).
6. Queste considerazioni portano a ritenere accertata definitivamente la situazione di abbandono dei minori ed a confermare, con il rigetto dell'appello, la dichiarazione di adottabilità e le ulteriori statuizioni disposte dal Tribunale per i Minorenni;
non può essere accolta neanche la richiesta di “disporre che tutti e tre i minori vengano adottati dalla stessa famiglia” in quanto tale valutazione è rimessa al Tribunale per i Minorenni quale autorità competente per l'espletamento delle fasi successive alla dichiarazione di adottabilità finalizzate all'adozione definitiva.
7. Si ravvisano ragioni di giustizia sostanziale, stante la natura della procedura, per compensare tra le parti le spese di lite di questo grado;
trattandosi di procedura esente, non deve dichiararsi la debenza da parte della appellante del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso n. Parte_1
2/2024, pubblicata il 14/03/2024, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. manda alla Cancelleria
➢ per la notifica per esteso della presente sentenza al P.M.M., ai genitori ed al tutore ex art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. mod..
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 15/5/25
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est. dr. Gianfranco Placentino
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO
Sezione per i Minorenni
La Corte riunita in camera di consiglio in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Rita Carosella Presidente
dr. Gianfranco Placentino Consigliere relatore dr. Federico Scioli Consigliere
dr. Lucia Gamberino Consigliere on.
dr. Pino De Stavola Consigliere on. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 41/2024 V.G. di appello avverso la sentenza n. 2/2024 resa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso pubblicata in data 14/3/2024 nell'ambito del procedimento n. 60000001/23 ADS, notificata in pari data avente ad oggetto: Impugnazione dichiarazione di adottabilità
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. GENTILE TANIA G., Parte_1 C.F._1
PEC come da registri di giustizia
- Appellante -
E
PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO SEZIONE PER MINORENNI
- Intervenuto - E
PRESSO LA PROCURA PER I MINORENNI DI CAMPOBASSO Controparte_1
- non costituito - E
AVV. RENZI VALERIA (C.F. , IN QUALITÀ DI TUTORE DEI MINORI C.F._2 [...]
E CP_2 CP_3 CP_4
- appellata - E
CP_5
- non costituito -
pagina 1 di 8 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 2/2024 del 14/3/2024, emessa nel proc. n. 60000001/23 ADS, notificata in pari data, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori nato a [...] il [...], nata a [...] il [...] e CP_2 CP_3
, nato a [...] il [...], figli di , nata a [...] il CP_4 Parte_1
18/5/1981 e di nato il [...], a [...], quest'ultimo CP_5 padre del solo (pur se asseritamente genitore anche degli altri due minori). CP_4
Il procedimento è stato instaurato con ricorso del P.M.M. dell'8/2/2023, con il quale è stata richiesta l'apertura di procedura per la declaratoria di adottabilità dei predetti minori, la conferma della sospensione dei genitori dalla responsabilità parentale (già disposta nella procedura n. 216/2021 V.G. pendente nell'interesse dei medesimi minori) e la dichiarazione di adottabilità.
In realtà, presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso era già in corso un procedimento nei confronti dei minori e del loro nucleo familiare, iscritto al n. 216/2021 V.G., nell'ambito del quale erano stati adottati diversi provvedimenti, in particolare:
• decreto del 2/9/2021 che aveva disposto l'urgente inserimento dei bambini in comunità insieme a – ove consenziente - padre del solo (pur se CP_5 CP_4 asseritamente genitore anche degli altri due minori); la sospensione di dalla Parte_1 responsabilità genitoriale su tutti e tre i figli;
la nomina del tutore per e – CP_2 CP_3 figli della sola -; la nomina del curatore speciale per non essendo stata Pt_1 CP_4 inizialmente sospesa la responsabilità parentale di CP_5
• decreto del 9/12/2021, con cui veniva disposta la sospensione anche del padre dalla responsabilità parentale e dunque veniva nominato il tutore anche per . CP_4
In ragione della perdurante conflittualità della coppia, tenuto conto della mancata adesione ai percorsi previsti e dall'assenza di progressi e concrete prospettive progettuali parentali, il P.M.M. richiedeva l'apertura della procedura di adottabilità.
Con decreto del 16/2/2023, emesso nell'ambito della procedura n. 216/2021 V.G., il Tribunale disponeva l'archiviazione di tale procedimento e l'acquisizione degli atti nella sopravvenuta procedura di adottabilità, iscritta al RG n. 60000001/2023, nella quale sono dunque confluiti.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ritenuta l'impossibilità di un recupero della capacità genitoriale in tempi compatibili con il superiore interesse dei minori, ha dichiarato lo stato di adottabilità dei minori , CP_2 CP_3 figli di e figlio di e Parte_1 CP_4 Parte_1 CP_5
Ai sensi dell'art. 8 della L. 184/1983, il giudice di primo grado ha accertato la sussistenza di una condizione di abbandono morale e materiale non riconducibile a cause transitorie;
ha evidenziato l'assoluta inadeguatezza dei genitori sotto il profilo delle capacità accuditive ed educative, la mancata adesione a percorsi di recupero della funzione genitoriale e l'assenza di qualsiasi progetto concreto e realistico volto al rientro dei minori nel nucleo familiare d'origine.
Le risultanze istruttorie hanno fatto emergere numerose condotte pregiudizievoli poste in essere da entrambi i genitori tra cui frequenti litigi, aggressioni fisiche e verbali anche in presenza dei figli, percosse nei confronti dei minori e gravi episodi di impulsività. Come ricostruito nelle relazioni psicosociali e nelle osservazioni degli operatori della comunità affidataria, tali comportamenti hanno inciso negativamente sullo stato psico-emotivo dei bambini. In particolare, sono stati rilevati comportamenti autolesivi (soprattutto nel minore ), disturbi CP_2
pagina 2 di 8 del sonno, episodi di enuresi, assenza di regole comportamentali di base, oppositività marcata e un attaccamento disorganizzato. È emerso, inoltre, che nessun parente entro il quarto grado ha instaurato relazioni significative con i minori né ha offerto disponibilità per un eventuale affidamento.
2. Con ricorso depositato in data 12/4/24 ha proposto appello ex art. 17 della Parte_1 legge 4 maggio 1983 n. 184 avverso detta sentenza e così concluso: "1) in via preliminare, previa acquisizione del fascicolo di primo grado, sospendere l'efficacia della sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, avente n. 2/2024 del Reg. Sentenze, nel proc. Min. 1/23 ADS depositata in data 15 marzo 2024, notificata in pari data a questa difesa, onde evitare il rischio di un affidamento disgiunto dei bambini e la separazione tra gli stessi;
2) nel merito, riformare la sentenza emessa dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso, avente n. 2/2024 del Reg. Sentenze, nel proc. Min. 1/23 ADS depositata in data 15 marzo 2024, notificata in pari data a questa difesa per le ragioni su esposte e rimuovere gli effetti della dichiarazione di adottabilità dei minori , e non dichiarandone CP_2 CP_3 CP_4
l'adottabilità non sussistendone i presupposti di legge ed in particolare quelli indicati;
3) e di conseguenza ordinare che i minori riprendano ad incontrare la madre al fine di ricostituire i legami familiari tra loro, dettandone eventualmente le modalità e supervisione, al fine di ricostituire il nucleo familiare originale con la madre, ovviamente disponendo per tutti i minori e la madre un percorso di recupero del loro rapporto.
4) nella denegata e non creduta ipotesi in cui venga confermato lo stato di adottabilità disporre che tutti e tre i minori vengano adottati dalla stessa famiglia. 6) con vittoria di spese e competenze. In via istruttoria si chiede che venga disposta ctu per la valutazione delle capacità genitoriali della SI.ra , alla luce delle nuove circostanze.” Parte_1
In data 28/06/2024 si è costituito il tutore dei minori, avv. Valeria Renzi, che, con l'atto introduttivo ha formulato le seguenti richieste, poi integralmente confermate in sede di precisazione delle conclusioni: “1) In via preliminare e pregiudiziale dichiarare l'improcedibilità e/o nullità del proposto appello per omessa/inesistente notifica, del decreto di fissazione d'udienza con tutto quanto conseguente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
2) Sempre in via preliminare, dichiarare l'appello manifestamente infondato ex art. 348 bis cpc con quanto conseguente. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
3) Rigettare la richiesta di sospensione dell'efficacia della Sentenza di primo grado non sussistendone i presupposti.
4) Nel merito, rigettare il proposto appello perché infondato in fatto ed in diritto con conferma integrale della sentenza impugnata.
- Comunque con vittoria di spese e competenze.”
Con atto del 17/4/2024 il Sostituto Procuratore Generale presso Corte di Appello di Campobasso nel formulare parere contrario all'accoglimento del gravame e condividere le motivazioni della sentenza impugnata, rileva come la stessa appellante avrebbe riconosciuto la propria condotta pregiudizievole nei confronti dei figli;
osserva inoltre che la sopravvenuta separazione dei genitori non costituirebbe elemento idoneo a mutare la condizione familiare ma, risulterebbe un ulteriore fattore disgregante.
Si dà atto che non si è costituito nel presente procedimento, nonostante la CP_5 regolarità delle notificazioni (principale e integrativa).
pagina 3 di 8 Il ricorso è stato notificato anche alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Campobasso, ma il P.M.M. non si è costituito.
Con Ordinanza del 17/2/2025, la Corte ha rigettato l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza n. 2/2024, avanzata nell'atto d'appello, ritenendo insussistenti sia il fumus che il periculum; ha respinto la richiesta di CTU sulle capacità genitoriali reputando sufficiente per la decisione il materiale a disposizione;
ha rinviato alla trattazione del merito le eccezioni sollevate dalla tutrice in ordine alla regolarità delle notificazioni;
ha rinviato la causa all'8/4/2025 per la discussione.
All'udienza del 8/4/2025 tenuta con trattazione scritta, le parti hanno insistito per l'accoglimento delle proprie conclusioni riportandosi ai precedenti atti.
3. In ordine alle questioni preliminari, va in primo luogo rilevato che la richiesta di declaratoria di manifesta infondatezza dell'appello ex art. 348-bis cpc, formulata dall'appellata, è superata dalla avvenuta rimessione della causa in decisione.
Sempre in via preliminare va esaminata l'eccezione sollevata dalla tutrice dei minori, con cui si deduce l'improcedibilità, ovvero la nullità assoluta dell'appello per omessa notificazione del decreto di fissazione dell'udienza unitamente all'atto di appello. Secondo la prospettazione difensiva, tale omissione avrebbe privato la notificazione della vocatio in jus e, di conseguenza, ne avrebbe causato l'inesistenza in palese violazione del principio del contraddittorio. Ne deriverebbe una nullità insanabile dell'atto di appello rilevante in via pregiudiziale anche alla luce della necessaria priorità di garantire ai minori il collocamento presso una famiglia affidataria.
Parte appellante eccepisce la natura non perentoria del termine di cui all'art. 435 co. 2 c.p.c. ed osserva che l'atto d'appello, sebbene privo del decreto di fissazione dell'udienza, avrebbe comunque raggiunto il suo scopo in quanto le controparti si sono tempestivamente costituite. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 10/12/2024, precisa di aver effettuato una notificazione integrativa comprendente il decreto di fissazione udienza.
In tema di impugnazioni nel rito camerale, la giurisprudenza di legittimità è consolidata nel ritenere che la costituzione della parte intimata sana ex tunc l'eventuale vizio derivante dalla mancata notificazione del decreto di fissazione dell'udienza, in quanto detta notificazione ha la sola funzione di instaurare il contraddittorio (Cass. n. 25211/2013). È stato inoltre chiarito che il termine di cui all'art. 435, secondo comma, c.p.c. ha natura ordinatoria e la sua violazione non comporta l'improcedibilità dell'appello, purché all'intimato sia garantito un termine utile per esercitare il proprio diritto di difesa (Cass. n. 19968/2015; Cass. n. 10283/2015). In ogni caso, anche in presenza di notifica viziata, ma non inesistente, il giudice deve ordinare la rinnovazione della notificazione entro termine perentorio, ai sensi dell'art. 291 c.p.c. (Cass. n. 2783/2017; Cass. n. 7661/2015; Cass., S.U. n. 5700/2014).
Nel caso di specie, la curatrice dei minori, avv. Renzi, si è tempestivamente costituita nel grado di appello già in occasione dell'udienza del 10/12/2024, sanando ex art. 156, secondo comma, c.p.c. l'irregolarità originaria della notifica dell'atto d'appello privo del decreto di fissazione udienza;
il Procuratore Generale ha reso parere in data 17/4/2024, dimostrando di essere comunque pienamente edotto dell'impugnazione con piena esplicazione delle proprie funzioni istituzionali;
quanto al sig. e al P.M.M., non costituiti, si rileva che CP_5
l'appellante ha provveduto a notificare nuovamente anche a costoro l'atto di appello, questa volta completo del decreto di fissazione udienza del 15/4/2024 e del successivo decreto del pagina 4 di 8 14/6/2024 di trattazione scritta, in data 12/8/2024, ovvero ben prima dell'udienza del 10/12/2024. Ne deriva che essi hanno avuto ampio spatium deliberandi per costituirsi, sicché il vizio originario risulta in ogni caso superato dalla notificazione integrativa e dalla mancata costituzione imputabile esclusivamente alla parte.
L'eccezione formulata dalla tutrice dei minori non può pertanto trovare accoglimento.
4. Le argomentazioni su cui si fonda l'atto d'appello possono essere così riepilogate:
a) in primo luogo, l'appellante contesta il riconoscimento da parte del Tribunale del grave stato di abbandono in cui versavano i figli e afferma che la violenza e la litigiosità della coppia sarebbe stata causata unicamente dal suo rapporto con A suo dire, il T.M. CP_5 avrebbe dovuto valorizzare il fatto che la coppia si sarebbe definitivamente separata nel luglio 2023 e dare un'altra possibilità alla madre, vittima di violenza di genere, anche alla luce della sua presa in carico da parte del “Centro Antiviolenza Liberaluna” (permanenza dal 2 luglio al 29 settembre 2023) e del percorso di “empowerment” intrapreso per superare il trauma subito e raggiungere la sua indipendenza. Sarebbe inoltre da valutare positivamente il ritrovato rapporto CP_ Per_ Per_ tra la le figlie nate da precedente unione, e;
b) la sentenza impugnata avrebbe dovuto valutare a suo favore il cambio del luogo di residenza e l'avvio di una nuova attività lavorativa stabile come collaboratrice di segreteria presso una ditta fuori regione, a Pescara;
c) ulteriore elemento favorevole, consisterebbe nel progressivo riavvicinamento con la famiglia di origine residente in [...](in particolare i nonni materni dei bambini sarebbero disponibili a sostenere le necessità della famiglia); CP_ A chiusura delle proprie argomentazioni, la afferma di aver riconosciuto i propri errori, in particolare di aver mantenuto un rapporto disfunzionale con l'ex convivente, dichiarandosi pronta a seguire percorsi mirati, in adesione alle indicazioni dei servizi e autorità competenti, con l'obiettivo finale di recuperare la propria capacità genitoriale e il rapporto con i figli.
Con note del 10/12/2024 e memorie autorizzate del 31/3/2025 l'appellante, con l'obiettivo di rafforzare le proprie tesi, dichiara di essere stata assolta con formula piena nel procedimento penale a suo carico, pendente dinanzi al Tribunale di Larino, avente ad oggetto presunti maltrattamenti in famiglia a danno dei figli e dell'ex compagno;
allega copia dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari a carico di emesso a seguito di querela CP_5 sporta dalla stessa in giugno 2023; comunica l'intervenuta cessazione del proprio rapporto di lavoro a tempo indeterminato dichiarando di essere attualmente disoccupata e sostenuta dalla famiglia di origine.
4.1 La tutrice dei tre fratellini minori chiede il rigetto dell'appello in quanto infondato in fatto e in diritto e contesta le argomentazioni dell'appellante ad eccezione della richiesta di acquisizione del fascicolo di primo grado.
L'appellata tutrice pone all'attenzione della Corte un elemento, a suo parere, fortemente indicativo della persistente condizione di inadeguatezza genitoriale dell'appellante: la nascita, nel giugno del 2023, alla ventiseiesima settimana di gravidanza, della sesta figlia di , Parte_1 Per_
, a cui è seguita la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore con sentenza n. 8/2024 del Tribunale per i Minorenni di Campobasso (prodotta dall'opposta e non impugnata). Da tali eventi, la tutrice deduce che l'appellante, anche dopo la separazione dal compagno, non avrebbe mostrato alcun progresso in termini di capacità genitoriale e di accudimento dei figli pagina 5 di 8 minori. Nello specifico, avrebbe potuto dedicarsi almeno alla ultimogenita ed eventualmente, accettare la disponibilità offerta dal Centro Antiviolenza di accogliere madre e figlia nella casa protetta;
invece, avrebbe preferito abbandonare il centro per vivere in un immobile in affitto a Campobasso e intrecciare una nuova relazione sentimentale con altro compagno residente in altra regione.
5. L'appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.
5.1 La tesi principale posta dall'appellante a fondamento del ricorso, secondo cui la separazione dal compagno, avvenuta nel 2023, avrebbe comportato una radicale inversione della propria capacità genitoriale non trova riscontro nelle risultanze processuali, tantomeno nella documentazione versata in atti.
Come è noto, ai sensi dell'art. 8 della L. 5 maggio 1983, n. 184, lo stato di adottabilità è dichiarato quando il minore si trovi in uno stato di abbandono morale e materiale da parte dei genitori, non determinato da forza maggiore e non transitorio e tale da compromettere il suo sviluppo psicofisico. Ai fini dell'accertamento, il giudice deve valutare in concreto se sussista una perdurante incapacità di assicurare al minore quel minimo di cure materiali ed affettive necessarie per evitare la sussistenza di uno stato di abbandono (Cass. n. 1473/2021, Cass. n. 4097/2018).
Nel caso in esame, la sentenza del Tribunale per i Minorenni ha motivato in modo chiaro e dettagliato la sussistenza di tale stato di abbandono accertando l'incapacità genitoriale della madre per delle condotte che, anche senza il concorso o l'istigazione del compagno, appaiono sufficienti a fondare la dichiarazione di adottabilità, in particolare:
- episodi di aggressività anche fisica della madre verso i figli: dichiarazioni dei minori (“la mamma ci picchiava con la scopa”, cfr. sent. primo grado, p. 6); dichiarazioni degli operatori della comunità (“ che ripresero a raccontare che a casa CP_2 CP_3 mamma e PA si picchiavano tra loro e picchiavano i figli”, cfr. sent. primo grado, p. 12); relazione di valutazione neuropsichiatrica (“entrambi i minori riferirono, in sede di valutazione neuropsichiatrica, che a casa prendevano le botte dai genitori”, cfr. Sent. primo grado, p. 11); dichiarazioni della madre (“ha ammesso di avere qualche volta picchiato i bambini”, cfr. sent. primo grado, p. 15);
- episodi di violenza assistita in cui era coinvolta anche la madre: segnalazione dei Carabinieri di San AR in NS (“esposizione dei bambini a violenti conflitti [...] i litigi erano frequenti ed avevano luogo anche in presenza dei bambini” cfr. sent. primo grado, p. 4); osservazioni degli operatori (“i genitori litigarono tra loro durante un incontro protetto, cfr. sent. primo grado, p. 8); dichiarazioni del minore in CP_2 merito alla minaccia della madre col coltello verso il padre (“il ha riportato CP_6 che proprio , pochi giorni prima, lo aveva a sua volta riferito nel corso di una CP_2 visita della neuropsichiatra infantile negli stessi termini e che il minore si era messo in mezzo per separare i genitori”, cfr. sent. primo grado, p. 16); annotazioni degli operatori della comunità (“ che ripresero a raccontare che a casa CP_2 CP_3 mamma e PA si picchiavano tra loro”, cfr. sent. primo grado, p. 12);
- atteggiamento costante di disinteresse, disorganizzazione e negligenza educativa a cui la madre non ha dimostrato fattivamente di voler porre rimedio: testimoniato dalla condizione di estrema disorganizzazione in cui vivevano i minori (cfr. sent. primo grado p. 9), dalla carenza di sensibilità in ordine alle esigenze affettive dei figli (cfr. sent. primo grado p. 15), dalla difficoltà nel relazionarsi con i figli (i genitori “ponevano in essere rimproveri non contestualizzati rispetto a quello che i bambini stavano facendo e non sapevano distribuire le proprie attenzioni in maniera equa tra i figli”, (cfr. sent. primo grado p. 8), dal rifiuto e poi dalla successiva interruzione di un percorso di sostegno alla genitorialità (cfr. sent. primo grado pp. 6 e 17);
pagina 6 di 8 - incapacità di costruire una progettualità genitoriale concreta: confermata dalla totale assenza di iniziative autonome di rientro in famiglia, dall'incapacità di garantire stabilità lavorativa e abitativa e dall'indisponibilità ad assumere su di sé impegni effettivi e continuativi n fro i figli (cfr. sent. primo grado pp.18-19);
- abbandono delle figlie, e , nate da precedente unione: con le quali ha interrotto il rapporto p na l nuovo compagno in Albania (cfr. sent. primo grado pp. 15 e 18). Neanche le argomentazioni di cui ai punti sub b) e c) si mostrano funzionali all'accoglimento delle domande dell'appellante.
Quanto all'attività lavorativa, la stessa ha riferito di aver intrapreso in data 24/1/2024 un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con una ditta di Pescara con mansioni di segretaria, per poi dichiarare (ud. del 10/12/2024), di essere stata licenziata con decorrenza 31/5/2024. CP_ Anche tale esperienza, valorizzata dalla quale segno di stabilità, ma interrotta dopo pochi mesi, conferma l'assenza di solidità e continuità nei progetti lavorativi e familiari della ricorrente;
allo stesso modo il trasferimento in Abruzzo e la convivenza avviata con il nuovo compagno non dimostrano alcun recupero della capacità genitoriale, men che meno lasciano trasparire l'idea di un funzionale progetto di vita familiare;
di converso, l'allontanamento della madre fuori regione e la presenza di un suo nuovo compagno potrebbe rivelarsi quale causa di ulteriore disorientamento nei bambini.
Per quanto attiene al riavvicinamento dell'appellante con la sua famiglia di origine, si tratta di una circostanza non suffragata da prove né da elementi concreti da cui desumere una stabilizzazione della vita familiare. In aggiunta, come dato atto nella sentenza di primo grado (p. 4), non risulta che alcun parente fino al quarto grado abbia chiesto l'affido dei bambini.
La contestazione dell'appellante circa l'interpretazione fatta dal Tribunale della dichiarazione riferita ai figli, “come madre li prenderei anche subito”, non è rilevante, in quanto, pur accogliendo la diversa interpretazione prospettata nell'atto di appello (pag. 10), non si perverrebbe a un giudizio diverso sulle condotte del madre.
Tantomeno, la presunta assoluzione nel giudizio RGT 203/2023 per il reato di maltrattamenti in famiglia, di cui in ogni caso non è stata fornita alcuna prova, non può essere ritenuta un fattore decisivo di recupero della capacità e competenza educativa, essendo comunque le condotte sopra descritte suscettibili di integrare i presupposti di abbandono materiale e morale di cui all'art. 8, al di là di una eventuale rilevanza penale delle stesse.
Ulteriore conferma dell'assenza di un reale cambiamento da parte della madre anche dopo la separazione dal compagno, sono i fatti dedotti dall'appellata e non contestati dall'appellante, in Per_ CP_ merito alle vicende che hanno riguardato la piccola , sestogenita della . Nata prematuramente nel giugno 2023, è stata dichiarata adottabile il 16/6/2024 dal Tribunale per i Minorenni senza, a quanto risulta dalla sentenza di primo grado, un reale impegno da parte della madre per instaurare un rapporto con la neonata nonostante la disponibilità dimostrata dal CAV.
In definitiva, la separazione tra e l'ex compagno unitamente alle ulteriori Parte_1 circostanze dedotte, preesistenti e sopravvenute, non rappresentano un indice attendibile di evoluzione positiva della condizione della madre tale da incidere sul giudizio di adottabilità dei minori , e pronunciato dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso CP_2 CP_3 CP_4 con la sentenza impugnata. Dalla valutazione dei fatti esposti non emerge alcun segnale concreto di recupero delle competenze genitoriali da parte della ricorrente, quanto piuttosto una pagina 7 di 8 reiterazione, testimoniata dai fatti sopravvenuti, delle medesime condotte disfunzionali che hanno determinato lo stato di abbandono materiale e spirituale dei figli minori.
Le affermazioni che precedono si mostrano coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza di legittimità che ha ravvisato i presupposti per la dichiarazione di adottabilità nei casi di esistenza di comportamenti reiterati gravissimi e pregiudizievoli per i minori (Cass. 27999/2024) nonché di carenza di cure affettive e materiali minimali indispensabili (Cass. 18563/2012). È rilevante anche l'assenza di concreti riscontri in merito all'attitudine della famiglia ad assicurare il miglior apporto alla formazione del minore, allo sviluppo della sua personalità e alla sua crescita psico-fisica (Cass. 19154/2019; Cass. 21554/2021). Fondamentali per la Suprema Corte, ai fini dell'integrazione dello stato di abbandono morale e materiale, si mostrano anche le prospettive future che i genitori sono chiamati a fornire ai figli in termini di elaborazione di progetti di vita credibili (Cass. ord. n. 21554/2021), e di assunzione diretta della responsabilità genitoriale, caratterizzati dalla cura, accudimento, coabitazione con il minore (Cass. 9501/2023).
6. Queste considerazioni portano a ritenere accertata definitivamente la situazione di abbandono dei minori ed a confermare, con il rigetto dell'appello, la dichiarazione di adottabilità e le ulteriori statuizioni disposte dal Tribunale per i Minorenni;
non può essere accolta neanche la richiesta di “disporre che tutti e tre i minori vengano adottati dalla stessa famiglia” in quanto tale valutazione è rimessa al Tribunale per i Minorenni quale autorità competente per l'espletamento delle fasi successive alla dichiarazione di adottabilità finalizzate all'adozione definitiva.
7. Si ravvisano ragioni di giustizia sostanziale, stante la natura della procedura, per compensare tra le parti le spese di lite di questo grado;
trattandosi di procedura esente, non deve dichiararsi la debenza da parte della appellante del doppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Campobasso, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
, avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale per i Minorenni di Campobasso n. Parte_1
2/2024, pubblicata il 14/03/2024, così provvede:
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente grado di giudizio. manda alla Cancelleria
➢ per la notifica per esteso della presente sentenza al P.M.M., ai genitori ed al tutore ex art. 17 della legge 4 maggio 1983 n. 184 e succ. mod..
Così deciso in Campobasso, nella camera di consiglio della sez. civile della Corte d'Appello, in data 15/5/25
Il Presidente
Dr. Rita Carosella
Il Consigliere est. dr. Gianfranco Placentino
pagina 8 di 8