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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 24/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI POTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1046/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dal Persona_1
prof. avv. Paolo Rossi e dall'avv. Daniela Brienza in virtù di mandato a margine del ricorso e domiciliati presso lo studio dell'avv. Daniela Brienza;
- RICORRENTI -
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Trerotola in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- RESISTENTE –
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1 instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 22-3-2017 Parte_1
e in proprio e in qualità
[...] Parte_2 Parte_3
di eredi di agivano in giudizio nei confronti Persona_1
dell al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'aggravamento della malattia e al decesso della propria dante causa,
riconducibili alla imperizia e negligenza dei sanitari che la avevano avuta in cura nel corso di due ricoveri consecutivi presso l' , omettendo di CP_2 CP_1
formulare una corretta diagnosi della patologia da cui la stessa era affetta e di adottare un idoneo piano terapeutico.
In particolare, i ricorrenti allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 16-5-2015 si era recata presso il Pronto Persona_1
Soccorso dell di per un episodio di dolore toracico CP_2 CP_1 CP_1
irradiato alla spalla e all'arto superiore sinistro con dispnea e sudorazione;
- raccolta l'anamnesi di “paziente diabetica in trattamento con ipoglicemizzante
orale ed insulinico. Da questa mattina, comparsa di dolore toracico oppressivo
con irradiazione al dorso e all'arto superiore sinistro associato a sudorazione
algida. La paziente ha avuto, nell'atto di vomitare, episodio sincopale con vomito,
2 polso presente con sudorazione… in Trebedemburg, completa ripresa”, all'esame obiettivo era risultata “paziente vigile, lamenta dispnea a riposo, presenta
sudorazione algida e dolore toracico tipico;
oppressione toracica con
irradiazione al dorso e all'arto superiore sinistro. Si intraprense ECG… terapia,
flectadol 5000mg, Zantac 150 mg ex + Omeprazolo 40 mg ev, GA …
prelievo esami ematobiochimici…”;
- la paziente era stata sottoposta ad ulteriori accertamenti strumentali, in particolare TAC addome con mezzo di contrasto, all'esito della quale era stata documentata “lesione a struttura disomogenea a carico del lobo epatico sinistro
con estensione al 4° segmento che si distribuisce massima 13 cm per 8 cm con
evidenza di spandimento del mezzo di contrasto in tutte le fasi contrasto grafiche
in corrispondenza del margine infero-mediale epatico… quota ematica in sede
periepatica, perisplenica e nello scavo pelvico … alterazioni disventilative
basali”;
- formulata la diagnosi di "versamento addominale, formazione epatica" e disposto ricovero presso il reparto di Chirurgia d'urgenza, era stata effettuata una consulenza chirurgica per il trattamento di lesione espansiva addominale già
documentata, nel corso della quale le era stata "...praticata angiografia all'arteria
epatica ed embolizzazione dei rami terminali...condizioni stazionarie... con spirali
metalliche di chiusura poste con sistema emostatico angioseal sull'arteria
femorale" e l'emocromo di controllo post-embolizzazione aveva mostrato un valore di emoglobina stabile ai limiti della norma (hb=11,95 gr/dl);
- a partire dal giorno del ricovero si era verificato un aumento degli indici di flogosi caratterizzati da febbre elevata fino a 38 gradi e leucocitosi neutrofila (fino a 16.00 GB) e, su sospetto di un'infezione sistemica, i sanitari avevano iniziato una terapia antibiotica empirica con Tazocin 4,5 gr per 3 volte/die;
- in data 18-5-2015 era stata sottoposta ad "...agobiopsia della lesione nodulare
3 epatica del lobo sinistro in precedenza sanguinante ed embolizzata..." e in tale occasione era stato effettuato un controllo ecografico, che aveva confermato
"ottimali segni di embolizzazione dell'arteria epatica di sinistra con arresto del
sanguinamento della grossolana lesione del lobo omolaterale in assenza di
complicanze";
- dal 19-5-2015 al 22-5-2015 la paziente aveva continuato ad essere febbrile, fino a 39 gradi, in presenza di leucocitosi neutrofila e, nonostante l'alvo chiuso a feci e gas, non veniva effettuata nessuna emocoltura, pur essendone stato disposto il prelievo nel diario medico;
- inoltre, era stata sottoposta ad un nuovo esame ecografico addominale che aveva mostrato una "tendenza alla necrosi post-embolizzuzione della neoformazione
dell'emifegato sinistro”;
- in data 25-5-2015 era stata sottoposta a RM addome, Persona_1
che aveva evidenziato epatomegalia steatosica con sovvertimento del lobo
sinistro dove sono evidenti gli esiti dell'embolizzazione del tessuto neoformato
esteso per circa 21 cm con segni di necrosi coagulativa... una raccolta fluida
periepatica al di solto della piccola ala, in parte sieroematica con diametri
massimi di 11 per 7 cm a stretto contatto con il corpo dello stomaco...
disventilazione del parenchima sottostante";
- in data 28-5-2015 i risultati della prima biopsia epatica avevano evidenziato un'“area di fibrosi nell'ambito di tessuto epatico con steatosi e flogosi acuta...
pervenuta biocassetta con frustoli agobioptici con sangue e frammenti di
parenchima epatico congesti con aree di necrosi epatica (ascesso? ?)” CP_3
con esclusione, da parte dei sanitari, dell'esistenza di una neoplasia;
- in corso di degenza era stato effettuato un esame ecodoppler agli arti inferiori,
che aveva riscontrato "...tvp agli arti inferiori in paziente già in miglioramento da
circa 24 ore con EBPM ...arterie femorali e poplitee pervie...si consiglia Nexium
4 40 mg per via orale due volte al giorno, TO 20 mg (rivaroxaban) una volta al
giorno dopo pranzo per 3 mesi, calze antitromboemboliche, controllo a 3 mesi...";
- in data 1-6-2015 la terapia antibiotica empirica impostata con tazocin e
metronidazolo era stata sospesa e sostituita con terapia antibiotica con Tigeciclina
e Tobramicina;
- in data 8-6-2015 la paziente era stata dimessa con diagnosi di "emoperitoneo da
lesione eteroplasica del lobo epatico di sinistra... patologie precedentemente
diagnosticate diabete mellito di tipo2", con prescrizione di "...tornare a controllo
ambulatoriale";
- in data 7-7-2015 la paziente era rientrata in ospedale per eseguire il completamento dell'iter diagnostico con agobiopsia epatica tc-guidata, da cui erano emersi "esiti di pregressa embolizzazione … raccolta ematica concamerata
sottoglissoniana, indenne il di destra, non liquido ascitico...(dalla CP_4
biopsia)... aree di fibrosi cicatriziale con cospicui depositi di emosiderina e
focolaio di necrosi, lieve steatosi micro e macrovascolare. Allo stato attuale non
sussistono indicazioni chirurgiche";
- tornata a casa, persistendo dolori addominali e malessere per i mesi successivi,
in data 3-10-2015 era stata costretta a rivolgersi Persona_1
nuovamente al pronto soccorso dell'Ospedale di per “febbre e vomito CP_1
ripetuto in cirrosi epatica scompensata da emosiderosi”: in fase anamnestica era stato riportato che “giunge al Pronto soccorso per vomito, vertigini, malessere
generalizzato... affetta da cirrosi epatica da emosiderosi, diabete mellito di tipo 2
in terapia con ipoglicemizzanti orali e insulina. Tup poplitea destra. ricoverata in
chirurgia d'urgenza a giugno per emoperitoneo da sanguinamento lesione
eteroplastica del lobo epatico di sinistra” e all'esame obiettivo era stato evidenziato che la paziente era "..vigile, orientata e collaborante, addome
trattabile, dolente alla palpazione... riferisce febbre da 3 giorni con picchi a 39
5 gradi, comparsa di eruzioni cutanee puntiformi, localizzati agli arti inferiori e
all'addome, da almeno un mese... vomito da questa notte, alimentare, a dir suo
incoercibile. L'addome è globoso, trattabile ma con aree di resistenza, in
pericolico a sinistra e a destra, come da irritazione peritoneale da ascite. Rispetto
all'ultimo controllo, si riscontrano modificazioni del quadro con comparsa di
ascite... parametri rilevati ...PA=100/60 bpm,FC=70, T=36,9 e SP02=98%";
- in tale occasione era stata eseguita una rivalutazione strumentale, attraverso eco-
addome completo, che aveva mostrato “... voluminose tumefazioni
disomogeneamente ipocogene in corrispondenza dell'ilo epatico (38 mm), in sede
perisplenica (5 cm) ed in continuità con il lobo epatico sinistro nella sede del
pregresso trattamento di embolizzazione (9,5 cm). Si segnala falda fluida
periepatica di circa 15 mm e falda fluida nello scavo pelvico di circa 2,9 per 9,5
cm. Non dilatate le vie escretrici. I reperti descritti appaiono in prima ipotesi
compatibili con grossolane tumefazioni linfoadenopatiche meritevoli di
integrazione con i dati clinico-laboratoristici. Eventuali approfondimenti
strumentali secondo giudizio specialistico”;
- disposto il ricovero presso il Reparto di Medicina, la diagnosi al momento dell'accettazione, non presente in cartella clinica, aveva riportato per la prima volta l'indicazione di "febbre persistente e vomito in ascite da Hcc
(epatocarcinoma) non in trattamento", sebbene non vi fossero stati esami strumentali e/o istologici di conferma;
- pertanto, del tutto incomprensibilmente la diagnosi di HC era stata effettuata dal Reparto di Medicina, presso il quale la paziente era stata classificata come
"paziente terminale", pur in assenza di qualsivoglia diagnosi sino a quel momento,
e soltanto in quel momento la paziente aveva appreso di essere affetta da
epatocarcinoma;
- in anamnesi era risultato che "...dal 16.5 al 8.6 ricovero in Chirurgia d'urgenza
6 con diagnosi di emoperitoneo da sanguinamento lesione etero plastica del fegato
sottoposta ad embolizzazione...è stata sottoposta a 2 embolizzazioni della lesione
epatica, entrambi i campioni non sono risultati significativi (inficiati dalla
necrosi); esami ematochimici. saturazione transferrina 9%... alfa-fetoproteina
659. grossolano processo espansivo del lobo epatico sinistro... ad estrinsecazione
anche esofitica..giunge al Pronto soccorso per febbre... terapia...glibomet, xarelto
1 cp, gastroprotettore..." e nel diario medico era stato riportato un planning degli esami da effettuare durante il ricovero in una flow-chart: "motivo del ricovero...
febbre... patologie secondarie note… neoformazione epatica...TVP (trombosi
venosa profonda) ...diabete... sintesi diagnostica. CEA, ALFA-FETOPROTEINA,
ANA, ANCA. doppler, consulenza dermatologica, emocoltura, RMN addome";
- in data 5-10-2015 la consulenza dermatologica, effettuata dal Dott. Pt_4
aveva consigliato "Atarax la sera, Triderm oil 2 volte al di prurigo diffusa
[...]
in epatopatico";
- in data 15-10-2015 la paziente era stata sottoposta a RMN, il cui esito, a firma del dott. , aveva evidenziato "espansi nodulari solidi- Persona_2
disomogenei a localizzazione intraperitoneali, il maggiore di 13 cm indissociabile
dal lobo sinistro epatico infiltrato e con multiple nodulazioni secondarie epatiche.
Analoghi multipli gettoni nodulari solidi a livello dello spazio gastro-splenico,
doccia parietocolica destra e in sede peri-splenica... area di alterato segnale
disomogenea sotto ampollare pancreatica di 2 cm di non univoca
interpretazione...";
- in data 10-11-2015 l'esame Pet-Tc - riportante in epigrafe l'anamnesi della paziente “...affetta da neoplasia epatica con carcinosi peritoneale ed ascite
neoplastica...”, che non avrebbe potuto ritenersi affidabile, avendo l'anatomo-
patologo analizzato solo un campione ematico, privo di cellule neoplastiche - era stata refertata con "... aree di accumulo in sede epimesogastrica, indissociabile
7 con il lobo epatico sinistro, in sede perispenica, paracolica destra, in sede
ipogastrica sopravescicale... conclusioni.. multiple lesioni peritoneali, la più
grossolana indissociabile dal lobo epatico sinistro...";
- la consulenza oncologica effettuata in data 15-10-2015, a distanza di oltre dieci giorni dal citato ricovero, aveva rilevato "paziente affetta da verosimile
epatocarcinoma, sottoposta a trattamento di embolizzazione a maggio n.s. (non
significativo)... ricoverata per febbre, vomito e diarrea, nonché la comparsa di
eruzione maculo-papidosa, la paziente è stata sottoposta ad accertamenti fra cui
un RMN addome che mostra un quadro di progressione della malattia (rispetto a
maggio) con importante aumento dell'alfa-fetoproteina. Pur in assenza di una
conferma istologica, il quadro è suggestivo di una neoplasia primitiva epatica per
cui potrebbe essere indicato il trattamento antineoplastico sistemico con Nexavar,
previa risoluzione della diarrea si consiglia inoltre drenaggio peritoneale per
esame citologico del liquido ascitico";
- l'indicazione del farmaco antiblastico Nexavar, utilizzato per trattamento del tumore del rene e del fegato (primitivo) solo in pazienti che non abbiano risposto a terapia con interferone, nel caso di specie non risultava essere una corretta indicazione;
- in data 21-10-2015 la paziente era stata sottoposta a paracentesi evacuativa con prelievo citologico del liquido addominale, come consigliato dalla consulenza specialistica oncologica, e in attesa di refertazione il 23-10-2015 seguente aveva iniziato la terapia antiblastica con Nexavar;
- l'esame citologico sul liquido prelevato, refertato dalla Dott.ssa Persona_3
(coauditore biologo), aveva mostrato "emazie, rarissimi leucociti e cellule
mesoteliali" e il giorno seguente, per la presenza di "
5-6 scariche di diarrea", era stato ridotto il dosaggio del farmaco da 2 cp per 2/die a 1 cp per 2/die, erano stati prelevate le copro colture, di cui, peraltro, non è presente il referto in cartella
8 clinica, e dal drenaggio peritoneale erano stati evacuati 1800 ml di liquido ascitico;
- in data 13-11-2015, per la persistenza di diarrea, era stato prelevato un campione di feci per C. CI (di cui non è presente il referto) ed era stata richiesta una
Pet-Tac;
- nel frattempo si era instaurata una progressiva anemizzazione, tanto che la paziente era stata sottoposta a frequenti trasfusioni di sangue, effettuate in data 11,
12 e 14 novembre 2015;
- in assenza di un sostanziale miglioramento clinico, una ulteriore consulenza oncologica (ancora in assenza di refertazione del primo esame citologico del liquido addominale) aveva consigliato il ricovero di Persona_1
presso le cure palliative (Hospice);
- in data 17-11-2015, di fronte all'inerzia dei sanitari dell' Controparte_1
e all'ulteriore drammatico aggravamento delle condizioni
[...] CP_1
della paziente, la figlia aveva presentato esposto-querela al Parte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza anche in considerazione dell'incompletezza delle cartelle rilasciate inizialmente dalla struttura sanitaria con oltre cinquanta pagine in bianco e con diverse irregolarità,
persino relativamente alla identificazione anagrafica della paziente;
- a seguito della presentazione della denuncia e a fronte di nuova istanza di accesso agli atti, l'Ospedale San Carlo aveva rilasciato in data 28-7-2016 una copia delle cartelle cliniche più completa;
- tale comportamento era, senza dubbio, sintomatico dell'approccio negligente tenuto dall Controparte_1
- in data 18-11-2015, quando ancora necessitava di trasfusioni di emazie, la paziente era stata trasferita all'Hospice con diagnosi di "tumori primitivi del
fegato” e al momento dell'ingresso era stata riportata l'anamnesi di “patologia...
9 tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici, segni/ sintomi... dolore
correlato a neoplasia... descrizione. controllo del dolore” e la diagnosi di ammissione era stata per “cure palliative in paziente affetta da HC...neoplasie...
Epatocarcinoma diagnosticato a maggio 2015 a seguito di emoperitoneo,
sottoposto ad embolizzazione, biopsia negativa...paziente proveniente dal reparto
di Medicina per scadimento delle condizioni generali, astenia, allettamento,
febbre, diarrea”;
- dalla grafica terapeutica non era risultata alcuna somministrazione di terapia chemioterapica;
- nel diario medico era stato riportato che “...la paziente si ricovera... 19.11...oggi
peggioramento clinico improvviso. 20.11...si constata il decesso...”;
- dal suo primo ingresso nell' , avvenuto Controparte_1
in data 16-5-2015, dopo appena sei mesi, il 20-11-2015 dello stesso anno,
era deceduta all'età di soli 61 anni;
Persona_1
- la morte di era stata causata dalla condotta omissiva Persona_1
tenuta dai sanitari dell' : infatti, sebbene ipotizzata dai sanitari CP_2 CP_1
del Reparto di Chirurgia d'urgenza e del Reparto di Medicina dell'Ospedale
[...]
, la compiuta diagnosi di epatocarcinoma (HC) non era mai stata accertata CP_1
sia a causa della mancata conferma istologica sia a causa dell'omesso utilizzo della risorsa chirurgica, che, invece, sarebbe stata appropriata sia a fini diagnostici che terapeutici per studiare e trattare un'eventuale neoplasia con interessamento peritoneale primitivo o secondario;
- anche successivamente, a fronte del fallimento della terapia antiblastica impostata dall'oncologo come trattamento ex adiuvantibus di una sospetta neoplasia epatica, non tollerata dalla paziente per presenza di diarrea, si sarebbe dovuto procedere all'approccio chirurgico, open laparotomico o video-
laparoscopico, per fini diagnostico-terapeutici e alla somministrazione di
10 chemioterapici, qualora indicati per la neoplasia, direttamente in peritoneo con tecnica Hipec (chemio-ipertermia citoriduttiva);
- più nel dettaglio, i sanitari avevano tenuto una condotta omissiva nel corso del primo ricovero, durante il quale già l'esame radiodiagnostico dell'addome della paziente, refertato dal dott. , aveva segnalato un versamento Persona_4
addominale, potenzialmente indagabile per studio citologico (epatomegalia
steatosica con sovvertimento del lobo epatico sinistro in esiti di recente
embolizzazione... non aree di impregnazione nodulare in fase arteriosa...
moderato versamento peritoneale in scavo pelvico a contenuto siero-proteico), a fronte del quale avevano omesso di sottoporre ad approfondimenti diagnostici la paziente, che invece alla data dell'8-6-2015 era stata dimessa con diagnosi di
emoperitoneo da lesione eteroplasia del lobo epatico di sinistra.. patologie
precedentemente diagnosticate diabete mellito di tipo2;
- inoltre, anche dopo l'esame istologico eseguito nel luglio 2015 (esiti di pregressa
embolizzazione... raccolta ematica concamerata sottoglasoniana, Indenne il
fegato di destra... non liquido ascitico... (dalla biopsia) ... focolaio di necrosi.
Lieve steatosi micro e macrovascolare. Allo stato attuale non sussistono
indicazioni chirurgiche), i sanitari non avevano formulato nessuna diagnosi di epatocarcinoma;
- dal momento che le linee guida della diagnosi di HC, a RMN non dirimente,
impongono l'esame istologico, che deve essere ripetuto fino a conferma diagnostica, il fatto che fosse risultato indicativo per patologia, insieme al citologico ascitico per inidoneità del campione, non avrebbe dovuto essere per i sanitari motivo di desistenza diagnostica;
- la paziente, dunque, era stata informata della diagnosi di epatocarcinoma soltanto al momento del terzo ricovero, avvenuto in data 3-10-2015, quando in sede di accettazione le era stata diagnosticata “febbre persistente e vomito in
11 ascite da Hcc (epatocarcinoma) non in trullamento” ed era stata classificata come
paziente terminale, pur in assenza di esami strumentali e/o istologici di conferma;
- pertanto, risultava evidente che, qualora i sanitari dell Controparte_1
non avessero tenuto tale condotta gravemente negligente, si
[...]
sarebbe evitato l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente ed il suo conseguente decesso o, comunque, la paziente avrebbe avuto una maggiore
chance di vivere per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto;
- a causa della condotta colposa dei medici che avevano avuto in cura la paziente,
cagionandone il decesso, i figli e il marito di hanno Persona_1
subito danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis;
- in particolare, per quanto riguarda i danni subiti iure proprio, essi hanno subito un danno patrimoniale per lucro cessante: dal momento che la loro congiunta non soltanto percepiva una pensione di invalidità civile pari ad euro 290,08 mensili,
ma, in quanto casalinga, contribuiva anche materialmente e moralmente alla cura domestica e familiare, essi erano stati privati di quelle utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui presumibilmente avrebbero continuato a beneficiare per molti anni in considerazione della perdita di tutte quelle prestazioni di cura e assistenza da lei fornite, che, benché non produttive di reddito, erano comunque economicamente valutabili facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga);
- inoltre, essi hanno subito iure proprio danni di natura non patrimoniale nella forma del danno parentale e del danno morale: essendo, rispettivamente figli e marito di , il suo decesso aveva cagionato la perdita del Persona_1
rapporto parentale, sia in termini di perdita irreversibile del godimento del
12 congiunto sia come definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali e privazione di affetti e solidarietà inerenti alla famiglia, ed aveva, altresì, causato una sofferenza interiore transeunte indotta dall'ingiustizia patita e tradottasi in un profondo stato di turbamento e di dolore, che aveva alterato la loro vita di relazione e li aveva indotti a scelte di vita diverse da quelle che essi avrebbero altrimenti compiuto, anche in considerazione della convivenza con la vittima primaria;
- il danno non patrimoniale subito era quantificabile nell'importo di euro
263.340,00 per ciascuno dei due figli, e Parte_1 Parte_2
e nell'importo di euro 263.340,00 per il coniuge
[...] Parte_3
tenuto conto dell'età della vittima e dello stretto legame familiare
[...]
intercorrente tra loro;
- per quanto riguarda, invece, i danni subiti iure hereditatis, essi hanno diritto al risarcimento del danno biologico terminale subito, in proprio, dalla loro congiunta, durante il periodo tra l'omessa diagnosi/omessa sottoposizione alle adeguate ed idonee terapie e la sua morte e, in quanto danno alla salute di natura temporanea, quantificabile nell'importo complessivo di euro 18.050,00;
- a tale voce di danno risarcibile iure hereditatis, doveva aggiungersi il risarcimento del danno catastrofale, pure subito in proprio da Persona_1
la quale aveva dovuto sopportare una sofferenza morale derivante dalla
[...]
consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, la cui intensità era stata elevata nonostante fosse stata informata della sua condizione di malata terminale soltanto un mese prima del suo decesso, sicché la somma liquidabile doveva essere determinata equitativamente nell'importo di euro 300.000,00, o, comunque,
in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- inoltre, sempre iure hereditatis, gli attori hanno allegato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance subito da , Persona_1
13 alla quale l'erronea condotta tenuta dai sanitari - che, peraltro, l'avevano tardivamente informata della propria condizione, determinando una lesione del suo diritto ad autodeterminarsi - non soltanto aveva cagionato l'aggravamento della patologia ed il successivo decesso, ma le aveva, altresì, impedito di vivere per un ulteriore lasso di tempo e di godere in tale ultimo periodo di una migliore qualità della vita;
- tale ultima voce di danno era quantificabile nell'importo complessivo di euro
150.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- dinanzi all' era stata avanzata domanda di mediazione e il relativo CP_5
procedimento si era concluso con esito negativo.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità dei sanitari dell Controparte_1
quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali per lucro cessante e dei danni non patrimoniali, liquidabili nell'importo di euro 790.020,00
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale subito in proprio, e di euro
18.050,00 per il danno biologico terminale, di euro 300.000,00 per il danno catastrofale e di euro 150.000,00 per il danno da perdita di chance subiti dalla propria dante causa, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia o, comunque, determinato all'esito dell'istruttoria.
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-11-2017 si costituiva in giudizio , la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della domanda attorea, contestando la consulenza di parte depositata dai ricorrenti, in quanto generica ed inidonea a delineare i profili di responsabilità
addebitati ai sanitari, e negando la fondatezza della richiesta risarcitoria, sia sotto il profilo dell'an debeatur sul presupposto dell'assenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la presunta condotta omissiva dei medici, che, comunque, non
14 avrebbe determinato nè l'aggravamento della patologia da cui già era affetta né il suo decesso, sia sotto il profilo del quantum Persona_1
debeatur in considerazione dell'assenza di prova della perdita delle utilità
economiche, dell'irrisarcibilità della voce di danno relativa alla perdita di chance
e dell'insussistenza delle ulteriori conseguenze dannose lamentate.
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'articolo
702 ter terzo comma c.p.c. in considerazione della complessità della trattazione e,
completata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 27 Novembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni,
la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda occorre rilevare che i ricorrenti, nella comparsa conclusionale depositata in data 27-1-2025, hanno reiterato l'istanza di rinnovazione della C.T.U., riproponendo le osservazioni già
formulate all'esito del deposito della relazione peritale e, nella memoria di replica depositata in data 17-2-2015, hanno eccepito l'inammissibilità della memoria di replica depositata in data 12-2-2025 dall in difetto di Controparte_1
preventivo deposito della comparsa conclusionale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.
A tale ultimo proposito, appare condivisibile l'orientamento seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, valorizzando il dato normativo, ritiene che “non
vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla
replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la
comparsa conclusionale … al contrario la memoria di replica prevista
dall'articolo 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal Giudice
15 indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato
una propria comparsa conclusionale”, concludendo, pertanto, che “non sussiste
alcun vincolo necessario tra deposito della conclusionale e deposito della
successiva memoria di replica, diretta a controdedurre sulle allegazioni
avversarie e precisare, alla luce delle stesse, le proprie deduzioni. In tale
prospettiva, è dunque ammissibile che la parte rinunci alla facoltà di depositare
la comparsa conclusionale, o comunque non si avvalga di detta facoltà, senza
peraltro perdere automaticamente la facoltà di replica sulle avverse deduzioni,
ben potendo sorgere dalla conclusionale avversaria l'interesse a replicare alle
argomentazioni della controparte ivi contenute” (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 6439 del 2009, Corte di cassazione n. 17895 del 2011 e Corte di cassazione n. 2976 del 2020).
Dando seguito alla richiamata linea interpretativa, deve essere disattesa l'eccezione formulata dai ricorrenti, sicché la memoria di replica depositata dall deve essere ritenuta ammissibile. Controparte_1
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda occorre evidenziare che i ricorrenti hanno documentato di avere esperito inutilmente la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28
del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità
sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 21-12-2016 depositato nel fascicolo di parte ricorrente all'allegato n.3).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Preliminarmente occorre escludere che nel caso che ci occupa trovi applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
16 I ricoveri presso l'Ospedale San Carlo di nel corso dei quali i sanitari che CP_1
avevano avuto in cura avevano tenuto le condotte Persona_1
omissive, sia sul piano diagnostico che terapeutico, da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivati l'aggravamento della patologia e il conseguente decesso anticipato della paziente, si sono protratti dal 16-5-2025
all'8-6-2025, dal 7-7-2015 all'8-7-2015 e dal 3-10-2015 al 18-11-2015 e, quindi,
dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge e prima dell'entrata in Per_5
vigore della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità
sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
Sempre in via preliminare occorre differenziare, poi, lo statuto della responsabilità
azionata nei confronti della struttura sanitaria a fronte della formulazione, da parte dei ricorrenti, della domanda risarcitoria iure hereditatis per le componenti di danno non patrimoniale subite in proprio dal congiunto deceduto, entrate a far parte del suo patrimonio e trasmesse agli eredi al momento dell'apertura della successione, e della domanda risarcitoria iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale e per il danno patrimoniale da loro subiti a causa del decesso di
. Persona_1
Quanto all'obbligazione dedotta in giudizio dai ricorrenti in qualità di eredi e,
17 quindi, in qualità di successori nella titolarità attiva dei crediti risarcitori maturati in capo alla dante causa deceduta a causa dell'imperizia medica, la responsabilità
della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione dell'ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività
diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è
soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di
18 legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
19 è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito in ordine al regime contrattuale della responsabilità fatta valere dagli eredi della paziente per i danni da lei subiti in proprio, si deve evidenziare che diversa è la natura della responsabilità predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria, da un lato, e i parenti del paziente danneggiato, dall'altro, che agiscono in proprio per ottenere il risarcimento del danno subito quali vittime secondarie del fatto dannoso: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto sancito dall'articolo 1372 c.c., in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai
terzi, i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale
20 che si instaura fra quest'ultimo e la struttura sanitaria, sicchè l'obbligazione risarcitoria dagli stessi vantata in proprio può essere fatta valere soltanto in via extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Tale inquadramento ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità che,
pronunciandosi nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta a seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il
paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti
del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista
genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che
può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi
ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da
loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti
congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al
contratto concluso dalla gestante con riferimento alle
prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità
dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e
del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Corte di cassazione n. 14615 del 2020).
Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti del paziente danneggiato discendono, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione dell'azione previsto dall'articolo 2947 c.c. e,
dall'altro, l'operatività di un regime di distribuzione dell'onere della prova più
gravoso per i danneggiati, che impone loro di provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno nonché le conseguenze dannose risarcibili.
Tanto premesso in ordine al duplice regime di responsabilità operante nel caso che
21 ci occupa e prima di procedere ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie azionate, appare opportuno evidenziare che il presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è costituito dalle condotte colpose tenute dai sanitari nel corso dei ricoveri, le quali nei confronti del paziente configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo
1218 c.c., mentre nei confronti dei parenti integrano il fatto doloso o colposo lesivo ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Tanto premesso, in punto di fatto risulta acquisita al processo la prova della instaurazione del rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria: emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e, comunque, costituisce circostanza non contestata dalla struttura sanitaria convenuta - che si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla,
deducendo l'assenza di nesso di causalità tra i danni lamentati e le condotte poste in essere dai sanitari e l'assenza di colpa nell'operato di questi ultimi - che
è stata ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Persona_1
d'Urgenza dell dal 16 Maggio all'8 Giugno 2015 CP_2 Controparte_1
e, successivamente, dal 7 all'8 Luglio 2015 e dal 3-10-2015 al 18-10-2015 presso il reparto di Medicina Interna (si veda la copia delle cartelle cliniche contenute nella documentazione medica allegata ai numeri 13,14 e 10 nel fascicolo di parte dei ricorrenti).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto dei ricoveri della paziente presso la struttura sanitaria nel corso dei quali i sanitari che la ebbero in cura hanno tenuto le condotte omissive dalle quali, secondo la prospettazione attorea, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli eredi della paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno - consistenti
22 nell'aggravamento della patologia e nel conseguente decesso, oltre che nella perdita della possibilità di godere di una migliore qualità della vita nell'ultimo periodo vissuto - ad un errore nelle scelte diagnostiche e terapeutiche dei sanitari.
Dal momento che gli attori hanno allegato differenti profili colposi nelle condotte dei sanitari, appare opportuno richiamarli separatamente: la censura relativa al primo ricovero attiene alla condotta omissiva tenuta dai sanitari del reparto di
Chirurgia d'urgenza, i quali, nonostante l'esame radiodiagnostico dell'addome della paziente avesse segnalato un versamento addominale potenzialmente indagabile per studio citologico, avevano omesso di sottoporla ad approfondimenti diagnostici;
la censura relativa al secondo ricovero attiene alla condotta omissiva dei sanitari del medesimo Reparto che, anche dopo l'esame istologico, non avevano formulato nessuna diagnosi di epatocarcinoma,
contravvenendo alle linee guida che avrebbero imposto la ripetizione dell'esame istologico fino a conferma diagnostica;
inoltre, la condotta tenuta dai sanitari in entrambi i ricoveri era censurabile, oltre che per le omissioni diagnostiche, anche sotto il profilo della scelta terapeutica, dal momento che le condizioni della paziente avrebbero imposto un approccio chirurgico, utile non soltanto a fini diagnostici ma anche per la cura della neoplasia;
quanto al terzo ricovero, la condotta tenuta dai sanitari era censurabile sia per il ritardo con cui era stata effettuata la consulenza oncologica, oltre dieci giorni dalla data d'ingresso in
Reparto, sia sotto il profilo dell'approccio terapeutico, dal momento che i sanitari,
a fronte del fallimento della terapia antiblastica prescritta dall'oncologo in maniera inadeguata, avrebbero dovuto scegliere l'opzione chirurgica.
Ricostruiti i profili colposi allegati dai ricorrenti, prima di vagliare l'efficienza causale delle singole condotte dei sanitari rispetto ai danni subiti dalla vittima primaria, occorre prioritariamente evidenziare che il Collegio medico - nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i danni
23 lamentati e l'operato dei sanitari che ebbero in cura - ha Persona_1
accertato che:
-nei pazienti con cirrosi, la diagnosi radiologica di CE è certa per un nodulo
superiore a 1 cm, quando questo mostra ipervascolarizzazione arteriosa seguita
da rapida eliminazione del contrasto. Se la prima indagine non evidenzia le
caratteristiche tipiche del CE è necessario procedere con altra tecnica
radiologica. Se anch'essa non fornisce immagini caratteristiche, si procede
all'esame istologico mediante agobiopsia ecoguidata. In caso di risultato
istologico inconcludente, è suggerito un follow-up ecografico trimestrale, con
ripetizione di tecniche contrastografiche in caso di crescita della lesione;
- venendo al caso di specie, deve dirsi che il rilievo TC, in occasione del ricovero
del 16/5/15, di "grossolana lesione a struttura disomogenea a carico del lobo
sinistro epatico con estensione al IV segmento che risulta in diretta contiguità con
componente fluida ematica addominale che si distribuisce superiormente alle
pareti gastriche con estensione massima di 13 cm x 8 cm con evidenza dopo mdc
di spandimento di mdc in corrispondenza del margine infero-mediale epatico" era
già altamente suggestivo di epatocarcinoma, in quanto mostrava estensione
lesione superiore a 1 cm, con rapida eliminazione del mezzo di contrasto;
- durante il medesimo, non trattandosi di soggetto con nota malattia cirrotica, i
Sanitari procedettero correttamente a ben due agopsie ecoguidate (tecnica che
consente il prelievo di una piccola quantità di tessuto tumorale per l'esame al
microscopio) che, tuttavia, non fornirono risultati dirimenti. Trattasi di
circostanza, seppur rara, non del tutto inaspettata (in quanto è riportata una
soglia di successo tecnico del 70-75%), potendosi verificare il prelievo di
materiale non sufficiente a definire una diagnosi, vuoi per inadeguata esecuzione
tecnica, vuoi per (causa più probabile) limiti di esecuzione tecnica, correlati
anche alla presenza di una lesione sanguinante e considerato che è difficile
24 identificare la natura di un nodulo rilevato in un contesto cirrotico;
- allo stesso tempo, fu inspiegabilmente omessa la determinazione dei valori di
alfafetoprotiena, specifico marker tumorale dei carcinomi epatici, che avrebbe
fornito un prezioso contributo diagnostico;
- ad ogni buon conto, ciò non impedì ai Sanitari di formulare una diagnosi di
"lesione eteroplastica del lobo epatico di sinistra", che imponeva, sin da subito,
l'inserimento della p. in un adeguato percorso oncologico ai fini di una più
completa definizione diagnostica propedeutica ad un corretto approccio
terapeutico;
- l'adeguata condotta assistenziale che si imponeva nel caso di specie fu adottata
solo in occasione del ricovero del 28/6/15, praticato sempre presso la CP_6
, avvenuto con indicazione a biopsia epatica che venne eseguita il 7/7/15, le
[...]
cui risultanze, pervenute in data 17/7/15, mostrarono "parenchima epatico in
atteggiamento cirrotico con focolai di flogosi cronica, aree di fibrosi cicatriziale
con cospicui depositi di emosiderina e focolai di necrosi. Lieve steatosi micro e
macronodulare". Anche questa volta non si pervenne ad una diagnosi istologica
di epatocarcinoma;
- ciò non di meno la paziente fu correttamente inviata a valutazione epatologica
per il prosieguo dell'iter diagnostico-terapeutico, che, tuttavia, fu disatteso, posto
che solo il 3/10/15 la p. ricorse nuovamente alle cure dei Sanitari della CP_6
, presentando, questa volta un quadro clinico estremamente compromesso,
[...]
con carcinosi peritoneale che a distanza di poco più di un mese la condusse
all'exitus;
- da quanto sopra risulta evidente che viene a concretizzarsi un arco temporale
di 5 mesi circa, durante il quale la paziente, pur essendo affetta da un
epatocarcinoma non ricevette alcuna diagnosi completa di stadiazione e terapia
specifica;
25 - ciò a causa di inadeguata assistenza sanitaria, per quanto concerne i primi
due mesi e mezzo, e per omessa adesione della paziente alla prescrizione
ricevuta di controllo epatologico per quanto attiene al restante periodo;
- a cagione di ciò l'oncopatia epatica ebbe una evoluzione incontrastata verso
una fase terminale, che, molto probabilmente, alla luce dell'aggressività della
stessa si sarebbe comunque verificata, ma con modalità meno repentina e
drammatica;
- orbene, ipotizzando che la paziente nel maggio 2015 presentasse un punteggio
pari a 2, che si associa ad una sopravvivenza mediana di 15,2 mesi, e
considerando che nel caso di specie la sua sopravvivenza fu solo di 5 mesi,
possiamo concludere che vi fu un'anticipazione del decesso di 7 mesi, metà dei
quali addebitabili alla difettosa condotta dei Sanitari della e per CP_6
altra metà alla mancata adesione della Sig.ra alla prescrizione di Persona_1
valutazione epatologica disposta in occasione della comunicazione delle
risultanze dell'esame istologico;
- va, altresì, considerata una più sgradevole qualità di vita della p. nell'intercorso
periodo di sopravvivenza;
- non si rilevano, invece, sostanziali difetti di comportamento tecnico dei
medesimi Sanitari durante l'ultimo ricovero dell'ottobre 2015 che possano aver svolto un concreto ruolo causale sull'evoluzione e decorso della patologia
neoplastica, considerato che in tale occasione la p. presentava un quadro
clinico già estremamente compromesso ed irreversibilmente orientato verso un
prossimo sfavorevole epilogo, in quanto caratterizzato da una diffusa
disseminazione neoplastica che si associava ad un importante scadimento delle
sue condizioni cliniche, sicché qualsiasi intervento terapeutico, qualora
praticabile, non avrebbe, probabilmente, modificato in senso migliorativo il
decorso della oncopatia (si veda la relazione peritale depositata dal Collegio
26 composto dal dott. e dal dott. in data 8- Persona_6 Persona_7
7-2022).
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico,
deve ritenersi che i ricorrenti - sui quali, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria gravava il relativo onere della prova - abbiano dimostrato il rapporto di causalità materiale tra il danno subito in termini di anticipazione del decesso e peggiore qualità della vita nel periodo di sopravvivenza e talune delle condotte dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente presso il reparto di Chirurgia d'Urgenza.
In particolare, appare opportuno evidenziare che hanno trovato riscontro probatorio le censure mosse in termini di omissione diagnostica verificatasi nel corso dei primi due ricoveri presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza, con esclusione, invece, delle censure mosse sotto il profilo delle omissioni terapeutiche che si sarebbero verificate in occasione dei tre ricoveri: sul punto, gli ausiliari hanno specificato con riferimento al primo ricovero che “il rilievo, TC in
occasione del ricovero del 16/5/15 … era già altamente suggestivo di
epatocarcinoma” e che, nonostante fossero state correttamente eseguite due agobiopsie guidate, che non avevano fornito risultati dirimenti, “fu
inspiegabilmente omessa la determinazione dei valori di alfafetoproteina,
specifico marker tumorale dei carcinomi epatici, che avrebbe fornito un prezioso
contributo diagnostico; inoltre, la formulazione della diagnosi di "lesione
eteroplastica del lobo epatico di sinistra", avrebbe imposto “sin da subito,
l'inserimento della paziente in un adeguato percorso oncologico ai fini di una più
completa definizione diagnostica propedeutica ad un corretto approccio
terapeutico; con riferimento al secondo ricovero i componenti del Collegio hanno evidenziato che, nonostante l'esito della biopsia epatica effettuata il 7-7-2015,
“anche questa volta non si pervenne ad una diagnosi istologica di
27 epatocarcinoma”; quanto al terzo ricovero hanno chiarito che “non si rilevano
sostanziali difetti di comportamento tecnico … che possano aver svolto un
concreto ruolo causale sull'evoluzione e decorso della patologia neoplastica,
considerato che in tale occasione la paziente presentava un quadro clinico già
estremamente compromesso ed irreversibilmente orientato verso un prossimo
sfavorevole epilogo” (si vedano le pagine da 6 a 10 della relazione peritale depositata dal Collegio medico in data 8-7-2022).
Tali conclusioni sono state ribadite anche all'esito delle osservazioni formulate dall ospedaliera resistente, a fronte delle quali il Collegio medico ha CP_1
precisato che la censura relativa alla condotta tenuta dai sanitari non atteneva al mancato ricorso al trattamento chirurgico, bensì all'omesso inquadramento
clinico-oncologico finalizzato a meglio definire la stadiazione della oncopatia,
propedeutica alla definizione di un iter terapeutico farmacologico.
L'indagine relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari e i danni prospettati dai ricorrenti richiede un'ulteriore considerazione sollecitata dalla conclusione con la quale i consulenti tecnici hanno imputato soltanto parzialmente l'anticipazione del decesso alla condotta tenuta dei sanitari,
riconoscendo, altresì, un'incidenza causale alla condotta tenuta dalla paziente, la quale, a fronte dell' “invio a valutazione epatologica per il prosieguo dell'iter
diagnostico-terapeutico” contenuto nella lettera di dimissioni del 17-7-2015,
avrebbe omesso di aderire alla prescrizione di visita patologica, recandosi in
Ospedale soltanto tre mesi dopo, quando la condizione fisica complessiva era ormai irrimediabilmente compromessa.
Tale specifico rilievo del Collegio medico non appare condivisibile, dal momento che gli stessi consulenti hanno accertato che, all'esito del secondo ricovero per l'espletamento della biopsia, i sanitari non erano pervenuti ad alcuna diagnosi istologica di epatocarcinoma, con la conseguenza che la paziente, non edotta delle
28 sue reali condizioni di salute, non era stata messa nelle condizioni di attivarsi per proseguire gli approfondimenti diagnostici e sottoporsi alle eventuali cure: nella lettera di dimissioni rilasciata dal Reparto di Chirurgia d'Urgenza, infatti, i sanitari non avevano formulato alcuna prescrizione alla quale la paziente avrebbe potuto decidere scientemente di sottrarsi, ma in calce a tale documento era stato soltanto segnalato che “Allo stato attuale non sussistono indicazioni chirurgiche.
Si consiglia valutazione epatologica per il prosieguo dell'iter diagnostico-
terapeutico”, sicché a non può essere imputata alcuna Persona_1
condotta idonea a concorrere nella causazione del danno ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c.
Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dal Collegio
nell'approccio diagnostico adottato dai sanitari, deve ritenersi che l'anticipazione del decesso della paziente risulta eziologicamente riconducibile in via esclusiva all'omessa diagnosi di epatocarcinoma, con la conseguenza che, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria in fase diagnostica e del rapporto di causalità fra la condotta imperita dei sanitari e il danno riportato dalla paziente, la domanda deve considerarsi provata sotto il profilo dell'an debeatur.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto in proprio il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, mentre nella loro qualità di eredi di (si veda il certificato di Persona_1
stato di famiglia prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte ricorrente) hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance subito dalla propria dante causa.
Al fine di individuare tra le voci di danno allegate a fondamento della domanda proposta dai ricorrenti quelle risarcibili quali conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo ai sensi dell'articolo 1223 c.c. (applicabile anche alla
29 responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo
2056 c.c.) appare necessario precisare che il danno-evento imputabile alla condotta colposa dei sanitari non è consistito nell'aggravamento della patologia o nel decesso della paziente, bensì nella anticipazione della morte della stessa e in una peggiore qualità della vita vissuta nel più breve periodo di sopravvivenza;
pertanto, la selezione delle conseguenze dannose risarcibili deve essere effettuata in relazione all'anticipazione del decesso che si sarebbe, con elevata probabilità,
comunque verificato a causa della grave patologia oncologica da cui la paziente era affetta.
Così tracciato il perimetro del danno-evento, appare utile richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie affini a quella oggetto del presente giudizio, ha delineato la distinzione tra il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, chiarendo che “in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita
anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pure in
epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né
logicamente né giuridicamente, un danno da “perdita anticipata della vita”
trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della
responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque,
discorrere, risarcendolo, di “danno da perdita anticipata della vita” con
riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da
minor tempo vissuto; in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita
va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che,
se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si
discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima
costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da
quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un
30 risarcimento da “perdita anticipata della vita” e da perdita di chance di
sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il
caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova
scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso
concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell'eziologica
certezza della sua riconducibilità all'errore medico, che, oltre quel tempo già
determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a
lungo.” Sempre in via interpretativa, inoltre, ha specificato che “se la vittima è già
deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi … è
possibile discorrere di danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al
diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo
vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo che non si è fruito”
concludendo che “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione
della lite, sia già deceduto, sono di regola, alternativamente concepibili e
risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla
condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del
paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale
(peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua
oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione
della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto
eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico
che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances
di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno
cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da perdita anticipata della vita
con riferimento al periodo di vita non vissuto dal paziente stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 21415 del 2024 e Corte di cassazione n.35998 del
31 2023, che aveva precisato sul piano terminologico che “vivere in modo peggiore,
sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della
propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico rappresenta un
danno biologico (differenziale)” e “trascorrere quegli ultimi tempi della propria
vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della
vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un
danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità
di battersi ancora contro il male”).
Le coordinate ermeneutiche delineate appaiono risolutive per l'individuazione delle conseguenze risarcibili nel caso che ci occupa.
Quanto al danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria del fatto illecito,
trasmissibile iure hereditatis, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance, ma nessuna di tali voci di danno può essere risarcita.
Infatti, facendo riferimento alla lesione accertata in fase istruttoria in termini di anticipazione della morte della paziente, deve essere in primo luogo esclusa la risarcibilità della perdita di chance di sopravvivenza: l'intervenuto decesso di ha eliminato il presupposto della sussistenza della Persona_1
chance, facendo venir meno l'incertezza dell'evento, che nel caso di specie si sarebbe comunque verificato in conseguenza della grave patologia da cui era afflitta la paziente. Pertanto, nessun importo può essere liquidato ai ricorrenti iure
hereditatis per la perdita in capo alla propria dante causa della possibilità di sopravvivere.
Deve essere esclusa anche la risarcibilità del danno biologico terminale, che consiste nella lesione della salute che si risolve nella perdita, nel periodo compreso fra l'evento lesivo e la morte, della possibilità di attendere alle proprie
32 ordinarie occupazioni a causa del fatto dannoso: tale voce di danno non patrimoniale nella sua componente di danno all'integrità psico-fisica temporaneo
(con un'adeguata personalizzazione che tenga conto della gravità e intensità di una invalidità temporanea che conduce alla morte) entra a far parte del patrimonio della vittima e può essere trasmessa agli eredi in tutti i casi in cui,
indipendentemente dalla circostanza che il danneggiato primario sia o meno in stato di coscienza durante il tempo di sopravvivenza, sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo fra la lesione e la morte (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
21508 del 2020). Nell'ipotesi dedotta in giudizio, sebbene sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'omessa diagnosi e la morte, l'impossibilità per la paziente di svolgere le attività quotidiane in tale periodo rientra tra le conseguenze della patologia irreversibile da cui la stessa era affetta e non è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, ai quali può essere esclusivamente imputata l'anticipazione del decesso.
Nessun risarcimento può essere, altresì, riconosciuto agli eredi della vittima primaria a titolo di danno morale o catastrofale subito dalla paziente, dal momento che, sebbene i ricorrenti abbiano correttamente allegato la sofferenza patita dalla propria dante causa prima di morire a causa della lucida agonia, in considerazione della peculiarità dell'evento lesivo consistito nell'anticipazione del decesso, la consapevolezza in capo a che avrebbe potuto Persona_1
determinare l'ingresso nel suo patrimonio di un danno risarcibile a tale titolo avrebbe dovuto avere ad oggetto non l'evento morte in sé, che comunque si sarebbe verificato a causa della malattia, ma l'imputabilità dell'anticipazione della morte ad un errore diagnostico dei sanitari che l'avevano avuta in cura e non soltanto nel corso del giudizio non sono emersi elementi di prova utili a far risultare che la paziente avesse acquisito tale consapevolezza, ma, al contrario,
dalla stessa allegazione attorea sembra emergere che la conoscenza dell'errore
33 diagnostico da parte della paziente sia sostanzialmente coincisa sul piano temporale con l'irreversibile aggravamento delle sue condizioni di salute.
Passando all'accertamento della sussistenza delle conseguenze risarcibili di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro iure proprio, Parte_1 [...]
e hanno chiesto il risarcimento del Parte_2 Parte_3
danno patrimoniale per lucro cessante e il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto.
Quanto alla prima voce di danno patrimoniale, i ricorrenti hanno allegato che percepiva una pensione di invalidità civile dell'importo Persona_1
mensile di euro 290,08 e che, in quanto casalinga, la stessa contribuiva materialmente e moralmente alla cura domestica e familiare, sicché la sua morte aveva determinato la perdita di tutte le utilità economiche di cui essi beneficiavano e di cui avrebbero continuato ad usufruire, in difetto dell'errore dei sanitari, ancora per molti anni.
Sebbene sia stato provato che percepiva effettivamente Persona_1
dall'INPS l'assegno di assistenza quale invalido parziale (si veda la comunicazione di liquidazione allegata al n. 19 nel fascicolo di parte ricorrente),
tale prestazione economica si connota per la sua specifica finalità assistenziale,
destinata alle necessità personali del soggetto percettore, in quanto invalido, e,
quindi, deve escludersi che potesse costituire un'utilità economica per i familiari conviventi;
inoltre, nessuna perdita può ritenersi sussistente rispetto all'apporto domestico che, anche qualora il decesso non fosse stato anticipato di sette mesi, i familiari conviventi con la vittima primaria avrebbero comunque perso per il restante lasso di tempo di sopravvivenza della stessa in considerazione della complessità del quadro patologico, che verosimilmente avrebbe inibito in ogni
34 caso alla lo svolgimento delle normali attività casalinghe e di Persona_1
assistenza ai suoi familiari.
Quanto, invece, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e per la sofferenza patita in seguito al decesso, rispettivamente della madre e della moglie, che spetta ai prossimi congiunti iure proprio e che è
stato richiesto da Parte_1 Parte_2 Pt_3 [...]
sulla base dell'allegazione che i figli e il marito convivessero con Parte_3
la vittima primaria e fossero avvinti da uno stretto legame familiare, lo specifico evento di danno accertato in giudizio in termini di anticipazione del decesso rende necessario riqualificare la domanda formulata dai ricorrenti: dal momento che l'errore medico non ha determinato la morte, ma ha soltanto ridotto il tempo di sopravvivenza della paziente, che sarebbe comunque deceduta a causa della grave malattia da cui era affetta, il danno risarcibile subito dai congiunti in conseguenza dell'errore diagnostico dei sanitari non consiste nella perdita del rapporto parentale, ma nella lesione dello stesso rapporto in relazione al minor tempo goduto insieme alla vittima (si veda Corte di cassazione sentenza n. 5641 del
2018, che in un caso analogo ha ritenuto che il Giudice del merito avesse correttamente identificato il danno risarcibile nella perdita anticipata della vita,
legittimamente circoscrivendo la portata originaria della domanda (perdita del
rapporto parentale tout court) in via d'interpretazione dell'atto di citazione – del
tipo quanti minoris – fondata sul medesimo fatto storico e sui medesimi elementi
costitutivi, senza che tale modificaziine integrasse una inammissibile mutatio
libelli (ciò che sarebbe stato, di converso, predicabile nel caso in cui oggetto del
risarcimento fosse stato, in concreto, il riconoscimento di una chance perduta da
parte del giudice di prime cure).
Pertanto, qualificata la voce di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro in termini di pregiudizio di carattere non patrimoniale subito dal marito e dai figli
35 per aver potuto godere del rapporto con il proprio congiunto deceduto per un tempo minore di quello che, in difetto dell'errore diagnostico dei sanitari, il naturale decorso della malattia avrebbe consentito loro di godere, ai ricorrenti spetta il relativo risarcimento nei limiti di seguito indicati.
Muovendo dalla considerazione che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale rappresenta un minus rispetto al danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto nel primo caso i parenti della vittima primaria a causa dell'illecito perdono anticipatamente il godimento del congiunto e il sistema di vita basato sulla affettività e sulla rassicurante quotidianità con il parente, che comunque avrebbero perso a causa della malattia, anche del danno più circoscritto derivante dalla perdita anticipata della vita deve predicarsi la natura di danno-conseguenza,
che non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, con riferimento alle sue componenti, costituite dal rapporto di parentela o di coniugio e dall'effettività e consistenza della relazione affettiva (si vedano Corte di cassazione n. 18284 del 2021, Corte di cassazione n.
21837 del 2019 e Corte di cassazione n. 22397 del 2022 riferite al danno da perdita del rapporto parentale).
Anche per quanto attiene alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, si ritiene applicabile il medesimo parametro utilizzabile per il danno da perdita del rapporto parentale,
individuato dalla giurisprudenza nelle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056
c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
36 D'altra parte, nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal
Giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'articolo 3
della Costituzione, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (in tal senso
Corte di cassazione n. 20895 del 2015).
Passando alla liquidazione in concreto di tale voce di danno, ritiene questo
Giudice che, proprio in considerazione della differente portata del danno che non si concretizza in una perdita definitiva del rapporto col congiunto, ma soltanto in una perdita anticipata dello stesso rapporto, l'importo liquidato sulla base dei criteri tabellari per la perdita del rapporto parentale deve essere proporzionalmente ridotto: in particolare, al fine del calcolo di tale voce di danno risulta appropriato assumere come parametri di riferimento il numero di anni che il soggetto avrebbe vissuto qualora fosse morto ad un'età coincidente con la vita media individuata sulla base dell'indagine demografica (82 anni), il numero di anni che lo stesso avrebbe vissuto a causa della patologia in assenza dell'errore dei sanitari (62 anni) e il minor numero di anni in concreto vissuti a causa dell'errore diagnostico (61 anni), sicchè, una volta calcolato l'importo complessivo dovuto per la perdita del rapporto parentale (ove il danno fosse stato
37 interamente imputabile ad un errore medico), lo stesso importo deve essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto del minor tempo di vita effettivamente vissuto dai congiunti con la vittima primaria a causa dell'errore diagnostico (cui non è imputabile il decesso della vittima), quale frazione del primo (1 anno).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, i ricorrenti hanno allegato esclusivamente la circostanza della convivenza con e lo Persona_1
stretto legame familiare tra loro intercorrente e tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla struttura sanitaria convenuta, che si è limitata genericamente a negare la sussistenza delle voci di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento e che, pertanto, in tal modo ha esonerato i danneggiati dal relativo onus probandi: infatti, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13830 del 2004 e Corte di cassazione n. 20916 del 2004), la riforma dell'articolo
115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice
può porre a fondamento della decisione.
38 Pertanto, ai fini della corretta applicazione dei criteri individuati dalle Tabelle
milanesi per l'attribuzione dei punti sulla base dei quali calcolare l'importo del risarcimento da perdita anticipata del rapporto parentale, devono ritenersi provate soltanto la convivenza dei danneggiati con la vittima primaria e il particolare legame affettivo con la stessa, dal momento che non sono state allegate né provate altre circostanze rilevanti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno da perdita anticipata del rapporto parentale spettante iure proprio a e Parte_1 Parte_2
per il pregiudizio conseguente alla perdita anticipata della madre deve essere
[...]
liquidato in via equitativa - utilizzando la Tabella integrata a punti elaborata dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo nella dovuta considerazione gli elementi acquisiti nel corso giudizio e, in particolare, l'età della vittima primaria all'epoca del fatto dannoso (61 anni), l'età dei figli superstiti (28 anni e 31 anni),
l'intensità del vincolo familiare, la consistenza del nucleo familiare - nella misura complessiva di euro 12.664,19 per e 12.291,71 Parte_5 [...]
che corrispondono alla frazione di 1/21 del danno da perdita del Parte_2
rapporto parentale calcolati nel modo seguente: l'importo complessivamente dovuto a ciascun figlio per la perdita del rapporto parentale e corrispondente al valore del punto di euro 3.911,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita della madre moltiplicato per il numero di punti 68 riconoscibili per
(A-16 punti in relazione all'età della vittima primaria;
B - 24 Parte_5
punti in relazione all'età della vittima secondaria, C - 16 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria;
D - 12 punti in relazione alla presenza del fratello e del genitore superstiti;
E 0 - punti in relazione alla intensità e qualità
della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione della quotidianità e dall'assistenza domestica e sanitaria prestata dalla vittima primaria in favore della vittima secondaria) e di punti 66 riconoscibili per (A-16 Parte_2
39 punti in relazione all'età della vittima primaria;
B - 22 punti in relazione all'età
della vittima secondaria, C - 16 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria;
D - 12 punti in relazione alla presenza del fratello e del genitore superstiti;
E 0 - punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione della quotidianità e dall'assistenza domestica e sanitaria prestata dalla vittima primaria in favore della vittima secondaria) deve essere diviso per il numero di anni di vita residua che la madre avrebbe vissuto in media in assenza di malattia (21 anni) e moltiplicato per il tempo residuo vissuto a causa della malattia non diagnosticata (circa 1 anno).
Il medesimo calcolo deve essere ripetuto per l'importo dovuto al marito
[...]
al quale deve riconoscersi un importo complessivo di Parte_3
euro 11.546,76, equivalente a 1/21 dell'importo corrispondente al valore del punto di euro 3.911,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita della moglie moltiplicato per il numero di punti 62 riconoscibili (A-16 punti in relazione all'età della vittima primaria;
B - 24 punti in relazione all'età della vittima secondaria, C - 16 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria;
D - 12 punti in relazione alla presenza dei figli superstiti;
E 0 - punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione della quotidianità e dall'assistenza domestica e sanitaria prestata dalla vittima primaria in favore della vittima secondaria).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
in proprio, l' Parte_3 Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] [...]
dell'importo di euro 12.664,19, in favore di Parte_5 Parte_2
dell'importo di euro 12.291,71 e in favore di Parte_3
dell'importo di euro 11.546,76 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
40 spettante iure proprio ai congiunti in seguito alla morte anticipata di Persona_1
[...]
Sull'importo complessivo liquidato a favore dei ricorrenti devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso
(20-11-2015) e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare,
nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'
[...]
resistente e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo CP_1
conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal
41 momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente
regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 22-3-2017, da e Parte_5 Parte_2
nei confronti dell' Parte_3 Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 12.664,19, in favore di Parte_1 Parte_2
dell'importo di euro 12.291,71 e in favore di Parte_3
dell'importo di euro 11.546,76 a titolo di risarcimento del danno non
42 patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 20-11-
2015 e rivalutata anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento Controparte_1
in favore di e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.947,41,
[...]
di cui euro per esborsi 331,41 ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 24-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
43
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1046/2017 R.G., avente ad oggetto azione risarcitoria per responsabilità sanitaria e vertente
FRA
in Parte_1 Parte_2 Parte_3
proprio e in qualità di eredi di , rappresentati e difesi dal Persona_1
prof. avv. Paolo Rossi e dall'avv. Daniela Brienza in virtù di mandato a margine del ricorso e domiciliati presso lo studio dell'avv. Daniela Brienza;
- RICORRENTI -
E
in persona del Direttore Controparte_1
Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Ercole Trerotola in virtù di mandato in calce alla comparsa di costituzione e risposta e presso lo studio dello stesso domiciliato;
- RESISTENTE –
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Preliminarmente occorre dare atto che l'entrata in vigore, prima della
1 instaurazione del presente giudizio, della legge n. 69 del 2009 (disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, nonché in materia di
processo civile) esonera questo Giudice dal procedere alla concisa esposizione dello svolgimento del processo: infatti, l'articolo 132 c.p.c. nella nuova formulazione introdotta dall'articolo 45 diciassettesimo comma della legge n. 69
del 2009, nel disciplinare il contenuto della sentenza, non contempla più al n. 4) la concisa esposizione dello svolgimento del processo, ma prevede semplicemente che nella redazione della sentenza il Giudice proceda alla concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. depositato in data 22-3-2017 Parte_1
e in proprio e in qualità
[...] Parte_2 Parte_3
di eredi di agivano in giudizio nei confronti Persona_1
dell al fine di ottenere il Controparte_1
risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti in seguito all'aggravamento della malattia e al decesso della propria dante causa,
riconducibili alla imperizia e negligenza dei sanitari che la avevano avuta in cura nel corso di due ricoveri consecutivi presso l' , omettendo di CP_2 CP_1
formulare una corretta diagnosi della patologia da cui la stessa era affetta e di adottare un idoneo piano terapeutico.
In particolare, i ricorrenti allegavano a fondamento della domanda che:
- in data 16-5-2015 si era recata presso il Pronto Persona_1
Soccorso dell di per un episodio di dolore toracico CP_2 CP_1 CP_1
irradiato alla spalla e all'arto superiore sinistro con dispnea e sudorazione;
- raccolta l'anamnesi di “paziente diabetica in trattamento con ipoglicemizzante
orale ed insulinico. Da questa mattina, comparsa di dolore toracico oppressivo
con irradiazione al dorso e all'arto superiore sinistro associato a sudorazione
algida. La paziente ha avuto, nell'atto di vomitare, episodio sincopale con vomito,
2 polso presente con sudorazione… in Trebedemburg, completa ripresa”, all'esame obiettivo era risultata “paziente vigile, lamenta dispnea a riposo, presenta
sudorazione algida e dolore toracico tipico;
oppressione toracica con
irradiazione al dorso e all'arto superiore sinistro. Si intraprense ECG… terapia,
flectadol 5000mg, Zantac 150 mg ex + Omeprazolo 40 mg ev, GA …
prelievo esami ematobiochimici…”;
- la paziente era stata sottoposta ad ulteriori accertamenti strumentali, in particolare TAC addome con mezzo di contrasto, all'esito della quale era stata documentata “lesione a struttura disomogenea a carico del lobo epatico sinistro
con estensione al 4° segmento che si distribuisce massima 13 cm per 8 cm con
evidenza di spandimento del mezzo di contrasto in tutte le fasi contrasto grafiche
in corrispondenza del margine infero-mediale epatico… quota ematica in sede
periepatica, perisplenica e nello scavo pelvico … alterazioni disventilative
basali”;
- formulata la diagnosi di "versamento addominale, formazione epatica" e disposto ricovero presso il reparto di Chirurgia d'urgenza, era stata effettuata una consulenza chirurgica per il trattamento di lesione espansiva addominale già
documentata, nel corso della quale le era stata "...praticata angiografia all'arteria
epatica ed embolizzazione dei rami terminali...condizioni stazionarie... con spirali
metalliche di chiusura poste con sistema emostatico angioseal sull'arteria
femorale" e l'emocromo di controllo post-embolizzazione aveva mostrato un valore di emoglobina stabile ai limiti della norma (hb=11,95 gr/dl);
- a partire dal giorno del ricovero si era verificato un aumento degli indici di flogosi caratterizzati da febbre elevata fino a 38 gradi e leucocitosi neutrofila (fino a 16.00 GB) e, su sospetto di un'infezione sistemica, i sanitari avevano iniziato una terapia antibiotica empirica con Tazocin 4,5 gr per 3 volte/die;
- in data 18-5-2015 era stata sottoposta ad "...agobiopsia della lesione nodulare
3 epatica del lobo sinistro in precedenza sanguinante ed embolizzata..." e in tale occasione era stato effettuato un controllo ecografico, che aveva confermato
"ottimali segni di embolizzazione dell'arteria epatica di sinistra con arresto del
sanguinamento della grossolana lesione del lobo omolaterale in assenza di
complicanze";
- dal 19-5-2015 al 22-5-2015 la paziente aveva continuato ad essere febbrile, fino a 39 gradi, in presenza di leucocitosi neutrofila e, nonostante l'alvo chiuso a feci e gas, non veniva effettuata nessuna emocoltura, pur essendone stato disposto il prelievo nel diario medico;
- inoltre, era stata sottoposta ad un nuovo esame ecografico addominale che aveva mostrato una "tendenza alla necrosi post-embolizzuzione della neoformazione
dell'emifegato sinistro”;
- in data 25-5-2015 era stata sottoposta a RM addome, Persona_1
che aveva evidenziato epatomegalia steatosica con sovvertimento del lobo
sinistro dove sono evidenti gli esiti dell'embolizzazione del tessuto neoformato
esteso per circa 21 cm con segni di necrosi coagulativa... una raccolta fluida
periepatica al di solto della piccola ala, in parte sieroematica con diametri
massimi di 11 per 7 cm a stretto contatto con il corpo dello stomaco...
disventilazione del parenchima sottostante";
- in data 28-5-2015 i risultati della prima biopsia epatica avevano evidenziato un'“area di fibrosi nell'ambito di tessuto epatico con steatosi e flogosi acuta...
pervenuta biocassetta con frustoli agobioptici con sangue e frammenti di
parenchima epatico congesti con aree di necrosi epatica (ascesso? ?)” CP_3
con esclusione, da parte dei sanitari, dell'esistenza di una neoplasia;
- in corso di degenza era stato effettuato un esame ecodoppler agli arti inferiori,
che aveva riscontrato "...tvp agli arti inferiori in paziente già in miglioramento da
circa 24 ore con EBPM ...arterie femorali e poplitee pervie...si consiglia Nexium
4 40 mg per via orale due volte al giorno, TO 20 mg (rivaroxaban) una volta al
giorno dopo pranzo per 3 mesi, calze antitromboemboliche, controllo a 3 mesi...";
- in data 1-6-2015 la terapia antibiotica empirica impostata con tazocin e
metronidazolo era stata sospesa e sostituita con terapia antibiotica con Tigeciclina
e Tobramicina;
- in data 8-6-2015 la paziente era stata dimessa con diagnosi di "emoperitoneo da
lesione eteroplasica del lobo epatico di sinistra... patologie precedentemente
diagnosticate diabete mellito di tipo2", con prescrizione di "...tornare a controllo
ambulatoriale";
- in data 7-7-2015 la paziente era rientrata in ospedale per eseguire il completamento dell'iter diagnostico con agobiopsia epatica tc-guidata, da cui erano emersi "esiti di pregressa embolizzazione … raccolta ematica concamerata
sottoglissoniana, indenne il di destra, non liquido ascitico...(dalla CP_4
biopsia)... aree di fibrosi cicatriziale con cospicui depositi di emosiderina e
focolaio di necrosi, lieve steatosi micro e macrovascolare. Allo stato attuale non
sussistono indicazioni chirurgiche";
- tornata a casa, persistendo dolori addominali e malessere per i mesi successivi,
in data 3-10-2015 era stata costretta a rivolgersi Persona_1
nuovamente al pronto soccorso dell'Ospedale di per “febbre e vomito CP_1
ripetuto in cirrosi epatica scompensata da emosiderosi”: in fase anamnestica era stato riportato che “giunge al Pronto soccorso per vomito, vertigini, malessere
generalizzato... affetta da cirrosi epatica da emosiderosi, diabete mellito di tipo 2
in terapia con ipoglicemizzanti orali e insulina. Tup poplitea destra. ricoverata in
chirurgia d'urgenza a giugno per emoperitoneo da sanguinamento lesione
eteroplastica del lobo epatico di sinistra” e all'esame obiettivo era stato evidenziato che la paziente era "..vigile, orientata e collaborante, addome
trattabile, dolente alla palpazione... riferisce febbre da 3 giorni con picchi a 39
5 gradi, comparsa di eruzioni cutanee puntiformi, localizzati agli arti inferiori e
all'addome, da almeno un mese... vomito da questa notte, alimentare, a dir suo
incoercibile. L'addome è globoso, trattabile ma con aree di resistenza, in
pericolico a sinistra e a destra, come da irritazione peritoneale da ascite. Rispetto
all'ultimo controllo, si riscontrano modificazioni del quadro con comparsa di
ascite... parametri rilevati ...PA=100/60 bpm,FC=70, T=36,9 e SP02=98%";
- in tale occasione era stata eseguita una rivalutazione strumentale, attraverso eco-
addome completo, che aveva mostrato “... voluminose tumefazioni
disomogeneamente ipocogene in corrispondenza dell'ilo epatico (38 mm), in sede
perisplenica (5 cm) ed in continuità con il lobo epatico sinistro nella sede del
pregresso trattamento di embolizzazione (9,5 cm). Si segnala falda fluida
periepatica di circa 15 mm e falda fluida nello scavo pelvico di circa 2,9 per 9,5
cm. Non dilatate le vie escretrici. I reperti descritti appaiono in prima ipotesi
compatibili con grossolane tumefazioni linfoadenopatiche meritevoli di
integrazione con i dati clinico-laboratoristici. Eventuali approfondimenti
strumentali secondo giudizio specialistico”;
- disposto il ricovero presso il Reparto di Medicina, la diagnosi al momento dell'accettazione, non presente in cartella clinica, aveva riportato per la prima volta l'indicazione di "febbre persistente e vomito in ascite da Hcc
(epatocarcinoma) non in trattamento", sebbene non vi fossero stati esami strumentali e/o istologici di conferma;
- pertanto, del tutto incomprensibilmente la diagnosi di HC era stata effettuata dal Reparto di Medicina, presso il quale la paziente era stata classificata come
"paziente terminale", pur in assenza di qualsivoglia diagnosi sino a quel momento,
e soltanto in quel momento la paziente aveva appreso di essere affetta da
epatocarcinoma;
- in anamnesi era risultato che "...dal 16.5 al 8.6 ricovero in Chirurgia d'urgenza
6 con diagnosi di emoperitoneo da sanguinamento lesione etero plastica del fegato
sottoposta ad embolizzazione...è stata sottoposta a 2 embolizzazioni della lesione
epatica, entrambi i campioni non sono risultati significativi (inficiati dalla
necrosi); esami ematochimici. saturazione transferrina 9%... alfa-fetoproteina
659. grossolano processo espansivo del lobo epatico sinistro... ad estrinsecazione
anche esofitica..giunge al Pronto soccorso per febbre... terapia...glibomet, xarelto
1 cp, gastroprotettore..." e nel diario medico era stato riportato un planning degli esami da effettuare durante il ricovero in una flow-chart: "motivo del ricovero...
febbre... patologie secondarie note… neoformazione epatica...TVP (trombosi
venosa profonda) ...diabete... sintesi diagnostica. CEA, ALFA-FETOPROTEINA,
ANA, ANCA. doppler, consulenza dermatologica, emocoltura, RMN addome";
- in data 5-10-2015 la consulenza dermatologica, effettuata dal Dott. Pt_4
aveva consigliato "Atarax la sera, Triderm oil 2 volte al di prurigo diffusa
[...]
in epatopatico";
- in data 15-10-2015 la paziente era stata sottoposta a RMN, il cui esito, a firma del dott. , aveva evidenziato "espansi nodulari solidi- Persona_2
disomogenei a localizzazione intraperitoneali, il maggiore di 13 cm indissociabile
dal lobo sinistro epatico infiltrato e con multiple nodulazioni secondarie epatiche.
Analoghi multipli gettoni nodulari solidi a livello dello spazio gastro-splenico,
doccia parietocolica destra e in sede peri-splenica... area di alterato segnale
disomogenea sotto ampollare pancreatica di 2 cm di non univoca
interpretazione...";
- in data 10-11-2015 l'esame Pet-Tc - riportante in epigrafe l'anamnesi della paziente “...affetta da neoplasia epatica con carcinosi peritoneale ed ascite
neoplastica...”, che non avrebbe potuto ritenersi affidabile, avendo l'anatomo-
patologo analizzato solo un campione ematico, privo di cellule neoplastiche - era stata refertata con "... aree di accumulo in sede epimesogastrica, indissociabile
7 con il lobo epatico sinistro, in sede perispenica, paracolica destra, in sede
ipogastrica sopravescicale... conclusioni.. multiple lesioni peritoneali, la più
grossolana indissociabile dal lobo epatico sinistro...";
- la consulenza oncologica effettuata in data 15-10-2015, a distanza di oltre dieci giorni dal citato ricovero, aveva rilevato "paziente affetta da verosimile
epatocarcinoma, sottoposta a trattamento di embolizzazione a maggio n.s. (non
significativo)... ricoverata per febbre, vomito e diarrea, nonché la comparsa di
eruzione maculo-papidosa, la paziente è stata sottoposta ad accertamenti fra cui
un RMN addome che mostra un quadro di progressione della malattia (rispetto a
maggio) con importante aumento dell'alfa-fetoproteina. Pur in assenza di una
conferma istologica, il quadro è suggestivo di una neoplasia primitiva epatica per
cui potrebbe essere indicato il trattamento antineoplastico sistemico con Nexavar,
previa risoluzione della diarrea si consiglia inoltre drenaggio peritoneale per
esame citologico del liquido ascitico";
- l'indicazione del farmaco antiblastico Nexavar, utilizzato per trattamento del tumore del rene e del fegato (primitivo) solo in pazienti che non abbiano risposto a terapia con interferone, nel caso di specie non risultava essere una corretta indicazione;
- in data 21-10-2015 la paziente era stata sottoposta a paracentesi evacuativa con prelievo citologico del liquido addominale, come consigliato dalla consulenza specialistica oncologica, e in attesa di refertazione il 23-10-2015 seguente aveva iniziato la terapia antiblastica con Nexavar;
- l'esame citologico sul liquido prelevato, refertato dalla Dott.ssa Persona_3
(coauditore biologo), aveva mostrato "emazie, rarissimi leucociti e cellule
mesoteliali" e il giorno seguente, per la presenza di "
5-6 scariche di diarrea", era stato ridotto il dosaggio del farmaco da 2 cp per 2/die a 1 cp per 2/die, erano stati prelevate le copro colture, di cui, peraltro, non è presente il referto in cartella
8 clinica, e dal drenaggio peritoneale erano stati evacuati 1800 ml di liquido ascitico;
- in data 13-11-2015, per la persistenza di diarrea, era stato prelevato un campione di feci per C. CI (di cui non è presente il referto) ed era stata richiesta una
Pet-Tac;
- nel frattempo si era instaurata una progressiva anemizzazione, tanto che la paziente era stata sottoposta a frequenti trasfusioni di sangue, effettuate in data 11,
12 e 14 novembre 2015;
- in assenza di un sostanziale miglioramento clinico, una ulteriore consulenza oncologica (ancora in assenza di refertazione del primo esame citologico del liquido addominale) aveva consigliato il ricovero di Persona_1
presso le cure palliative (Hospice);
- in data 17-11-2015, di fronte all'inerzia dei sanitari dell' Controparte_1
e all'ulteriore drammatico aggravamento delle condizioni
[...] CP_1
della paziente, la figlia aveva presentato esposto-querela al Parte_1
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza anche in considerazione dell'incompletezza delle cartelle rilasciate inizialmente dalla struttura sanitaria con oltre cinquanta pagine in bianco e con diverse irregolarità,
persino relativamente alla identificazione anagrafica della paziente;
- a seguito della presentazione della denuncia e a fronte di nuova istanza di accesso agli atti, l'Ospedale San Carlo aveva rilasciato in data 28-7-2016 una copia delle cartelle cliniche più completa;
- tale comportamento era, senza dubbio, sintomatico dell'approccio negligente tenuto dall Controparte_1
- in data 18-11-2015, quando ancora necessitava di trasfusioni di emazie, la paziente era stata trasferita all'Hospice con diagnosi di "tumori primitivi del
fegato” e al momento dell'ingresso era stata riportata l'anamnesi di “patologia...
9 tumori maligni del fegato e dei dotti biliari intraepatici, segni/ sintomi... dolore
correlato a neoplasia... descrizione. controllo del dolore” e la diagnosi di ammissione era stata per “cure palliative in paziente affetta da HC...neoplasie...
Epatocarcinoma diagnosticato a maggio 2015 a seguito di emoperitoneo,
sottoposto ad embolizzazione, biopsia negativa...paziente proveniente dal reparto
di Medicina per scadimento delle condizioni generali, astenia, allettamento,
febbre, diarrea”;
- dalla grafica terapeutica non era risultata alcuna somministrazione di terapia chemioterapica;
- nel diario medico era stato riportato che “...la paziente si ricovera... 19.11...oggi
peggioramento clinico improvviso. 20.11...si constata il decesso...”;
- dal suo primo ingresso nell' , avvenuto Controparte_1
in data 16-5-2015, dopo appena sei mesi, il 20-11-2015 dello stesso anno,
era deceduta all'età di soli 61 anni;
Persona_1
- la morte di era stata causata dalla condotta omissiva Persona_1
tenuta dai sanitari dell' : infatti, sebbene ipotizzata dai sanitari CP_2 CP_1
del Reparto di Chirurgia d'urgenza e del Reparto di Medicina dell'Ospedale
[...]
, la compiuta diagnosi di epatocarcinoma (HC) non era mai stata accertata CP_1
sia a causa della mancata conferma istologica sia a causa dell'omesso utilizzo della risorsa chirurgica, che, invece, sarebbe stata appropriata sia a fini diagnostici che terapeutici per studiare e trattare un'eventuale neoplasia con interessamento peritoneale primitivo o secondario;
- anche successivamente, a fronte del fallimento della terapia antiblastica impostata dall'oncologo come trattamento ex adiuvantibus di una sospetta neoplasia epatica, non tollerata dalla paziente per presenza di diarrea, si sarebbe dovuto procedere all'approccio chirurgico, open laparotomico o video-
laparoscopico, per fini diagnostico-terapeutici e alla somministrazione di
10 chemioterapici, qualora indicati per la neoplasia, direttamente in peritoneo con tecnica Hipec (chemio-ipertermia citoriduttiva);
- più nel dettaglio, i sanitari avevano tenuto una condotta omissiva nel corso del primo ricovero, durante il quale già l'esame radiodiagnostico dell'addome della paziente, refertato dal dott. , aveva segnalato un versamento Persona_4
addominale, potenzialmente indagabile per studio citologico (epatomegalia
steatosica con sovvertimento del lobo epatico sinistro in esiti di recente
embolizzazione... non aree di impregnazione nodulare in fase arteriosa...
moderato versamento peritoneale in scavo pelvico a contenuto siero-proteico), a fronte del quale avevano omesso di sottoporre ad approfondimenti diagnostici la paziente, che invece alla data dell'8-6-2015 era stata dimessa con diagnosi di
emoperitoneo da lesione eteroplasia del lobo epatico di sinistra.. patologie
precedentemente diagnosticate diabete mellito di tipo2;
- inoltre, anche dopo l'esame istologico eseguito nel luglio 2015 (esiti di pregressa
embolizzazione... raccolta ematica concamerata sottoglasoniana, Indenne il
fegato di destra... non liquido ascitico... (dalla biopsia) ... focolaio di necrosi.
Lieve steatosi micro e macrovascolare. Allo stato attuale non sussistono
indicazioni chirurgiche), i sanitari non avevano formulato nessuna diagnosi di epatocarcinoma;
- dal momento che le linee guida della diagnosi di HC, a RMN non dirimente,
impongono l'esame istologico, che deve essere ripetuto fino a conferma diagnostica, il fatto che fosse risultato indicativo per patologia, insieme al citologico ascitico per inidoneità del campione, non avrebbe dovuto essere per i sanitari motivo di desistenza diagnostica;
- la paziente, dunque, era stata informata della diagnosi di epatocarcinoma soltanto al momento del terzo ricovero, avvenuto in data 3-10-2015, quando in sede di accettazione le era stata diagnosticata “febbre persistente e vomito in
11 ascite da Hcc (epatocarcinoma) non in trullamento” ed era stata classificata come
paziente terminale, pur in assenza di esami strumentali e/o istologici di conferma;
- pertanto, risultava evidente che, qualora i sanitari dell Controparte_1
non avessero tenuto tale condotta gravemente negligente, si
[...]
sarebbe evitato l'aggravamento delle condizioni cliniche della paziente ed il suo conseguente decesso o, comunque, la paziente avrebbe avuto una maggiore
chance di vivere per un periodo di tempo maggiore rispetto a quello effettivamente vissuto;
- a causa della condotta colposa dei medici che avevano avuto in cura la paziente,
cagionandone il decesso, i figli e il marito di hanno Persona_1
subito danni patrimoniali e non patrimoniali, sia iure proprio che iure hereditatis;
- in particolare, per quanto riguarda i danni subiti iure proprio, essi hanno subito un danno patrimoniale per lucro cessante: dal momento che la loro congiunta non soltanto percepiva una pensione di invalidità civile pari ad euro 290,08 mensili,
ma, in quanto casalinga, contribuiva anche materialmente e moralmente alla cura domestica e familiare, essi erano stati privati di quelle utilità economiche di cui già beneficiavano e di cui presumibilmente avrebbero continuato a beneficiare per molti anni in considerazione della perdita di tutte quelle prestazioni di cura e assistenza da lei fornite, che, benché non produttive di reddito, erano comunque economicamente valutabili facendo riferimento al criterio del triplo della pensione sociale o ponendo riguardo al reddito di una collaboratrice familiare (con gli opportuni adattamenti per la maggiore ampiezza di compiti esercitati dalla casalinga);
- inoltre, essi hanno subito iure proprio danni di natura non patrimoniale nella forma del danno parentale e del danno morale: essendo, rispettivamente figli e marito di , il suo decesso aveva cagionato la perdita del Persona_1
rapporto parentale, sia in termini di perdita irreversibile del godimento del
12 congiunto sia come definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali e privazione di affetti e solidarietà inerenti alla famiglia, ed aveva, altresì, causato una sofferenza interiore transeunte indotta dall'ingiustizia patita e tradottasi in un profondo stato di turbamento e di dolore, che aveva alterato la loro vita di relazione e li aveva indotti a scelte di vita diverse da quelle che essi avrebbero altrimenti compiuto, anche in considerazione della convivenza con la vittima primaria;
- il danno non patrimoniale subito era quantificabile nell'importo di euro
263.340,00 per ciascuno dei due figli, e Parte_1 Parte_2
e nell'importo di euro 263.340,00 per il coniuge
[...] Parte_3
tenuto conto dell'età della vittima e dello stretto legame familiare
[...]
intercorrente tra loro;
- per quanto riguarda, invece, i danni subiti iure hereditatis, essi hanno diritto al risarcimento del danno biologico terminale subito, in proprio, dalla loro congiunta, durante il periodo tra l'omessa diagnosi/omessa sottoposizione alle adeguate ed idonee terapie e la sua morte e, in quanto danno alla salute di natura temporanea, quantificabile nell'importo complessivo di euro 18.050,00;
- a tale voce di danno risarcibile iure hereditatis, doveva aggiungersi il risarcimento del danno catastrofale, pure subito in proprio da Persona_1
la quale aveva dovuto sopportare una sofferenza morale derivante dalla
[...]
consapevolezza dell'approssimarsi della propria fine, la cui intensità era stata elevata nonostante fosse stata informata della sua condizione di malata terminale soltanto un mese prima del suo decesso, sicché la somma liquidabile doveva essere determinata equitativamente nell'importo di euro 300.000,00, o, comunque,
in quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia;
- inoltre, sempre iure hereditatis, gli attori hanno allegato il diritto ad ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance subito da , Persona_1
13 alla quale l'erronea condotta tenuta dai sanitari - che, peraltro, l'avevano tardivamente informata della propria condizione, determinando una lesione del suo diritto ad autodeterminarsi - non soltanto aveva cagionato l'aggravamento della patologia ed il successivo decesso, ma le aveva, altresì, impedito di vivere per un ulteriore lasso di tempo e di godere in tale ultimo periodo di una migliore qualità della vita;
- tale ultima voce di danno era quantificabile nell'importo complessivo di euro
150.000,00 o nella maggiore o minor somma ritenuta di giustizia;
- dinanzi all' era stata avanzata domanda di mediazione e il relativo CP_5
procedimento si era concluso con esito negativo.
Alla luce di tali premesse in fatto, gli attori chiedevano che, accertata la responsabilità dei sanitari dell Controparte_1
quest'ultima venisse condannata al risarcimento dei danni patrimoniali per lucro cessante e dei danni non patrimoniali, liquidabili nell'importo di euro 790.020,00
a titolo di danno da perdita del rapporto parentale subito in proprio, e di euro
18.050,00 per il danno biologico terminale, di euro 300.000,00 per il danno catastrofale e di euro 150.000,00 per il danno da perdita di chance subiti dalla propria dante causa, ovvero nell'importo minore o maggiore ritenuto di giustizia o, comunque, determinato all'esito dell'istruttoria.
In seguito alla notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 6-11-2017 si costituiva in giudizio , la quale chiedeva Controparte_1
il rigetto della domanda attorea, contestando la consulenza di parte depositata dai ricorrenti, in quanto generica ed inidonea a delineare i profili di responsabilità
addebitati ai sanitari, e negando la fondatezza della richiesta risarcitoria, sia sotto il profilo dell'an debeatur sul presupposto dell'assenza del nesso di causalità tra l'evento lesivo e la presunta condotta omissiva dei medici, che, comunque, non
14 avrebbe determinato nè l'aggravamento della patologia da cui già era affetta né il suo decesso, sia sotto il profilo del quantum Persona_1
debeatur in considerazione dell'assenza di prova della perdita delle utilità
economiche, dell'irrisarcibilità della voce di danno relativa alla perdita di chance
e dell'insussistenza delle ulteriori conseguenze dannose lamentate.
Nel corso del giudizio veniva disposto il mutamento del rito ai sensi dell'articolo
702 ter terzo comma c.p.c. in considerazione della complessità della trattazione e,
completata la fase istruttoria, nel corso della quale veniva disposto l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, all'esito del deposito delle note in sostituzione dell'udienza del 27 Novembre 2024, fissata per la precisazione delle conclusioni,
la causa veniva riservata per la decisione con l'assegnazione alle parti del termine di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di ulteriore termine di venti giorni per il deposito delle memorie di replica.
Preliminarmente rispetto all'esame nel merito della domanda occorre rilevare che i ricorrenti, nella comparsa conclusionale depositata in data 27-1-2025, hanno reiterato l'istanza di rinnovazione della C.T.U., riproponendo le osservazioni già
formulate all'esito del deposito della relazione peritale e, nella memoria di replica depositata in data 17-2-2015, hanno eccepito l'inammissibilità della memoria di replica depositata in data 12-2-2025 dall in difetto di Controparte_1
preventivo deposito della comparsa conclusionale nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 190 c.p.c.
A tale ultimo proposito, appare condivisibile l'orientamento seguito dalla costante giurisprudenza di legittimità, che, valorizzando il dato normativo, ritiene che “non
vi è alcuna norma di diritto processuale positivo che condizioni il diritto alla
replica all'avvenuto esercizio del diritto di illustrare le proprie difese con la
comparsa conclusionale … al contrario la memoria di replica prevista
dall'articolo 190 c.p.c. deve essere presa in considerazione dal Giudice
15 indipendentemente dalla circostanza che la controparte abbia o meno depositato
una propria comparsa conclusionale”, concludendo, pertanto, che “non sussiste
alcun vincolo necessario tra deposito della conclusionale e deposito della
successiva memoria di replica, diretta a controdedurre sulle allegazioni
avversarie e precisare, alla luce delle stesse, le proprie deduzioni. In tale
prospettiva, è dunque ammissibile che la parte rinunci alla facoltà di depositare
la comparsa conclusionale, o comunque non si avvalga di detta facoltà, senza
peraltro perdere automaticamente la facoltà di replica sulle avverse deduzioni,
ben potendo sorgere dalla conclusionale avversaria l'interesse a replicare alle
argomentazioni della controparte ivi contenute” (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 6439 del 2009, Corte di cassazione n. 17895 del 2011 e Corte di cassazione n. 2976 del 2020).
Dando seguito alla richiamata linea interpretativa, deve essere disattesa l'eccezione formulata dai ricorrenti, sicché la memoria di replica depositata dall deve essere ritenuta ammissibile. Controparte_1
Sempre in via preliminare rispetto all'esame del merito della domanda occorre evidenziare che i ricorrenti hanno documentato di avere esperito inutilmente la procedura di mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità
della domanda ai sensi dell'articolo 5 primo comma del Decreto legislativo n. 28
del 2010 nelle controversie di risarcimento del danno derivante da responsabilità
sanitaria (si veda il verbale di mediazione negativo datato 21-12-2016 depositato nel fascicolo di parte ricorrente all'allegato n.3).
Pertanto, verificata la procedibilità della domanda, occorre esaminarne nel merito la fondatezza.
Preliminarmente occorre escludere che nel caso che ci occupa trovi applicazione la disciplina sostanziale dettata dalla legge n. 24 del 2017 (legge Gelli-Bianco) per le seguenti ragioni.
16 I ricoveri presso l'Ospedale San Carlo di nel corso dei quali i sanitari che CP_1
avevano avuto in cura avevano tenuto le condotte Persona_1
omissive, sia sul piano diagnostico che terapeutico, da cui, secondo la prospettazione attorea, sarebbero derivati l'aggravamento della patologia e il conseguente decesso anticipato della paziente, si sono protratti dal 16-5-2025
all'8-6-2025, dal 7-7-2015 all'8-7-2015 e dal 3-10-2015 al 18-11-2015 e, quindi,
dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012 (legge e prima dell'entrata in Per_5
vigore della legge n. 24 del 2017 (1° aprile 2017).
Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale - da cui non vi sono ragioni per discostarsi, in quanto conforme ai principi generali sull'efficacia nella legge nel tempo stabiliti dall'articolo 11 delle preleggi - in tema di responsabilità
sanitaria le norme poste dall'articolo 3 comma 1 del decreto-legge n. 158 del
2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189 del 2012, e dall'articolo 7
comma 3 della legge n. 24 del 2017 non hanno efficacia retroattiva e non sono
applicabili ai fatti verificatisi anteriormente alla loro entrata in vigore (Corte di cassazione n. 28994 del 2019 e nello stesso senso Corte di cassazione n. 28881 del
2019).
Sempre in via preliminare occorre differenziare, poi, lo statuto della responsabilità
azionata nei confronti della struttura sanitaria a fronte della formulazione, da parte dei ricorrenti, della domanda risarcitoria iure hereditatis per le componenti di danno non patrimoniale subite in proprio dal congiunto deceduto, entrate a far parte del suo patrimonio e trasmesse agli eredi al momento dell'apertura della successione, e della domanda risarcitoria iure proprio per il danno da perdita del rapporto parentale e per il danno patrimoniale da loro subiti a causa del decesso di
. Persona_1
Quanto all'obbligazione dedotta in giudizio dai ricorrenti in qualità di eredi e,
17 quindi, in qualità di successori nella titolarità attiva dei crediti risarcitori maturati in capo alla dante causa deceduta a causa dell'imperizia medica, la responsabilità
della struttura sanitaria invocata a fondamento della domanda soggiace al regime contrattuale, in quanto il rapporto che si instaura fra il paziente e l'ente ospedaliero trova la propria fonte in un contratto atipico a prestazioni corrispettive con effetti protettivi nei confronti del terzo, nel quale, a fronte dell'obbligo di pagamento del corrispettivo che grava sul servizio sanitario nazionale, insorgono a carico della struttura sanitaria obblighi alberghieri in senso lato e obblighi di messa a disposizione del personale medico e di apprestamento delle attrezzature necessarie, con la conseguenza che l'ente ospedaliero deve essere considerato responsabile non soltanto in caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte ai sensi dell'articolo 1218 c.c. ove i danni lamentati siano riconducibili alla inadeguatezza della struttura, ma anche in ipotesi di inadempimento della prestazione medico-professionale svolta dal medico, quale suo ausiliario necessario, ai sensi dell'articolo 1228 c.c. (si vedano in tal senso ex
plurimis Corte di cassazione n. 19133 del 2004, Corte di cassazione n. 13953 del
2007 e Corte di cassazione n. 1620 del 2012).
Dalla qualificazione dell'ente ospedaliero come responsabilità contrattuale derivano due conseguenze, che attengono l'una alla individuazione del termine di prescrizione del diritto del danneggiato ad ottenere il risarcimento del danno e l'altra alla distribuzione fra le parti dell'onere della prova.
Quanto al primo profilo, l'azione risarcitoria fondata sulla responsabilità della struttura sanitaria per il danno alla persona causato da imperizia nell'attività
diagnostica o terapeutica oppure nell'esecuzione di una operazione chirurgica è
soggetta all'ordinario termine di prescrizione decennale (in tal senso ex plurimis
Corte di cassazione n. 9085 del 2006).
In relazione alla distribuzione dell'onere probatorio, la giurisprudenza di
18 legittimità è consolidata nel ritenere che in tema di responsabilità contrattuale, in attuazione dei principi generali dettati dall'articolo 2697 c.c., l'attore che agisce in giudizio al fine di far valere la responsabilità contrattuale del convenuto e di ottenere il risarcimento del danno deve dimostrare l'esistenza del contratto da cui deriva l'obbligazione dedotta in giudizio, il pregiudizio subito a causa del dedotto inadempimento dell'altro contraente e l'adempimento della propria obbligazione che non abbia un termine di scadenza successivo a quella della controparte e che sia alla stessa sinallagmaticamente collegata, limitandosi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre grava su quest'ultimo l'onere di fornire la prova di avere adempiuto correttamente la propria obbligazione oppure di dimostrare la non imputabilità dell'inadempimento (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 2221 del 1984, Corte di cassazione n. 8336 del 1990, n. 8336 del
1990, Corte di cassazione Sezioni Unite n. 13533 del 2001 e Corte di cassazione n. 3373 del 2010).
A specificare come si distribuisca fra le parti l'onere della prova in tema di responsabilità sanitaria è intervenuta di recente la Corte di cassazione, che nella sentenza n. 28991 dell'11 novembre 2019, ha affermato il seguente principio di diritto: ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per
l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del
diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di
presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica o
l'insorgenza di nuove patologie e la condotta del sanitario, mentre è onere della
parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio,
che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione
della prestazione.
Sul presupposto che in tema di responsabilità sanitaria l'interesse corrispondente alla prestazione è soltanto strumentale all'interesse primario alla cui soddisfazione
19 è finalizzata l'obbligazione dedotta in contratto (diritto alla salute) e che il danno evento (aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie) consiste nella lesione non dell'interesse strumentale, ma dell'interesse presupposto a quello regolato dal contratto, interesse presupposto che rileva come motivo comune ad entrambe le parti a livello della causa del contratto, la più
recente giurisprudenza ritiene che il paziente danneggiato, che agisce in giudizio al fine di ottenere il risarcimento del danno subito a causa della imperizia,
negligenza o imprudenza del medico nella esecuzione della prestazione sanitaria,
deve dimostrare l'esistenza del contratto o del contatto sociale, il verificarsi di un evento di danno alla salute e le conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate
(causalità giuridica), ma anche la riconducibilità dell'insorgenza o l'aggravamento della patologia da cui è affetto (evento di danno) alla condotta del sanitario
(causalità materiale); soltanto dopo che il creditore/danneggiato ha provato, anche mediante presunzioni, il nesso eziologico fra la condotta del debitore, nella sua materialità, e l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, sorge a carico del debitore (struttura ospedaliera e medico) l'onere di dimostrare che una causa imprevedibile ed inevitabile ha reso impossibile l'esatta esecuzione della prestazione.
Tanto chiarito in ordine al regime contrattuale della responsabilità fatta valere dagli eredi della paziente per i danni da lei subiti in proprio, si deve evidenziare che diversa è la natura della responsabilità predicabile rispetto ai rapporti tra la struttura sanitaria, da un lato, e i parenti del paziente danneggiato, dall'altro, che agiscono in proprio per ottenere il risarcimento del danno subito quali vittime secondarie del fatto dannoso: in tale ipotesi, infatti, facendo applicazione del principio generale di relatività del contratto sancito dall'articolo 1372 c.c., in base al quale il contratto ha forza di legge tra le parti e non produce effetto rispetto ai
terzi, i parenti del paziente ricoverato rimangono estranei al rapporto contrattuale
20 che si instaura fra quest'ultimo e la struttura sanitaria, sicchè l'obbligazione risarcitoria dagli stessi vantata in proprio può essere fatta valere soltanto in via extracontrattuale ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Tale inquadramento ha trovato conforto nella giurisprudenza di legittimità che,
pronunciandosi nell'ipotesi di domanda di risarcimento del danno da perdita del congiunto deceduto a causa di infezione contratta a seguito di emotrasfusioni praticate in una struttura ospedaliera, ha chiarito che il rapporto contrattuale tra il
paziente e la struttura sanitaria o il medico esplica i suoi effetti tra le sole parti
del contratto, sicché l'inadempimento della struttura o del professionista
genera responsabilità contrattuale esclusivamente nei confronti dell'assistito, che
può essere fatta valere dai suoi congiunti "iure hereditario", senza che questi
ultimi, invece, possano agire a titolo contrattuale "iure proprio" per i danni da
loro patiti. In particolare, non è configurabile, in linea generale, in favore di detti
congiunti, un contratto con effetti protettivi del terzo, ipotesi che va circoscritta al
contratto concluso dalla gestante con riferimento alle
prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione che, per la peculiarità
dell'oggetto, è idoneo ad incidere in modo diretto sulla posizione del nascituro e
del padre, sì da farne scaturire una tutela estesa a tali soggetti (Corte di cassazione n. 14615 del 2020).
Dalla natura aquiliana della responsabilità azionata in proprio dai parenti del paziente danneggiato discendono, da un lato, l'applicabilità del termine quinquennale di prescrizione dell'azione previsto dall'articolo 2947 c.c. e,
dall'altro, l'operatività di un regime di distribuzione dell'onere della prova più
gravoso per i danneggiati, che impone loro di provare tutti gli elementi costitutivi dell'obbligazione risarcitoria: il fatto doloso o colposo, il danno ingiusto, il nesso di causalità tra fatto e danno nonché le conseguenze dannose risarcibili.
Tanto premesso in ordine al duplice regime di responsabilità operante nel caso che
21 ci occupa e prima di procedere ad accertare la sussistenza degli elementi costitutivi delle fattispecie risarcitorie azionate, appare opportuno evidenziare che il presupposto comune di entrambe le forme di responsabilità è costituito dalle condotte colpose tenute dai sanitari nel corso dei ricoveri, le quali nei confronti del paziente configurano un inadempimento contrattuale ai sensi dell'articolo
1218 c.c., mentre nei confronti dei parenti integrano il fatto doloso o colposo lesivo ai sensi dell'articolo 2043 c.c.
Tanto premesso, in punto di fatto risulta acquisita al processo la prova della instaurazione del rapporto contrattuale tra paziente e struttura sanitaria: emerge dalla documentazione prodotta da parte ricorrente e, comunque, costituisce circostanza non contestata dalla struttura sanitaria convenuta - che si è difesa sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarla,
deducendo l'assenza di nesso di causalità tra i danni lamentati e le condotte poste in essere dai sanitari e l'assenza di colpa nell'operato di questi ultimi - che
è stata ricoverata presso il Reparto di Chirurgia Persona_1
d'Urgenza dell dal 16 Maggio all'8 Giugno 2015 CP_2 Controparte_1
e, successivamente, dal 7 all'8 Luglio 2015 e dal 3-10-2015 al 18-10-2015 presso il reparto di Medicina Interna (si veda la copia delle cartelle cliniche contenute nella documentazione medica allegata ai numeri 13,14 e 10 nel fascicolo di parte dei ricorrenti).
Pertanto, acquisita la prova della stipulazione del contratto atipico per effetto dei ricoveri della paziente presso la struttura sanitaria nel corso dei quali i sanitari che la ebbero in cura hanno tenuto le condotte omissive dalle quali, secondo la prospettazione attorea, sia sotto il profilo diagnostico che terapeutico sarebbero derivate le conseguenze lesive lamentate, occorre verificare se abbia o meno trovato riscontro probatorio l'allegazione degli eredi della paziente della riconducibilità sul piano causale degli eventi di danno - consistenti
22 nell'aggravamento della patologia e nel conseguente decesso, oltre che nella perdita della possibilità di godere di una migliore qualità della vita nell'ultimo periodo vissuto - ad un errore nelle scelte diagnostiche e terapeutiche dei sanitari.
Dal momento che gli attori hanno allegato differenti profili colposi nelle condotte dei sanitari, appare opportuno richiamarli separatamente: la censura relativa al primo ricovero attiene alla condotta omissiva tenuta dai sanitari del reparto di
Chirurgia d'urgenza, i quali, nonostante l'esame radiodiagnostico dell'addome della paziente avesse segnalato un versamento addominale potenzialmente indagabile per studio citologico, avevano omesso di sottoporla ad approfondimenti diagnostici;
la censura relativa al secondo ricovero attiene alla condotta omissiva dei sanitari del medesimo Reparto che, anche dopo l'esame istologico, non avevano formulato nessuna diagnosi di epatocarcinoma,
contravvenendo alle linee guida che avrebbero imposto la ripetizione dell'esame istologico fino a conferma diagnostica;
inoltre, la condotta tenuta dai sanitari in entrambi i ricoveri era censurabile, oltre che per le omissioni diagnostiche, anche sotto il profilo della scelta terapeutica, dal momento che le condizioni della paziente avrebbero imposto un approccio chirurgico, utile non soltanto a fini diagnostici ma anche per la cura della neoplasia;
quanto al terzo ricovero, la condotta tenuta dai sanitari era censurabile sia per il ritardo con cui era stata effettuata la consulenza oncologica, oltre dieci giorni dalla data d'ingresso in
Reparto, sia sotto il profilo dell'approccio terapeutico, dal momento che i sanitari,
a fronte del fallimento della terapia antiblastica prescritta dall'oncologo in maniera inadeguata, avrebbero dovuto scegliere l'opzione chirurgica.
Ricostruiti i profili colposi allegati dai ricorrenti, prima di vagliare l'efficienza causale delle singole condotte dei sanitari rispetto ai danni subiti dalla vittima primaria, occorre prioritariamente evidenziare che il Collegio medico - nominato nel corso del giudizio al fine di verificare il rapporto di causalità fra i danni
23 lamentati e l'operato dei sanitari che ebbero in cura - ha Persona_1
accertato che:
-nei pazienti con cirrosi, la diagnosi radiologica di CE è certa per un nodulo
superiore a 1 cm, quando questo mostra ipervascolarizzazione arteriosa seguita
da rapida eliminazione del contrasto. Se la prima indagine non evidenzia le
caratteristiche tipiche del CE è necessario procedere con altra tecnica
radiologica. Se anch'essa non fornisce immagini caratteristiche, si procede
all'esame istologico mediante agobiopsia ecoguidata. In caso di risultato
istologico inconcludente, è suggerito un follow-up ecografico trimestrale, con
ripetizione di tecniche contrastografiche in caso di crescita della lesione;
- venendo al caso di specie, deve dirsi che il rilievo TC, in occasione del ricovero
del 16/5/15, di "grossolana lesione a struttura disomogenea a carico del lobo
sinistro epatico con estensione al IV segmento che risulta in diretta contiguità con
componente fluida ematica addominale che si distribuisce superiormente alle
pareti gastriche con estensione massima di 13 cm x 8 cm con evidenza dopo mdc
di spandimento di mdc in corrispondenza del margine infero-mediale epatico" era
già altamente suggestivo di epatocarcinoma, in quanto mostrava estensione
lesione superiore a 1 cm, con rapida eliminazione del mezzo di contrasto;
- durante il medesimo, non trattandosi di soggetto con nota malattia cirrotica, i
Sanitari procedettero correttamente a ben due agopsie ecoguidate (tecnica che
consente il prelievo di una piccola quantità di tessuto tumorale per l'esame al
microscopio) che, tuttavia, non fornirono risultati dirimenti. Trattasi di
circostanza, seppur rara, non del tutto inaspettata (in quanto è riportata una
soglia di successo tecnico del 70-75%), potendosi verificare il prelievo di
materiale non sufficiente a definire una diagnosi, vuoi per inadeguata esecuzione
tecnica, vuoi per (causa più probabile) limiti di esecuzione tecnica, correlati
anche alla presenza di una lesione sanguinante e considerato che è difficile
24 identificare la natura di un nodulo rilevato in un contesto cirrotico;
- allo stesso tempo, fu inspiegabilmente omessa la determinazione dei valori di
alfafetoprotiena, specifico marker tumorale dei carcinomi epatici, che avrebbe
fornito un prezioso contributo diagnostico;
- ad ogni buon conto, ciò non impedì ai Sanitari di formulare una diagnosi di
"lesione eteroplastica del lobo epatico di sinistra", che imponeva, sin da subito,
l'inserimento della p. in un adeguato percorso oncologico ai fini di una più
completa definizione diagnostica propedeutica ad un corretto approccio
terapeutico;
- l'adeguata condotta assistenziale che si imponeva nel caso di specie fu adottata
solo in occasione del ricovero del 28/6/15, praticato sempre presso la CP_6
, avvenuto con indicazione a biopsia epatica che venne eseguita il 7/7/15, le
[...]
cui risultanze, pervenute in data 17/7/15, mostrarono "parenchima epatico in
atteggiamento cirrotico con focolai di flogosi cronica, aree di fibrosi cicatriziale
con cospicui depositi di emosiderina e focolai di necrosi. Lieve steatosi micro e
macronodulare". Anche questa volta non si pervenne ad una diagnosi istologica
di epatocarcinoma;
- ciò non di meno la paziente fu correttamente inviata a valutazione epatologica
per il prosieguo dell'iter diagnostico-terapeutico, che, tuttavia, fu disatteso, posto
che solo il 3/10/15 la p. ricorse nuovamente alle cure dei Sanitari della CP_6
, presentando, questa volta un quadro clinico estremamente compromesso,
[...]
con carcinosi peritoneale che a distanza di poco più di un mese la condusse
all'exitus;
- da quanto sopra risulta evidente che viene a concretizzarsi un arco temporale
di 5 mesi circa, durante il quale la paziente, pur essendo affetta da un
epatocarcinoma non ricevette alcuna diagnosi completa di stadiazione e terapia
specifica;
25 - ciò a causa di inadeguata assistenza sanitaria, per quanto concerne i primi
due mesi e mezzo, e per omessa adesione della paziente alla prescrizione
ricevuta di controllo epatologico per quanto attiene al restante periodo;
- a cagione di ciò l'oncopatia epatica ebbe una evoluzione incontrastata verso
una fase terminale, che, molto probabilmente, alla luce dell'aggressività della
stessa si sarebbe comunque verificata, ma con modalità meno repentina e
drammatica;
- orbene, ipotizzando che la paziente nel maggio 2015 presentasse un punteggio
pari a 2, che si associa ad una sopravvivenza mediana di 15,2 mesi, e
considerando che nel caso di specie la sua sopravvivenza fu solo di 5 mesi,
possiamo concludere che vi fu un'anticipazione del decesso di 7 mesi, metà dei
quali addebitabili alla difettosa condotta dei Sanitari della e per CP_6
altra metà alla mancata adesione della Sig.ra alla prescrizione di Persona_1
valutazione epatologica disposta in occasione della comunicazione delle
risultanze dell'esame istologico;
- va, altresì, considerata una più sgradevole qualità di vita della p. nell'intercorso
periodo di sopravvivenza;
- non si rilevano, invece, sostanziali difetti di comportamento tecnico dei
medesimi Sanitari durante l'ultimo ricovero dell'ottobre 2015 che possano aver svolto un concreto ruolo causale sull'evoluzione e decorso della patologia
neoplastica, considerato che in tale occasione la p. presentava un quadro
clinico già estremamente compromesso ed irreversibilmente orientato verso un
prossimo sfavorevole epilogo, in quanto caratterizzato da una diffusa
disseminazione neoplastica che si associava ad un importante scadimento delle
sue condizioni cliniche, sicché qualsiasi intervento terapeutico, qualora
praticabile, non avrebbe, probabilmente, modificato in senso migliorativo il
decorso della oncopatia (si veda la relazione peritale depositata dal Collegio
26 composto dal dott. e dal dott. in data 8- Persona_6 Persona_7
7-2022).
Alla luce delle condivisibili conclusioni alle quali è pervenuto il Collegio medico,
deve ritenersi che i ricorrenti - sui quali, sulla base dei suesposti principi sulla distribuzione dell'onus probandi in tema di responsabilità sanitaria gravava il relativo onere della prova - abbiano dimostrato il rapporto di causalità materiale tra il danno subito in termini di anticipazione del decesso e peggiore qualità della vita nel periodo di sopravvivenza e talune delle condotte dei sanitari che hanno avuto in cura la paziente presso il reparto di Chirurgia d'Urgenza.
In particolare, appare opportuno evidenziare che hanno trovato riscontro probatorio le censure mosse in termini di omissione diagnostica verificatasi nel corso dei primi due ricoveri presso il Reparto di Chirurgia d'Urgenza, con esclusione, invece, delle censure mosse sotto il profilo delle omissioni terapeutiche che si sarebbero verificate in occasione dei tre ricoveri: sul punto, gli ausiliari hanno specificato con riferimento al primo ricovero che “il rilievo, TC in
occasione del ricovero del 16/5/15 … era già altamente suggestivo di
epatocarcinoma” e che, nonostante fossero state correttamente eseguite due agobiopsie guidate, che non avevano fornito risultati dirimenti, “fu
inspiegabilmente omessa la determinazione dei valori di alfafetoproteina,
specifico marker tumorale dei carcinomi epatici, che avrebbe fornito un prezioso
contributo diagnostico; inoltre, la formulazione della diagnosi di "lesione
eteroplastica del lobo epatico di sinistra", avrebbe imposto “sin da subito,
l'inserimento della paziente in un adeguato percorso oncologico ai fini di una più
completa definizione diagnostica propedeutica ad un corretto approccio
terapeutico; con riferimento al secondo ricovero i componenti del Collegio hanno evidenziato che, nonostante l'esito della biopsia epatica effettuata il 7-7-2015,
“anche questa volta non si pervenne ad una diagnosi istologica di
27 epatocarcinoma”; quanto al terzo ricovero hanno chiarito che “non si rilevano
sostanziali difetti di comportamento tecnico … che possano aver svolto un
concreto ruolo causale sull'evoluzione e decorso della patologia neoplastica,
considerato che in tale occasione la paziente presentava un quadro clinico già
estremamente compromesso ed irreversibilmente orientato verso un prossimo
sfavorevole epilogo” (si vedano le pagine da 6 a 10 della relazione peritale depositata dal Collegio medico in data 8-7-2022).
Tali conclusioni sono state ribadite anche all'esito delle osservazioni formulate dall ospedaliera resistente, a fronte delle quali il Collegio medico ha CP_1
precisato che la censura relativa alla condotta tenuta dai sanitari non atteneva al mancato ricorso al trattamento chirurgico, bensì all'omesso inquadramento
clinico-oncologico finalizzato a meglio definire la stadiazione della oncopatia,
propedeutica alla definizione di un iter terapeutico farmacologico.
L'indagine relativa alla sussistenza del nesso di causalità tra la condotta tenuta dai sanitari e i danni prospettati dai ricorrenti richiede un'ulteriore considerazione sollecitata dalla conclusione con la quale i consulenti tecnici hanno imputato soltanto parzialmente l'anticipazione del decesso alla condotta tenuta dei sanitari,
riconoscendo, altresì, un'incidenza causale alla condotta tenuta dalla paziente, la quale, a fronte dell' “invio a valutazione epatologica per il prosieguo dell'iter
diagnostico-terapeutico” contenuto nella lettera di dimissioni del 17-7-2015,
avrebbe omesso di aderire alla prescrizione di visita patologica, recandosi in
Ospedale soltanto tre mesi dopo, quando la condizione fisica complessiva era ormai irrimediabilmente compromessa.
Tale specifico rilievo del Collegio medico non appare condivisibile, dal momento che gli stessi consulenti hanno accertato che, all'esito del secondo ricovero per l'espletamento della biopsia, i sanitari non erano pervenuti ad alcuna diagnosi istologica di epatocarcinoma, con la conseguenza che la paziente, non edotta delle
28 sue reali condizioni di salute, non era stata messa nelle condizioni di attivarsi per proseguire gli approfondimenti diagnostici e sottoporsi alle eventuali cure: nella lettera di dimissioni rilasciata dal Reparto di Chirurgia d'Urgenza, infatti, i sanitari non avevano formulato alcuna prescrizione alla quale la paziente avrebbe potuto decidere scientemente di sottrarsi, ma in calce a tale documento era stato soltanto segnalato che “Allo stato attuale non sussistono indicazioni chirurgiche.
Si consiglia valutazione epatologica per il prosieguo dell'iter diagnostico-
terapeutico”, sicché a non può essere imputata alcuna Persona_1
condotta idonea a concorrere nella causazione del danno ai sensi del primo comma dell'articolo 1227 c.c.
Pertanto, in considerazione dei profili di colpa evidenziati dal Collegio
nell'approccio diagnostico adottato dai sanitari, deve ritenersi che l'anticipazione del decesso della paziente risulta eziologicamente riconducibile in via esclusiva all'omessa diagnosi di epatocarcinoma, con la conseguenza che, acquisita la prova dell'inesatto adempimento della prestazione sanitaria in fase diagnostica e del rapporto di causalità fra la condotta imperita dei sanitari e il danno riportato dalla paziente, la domanda deve considerarsi provata sotto il profilo dell'an debeatur.
In ordine al quantum del danno risarcibile, nell'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti hanno chiesto in proprio il risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante e del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale, mentre nella loro qualità di eredi di (si veda il certificato di Persona_1
stato di famiglia prodotto al n. 2 nel fascicolo di parte ricorrente) hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance subito dalla propria dante causa.
Al fine di individuare tra le voci di danno allegate a fondamento della domanda proposta dai ricorrenti quelle risarcibili quali conseguenza immediata e diretta dell'evento lesivo ai sensi dell'articolo 1223 c.c. (applicabile anche alla
29 responsabilità extracontrattuale per effetto del richiamo contenuto nell'articolo
2056 c.c.) appare necessario precisare che il danno-evento imputabile alla condotta colposa dei sanitari non è consistito nell'aggravamento della patologia o nel decesso della paziente, bensì nella anticipazione della morte della stessa e in una peggiore qualità della vita vissuta nel più breve periodo di sopravvivenza;
pertanto, la selezione delle conseguenze dannose risarcibili deve essere effettuata in relazione all'anticipazione del decesso che si sarebbe, con elevata probabilità,
comunque verificato a causa della grave patologia oncologica da cui la paziente era affetta.
Così tracciato il perimetro del danno-evento, appare utile richiamare il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità che, in fattispecie affini a quella oggetto del presente giudizio, ha delineato la distinzione tra il danno da perdita anticipata della vita e il danno da perdita di chance di sopravvivenza, chiarendo che “in ipotesi di condotta colpevole del sanitario cui sia conseguita la perdita
anticipata della vita, perdita che si sarebbe comunque verificata, sia pure in
epoca successiva, per la pregressa patologia del paziente, non è concepibile, né
logicamente né giuridicamente, un danno da “perdita anticipata della vita”
trasmissibile iure successionis, non essendo predicabile, nell'attuale sistema della
responsabilità civile, la risarcibilità del danno tanatologico: è possibile, dunque,
discorrere, risarcendolo, di “danno da perdita anticipata della vita” con
riferimento al diritto iure proprio degli eredi, rappresentato dal pregiudizio da
minor tempo vissuto; in linea generale, il danno da perdita anticipata della vita
va distinto da quello da perdita di chance di (maggiore) sopravvivenza, posto che,
se la morte è intervenuta (con riferimento alla patologia riguardo alla quale si
discute dell'errore medico), l'incertezza eventistica, che di quest'ultima
costituisce il fondamento logico prim'ancora che giuridico, è stata smentita da
quell'evento; ne consegue l'inammissibilità della congiunta attribuzione di un
30 risarcimento da “perdita anticipata della vita” e da perdita di chance di
sopravvivenza, trattandosi di voci di danno logicamente incompatibili, salvo il
caso, del tutto eccezionale, in cui si accerti, anche sulla base della prova
scientifica acquisita, che esista, in relazione alle specifiche circostanze del caso
concreto, la seria, concreta e apprezzabile possibilità, sulla base dell'eziologica
certezza della sua riconducibilità all'errore medico, che, oltre quel tempo già
determinato di vita perduta, il paziente avrebbe potuto sopravvivere ancora più a
lungo.” Sempre in via interpretativa, inoltre, ha specificato che “se la vittima è già
deceduta al momento dell'introduzione del giudizio da parte degli eredi … è
possibile discorrere di danno da perdita anticipata della vita, con riferimento al
diritto iure proprio degli eredi, solo definendolo il pregiudizio da minor tempo
vissuto ovvero da valore biologico relazionale residuo che non si è fruito”
concludendo che “nell'ipotesi di un paziente che, al momento dell'introduzione
della lite, sia già deceduto, sono di regola, alternativamente concepibili e
risarcibili iure hereditario, se allegati e provati, i danni conseguenti: a) alla
condotta del medico che abbia causato la perdita anticipata della vita del
paziente (determinata nell'an e nel quantum), come danno biologico differenziale
(peggiore qualità della vita effettivamente vissuta), considerato nella sua
oggettività, e come danno morale da lucida consapevolezza dell'anticipazione
della propria morte, eventualmente predicabile soltanto a far data dall'altrettanto
eventuale acquisizione di tale consapevolezza in vita;
b) alla condotta del medico
che abbia causato la perdita della (apprezzabile) possibilità di vivere più a lungo
(non determinata né nell'an né nel quantum), come danno da perdita di chances
di sopravvivenza;
in nessun caso sarà risarcibile iure hereditario, e tanto meno
cumulabile con i pregiudizi di cui sopra, un danno da perdita anticipata della vita
con riferimento al periodo di vita non vissuto dal paziente stesso (si vedano in tal senso Corte di cassazione n. 21415 del 2024 e Corte di cassazione n.35998 del
31 2023, che aveva precisato sul piano terminologico che “vivere in modo peggiore,
sul piano dinamico-relazionale, la propria malattia negli ultimi tempi della
propria vita a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico rappresenta un
danno biologico (differenziale)” e “trascorrere quegli ultimi tempi della propria
vita con l'acquisita consapevolezza delle conseguenze sulla (ridotta) durata della
vita stessa a causa di diagnosi e/o cure tardive da errore medico, costituisce un
danno morale, inteso come sofferenza interiore e come privazione della capacità
di battersi ancora contro il male”).
Le coordinate ermeneutiche delineate appaiono risolutive per l'individuazione delle conseguenze risarcibili nel caso che ci occupa.
Quanto al danno non patrimoniale subito dalla vittima primaria del fatto illecito,
trasmissibile iure hereditatis, i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento del danno biologico terminale, del danno catastrofale e del danno da perdita di chance, ma nessuna di tali voci di danno può essere risarcita.
Infatti, facendo riferimento alla lesione accertata in fase istruttoria in termini di anticipazione della morte della paziente, deve essere in primo luogo esclusa la risarcibilità della perdita di chance di sopravvivenza: l'intervenuto decesso di ha eliminato il presupposto della sussistenza della Persona_1
chance, facendo venir meno l'incertezza dell'evento, che nel caso di specie si sarebbe comunque verificato in conseguenza della grave patologia da cui era afflitta la paziente. Pertanto, nessun importo può essere liquidato ai ricorrenti iure
hereditatis per la perdita in capo alla propria dante causa della possibilità di sopravvivere.
Deve essere esclusa anche la risarcibilità del danno biologico terminale, che consiste nella lesione della salute che si risolve nella perdita, nel periodo compreso fra l'evento lesivo e la morte, della possibilità di attendere alle proprie
32 ordinarie occupazioni a causa del fatto dannoso: tale voce di danno non patrimoniale nella sua componente di danno all'integrità psico-fisica temporaneo
(con un'adeguata personalizzazione che tenga conto della gravità e intensità di una invalidità temporanea che conduce alla morte) entra a far parte del patrimonio della vittima e può essere trasmessa agli eredi in tutti i casi in cui,
indipendentemente dalla circostanza che il danneggiato primario sia o meno in stato di coscienza durante il tempo di sopravvivenza, sia trascorso un apprezzabile lasso di tempo fra la lesione e la morte (si veda in tal senso Corte di cassazione n.
21508 del 2020). Nell'ipotesi dedotta in giudizio, sebbene sia decorso un apprezzabile lasso di tempo tra l'omessa diagnosi e la morte, l'impossibilità per la paziente di svolgere le attività quotidiane in tale periodo rientra tra le conseguenze della patologia irreversibile da cui la stessa era affetta e non è causalmente riconducibile alla condotta dei sanitari, ai quali può essere esclusivamente imputata l'anticipazione del decesso.
Nessun risarcimento può essere, altresì, riconosciuto agli eredi della vittima primaria a titolo di danno morale o catastrofale subito dalla paziente, dal momento che, sebbene i ricorrenti abbiano correttamente allegato la sofferenza patita dalla propria dante causa prima di morire a causa della lucida agonia, in considerazione della peculiarità dell'evento lesivo consistito nell'anticipazione del decesso, la consapevolezza in capo a che avrebbe potuto Persona_1
determinare l'ingresso nel suo patrimonio di un danno risarcibile a tale titolo avrebbe dovuto avere ad oggetto non l'evento morte in sé, che comunque si sarebbe verificato a causa della malattia, ma l'imputabilità dell'anticipazione della morte ad un errore diagnostico dei sanitari che l'avevano avuta in cura e non soltanto nel corso del giudizio non sono emersi elementi di prova utili a far risultare che la paziente avesse acquisito tale consapevolezza, ma, al contrario,
dalla stessa allegazione attorea sembra emergere che la conoscenza dell'errore
33 diagnostico da parte della paziente sia sostanzialmente coincisa sul piano temporale con l'irreversibile aggravamento delle sue condizioni di salute.
Passando all'accertamento della sussistenza delle conseguenze risarcibili di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro iure proprio, Parte_1 [...]
e hanno chiesto il risarcimento del Parte_2 Parte_3
danno patrimoniale per lucro cessante e il danno non patrimoniale per la perdita del congiunto.
Quanto alla prima voce di danno patrimoniale, i ricorrenti hanno allegato che percepiva una pensione di invalidità civile dell'importo Persona_1
mensile di euro 290,08 e che, in quanto casalinga, la stessa contribuiva materialmente e moralmente alla cura domestica e familiare, sicché la sua morte aveva determinato la perdita di tutte le utilità economiche di cui essi beneficiavano e di cui avrebbero continuato ad usufruire, in difetto dell'errore dei sanitari, ancora per molti anni.
Sebbene sia stato provato che percepiva effettivamente Persona_1
dall'INPS l'assegno di assistenza quale invalido parziale (si veda la comunicazione di liquidazione allegata al n. 19 nel fascicolo di parte ricorrente),
tale prestazione economica si connota per la sua specifica finalità assistenziale,
destinata alle necessità personali del soggetto percettore, in quanto invalido, e,
quindi, deve escludersi che potesse costituire un'utilità economica per i familiari conviventi;
inoltre, nessuna perdita può ritenersi sussistente rispetto all'apporto domestico che, anche qualora il decesso non fosse stato anticipato di sette mesi, i familiari conviventi con la vittima primaria avrebbero comunque perso per il restante lasso di tempo di sopravvivenza della stessa in considerazione della complessità del quadro patologico, che verosimilmente avrebbe inibito in ogni
34 caso alla lo svolgimento delle normali attività casalinghe e di Persona_1
assistenza ai suoi familiari.
Quanto, invece, al risarcimento del danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale e per la sofferenza patita in seguito al decesso, rispettivamente della madre e della moglie, che spetta ai prossimi congiunti iure proprio e che è
stato richiesto da Parte_1 Parte_2 Pt_3 [...]
sulla base dell'allegazione che i figli e il marito convivessero con Parte_3
la vittima primaria e fossero avvinti da uno stretto legame familiare, lo specifico evento di danno accertato in giudizio in termini di anticipazione del decesso rende necessario riqualificare la domanda formulata dai ricorrenti: dal momento che l'errore medico non ha determinato la morte, ma ha soltanto ridotto il tempo di sopravvivenza della paziente, che sarebbe comunque deceduta a causa della grave malattia da cui era affetta, il danno risarcibile subito dai congiunti in conseguenza dell'errore diagnostico dei sanitari non consiste nella perdita del rapporto parentale, ma nella lesione dello stesso rapporto in relazione al minor tempo goduto insieme alla vittima (si veda Corte di cassazione sentenza n. 5641 del
2018, che in un caso analogo ha ritenuto che il Giudice del merito avesse correttamente identificato il danno risarcibile nella perdita anticipata della vita,
legittimamente circoscrivendo la portata originaria della domanda (perdita del
rapporto parentale tout court) in via d'interpretazione dell'atto di citazione – del
tipo quanti minoris – fondata sul medesimo fatto storico e sui medesimi elementi
costitutivi, senza che tale modificaziine integrasse una inammissibile mutatio
libelli (ciò che sarebbe stato, di converso, predicabile nel caso in cui oggetto del
risarcimento fosse stato, in concreto, il riconoscimento di una chance perduta da
parte del giudice di prime cure).
Pertanto, qualificata la voce di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il ristoro in termini di pregiudizio di carattere non patrimoniale subito dal marito e dai figli
35 per aver potuto godere del rapporto con il proprio congiunto deceduto per un tempo minore di quello che, in difetto dell'errore diagnostico dei sanitari, il naturale decorso della malattia avrebbe consentito loro di godere, ai ricorrenti spetta il relativo risarcimento nei limiti di seguito indicati.
Muovendo dalla considerazione che il danno da perdita anticipata del rapporto parentale rappresenta un minus rispetto al danno da perdita del rapporto parentale,
in quanto nel primo caso i parenti della vittima primaria a causa dell'illecito perdono anticipatamente il godimento del congiunto e il sistema di vita basato sulla affettività e sulla rassicurante quotidianità con il parente, che comunque avrebbero perso a causa della malattia, anche del danno più circoscritto derivante dalla perdita anticipata della vita deve predicarsi la natura di danno-conseguenza,
che non può ritenersi in re ipsa, ma deve essere allegato e provato, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, con riferimento alle sue componenti, costituite dal rapporto di parentela o di coniugio e dall'effettività e consistenza della relazione affettiva (si vedano Corte di cassazione n. 18284 del 2021, Corte di cassazione n.
21837 del 2019 e Corte di cassazione n. 22397 del 2022 riferite al danno da perdita del rapporto parentale).
Anche per quanto attiene alla individuazione del parametro per la liquidazione del danno da perdita anticipata del rapporto parentale, si ritiene applicabile il medesimo parametro utilizzabile per il danno da perdita del rapporto parentale,
individuato dalla giurisprudenza nelle Tabelle per la liquidazione del danno alla persona elaborate dal Tribunale di Milano, in quanto concretizzano il criterio della liquidazione equitativa di cui all'articolo 1226 c.c., richiamato dall'articolo 2056
c.c., assicurando nel contempo uniformità di giudizio nella liquidazione di danni omogenei (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n. 8532 del 2020,
Corte di cassazione n. 11754 del 2018, Corte di cassazione n. 27562 del 2017 e
Corte di cassazione n. 12408 del 2011).
36 D'altra parte, nella liquidazione del danno non patrimoniale non è consentito, in mancanza di criteri stabiliti dalla legge, il ricorso ad una liquidazione equitativa pura, non fondata su criteri obiettivi, i soli idonei a valorizzare le singole variabili del caso concreto e a consentire la verifica ex post del ragionamento seguito dal
Giudice in ordine all'apprezzamento della gravità del fatto, delle condizioni soggettive della persona, dell'entità della relativa sofferenza e del turbamento del suo stato d'animo, dovendosi ritenere preferibile, per garantire l'adeguata valutazione del caso concreto e l'uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi,
l'adozione del criterio di liquidazione predisposto dal Tribunale di Milano, al quale la S.C. riconosce la valenza, in linea generale e nel rispetto dell'articolo 3
della Costituzione, di parametro di conformità della valutazione equitativa del danno non patrimoniale alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c., salva l'emersione di concrete circostanze che ne giustifichino l'abbandono (in tal senso
Corte di cassazione n. 20895 del 2015).
Passando alla liquidazione in concreto di tale voce di danno, ritiene questo
Giudice che, proprio in considerazione della differente portata del danno che non si concretizza in una perdita definitiva del rapporto col congiunto, ma soltanto in una perdita anticipata dello stesso rapporto, l'importo liquidato sulla base dei criteri tabellari per la perdita del rapporto parentale deve essere proporzionalmente ridotto: in particolare, al fine del calcolo di tale voce di danno risulta appropriato assumere come parametri di riferimento il numero di anni che il soggetto avrebbe vissuto qualora fosse morto ad un'età coincidente con la vita media individuata sulla base dell'indagine demografica (82 anni), il numero di anni che lo stesso avrebbe vissuto a causa della patologia in assenza dell'errore dei sanitari (62 anni) e il minor numero di anni in concreto vissuti a causa dell'errore diagnostico (61 anni), sicchè, una volta calcolato l'importo complessivo dovuto per la perdita del rapporto parentale (ove il danno fosse stato
37 interamente imputabile ad un errore medico), lo stesso importo deve essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto del minor tempo di vita effettivamente vissuto dai congiunti con la vittima primaria a causa dell'errore diagnostico (cui non è imputabile il decesso della vittima), quale frazione del primo (1 anno).
Tanto premesso e ritornando al caso che ci occupa, i ricorrenti hanno allegato esclusivamente la circostanza della convivenza con e lo Persona_1
stretto legame familiare tra loro intercorrente e tali circostanze non sono state specificamente contestate dalla struttura sanitaria convenuta, che si è limitata genericamente a negare la sussistenza delle voci di danno di cui i ricorrenti hanno chiesto il risarcimento e che, pertanto, in tal modo ha esonerato i danneggiati dal relativo onus probandi: infatti, mentre in precedenza la giurisprudenza anche di legittimità era consolidata nel ritenere che nel giudizio ordinario di cognizione i fatti allegati dall'attore a fondamento della domanda potessero essere considerati pacifici soltanto nel caso in cui fossero stati esplicitamente ammessi dal convenuto oppure nel caso in cui questi si fosse difeso sulla base di argomentazioni logicamente incompatibili con la volontà di negarli e non anche nell'ipotesi in cui la difesa del convenuto prescindesse completamente dall'esistenza di essi (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione n.
13830 del 2004 e Corte di cassazione n. 20916 del 2004), la riforma dell'articolo
115 c.p.c. - allo scopo di alleggerire la fase istruttoria e di dare concreta attuazione al principio del giusto processo sotto il profilo della garanzia della sua ragionevole durata stabilito dall'articolo 111 della Costituzione - ha introdotto l'onere per la parte interessata che si sia costituita in giudizio di procedere alla specifica contestazione dei fatti principali posti dalla controparte a fondamento della domanda, attribuendo alla non contestazione tempestiva la funzione di esonerare l'altra parte dall'onere della prova dei fatti non contestati, che, quindi, il Giudice
può porre a fondamento della decisione.
38 Pertanto, ai fini della corretta applicazione dei criteri individuati dalle Tabelle
milanesi per l'attribuzione dei punti sulla base dei quali calcolare l'importo del risarcimento da perdita anticipata del rapporto parentale, devono ritenersi provate soltanto la convivenza dei danneggiati con la vittima primaria e il particolare legame affettivo con la stessa, dal momento che non sono state allegate né provate altre circostanze rilevanti.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il danno da perdita anticipata del rapporto parentale spettante iure proprio a e Parte_1 Parte_2
per il pregiudizio conseguente alla perdita anticipata della madre deve essere
[...]
liquidato in via equitativa - utilizzando la Tabella integrata a punti elaborata dal
Tribunale di Milano per l'anno 2024 e tenendo nella dovuta considerazione gli elementi acquisiti nel corso giudizio e, in particolare, l'età della vittima primaria all'epoca del fatto dannoso (61 anni), l'età dei figli superstiti (28 anni e 31 anni),
l'intensità del vincolo familiare, la consistenza del nucleo familiare - nella misura complessiva di euro 12.664,19 per e 12.291,71 Parte_5 [...]
che corrispondono alla frazione di 1/21 del danno da perdita del Parte_2
rapporto parentale calcolati nel modo seguente: l'importo complessivamente dovuto a ciascun figlio per la perdita del rapporto parentale e corrispondente al valore del punto di euro 3.911,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita della madre moltiplicato per il numero di punti 68 riconoscibili per
(A-16 punti in relazione all'età della vittima primaria;
B - 24 Parte_5
punti in relazione all'età della vittima secondaria, C - 16 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria;
D - 12 punti in relazione alla presenza del fratello e del genitore superstiti;
E 0 - punti in relazione alla intensità e qualità
della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione della quotidianità e dall'assistenza domestica e sanitaria prestata dalla vittima primaria in favore della vittima secondaria) e di punti 66 riconoscibili per (A-16 Parte_2
39 punti in relazione all'età della vittima primaria;
B - 22 punti in relazione all'età
della vittima secondaria, C - 16 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria;
D - 12 punti in relazione alla presenza del fratello e del genitore superstiti;
E 0 - punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione della quotidianità e dall'assistenza domestica e sanitaria prestata dalla vittima primaria in favore della vittima secondaria) deve essere diviso per il numero di anni di vita residua che la madre avrebbe vissuto in media in assenza di malattia (21 anni) e moltiplicato per il tempo residuo vissuto a causa della malattia non diagnosticata (circa 1 anno).
Il medesimo calcolo deve essere ripetuto per l'importo dovuto al marito
[...]
al quale deve riconoscersi un importo complessivo di Parte_3
euro 11.546,76, equivalente a 1/21 dell'importo corrispondente al valore del punto di euro 3.911,00 per la liquidazione del danno non patrimoniale per la perdita della moglie moltiplicato per il numero di punti 62 riconoscibili (A-16 punti in relazione all'età della vittima primaria;
B - 24 punti in relazione all'età della vittima secondaria, C - 16 punti per la convivenza fra vittima primaria e vittima secondaria;
D - 12 punti in relazione alla presenza dei figli superstiti;
E 0 - punti in relazione alla intensità e qualità della relazione affettiva evidenziata dalla condivisione della quotidianità e dall'assistenza domestica e sanitaria prestata dalla vittima primaria in favore della vittima secondaria).
Alla luce delle considerazioni che precedono, in parziale accoglimento della domanda risarcitoria proposta da e Parte_1 Parte_2
in proprio, l' Parte_3 Controparte_1
deve essere condannata al pagamento in favore di
[...] [...]
dell'importo di euro 12.664,19, in favore di Parte_5 Parte_2
dell'importo di euro 12.291,71 e in favore di Parte_3
dell'importo di euro 11.546,76 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale
40 spettante iure proprio ai congiunti in seguito alla morte anticipata di Persona_1
[...]
Sull'importo complessivo liquidato a favore dei ricorrenti devono essere calcolati gli interessi al tasso legale sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso
(20-11-2015) e via via rivalutata (non anche la rivalutazione monetaria, essendo lo stesso importo già attualizzato) di anno in anno fino alla pronuncia della sentenza e sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo.
Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza di cui all'articolo 91 c.p.c., non potendo operare,
nonostante l'accoglimento soltanto parziale della domanda, la compensazione delle spese in attuazione del principio di soccombenza reciproca di cui all'articolo
92 primo comma c.p.c. alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite della
Corte di cassazione, che hanno escluso che l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo possa dare luogo a reciproca soccombenza ed hanno ritenuto ammissibile in tal caso la compensazione delle spese processuali soltanto in presenza degli altri presupposti previsti dall'articolo 92 secondo comma c.p.c. (Corte di cassazione Sezioni Unite
n. 32061 del 2022).
Pertanto, le spese del giudizio devono essere poste a carico dell'
[...]
resistente e devono essere liquidate come in dispositivo - tenendo CP_1
conto dell'attività effettivamente svolta e applicando i valori medi dello scaglione relativo alle cause di valore compreso fra euro 26.001,00 ed euro 52.000,00 - sulla base dei parametri per la liquidazione dei compensi per la prestazione forense approvati con Decreto ministeriale n. 147 del 2022 (Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale n. 55 del 2014) pubblicato sulla Gazzetta
ufficiale n. 236 dell'8-10-2022 ed entrato in vigore in data 23-10-2022 -, dal
41 momento che l'attività svolta dal difensore non era stata ancora completata al momento dell'entrata in vigore del suddetto Decreto, la norma transitoria dettata dall'articolo 6 dello stesso Decreto stabilisce che le disposizioni di cui al presente
regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente
alla sua entrata in vigore e, secondo l'interpretazione che della analoga norma transitoria dettata dall'articolo 41 del Decreto ministeriale n. 140 del 2012 è stata fornita dalla Corte di cassazione Sezioni Unite nella sentenza n. 17405 del 2012,
per ragioni di ordine sistematico e di coerenza con i principi generali del nostro ordinamento giuridico, la norma dettata dall'articolo 6 del Decreto ministeriale n.
147 del 2022 deve essere interpretata nel senso che i nuovi parametri devono essere applicati quando la liquidazione giudiziale interviene in un momento successivo all'entrata in vigore del Decreto ministeriale e si riferisce al compenso spettante al professionista che, a quella data, non aveva ancora completato la propria prestazione professionale, anche se la prestazione ha avuto inizio e si è
svolta in parte in epoca precedente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza in persona del giudice monocratico dott.ssa Rossella
Magarelli, pronunciando definitivamente sulla domanda proposta, con ricorso depositato in data 22-3-2017, da e Parte_5 Parte_2
nei confronti dell' Parte_3 Controparte_1
, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
[...]
provvede:
- accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto, condanna l'
[...]
al pagamento in favore di Controparte_1 [...]
dell'importo di euro 12.664,19, in favore di Parte_1 Parte_2
dell'importo di euro 12.291,71 e in favore di Parte_3
dell'importo di euro 11.546,76 a titolo di risarcimento del danno non
42 patrimoniale, oltre agli interessi al tasso legale sulla somma devalutata al 20-11-
2015 e rivalutata anno per anno fino alla pronuncia della sentenza e agli interessi al tasso legale sul capitale rivalutato da tale momento fino al soddisfo;
- condanna l' al pagamento Controparte_1
in favore di e di Parte_1 Parte_2 Parte_3
delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 7.947,41,
[...]
di cui euro per esborsi 331,41 ed euro 7.616,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15% e accessori come per legge.
Potenza, 24-3-2025.
Il Giudice
Dott.ssa Rossella Magarelli
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