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Sentenza 10 dicembre 2024
Sentenza 10 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/12/2024, n. 10661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10661 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 16930/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 15.05.1976
(C.F.: ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Giuseppe Lazar del Foro di Cremona presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...]ù) il 07.01.1974,
(C.F.: C.F._2 attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, con l'Avv. Sabina Carretta del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in MILANO in data 02.02.2002
(anno 2002, atto n. 236, parte 1)
separati con sentenza n. 9202/2021 emessa dal Tribunale di Milano il 20.10.2021 e pubblicata l'11.11.2021
FATTO
Con ricorso giudiziale depositato in data 09.05.2024, la Sig.ra ha chiesto Parte_2
a questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 02.02.2002 con il Sig. ; conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione in Controparte_1 punto di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per la figlia;
Persona_1 condannare il Sig. al pagamento del mantenimento arretrato pari alla somma di € CP_1
4.500,00.
Con atto depositato in data 08.10.2024, si è costituito in giudizio il Sig. , il quale si è CP_1 associato alla domanda di divorzio ma si è opposto alle restanti domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza del 6 novembre 2024, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. Quanto al divorzio: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica
l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
3. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 20.11.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 02.02.2002 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente rel.
Dott.re Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09.05.2024 da
1) Parte_1 nata a [...]ù) il 15.05.1976
(C.F.: ) C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Giorgio Giuseppe Lazar del Foro di Cremona presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nato a [...]ù) il 07.01.1974,
(C.F.: C.F._2 attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Milano-Bollate, con l'Avv. Sabina Carretta del Foro di Milano presso la quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito Civile in MILANO in data 02.02.2002
(anno 2002, atto n. 236, parte 1)
separati con sentenza n. 9202/2021 emessa dal Tribunale di Milano il 20.10.2021 e pubblicata l'11.11.2021
FATTO
Con ricorso giudiziale depositato in data 09.05.2024, la Sig.ra ha chiesto Parte_2
a questo Tribunale di: dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto a Milano il 02.02.2002 con il Sig. ; conferma dei provvedimenti emessi in sede di separazione in Controparte_1 punto di assegnazione della casa coniugale e di mantenimento per la figlia;
Persona_1 condannare il Sig. al pagamento del mantenimento arretrato pari alla somma di € CP_1
4.500,00.
Con atto depositato in data 08.10.2024, si è costituito in giudizio il Sig. , il quale si è CP_1 associato alla domanda di divorzio ma si è opposto alle restanti domande della ricorrente.
Le parti, all'udienza del 6 novembre 2024, hanno chiesto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., in quanto raggiungevano un accordo alle seguenti condizioni:
1. Quanto al divorzio: Pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto dai sigg.ri
[...]
e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1
l'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
2. Quanto all'indipendenza economica dei coniugi: I coniugi provvederanno ciascuno autonomamente al proprio mantenimento in quanto economicamente autosufficienti, e dichiarano quindi di nulla doversi reciprocamente a tale titolo, e pertanto, si ritengono entrambi soddisfatti delle predette condizioni, che accettano e sottoscrivono, dandosi reciprocamente atto di avere regolato ogni loro rapporto patrimoniale e di non vantare più alcuna pretesa economica
l'uno nei confronti dell'altro con l'esatto adempimento di tutto quanto sopra.
3. Le spese del presente procedimento sono interamente compensate tra le parti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con ordinanza del 20.11.2024, il Giudice delegato, dato atto dell'accordo raggiunto, ha disposto procedersi ex art. 473-bis.51 c.p.c., assegnando termini alle parti per il deposito di note scritte.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Milano il 02.02.2002 tra
[...]
e Parte_1 Controparte_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
4) Compensa tra le parti le spese di procedura;
5) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 04.12.2024
Il Presidente rel.
Dott.ssa Maria Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG