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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 24/03/2025, n. 231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 231 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 908\2024 R.G. avente ad oggetto: appello, oOpp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81, e vertente
T R A
) rapp.to e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. PACINI GABRIELE, giusta procura alle liti in atti;
-Attore-
E
) Controparte_1 P.IVA_1
rapp.to e difeso dalla dott.ssa CIARALLI VITTORIA, giusta delega ex art. 41 d. lgs. 112\99;
(CF ), in Controparte_2 P.IVA_2
persona del Prefetto pro tempore,
-Convenuti- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c., comparse conclusionali e memorie di replica depositaste per l'udienza di rimessione in decisione del
12.2.2025. Nr. 908\2024 R.G.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto rituale e tempestiva impugnazione Parte_1 avverso la sentenza n. 646/2023 con cui il Giudice di Pace di accogliendo il ricorso del ha annullato la cartella CP_2 Pt_1 di pagamento opposta emessa dall' Controparte_3 per Ente impositore Prefetto di in quanto il verbale CP_2
n.249113533 del 10/08/2020 emesso dai Carabinieri, su cui si basava l'ingiunzione di pagamento, era stato annullato con sentenza n.145/2021 R.G. n.2145/2020 GdP di Macerata. In punto si spese il
GdP ha disposto la compensazione fra e parti del compenso professionale, condannando la a rifondere al Controparte_2 ricorrente il c.u. pari ad € 98,00.
Si è costituita solo l deducendo Controparte_4 che il suo compito è solo quello di mettere in esecuzione il ruolo consegnatole dall'Ente impositore e che è solo quest'ultimo che risponde di errori e\o omissioni verificatisi prima della formazione del ruolo,
Va dichiarata la contumacia della , ritualmente citata e non CP_2 costituitasi nel presente giudizio.
Con l'unico motivo d'appello si denuncia l'erroneità della sentenza del GdP nella parte in cui, non ostante la soccombenza, ha compensato le spese con la seguente motivazione “Considerato che nella sentenza di annullamento del verbale è indicato il numero di serie e non il numero del verbale ciò ha comportato disattenzione nell'annullamento dello stesso seguito della sentenza per cui sussistono giusti motivi per compensare interamente fra le parti le il compenso professionale di giudizio, ma la prefettura deve essere condannata al rimborso del contributo unificato come in dispositivo”.
L'appello è fondato per le ragioni e nei limiti che di seguito si espongono.
La era costituita nel giudizio 2145\2020 RG conclusosi con CP_2 la sentenza 145\2021 del GdP di Macerata che ha annullato il verbale
2 Nr. 908\2024 R.G.
di constatazione nr. 249113533 serie 2018 n. 0947385 per cui quand'anche nel dispositivo della sentenza fosse indicato il solo numero di serie e non anche il numero del verbale, nessuna disattenzione può giustificare l'Ente impositore che non avrebbe dovuto procedere a formare il ruolo.
La responsabilità è unicamente riferibile all'Ente impositore, ossia all che, in quanto soccombente, Controparte_5 doveva essere condannata al pagamento delle spese di lite, non sussistendo alcuna delle ragioni legittimanti la compensazione ex art. 92 cpc.
Ha pertanto errato il GdP nel condannare la prefettura al pagamento delle spese vive e non anche del compenso secondo la regola della soccombenza.
L'ammontare del compenso viene determinato, per il primo grado, tenuto conto che il valore della causa si colloca cello scaglione tra
1.110-5200 euro, applicati i valori medi per ciascuna fase, in euro
1265.
Per il presente giudizio il compenso, considerato il medesimo scaglio e i valori medi di fase, viene stabilito, esclusa la fase di trattazione, in euro 1.701.
Per la ragione su esposta e ritenuta l'assenza di ogni motivo di addebito all'Agenzia convenuta, il cui compito e mettere in esecuzione i ruoli ricevuti, le spese di lite con la stessa vanno interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:.
Dichiara la contumacia della Controparte_2
;
[...]
3 Nr. 908\2024 R.G.
accoglie per quanto di ragione l'appello e, per l'effetto condanna la al pagamento delle spese di lite del Controparte_2 primo grado che si liquidano in euro 1.265,00 a titolo di compenso e del presente giudizio che si liquidano in euro 1.701,00 per compensi ed euro 174,00 per spese, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
Dichiara compensate le spese di primo e del secondo grado nei rapporti tra appellante e Controparte_3
Così deciso in Macerata, il 21/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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