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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 05/12/2024, n. 3187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 3187 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
N. 8485/2022 R.C.
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Quarta Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Maddaleni - Presidente -
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro – Giudice relatore –
Dott. Matteo Gatti - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da: nata in [...] il [...] elett. dom. in Genova via Domenico Fiasella 6/8 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Ciaramella
RICORRENTE
nei confronti di nato in [...] il [...] elett. dom. in Genova, via Sabotino n. 10/4 presso lo CP_1 studio dell'Avv. Chiara Frino
CONVENUTO
Con l'intervento dell'Avv. Marta MANCINI, del Foro della Spezia con studio in La Spezia, Via
XXIV maggio n. 343, PEC quale curatrice speciale dei minori Email_1
nato il [...], nato il [...] e nato il Per_1 Persona_2 Per_3
08.12.2018; E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che, terminato il regime Parte_1
di protezione, ivi vivrà con i figli.
Per_ 3. Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, , e alla madre, Per_1 Per_2
Sig.ra con collocazione abitativa, terminato il regime di protezione, presso la casa Parte_1
coniugale, sita in Genova, Salita San Rocco 7/14 sc. dx.
4. Porre a carico del Sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma CP_1
mensile pari ad € 900,00 (diconsi novecento/00), (€ 300,00 per ciascun figlio) da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di espressa richiesta.
5. Porre a carico del Sig a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, Sig.ra CP_1
la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00), da versarsi alla Parte_1
medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di espressa richiesta.
6. Porre altresì a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come CP_1
da indicazioni di cui al verbale del Tribunale di Genova, in data 15.09.16. 7. Vietare, allo stato, la frequentazione del Sig. con i figli minori, anche nella forma degli incontri protetti. CP_1
8. Disporre che l'assegno unico per i figli sarà integralmente beneficiato dalla madre, Sig.ra
Parte_1
9. Con vittoria di spese del procedimento.”
Conclusioni per il convenuto: “che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le istanze di controparte,
Voglia accogliere le seguenti domande:
– affidare i figli congiuntamente ai genitori, prevedendo che il padre possa frequentare i figli due giorni infrasettimanali e a fine settimana alternati, due settimane nel periodo estivo e nelle festività secondo alternanza, previa autorizzazione allo svolgimento di incontri protetti e mantenimento, se ritenuto, del monitoraggio degli Assistenti Sociali e, in via di subordine, prevedere il regime di visita indicato dai Servizi incaricati.
– Determinare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di CP_1
Euro 360,00 (Euro 120,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal verbale della Sezione IV del 15.9.2016. – Disporre l'assegnazione dell'assegno unico al 100% alla Signora Parte_1
– Respingere la domanda di assegno di mantenimento a favore della Signora e, in Parte_1
via di subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale in punto economico, disporre che l'assegno determinato in fase presidenziale a favore della moglie venga ridotto ad Euro 100,00 e che la sua erogazione sia limitata ad un solo anno dall'emissione del provvedimento. Con vittoria di spese.”
Conclusioni della curatrice dei minori: “Voglia la S.V. Ill.ma:
. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e mantenere la residenza protetta per la madre
e i minori;
. valutare e dichiarare la decadenza della potestà genitoriale in capo al padre, in CP_1
quanto soggetto violento e prevaricatore che ha esposto i minori a ripetuti episodi di violenza assistita, fortemente nocivi per il benessere psicologico degli stessi;
. determinare quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della fase istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre le spese straordinarie;
. disporre l'affidamento superesclusivo dei figli alla madre;
. regolare il diritto di visita in favore del padre solo con incontri protetti.
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 05.10.2022, la signora Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in data 15.09.2015, in Albania;
precisava che dall'unione erano nati tre figli: nato il [...], nato il [...] e nato il Per_1 Persona_2 Per_3
08.12.2018; che la convivenza coniugale, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, aveva poi evidenziato differenze incolmabili delle personalità e dei caratteri, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale tra i coniugi. Nel ricorso richiedeva quindi che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati con affidamento condiviso dei figli minori e disciplina dei tempi di frequentazione. La parte, nel proprio atto introduttivo, formulava anche richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore dei figli.
All'udienza del 23.01.2023 il Presidente procedeva all'audizione della sola signora in PT
quanto il convenuto non si costituiva nonostante rituale notifica e disponeva indagini patrimoniali a carico di entrambe le parti. In esito a tale udienza, con Ordinanza del 15.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima;
disciplinava i tempi di frequentazione dei figli con il padre;
disponeva che il marito versasse un assegno di mantenimento per la moglie di € 300,00 ed un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di € 300,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 18.05.2023.
Nelle more del procedimento e precisamente nel giugno 2023, la ricorrente e i figli minori venivano, previo intervento delle , allontanati dalla casa familiare e posti in protezione dal Pt_2
SS, in conseguenza di gravi e reiterati agiti violenti posi in essere dal marito ai danni della moglie anche in presenza dei figli e per i quali la signora porgeva querela. PT
Veniva quindi contestualmente aperto procedimento nanti la Procura della Repubblica presso il TM il quale, con provvedimento del 26.07.2023 a seguito di ricorso ex art. 473 bis 13 c.c. del PM nominava l'avv. Mancini Marta quale curatrice speciale a dei minori ed incaricava i SS per la presa in carico del nucleo madre/bambini, individuare una collocazione protetta e segreta, inviare il padre
CP_ a un percorso per uomini maltrattati e al
Con comparsa del 27.09.2023 il signor i costituiva nel presente giudizio chiedendo anzitutto CP_1
che, previa acquisizione degli atti del fascicolo r.g. 70/2023 pendente presso il TM, venissero autorizzati incontri in forma protetta con i figli. In via principale, domandava quindi l'affidamento condiviso dei minori, con regolamentazione del regime di visita e riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, tenendo conto anche del mantenimento diretto nei periodi di permanenza presso di sè.
All'udienza del 28.09.2023 il GI, preso atto della pendenza del giudizio di fronte al TM chiedeva l'acquisizione del fascicolo e rinviava l'udienza al 26.10.2023. Il T.M, disponeva la trasmissione degli atti previa archiviazione del procedimento.
In data 17.10.2023 la curatrice speciale dei minori interveniva nel presente giudizio chiedendo che venisse valutata e dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al signor CP_1
in quanto soggetto violento e prevaricatore, che aveva esposto i minori a ripetuti episodi di
[...]
violenza assistita, fortemente nocivi per il loro benessere psicologico. In conseguenza, chiedeva che i minori fossero affidati in via cd. superesclusiva alla madre con diritto di visita per il padre solo in forma protetta. Inoltre, a seguito degli episodi di violenza, chiedeva che fosse mantenuta la residenza protetta e segreta per la madre e i figli, rimettendosi al Giudice per gli aspetti economici.
All'udienza del 30.11.2023 il GI interrogava liberamente il convenuto;
in data 27.11.2023 parte resistente depositava ricorso ex art. 709 c.p.c., che veniva rigettato.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e previi aggiornamenti del SS e infine, con
Ordinanza del 11.03.2024 il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 06.05.2024 il resistente depositava nuovo ricorso ex art. 709 c.p.c.: all'udienza del
13.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione anche in ordine al ricorso da ultimo presentato ex art. 709 ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
La parte ricorrente chiede anzitutto che venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi: i fatti e le circostanze addotte della medesima negli atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale con il marito sia da tempo venuta meno e come la prosecuzione della convivenza fisse divenuta assolutamente intollerabile anche e soprattutto a causa delle condotte violente del marito.
Né – come noto - occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilita', l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione si verifichi, anche – si ripete - rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183)
e che la relativa domanda va accolta.
Sul regime di affidamento dei figli
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi;
è, tuttavia, altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio.
Nel caso in esame, gli agiti violenti del marito culminati in un procedimento penale tuttora in corso a carico del signor er i reati di cui agli artt. 572 comma II, 61 n. 11 quinquies 582-585 c.p. CP_1
commessi dal 2012 al 22.06.2023 (con conseguente rinvio a giudizio proc. RG GIP 5592/2023) e conseguente allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare della madre e dei tre minori con collocazione in casa rifugio ad indirizzo segreto – ove i medesimi tuttora si trovano - giustificano un affidamento cd. super esclusivo ex art. 337 quater u.c. secondo periodo c.c. in capo alla madre, con prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del SS competente che curerà il progressivo passaggio in semi-autonomia.
Alla lue di tutto quanto sopra, ad oggi, non vi è possibilità di prevedere un calendario di frequentazioni con il padre: i tempi non sono ancora maturi e vi è il concreto rischio che gli incontri vadano ad aggravare lo stato di malessere psico fisico nei minori, stanti le dichiarazioni rilasciate ai
SS dai medesimi: si veda relazione del SS del 17.10.2023 nonché del 22.02.2024 laddove gli operatori ritengono “prematuro proporre ai ragazzi contatti con la famiglia del padre per motivi di protezione”.
In merito, la sentenza n. 20107/2016 in cui la Corte di Cassazione ha previsto che non può essere contestata la decisione del giudice di merito di non forzare il minore che ha manifestato la chiara volontà di non vedere il padre, così come emerge nelle citate relazioni del SS.
Va anche osservato che eventuali incontri, ancorché in forma protetta, potrebbero compromettere la segretezza del luogo in cui il nucleo madre/minori si trova, essendo astrattamente possibile che i figli lascino anche inconsapevolmente trapelare qualche indicazione in tal senso.
Giusto tutto quanto sopra, allo stato, si ritiene che non vi siano i presupposti per autorizzare incontri e/o videochiamate e/o telefonate, ancorché in forma protetta, tra il padre ed i figli.
Sulla richiesta di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente
Ritiene il Collegio che ad oggi non vi siano i presupposti per disporre l'assegnazione della ex casa familiare in favore della moglie: la signora con i figli si trova infatti, tuttora, ut supra PT
ampiamente visto, in casa rifugio e, in tempi relativamente brevi, verrà avviata alla semi indipendenza.
Il mancato accoglimento della domanda non esclude, peraltro, che in un futuro più o meno prossimo, quando, previa valutazione del SS la situazione tra i coniugi si sia, in ipotesi,
“normalizzata” (si consideri comunque che le violenze del marito ai danni della moglie, per come emerge dal capo di imputazione si sono perpetrate per undici anni e che la signora ha PT introdotto il presente procedimento senza farvi il benché minimo cenno in quanto in un evidente stato di grave soggezione psicologica nei confronti del signor la ricorrente possa introdurre CP_1
domanda di modifica delle condizioni della separazione avente ad oggetto tale richiesta.
Sul contributo economico in favore della moglie
Va anzitutto osservato che l'art. 156 1° comma c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno, in giurisprudenza, cfr., ad es., C., ord., 17544/2023; C., ord., 14343/2023; C., ord., 8254/2023; C., ord., 6176/2023 ; C., ord., 26890/2022; C. 21097/2007; C. 5762/1997; e da ultimo C., ord., 31717/2023, che ribadisce come la decorrenza dell'assegno debba retroagire alla data della domanda proposta in giudizio per il suo accertamento;
T. Lecce, Sez. II, 31.8.2023, n.
2382). È pacifico infatti che la nozione di mantenimento è diversa, e ben più ampia, rispetto a quella di alimenti, disciplinata dagli artt. 433 ss. cc, che spettano anche al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, se si trovi in stato di bisogno. L'obbligazione di mantenimento del coniuge separato sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale, art. 143,
3° comma c.c., obbligo venuto meno per effetto della separazione. L'assegno di mantenimento - che
è costituito da una prestazione pecuniaria periodica - è espressione della solidarietà coniugale, e ha funzione assistenziale, non già sanzionatoria: il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno, quindi, è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, sia esso responsabile o meno del fallimento del matrimonio.
In ogni caso ai fini della valutazione di tali circostanze non è necessario l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Sez. 1 -, Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Sez. 1,
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021.)
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato fra le parti che in costanza di matrimonio il nucleo familiare abbia tratto le proprie fonti di sostentamento esclusivamente dal reddito del marito: dalla documentazione prodotta in atti emerge come la moglie, durante il matrimonio non abbia svolto un'attività lavorativa ed oggi non abbia una stabile occupazione.
- Situazione economico reddituale della ricorrente: Dalla documentazione dalla stessa prodotta, si ricava quanto segue:
CU 2024: reddito per 81 giorni di lavoro: euro 1.951,88 alle dipendenze di quale Controparte_3
addetta al servizio di mensa scolastica con contratto a tempo determinato.
Busta paga gennaio 2024: euro 711,00
Busta paga febbraio 2024: euro 605,00
Busta paga marzo 2024: euro 549,51
Busta paga aprile 2024: euro 629,00.
Dalla CU 2024 relativa ai redditi erogati dall' si evincono redditi esenti per percezione di AU CP_4
per euro 7.914,00.
- Situazione economico reddituale del convenuto:
il signor risulta lavorare dal 02.05.2022 alle dipendenze della e CP_1 Controparte_5
risulta percepire le seguenti retribuzioni:
CU 2024: reddito da lavoro dipendente 41.108,87 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile, calcolata su dodici mensilità, pari a circa euro 2.500,00.
Il predetto risulta essere tornato a vivere nella ex casa familiare, condotta in locazione con contratto al medesimo intestato e canone mensile di euro 630,00.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti si ritiene che sussistano gli estremi per riconoscere in capo alla moglie il diritto di ricevere dal marito un assegno di mantenimento che si reputa equo determinare in euro 200,00 mensili.
Sul contributo paterno in favore dei figli
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34383).
Sulla base di quanto sopra, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, nonché tenuto conto della circostanza per cui ad oggi non vi sono frequentazioni con il padre, per cui i medesimi gravano interamente sulla madre, pare equo stabilire quale contributo per il loro mantenimento la somma di euro 300,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si dà infine atto che le parti sono concordi affinché l'AU venga percepito integralmente dalla signora PT
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale
La Curatrice dei minori avanza domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al padre: ritiene il Collegio che tale domanda debba essere respinta, considerato che il procedimento penale a carico del signor è tuttora pendente, che il predetto sta seguendo un percorso CP_1
“riabilitativo” presso il CIPM rispetto agli agiti violenti posti in essere ai danni della moglie ed ha comunque avanzato domande di ripresa delle frequentazioni con i figli.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura della metà e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], coniugi per matrimonio contratto in Albania il CP_1
15.09.2015;
b) Dispone che la residenza abituale dei tre figli minori sia presso la madre signora PT
;
[...]
c) Affida i tre figli minori nato il [...], nato il [...] e Per_1 Persona_2
nato il [...] in [...] cd. super esclusiva ex art. 337 quater u.c. c.c. alla Per_3
madre, signora Parte_1
d) Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero;
e) Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore CP_1
della signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
nato il [...] nato il [...] e , nato il
[...] Persona_4 Per_3
08.12.2018 la somma totale di euro 900,00 (300,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
f) Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore CP_1
della signora a titolo di contributo per il suo mantenimento, con Parte_1
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge g) Rigetta tutte le altre domande h) Condanna il signor al pagamento, in favore della signora e CP_1 Parte_1
per essa in favore dell'Erario della metà delle spese di lite frazione che liquida in euro
3.808,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Genova nonchè al SS competente affinchè possa supportare il nucleo madre/minori durante il programma di protezione ed avviarlo gradualmente all'indipedenza, anche con la ricerca di un alloggio.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 22.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni
N......................Sent.
N......................Cron.
N......................Rep.
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto:
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione Quarta Civile
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Giovanni Maddaleni - Presidente -
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro – Giudice relatore –
Dott. Matteo Gatti - Giudice -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di separazione giudiziale promossa da: nata in [...] il [...] elett. dom. in Genova via Domenico Fiasella 6/8 Parte_1 presso lo studio dell'Avv. Maria Ciaramella
RICORRENTE
nei confronti di nato in [...] il [...] elett. dom. in Genova, via Sabotino n. 10/4 presso lo CP_1 studio dell'Avv. Chiara Frino
CONVENUTO
Con l'intervento dell'Avv. Marta MANCINI, del Foro della Spezia con studio in La Spezia, Via
XXIV maggio n. 343, PEC quale curatrice speciale dei minori Email_1
nato il [...], nato il [...] e nato il Per_1 Persona_2 Per_3
08.12.2018; E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero
Conclusioni per la ricorrente: “Voglia il Tribunale Adito disattesa ogni contraria istanza:
1. Dichiarare la separazione personale dei coniugi e Parte_1 CP_1
2. Disporre l'assegnazione della casa coniugale alla Sig.ra che, terminato il regime Parte_1
di protezione, ivi vivrà con i figli.
Per_ 3. Disporre l'affidamento super-esclusivo dei figli minori, , e alla madre, Per_1 Per_2
Sig.ra con collocazione abitativa, terminato il regime di protezione, presso la casa Parte_1
coniugale, sita in Genova, Salita San Rocco 7/14 sc. dx.
4. Porre a carico del Sig. a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, la somma CP_1
mensile pari ad € 900,00 (diconsi novecento/00), (€ 300,00 per ciascun figlio) da versarsi alla ricorrente, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di espressa richiesta.
5. Porre a carico del Sig a titolo di contributo per il mantenimento della moglie, Sig.ra CP_1
la somma mensile pari ad € 300,00 (diconsi trecento/00), da versarsi alla Parte_1
medesima, entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario. Detta somma sarà rivalutata annualmente secondo gli indici ISTAT, senza necessità di espressa richiesta.
6. Porre altresì a carico del Sig. il 50% delle spese straordinarie relative ai figli, come CP_1
da indicazioni di cui al verbale del Tribunale di Genova, in data 15.09.16. 7. Vietare, allo stato, la frequentazione del Sig. con i figli minori, anche nella forma degli incontri protetti. CP_1
8. Disporre che l'assegno unico per i figli sarà integralmente beneficiato dalla madre, Sig.ra
Parte_1
9. Con vittoria di spese del procedimento.”
Conclusioni per il convenuto: “che l'Ill.mo Tribunale adito, rigettate le istanze di controparte,
Voglia accogliere le seguenti domande:
– affidare i figli congiuntamente ai genitori, prevedendo che il padre possa frequentare i figli due giorni infrasettimanali e a fine settimana alternati, due settimane nel periodo estivo e nelle festività secondo alternanza, previa autorizzazione allo svolgimento di incontri protetti e mantenimento, se ritenuto, del monitoraggio degli Assistenti Sociali e, in via di subordine, prevedere il regime di visita indicato dai Servizi incaricati.
– Determinare il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre nella misura di CP_1
Euro 360,00 (Euro 120,00 per ciascun figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie come determinate dal verbale della Sezione IV del 15.9.2016. – Disporre l'assegnazione dell'assegno unico al 100% alla Signora Parte_1
– Respingere la domanda di assegno di mantenimento a favore della Signora e, in Parte_1
via di subordine, nella denegata ipotesi di non accoglimento della domanda principale in punto economico, disporre che l'assegno determinato in fase presidenziale a favore della moglie venga ridotto ad Euro 100,00 e che la sua erogazione sia limitata ad un solo anno dall'emissione del provvedimento. Con vittoria di spese.”
Conclusioni della curatrice dei minori: “Voglia la S.V. Ill.ma:
. pronunciare la separazione giudiziale dei coniugi e mantenere la residenza protetta per la madre
e i minori;
. valutare e dichiarare la decadenza della potestà genitoriale in capo al padre, in CP_1
quanto soggetto violento e prevaricatore che ha esposto i minori a ripetuti episodi di violenza assistita, fortemente nocivi per il benessere psicologico degli stessi;
. determinare quale contributo al mantenimento della prole la somma mensile che sarà ritenuta di
Giustizia all'esito della fase istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT al consumo, oltre le spese straordinarie;
. disporre l'affidamento superesclusivo dei figli alla madre;
. regolare il diritto di visita in favore del padre solo con incontri protetti.
Fatto e diritto
Con ricorso per separazione giudiziale depositato il 05.10.2022, la signora Parte_1
chiedeva pronunciarsi la separazione personale dal marito, signor con il quale aveva CP_1
contratto matrimonio in data 15.09.2015, in Albania;
precisava che dall'unione erano nati tre figli: nato il [...], nato il [...] e nato il Per_1 Persona_2 Per_3
08.12.2018; che la convivenza coniugale, inizialmente caratterizzata da reciproca intesa, aveva poi evidenziato differenze incolmabili delle personalità e dei caratteri, con relativo, graduale allontanamento affettivo e sentimentale tra i coniugi. Nel ricorso richiedeva quindi che i coniugi venissero autorizzati a vivere separati con affidamento condiviso dei figli minori e disciplina dei tempi di frequentazione. La parte, nel proprio atto introduttivo, formulava anche richieste economiche a titolo di mantenimento sia in proprio favore, sia in favore dei figli.
All'udienza del 23.01.2023 il Presidente procedeva all'audizione della sola signora in PT
quanto il convenuto non si costituiva nonostante rituale notifica e disponeva indagini patrimoniali a carico di entrambe le parti. In esito a tale udienza, con Ordinanza del 15.02.2023 il Presidente autorizzava i coniugi a vivere separati;
affidava in modo condiviso i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione abitativa presso la madre con conseguente assegnazione della casa coniugale alla medesima;
disciplinava i tempi di frequentazione dei figli con il padre;
disponeva che il marito versasse un assegno di mantenimento per la moglie di € 300,00 ed un contributo per il mantenimento dei figli dell'importo di € 300,00 mensili per ciascun figlio oltre al 50 % delle spese straordinarie.
Nominava, quindi, il GI e concedeva i termini di legge per la prosecuzione del procedimento, fissando l'udienza al 18.05.2023.
Nelle more del procedimento e precisamente nel giugno 2023, la ricorrente e i figli minori venivano, previo intervento delle , allontanati dalla casa familiare e posti in protezione dal Pt_2
SS, in conseguenza di gravi e reiterati agiti violenti posi in essere dal marito ai danni della moglie anche in presenza dei figli e per i quali la signora porgeva querela. PT
Veniva quindi contestualmente aperto procedimento nanti la Procura della Repubblica presso il TM il quale, con provvedimento del 26.07.2023 a seguito di ricorso ex art. 473 bis 13 c.c. del PM nominava l'avv. Mancini Marta quale curatrice speciale a dei minori ed incaricava i SS per la presa in carico del nucleo madre/bambini, individuare una collocazione protetta e segreta, inviare il padre
CP_ a un percorso per uomini maltrattati e al
Con comparsa del 27.09.2023 il signor i costituiva nel presente giudizio chiedendo anzitutto CP_1
che, previa acquisizione degli atti del fascicolo r.g. 70/2023 pendente presso il TM, venissero autorizzati incontri in forma protetta con i figli. In via principale, domandava quindi l'affidamento condiviso dei minori, con regolamentazione del regime di visita e riduzione dell'assegno di mantenimento posto a suo carico, tenendo conto anche del mantenimento diretto nei periodi di permanenza presso di sè.
All'udienza del 28.09.2023 il GI, preso atto della pendenza del giudizio di fronte al TM chiedeva l'acquisizione del fascicolo e rinviava l'udienza al 26.10.2023. Il T.M, disponeva la trasmissione degli atti previa archiviazione del procedimento.
In data 17.10.2023 la curatrice speciale dei minori interveniva nel presente giudizio chiedendo che venisse valutata e dichiarata la decadenza della responsabilità genitoriale in capo al signor CP_1
in quanto soggetto violento e prevaricatore, che aveva esposto i minori a ripetuti episodi di
[...]
violenza assistita, fortemente nocivi per il loro benessere psicologico. In conseguenza, chiedeva che i minori fossero affidati in via cd. superesclusiva alla madre con diritto di visita per il padre solo in forma protetta. Inoltre, a seguito degli episodi di violenza, chiedeva che fosse mantenuta la residenza protetta e segreta per la madre e i figli, rimettendosi al Giudice per gli aspetti economici.
All'udienza del 30.11.2023 il GI interrogava liberamente il convenuto;
in data 27.11.2023 parte resistente depositava ricorso ex art. 709 c.p.c., che veniva rigettato.
Il procedimento veniva istruito documentalmente e previi aggiornamenti del SS e infine, con
Ordinanza del 11.03.2024 il GI fissava udienza per la precisazione delle conclusioni.
In data 06.05.2024 il resistente depositava nuovo ricorso ex art. 709 c.p.c.: all'udienza del
13.06.2024 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il GI tratteneva la causa per riferire al Collegio ai fini della decisione anche in ordine al ricorso da ultimo presentato ex art. 709 ter c.p.c., assegnando i termini ex art. 190 c.p.c.
***
Sulla pronuncia di separazione personale
La parte ricorrente chiede anzitutto che venga pronunciata la separazione personale tra i coniugi: i fatti e le circostanze addotte della medesima negli atti processuali dimostrano in forma inequivocabile come la comunione materiale e spirituale con il marito sia da tempo venuta meno e come la prosecuzione della convivenza fisse divenuta assolutamente intollerabile anche e soprattutto a causa delle condotte violente del marito.
Né – come noto - occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile: infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilita', l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere intollerabile la convivenza. Ove tale situazione si verifichi, anche – si ripete - rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto a chiedere la separazione, con la conseguenza che la relativa costituisce esercizio di un suo diritto (Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183)
e che la relativa domanda va accolta.
Sul regime di affidamento dei figli
Per quanto riguarda l'affidamento dei figli minori, va anzitutto osservato che con l'introduzione della l.54/2006 il regime dell'affidamento condiviso costituisce la regola, in quanto tale legge ha introdotto il principio di carattere generale per cui - anche in caso di disgregazione del nucleo familiare - il minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori e di ricevere cura, istruzione ed educazione da ciascuno di essi;
è, tuttavia, altrettanto vero che tale forma di affidamento, per essere tale, presuppone un pieno accordo da parte dei genitori nella gestione del figlio, una paritaria condivisione del ruolo genitoriale nonché un leale confronto ogni qual volta sia necessario assumere decisioni comportanti un rilevante mutamento nella vita del figlio.
Nel caso in esame, gli agiti violenti del marito culminati in un procedimento penale tuttora in corso a carico del signor er i reati di cui agli artt. 572 comma II, 61 n. 11 quinquies 582-585 c.p. CP_1
commessi dal 2012 al 22.06.2023 (con conseguente rinvio a giudizio proc. RG GIP 5592/2023) e conseguente allontanamento in via di urgenza dalla casa familiare della madre e dei tre minori con collocazione in casa rifugio ad indirizzo segreto – ove i medesimi tuttora si trovano - giustificano un affidamento cd. super esclusivo ex art. 337 quater u.c. secondo periodo c.c. in capo alla madre, con prosecuzione della presa in carico del nucleo da parte del SS competente che curerà il progressivo passaggio in semi-autonomia.
Alla lue di tutto quanto sopra, ad oggi, non vi è possibilità di prevedere un calendario di frequentazioni con il padre: i tempi non sono ancora maturi e vi è il concreto rischio che gli incontri vadano ad aggravare lo stato di malessere psico fisico nei minori, stanti le dichiarazioni rilasciate ai
SS dai medesimi: si veda relazione del SS del 17.10.2023 nonché del 22.02.2024 laddove gli operatori ritengono “prematuro proporre ai ragazzi contatti con la famiglia del padre per motivi di protezione”.
In merito, la sentenza n. 20107/2016 in cui la Corte di Cassazione ha previsto che non può essere contestata la decisione del giudice di merito di non forzare il minore che ha manifestato la chiara volontà di non vedere il padre, così come emerge nelle citate relazioni del SS.
Va anche osservato che eventuali incontri, ancorché in forma protetta, potrebbero compromettere la segretezza del luogo in cui il nucleo madre/minori si trova, essendo astrattamente possibile che i figli lascino anche inconsapevolmente trapelare qualche indicazione in tal senso.
Giusto tutto quanto sopra, allo stato, si ritiene che non vi siano i presupposti per autorizzare incontri e/o videochiamate e/o telefonate, ancorché in forma protetta, tra il padre ed i figli.
Sulla richiesta di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente
Ritiene il Collegio che ad oggi non vi siano i presupposti per disporre l'assegnazione della ex casa familiare in favore della moglie: la signora con i figli si trova infatti, tuttora, ut supra PT
ampiamente visto, in casa rifugio e, in tempi relativamente brevi, verrà avviata alla semi indipendenza.
Il mancato accoglimento della domanda non esclude, peraltro, che in un futuro più o meno prossimo, quando, previa valutazione del SS la situazione tra i coniugi si sia, in ipotesi,
“normalizzata” (si consideri comunque che le violenze del marito ai danni della moglie, per come emerge dal capo di imputazione si sono perpetrate per undici anni e che la signora ha PT introdotto il presente procedimento senza farvi il benché minimo cenno in quanto in un evidente stato di grave soggezione psicologica nei confronti del signor la ricorrente possa introdurre CP_1
domanda di modifica delle condizioni della separazione avente ad oggetto tale richiesta.
Sul contributo economico in favore della moglie
Va anzitutto osservato che l'art. 156 1° comma c.c. prevede che il giudice possa stabilire a favore del coniuge, al quale non sia addebitata la separazione, un contributo al mantenimento posto a carico dell'altro coniuge. Il richiamo al concetto di mantenimento comporta la necessità di far riferimento, nella valutazione dei presupposti del contributo, non già ad una situazione di bisogno, bensì alla mancanza di redditi sufficienti ad assicurare al coniuge il tenore di vita di cui godeva durante la convivenza matrimoniale (per la rilevanza del tenore di vita con riguardo alla sussistenza del diritto all'assegno, in giurisprudenza, cfr., ad es., C., ord., 17544/2023; C., ord., 14343/2023; C., ord., 8254/2023; C., ord., 6176/2023 ; C., ord., 26890/2022; C. 21097/2007; C. 5762/1997; e da ultimo C., ord., 31717/2023, che ribadisce come la decorrenza dell'assegno debba retroagire alla data della domanda proposta in giudizio per il suo accertamento;
T. Lecce, Sez. II, 31.8.2023, n.
2382). È pacifico infatti che la nozione di mantenimento è diversa, e ben più ampia, rispetto a quella di alimenti, disciplinata dagli artt. 433 ss. cc, che spettano anche al coniuge al quale la separazione sia stata addebitata, se si trovi in stato di bisogno. L'obbligazione di mantenimento del coniuge separato sostituisce l'obbligo di contribuzione vigente durante la convivenza matrimoniale, art. 143,
3° comma c.c., obbligo venuto meno per effetto della separazione. L'assegno di mantenimento - che
è costituito da una prestazione pecuniaria periodica - è espressione della solidarietà coniugale, e ha funzione assistenziale, non già sanzionatoria: il coniuge obbligato al pagamento dell'assegno, quindi, è colui che versa nelle condizioni economiche migliori, sia esso responsabile o meno del fallimento del matrimonio.
In ogni caso ai fini della valutazione di tali circostanze non è necessario l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Sez. 1 -, Sentenza n. 605 del 12/01/2017; Sez. 1,
Ordinanza n. 975 del 20/01/2021.)
Nel caso di specie, è pacifico ed incontestato fra le parti che in costanza di matrimonio il nucleo familiare abbia tratto le proprie fonti di sostentamento esclusivamente dal reddito del marito: dalla documentazione prodotta in atti emerge come la moglie, durante il matrimonio non abbia svolto un'attività lavorativa ed oggi non abbia una stabile occupazione.
- Situazione economico reddituale della ricorrente: Dalla documentazione dalla stessa prodotta, si ricava quanto segue:
CU 2024: reddito per 81 giorni di lavoro: euro 1.951,88 alle dipendenze di quale Controparte_3
addetta al servizio di mensa scolastica con contratto a tempo determinato.
Busta paga gennaio 2024: euro 711,00
Busta paga febbraio 2024: euro 605,00
Busta paga marzo 2024: euro 549,51
Busta paga aprile 2024: euro 629,00.
Dalla CU 2024 relativa ai redditi erogati dall' si evincono redditi esenti per percezione di AU CP_4
per euro 7.914,00.
- Situazione economico reddituale del convenuto:
il signor risulta lavorare dal 02.05.2022 alle dipendenze della e CP_1 Controparte_5
risulta percepire le seguenti retribuzioni:
CU 2024: reddito da lavoro dipendente 41.108,87 da cui al netto delle imposte si ricava una retribuzione mensile, calcolata su dodici mensilità, pari a circa euro 2.500,00.
Il predetto risulta essere tornato a vivere nella ex casa familiare, condotta in locazione con contratto al medesimo intestato e canone mensile di euro 630,00.
Sulla base di tutto quanto sopra, valutate comparativamente le condizioni economiche delle parti si ritiene che sussistano gli estremi per riconoscere in capo alla moglie il diritto di ricevere dal marito un assegno di mantenimento che si reputa equo determinare in euro 200,00 mensili.
Sul contributo paterno in favore dei figli
La quantificazione del contributo economico per il mantenimento dei figli ha natura prevalentemente equitativa ed ha come unico parametro di valutazione quello della “adeguatezza” secondo cui tale contributo va determinato, ai sensi dell'art 316 bis cc, non solo proporzionalmente alle capacità economiche del genitore tenuto al mantenimento, ma anche alle esigenze del figlio che si deve mantenere anche in ragione della sua età, al tenore di vita goduto in costanza di convivenza dei genitori, ai tempi di permanenza presso ciascun genitore e, non ultimo, alla valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore (Cass. Civ. Sez. I ordinanza del
11/12/2023 n. 34383).
Sulla base di quanto sopra, tenuto conto delle esigenze dei figli in relazione alle rispettive età, nonché tenuto conto della circostanza per cui ad oggi non vi sono frequentazioni con il padre, per cui i medesimi gravano interamente sulla madre, pare equo stabilire quale contributo per il loro mantenimento la somma di euro 300,00 per ciascuno, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Si dà infine atto che le parti sono concordi affinché l'AU venga percepito integralmente dalla signora PT
Sulla decadenza dalla responsabilità genitoriale
La Curatrice dei minori avanza domanda di decadenza dalla responsabilità genitoriale in capo al padre: ritiene il Collegio che tale domanda debba essere respinta, considerato che il procedimento penale a carico del signor è tuttora pendente, che il predetto sta seguendo un percorso CP_1
“riabilitativo” presso il CIPM rispetto agli agiti violenti posti in essere ai danni della moglie ed ha comunque avanzato domande di ripresa delle frequentazioni con i figli.
Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono poste a carico del convenuto nella misura della metà e compensate per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in causa, contrariis reiectis, cosi' provvede:
a) Pronuncia la separazione personale di nata in [...] il [...] e Parte_1
nato in [...] il [...], coniugi per matrimonio contratto in Albania il CP_1
15.09.2015;
b) Dispone che la residenza abituale dei tre figli minori sia presso la madre signora PT
;
[...]
c) Affida i tre figli minori nato il [...], nato il [...] e Per_1 Persona_2
nato il [...] in [...] cd. super esclusiva ex art. 337 quater u.c. c.c. alla Per_3
madre, signora Parte_1
d) Dispone che il genitore affidatario esclusivo possa esercitare autonomamente i seguenti poteri connessi alla responsabilità genitoriale relativa ai figli e quindi assumere autonomamente ogni decisione, senza necessità di consultare l'altro genitore e senza necessità di partecipazione di questo alle decisioni, in relazione alle seguenti questioni:
a) questioni mediche di ogni genere compresa l'espressione del consenso informato per qualunque pratica sanitaria;
b) questioni attinenti all'istruzione, alla iscrizione ai corsi di studio di qualunque grado e ordine, ai rapporti con le strutture scolastiche, alle autorizzazioni connesse alle attività scolastiche;
c) questioni attinenti ad attività ludiche e sportive, alla scelta degli sport da praticare, alla iscrizione a società sportive, ai rapporti con le strutture sportive, alla scelta e pratica di attività ludiche;
d) scelta della residenza del figlio e conseguente gestione di tutte le pratiche amministrative;
e) autorizzazione al rilascio dei documenti di identità del figlio validi anche per l'espatrio, nonché del passaporto, con facoltà di gestire tutte le pratiche amministrative e firmare ogni consenso o autorizzazione necessaria;
Dispone conseguentemente che il genitore affidatario esclusivo possa firmare autonomamente, senza il concorso del padre, ogni documentazione relativa alle attività sopra indicate, fermo restando il ricorso al Giudice per eventuali viaggi e/o trasferimenti all'estero;
e) Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore CP_1
della signora a titolo di contributo per il mantenimento dei figli Parte_1 Per_1
nato il [...] nato il [...] e , nato il
[...] Persona_4 Per_3
08.12.2018 la somma totale di euro 900,00 (300,00 per ciascun figlio), con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo la disciplina e lo schema di cui al Verbale ex art. 47 O.G. della
Sezione Famiglia del Tribunale di Genova pubblicato sul sito del Tribunale e sul sito dell'URP degli Uffici Giudiziari di Genova (http://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/; https://www.urp.ufficigiudiziarigenova.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=1681).
f) Dichiara tenuto il signor a versare, entro il giorno dieci di ogni mese, in favore CP_1
della signora a titolo di contributo per il suo mantenimento, con Parte_1
decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza, la somma di euro 200,00 oltre rivalutazione annuale ISTAT come di legge g) Rigetta tutte le altre domande h) Condanna il signor al pagamento, in favore della signora e CP_1 Parte_1
per essa in favore dell'Erario della metà delle spese di lite frazione che liquida in euro
3.808,00 oltre 15% per spese generali, oltre IVA e CPA come di legge.
Manda alla Cancelleria di comunicare il presente provvedimento al Comune di Genova nonchè al SS competente affinchè possa supportare il nucleo madre/minori durante il programma di protezione ed avviarlo gradualmente all'indipedenza, anche con la ricerca di un alloggio.
Cosi' deciso in Genova nella camera di Consiglio del 22.11.2024
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giovanni Maddaleni