Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 08/04/2025, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 329/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di RAVENNA
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Mariapia Parisi Presidente relatore dott.ssa Alessia Vicini Giudice dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile n. R.G. 329/2025 V.G. posta in decisione il 18.03.2025 e promossa dai coniugi
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
residente a [...] (avv. Tania Bilancioni)
e
, C.F. , nato a [...], il [...], Controparte_1 C.F._2
residente a [...] (avv. Stefano Paradisi)
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
*****
IL TRIBUNALE
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato in data 30.01.2025; preso atto che l'udienza del 11.03.2025 si è svolta in modalità cartolare ai sensi dell'art. 473-bis.51
c.p.c. e le parti hanno dichiarato di rinunciare a comparire, confermato di non volersi riconciliare ed insistito sulla domanda di divorzio;
rilevato che dall'unione dei coniugi nascevano i figli , il 31/03/1999 a Ravenna, e il Per_1 Per_2
28/10/2003 a Cesena, maggiorenni ma non economicamente autosufficienti;
ritenuto che
, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2, lett. b), l. n. 898/1970 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta
Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione personale ai sensi della l. n. 55/2015;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
visto il parere favorevole del P.M.; visto l'art. 4, ultimo comma, l. n. 898/1970 e successive modificazioni;
P.Q.M.
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra , C.F. Parte_1
, e , C.F. , celebrato C.F._1 Controparte_1 C.F._2
con rito concordatario in Cervia (RA) il 13/04/1996, in regime di separazione dei beni, trascritto nel
Registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune, anno 1996, n. 14, parte II, serie A;
- ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di Cervia (RA) di procedere all'annotazione della sentenza;
- prende atto che – in base all'accordo tra le parti – la cessazione degli effetti civili del matrimonio
è sottoposto alle seguenti condizioni:
“2) I coniugi vivranno separati e liberi di risiedere ove vorranno, come di fatto già accade fin dal momento della separazione secondo quanto previsto nelle condizioni all'epoca concordate,
garantendo l'assoluto rispetto reciproco.
Per_ 3) I figli e maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti continueranno Per_1
ad abitare presso la madre in Cervia (RA), Via XX Settembre n. 33.
4) Tenuto conto del reddito di entrambi i genitori il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 [...]
quale contributo per il mantenimento di ciascuno dei figli, un assegno mensile Parte_1
dell'importo di €.300,00 (Euro trecento/00) cadauno e così in totale €.600,00 (Euro seicento/00) da pagarsi entro i primi cinque giorni di ciascun mese, importo da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat a partire dal mese di gennaio 2026.
5) Il sig. si impegna, inoltre, a rimborsare nella misura del 50%, alla sig.ra Controparte_1 [...]
, entro 5 giorni dalla presentazione delle ricevute di spesa, le spese straordinarie Parte_1
sostenute per i figli, individuate e concordate secondo le modalità del Protocollo per i procedimenti in materia familiare siglato tra il Tribunale di Ravenna e il Consiglio dell'Ordine Avvocati di
Ravenna in data 16/07/15.
6) Il sig. , tenuto conto del suo permanere nella casa coniugale sin dalla data Controparte_1
della separazione, verserà alla sig.ra quale contributo per le spese della casa in cui la Pt_1
stessa si è trasferita con i figli, la somma mensile di €.400,00 (Euro quattrocento/00) entro i primi cinque giorni di ciascun mese;
7) i coniugi espressamente concordano e dichiarano che, con la sottoscrizione del presente ricorso,
è stato definito ogni rapporto patrimoniale tra loro in essere e si danno atto di nulla aver più a che pretendere l'una dall'altro e viceversa, per qualsiasi titolo o ragione, tranne per quanto qui stabilito ai punti 4,5,6 delle presenti conclusioni, in vigore dal deposito del ricorso;
8) Dare atto che i coniugi espressamente prestano piena e totale acquiescenza alla sentenza e rinunciano all'impugnazione del provvedimento che verrà emesso da codesto Tribunale se corrispondente alle condizioni di cui al presente ricorso congiunto.
9) Le spese tutte della presente procedura sono interamente compensate fra le parti e i sottoscritti difensori, con la sottoscrizione del presente atto, per quanto occorrer possa, rinunciano alla solidarietà prevista dalla Legge Professionale.”
Ravenna, 31/03/2025
Il Presidente relatore dott.ssa Mariapia Parisi