TRIB
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 21/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1747/2022
Verbale di udienza del 21/01/2025
Per la parte attrice, alle ore 11.00 è comparso l'avv. Carmela Barbiera in sostituzione dell'avv.
NESPOLA ALESSANDRO
Per la parte convenuta è comparso l'avv. Balletta in sostituzione dell'avv. PRESTIPINO
CLAUDIA
Il Giudice visto l'art. 281 sexies c.p.c., invita le parti a precisare le conclusioni ed a discutere la causa.
Gli avvocati precisano le proprie conclusioni riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa.
L'avv. Balletta insiste altresì nelle ulteriori richieste istruttorie
Il Giudice
Si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, dando lettura del dispositivo.
pagina 1 di 8 TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Pietro Paolo Arena, assistito dal
Funzionario addetto all'Ufficio per il processo, dott.ssa Antonella Raccuia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1747 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2022 vertente
TRA
c. f. , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, con sede in Capri Leone, via San Francesco n. 14, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alessandro Nespola, presso il cui studio sito in Capo d'Orlando, via
Piave n. 95/B, è elettivamente domiciliata;
- ATTRICE OPPONENTE -
CONTRO
, c. f. , nata a [...] il [...] e CP_1 CodiceFiscale_1
Contr residente in [...], titolare del servizio già ora Q8 (P. I.
con sede in Torrenova, via Nazionale n. 113, rappresentata e difesa dall'Avv. P.IVA_2
Claudia Prestipino, giusta procura in atti, presso il cui studio sito in Messina, via Regina Elena
n. 121, è elettivamente domiciliata;
- CONVENUTE OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo.
CONCLUSIONI: Come da verbale in atti. CONSIDERATO IN FATTO
1. Con atto di citazione conveniva in giudizio Controparte_3 CP_1 proponendo opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 437/2022 emesso da questo
Tribunale il 28.10.2022 e notificato in data 31.10.2022, con il quale era stato ingiunto il pagina 2 di 8 pagamento per la somma di € 50.628,46 -oltre interessi e spese legali- in favore di
[...]
CP_1
Eccepiva la nullità/illegittimità del decreto ingiuntivo opposto poiché emesso sulla scorta di documentazione non sufficiente a provare l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, atteso che le scritture contabili erano prive di valenza probatoria nella successiva fase di opposizione.
Deduceva l'assoluta insussistenza di alcun debito a proprio carico avendo la stessa saldato tutte le fatture inerenti al gasolio di cui aveva effettivamente goduto.
Sosteneva, altresì, che le fatture sottese al decreto ingiuntivo erano affette da evidenti errori di calcolo.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
Si costituiva in giudizio con comparsa di risposta contestando CP_1 interamente tutto quanto ex adverso chiesto dedotto ed eccepito.
Spiegava che gli assegni menzionati dall'opponente in verità erano da imputarsi a precedenti fatture emesse per altre forniture come risultante dal mastrino prodotto agli atti.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e compensi.
La causa, istruita documentalmente, veniva discussa e decisa con la presente sentenza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
2. Preliminarmente, giova ricordare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali, con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. Civ. n. 15026/05; Cass. Civ. n.
15186/03; Cass. Civ. n. 6663/02).
pagina 3 di 8 Ne consegue che il diritto del preteso creditore (che nel giudizio di opposizione è formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo.
In base ai principi generali in tema di adempimento, dunque, il creditore, che agisce per il pagamento di un suo credito, è tenuto a fornire la prova del rapporto o del titolo, da cui deriva il suo diritto ma non anche a provare il mancato pagamento, che va meramente allegato, con la conseguenza che, poiché il pagamento integra un fatto estintivo, la relativa prova incombe sul debitore che l'eccepisce, al pari della prova di eventuali fatti modificativi o impeditivi.
Nel caso in esame parte opponente non muove contestazione circa il rapporto di sotteso alla pretesa creditoria, né circa l'effettiva fornitura del carburante;
l'opposizione si basa unicamente sulle circostanze dell'avvenuto pagamento delle fatture sottese al decreto ingiuntivo e degli errori di calcolo nell'emissione delle stesse.
Stante dunque la mancata contestazione del rapporto e dell'effettiva fornitura, tali circostanze possono ritenersi provate in virtù del principio di non contestazione previsto dall'art. 115
c.p.c.
Rimane, invece, in capo all'opponente debitore, che l'ha eccepito, l'onere di provare l'avvenuto pagamento.
Dall'esame della produzione documentale emerge che parte opponente, a tal fine, ha versato in atti la copia di quattro assegni (n. 6000042909-09 di € 7.590,00; n. 6000044401-00 di €
8.100,00; n. 6000044408-17 di € 8.016,00; n. 6000046490-09 di € 8.331,00) e si è riservata la produzione di ulteriori tre (n. 6000046487 di € 7.990,00; n. 6000048965 di € 449,00; n.
6000046489 di € 1.000,00) di fatto, però, mai versati in atti.
D'altro canto, invece l'opposta sostiene l'imputabilità di tali assegni ad altre precedenti forniture.
Occorre considerare che la Corte di Cassazione, con ordinanza n. 26275 del 6 novembre 2017, ha ribadito il principio già espresso in sede di legittimità secondo cui "soltanto a fronte della comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, ossia puntualmente eseguito con riferimento ad
pagina 4 di 8 un determinato credito, l'onere alla prova viene nuovamente a gravare sul creditore il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi ad un credito diverso".
È necessario, infatti, considerare che "l'onere del convenuto di provare il fatto estintivo rappresenta, infatti, un prius logico rispetto all'onere di provare la diversa imputazione del pagamento, nel senso che l'onere del creditore acquista la sua ragion d'essere soltanto dopo che il debitore abbia dato la prova esauriente del fatto estintivo" (cfr. n. 26275/2017).
Pertanto, se l'onere della prova in ordine alla diversa imputazione di pagamento sorge in capo al creditore soltanto in caso di pagamento avente efficacia estintiva, diversamente accade quando il pagamento venga eccepito mediante la produzione di cambiali o assegni, come nel caso in esame, che per loro natura presuppongono l'esistenza di un'obbligazione cartolare e quindi l'astrattezza della causa.
Ancora, nel medesimo senso la Corte ha stabilito che “Quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto a mezzo di assegni una somma di denaro in tesi idonea all'estinzione di quello, non spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest'ultimo l'esistenza, nonché la sussistenza di tutte le condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione, atteso che, implicando l'emissione di assegni la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un'obbligazione cartolare, resta a carico del debitore convenuto
l'onere di superare tale presunzione, dimostrando in modo puntuale e preciso il collegamento, anche da un punto di vista oggettivo, tra il precedente debito azionato ed il successivo debito cartolare, solo a tanto conseguendo
l'estinzione del primo per effetto del pagamento degli assegni.” (cfr Cass. civ. n. 24693.2020)
In altre parole, in tali specifiche circostanze, viene nuovamente ribaltato l'onere probatorio in capo al debitore, che deve dunque dimostrare il collegamento degli assegni prodotti con i crediti azionati, ove il fatto estintivo sia contestato dal creditore.
Nel caso in esame parte opponente non ha prodotto né una quietanza relativa agli assegni in questione, né emergono dalla prova testimoniale ulteriori elementi in grado di dimostrare che il pagamento fosse unicamente riferito alla prestazione oggetto del decreto ingiuntivo opposto.
pagina 5 di 8 Deve quindi ritenersi che parte opponente non sia riuscita a fornire prova idonea a sostegno della propria eccezione di intervenuto pagamento dell'obbligazione per cui tale eccezione deve essere rigettata.
Allo stesso modo, a parere di questo giudicante, non può ritenersi provata la circostanza addotta dall'opponente relativamente agli errori di calcolo effettuati dall'opposta nell'emissione delle fatture.
In primo luogo, appare inverosimile che le contestazioni in merito ai suddetti calcoli siano state effettuate sempre e solo oralmente e che il titolare dell' non abbia mai Parte_1 cercato maggior tutela effettuando una contestazione per iscritto.
Neppure l'esame della prova orale conduce ad un diverso convincimento.
Seppur la dichiarazione del teste resa all'udienza del 21 maggio 2024 (“capitava, non con Tes_1 la signora ma con suo figlio che venisse riconosciuta la non esatta rispondenza tra le CP_1 Persona_1
Per_ fatture e il gasolio erogato, e venissero quindi rilasciate note di credito. Preciso che i buoni che il sign. rilasciava non corrispondevano mai agli esatti importi di cui alle fatture.”) potrebbe ingenerare il convincimento che tale circostanza possa essersi verificata tuttavia, non va sottovalutato che - come riferito dallo stesso- tra il teste in questione e l'odierna opposta risulta pendente, oltre un contenzioso civile, un contenzioso penale a causa di una denuncia per frode in commercio.
Questa circostanza, dunque, lascia facilmente presupporre che tra di essi non intercorrano rapporti sicuramente pacifici e indifferenti.
In merito alla valutazione dell'attendibilità del teste appare utile richiamare, a conferma di quanto sopra ritenuto, una recente pronuncia dalla Suprema Corte “In materia di prova testimoniale, la verifica in ordine all'attendibilità del teste - che afferisce alla veridicità della deposizione resa dallo stesso - forma oggetto di una valutazione discrezionale che il giudice compie alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti e anche all'eventuale Interesse a un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità.” (cfr Cass. Civ. n. 20865/2019).
pagina 6 di 8 Applicando il già indicato principio, e considerati i rapporti con le parti in causa, si arriva alla medesima valutazione circa la deposizione dei testi (udienza del 21 maggio Testimone_2
2024) figlio della parte opposta e (udienza del 14 novembre 2024) moglie CP_4 dell'opponente.
Appare, invece, maggiormente convincente la deposizione del teste che all'udienza Tes_3 del 21.05.2024 afferma: “posso confermare che le fatture consegnate alla corrispondono a Parte_1 quelle emesse dalla perché ci occupiamo della contabilità di entrambe le ditte.” e ancora “se il cliente CP_1 intende contestare qualche fattura di acquisto, ce lo segnala”.
La posizione del teste, che lavora in uno studio contabile che segue la contabilità di entrambe le parti in causa, fa ragionevolmente presupporre che lo stesso possa avere una conoscenza oggettiva delle questioni in esame.
Per le ragioni sopra esposte, dunque, l'opposizione va rigettata e il decreto ingiuntivo impugnato va confermato.
Ogni altra questione si ritiene assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste in capo alla parte opponente.
Le stesse, tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate, sono liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1747/2022, vertente tra
[...]
(opponente) e (opposta) disattesa e respinta ogni diversa CP_3 CP_1 istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- Rigetta l'opposizione;
- Conferma il decreto ingiuntivo n. 437/2022 emesso dal Tribunale di Patti il 28.10.2022
e notificato in data 31.10.2022 che dichiara definitivamente esecutivo;
- Condanna la parte opponente, al pagamento delle spese di lite, in favore di
[...]
che liquida in euro 3.800,00 per onorari oltre spese generali nella misura del CP_1
15%, iva e cpa come per legge dovute.
Così deciso in Patti, all'udienza del 21.1.2025.
Il Giudice pagina 7 di 8 Pietro Paolo Arena
pagina 8 di 8