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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/10/2025, n. 7461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7461 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza e in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 17.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17705/2023 Tra
Sig.ra (C.F. ) nata a [...] il 16 febbraio Parte_1 CodiceFiscale_1
1957 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, dall'Avv. FRANCESCO CERRETO presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via Alessandro Scarlatti n. 60 come in atti
Ricorrente
CONTRO
l' (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S. come in atti
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 05.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico, riferito ad un codice rapporto di lavoro: 9212063268, nonché al numero avviso 241713519883 somme aggiuntive, interessi per una assunzione riguardante un lavoratore domestico per gli anni dal 10 luglio 2013 al 10 luglio 2014 di complessivi € 2.733,45. Deduceva parte ricorrente che l'INPS allegava un prospetto analitico nel quale veniva riportato che i contributi non pagati sarebbero stati quelli del 10.07.2013, 10.10.2013, 10.01.2014, 10.04.2014, 10.07.2014 e che il lavoratore sarebbe il sig.
[...]
. Persona_1 Eccepiva che il credito era inesistente, dato che, la ricorrente non aveva mai assunto alcun collaboratore domestico e, nello specifico, non aveva mai assunto come collaboratore domestico il sig. . Persona_1
Deduceva la illegittimità della richiesta di pagamento, l' inammissibilità, irritualità della pretesa creditoria. Pertanto, concludeva chiedendo: <
l'annullamento avviso di accertamento n. 241713519883; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'I.N.P.S.; condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre iva e cpa, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.>>
l' con memoria difensiva del Controparte_2
17.01.2024, si costituiva impugnando il ricorso ritenendolo improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e diritto. In particolare, l rilevava la infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_1 sostenendo la sospensione della prescrizione, contestava l'eccezione relativa all'inesistenza del rapporto di lavoro domestico. L'Istituto concludeva chiedendo: <<voglia l'ecc.mo tribunale adito, accertare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché nel merito dell'avversa domanda e per l'effetto rigettarla. con vittoria spese, diritti ed onorari causa. in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi prova testimoniale , residente napoli alla gaetano testimone_1< i>
Quagliarello n. 26/E sulla seguente circostanza “Vero è che ha prestato, negli anni 2013 e 2014, la propria, quale lavoratore domestico, alle dipendenze della ricorrente con contratto di lavoro a tempo determinato per n. 20 ore settimanali”; “Vero è che conviveva con il datore di lavoro”. Si allegano atti interruttivi indicati in atti, domande telematiche di denuncia di lavoro domestico ed estratto contributivo del lavoratore.>> Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha previsto una disposizione transitoria diretta a favorire l' emersione del lavoro irregolare ed il corretto inquadramento, anche sul versante previdenziale, dei lavoratori in nero. La norma così ha statuito:” i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.”
Nella fattispecie l' Inps , sul quale gravava l' onere probatorio della sussistenza del rapporto di lavoro domestico irregolare oggetto del contendere e della conseguente insorgenza, a carico della parte datrice, dell' obbligo del versamento dei contributi previdenziali omessi, non ha fornito la relativa prova con sufficiente persuasione.
Invero, sono state prodotte dal convenuto due denunce di lavoro irregolare ( solo una delle quali, peraltro, attinente al periodo oggetto dell' avviso di accertamento in questa sede impugnato) che non è certo siano state presentate dalla ricorrente non emergendo, a ben vedere, dalle stesse gli estremi del documento di riconoscimento della parte datrice né l' indirizzo da cui sarebbero promanate.
Vero è che dall' estratto contributivo in atti ( c.f.r. produz. Inps) si deduce che il lavoratore straniero prestò effettivamente la sua opera, Persona_1 in qualità di collaboratore domestico, alle dipendenza di dal 6.5.2012 Parte_1 al 9.2.2023, periodo durante il quale la ricorrente provvide infatti a versare i contributi previdenziali.
Tuttavia, quanto al periodo successivo ed, in particolare, ai mesi da luglio 2013 a luglio
2014 a cui si riferisce l' avviso di accertamento oggetto di opposizione, non è stata raggiunta prova certa che il lavoratore in questione avesse continuato a svolgere le prestazioni lavorative domestiche presso l' abitazione della ricorrente né è dato comprendere con quali modalità attuative anche temporali. Neppure vi è traccia del versamento della retribuzione.
Difatti, seppur citato come testimone, lo straniero è risultato irreperibile all' indirizzo di residenza indicato nelle domande di emersione prodotte dall' ente convenuto e addirittura sconosciuto all' anagrafe del comune di Napoli. Pertanto, in carenza di prove convincenti, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullato l'avviso di accertamento n. 241713519883 notificato a Parte_1
in data 24.8.2023.
[...]
Le ragioni della decisione, fondate sull' insufficienza della prova raggiunta e sulla novità della questione affrontata, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla l' avviso di accertamento n. 241713519883 notificato a in data 24.8.2023. Parte_1
Compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 17.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro e Previdenza e in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Clara Ruggiero, all'udienza del 17.10.2025, svolta mediante trattazione scritta, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 17705/2023 Tra
Sig.ra (C.F. ) nata a [...] il 16 febbraio Parte_1 CodiceFiscale_1
1957 ed ivi residente a[...], rappresentata e difesa, dall'Avv. FRANCESCO CERRETO presso lo studio di quest'ultimo sito in Napoli alla via Alessandro Scarlatti n. 60 come in atti
Ricorrente
CONTRO
l' (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Agostino Di Feo elettivamente domiciliati in Napoli alla via A. De Gasperi n. 55 presso l'Avvocatura Metropolitana I.N.P.S. come in atti
Resistente
Fatto e diritto Con ricorso depositato in data 05.10.2023 parte ricorrente proponeva opposizione avverso e per l'annullamento dell'avviso di accertamento per mancato pagamento dei contributi per lavoro domestico, riferito ad un codice rapporto di lavoro: 9212063268, nonché al numero avviso 241713519883 somme aggiuntive, interessi per una assunzione riguardante un lavoratore domestico per gli anni dal 10 luglio 2013 al 10 luglio 2014 di complessivi € 2.733,45. Deduceva parte ricorrente che l'INPS allegava un prospetto analitico nel quale veniva riportato che i contributi non pagati sarebbero stati quelli del 10.07.2013, 10.10.2013, 10.01.2014, 10.04.2014, 10.07.2014 e che il lavoratore sarebbe il sig.
[...]
. Persona_1 Eccepiva che il credito era inesistente, dato che, la ricorrente non aveva mai assunto alcun collaboratore domestico e, nello specifico, non aveva mai assunto come collaboratore domestico il sig. . Persona_1
Deduceva la illegittimità della richiesta di pagamento, l' inammissibilità, irritualità della pretesa creditoria. Pertanto, concludeva chiedendo: <
l'annullamento avviso di accertamento n. 241713519883; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale;
dichiarare l'inesistenza del credito vantato dall'I.N.P.S.; condannare l'I.N.P.S. al pagamento delle spese e competenze di giudizio oltre iva e cpa, da liquidarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.>>
l' con memoria difensiva del Controparte_2
17.01.2024, si costituiva impugnando il ricorso ritenendolo improcedibile, inammissibile, infondato in fatto e diritto. In particolare, l rilevava la infondatezza dell'eccezione di prescrizione CP_1 sostenendo la sospensione della prescrizione, contestava l'eccezione relativa all'inesistenza del rapporto di lavoro domestico. L'Istituto concludeva chiedendo: <<voglia l'ecc.mo tribunale adito, accertare l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione nonché nel merito dell'avversa domanda e per l'effetto rigettarla. con vittoria spese, diritti ed onorari causa. in via istruttoria, senza inversione dell'onere della prova, chiede ammettersi prova testimoniale , residente napoli alla gaetano testimone_1< i>
Quagliarello n. 26/E sulla seguente circostanza “Vero è che ha prestato, negli anni 2013 e 2014, la propria, quale lavoratore domestico, alle dipendenze della ricorrente con contratto di lavoro a tempo determinato per n. 20 ore settimanali”; “Vero è che conviveva con il datore di lavoro”. Si allegano atti interruttivi indicati in atti, domande telematiche di denuncia di lavoro domestico ed estratto contributivo del lavoratore.>> Alla odierna udienza cartolare, lette le note scritte delle parti, il Giudice decideva la causa come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Il ricorso va accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Il Decreto Legislativo n. 109 del 16 luglio 2012 ha previsto una disposizione transitoria diretta a favorire l' emersione del lavoro irregolare ed il corretto inquadramento, anche sul versante previdenziale, dei lavoratori in nero. La norma così ha statuito:” i datori di lavoro italiani o cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, ovvero i datori di lavoro stranieri in possesso del titolo di soggiorno previsto dall'articolo 9 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ed integrazioni che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo occupano irregolarmente alle proprie dipendenze da almeno tre mesi, e continuano ad occuparli alla data di presentazione della dichiarazione di cui al presente comma, lavoratori stranieri presenti nel territorio nazionale in modo ininterrotto almeno dalla data del 31 dicembre 2011, o precedentemente, possono dichiarare la sussistenza del rapporto di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione, previsto dall'articolo 22 del decreto legislativo 286 del 1998 e successive modifiche e integrazioni. La dichiarazione e' presentata dal 15 settembre al 15 ottobre 2012 con le modalita' stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione e con il Ministero dell'economia e delle finanze da adottarsi entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. In ogni caso, la presenza sul territorio nazionale dal 31 dicembre 2011 deve essere attestata da documentazione proveniente da organismi pubblici.
2. Sono esclusi dalla procedura di cui al presente articolo i rapporti di lavoro a tempo parziale, fatto salvo quanto previsto dal comma 8 in materia di lavoro domestico e di sostegno al bisogno familiare.”
Nella fattispecie l' Inps , sul quale gravava l' onere probatorio della sussistenza del rapporto di lavoro domestico irregolare oggetto del contendere e della conseguente insorgenza, a carico della parte datrice, dell' obbligo del versamento dei contributi previdenziali omessi, non ha fornito la relativa prova con sufficiente persuasione.
Invero, sono state prodotte dal convenuto due denunce di lavoro irregolare ( solo una delle quali, peraltro, attinente al periodo oggetto dell' avviso di accertamento in questa sede impugnato) che non è certo siano state presentate dalla ricorrente non emergendo, a ben vedere, dalle stesse gli estremi del documento di riconoscimento della parte datrice né l' indirizzo da cui sarebbero promanate.
Vero è che dall' estratto contributivo in atti ( c.f.r. produz. Inps) si deduce che il lavoratore straniero prestò effettivamente la sua opera, Persona_1 in qualità di collaboratore domestico, alle dipendenza di dal 6.5.2012 Parte_1 al 9.2.2023, periodo durante il quale la ricorrente provvide infatti a versare i contributi previdenziali.
Tuttavia, quanto al periodo successivo ed, in particolare, ai mesi da luglio 2013 a luglio
2014 a cui si riferisce l' avviso di accertamento oggetto di opposizione, non è stata raggiunta prova certa che il lavoratore in questione avesse continuato a svolgere le prestazioni lavorative domestiche presso l' abitazione della ricorrente né è dato comprendere con quali modalità attuative anche temporali. Neppure vi è traccia del versamento della retribuzione.
Difatti, seppur citato come testimone, lo straniero è risultato irreperibile all' indirizzo di residenza indicato nelle domande di emersione prodotte dall' ente convenuto e addirittura sconosciuto all' anagrafe del comune di Napoli. Pertanto, in carenza di prove convincenti, in accoglimento dell'opposizione, deve essere annullato l'avviso di accertamento n. 241713519883 notificato a Parte_1
in data 24.8.2023.
[...]
Le ragioni della decisione, fondate sull' insufficienza della prova raggiunta e sulla novità della questione affrontata, impongono l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Accoglie l' opposizione e, per l' effetto, annulla l' avviso di accertamento n. 241713519883 notificato a in data 24.8.2023. Parte_1
Compensa le spese.
Si comunichi.
Napoli, il 17.10.2025.
IL GDL
Dott.ssa Clara Ruggiero