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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 21/11/2025, n. 742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 742 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 751/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 751/2023 promossa da:
residente in [...], assistita e difesa in forza di procura in atti dagli avvocati Controparte_1
NO AV e ES IA del Foro di Torino, presso il cui studio è domiciliata, in Torino,: ricorrente contro
(C.F. e P.IVA ), corrente in Controparte_2 P.IVA_1
Mondovì (Cn), via San Bernolfo n. 6 A/B/C, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Bosio del Foro di Cuneo per procura in atti e con CP_2 elezione di domicilio presso il suo studio in Monastero di Vasco convenuto ad oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato che con sentenza non definitiva del 2/9/2025, il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento comminato alla ricorrente in data 30/6/23 e per l'effetto, condannava la convenuta CP_1
2000 snc quale datore di lavoro al pagamento in favore della ricorrente di indennità pari a 6 CP_2 mensilità di retribuzione globale di fatto pari, per il V livello di CCNL applicabile, a euro 2.023,24 mensile nonché al pagamento delle ore di lavoro straordinario dall'inizio del rapporto di lavoro ossia dal 8.1.15 al licenziamento del 30.6.23, demandandone la quantificazione ad apposita CTU;
rilevato che le parti davo atto – con memoria congiunta 14.10.25- che, impregiudicata la contestazione del datore di lavoro sull'an ai fini dell'appello, al solo fine di evitare i costi della ammessa perizia, erano stati concordati , secondo le indicazioni fornite dal giudice, gli importi per lavoro supplementare e straordinario pari a euro 92.885,69 (di cui 6.422,69 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo,
pagina 1 di 2 Ritenuto quindi di dover disporre in conformità,
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore della lite in applicazione dei parametri del DM 147/22 per n. 4 fasi processuali nei valori minimi per la complessità e rilevanza delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore di di euro 92.885,69, Controparte_1
(di cui euro 6.422,69 per TFR) a titolo di lavoro straordinario prestato durante il rapporto di lavoro
- Dichiara altresì tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 processuali liquidate in euro 6.699,00 oltre rimborsi di legge, anche del c.u. ove pagato, oltre iva e cpa
Cuneo, 21.11.25
Il giudice dott. Natalia Fiorello
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di CUNEO
Il giudice monocratico in funzione di giudice del lavoro nella persona della Dott.ssa Natalia Fiorello ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 751/2023 promossa da:
residente in [...], assistita e difesa in forza di procura in atti dagli avvocati Controparte_1
NO AV e ES IA del Foro di Torino, presso il cui studio è domiciliata, in Torino,: ricorrente contro
(C.F. e P.IVA ), corrente in Controparte_2 P.IVA_1
Mondovì (Cn), via San Bernolfo n. 6 A/B/C, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. rappresentata e difesa dall'avv. Franco Bosio del Foro di Cuneo per procura in atti e con CP_2 elezione di domicilio presso il suo studio in Monastero di Vasco convenuto ad oggetto: retribuzione
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Considerato che con sentenza non definitiva del 2/9/2025, il Tribunale dichiarava illegittimo il licenziamento comminato alla ricorrente in data 30/6/23 e per l'effetto, condannava la convenuta CP_1
2000 snc quale datore di lavoro al pagamento in favore della ricorrente di indennità pari a 6 CP_2 mensilità di retribuzione globale di fatto pari, per il V livello di CCNL applicabile, a euro 2.023,24 mensile nonché al pagamento delle ore di lavoro straordinario dall'inizio del rapporto di lavoro ossia dal 8.1.15 al licenziamento del 30.6.23, demandandone la quantificazione ad apposita CTU;
rilevato che le parti davo atto – con memoria congiunta 14.10.25- che, impregiudicata la contestazione del datore di lavoro sull'an ai fini dell'appello, al solo fine di evitare i costi della ammessa perizia, erano stati concordati , secondo le indicazioni fornite dal giudice, gli importi per lavoro supplementare e straordinario pari a euro 92.885,69 (di cui 6.422,69 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dalle singole scadenze al saldo,
pagina 1 di 2 Ritenuto quindi di dover disporre in conformità,
Ritenuto che le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate secondo il valore della lite in applicazione dei parametri del DM 147/22 per n. 4 fasi processuali nei valori minimi per la complessità e rilevanza delle questioni trattate
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- Dichiara tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore di di euro 92.885,69, Controparte_1
(di cui euro 6.422,69 per TFR) a titolo di lavoro straordinario prestato durante il rapporto di lavoro
- Dichiara altresì tenuto e condanna il convenuto al pagamento in favore di delle spese Controparte_1 processuali liquidate in euro 6.699,00 oltre rimborsi di legge, anche del c.u. ove pagato, oltre iva e cpa
Cuneo, 21.11.25
Il giudice dott. Natalia Fiorello
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