Sentenza 22 aprile 2016
Parere definitivo 13 febbraio 2019
Decreto decisorio 29 luglio 2022
Ordinanza collegiale 11 novembre 2022
Ordinanza collegiale 6 marzo 2024
Improcedibile
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 24/03/2025, n. 2416 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2416 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02416/2025REG.PROV.COLL.
N. 03485/2016 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3485 del 2016, proposto da
Ge.S.I.A. S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luigi Maria D'Angiolella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Pastorano, Azienda Sanitaria Locale di Caserta, non costituiti in giudizio;
ARPAC - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 00556/2016, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’AROAC - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 7 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio;
Dato atto che nessuno è presente per le parti costituite.
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’appellante è proprietaria di un di un impianto di stoccaggio provvisorio (R13) di rifiuti speciali non pericolosi, sito in in Pastorano, Via Torre Lupara n. 1, la cui realizzazione è stata autorizzata dalla Regione Campania: dapprima con decreto n. 211 del 28 giugno 2006, successivamente con l’autorizzazione di cui al D.D. n. 781/2010, la quale “stralciava”, dagli elaborati progettuali, la previsione relativa a tre vasche dell'impianto destinate al trattamento dei rifiuti liquidi.
2. L’impianto, la cui attività è stata autorizzata con decreto n. 781 del 9 luglio 2010 sino al 2020, è stato oggetto, in data 7.2.2014, di sopralluogo da parte di personale del Distretto Sanitario n. 22, di tecnici dell’ARPAC e del personale NOE di Caserta
3. In tale circostanza veniva rilevata la avvenuta realizzazione delle tre vasche originariamente previste per il trattamento dei rifiuti liquidi, ma autorizzate: tali vasche risultavano utilizzate quale deposito di rifiuti solidi e percolato.
4. Di tale circostanza veniva notiziato il Comune di Pastorano, il quale con ordinanza n. 13 del 28.3.2014 nel ordinava la rimozione, in quanto manufatti non assistiti da titolo abilitativo.
5. Avverso tale provvedimento GE.S.I.A. s.p.a. presentava ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, chiedendo l’annullamento del provvedimento sopra indicato.
6. Nelle more del giudizio, precisamente in data 8.4.2015, nell’abito di una Conferenza di Servizi, la Regione, l’A.R.P.A.C. e il Comune di Pastorano ribadivano l’assenza di autorizzazione per le tre vasche, confermando altresì la competenza comunale ad adottare il provvedimento demolitorio: il verbale di tale conferenza veniva impugnato, dalla GE.SIA S.p.A., con motivi aggiunti.
7. Con sentenza n. 556 del 28 gennaio 2016 il TAR ha respinto il ricorso e i relativi motivi aggiunti.
8. Avverso la predetta sentenza, GE.S.I.A. s.p.a ha interposto il presente appello.
9. Si sono costituite in giudizio, resistendo all’impugnazione, l’ARPAC e la ASL di Caserta.
10. Il Collegio, con ordinanza n. 9906 dell’11 dicembre 2022, reiterata con successiva ordinanza n. 2202 del 6 marzo 2024, dando atto che l’appellante aveva documentato di aver ottenuto una ulteriore autorizzazione in variante, di cui al D.D. n. 51 del 2022, affermando che essa includesse l’utilizzo delle vasche oggetto dell’ordinanza di demolizione, disponeva l’acquisizione di documentati chiarimenti dalla Regione Campania onde stabilire “ se possa ritenersi all’attualità formalizzata l’autorizzazione al mantenimento e all’uso delle vasche a suo tempo realizzate sulla base della autorizzazione annullata (D.D. n. 211/2006) ”;
10. Ad evasione dell’ordinanza istruttoria la Regione Campania ha depositato, il 25 marzo 2024, la relazione asseverata, la planimetria generale dell’impianto nonché la relazione tecnica del ciclo produttivo: nella relazione la Regione Campania ha riferito che “ si ritiene formalizzata l’autorizzazione all’uso delle vasche interrate poste alle spalle del “Capannone B”, atteso che anche tale aspetto è stato oggetto della variante non sostanziale autorizzata con D.D. n. 51 del 27 maggio 2022 ”.
11. La causa è stata chiamata per la discussione in occasione dell’udienza pubblica del 7/11/2024, a seguito della quale è stata trattenuta in decisione.
12. Alla luce di quanto riferito dalla Regione Campania, l’appellata sentenza deve essere annullata senza rinvio, dovendosi dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del ricorso introduttivo del giudizio.
13. L’avvenuta formalizzazione dell’autorizzazione alla realizzazione ed all’utilizzo delle tre vasche oggetto dell’ordinanza impugnata, formalizzazione avvenuta in concomitanza con il rilascio di una variante non sostanziale alle precedenti autorizzazioni ambientali, integra infatti, una sanatoria di tali manufatti, dovendosi considerare che tali vasche sono pertinenziali ad un impianto produttivo soggetto ad autorizzazione unica ambientale, ex art. 208 D. L.vo n. 152/2006: la particolare procedura che deve essere seguita per l’autorizzazione di tali impianti implica che anche le valutazioni di natura strettamente edilizia sono effettuate in sede di conferenza di servizi, e, correlativamente, l’eventuale sanatoria di opere abusivamente realizzate deve seguire il medesimo procedimento, e non quello disciplinato in via generale dal D.P.R. n. 380/2001.
14. Per tali ragioni il ricorso di primo grado, ed i successivi motivi aggiunti, devono essere dichiarati improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse, dovendosi ritenere che l’ordinanza di demolizione oggetto del giudizio ha perso efficacia per effetto di sanatoria; mentre l’appellata sentenza va annullata senza rinvio.
15. In ragione della peculiarità della vicenda e della limitata attività defensionale delle Amministrazioni resistenti può disporsi la compensazione delle spese del doppio grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, dichiara improcedibile, per sopravvenuto difetto di interesse, il ricorso di primo grado ed i successivi motivi aggiunti; per l’effetto annulla senza rinvio la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania n. 556/2016.
Compensa le spese del doppio grado tra tutte le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 novembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Giancarlo Montedoro, Presidente
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Giancarlo Montedoro |
IL SEGRETARIO