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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 15/09/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1081/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1081/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Nicosia n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Irene G. G. Bottitta.
- Attrice -
Contro
:
, C.F. , con sede in , Via Conte Ruggero n. 4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Azzolina.
- Convenuto -
avente a OGGETTO
Responsabilità aquiliana.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Parte attrice “Si insiste per l'ammissione di prova per testi già articolata, con i sigg.ri , CP_2
residente in [...] e , domiciliata in alla Via CP_1 CP_2 Parte_2 CP_1
Abbate Romano n.56, sui seguenti articoli di prova:
1) vero o no che in data 18/05/2021, alle ore 16:40 circa, in , mentre la sig.ra CP_1 Parte_1
percorreva a piedi il tratto di Piazza Gramsci prossimo all'ingresso delle Scuola primaria, inciampava
in una scivola presente sul pavimento della Piazza e cadeva al suolo;
2) vero o no che nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, l'ingresso della scuola primaria e la
Piazza erano affollati dalla presenza di tante altre persone;
3) vero o no che tale scivola forma un gradino e, in tali circostanze di tempo e di luogo, la stessa
risultava non visibile, né era segnalata;
4) vero o no che tale scivola risulta di materiale e colore simile al pavimento della piazza;
5) vero o no
che tale scivola era priva di protezione laterale;
6) Vero o no che lo stato dei luoghi e della scivola in questione è quello rappresentato nelle fotografie
allegate al fascicolo della ricorrente, che vengono esibiti al teste;
7) Vero o no che, in conseguenza della caduta al suolo, la sig.ra lamentava forti Parte_1
dolori ai polsi destro e sinistro, non riusciva ad alzarsi da terra e veniva soccorsa dai presenti;
8) Vero o no che, successivamente all'accaduto, ai lati della scivola vennero posti due grandi vasi in
ferro, e che tali vasi dopo poco tempo vennero rimossi da operai del Comune di;
CP_1
- si insiste altresì per l'ammissione di CTU medico legale per la miglior stima dei danni da lesioni
personali riportati dall'attrice;
- ci si riporta alle conclusioni espresse nell'Atto di Citazione e nelle memorie autorizzate e in tutti gli
atti di causa, chiedendo pertanto che:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, e previa ogni prova, anche testimoniale, ritenere e
CP_ dichiarare la responsabilità dell' convenuto nel sinistro di cui in narrativa, e, pertanto, dire che lo
pagina 2 di 12 stesso si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del , in persona del Controparte_1
, legale rappresentante p.t., proprietario dei beni pubblici indicati, tenuto pertanto alla relativa CP_4
custodia e manutenzione, nella specie evidentemente insufficiente e /o omessa;
ovvero, per la
violazione del principio del neminem leadere costituita dalla realizzazione e dal mantenimento in situ,
contra legem, del manufatto in questione;
per l'effetto, condannare il medesimo al CP_1
risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura spettante per il danno da lesioni
personali, per le spese mediche ed i pregiudizi tutti ivi dalla stessa riportati, nonché per le spese per
l'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro;
ovvero, in subordine, graduare la colpa;
- per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona del Sig. Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, al pagamento in favore dell'istante delle somme che verranno partitamente ritenute conformi
a giustizia e dovute in esito all'istruzione della causa, entro il limite complessivo di euro 25.000,00,
che si chiede e dichiara anche ai fini della normativa sul contributo unificato;
- con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio che si è costretti ad intraprendere”.
Parte convenuta: “Insiste nelle proprie istanze, eccezioni e richieste istruttorie e precisa le conclusioni
riportandosi a quelle indicate in comparsa di costituzione da intendersi in questa sede interamente
riportate e trascritte” Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “
1. dichiarare le
domande proposte dall'attrice inammissibili, improponibili, improseguibili, ed, in ogni caso, rigettarle
nel merito perché infondate e non provate;
2. in via subordinata, determinare il danno risarcibile, nei
limiti del giusto, del dovuto e del provato e tenuto conto del preponderante, se non esclusivo, concorso
di colpa dell'attrice;
3. condannare l'attrice alla refusione, in favore del convenuto, delle spese vive e
dei compensi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
A) FATTO
pagina 3 di 12 evoca in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni - Parte_1 Controparte_1
patrimoniali e no- subiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 18/05/2021, alle ore 16:40 circa,
nella piazza Gramsci sita nel territorio del Comune convenuto.
Espone l'attrice di essere inciampata “su un manufatto in pietra formante il bordo di un tratto inclinato,
una scivola, inopinatamente presente sul pavimento della Piazza, non transennato né in alcun modo
segnalato”, rovinando a terra e riportando lesioni personali, mentre percorreva il tratto di piazza
Gramsci prossimo all'ingresso della scuola primaria ivi ubicata, ove si era recata per incontrare il proprio nipote al termine delle lezioni.
Precisa l'attrice, in particolare, che tale “rientranza” risultava perfettamente mimetizzata, per materiale e colori, nel pavimento della piazza e che la stessa, quindi, non era visibile né prevedibile, priva di qualsivoglia protezione e/o segnalazione, sì da costituire insidia e/o trabocchetto per l'utente della piazza.
CP_ Deduce quindi l'attrice la “responsabilità del , quale proprietario dei beni Controparte_1
pubblici indicati, tenuto pertanto alla relativa custodia e manutenzione;
nella specie certamente
insufficiente e /o omessa;
e in ogni caso, per l'evidente violazione del principio del neminem laedere”.
Il convenuto contesta la domanda spiegata dall'attrice concludendo per il rigetto della stessa, CP_1
ovvero, in subordine, per l'affermazione del preponderante concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
Deduce in particolare l'ente convenuto che la scivola presente sul pavimento della piazza Gramsci non presenta alcun pericolo, vizio di costruzione o di manutenzione e, oltre, che la stessa non costituisce in alcun modo “insidia” o “trabocchetto”.
Sul punto, parte convenuta evidenzia sia le caratteristiche costruttive del manufatto, segnalato dal diverso colore dei bordi del marciapiede, sia la facile visibilità dello stesso in quanto illuminato -al momento del fatto- dalla luce naturale.
pagina 4 di 12 La caduta dell'attrice, a dire della parte convenuta, sarebbe quindi da attribuire unicamente alla condotta particolarmente negligente tenuta dall'attrice medesima, la quale nell'occasione avrebbe dovuto usare una minima diligenza nel percorrere il tratto della piazza di cui si è detto.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e delineati i fatti rilevanti, si osserva quanto segue.
A) DIRITTO
Ai fini della qualificazione dell'azione, occorre rilevare che in tema di responsabilità civile della P.A.,
secondo il più condivisibile e recente orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione1.
Più in dettaglio appare opportuno ricordare che l'art. 2051 c.c., rubricato “danno cagionato da cose in
custodia” dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo l'opinione della dottrina e della giurisprudenza che si ritengono condivisibili, un danno può
dirsi cagionato da cose in custodia quando sia riconducibile a una disfunzione della cosa e non dell'uomo che ne ha la custodia (v. ad es. Cass. 2006 n. 15384, secondo cui “la responsabilità ex art.
2051 ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo
sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa”).
Peraltro, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. anche là dove il danno non sia l'effetto del dinamismo della cosa ma richieda l'intervento umano sulla stessa. 1 Il profilo relativo all'estensione del bene pubblico, peraltro, non appare rilevante nella fattispecie in esame giacché non appare revocabile in dubbio che la piazza ubicata nel territorio comunale e nelle adiacenze della scuola primaria abbia un'estensione di per sé certamente contenuta e, quindi, controllabile. pagina 5 di 12 L'orientamento in questione, nell'estendere l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. ai danni che non si verificano nell'ambito del dinamismo della cosa, pone tuttavia il limite della necessità del difettoso modo di essere della cosa azionata dall'uomo.
Segnatamente, secondo la Corte regolatrice nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 2013 n. 2660).
Chi agisce per il risarcimento dei danni subiti a causa di un dissesto stradale è tenuto a provare la sola verificazione dell'evento dannoso e la sua derivazione causale da un vizio costruttivo o manutentivo della cosa (appunto, il dissesto) ma non anche l'esistenza di una situazione di "insidia o trabocchetto",
caratterizzata dall'esistenza di un pericolo occulto oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile (cfr. ex multis Cass. n. 11802/2016).
La presenza di un'insidia può invero rilevare al solo fine di escludere del tutto un eventuale concorso di colpa del pedone infortunato valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è
suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione delle normali cautele, tanto più
rilevante va infatti considerata l'efficienza causale del comportamento imprudente del pedone nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso (cfr. così Cass. n. 287/2015 e
Cass. n. 23919/2013).
A tal fine non è tuttavia sufficiente l'identificazione di un qualsivoglia comportamento colposo del pagina 6 di 12 danneggiato che abbia concorso con la sua disattenzione o imprudenza alla verificazione dell'evento lesivo.
Il fortuito è infatti costituito da un evento naturale o umano oggettivamente imprevedibile e non controllabile sicché la condotta del danneggiato, per integrare il caso fortuito, deve presentare caratteri di anomalia risultando eccezionale, inconsueta ed inattesa da una persona mediamente sensata e perciò
dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
In altri termini, la responsabilità del custode per il danno derivante dalla cosa in sua custodia -
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., come sopra precisati- è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta abnorme della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso e il nesso eziologico tra detto evento e il bene in custodia, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sussistendo tale prova, sorge una presunzione “iuris tantum” di responsabilità a carico della
P.A./custode, la quale potrà superarla solo fornendo la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 c.c.,
costituita, come detto, dal caso fortuito.
Il caso fortuito, come accennato, ben può consistere nella condotta dello stesso danneggiato, purché si tratti di condotta abnorme e non meramente negligente.
pagina 7 di 12 La colpa del danneggiato, infatti, in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Se, invece, il comportamento colposo del danneggiato non risulta di per sé solo idoneo a produrre il danno -degradando la cosa in custodia a mera occasione dello stesso-, troverà applicazione la disciplina del concorso colposo di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in tema di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 112227; Cass. 20 febbraio
2006 n. 3651).
Sotto un profilo astratto e generale, dunque, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, va ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è sempre applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A., in relazione al danno originatosi da un bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato -diversamente da quanto sostenuto dall'ente convenuto- della prova di una situazione qualificabile come “insidia o trabocchetto”, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto, con la precisazione che ai fini della prova del nesso eziologico occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenta un'obbiettiva pagina 8 di 12 situazione di pericolosità/difettosità (non sfociante, tuttavia, nell'insidia/trabocchetto, ossia nell'impossibilità di percepire la pericolosità con la diligenza media).
Tanto posto in via generale, ad avviso di chi è ora chiamato a giudicare, la domanda non può essere accolta ai sensi dell'art. 2051 c.c. poiché nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti che la disciplina in questione esige e poiché, anche diversamente opinando, la condotta della danneggiata risulterebbe comunque integrare il caso fortuito che esime il custode da responsabilità.
Sotto il primo profilo, occorre osservare che nessuna pericolosità immanente al bene risulta dalle immagini fotografiche in atti, prodotte sia dall'attrice che dall'ente convenuto, né risulta provata alcuna difformità o vizio costruttivo.
In particolare, non convince la deduzione di parte attrice secondo cui la rampa per disabili realizzata sulla piazza Gramsci proprio di fronte l'ingresso della scuola primaria “era perfettamente mimetizzata,
per materiale e colori, nel pavimento della piazza, non visibile né prevedibile, ed inoltre priva di
qualsivoglia protezione e/o segnalazione”.
Dalle risultanze documentali (v. le fotografie in atti) si evince chiaramente che la rampa non presenta vizi di costruzione o di manutenzione e, oltre, che la stessa è perfettamente visibile da chi, come l'attrice, percorre la piazza in direzione della scuola.
Particolarmente rilevante è poi l'osservazione per cui la scivola che si assume causa del danno di cui l'attrice si duole risulta sufficientemente segnalata dalla diversa colorazione gialla dei bordi della stessa, così come di tutto il ciglio che delimita la zona pedonale della piazza, il che consente di percepire facilmente i confini del piano di calpestio e quindi delle diverse quote della zona pedonale rispetto alla zona carrabile.
Aggiungasi che la scivola risulta realizzata proprio accanto allo stallo del parcheggio per disabili al fine di rendere agevole il collegamento tra la sede stradale e la piazza ed è correttamente segnalata agli pagina 9 di 12 utenti della strada mediante il cartello che pone il divieto di sosta (visibile dalle immagini prodotte in atti).
Non da ultimo, va tenuto in considerazione che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in condizioni di luce naturale.
Ne segue che, applicando i principi sopra richiamati in tema di art. 2051 c.c., non risulta sussistere alcun nesso di causalità tra la cosa e il danno: trovandosi la cosa in perfetto stato manutentivo e non evidenziandosi vizi di costruzione della stessa, del tutto imprevedibile ed inevitabile è la condotta di chi, nonostante l'assenza di disfunzioni/vizi e, anzi, nonostante la presenza di inidonea segnalazione (i bordi gialli, colore diverso rispetto al colore grigio della pavimentazione del resto della piazza), vi cada procurandosi danni.
In altri termini, o si esclude in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per carenza dei presupposti di pericolosità oggettiva della cosa di per sé inerte, ovvero, là dove se ne ritenga la possibile applicazione,
al contempo si escluderà la sussistenza della responsabilità dell'ente pubblico per essere il danno derivante unicamente dalla condotta enormemente negligente (recte, abnorme) della parte danneggiata,
sfociante nel caso fortuito.
In tale ultima ottica, in particolare, risulta difficile immaginare la ragione per la quale una rampa di accesso per disabili che collega la zona pedonale della piazza alla zona carrabile, resa ancora più
visibile dalla bordura realizzata con mattonelle di colore giallo (diverso, come accennato, rispetto al colore della pavimentazione del resto della piazza), possa assumere, peraltro in pieno giorno ed in condizioni di luce naturale (l'evento è infatti accaduto alle ore 16:40 del 18.05.2021), il ruolo di causa efficiente della caduta.
Né i termini della questione possono mutare nel caso in cui la piazza fosse affollata, come riferito dall'attrice.
pagina 10 di 12 L'eventuale affollamento della piazza, che non avrebbe consentito di avvedersi del dislivello, difatti,
avrebbe piuttosto imposto all'agente di innalzare il grado di diligenza, preoccupandosi di non inciampare a causa della folla (e non già a causa di una scivola di per sé inerte, priva di vizi e adeguatamente segnalata).
Devis infatti ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che la delibazione in ordine alla sussistenza della causalità di cui all'art. 2051 c.c. esige una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Cost.: ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr. anche Corte di Cassazione, Sez 6, 3 Civile, Ordinanza 29 novembre 2019
n. 31217).
Ebbene, non appare evenienza ragionevolmente prevedibile, né evitabile con l'ordinaria diligenza,
quella del pedone che rovini al suolo a causa della presenza di una scivola che non presenta alcuna difformità/pericolosità diversa dal normale dislivello che ogni scivola determina e che, proprio per questo, viene segnalata dalla diversa colorazione del marciapiede.
Va da sé, poi, che, qualora l'azione venisse qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice danneggiata avrebbe l'onere di provare la colpa dell'ente convenuto, la quale, alla luce delle superiori considerazioni circa il modo di essere del bene pubblico (assenza di vizi manutentivi o costruttivi,
presenza di colorazione gialla dei bordi), evidentemente non sussiste, sussistendo invece pagina 11 di 12 l'autoresponsabilità dell'attrice medesima, la quale ben avrebbe potuto evitare il danno con una diligenza ben inferiore a quella minima.
Sempre alla luce delle considerazioni sin qui svolte, s'intende l'irrilevanza delle prove testimoniali formulate dall'attrice: lo stato dei luoghi rappresentato dalle immagini fotografiche è già di per sé
sufficiente a escludere sia la responsabilità ex art. 2043 c.c., sia la responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex d.m.
55/14 e successive modifiche) nella misura di euro 2.540,00 (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.2001,00 a euro 26.000,00 in ragione dell'applicazione del criterio del disputatum,
vista la domanda formulata dall'attrice, che ha limitato l'istanza risarcitoria alla soglia di euro
25.000,00, e con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità
della vicenda), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo
- RIGETTA la domanda;
- CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto nella misura di euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
Enna, 12 Settembre 2025.
IL GIUDICE
Davide Palazzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
Giudice onorario di pace ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13.07.2017.
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Davide Palazzo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 1081/2022 promossa da:
, nata a [...] il [...], C.F. , ivi residente Parte_1 C.F._1
in Via Nicosia n. 15, rappresentata e difesa dall'Avv. Irene G. G. Bottitta.
- Attrice -
Contro
:
, C.F. , con sede in , Via Conte Ruggero n. 4, in persona Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
del sindaco e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Francesco Azzolina.
- Convenuto -
avente a OGGETTO
Responsabilità aquiliana.
CONCLUSIONI
pagina 1 di 12 Parte attrice “Si insiste per l'ammissione di prova per testi già articolata, con i sigg.ri , CP_2
residente in [...] e , domiciliata in alla Via CP_1 CP_2 Parte_2 CP_1
Abbate Romano n.56, sui seguenti articoli di prova:
1) vero o no che in data 18/05/2021, alle ore 16:40 circa, in , mentre la sig.ra CP_1 Parte_1
percorreva a piedi il tratto di Piazza Gramsci prossimo all'ingresso delle Scuola primaria, inciampava
in una scivola presente sul pavimento della Piazza e cadeva al suolo;
2) vero o no che nelle stesse circostanze di luogo e di tempo, l'ingresso della scuola primaria e la
Piazza erano affollati dalla presenza di tante altre persone;
3) vero o no che tale scivola forma un gradino e, in tali circostanze di tempo e di luogo, la stessa
risultava non visibile, né era segnalata;
4) vero o no che tale scivola risulta di materiale e colore simile al pavimento della piazza;
5) vero o no
che tale scivola era priva di protezione laterale;
6) Vero o no che lo stato dei luoghi e della scivola in questione è quello rappresentato nelle fotografie
allegate al fascicolo della ricorrente, che vengono esibiti al teste;
7) Vero o no che, in conseguenza della caduta al suolo, la sig.ra lamentava forti Parte_1
dolori ai polsi destro e sinistro, non riusciva ad alzarsi da terra e veniva soccorsa dai presenti;
8) Vero o no che, successivamente all'accaduto, ai lati della scivola vennero posti due grandi vasi in
ferro, e che tali vasi dopo poco tempo vennero rimossi da operai del Comune di;
CP_1
- si insiste altresì per l'ammissione di CTU medico legale per la miglior stima dei danni da lesioni
personali riportati dall'attrice;
- ci si riporta alle conclusioni espresse nell'Atto di Citazione e nelle memorie autorizzate e in tutti gli
atti di causa, chiedendo pertanto che:
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, reiectis adversis, e previa ogni prova, anche testimoniale, ritenere e
CP_ dichiarare la responsabilità dell' convenuto nel sinistro di cui in narrativa, e, pertanto, dire che lo
pagina 2 di 12 stesso si è verificato per esclusiva colpa e responsabilità del , in persona del Controparte_1
, legale rappresentante p.t., proprietario dei beni pubblici indicati, tenuto pertanto alla relativa CP_4
custodia e manutenzione, nella specie evidentemente insufficiente e /o omessa;
ovvero, per la
violazione del principio del neminem leadere costituita dalla realizzazione e dal mantenimento in situ,
contra legem, del manufatto in questione;
per l'effetto, condannare il medesimo al CP_1
risarcimento del danno in favore della ricorrente, nella misura spettante per il danno da lesioni
personali, per le spese mediche ed i pregiudizi tutti ivi dalla stessa riportati, nonché per le spese per
l'assistenza stragiudiziale nella gestione del sinistro;
ovvero, in subordine, graduare la colpa;
- per l'effetto condannare l'Ente convenuto, in persona del Sig. Sindaco, legale rappresentante pro
tempore, al pagamento in favore dell'istante delle somme che verranno partitamente ritenute conformi
a giustizia e dovute in esito all'istruzione della causa, entro il limite complessivo di euro 25.000,00,
che si chiede e dichiara anche ai fini della normativa sul contributo unificato;
- con vittoria di spese, compensi ed onorari del giudizio che si è costretti ad intraprendere”.
Parte convenuta: “Insiste nelle proprie istanze, eccezioni e richieste istruttorie e precisa le conclusioni
riportandosi a quelle indicate in comparsa di costituzione da intendersi in questa sede interamente
riportate e trascritte” Di seguito le conclusioni formulate in comparsa di costituzione: “
1. dichiarare le
domande proposte dall'attrice inammissibili, improponibili, improseguibili, ed, in ogni caso, rigettarle
nel merito perché infondate e non provate;
2. in via subordinata, determinare il danno risarcibile, nei
limiti del giusto, del dovuto e del provato e tenuto conto del preponderante, se non esclusivo, concorso
di colpa dell'attrice;
3. condannare l'attrice alla refusione, in favore del convenuto, delle spese vive e
dei compensi del giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
A) FATTO
pagina 3 di 12 evoca in giudizio il al fine di ottenere il risarcimento dei danni - Parte_1 Controparte_1
patrimoniali e no- subiti in conseguenza della caduta avvenuta in data 18/05/2021, alle ore 16:40 circa,
nella piazza Gramsci sita nel territorio del Comune convenuto.
Espone l'attrice di essere inciampata “su un manufatto in pietra formante il bordo di un tratto inclinato,
una scivola, inopinatamente presente sul pavimento della Piazza, non transennato né in alcun modo
segnalato”, rovinando a terra e riportando lesioni personali, mentre percorreva il tratto di piazza
Gramsci prossimo all'ingresso della scuola primaria ivi ubicata, ove si era recata per incontrare il proprio nipote al termine delle lezioni.
Precisa l'attrice, in particolare, che tale “rientranza” risultava perfettamente mimetizzata, per materiale e colori, nel pavimento della piazza e che la stessa, quindi, non era visibile né prevedibile, priva di qualsivoglia protezione e/o segnalazione, sì da costituire insidia e/o trabocchetto per l'utente della piazza.
CP_ Deduce quindi l'attrice la “responsabilità del , quale proprietario dei beni Controparte_1
pubblici indicati, tenuto pertanto alla relativa custodia e manutenzione;
nella specie certamente
insufficiente e /o omessa;
e in ogni caso, per l'evidente violazione del principio del neminem laedere”.
Il convenuto contesta la domanda spiegata dall'attrice concludendo per il rigetto della stessa, CP_1
ovvero, in subordine, per l'affermazione del preponderante concorso di colpa dell'attrice nella produzione dell'evento dannoso.
Deduce in particolare l'ente convenuto che la scivola presente sul pavimento della piazza Gramsci non presenta alcun pericolo, vizio di costruzione o di manutenzione e, oltre, che la stessa non costituisce in alcun modo “insidia” o “trabocchetto”.
Sul punto, parte convenuta evidenzia sia le caratteristiche costruttive del manufatto, segnalato dal diverso colore dei bordi del marciapiede, sia la facile visibilità dello stesso in quanto illuminato -al momento del fatto- dalla luce naturale.
pagina 4 di 12 La caduta dell'attrice, a dire della parte convenuta, sarebbe quindi da attribuire unicamente alla condotta particolarmente negligente tenuta dall'attrice medesima, la quale nell'occasione avrebbe dovuto usare una minima diligenza nel percorrere il tratto della piazza di cui si è detto.
Così riassunte, in estrema sintesi, le posizioni delle parti e delineati i fatti rilevanti, si osserva quanto segue.
A) DIRITTO
Ai fini della qualificazione dell'azione, occorre rilevare che in tema di responsabilità civile della P.A.,
secondo il più condivisibile e recente orientamento giurisprudenziale, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile ai sensi dell'art. 2051 c.c. dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa,
indipendentemente dalla sua estensione1.
Più in dettaglio appare opportuno ricordare che l'art. 2051 c.c., rubricato “danno cagionato da cose in
custodia” dispone che “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia,
salvo che provi il caso fortuito”.
Secondo l'opinione della dottrina e della giurisprudenza che si ritengono condivisibili, un danno può
dirsi cagionato da cose in custodia quando sia riconducibile a una disfunzione della cosa e non dell'uomo che ne ha la custodia (v. ad es. Cass. 2006 n. 15384, secondo cui “la responsabilità ex art.
2051 ha base nell'essersi il danno verificato nell'ambito del dinamismo connaturato alla cosa o dallo
sviluppo di un agente dannoso sorto nella cosa”).
Peraltro, la giurisprudenza è ormai consolidata nel ritenere applicabile l'art. 2051 c.c. anche là dove il danno non sia l'effetto del dinamismo della cosa ma richieda l'intervento umano sulla stessa. 1 Il profilo relativo all'estensione del bene pubblico, peraltro, non appare rilevante nella fattispecie in esame giacché non appare revocabile in dubbio che la piazza ubicata nel territorio comunale e nelle adiacenze della scuola primaria abbia un'estensione di per sé certamente contenuta e, quindi, controllabile. pagina 5 di 12 L'orientamento in questione, nell'estendere l'ambito di operatività dell'art. 2051 c.c. ai danni che non si verificano nell'ambito del dinamismo della cosa, pone tuttavia il limite della necessità del difettoso modo di essere della cosa azionata dall'uomo.
Segnatamente, secondo la Corte regolatrice nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno (Cass. 2013 n. 2660).
Chi agisce per il risarcimento dei danni subiti a causa di un dissesto stradale è tenuto a provare la sola verificazione dell'evento dannoso e la sua derivazione causale da un vizio costruttivo o manutentivo della cosa (appunto, il dissesto) ma non anche l'esistenza di una situazione di "insidia o trabocchetto",
caratterizzata dall'esistenza di un pericolo occulto oggettivamente non visibile e soggettivamente imprevedibile (cfr. ex multis Cass. n. 11802/2016).
La presenza di un'insidia può invero rilevare al solo fine di escludere del tutto un eventuale concorso di colpa del pedone infortunato valutabile ai sensi dell'art. 1227 co. 1 c.c.
Quanto più la situazione di pericolo connessa alla struttura o alle pertinenze della strada pubblica è
suscettibile di essere prevista e superata dall'utente con l'adozione delle normali cautele, tanto più
rilevante va infatti considerata l'efficienza causale del comportamento imprudente del pedone nella produzione del danno, fino a rendere possibile che il suo contegno interrompa il nesso eziologico tra la condotta omissiva dell'Ente proprietario della strada e l'evento dannoso (cfr. così Cass. n. 287/2015 e
Cass. n. 23919/2013).
A tal fine non è tuttavia sufficiente l'identificazione di un qualsivoglia comportamento colposo del pagina 6 di 12 danneggiato che abbia concorso con la sua disattenzione o imprudenza alla verificazione dell'evento lesivo.
Il fortuito è infatti costituito da un evento naturale o umano oggettivamente imprevedibile e non controllabile sicché la condotta del danneggiato, per integrare il caso fortuito, deve presentare caratteri di anomalia risultando eccezionale, inconsueta ed inattesa da una persona mediamente sensata e perciò
dotata di efficacia causale esclusiva nella produzione dell'evento lesivo.
In altri termini, la responsabilità del custode per il danno derivante dalla cosa in sua custodia -
ricorrendo tutti i presupposti di cui all'art. 2051 c.c., come sopra precisati- è esclusa solo dal caso fortuito, che può consistere sia in un'alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e non tempestivamente eliminabile o segnalabile nemmeno con l'uso dell'ordinaria diligenza, sia nella condotta abnorme della stessa vittima, ricollegabile all'omissione delle normali cautele esigibili in situazioni analoghe (Cass. Civ. 24529/2009).
Ne consegue, sul piano della ripartizione dell'onere probatorio tra le parti, che il danneggiato deve limitarsi a dimostrare l'evento dannoso e il nesso eziologico tra detto evento e il bene in custodia, ossia a dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione,
potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode, posto che funzione della norma è quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa.
Sussistendo tale prova, sorge una presunzione “iuris tantum” di responsabilità a carico della
P.A./custode, la quale potrà superarla solo fornendo la prova liberatoria prevista dall'art. 2051 c.c.,
costituita, come detto, dal caso fortuito.
Il caso fortuito, come accennato, ben può consistere nella condotta dello stesso danneggiato, purché si tratti di condotta abnorme e non meramente negligente.
pagina 7 di 12 La colpa del danneggiato, infatti, in tanto esclude la responsabilità del custode, in quanto intervenga nella determinazione dell'evento dannoso con un impulso autonomo e con i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.
Se, invece, il comportamento colposo del danneggiato non risulta di per sé solo idoneo a produrre il danno -degradando la cosa in custodia a mera occasione dello stesso-, troverà applicazione la disciplina del concorso colposo di cui al primo comma dell'art. 1227 c.c. (richiamato dall'art. 2056 in tema di responsabilità extracontrattuale) con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato (Cass. 8 maggio 2008 n. 112227; Cass. 20 febbraio
2006 n. 3651).
Sotto un profilo astratto e generale, dunque, rispetto alle strade aperte al pubblico transito, va ritenuto che la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. è sempre applicabile in riferimento alle situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo configurabile il caso fortuito in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere.
Il danneggiato che invochi la responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. contro una P.A., in relazione al danno originatosi da un bene demaniale o patrimoniale soggetto ad uso generale e diretto della collettività, non è onerato -diversamente da quanto sostenuto dall'ente convenuto- della prova di una situazione qualificabile come “insidia o trabocchetto”, dovendo esclusivamente provare – come avviene di regola per le ipotesi di responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia – l'evento dannoso e l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento suddetto, con la precisazione che ai fini della prova del nesso eziologico occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenta un'obbiettiva pagina 8 di 12 situazione di pericolosità/difettosità (non sfociante, tuttavia, nell'insidia/trabocchetto, ossia nell'impossibilità di percepire la pericolosità con la diligenza media).
Tanto posto in via generale, ad avviso di chi è ora chiamato a giudicare, la domanda non può essere accolta ai sensi dell'art. 2051 c.c. poiché nella fattispecie in esame non ricorrono i presupposti che la disciplina in questione esige e poiché, anche diversamente opinando, la condotta della danneggiata risulterebbe comunque integrare il caso fortuito che esime il custode da responsabilità.
Sotto il primo profilo, occorre osservare che nessuna pericolosità immanente al bene risulta dalle immagini fotografiche in atti, prodotte sia dall'attrice che dall'ente convenuto, né risulta provata alcuna difformità o vizio costruttivo.
In particolare, non convince la deduzione di parte attrice secondo cui la rampa per disabili realizzata sulla piazza Gramsci proprio di fronte l'ingresso della scuola primaria “era perfettamente mimetizzata,
per materiale e colori, nel pavimento della piazza, non visibile né prevedibile, ed inoltre priva di
qualsivoglia protezione e/o segnalazione”.
Dalle risultanze documentali (v. le fotografie in atti) si evince chiaramente che la rampa non presenta vizi di costruzione o di manutenzione e, oltre, che la stessa è perfettamente visibile da chi, come l'attrice, percorre la piazza in direzione della scuola.
Particolarmente rilevante è poi l'osservazione per cui la scivola che si assume causa del danno di cui l'attrice si duole risulta sufficientemente segnalata dalla diversa colorazione gialla dei bordi della stessa, così come di tutto il ciglio che delimita la zona pedonale della piazza, il che consente di percepire facilmente i confini del piano di calpestio e quindi delle diverse quote della zona pedonale rispetto alla zona carrabile.
Aggiungasi che la scivola risulta realizzata proprio accanto allo stallo del parcheggio per disabili al fine di rendere agevole il collegamento tra la sede stradale e la piazza ed è correttamente segnalata agli pagina 9 di 12 utenti della strada mediante il cartello che pone il divieto di sosta (visibile dalle immagini prodotte in atti).
Non da ultimo, va tenuto in considerazione che il sinistro è avvenuto in pieno giorno, in condizioni di luce naturale.
Ne segue che, applicando i principi sopra richiamati in tema di art. 2051 c.c., non risulta sussistere alcun nesso di causalità tra la cosa e il danno: trovandosi la cosa in perfetto stato manutentivo e non evidenziandosi vizi di costruzione della stessa, del tutto imprevedibile ed inevitabile è la condotta di chi, nonostante l'assenza di disfunzioni/vizi e, anzi, nonostante la presenza di inidonea segnalazione (i bordi gialli, colore diverso rispetto al colore grigio della pavimentazione del resto della piazza), vi cada procurandosi danni.
In altri termini, o si esclude in radice l'applicabilità dell'art. 2051 c.c. per carenza dei presupposti di pericolosità oggettiva della cosa di per sé inerte, ovvero, là dove se ne ritenga la possibile applicazione,
al contempo si escluderà la sussistenza della responsabilità dell'ente pubblico per essere il danno derivante unicamente dalla condotta enormemente negligente (recte, abnorme) della parte danneggiata,
sfociante nel caso fortuito.
In tale ultima ottica, in particolare, risulta difficile immaginare la ragione per la quale una rampa di accesso per disabili che collega la zona pedonale della piazza alla zona carrabile, resa ancora più
visibile dalla bordura realizzata con mattonelle di colore giallo (diverso, come accennato, rispetto al colore della pavimentazione del resto della piazza), possa assumere, peraltro in pieno giorno ed in condizioni di luce naturale (l'evento è infatti accaduto alle ore 16:40 del 18.05.2021), il ruolo di causa efficiente della caduta.
Né i termini della questione possono mutare nel caso in cui la piazza fosse affollata, come riferito dall'attrice.
pagina 10 di 12 L'eventuale affollamento della piazza, che non avrebbe consentito di avvedersi del dislivello, difatti,
avrebbe piuttosto imposto all'agente di innalzare il grado di diligenza, preoccupandosi di non inciampare a causa della folla (e non già a causa di una scivola di per sé inerte, priva di vizi e adeguatamente segnalata).
Devis infatti ribadire, con la giurisprudenza di legittimità, che la delibazione in ordine alla sussistenza della causalità di cui all'art. 2051 c.c. esige una valutazione che tenga conto del dovere generale di ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'articolo 2 della Cost.: ne consegue che, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro. (cfr. anche Corte di Cassazione, Sez 6, 3 Civile, Ordinanza 29 novembre 2019
n. 31217).
Ebbene, non appare evenienza ragionevolmente prevedibile, né evitabile con l'ordinaria diligenza,
quella del pedone che rovini al suolo a causa della presenza di una scivola che non presenta alcuna difformità/pericolosità diversa dal normale dislivello che ogni scivola determina e che, proprio per questo, viene segnalata dalla diversa colorazione del marciapiede.
Va da sé, poi, che, qualora l'azione venisse qualificata ai sensi dell'art. 2043 c.c., l'attrice danneggiata avrebbe l'onere di provare la colpa dell'ente convenuto, la quale, alla luce delle superiori considerazioni circa il modo di essere del bene pubblico (assenza di vizi manutentivi o costruttivi,
presenza di colorazione gialla dei bordi), evidentemente non sussiste, sussistendo invece pagina 11 di 12 l'autoresponsabilità dell'attrice medesima, la quale ben avrebbe potuto evitare il danno con una diligenza ben inferiore a quella minima.
Sempre alla luce delle considerazioni sin qui svolte, s'intende l'irrilevanza delle prove testimoniali formulate dall'attrice: lo stato dei luoghi rappresentato dalle immagini fotografiche è già di per sé
sufficiente a escludere sia la responsabilità ex art. 2043 c.c., sia la responsabilità ex art. 2051 c.c. della parte convenuta.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano secondo le vigenti tariffe forensi (ex d.m.
55/14 e successive modifiche) nella misura di euro 2.540,00 (scaglione relativo alle cause di valore ricompreso tra euro 5.2001,00 a euro 26.000,00 in ragione dell'applicazione del criterio del disputatum,
vista la domanda formulata dall'attrice, che ha limitato l'istanza risarcitoria alla soglia di euro
25.000,00, e con applicazione dei parametri minimi in ragione dell'assenza di profili di complessità
della vicenda), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo
- RIGETTA la domanda;
- CONDANNA l'attrice alla refusione delle spese processuali in favore del convenuto nella misura di euro 2.540,00, oltre accessori di legge.
Enna, 12 Settembre 2025.
IL GIUDICE
Davide Palazzo
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della dott.ssa Eleonora Lo Nardo,
Giudice onorario di pace ai sensi dell'art. 7 D.Lgs. n. 116 del 13.07.2017.
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