Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 09/05/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N° 175/24 r.g.l.
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Sezione lavoro In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Messina - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
Dott. Beatrice Catarsini Presidente
Dott. Concetta Zappalà Consigliere
Dott. Fabio Conti Consigliere estensore in esito alla scadenza del termine del 6 maggio 2025, assegnato ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 175/24 R.G.L. e vertente
TRA in persona del Presidente, c.f. Parte_1
, p. iva , rappresentato e difeso dall'avv. Eugenia Savona P.IVA_1 P.IVA_2
), pec t, ed elettiva- C.F._1 Email_1 mente domiciliato, con il suo procuratore, in Messina, via Armeria 1, presso la di- rezione provinciale dell'istituto, fax 090 9686114– appellante
CONTRO
, nato a [...] [...] e residente in [...]– Isola CP_1 di Lipari c/da Porticello c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. C.F._2
Paolo Intilisano (c.f. pec avv.paolo. C.F._3 Email_2 CP_2
.it. fax 090 674488- Appellato
[...]
OGGETTO: ripetizione di indebito- appello avverso la sentenza del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 316 pronunciata in data 30 marzo 2024
CONCLUSIONI
In riforma dell'appellata sentenza, respingere il ricorso avverso. In subor- Pt_1 dine, dichiarare la legittimità dell'indebito contestato dall' con riguardo ai ratei Pt_1 di pensione percepiti dall'appellato contestualmente allo svolgimento di attività di lavoro dipendente. In ogni caso con vittoria delle spese di entrambi i gradi.
: rigettare l'appello con vittoria di spese da distrarsi in favore del CP_1 procuratore che si dichiara anticipatario.
ME DE PR
, titolare di pensione VOCUM 06701231 erogata ai sensi dell'art. CP_1
14 D.L. 4/2019 (c.d. quota 100), lamentava, con ricorso al tribunale di Barcellona
P.G. depositato il 20 gennaio 2021, che l gli aveva chiesto con lettera del 22 Pt_1 dicembre 2023 la restituzione dell'intero importo della pensione erogata nell'anno
2023, pari a 26.122,47 euro, motivata dal fatto che egli aveva svolto lavoro dipen- dente. Evidenziava che l'istituto aveva iniziato a recuperare la somma nel mese di dicembre, erogando soltanto 603,11 euro in luogo dell'importo mensile di 1.467,18 euro, trattenendo l'intera pensione a partire dal gennaio 2024 e lasciandolo pertanto integralmente senza fonte di sostentamento.
Deduceva la violazione dell'art. 14 comma 3 D.L. 14/2019, da interpretare nel senso che potesse essere recuperato solo l'importo della retribuzione percepita
(631,02 euro mensili) e non l'intero trattamento di quiescenza. Sosteneva inoltre che la trattenuta non poteva superare il quinto della pensione e facendo salvo il tratta- mento minimo, pari a 1.000,00 euro.
Chiedeva pertanto dichiararsi non ripetibile l'importo di 26.122,47 euro e affer- marsi il suo diritto a percepire la pensione detratta la sola somma di 631,02 euro
Nella resistenza dell con sentenza n° 316 pronunciata in data 30 marzo 2024 Pt_1 il giudice di primo grado ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando illegittima la ripetizione oltre l'importo della retribuzione da lavoro dipendente e condannando l a ripristinare la pensione restituendo le somme trattenute in eccedenza rispetto Pt_1
a detto importo, con compensazione delle spese di lite.
L ha proposto appello con ricorso depositato in data 18 aprile 2024. Nella Pt_1 resistenza di , depositate note di trattazione scritta entro il 6 maggio CP_1
2025, la causa è stata decisa mediante deposito del dispositivo entro il termine di cui all'art. 127ter comma V secondo periodo.
MOTIVI DELA DECISIONE
Pacifico fra le parti che il abbia svolto lavoro dipendente nel periodo 28 CP_1 giugno – 15 settembre 2023 percependo un reddito netto di appena 631,02 euro, la presente controversia riguarda le conseguenze di tale circostanza sul diritto a per- cepire la pensione.
L'art. 14 comma 3 D.L. 4/2019 esclude la cumulabilità della pensione quota 100 con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a far data dal primo giorno di decor- renza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vec- chiaia. È prevista una franchigia di 5.000.00 euro annui, che tuttavia riguarda solo i redditi provenienti da lavoro autonomo occasionale e che pertanto non si applica al caso in esame.
L (circolare 117/2019, punto 1.4) ha interpretato la norma nel senso che il Pt_1 pagamento della pensione vada sospeso nell'anno in cui siano stati percepiti i redditi da lavoro, sicché i ratei erogati in quel periodo vengono trattati come indebito og- gettivo e l'istituto passa al recupero, come nel caso in esame.
Il tribunale ha aderito all'orientamento giurisprudenziale di merito che contrad- dice l'interpretazione estensiva dell ritenendo che essa non trovi riscontro nella Pt_1 lettera della legge la quale, prevedendo la "non cumulabilità", vieterebbe soltanto N° 175/24 r.g.l.
che il reddito da lavoro e quello da quota 100 si sommino, con conseguente natura indebita della pensione solo fino a concorrenza con quello da lavoro.
Il tribunale ha dato atto che la Corte costituzionale, con sentenza 234/2022, riget- tando una questione di legittimità contigua (violazione dell'art. 3 Cost. per avere la norma consentito la franchigia solo per il lavoro autonomo e non per quello dipen- dente), ha ricostruito la ratio della disciplina di favore "quota 100" evidenziando che il legislatore ha consentito il ritiro anticipato dal servizio senza penalizzazioni anche nella prospettiva di favorire il ricambio generazionale della forza lavoro at- tiva, finalità che rimarrebbe frustrata se il pensionato continuasse a prestare lavoro dipendente. Il tribunale ha tuttavia anche dato atto che l'orientamento giurispruden- ziale favorevole al pensionato ha trovato sponda anche in numerose sentenze di merito posteriori a C. Cost. 234/2022, rimarcandosi che l'art. 14 comma 3 non in- dica comunque le conseguenze della prestazione lavorativa e che non spetta all Pt_1 deciderle arbitrariamente.
La regola individuata dall è in effetti peculiarmente severa in casi come Pt_1 quello del che, a fronte di poche centinaia di euro di retribuzione, perde CP_1
l'intero importo di un anno di pensione.
Si deve tuttavia prendere atto che la Suprema Corte è intervenuta in materia (Sez. lav. 30994/2024) avallando la tesi promossa dall'istituto previdenziale.
La Corte di Cassazione, richiamando C. Cost 234/2022, ha ribadito che lo svolgi- mento di lavoro subordinato, in linea di principio, non può che essere precluso in termini assoluti. Nell'esaminare la normativa, la Corte ha rimarcato come quota 100 abbia costituito un regime di favore sperimentale ed eccezionale, naturalmente col- legato con la cessazione di qualsiasi forma di lavoro dipendente, ed infatti, già in sede di concessione del beneficio, il lavoratore doveva dichiarare l'esistenza di red- diti da lavoro, perché il fine del divieto di cumulo esprime "la ratio solidaristica, in concorso con il fine macroeconomico, di creare nuova occupazione e assicurare un ricambio generazionale, nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale"
e giustifica pertanto anche la perdita della prestazione per l'intero anno solare, con- seguenza accettata dal pensionato al momento in cui spontaneamente accede "per il tramite del negozio sinallagmatico stipulato in costanza della fruizione di una misura pensionistica eccezionale, sperimentale, temporanea".
Si deve del resto aggiungere che consentire che svolgano lavoro dipendente sog- getti che già percepiscano anticipatamente una pensione favorisce la depressione dei salari, essendo evidente che un pensionato possa accettare paghe che, per un giovane privo di altra fonte di sostentamento, sarebbero insufficienti, ponendo que- st'ultimo fuori dal mercato.
Questa Corte non individua dunque ragioni per discostarsi dal principio fissato dalla giurisprudenza di legittimità. La sentenza va pertanto riformata e le domande N° 175/24 r.g.l.
del vanno integralmente rigettate. CP_1
Trattandosi di questione mai trattata dalla Suprema Corte se non in corso di giu- dizio, e valutata la presenza del citato robusto orientamento di merito favorevole al
, le spese dell'intero giudizio vanno compensate. CP_1
P.Q.M.
la corte d'appello di Messina, sezione lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto con ricorso depositato in data 18 aprile 2024 dall
[...] contro , avverso la sentenza Parte_1 CP_1 del Giudice del lavoro di Barcellona P.G. n° 316 pronunciata in data 30 marzo 2024, accoglie l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande del compensando le spese dell'intero giudizio. CP_1
Messina 7 maggio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
(dott. Fabio Conti) (dott. Beatrice Catarsini)