Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 26/02/2025, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa dott.ssa Elvira
Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2193 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2009, avente ad oggetto: Proprietà, vertente
TRA
E , elettivamente domiciliati in Palinuro di Centola Parte_1 Parte_2 alla via Acqua dell'Olmo n. 8 presso lo studio dell'avv. Raffaele Riccio, dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato a margine dell'atto di citazione;
ATTORI
E
( C.F. ), elettivamente domiciliata in Torre Controparte_1 C.F._1
Orsaia alla Piazza Libertà n. 9 presso lo studio dell'avv. Raffaele Calicchio, dal quale è rappresentata e difesa, come da mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/11/2025, da intendersi qui integralmente trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 17/12/2009 i signori e Parte_1 Parte_2 convenivano in giudizio la sig.ra Controparte_1
Gli attori – premesso di essere proprietari di un fabbricato per civile abitazione sito a OT
(SA), alla Via Previteri, distinto nel N.C.E.U. del predetto Comune al Fol. 25, p.lla 440 – lamentavano che la convenuta, titolare di una proprietà confinante con la loro, avesse nel corso dell'anno 2004, avvalendosi della C.E. n. 159/2004 del 13.10.2004, edificato un manufatto edilizio, originariamente qualificato come garage, successivamente trasformato. Rappresentavano che la sig.ra era stata rinviata a giudizio per aver realizzato una struttura diversa Controparte_1
1
e . Parte_2
Concludevano come segue: “Voglia l'On.le Tribunale adito, in persona del G.U. designato, respinta ogni contraria istanza: a) accertare l'abusività dell'immobile costruito dalla sig.ra descritto in Controparte_1 premessa alla luce delle prospettazioni poste in essere dalla Procura della Repubblica e dagli organi tecnici del
Comune di OT;
b) accertare il non rispetto delle distanze previsto dal Piano Regolatore del Comune di
OT del fabbricato edificato da rispetto all'immobile degli attori confinanti;
c) accertare Controparte_1 che l'immobile è stato edificato sulla particella 440 in ditta Lamanna Felicia, ora e;
Parte_3 Parte_2
d) Condannare al risarcimento dei danni ex art. 872 2° comma c.c., oltre alla riduzione in Controparte_1 pristino del fabbricato, oltre al risarcimento per danni morali subiti per effetto dei reati posti in essere, da quantificare in corso di causa, in subordine con determinazione equitativa rimessa al Giudicante;
e) condannare la convenuta alla riduzione in pristino del manufatto costruito e al risarcimento danni per indebita occupazione della particella 440 di proprietà di , alla luce della sua irreversibile trasformazione, da quantificare Parte_2 in corso di causa, in subordine con determinazione equitativa rimessa al Giudicante, con ordine di sgombero della predetta particella da parte di . Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, con Controparte_1 attribuzione al sottoscritto procuratore perché antistatario.”
La sig.ra si costituiva in giudizio e deduceva in ordine alla pretesa violazione Controparte_1 delle distanze tra fabbricati invocata da parte attrice, che, quando era stato approvato il P.R.G. del Comune di OT (SA) in data 10.09.1991, nello stesso punto ove era stato edificato il garage esisteva già un manufatto, realizzato nel 1989, che aveva le stesse dimensioni e che, dunque, quanto successivamente realizzato, aveva unicamente sostituito il precedente manufatto, con conseguente inapplicabilità delle distanze prescritte dal P.R.G.. Eccepiva, altresì, l'acquisto per usucapione del diritto di mantenere la costruzione oggetto di causa alla distanza esistente, per essere stato esercitato il diritto ad edificare lungo la linea di confine esercitato a far data dal mese di maggio-giugno 1989.
In ordine alla proprietà dell'area sulla quale era stato realizzato il manufatto destinato a garage in sostituzione del precedente manufatto in metallo, la convenuta deduceva che la proprietà degli attori era tutta a monte della strada privata di accesso alla residua proprietà della sig.ra Lamanna
Felicia, che in ogni caso gli attori erano decaduti dal potere di esercitare l'azione di ripristino e che prescritta era anche la domanda di risarcimento del danno relativo alla presunta occupazione
2 della particella n. 440. Eccepiva in ordine a tale particella anche l'intervenuta usucapione del diritto di proprietà in considerazione del possesso esercitato a far data dal 1979.
Concludeva come segue: Piaccia all'On.le Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi tutti espressi in narrativa e previe le pronunce preliminari del caso, così provvedere: 1 – Rigettare tutte le domande attrici siccome infondate in fatto ed in diritto: a – riconoscendo e dichiarando l'assoluta mancanza della prova dell'applicabilità delle disposizioni del P.R.G. sulle distanze tra fabbricati nella vicenda in esame come richiesto dagli attori, per assoluta carenza di prova, onere incombente agli attori;
b – riconoscere e dichiarare che i fabbricati riferiti nell'atto di citazione, lo stabile destinato a garage realizzato dalla sig.ra ed il fabbricato di proprietà Controparte_1 dei coniugi e descritto in atto di citazione sono posti a distanza regolare ex Parte_1 Parte_2 art. 873 c.c.; c – nella denegata ipotesi, salvo gravame, della sussistenza e dell'applicabilità alla zona in cui insistono gli stabili assunti come frontisti dagli attori, qualora li si riconosca frontisti, delle prescrizioni relative alle distanze tra fabbricati disposte dal P.R.G., riconoscere e dichiarare l'inapplicabilità delle evocate disposizioni sulle distanze tra fabbricati frontisti, alla costruzione oggetto di causa, poiché il fabbricato destinato a garage di proprietà della sig.ra è stato realizzato sull'ingombro plano - volumetrico del precedente manufatto Controparte_1 realizzato nel 1989; d – riconoscere e dichiarare l'assoluta insussistenza della pretesa occupazione abusiva di una porzione della p.lla 440 del Foglio di mappa n. 25 del Comune di OT di proprietà delle sigg.re
[...]
e ; e – nella denegata ipotesi della sussistenza dell'abusiva occupazione lamentata, Pt_3 Parte_2 riconoscere e dichiarare la decadenza da parte degli attori dall'azione ripristinatoria ai sensi dell'art. 936, IV° comma, c.c.; f – ancora in via gradata, sempre nella denegata ipotesi della sussistenza della lamentata occupazione, riconoscere e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione risarcitoria;
g – riconoscere e dichiarare l'assoluta insussistenza e l'infondatezza della domanda di risarcimento dei danni per la violazione delle distanze tra fabbricati;
riconoscere e dichiarare l'assoluta insussistenza e l'infondatezza della domanda avente ad oggetto il risarcimento dei danni morali, per i motivi esposti nella parte narrativa del presente atto. 2 – In accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale, al fine di veder respinte le domande attrici, voglia riconoscere e dichiarare l'intervenuta usucapione della sig.ra del diritto ad edificare lungo la linea di confine della Controparte_1 porzione di terreno acquistata dalla sig.ra in data 23 giugno 1979 con atto pubblico per Persona_2
Notar Dott. da OT Rep. N. 6745, Racc. N. 4144, rappresentata dalla strada privata Persona_3 di accesso alla restante proprietà della detta sig.ra ed oggi dei suoi eredi, e, per l'effetto Persona_2 per aver maturato in virtù di usucapione il diritto a mantenere l'edificazione dell'odierno stabile destinato a garage nell'esatto punto in cui oggi si trova, a distanza di circa 5 metri dal fabbricato degli attori, poiché per oltre venti anni, in modo pacifico, pubblico ed ininterrotto ha mantenuto una costruzione sull'attuale sito, dove in precedenza ed a far data dal 1989, maggio – giugno, era stata realizzata una tettoia per il ricovero di materiali edili. 3 – In
3 accoglimento della spiegata eccezione riconvenzionale voglia riconoscere e dichiarare l'intervenuta usucapione della sig.ra del diritto di proprietà dell'area occupata atteso che a far data dal 1979 mesi di maggio Controparte_1
- giugno la sig.ra ha posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, animo domini, l'area Controparte_1 medesima occupandola con la costruzione di un muro di confine in blocchi cementizi ed a far data dal 1989 con la realizzazione, dapprima di una tettoia per il ricovero di materiali edili, poi con la realizzazione dello stabile destinato a garage. 4 – Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”.
La causa era istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio;
all'esito dopo numerosi rinvii determinati da esigenze di ruolo, la causa era assunta in decisione, sulle conclusioni formulate dalle parti nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 26/11/2024, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Gli attori chiedevano, innanzitutto, di accertare l'abusività dell'immobile costruito dalla sig.ra e il mancato rispetto delle distanze previsto dal Piano Regolatore del Comune Controparte_1 di OT.
Giova ricordare, prima di procedere all'esame del merito della domanda, che “in tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., cosi come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto
è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente;
ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (cfr. Cass. civ. n. 16422/2024).
Ne consegue che del tutto ininfluente sull'esito del giudizio è nel caso in esame la circostanza che nei confronti della sig.ra sia stata emessa una sentenza di non doversi Controparte_1 procedere per intervenuta prescrizione del reato e che compete a questo giudice procedere ad una valutazione autonoma del fatto in contestazione.
Il consulente tecnico di ufficio ing. , dopo aver effettuato una dettagliata Persona_4 descrizione dello stato dei luoghi, nel rispondere al primo quesito a lui sottoposto diretto alla verifica del rispetto delle distanze fra gli edifici e della corrispondenza fra l'ingombro volumetrico
4 della tettoia realizzata in forza della C.E. 91/89 originariamente esistente e quanto successivamente realizzato, riferiva quanto segue:“… Relativamente alla tettoia originaria, dall'esame dei grafici allegati all'Autorizzazione Edilizia n. 91/89 risulta che il nuovo manufatto rispetta l'ingombro planimetrico della tettoia in ferro, presentando le stesse misure in pianta. Invece, l'ingombro volumetrico del fabbricato attuale è inferiore rispetto a quello della tettoia in quanto, mentre il lato della tettoia adiacente alla strada privata fuoriusciva dal piano viario di 90 cm, essendo la copertura inclinata, attualmente la copertura piana
è posta alla stessa quota della strada interna…Per quanto riguarda la distanza tra edifici, la parete cieca in calcestruzzo che corre lungo il confine ovest della proprietà, cioè lungo la stradina trasversale alla via privata (foto
6), è posta ad una distanza minima di mt 5,30 dal fabbricato di parte attrice;
tale distanza rappresenta la stessa distanza che avevano i pilastri della tettoia in ferro preesistente. Si tratta di una distanza inferiore a mt 10,00 che rappresenta la distanza minima assoluta tra parete finestrata e parete di edificio antistante prescritta dall'art. 9 del D.M. 1444/1968 per edifici ricadenti in zone territoriali diverse dalla zona A. Tale distanza è da ritenersi valida anche nella zona omogenea in cui ricade il fabbircato oggetto di causa…..nel caso specifico, però, …Tra detto muro e la parete finestrata ddei ricorrenti vi corre la strada privata sulla quale hanno diritto di passaggio anche i proprietari dei barricati ubicati più a valle…”.
L'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 testualmente recita :”….. 2) Nuovi edifici ricadenti in altre zone: è prescritta in tutti i casi la distanza minima assoluta di m 10 tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. 3)
Zone C): è altresì prescritta, tra pareti finestrate di edifici antistanti, la distanza minima pari all'altezza del fabbricato più alto;
la norma si applica anche quando una sola parete sia finestrata, qualora gli edifici si fronteggino per uno sviluppo superiore a ml 12. Le distanze minime tra fabbricati - tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di insediamenti) - debbono corrispondere alla larghezza della sede stradale maggiorata di: - ml. 5,00 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml.7.- ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15;- ml. 10,000 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15. Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all'altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente all'altezza stessa. Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni plano volumetriche”.
Il principio secondo cui i piani regolatori adottati dai Comuni successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni del citato decreto ministeriale non debbono contrastare con l'art. 9 del
D.M. n. 1444/1968, quanto alla individuazione delle distanze legali, è stato ripetutamente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, che ha rimesso al giudice adito anche di ufficio,
5 nell'ambito della sua verifica delle norme applicabili, il rilievo dell'illegittimità dell'adozione da parte dell'amministrazione comunale di un regolamento edilizio contrastante con le norme vigenti e l'applicazione, in sostituzione delle disposizioni illegittime, delle norme violate, divenute automaticamente parte integrante del successivo strumento urbanistico locale (cfr. Cass. civ. n.
5741/2008; n. 13338/2006; n. 21899 2004; n. 3199 2008; 20574 2008; Cass. civ sez. un. n.
14953/2011).
Corretta appare, dunque, la valutazione del consulente tecnico di ufficio circa l'applicabilità dell'art. 9 del D.M. n 1444/1968 e l'interpretazione del suo contenuto. Tale disposizione va, difatti, interpretata “nel senso che la distanza minima di dieci metri è richiesta anche nel caso che una sola delle pareti fronteggiantisi sia finestrata e che è indifferente se tale parete sia quella del nuovo edificio o quella dell'edificio preesistente, essendo sufficiente, per l'applicazione di tale distanza, che le finestre esistano in qualsiasi zona della parete contrapposta ad altro edificio, ancorché solo una parte di essa si trovi a distanza minore da quella prescritta…” (cfr. Cass. civ. n. 13547/2011; Cass. civ. n. 22495/2007).
Tanto premesso, non può, tuttavia, ritenersi sussistente nel caso in esame alcuna violazione delle distanze.
Il consulente tecnico di ufficio accertava che il nuovo manufatto rispetta l'ingombro volumetrico della tettoia in ferro originariamente esistente, e che addirittura il lato della tettoia adiacente alla strada privata, che originariamente fuoriusciva per novanta centimetri, è posto alla stessa quota della strada interna e, ancora, che fra le costruzioni delle parti insiste una strada utilizzata da una molteplicità di utenti.
Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, con argomentazioni pienamente condivisibili,
“Rientrano nella nozione di nuova costruzione, di cui all'art. 41 sexies l. n. 1150 del 1942, anche ai fini dell'applicabilità dell'art. 9 d.m. n. 1444 del 1968 per il computo delle distanze legali dagli altri edifici, non solo l'edificazione di un manufatto su un'area libera, ma altresì gli interventi di ristrutturazione che, in ragione dell'entità delle modificazioni apportate al volume ed alla collocazione del fabbricato, rendano l'opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente;
né assume rilevanza, in senso contrario, il disposto dell'art. 2 bis, comma 1 ter, d.P.R. n. 380 del 2001, nel testo risultante a seguito delle modificazioni introdotte dall'art. 10, comma 1, lett. a), d.l. n. 76 del 2020, conv. con modif. in l. n. 120 del 2020, giacché tale norma, se prevede che possano rientrare nella nozione di ricostruzione anche opere che aumentano il volume o modificano la sagoma dell'opera da costruire, richiede pur sempre che l'intervento sia realizzato nel rispetto delle distanze preesistenti, e cioè di quelle conformi alla normativa vigente al momento in cui è stato realizzato l'intervento originario” ( cfr. Cass. civ. n. 20428/2022).
6 La difesa di parte attrice allegava alla propria produzione anche il verbale di udienza del
16/3/2009 del procedimento penale svoltosi a carico della propria assistita, nel corso della quale il tecnico del Comune di OT , chiamato a riferire in ordine alla conformità Controparte_2 di quanto realizzato dalla convenuta, riferiva che quanto realizzato era conforme a quanto assentito con l'unica particolarità della realizzazione del manufatto in cemento armato e non in muratura.
Non può inoltre non evidenziarsi, laddove volesse darsi rilievo alle differenze esistenti fra la tettoia e il manufatto successivamente realizzato, pure ritenute non rilevanti dal consulente tecnico di ufficio, che “l'esonero dal rispetto delle distanze legali, previsto dall'art. 879, comma 2, c.c., per le costruzioni a confine con piazze e vie pubbliche, va riferito anche alle costruzioni a confine delle strade di proprietà privata gravate da servitù pubbliche di passaggio, giacché il carattere pubblico della strada, rilevante ai fini dell'applicazione della norma citata, attiene, più che alla proprietà del bene, all'uso concreto di esso da parte della collettività” ( cfr. Cass. civ. n. 27364/2018).
Gli attori chiedevano, altresì, di accertare che l'immobile oggetto di causa era stato edificato sulla particella 440 di loro proprietà e di condannare al risarcimento dei danni e alla Controparte_1 riduzione in pristino del fabbricato, oltre al risarcimento per danni morali subiti per effetto dei reati posti in essere dalla convenuta;
con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 183 c.p.c., ratione temporis applicabile, la difesa degli attori rappresentava che la porzione della particella occupata era stata nella disponibilità di , che ivi esercitava una attività di rivendita CP_3 di materiale edile, e non della convenuta e che, dunque, del tutto infondata era la domanda riconvenzionale di usucapione proposta dalla controparte.
Passando all'esame del merito e premesso che la convenuta, quando si costituiva in giudizio, espressamente rappresentava di aver proposto un'eccezione di usucapione, al fine di paralizzare l'altrui domanda, e non una domanda diretta ad ottenere un accertamento di usucapione, il consulente tecnico di ufficio, nel verificare se il manufatto realizzato dalla convenuta occupasse o meno la proprietà attorea, esponeva quanto segue:“… Da un raffronto tra la mappa catastale e le risultanze del rilievo topografico eseguito (cfr. Allegato 4), appare evidente che c'è una discordanza tra la proprietà catastale acquistata (p.lle 33 e 815 di complessivi 705 mq) e quella realmente posseduta, la cui superficie è stata misurata in 690 mq. Però, lo stato dei luoghi dell'epoca, documentato negli atti di causa con fotografie che rappresentavano l'area della tettoia (cfr. Allegato 3), evidenzia la presenza dei muri di contenimento in blocchi di calcestruzzo, che delimitano sia la stradina principale di accesso sul lato Nord che la stradina secondaria sul lato
Ovest, entrambe citate nell'atto di acquisto. Essi muri definiscono inequivocabilmente l'area posseduta dai signori
7 e , sulla quale esercitavano l'attività di confezionamento di manufatti Controparte_4 Controparte_1 prefabbricati in calcestruzzo. Dunque, se è vero come è vero che il fabbricato per cui e causa ricade nella particella n. 440 del foglio 25, oggi proprietà e (cfr. allegato 5), è pur vero che l'area occupata dallo Parte_2 Pt_3 stesso fabbricato è proprio quella delimitata dai muri di contenimento realizzati dai signori dopo l'atto di CP_1 acquisto del 1979 e prima dell'autorizzazione edilizia del 1989 per la realizzazione della tettoia in ferro.
Pertanto, dalla ricostruzione della documentazione in atti e dal rilievo topografico eseguito, posso concludere che la proprietà trasferita ai signori e con l'atto del 23/06/1979 non risultava Controparte_4 Controparte_1 catastalmente identificata con le particelle n. 33 e n. 815 del foglio 25, ovvero le due particelle non rappresentavano la situazione reale del fondo compravenduto. Si è trattato soltanto di un problema di rispondenza in mappa, visto che la superficie attualmente posseduta dai resistenti (690 mq) corrisponde all'incirca a quella delle due particelle acquistate (705 mq). Dalla sovrapposizione del rilievo con la mappa catastale risulta evidente, inoltre, che la discordanza non è solo del fabbricato in questione, bensì di tutti quelli ricadenti nell'area circostante: il fabbricato
(p.lla 788) risulta abbondantemente traslato verso nord;
il fabbricato identificato con il n. 582 ricade Per_5 sulla strada privata;
etc ..... Ciò conferma l'esistenza di errori catastali nelle operazioni di frazionamento che si sono susseguite nel tempo. Tale discordanza tra la mappa catastale e lo stato dei luoghi appare evidente anche sovrapponendo la mappa stessa con la aerofotogrammetria, la quale invece corrisponde al rilievo topografico effettuato…”.
La ricostruzione effettuata dal consulente tecnico di ufficio, sulla base del rilievo topografico eseguito, consente di affermare che il manufatto realizzato dai convenuti ricade nella particella
440 e che, in forza della discordanza registrata dal tecnico, vi è stata una traslazione non solo del fabbricato della convenuta, ma anche di tutti gli altri ricadenti nella zona, con conseguenti errori nelle operazioni di frazionamento susseguitesi nel tempo. Come rilevato dal tecnico l'area oggetto della compravendita del 1979 era delimitata da muri di contenimento ed edificata in forza dell'autorizzazione edilizia n. 97 del 1989, rilasciata in data 11/5/1989.
Osserva il Tribunale come in tema di compravendita immobiliare, “ai fini dell'individuazione dell'immobile oggetto del contratto, i dati catastali non hanno valore determinante rispetto al contenuto descrittivo del titolo ed ai confini indicati nell'atto, ad eccezione solamente del caso in cui le parti ad essi abbiano fatto esclusivo riferimento per individuare l'immobile, e manchi un qualsiasi contrasto tra gli stessi ed i confini del bene” ( cfr.
Cass. civ. n. 3996/2017).
La sig.ra acquistava da in comunione col padre la Controparte_1 Persona_2 porzione di terreno ove oggi insiste il manufatto oggetto di causa ed il bene era individuato come segue: “porzione frazionata di terreno alla località “Priviteri”, della complessiva superfice catastale di are
8 7,05…confinante con in ( moglie dell'acquirente e Pt_4 CP_5 CP_1 Controparte_4 successivamente proseguendo in senso orario con con stradetta di accesso di proprietà della Persona_6 venditrice, con altra stradetta di accesso alla proprietà della venditrice…”, cosicchè deve ritenersi che abbia acquistato il fondo sul quale è realizzato il manufatto oggetto di causa, seppure non correttamente indicata catastalmente, come appare evidente dai rilievi di cui all'allegato n. 4 della consulenza tecnica di ufficio.
Alla luce delle considerazioni che precedono la domanda formulata in giudizio dagli attori non può che essere rigettata, non essendovi prova della violazione delle distanze legali e della occupazione di parte del fondo degli attori.
Non appare necessario l'esame delle ulteriori doglianze e delle eccezioni di usucapione e decadenza sollevate nell'interesse della difesa della convenuta: l'obbligo di motivazione è ottemperato dal giudice mediante l'indicazione delle ragioni della sua decisione ossia del ragionamento da lui seguito, ma non è necessario che egli confuti espressamente tutti gli argomenti portati dalle parti a sostegno del proprio assunto, non potendo altrimenti mai la motivazione qualificarsi succinta a norma dell'art. 118 c.p.c. e in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice di decidere sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr.
Cass. Civ. n. 12123/2013; Cass. Civ. n. 11356/2006; Cass. Civ. n. 5724/2015; Cass. Civ. n.
5624/2014; Cass. Civ. n. 120002/2014; Cass. Civ. Sez. Un. n. 9936/2014).
Le spese seguiranno la soccombenza e saranno liquidate come da dispositivo. Attribuzione delle spese per l'opponente.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta con atto del
17/12/2009 dai sigg. e nei confronti della sig.ra Parte_1 Parte_2 [...]
ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: CP_1
1) rigetta la domanda;
2) condanna i sigg. e alla rifusione delle spese processuali in Parte_1 Parte_2 favore della sig.ra che si liquidano in complessivi euro 3.500,00 oltre rimborso Controparte_1 forfetario, IVA e quanto altro dovuto per legge;
pone le spese di consulenza definitivamente a carico di parte attrice.
9 Così deciso in Vallo della Lucania, 26/2/2025
dott.ssa Elvira Bellantoni
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