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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1302 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5786/24 R.G. Affari N. 5786/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 01.07.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra
, rappresentato e difeso dall'avv. C. Baio del Foro
[...]Parte_1
N. ______________ di Nocera Inferiore in virtù di mandato allegato al ricorso, n. 095/2025 R.B. Prev.
elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Nocera
Inferiore (Sa), Via Atzori, n. 64/17;
Discusso nel termine
Ricorrente del 01.07.2025 con scambio di note e scritte ex art. 127 ter cpc in persona del legale
Controparte_1
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. T. Genito del
Deposito minuta Foro di Benevento in virtù di procura allegata alla memoria
_________________ difensiva, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Benevento, Via Cap. L. Mazzella, n. 6;
Pubblicazione in data
Resistente
__________________
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 1 CP_2
e
Parte_2
in persona del Presidente
[...]
p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti F. Giammaria e I. Gentile del
Foro di Roma in virtù di procura generale per notar in data Per_1
22.07.2020, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. G.
Conforti in Pellezzano (Sa), Via A. De Gasperi, n. 124;
Resistente
§§§
Nel termine fissato del giorno 01.07.2024, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90156255 39 000, notificata dall'
[...]
in data 22.10.2024 per euro 31.717,30, Controparte_1
limitatamente a n. 4 cartelle di pagamento per contributi non versati per la somma si euro 2.933,05 (oltre ad altre cartelle non oggetto di impugnazione, non rientranti nella competenza del Tribunale del
Lavoro), e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite, eccependo: 1) l'omessa notifica degli atti prodromici;
2) l'intervenuta prescrizione;
3) l'omessa indicazione in dettaglio degli interessi.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 2 CP_2 Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituivano in giudizio le parti resistenti, le quali impugnavano l'avversa domanda e ne chiedevano il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 01.07.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto da è infondato e, pertanto, va Parte_1
rigettato.
Innanzitutto è infondata l'eccezione sollevata dalla parte ricorrente circa l'omessa regolare notifica degli atti impositivi (cartelle di pagamento), relativi all'intimazione impugnata nel presente giudizio: infatti, le n. 4 cartelle risultano notificate in data 03.04.2018, 19.11.2019,
11.04.2022 e 17.03.2023, con raccomandata consegnata a mani (cfr. gli allegati al fascicolo telematico del resistente ). CP_3
In proposito, si ritiene di dare continuità all'indirizzo espresso dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di prova documentale, 1'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto, la quale consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (cfr. Cass. n. 28096/09; Cass.
n. 14416/13). Peraltro, va esclusa in generale, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte dall , l'efficacia Controparte_4
di una contestazione formulata dalla parte ricorrente, come nel caso di
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 3 CP_2 specie, in maniera vaga e generica, trattandosi di dichiarazione inidonea a concretizzare un reale disconoscimento di conformità delle fotocopie agli originali.
Inoltre, non va trascurata la circostanza che il disconoscimento della conformità di una copia fotografica o fotostatica all'originale di una scrittura, di cui all'art. 2719 c.c., non ha gli stessi effetti del disconoscimento della scrittura privata previsto dall'art. 215, comma 1,
n. 2), cod. proc. civ., giacché mentre quest'ultimo, in mancanza di richiesta di verificazione, preclude l'utilizzabilità della scrittura, viceversa la contestazione ai sensi dell'art. 2719 cod. civ. non impedisce al giudice di accertare la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni (cfr. Cass. n. 2419/06; Cass. n.
11269/04; Cass. n. 9439/10).
Pertanto, nella fattispecie in esame, alla stregua della valutazione comparativa del tenore delle copie fotostatiche degli avvisi di ricevimento prodotte in giudizio dai resistenti si può fondatamente ritenere che la parte resistente abbia fornito idonea prova della notificazione dell'avviso in oggetto.
Inoltre, è appena il caso di evidenziare che l'onere probatorio incombente sulla parte opposta concerne esclusivamente l'attività di notificazione dell'atto impositivo;
pertanto, dimostrata la regolarità delle notificazioni, risulta affatto preclusa la deduzione di vizi propri dell'atto impositivo, che avrebbero dovuto essere fatti valere tempestivamente impugnando quest'ultimo; correlativamente, non sussiste alcun onere probatorio dell'Agente o dell'Ente impositore avente ad oggetto l'esibizione in giudizio della copia delle cartelle nel loro contenuto integrale, nemmeno ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 4, che ne prevede la conservazione in alternativa alla "matrice" (la quale è l'unico documento che resta nella disponibilità dell'Agente nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie ovvero, comunque, con messo notificatore anziché con raccomandata con avviso
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 4 CP_2 di ricevimento (cfr. Cass., Sez. III, sentenza n. 10326 in data
13.05.2014).
Egualmente è infondata l'eccezione di prescrizione del credito contributivo sollevata dalla parte ricorrente. Invero, in proposito, come già detto, le n. 4 cartelle risultano notificate in data 03.04.2018,
19.11.2019, 11.04.2022 e 17.03.2023, con raccomandata consegnata a mani (cfr. gli allegati al fascicolo telematico del resistente ). CP_3
Successivamente sono stati notificati dall' al contribuente due CP_1
atti interruttivi della prescrizione, cioè l'intimazione di pagamento in data 07.05.2022 e l'intimazione di pagamento in data 26.06.2023 (cfr. gli allegati al fascicolo telematico della resistente . CP_1
Di conseguenza, non risulta decorso, nel caso in esame, in riferimento ai crediti portati dalle cartelle di pagamento impugnate e oggetto della comunicazione impugnata, il termine di prescrizione quinquennale applicabile alla fattispecie in oggetto, in riferimento al credito portato dall'atto impositivo impugnato.
D'altra parte, se l'odierna parte ricorrente non ha provveduto ad impugnare i precedenti atti notificati (cartelle di pagamento e intimazioni), in questa sede alla stessa è oramai definitivamente preclusa l'impugnazione dei successivi atti notificati dalla società di riscossione, in particolare nel caso in cui (come nel caso in esame) vengano addotte eccezioni non afferenti l'atto impugnato in sé (vizi di forma, ecc.), ma eccezioni (quale l'intervenuta prescrizione del credito,
l'omessa notifica degli atti prodromici ovvero inerenti il merito della controversia, ecc.) che il contribuente ben avrebbe potuto (e dovuto) sollevare nei confronti degli atti precedentemente ricevuti (tra le altre,
Cass. n. 3231/2005).
Insomma, l'omessa impugnazione ex art. 19, comma III, D.Lgs. n.
546/92 delle cartelle di pagamento oppure, comunque, di almeno un atto successivo (ad esempio, intimazione di pagamento) non consente più di accertare la presunta irregolarità della loro notifica a seguito della
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 5 CP_2 ricezione dell'atto oggetto di impugnazione nel presente giudizio;
né, peraltro, possono essere proposte delle doglianze di merito recuperatorie, tantomeno nei confronti degli atti di pertinenza degli enti impositori: gli unici fatti e/o circostanze che possono essere dedotti sono quelli maturati alla data di notifica dell'intimazione oggetto di giudizio dopo la notifica dell'ultimo atto precedente.
Inoltre, come giustamente rilevato dalla resistente, “Ciò posto, Pt_2
per mero scrupolo difensivo, si evidenzia come , anteriormente Parte_2
(ed anche successivamente) alla notifica delle cartelle n.
10020180008550981000, n. 10020190030953149000, n.
10020220002340331000 e n. 10020230002939251000, aventi ad oggetto i contributi, gli interessi e le sanzioni relativi alle annualità dal
2008 al 2019, abbia tempestivamente interrotto il decorso del termine di prescrizione.
Orbene, l'art. 3, comma 9, della legge n. 335 del 1995 dispone: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti
(6);
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria”.
Nonostante la riduzione dei termini di prescrizione dei contributi, si contesta recisamente che i contributi e le sanzioni richieste da Parte_2
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 6 CP_2 al professionista, per le annualità sopra citate siano cadute in prescrizione.
Tutt'altro. Al fine di accertare se i contributi previdenziali dovuti ad siano caduti in prescrizione è necessario, infatti, innanzitutto Parte_2
accertare l'inizio della decorrenza del termine prescrizionale.
Orbene, la legge n. 6 del 1981, riguardante le norme in materia di previdenza per gli Ingegneri e gli Architetti, dispone all'art. 18, comma
2: “Per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della comunicazione di Pt_2
cui all'articolo 16”.
Come anticipato, poi, l'art. 16 della legge n. 6 del 1981 in materia di comunicazioni obbligatorie alla dispone: Pt_2
“Tutti gli iscritti agli albi degli ingegneri e degli architetti devono comunicare alla con lettera raccomandata, da inviare entro Pt_2
trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'art. 9 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'art.10 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno….”.
Di conseguenza, alla luce della legge in parola, il termine di prescrizione dei contributi previdenziali e delle sanzioni accessorie comincia a decorrere soltanto nel momento in cui il professionista comunica alla la dichiarazione annuale dei redditi ex art.16 legge Pt_2
n. 6/1981.
Orbene, come sopra riferito, l'Ing. non ha inviato le Pt_1
comunicazioni reddituali obbligatorie, ex art. 16 legge n. 6 del 1981, inerenti all'ammontare del reddito professionale dichiarato ai fini
IRPEF ed il volume d'affari dichiarato ai fini IVA per alcuna delle annualità in contestazione - come è dato agevolmente riscontrare dalla disamina dell'estratto conto previdenziale prodotto sub Doc. 1.
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 7 CP_2 Quindi, per le annualità contributive in verbis, il termine di prescrizione non è mai iniziato a decorrere ed il professionista, conseguentemente, è tenuto a versare ad l'ammontare richiesto a titolo di Parte_2
contributi previdenziali, sanzioni ed interessi.
Peraltro, il mancato invio delle comunicazioni reddituali da parte del professionista per le annualità in parola non trova alcuna smentita nel ricorso avversario.
L'Ing. infatti, non contesta minimamente nel ricorso in Pt_1
opposizione tale circostanza, né allega la prova dell'invio, da parte sua, di tali comunicazioni ad , come era (ed è) suo preciso onere. Parte_2
Ebbene, per gli anni summenzionati ha dovuto recepire le Parte_2
comunicazioni reddituali del professionista in formato informatico dall'Anagrafe tributaria, dal momento che, come già detto,
l'Ing. non ha mai provveduto ad inviarle alla , né con Pt_1 Pt_2
raccomandata né tramite invio telematico.
Di conseguenza, il mancato invio ad delle comunicazioni Parte_2
reddituali deve ritenersi pacifico agli atti di causa, per modo che il termine di prescrizione dei contributi, sanzioni ed interessi, per tali annualità, non è mai decorso e la prescrizione non è mai maturata.
A sostegno di tale deduzione sovviene la giurisprudenza della Corte di
Cassazione, che, con pronuncia n. 18730/2013 riguardante gli obblighi contributivi di un avvocato nei confronti della di previdenza Pt_2
Avvocati, ha osservato:“La legge n. 576 del 1980 (applicabile alla fattispecie ratione temporis, prima delle modifiche apportate dalla legge n.141 del 1991), art.17, primo comma, prevede l'obbligo di tutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori nonché i praticanti procuratori iscritti alla Cassa di comunicare alla cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'Irpef per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 8 CP_2 all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'Iva per il medesimo anno, prescrivendo che la comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative. Ai sensi della L. n. 576 del 1980, art. 19, comma 2, “per i contributi, gli accessori e le sanzioni dovuti o da pagare ai sensi della presente legge, la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte Pt_2
dell'obbligato, della dichiarazione di cui agli artt.17 e 23”.
A tale riguardo, la Corte di Cassazione, nella stessa sentenza, aggiunge:
“La questione se tale norma sia sopravvissuta alla nuova disciplina del termine di prescrizione, di cui alla l. n. 335 del 1995, quale norma speciale previgente non espressamente modificata, è stata risolta da questa Corte con sentenza 6 settembre 2007, n.18698, la quale ha affermato che la legge n.335/95 ha unificato la durata dei termini di prescrizione dei contributi previdenziali, ma non anche le regole in ordine alla decorrenza dei medesimi. Pertanto, non è incisa dalla predetta legge la previgente disposizione di cui all'art.19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, la quale, per la previdenza forense, dispone che la prescrizione inizia a decorrere dalla trasmissione alla Parte_3
della dichiarazione di cui agli artt. 17 e 23 della stessa legge n.576 (e, segnatamente, della cd. Denuncia “Mod.5”, contenente l'indicazione del volume d'affari)…”.
La Corte di Cassazione, infine, ha concluso che nel caso in cui venga omessa dal professionista la comunicazione dei dati reddituali non si verifica il decorso del termine prescrizionale.
Orbene, tenuto conto della sostanziale uguaglianza tra l'art. 19 della legge n. 576 del 1980 e l'art. 18 della legge n. 6 del 1981, è possibile, per stretta analogia, estendere anche agli architetti ed agli ingegneri quanto osservato dalla Cassazione in tale pronuncia, con la conseguenza che quanto disposto dalle norme sopra riportate trova pieno conforto nell'interpretazione della Suprema Corte, ovvero che il
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 9 CP_2 termine di prescrizione relativo al pagamento dei contributi, sanzioni ed interessi, comincia a decorrere dalla trasmissione alla , da parte Pt_2
dell'obbligato, della dichiarazione annuale dei redditi ai fini Irpef e dalla dichiarazione del volume complessivo di affari ai fini dell'Iva.
Nella citata sentenza della Corte di Cassazione, peraltro, viene richiamata una precedente pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, la n. 20219 del 2012, nella quale si osservava: “la ratio finale dell'obbligo imposto dalla l. 20 settembre 1980, n. 576, art. 17, è di consentire alla di riscuotere i contributi obbligatori (…) e in Pt_2
relazione ai quali - nonché agli accessori e alle sanzioni dovute o da pagare ai sensi della presente legge- la prescrizione decorre dalla data di trasmissione alla , da parte dell'obbligato, della dichiarazione Pt_2
di cui agli artt. 17 e 23 (L.n. 576 del 1980, art.19, comma 2)”.
Ad ulteriore conferma della bontà delle deduzioni spiegate dalla scrivente difesa sovviene anche la giurisprudenza di merito, che, con specifico riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di
, ha chiaramente affermato il principio secondo il quale il Parte_2
termine di prescrizione de quo decorre dal momento in cui, da parte del soggetto interessato, è comunicato alla l'ammontare del reddito Pt_2
dichiarato ai fini IRPEF per l'anno precedente, con la conseguenza che, in assenza di tale comunicazione, tale termine non inizia il suo decorso
(cfr Doc. 20)
Alla luce delle considerazioni sopra esposte, delle norme riportate e della giurisprudenza richiamata, risulta chiaro come nessuna prescrizione sia maturata per i contributi, le sanzioni e gli interessi dovuti dal professionista in riferimento alle annualità dal 2008 al 2019.
…………………………………………………………………………………
Infatti, anche a non volere accedere (ma non si vede come) alla tesi sopra esposta, secondo la quale, in assenza delle previste comunicazioni, il termine di prescrizione non inizia il suo decorso, non v'è dubbio che, secondo una corretta applicazione della normativa di
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 10 CP_2 riferimento, lo stesso termine non potrebbe che farsi decorrere dal giorno successivo all'ultimo utile per il professionista per presentare la detta comunicazione.
Ebbene, anche in questo caso, l'eccepita prescrizione non si sarebbe compiuta. , infatti, diversamente da quanto assume Parte_2
controparte, ha sempre validamente interrotto il decorso del termine di prescrizione dei contributi, delle sanzioni e degli interessi dovuti per tutte le annualità di contribuzione richieste con le cartelle di pagamento n. 10020180008550981000, n. 10020190030953149000, n.
10020220002340331000 e n. 10020230002939251000, relative all'intimazione n. 10020249015625539000 impugnata, e ciò è facilmente evincibile passando in rassegna le comunicazioni (Doc. 7) inviate nel corso degli anni dalla all'indirizzo di residenza/domicilio Pt_2
dell'Ing. Pt_1
Con le menzionate comunicazioni di cui al Doc.
7 - che dal 2005 in poi si sono puntualmente susseguite nel corso degli anni - la si è Pt_2
sempre premurata tanto di quantificare il credito vantato, quanto di intimare al professionista il pagamento degli importi dovuti, con ciò validamente interrompendo la prescrizione (ove la stessa fosse decorsa) con riferimento a ciascuna annualità considerata.
Invero, le molteplici comunicazioni inviate dalla al professionista Pt_2
nel corso del tempo sono certamente utili a salvare dalla prescrizione tutte le annualità oggetto della cartella di pagamento cui l'impugnata intimazione si riferisce.
Infatti, posto che:
la prima comunicazione interruttiva del termine di prescrizione, trasmessa con racc. a.r. del 25.12.2005, è stata ritualmente consegnata all'indirizzo dell'odierno ricorrente, essendo stata debitamente sottoscritta la relativa ricevuta di ritorno (Doc. 7);
le successive comunicazioni con effetto interruttivo della prescrizione, riferite a tutti gli addebiti in contestazione, rispettano la cadenza
Giudizio n. 5786/24 R.G. c/o + 1 pag. 11 Pt_1 CP_2 quinquennale e sono state anch'esse ritualmente inviate presso l'indirizzo dell'Ing. (Doc. 7) e, pertanto, sono state da questi Pt_1
sicuramente conosciute ex art. 1335 c.c.. Come noto, invero, ai sensi del citato art. 1335 c.c. (si veda nel dettaglio infra), la dichiarazione ricettizia diretta ad una determinata persona si presume conosciuta nel momento in cui giunge all'indirizzo del destinatario, cioè nel luogo che per collegamento ordinario (residenza, dimora o domicilio) risulti in concreto nella sfera di dominio e controllo del destinatario stesso, sì da apparire idoneo a consentirgli la ricezione dell'atto e la cognizione del relativo contenuto (ex multis, Cass. Civ. 25.7.1987 n. 6471; Cass. Civ.
11.4.1990 n. 3061; Cass. Civ.
8.8.2007 n. 17417; Cass. Civ.
7.4.2009 n.
8401; Cass. Civ.n28.11.2013 n. 26708);
come detto, secondo le espresse previsioni della normativa applicabile, il termine di prescrizione di ciascuna annualità contributiva non decorre dall'anno di riferimento dei contributi, bensì dall'anno successivo, e, precisamente, dal giorno successivo all'ultimo utile per il professionista per presentare alla la prescritta comunicazione Pt_2
reddituale (“da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi”, notoriamente da presentare entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di maturazione dei redditi); inoltre, alla luce dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 6 del 1981:
“Le eventuali eccedenze rispetto ai contributi minimi sono versate per metà contestualmente alla comunicazione annuale di cui all'articolo 16,
e per l'altra metà entro il 31 dicembre successivo”, è incontrovertibile, in quanto riscontrabile in via documentale, che non sia mai maturata la prescrizione di alcuna delle somme richieste da per gli anni in Parte_2
contestazione.
Così come risulta incontrovertibile, in virtù dei numerosi tentativi operati da di addivenire ad una risoluzione bonaria della Parte_2
posizione debitoria dell'Ing. che l'Ente di previdenza abbia Pt_1
Giudizio n. 5786/24 R.G. c/o + 1 pag. 12 Pt_1 CP_2 ottemperato ai più stringenti obblighi di buona fede e correttezza che le derivano dal rapporto con il contribuente.
Nessuna censura può essere, quindi, mossa all'odierna convenuta, la quale, come detto, dopo aver invano tentato negli anni di avvisare il professionista delle sue debenze e delle modalità attraverso cui provvedere a regolarizzare la sua posizione contributiva, anche con soluzioni quanto più favorevoli possibile per l'iscritto, solo successivamente, a fronte del mancato adempimento agli obblighi informativi ex art 16 della Legge n. 6 del 1981 ed al mancato riscontro oggettivo alle lettere di cui sopra (Doc. 7), si è trovata costretta a tutelare i propri interessi con l'emissione delle cartelle di pagamento cui l'intimazione impugnata si riferisce.
Alla luce delle superiori argomentazioni, risulta priva di fondamento l'eccezione di prescrizione promossa (in maniera inammissibile) nell'atto introduttivo del presente giudizio dal professionista derivandone, conseguentemente, l'esistenza e la validità dei debiti contributivi oggetto di contestazione dovuti dall'Ing. ad Pt_1
(cfr. memoria di costituzione , pagg. 15-20). Parte_2 Parte_2
Infine, è infondata anche l'ultima eccezione sollevata dalla parte ricorrente, relativa all'omessa indicazione in dettaglio degli interessi.
Infatti, gli stessi sono già indicati nei singoli atti prodromici e, inoltre, a pag. 23 dell'atto impugnato. In ogni caso, in proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. Inoltre, la mancata indicazione analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 13 CP_2 applicati, ma soltanto menzionati nell' impugnato: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n.
602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
In ultimo, quanto all'istanza formulata dalla parte ricorrente di concessione di termine per note difensive, ai sensi dell'art. 429, comma II, cpc, la stessa, ad avviso del Tribunale, non è meritevole di accoglimento, in quanto non è necessario concedere tale termine, essendo chiare le risultanze istruttorie e di semplice soluzione le questioni poste dalle parti, già oggetto, peraltro, di trattazione e decisione in analoghi giudizi instaurati dinanzi al Tribunale adito.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna del ricorrente resistente al rimborso delle stesse in favore delle parti resistenti, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I.
Giudizio n. 5786/24 R.G. c/o + 1 pag. 14 Pt_1 CP_2
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
nei confronti dell e di
[...] Controparte_1
, con ricorso depositato in data 11.11.2024 e ritualmente Parte_2
notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna il ricorrente al pagamento in favore delle parti resistenti delle spese di lite, che vengono liquidate, per ciascuna di esse parti resistenti, in euro 750,00 per compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%.
Così deciso in Salerno in data 01.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5786/24 R.G. Saggese c/o + 1 pag. 15 CP_2