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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 26/08/2025, n. 2626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2626 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appalti di opere pubbliche
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella e dall'Avv.to Guido Acquaviva Coppola, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Leonetti
n. 34;
- Parte attrice
E
con sede legale in Follonica (GR) alla Via dell'Industria Controparte_1
765, (P.I.V.A nella persona del legale rappresentante sig. nato P.IVA_1 CP_1
a Grosseto (GR) il 07.02.1981 e residente in [...];
- Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in giudizio verso Parte_1 la ditta individuale TR UD per ottenere la corresponsione delle somme da quest'ultima indebitamente trattenute e ad essa versate per lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto di subappalto tra le due imprese, oltre al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento della convenuta. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che: 1) la società Parte_1 risultava aggiudicataria, presso l'Azienda Studio Universitario Controparte_2
Toscana, dei lavori di “Rifacimento delle facciate esterne della residenza universitaria
Salvemini” per un importo contrattuale pari a €. 119.891,35 di cui € 6.033,74 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2) la società nell'ambito della Parte_1 esecuzione dei lavori, subappaltava le opere di restauro degli infissi in legno alla
[...]
sottoscrivendo un contratto di subappalto il 14.11.2019, inoltrato ex art. 105 CP_1 del d.lgs. 50/16 alla Stazione Appaltante in data 22.11.2019 la quale, con determinazione dirigenziale n° 583/19 del 02/12/2019, lo autorizzava;
3) il preventivo sottoscritto dalle parti era pari ad Euro 13.680,00 e veniva concordato il pagamento in quattro rate da € 3.420,00;
4) dopo aver corrisposto la prima rata, con bonifico del 02.01.2020 e del 19.02.2020 la società corrispondeva ulteriori 6.840,00 alla convenuta quale pagamento Parte_1 della II° e della III° rata concordata;
7) con mail del 21 febbraio 2020, il subappaltatore comunicava, senza autorizzazione dall'appaltatore, che le lavorazioni a lui affidate sarebbero state sub-affidate alla ditta LO.TA.R. di con la precisazione che i rapporti Controparte_3 organizzativi ed economici con la predetta azienda sarebbero comunque stati gestiti dalla subappaltatrice e dunque, anche l'ultima rata del contratto di subappalto, pari a € 3.420,00, doveva essere versata dalla al subappaltatore;
8) la però, Parte_1 CP_1 non versava quanto dovuto alla LO.TAR. che pertanto non provvedeva alla installazione/ manutenzione delle persiane;
9) la società istante, onde evitare ritardi ulteriori nello svolgimento dei lavori, provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla LO.TAR. salvo rivalsa nei confronti della la quale comunque riconosceva il Controparte_1 proprio inadempimento, ma non provvedeva a corrispondere quanto dovuto.
Tanto premesso, la società ricorrente chiedeva di condannare la ditta Controparte_1 al pagamento in favore della società attrice di quanto corrisposto per la lavorazione
[...] delle persiane, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della
[...]
il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_1
La benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_1
e ne è stata dichiarata la contumacia il 1.12.2020-
All'udienza del 06/05/2025 celebrata con modalità cartolare, preso atto delle note depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. Quanto all'omessa esecuzione dei lavori specificamente allegati in citazione, occorre richiamare il principio in più occasioni fatto proprio dalla Giurisprudenza di Legittimità, secondo cui, in tema di contratto d'appalto (applicabili anche al subappalto), le disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in materia di garanzia per difetti delle opere appaltate trovano applicazione nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, mentre nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita, non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato i lavori con ritardo sono applicabili le regole generali in materia di inadempimento contrattuale (cfr ex pluribus Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018, Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 28233 del 27/11/2017).
Ne consegue che, nelle ipotesi di omessa o ritardata esecuzione delle opere, trova applicazione la disciplina in materia di inadempimento contrattuale e l'orientamento consolidato in ordine al riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr Cass. S.U., Sentenza, 30-
10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-
2007, n. 9351).
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, è incontestata e, in ogni caso, provata la stipula tra le parti di un contratto di subappalto in data 14.11.2019 (cfr. doc. 2 di parte attrice), che elencava i lavori oggetto di incarico.
Parte attrice ha pienamente assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, provando documentalmente l'esistenza del titolo, ivi l'autorizzazione al subappalto della Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (cfr. doc. 3 , nonché il preventivo sottoscritto, doc. 2 di parte attrice, la corrispondenza e-mail ordinaria tra le due società (docc. da 7 e 9 di parte attrice).
È pacificamente dimostrato altresì che l'attrice ha eseguito integralmente la propria controprestazione, avendo pagato il prezzo anticipatamente rispetto all'inizio dei lavori da parte della convenuta, come provano le contabili dei bonifici effettuati (doc. 4 di parte attrice).
Parte attrice ha inoltre allegato l'inadempimento, depositando agli atti una mail datata 21 febbraio 2020, con cui la comunicava alla subappaltante l'avvenuto CP_1 subaffidamento dei lavori alla ditta LO.TA.R. di con precisazione che nulla Controparte_3 mutava nei rapporti economici e organizzativi delle parti in causa.
Nella medesima comunicazione, la riconosceva l'inadempimento e chiedeva la CP_1 corresponsione dell'ultima rata del contratto di subappalto, pari a € 3.420,00. (cfr. allegato
7 all'atto di citazione).
Ora, sebbene con una recentissima pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale: “In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace.
In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace” (cfr. Cass. n. 25/2025), dalle deduzioni e allegazioni di parte istante emerge che la Ditta Individuale per sua stessa CP_1 ammissione non ha eseguito le prestazioni a suo carico;
ha assegnato a terzi i lavori oggetto del contratto di subappalto senza l'autorizzazione della subappaltatrice;
non ha provveduto al pagamento del corrispettivo alla terza impresa (ditta LO.TA.R. di . (cfr. Controparte_3 doc. 7 e 9 allegati all'atto di citazione).
Nessuna prova di aver eseguito la prestazione a suo carico ha invece fornito la convenuta, rimasta contumace.
In conclusione, può considerarsi raggiunta la prova dell'inadempimento da parte della subappaltatrice convenuta degli obblighi su di lei gravanti.
Volgendo dunque l'attenzione ai soli oneri sopportati dalla subappaltatrice in conseguenza dell'inadempimento della ditta individuale da riconoscere a titolo risarcitorio, CP_1 occorre procedere in rassegna le singole voci di danno richieste e allegate in atto di citazione tenendo debitamente conto del principio giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno (cfr.. Cassazione civile, sez. I, sentenza 10/10/2007 n° 21140). Ebbene, parte attrice nelle proprie conclusioni chiede la restituzione di quanto versato alla subappaltatrice, nonché la corresponsione di varie voci di danno.
In ordine alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto di subappalto dalla risulta provato il pagamento delle varie rate Controparte_4 dall'estratto conto allegato da parte attrice, dal quale si evincono i bonifici effettuati dalla società istante (cfr. Per ottenere la restituzione delle somme, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (Cass. 27372/2021).
Deve ritenersi provata il pagamento dell'importo di euro 10.260,00 corrisposti con bonifici bancari del 07.10.2019, del 02.01.2020 e del 19.02.2020. (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione).
La attrice ha richiesto anche il risarcimento di Euro 15.501,18 (giusta fatture n. 176, 233 e
234 emesse dalla società Lotar) quale maggior costo sostenuto per la lavorazione e il montaggio delle persiane corrisposte dalla società alla ditta Lo.Ta.R. Parte_1
La domanda, deve, però, essere respinta in assenza della prova del pagamento, non essendo all'uopo le sole fatture, documenti unilaterali, idonei a dimostrare quest'ultimo.
Alla stessa stregua e per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda inerente al pagamento del noleggio dei ponteggi per un importo pari ad euro 3.782,00, essendo state allegate le sole fatture n. 73 e n. 89 (della Cooperativa per servizio noleggio automezzi con cestello per lavorazioni in quota) datate 24 e 27 gennaio 2020. (cfr. doc. 12)
Dovrà altresì essere corrisposto il corrispettivo addebitato a titolo di penale dalla ditta appaltatrice per il ritardo nella consegna dei lavori ascrivibile interamente all'impresa subappaltatrice per un importo complessivo pari ad euro 1.131, 54, secondo quanto previsto all'art. 13 del contratto di appalto e dal certificato di regolare esecuzione allegato alle memorie di parte attrice del 25.01.2021).
La domanda relativa alle spese generali deve essere rigettata per genericità, essendo le allegazioni limitate alla prospettazione del sostenimento di dette spese, senza la loro specifica descrizione;
né si comprende bene dalla citazione la modalità di calcolo del quantum richiesto.
Infine, deve essere respinta la richiesta di corresponsione del danno da mancato guadagno formulata dall'attore, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio: in disparte la genericità delle allegazioni, non risulta dimostrato che l'allungamento dei lavori di circa tre mesi e mezzo abbia precluso di acquisire ulteriori commesse, né è specificato quali sarebbero state le negative ricadute del ritardo, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle credenziali tecniche e commerciali (Cons. Stato., sez. III, 5/3/2020, n
1607).
In conclusione, la convenuta deve essere condannata la pagamento di euro 11.391,54.
All'accoglimento parziale della domanda consegue la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate, nonché delle difese delle parti, in relazione ai valori medi di scaglione relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5626 del R.G. dell'anno 2020, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Parte_1
- Accertato l'inadempimento della ditta individuale, la condanna al CP_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni a favore di Parte_1 dell'importo di euro 11.391,54, 00;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della che si liquidano in euro 786,00 euro per esborsi, € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, da attribuire ai procuratori D'Angiolella e Coppola dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
III SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere operante in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Simona Di Rauso ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5626 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, avente ad oggetto appalti di opere pubbliche
TRA
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura alle liti in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Luigi M. D'Angiolella e dall'Avv.to Guido Acquaviva Coppola, elettivamente domiciliata in Caserta alla via Leonetti
n. 34;
- Parte attrice
E
con sede legale in Follonica (GR) alla Via dell'Industria Controparte_1
765, (P.I.V.A nella persona del legale rappresentante sig. nato P.IVA_1 CP_1
a Grosseto (GR) il 07.02.1981 e residente in [...];
- Parte convenuta contumace
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato la agiva in giudizio verso Parte_1 la ditta individuale TR UD per ottenere la corresponsione delle somme da quest'ultima indebitamente trattenute e ad essa versate per lo svolgimento dei lavori oggetto del contratto di subappalto tra le due imprese, oltre al risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento della convenuta. A sostegno delle proprie pretese, parte attrice esponeva che: 1) la società Parte_1 risultava aggiudicataria, presso l'Azienda Studio Universitario Controparte_2
Toscana, dei lavori di “Rifacimento delle facciate esterne della residenza universitaria
Salvemini” per un importo contrattuale pari a €. 119.891,35 di cui € 6.033,74 per l'attuazione dei piani di sicurezza;
2) la società nell'ambito della Parte_1 esecuzione dei lavori, subappaltava le opere di restauro degli infissi in legno alla
[...]
sottoscrivendo un contratto di subappalto il 14.11.2019, inoltrato ex art. 105 CP_1 del d.lgs. 50/16 alla Stazione Appaltante in data 22.11.2019 la quale, con determinazione dirigenziale n° 583/19 del 02/12/2019, lo autorizzava;
3) il preventivo sottoscritto dalle parti era pari ad Euro 13.680,00 e veniva concordato il pagamento in quattro rate da € 3.420,00;
4) dopo aver corrisposto la prima rata, con bonifico del 02.01.2020 e del 19.02.2020 la società corrispondeva ulteriori 6.840,00 alla convenuta quale pagamento Parte_1 della II° e della III° rata concordata;
7) con mail del 21 febbraio 2020, il subappaltatore comunicava, senza autorizzazione dall'appaltatore, che le lavorazioni a lui affidate sarebbero state sub-affidate alla ditta LO.TA.R. di con la precisazione che i rapporti Controparte_3 organizzativi ed economici con la predetta azienda sarebbero comunque stati gestiti dalla subappaltatrice e dunque, anche l'ultima rata del contratto di subappalto, pari a € 3.420,00, doveva essere versata dalla al subappaltatore;
8) la però, Parte_1 CP_1 non versava quanto dovuto alla LO.TAR. che pertanto non provvedeva alla installazione/ manutenzione delle persiane;
9) la società istante, onde evitare ritardi ulteriori nello svolgimento dei lavori, provvedeva al pagamento di quanto dovuto alla LO.TAR. salvo rivalsa nei confronti della la quale comunque riconosceva il Controparte_1 proprio inadempimento, ma non provvedeva a corrispondere quanto dovuto.
Tanto premesso, la società ricorrente chiedeva di condannare la ditta Controparte_1 al pagamento in favore della società attrice di quanto corrisposto per la lavorazione
[...] delle persiane, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento della
[...]
il tutto con vittoria di spese di lite. Parte_1
La benché regolarmente citata, non si costituiva in giudizio Controparte_1
e ne è stata dichiarata la contumacia il 1.12.2020-
All'udienza del 06/05/2025 celebrata con modalità cartolare, preso atto delle note depositate dalle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con termine di trenta giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per le ragioni di seguito esplicitate. Quanto all'omessa esecuzione dei lavori specificamente allegati in citazione, occorre richiamare il principio in più occasioni fatto proprio dalla Giurisprudenza di Legittimità, secondo cui, in tema di contratto d'appalto (applicabili anche al subappalto), le disposizioni di cui agli artt. 1667 e 1668 c.c. in materia di garanzia per difetti delle opere appaltate trovano applicazione nel caso di opera completa ma affetta da vizi o difformità, mentre nel caso in cui l'opera non sia stata eseguita, non sia stata completata o l'appaltatore abbia realizzato i lavori con ritardo sono applicabili le regole generali in materia di inadempimento contrattuale (cfr ex pluribus Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 9198 del 13/04/2018, Cass. Sez. 2 - ,
Sentenza n. 28233 del 27/11/2017).
Ne consegue che, nelle ipotesi di omessa o ritardata esecuzione delle opere, trova applicazione la disciplina in materia di inadempimento contrattuale e l'orientamento consolidato in ordine al riparto dell'onere della prova, secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ovvero dall'impossibilità di adempiere per impossibilità dovuta a causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.; cfr Cass. S.U., Sentenza, 30-
10-2001, n. 13533; Cass. Sez. I, Sentenza 26-01-2007, n. 1743; Cass. Sez. II, Sentenza 19-04-
2007, n. 9351).
Ebbene, nel caso di specie, in primo luogo, è incontestata e, in ogni caso, provata la stipula tra le parti di un contratto di subappalto in data 14.11.2019 (cfr. doc. 2 di parte attrice), che elencava i lavori oggetto di incarico.
Parte attrice ha pienamente assolto l'onere della prova sulla stessa gravante, provando documentalmente l'esistenza del titolo, ivi l'autorizzazione al subappalto della Azienda
Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (cfr. doc. 3 , nonché il preventivo sottoscritto, doc. 2 di parte attrice, la corrispondenza e-mail ordinaria tra le due società (docc. da 7 e 9 di parte attrice).
È pacificamente dimostrato altresì che l'attrice ha eseguito integralmente la propria controprestazione, avendo pagato il prezzo anticipatamente rispetto all'inizio dei lavori da parte della convenuta, come provano le contabili dei bonifici effettuati (doc. 4 di parte attrice).
Parte attrice ha inoltre allegato l'inadempimento, depositando agli atti una mail datata 21 febbraio 2020, con cui la comunicava alla subappaltante l'avvenuto CP_1 subaffidamento dei lavori alla ditta LO.TA.R. di con precisazione che nulla Controparte_3 mutava nei rapporti economici e organizzativi delle parti in causa.
Nella medesima comunicazione, la riconosceva l'inadempimento e chiedeva la CP_1 corresponsione dell'ultima rata del contratto di subappalto, pari a € 3.420,00. (cfr. allegato
7 all'atto di citazione).
Ora, sebbene con una recentissima pronuncia la giurisprudenza di legittimità ha ribadito il consolidato principio di diritto in base al quale: “In presenza di una parte contumace in primo grado, il principio di non contestazione di cui all'art. 115 comma 1 c.p.c., che stabilisce che il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite, non può trovare applicazione nei confronti del contumace.
In tali casi, il giudice è tenuto ad accertare se l'attore abbia fornito la dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi della domanda, indipendentemente dalla contestazione specifica da parte del convenuto contumace” (cfr. Cass. n. 25/2025), dalle deduzioni e allegazioni di parte istante emerge che la Ditta Individuale per sua stessa CP_1 ammissione non ha eseguito le prestazioni a suo carico;
ha assegnato a terzi i lavori oggetto del contratto di subappalto senza l'autorizzazione della subappaltatrice;
non ha provveduto al pagamento del corrispettivo alla terza impresa (ditta LO.TA.R. di . (cfr. Controparte_3 doc. 7 e 9 allegati all'atto di citazione).
Nessuna prova di aver eseguito la prestazione a suo carico ha invece fornito la convenuta, rimasta contumace.
In conclusione, può considerarsi raggiunta la prova dell'inadempimento da parte della subappaltatrice convenuta degli obblighi su di lei gravanti.
Volgendo dunque l'attenzione ai soli oneri sopportati dalla subappaltatrice in conseguenza dell'inadempimento della ditta individuale da riconoscere a titolo risarcitorio, CP_1 occorre procedere in rassegna le singole voci di danno richieste e allegate in atto di citazione tenendo debitamente conto del principio giurisprudenziale secondo cui nell'ipotesi di responsabilità contrattuale, come in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato, e della sua riconducibilità al fatto del debitore.
I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno (cfr.. Cassazione civile, sez. I, sentenza 10/10/2007 n° 21140). Ebbene, parte attrice nelle proprie conclusioni chiede la restituzione di quanto versato alla subappaltatrice, nonché la corresponsione di varie voci di danno.
In ordine alla restituzione delle somme versate in adempimento del contratto di subappalto dalla risulta provato il pagamento delle varie rate Controparte_4 dall'estratto conto allegato da parte attrice, dal quale si evincono i bonifici effettuati dalla società istante (cfr. Per ottenere la restituzione delle somme, l'attore deve provare gli elementi costitutivi della domanda, quindi, non solo la consegna del denaro, ma anche il titolo da cui deriva l'obbligazione restitutoria (Cass. 27372/2021).
Deve ritenersi provata il pagamento dell'importo di euro 10.260,00 corrisposti con bonifici bancari del 07.10.2019, del 02.01.2020 e del 19.02.2020. (cfr. doc. 4 allegato all'atto di citazione).
La attrice ha richiesto anche il risarcimento di Euro 15.501,18 (giusta fatture n. 176, 233 e
234 emesse dalla società Lotar) quale maggior costo sostenuto per la lavorazione e il montaggio delle persiane corrisposte dalla società alla ditta Lo.Ta.R. Parte_1
La domanda, deve, però, essere respinta in assenza della prova del pagamento, non essendo all'uopo le sole fatture, documenti unilaterali, idonei a dimostrare quest'ultimo.
Alla stessa stregua e per le medesime ragioni, non può essere accolta la domanda inerente al pagamento del noleggio dei ponteggi per un importo pari ad euro 3.782,00, essendo state allegate le sole fatture n. 73 e n. 89 (della Cooperativa per servizio noleggio automezzi con cestello per lavorazioni in quota) datate 24 e 27 gennaio 2020. (cfr. doc. 12)
Dovrà altresì essere corrisposto il corrispettivo addebitato a titolo di penale dalla ditta appaltatrice per il ritardo nella consegna dei lavori ascrivibile interamente all'impresa subappaltatrice per un importo complessivo pari ad euro 1.131, 54, secondo quanto previsto all'art. 13 del contratto di appalto e dal certificato di regolare esecuzione allegato alle memorie di parte attrice del 25.01.2021).
La domanda relativa alle spese generali deve essere rigettata per genericità, essendo le allegazioni limitate alla prospettazione del sostenimento di dette spese, senza la loro specifica descrizione;
né si comprende bene dalla citazione la modalità di calcolo del quantum richiesto.
Infine, deve essere respinta la richiesta di corresponsione del danno da mancato guadagno formulata dall'attore, non essendo stato assolto il relativo onere probatorio: in disparte la genericità delle allegazioni, non risulta dimostrato che l'allungamento dei lavori di circa tre mesi e mezzo abbia precluso di acquisire ulteriori commesse, né è specificato quali sarebbero state le negative ricadute del ritardo, in termini di minore capacità competitiva e reddituale, sulle credenziali tecniche e commerciali (Cons. Stato., sez. III, 5/3/2020, n
1607).
In conclusione, la convenuta deve essere condannata la pagamento di euro 11.391,54.
All'accoglimento parziale della domanda consegue la condanna di parte resistente alla rifusione delle spese processuali, liquidate come in dispositivo secondo la soccombenza.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, in applicazione dei parametri minimi di cui al D.M. 147/22, tenuto conto del valore della causa e della natura delle questioni trattate, nonché delle difese delle parti, in relazione ai valori medi di scaglione relativi alla fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, III Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico dr.ssa Di Rauso Simona, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 5626 del R.G. dell'anno 2020, come innanzi proposta, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede:
- Accoglie parzialmente la domanda proposta dalla Parte_1
- Accertato l'inadempimento della ditta individuale, la condanna al CP_1 pagamento, a titolo di risarcimento danni a favore di Parte_1 dell'importo di euro 11.391,54, 00;
- Condanna la al pagamento delle spese di lite in favore Controparte_1 della che si liquidano in euro 786,00 euro per esborsi, € Parte_1
5.077,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute, da attribuire ai procuratori D'Angiolella e Coppola dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 26.08.2025
Il Giudice
Dott.ssa Simona Di Rauso