Art. 5.
L' art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 , e' sostituito dal seguente: ((1))
«Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilita' o morte a causa di servizio, indistintamente per gli impiegati civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, compresi i carabinieri Reali, dell'armata delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonche' per i militi e graduati di truppa dell'arma dei carabinieri Reali e della guardia di finanza, e per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, effettivamente ed integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo».
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 8 maggio 1924, n. 779 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L' art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835 , s'intende sostituito al solo primo comma dell'art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ".
L' art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 , e' sostituito dal seguente: ((1))
«Le pensioni normali e quelle dipendenti da inabilita' o morte a causa di servizio, indistintamente per gli impiegati civili, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, compresi i carabinieri Reali, dell'armata delle capitanerie di porto, dell'aeronautica e della guardia di finanza, nonche' per i militi e graduati di truppa dell'arma dei carabinieri Reali e della guardia di finanza, e per i graduati e agenti di custodia delle carceri, sono liquidate sulla media degli stipendi o delle paghe e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, effettivamente ed integralmente percetti nell'ultimo triennio di servizio effettivo».
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
Il Regio D.L. 8 maggio 1924, n. 779 , convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473 , ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L' art. 5 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2835 , s'intende sostituito al solo primo comma dell'art. 7 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480 ".