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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, in data 11-12-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5996/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte_2 (10-5-1972), in qualità di (23-11-1970) e Parte_1 genitori di (10-01-2012), rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Romano, Persona_1
e con la stessa elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrenti
E
CP_1, in pers. del 1. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25-11-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, genitori di Persona_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in capo al minore, proponevano il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Con memoria difensiva del 31-1-3023 si costituiva l'CP_1 che sulla base di varie argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. In corso di causa, ritenuti i presupposti, veniva nominato il CTU dott. Persona_2
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente;
all'udienza odierna la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio...
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione". Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta la CTU.
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che: "L'esaminando è affetto da disturbo prattognostico associato a deficit cognitivo lieve. Il disturbo prattognostico (più correttamente detto disturbo prassico o aprassia) è una alterazione delle capacità di eseguire movimenti volontari finalizzati, cioè gesti coordinati, intenzionali e corretti, nonostante siano integre la forza muscolare, la sensibilità e la comprensione del compito. Nel caso in discussione, la concessione dell'indennità di frequenza dipende da quanto il disturbo compromette la funzionalità e l'autonomia del minore. Orbene, il quadro attuale rientra in una condizione di lieve compromissione delle funzioni cognitive e prassiche, con buone capacità adattive e relazionali globali. Il minore ha seguito trattamento logopedico dal gennaio 2019 al febbraio 2024, con buona partecipazione e progressivo miglioramento delle competenze prassiche e linguistiche. Attualmente non necessita di ulteriori interventi riabilitativi continuativi, ma prosegue con monitoraggio periodico da parte del servizio di Neuropsichiatria Infantile. Allo stato attuale il minore presenta discrete capacità comunicative e di socializzazione, autonomia personale sostanzialmente adeguata all'età, alcune difficoltà residue nelle attività grafo-costruttive e nella pianificazione di sequenze motorie complesse, ma senza ripercussioni significative sulle autonomie quotidiane, rendimento scolastico in linea con le proprie potenzialità, in presenza di supporto didattico mirato. Il profilo descritto non evidenzia difficoltà persistenti e gravi tali da compromettere in modo significativo lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età. Il soggetto non necessita al momento di trattamenti terapeutici o riabilitativi continuativi, ma di monitoraggio e supporto educativo scolastico. Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione dell'indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della Legge
11 ottobre 1990 n. 289, non presentando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età..."
Le conclusioni del CTU, dott. Persona_2 trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va evidenziato, peraltro, che le valutazioni coincidono con quelle effettuate dal CTU dott. Per_3
[...] in fase di ATP, che ha visitato il minore in data 11-4-2022: "Il minore così come risulta dalla documentazione in atti, soffre di un disturbo prattognostico associato ad un deficit cognitivo lieve. Presenta difficoltà nelle abilità ortografiche a livello di alcuni gruppi consonantici ma una buona memoria di lavoro procedurale e visuo-spaziale. Buon il dominio logico matematico. Per tali problematiche pratica trattamento logopedico ambulatoriale bi-settimanale. Tenuto conto di quanto detto, il piccolo Persona_1 non può essere considerato invalido, in quanto presenta una condizione clinica non invalidante e non presenta difficoltà nello svolgimento dei compiti e nelle funzioni della propria età". Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di Ctu di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto. Nola, 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Nola, Dott. Flora Scelza, in data 11-12-2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5996/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
Parte_2 (10-5-1972), in qualità di (23-11-1970) e Parte_1 genitori di (10-01-2012), rappresentati e difesi dall'Avv. Anna Romano, Persona_1
e con la stessa elettivamente domiciliati come in atti.
Ricorrenti
E
CP_1, in pers. del 1. r. p. t., rappresentato e difeso dall'avv. Anna Oliva, e con la stessa elettivamente domiciliato come in atti.
Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25-11-2022 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma c.p.c., i ricorrenti in epigrafe, genitori di Persona_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto al fine di ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di frequenza in capo al minore, proponevano il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario.
Con memoria difensiva del 31-1-3023 si costituiva l'CP_1 che sulla base di varie argomentazioni giuridiche chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso. In corso di causa, ritenuti i presupposti, veniva nominato il CTU dott. Persona_2
In corso di causa con decreto presidenziale la causa veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante ed assegnata alla scrivente;
all'udienza odierna la causa veniva decisa.
La domanda è infondata e va rigettata.
Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: "Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio...
Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione". Nella presente fattispecie sono stati evidenziati i motivi della contestazione per cui si è reputato necessario un approfondimento medico ed è stata disposta la CTU.
Orbene, gli stati patologici del richiedente la prestazione sono quelli accertati dal CTU ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, qui da intendersi integralmente trascritti. Essi determinano, come affermato dal consulente, che: "L'esaminando è affetto da disturbo prattognostico associato a deficit cognitivo lieve. Il disturbo prattognostico (più correttamente detto disturbo prassico o aprassia) è una alterazione delle capacità di eseguire movimenti volontari finalizzati, cioè gesti coordinati, intenzionali e corretti, nonostante siano integre la forza muscolare, la sensibilità e la comprensione del compito. Nel caso in discussione, la concessione dell'indennità di frequenza dipende da quanto il disturbo compromette la funzionalità e l'autonomia del minore. Orbene, il quadro attuale rientra in una condizione di lieve compromissione delle funzioni cognitive e prassiche, con buone capacità adattive e relazionali globali. Il minore ha seguito trattamento logopedico dal gennaio 2019 al febbraio 2024, con buona partecipazione e progressivo miglioramento delle competenze prassiche e linguistiche. Attualmente non necessita di ulteriori interventi riabilitativi continuativi, ma prosegue con monitoraggio periodico da parte del servizio di Neuropsichiatria Infantile. Allo stato attuale il minore presenta discrete capacità comunicative e di socializzazione, autonomia personale sostanzialmente adeguata all'età, alcune difficoltà residue nelle attività grafo-costruttive e nella pianificazione di sequenze motorie complesse, ma senza ripercussioni significative sulle autonomie quotidiane, rendimento scolastico in linea con le proprie potenzialità, in presenza di supporto didattico mirato. Il profilo descritto non evidenzia difficoltà persistenti e gravi tali da compromettere in modo significativo lo svolgimento dei compiti e delle funzioni proprie dell'età. Il soggetto non necessita al momento di trattamenti terapeutici o riabilitativi continuativi, ma di monitoraggio e supporto educativo scolastico. Pertanto, si ritiene che non sussistano i presupposti per la concessione dell'indennità di frequenza ai sensi dell'art. 1 della Legge
11 ottobre 1990 n. 289, non presentando difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età..."
Le conclusioni del CTU, dott. Persona_2 trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal perito e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Va evidenziato, peraltro, che le valutazioni coincidono con quelle effettuate dal CTU dott. Per_3
[...] in fase di ATP, che ha visitato il minore in data 11-4-2022: "Il minore così come risulta dalla documentazione in atti, soffre di un disturbo prattognostico associato ad un deficit cognitivo lieve. Presenta difficoltà nelle abilità ortografiche a livello di alcuni gruppi consonantici ma una buona memoria di lavoro procedurale e visuo-spaziale. Buon il dominio logico matematico. Per tali problematiche pratica trattamento logopedico ambulatoriale bi-settimanale. Tenuto conto di quanto detto, il piccolo Persona_1 non può essere considerato invalido, in quanto presenta una condizione clinica non invalidante e non presenta difficoltà nello svolgimento dei compiti e nelle funzioni della propria età". Di conseguenza, l'opposizione va, dunque, rigettata e per l'effetto, va dichiarato che non sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di frequenza. Vista la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. dichiara irripetibili le spese di lite. Le spese di Ctu di entrambi i giudizi, come liquidate in separato decreto, sono poste a carico dell' CP_1.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Rigetta il ricorso;
b) Dichiara parte ricorrente non tenuta al pagamento delle spese processuali;
c) Liquida le spese di CTU come da separato decreto. Nola, 11-12-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza