Articolo 124 della Legge 3 aprile 1958, n. 460
Articolo 123
Versione
23 maggio 1958
Art. 124.
Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sara' provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lira 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella dei limiti di eta' per la cessazione dal servizio
Permanente, dalla ferma volontaria e dalla rafferma
( Legge 11 marzo 1955, n. 85 )
1. - Marescialli............................................ anni 60 2. - Brigadieri e vice brigadieri........................... anni 58
Entrata in vigore il 23 maggio 1958