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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 10/06/2025, n. 1484 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1484 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il UN di Bologna in composizione monocratica, nella persona del Presidente della prima sezione civile dott. Stefano Giusberti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 724/2025 r.g., promossa da avv. Riccardo Camilloni (c.f. ) del Foro di Bologna, in C.F._1
proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., elettivamente domiciliato presso il proprio studio
- ricorrente contro
(c.f. ) - resistente contumace Controparte_1 P.IVA_1
avente ad oggetto: “opposizione ex art. 170 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115”.
Conclusioni del ricorrente:
“Voglia l'Ill.mo UN Adito, contrariis reiectis, in via principale: in riforma del decreto di liquidazione emesso dal UN di Bologna il 21 novembre 2024 e comunicato in data 03 dicembre 2024 al termine del proc. N.R.G. Lav. 1243/2023, disporre la liquidazione degli onorari a favore dello scrivente difensore nell'importo di
€ 4.554,37; in subordine: in riforma del decreto di liquidazione emesso dal UN di Bologna il 21 novembre 2024 e comunicato in data 03 dicembre 2024 al termine del proc. N.R.G. Lav. 1243/2023, disporre la liquidazione degli onorari a favore dello scrivente difensore nell'importo di € 3.036,05”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso ex artt. 84 e 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, e 15 del d.l.vo
1° settembre 2011, n. 150, l'avvocato Riccardo Camilloni ha proposto opposizione avverso il decreto con il quale il UN di Bologna, sezione lavoro, in data 21 novembre 2024 ha disposto la liquidazione dei compensi per patrocinio a spese dello
1 Stato in relazione all'attività da egli svolta quale difensore di OL EN nell'ambito del procedimento iscritto al n.r.g.l. 1243/2023.
Il ricorrente ha censurato il provvedimento impugnato laddove ha quantificato i compensi spettantigli nella somma finale di € 1.657,50, ovverosia in una misura ritenuta inferiore ai valori tabellari minimi, e questo sia volendo attribuire alla controversia un valore tale da farla rientrare nello scaglione compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00, caso in cui, sempre secondo il ricorrente, l'importo minimo da corrispondere al netto della dimidiazione di cui all'art. 130 del d.P.R. 30 maggio 2002,
n. 115, avrebbe dovuto essere pari ad almeno € 3.808,00, oltre spese generali al 15% e
C.p.a come per legge, sia volendola apprezzare in un importo ricompreso nello scaglione immediatamente inferiore, ovvero quello racchiuso tra € 5.201,00 ed €
26,000,00, ipotesi nella quale la somma globale, al netto della predetta riduzione del
50%, a suo dire avrebbe dovuto ammontare a non meno di € 2.538,50, oltre spese generali al 15% e C.p.a come per legge.
Sulla scorta di tali considerazioni, l'avvocato Camilloni ha dunque chiesto, in via principale, che la causa venga ricompresa nello scaglione 26.001,00/52.000,00 €, con conseguente rideterminazione del compenso a lui dovuto nel maggior importo di
€ 3.808,00, oltre spese generali al 15% e C.p.a come per legge;
in subordine, qualora dovesse essere invece fatta ricadere nello scaglione inferiore, che gli venga ad ogni modo riconosciuto il superiore ammontare di € 2.538,50, oltre spese generali al 15% e
C.p.a come per legge.
Il , pur tempestivamente notiziato del procedimento Controparte_1
mediante regolare processo di notifica, non si è costituito in giudizio, rimanendo pertanto contumace.
All'udienza del 14 maggio 2025, il ricorrente, unico presente, ha precisato le conclusioni come da ricorso introduttivo ed ha discusso la causa ex art. 281 sexies c.p.c.
Terminata la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
Preliminarmente va rilevato che, trattandosi nella fattispecie in esame di un procedimento instaurato successivamente al 28 febbraio 2023, deve trovare
2 applicazione l'art. 15 del d.l.vo 1° settembre 2011, n. 150 (richiamato dall'art. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115) nel testo vigente a seguito delle modifiche apportate dal d.l.vo 10 ottobre 2022, n. 149. In forza dell'art. 15, co. 1, del d.l.vo n. 150 del 2011, nel testo attualmente vigente, “le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito semplificato di cognizione”, ossia dagli artt. 281 decies e ss. c.p.c., che pertanto trovano applicazione alla fattispecie. L'opposizione è stata quindi correttamente proposta al
Presidente del UN di Bologna (ed assegnata al Presidente di sezione delegato) ed è regolata dai richiamati art. 281 decies e ss. c.p.c.
Tanto premesso, si osserva che l'opposizione promossa dall'avv. Camilloni è solo in parte fondata.
In primo luogo, deve evidenziarsi che la tabella di riferimento per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta nelle controversie in materia di lavoro non è, come sostenuto dal ricorrente, quella relativa ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al UN (v. tabella n. 2 di cui agli allegati al d.m. 10 marzo 2014, n.55, così come modificato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147), ma invero quella prevista, per l'appunto, per le cause di lavoro (v. tabella n. 3 di cui agli allegati al d.m. cit.), con tutto ciò che ne discende sul piano degli importi, differenti, in essa contenuti.
Occorre poi rilevare che il ricorrente, nell'individuare la soglia minima al di sotto della quale il UN non avrebbe dovuto spingersi nel determinare i suoi compensi, non solo ha erroneamente dato per assunto che l'organo giudicante debba sempre e comunque liquidare ciascuna delle fasi nelle quali il giudizio si articola in astratto, presupposto all'evidenza non corretto, ben potendosi in concreto concludere senza istruttoria e/o con il mancato deposito di memorie finali, ma ha inoltre preso in considerazione i soli valori tabellari medi, i quali, tuttavia, a norma dell'art. 4, co. 1,
d.m. cit., possono essere ridotti dal giudice del 50%.
Ciò posto, va nondimeno rimarcato che nel caso in esame il giudice di prime cure ha riconosciuto al ricorrente, a titolo di onorari professionali, una somma finale che, senza considerare l'aumento disposto ex dell'art. 4, co. 1 bis, d.m. cit. e il diffalco
3 previsto ex art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, appare effettivamente di entità lievemente inferiore a quella risultante dalla sommatoria degli importi corrispondenti ai valori minimi previsti per le fasi nelle quali si è sviluppato de facto il giudizio, ovvero di studio, introduttiva e di trattazione. Ricondotta la controversia nello scaglione di valore compreso tra € 26.001,00 ed € 52.000,00 alla luce dei criteri di cui all'art. 5, co.
5 e 6, d.m. cit. e applicati i valori tabellari minimi relativi alle richiamate fasi, così come condivisibilmente disposto nel provvedimento opposto (e segnatamente: €
1.622,50 per la fase di introduttiva, € 601,00 per la fase di studio e € 940,00 per la fase di trattazione;
v. tabella n. 3 relativa alle cause di lavoro di cui agli allegati del d.m. cit.), emerge, infatti, che il UN avrebbe dovuto liquidare non già la somma di €
3.000,00, ma il maggior importo di € 3.163,50.
In virtù delle considerazioni che precedono, la domanda del ricorrente, benché basata in larga parte su erronee argomentazioni giuridiche, deve dunque ritenersi meritevole di accoglimento nei limiti sopra indicati, ovvero nel senso della rideterminazione di quanto dovuto all'avvocato Camilloni a titolo di compensi professionali per patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività da egli svolta nell'ambito del giudizio recante il n.r.g.l. 1243/2023 nella superiore somma di €
3.163,50, somma che, incrementata del 30% ai sensi dell'art. 4, co. 1 bis, d.m. cit. e diminuita del 50% ex art. 130 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, si consolida nel montante finale di € 2.056,27, il tutto oltre alle spese forfettarie al 15%, tributi e contributi come per legge.
Tenuto conto dell'accoglimento solo parziale della domanda del ricorrente e avuto riguardo alla mancata opposizione da parte del , che è Controparte_1
rimasto contumace, appare conforme a giustizia compensare integralmente fra le parti le spese processuali.
P. Q. M.
il Presidente della prima sezione civile del UN di Bologna, definitivamente decidendo, così provvede:
4 a) in parziale riforma del decreto impugnato, ridetermina quanto dovuto dall'Erario al ricorrente a titolo di compensi professionali per patrocinio a spese dello Stato in relazione all'attività svolta nell'ambito del giudizio recante il n.r.g.l. 1243/2023 nella somma di € 2.056,27, il tutto oltre alle spese forfettarie al 15%, tributi e contributi come per legge;
b) compensa integralmente fra le parti delle spese processuali.
Così deciso in Bologna, il giorno 9 giugno 2025.
Il Presidente di sezione
dott. Stefano Giusberti
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