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Sentenza 2 maggio 2024
Sentenza 2 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/05/2024, n. 1094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1094 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90000045 /2012 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 novembre 2023 previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCARCELLA ATTILIO, giusta procura in atti, opponente, contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARDILE PLACIDO, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali. In fatto ed in diritto
titolare dell'omonima ditta ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto igiuntivo n. 148/11 con il quale il Tribunale di Messina, sez. distaccata di
Taormina, gli ha ingiunto di pagare, in favore della “la somma di € Controparte_1
89.574,71, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda nonché le spese della procedura”. A fondamento della proposta opposizione ha esposto quanto segue.
In data 15.10.2004, è stata costituita con scrittura privata una Controparte_2
tra le ditte ,
[...] Parte_1 Controparte_3
e la al fine di partecipare Controparte_4 alla gara di appalto indetta dal per l'affidamento del servizio di Controparte_5 gestione dei parcheggi a pagamento. In data 27.07.2006, il di ha CP_5 CP_5 affidato l'incarico alla predetta associazione temporanea di imprese che in data 27.09.2006 è confluita in una nuova società costituendo la Controparte_6
avente ad oggetto la gestione dei parcheggi pubblici sul Comune di
[...]
e su altri Comuni od enti pubblici e privati, con quote per ciascuno dei tre soci CP_5 del 33%. Con riferimento alla gestione dei parcheggi, ha evidenziato in particolare che: la ditta si occupava dei parcometri, mentre l' dei biglietti Pt_1 Controparte_4
c.d. “gratta e sosta”, i cui ricavi confluivano sul conto corrente della società consortile;
la ditta ha effettuato ingenti spese a favore della Pt_1 [...]
, mai rimborsate, per circa 49.360,91 euro, relative ai costi Controparte_6 notarili di costituzione della Società stessa, ai bagni chimici, ai blocchetti tipografici, spese di registrazione del contratto con l'ente municipale, ai diritti di segreteria del ai costi dei dipendenti, all'affitto alla alla polizza CP_5 Org_1 fideiussoria ed ad altre spese sostenute dall'opponente, come da documentazione in atti, oltre le somme versate al Comune pari al 40,10%, spese per l'escussione della Organi Polizza ari ad 34.000,00, per un totale di spese pari ad € 212.655,50 .
Ha, altresì, allegato di essere creditrice del 33% degli utili conseguito dalla consortile durante lo svolgimento dell'appalto, in ragione della quota di cui è titolare. Ha convenuto, pertanto, in giudizio la chiedendo la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo e la condanna, in riconvenzionale, di quest'ultima al rimborso delle spese anticipate ed al pagamento del 33% degli utili totali.
costituendosi, ha contestato l'opposizione avversaria di cui ha Controparte_7 chiesto il rigetto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa, la stessa, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La consulenza tecnica in atti è stata redatta sulla scorta della produzione documentale effettuata dalle parti ed è sulla base della stessa che le domande possono essere esaminate. Le eventuali carenze probatorie che hanno indotto il ctu a ritenere che la documentazione è incompleta e che, pertanto, le risultanze possono non esser conformi alle reali contabilizzazioni, non incidono sulla veridicità dei dati acquisiti né sulla inidoneità delle risultanze atteso che, in omaggio al principio dispositivo ed all'onere probatorio, la causa va decisa sulla base delle risultanze anche documentali acquisite e solo su queste, seppur parziali, essendo l'eventuale discrasia il risultato del mancato assolvimento delle parti dell'onere probatorio gravante sulle stesse.
Ciò premesso, tenuto conto della documentazione ritualmente prodotta in atti come rinvenuta ed esaminata dal consulente, ai fini della determinazione dell'esatto dare avere tra le parti, non può che aversi riguardo alla contabilizzazione effettuata dal consulente tenendo conto degli incassi, dei guadagni e delle spese, come risultanti documentalmente, non potendosi porre a base di calcolo altre ricostruzioni prive delle valutazioni in ordine ad una delle suddette voci o fondata sulla acquisizione di spese non documentate. Più precisamente occorre avere riguardo quale base di calcolo agli incassi come allegati e provati dalla ovvero, € 119.403,80 quali incassi documentati ed € Pt_1
123.166,50 quali incassi non contestati, non potendosi usare quale base di calcolo la Contr maggior somma (allegata a titolo di incasso della da parte della di Pt_1 CP_9
€ 254.165,80, atteso che la maggior somma si fonda su incassi allegati ma non idoneamente provati dalla TE ( cfr. pagg.11 e 12 della consulenza tecnica in atti). Da tale somma pari ad € 242570,30, occorre detrarre le spese sostenute dalla nei limiti in cui risultano provate ( € 14650,97) e riconosciute dalla TE ( Pt_1
163294,59) per un totale di € 177945,56. In base a tale ricostruzione ( ipotesi n.2
2 conteggio B, pag. 14 ctu in atti) la differenza tra incassi e spese è pari ad € 64624,74 dalla quale sottraendo la quota parte della , pari al 33%, ovvero Parte_2
€ 21541,58 si ottiene l'eccedenza che quest'ultimo deve rimborsare al
[...] ari ad € 43083,16. CP_10
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, che assorbono ogni ulteriore valutazione e acquisizione, in accoglimento dell'opposizione spiegata e della domanda riconvenzionale, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di € 43.083,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Occorre solo precisare con riferimento al lamentato indebito arricchimento, che relativamente allo stesso non è stata rassegnata idonea domanda nelle conclusioni dell'atto introduttivo e, pertanto, tale domanda avanzata in sede di comparsa conclusionale è inammissibile e non va esaminata, ferma restando, invero, l'inammissibilità pure avuto riguardo ad altro profilo tenuto conto che si verte nell'ambito di rapporto contrattuale sicché non ricorre il presupposto della residualità di cui all'art. 2041 c.c.. Stante l'esito del giudizio è infondata la domanda azionata da parte opponente di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che va, pertanto, rigettata. In ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate nella misura di metà condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'altra metà liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività spiegata negli anni del giudizio, applicando i parametri compresi tra i medi e i massimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed 52.000,00. Le spese di ctu, come liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messin, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 90000045 /2012 R.G.A.C., così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto condanando l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 43083,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta le altre domande;
3) compensa le spese di lite in ragione di metà condannando l'opponente al pagamento della restante metà in favore dell'opposta liquidate in € 4500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
4) pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 24 aprile 2024. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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TRIBUNALE DI MESSINA Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Messina, seconda sezione civile, in persona del Giudice monocratico, dott.ssa Emanuela Lo Presti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 90000045 /2012 R.G., introitata per la decisione all'udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 7 novembre 2023 previa assegnazione dei termini minimi di cui all'art.190 c.p.c., promossa da
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
SCARCELLA ATTILIO, giusta procura in atti, opponente, contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
CARDILE PLACIDO, giusta procura in atti, opposta avente ad oggetto: altri istituti e leggi speciali. In fatto ed in diritto
titolare dell'omonima ditta ha proposto opposizione avverso il Parte_1 decreto igiuntivo n. 148/11 con il quale il Tribunale di Messina, sez. distaccata di
Taormina, gli ha ingiunto di pagare, in favore della “la somma di € Controparte_1
89.574,71, oltre interessi legali a decorrere dalla domanda nonché le spese della procedura”. A fondamento della proposta opposizione ha esposto quanto segue.
In data 15.10.2004, è stata costituita con scrittura privata una Controparte_2
tra le ditte ,
[...] Parte_1 Controparte_3
e la al fine di partecipare Controparte_4 alla gara di appalto indetta dal per l'affidamento del servizio di Controparte_5 gestione dei parcheggi a pagamento. In data 27.07.2006, il di ha CP_5 CP_5 affidato l'incarico alla predetta associazione temporanea di imprese che in data 27.09.2006 è confluita in una nuova società costituendo la Controparte_6
avente ad oggetto la gestione dei parcheggi pubblici sul Comune di
[...]
e su altri Comuni od enti pubblici e privati, con quote per ciascuno dei tre soci CP_5 del 33%. Con riferimento alla gestione dei parcheggi, ha evidenziato in particolare che: la ditta si occupava dei parcometri, mentre l' dei biglietti Pt_1 Controparte_4
c.d. “gratta e sosta”, i cui ricavi confluivano sul conto corrente della società consortile;
la ditta ha effettuato ingenti spese a favore della Pt_1 [...]
, mai rimborsate, per circa 49.360,91 euro, relative ai costi Controparte_6 notarili di costituzione della Società stessa, ai bagni chimici, ai blocchetti tipografici, spese di registrazione del contratto con l'ente municipale, ai diritti di segreteria del ai costi dei dipendenti, all'affitto alla alla polizza CP_5 Org_1 fideiussoria ed ad altre spese sostenute dall'opponente, come da documentazione in atti, oltre le somme versate al Comune pari al 40,10%, spese per l'escussione della Organi Polizza ari ad 34.000,00, per un totale di spese pari ad € 212.655,50 .
Ha, altresì, allegato di essere creditrice del 33% degli utili conseguito dalla consortile durante lo svolgimento dell'appalto, in ragione della quota di cui è titolare. Ha convenuto, pertanto, in giudizio la chiedendo la revoca del CP_1 decreto ingiuntivo e la condanna, in riconvenzionale, di quest'ultima al rimborso delle spese anticipate ed al pagamento del 33% degli utili totali.
costituendosi, ha contestato l'opposizione avversaria di cui ha Controparte_7 chiesto il rigetto chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Istruita la causa, la stessa, precisate le conclusioni, è stata assunta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.. La consulenza tecnica in atti è stata redatta sulla scorta della produzione documentale effettuata dalle parti ed è sulla base della stessa che le domande possono essere esaminate. Le eventuali carenze probatorie che hanno indotto il ctu a ritenere che la documentazione è incompleta e che, pertanto, le risultanze possono non esser conformi alle reali contabilizzazioni, non incidono sulla veridicità dei dati acquisiti né sulla inidoneità delle risultanze atteso che, in omaggio al principio dispositivo ed all'onere probatorio, la causa va decisa sulla base delle risultanze anche documentali acquisite e solo su queste, seppur parziali, essendo l'eventuale discrasia il risultato del mancato assolvimento delle parti dell'onere probatorio gravante sulle stesse.
Ciò premesso, tenuto conto della documentazione ritualmente prodotta in atti come rinvenuta ed esaminata dal consulente, ai fini della determinazione dell'esatto dare avere tra le parti, non può che aversi riguardo alla contabilizzazione effettuata dal consulente tenendo conto degli incassi, dei guadagni e delle spese, come risultanti documentalmente, non potendosi porre a base di calcolo altre ricostruzioni prive delle valutazioni in ordine ad una delle suddette voci o fondata sulla acquisizione di spese non documentate. Più precisamente occorre avere riguardo quale base di calcolo agli incassi come allegati e provati dalla ovvero, € 119.403,80 quali incassi documentati ed € Pt_1
123.166,50 quali incassi non contestati, non potendosi usare quale base di calcolo la Contr maggior somma (allegata a titolo di incasso della da parte della di Pt_1 CP_9
€ 254.165,80, atteso che la maggior somma si fonda su incassi allegati ma non idoneamente provati dalla TE ( cfr. pagg.11 e 12 della consulenza tecnica in atti). Da tale somma pari ad € 242570,30, occorre detrarre le spese sostenute dalla nei limiti in cui risultano provate ( € 14650,97) e riconosciute dalla TE ( Pt_1
163294,59) per un totale di € 177945,56. In base a tale ricostruzione ( ipotesi n.2
2 conteggio B, pag. 14 ctu in atti) la differenza tra incassi e spese è pari ad € 64624,74 dalla quale sottraendo la quota parte della , pari al 33%, ovvero Parte_2
€ 21541,58 si ottiene l'eccedenza che quest'ultimo deve rimborsare al
[...] ari ad € 43083,16. CP_10
Alla luce delle predette risultanze istruttorie, che assorbono ogni ulteriore valutazione e acquisizione, in accoglimento dell'opposizione spiegata e della domanda riconvenzionale, il decreto ingiuntivo va revocato con condanna dell'opponente al versamento in favore dell'opposta della somma di € 43.083,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo. Occorre solo precisare con riferimento al lamentato indebito arricchimento, che relativamente allo stesso non è stata rassegnata idonea domanda nelle conclusioni dell'atto introduttivo e, pertanto, tale domanda avanzata in sede di comparsa conclusionale è inammissibile e non va esaminata, ferma restando, invero, l'inammissibilità pure avuto riguardo ad altro profilo tenuto conto che si verte nell'ambito di rapporto contrattuale sicché non ricorre il presupposto della residualità di cui all'art. 2041 c.c.. Stante l'esito del giudizio è infondata la domanda azionata da parte opponente di condanna dell'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c. che va, pertanto, rigettata. In ragione della soccombenza reciproca, le spese vanno compensate nella misura di metà condannando l'opponente al pagamento in favore dell'opposta dell'altra metà liquidate, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività spiegata negli anni del giudizio, applicando i parametri compresi tra i medi e i massimi di cui al D.M. 55/14 relativi alle controversie di valore compreso tra € 26.000,00 ed 52.000,00. Le spese di ctu, come liquidate con decreto, vanno definitivamente poste a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messin, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel giudizio iscritto al n. 90000045 /2012 R.G.A.C., così provvede:
1) In accoglimento dell'opposizione e della domanda riconvenzionale di parte opponente, revoca il decreto ingiuntivo opposto condanando l'opponente a pagare all'opposta la somma di € 43083,16 oltre interessi dalla domanda al soddisfo;
2) rigetta le altre domande;
3) compensa le spese di lite in ragione di metà condannando l'opponente al pagamento della restante metà in favore dell'opposta liquidate in € 4500,00 oltre spese generali, iva e cpa come per legge
4) pone le spese di ctu definitivamente a carico solidale di entrambe le parti in ragione del 50% ciascuno. Si comunichi.
Così deciso in Messina il 24 aprile 2024. Il Giudice dott.ssa Emanuela Lo Presti
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