Art. 4. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Articolo 3
- Legge 15 dicembre 1998, n. 465
Articolo 4 della Legge 15 dicembre 1998, n. 465
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12 gennaio 1999
12 gennaio 1999
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