Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 07/04/2025, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 2214/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SEZIONE SECONDA CIVILE
R.G. n. 2214/2024
ESITI DELL'UDIENZA DEL GIORNO 07 APRILE 2025
SOSTITUITA DAL DEPOSITO DI NOTE SCRITTE
EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice, dr.ssa Valeria Villani, letto l'art. 127 ter c.p.c.; verificata con esito positivo l'avvenuta rituale comunicazione, a cura della
Cancelleria, del provvedimento con cui l'odierna udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte;
dato atto che le parti hanno provveduto al deposito delle predette note, riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate;
P.Q.M.
alla luce delle conclusioni rassegnate nelle note scritte depositate, questo Giudice decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica ed in persona della dr.ssa Valeria Villani, all'esito dell'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del giorno 07 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. ha pronunziato, mediante contestuale deposito del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2214 dell'anno 2024, avente ad oggetto: opposizione a cartella di pagamento, pendente
TRA
(C.F. , nato il [...] ad Parte_1 CodiceFiscale_1
Avellino (AV) ed ivi residente in C.da Archi n. 57, nella qualità di amministratore delegato della società Cosmopol S.p.A. dal 14.03.2014 al 13.07.2015, rappresentato e difeso, giusta procura posta in calce al ricorso introduttivo, dall'Avv. Nicoletta Pescatore (C.F. ), con la quale è CodiceFiscale_2 elettivamente domiciliato in Avellino, alla via Partenio n. 12, presso lo studio dell'Avv. Frasca;
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Pasqualina del Giudice, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Teora (AV), al corso Plebiscito n.
71;
OPPOSTA
R.G. n. 2214/2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c..
Invero, l'art. 281-sexies c.p.c. consente al Giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso.
2. Ciò posto, con ricorso depositato in data 30 luglio 2024, , Parte_1 nella qualità di amministratore delegato di Cosmopol S.p.A., ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 012 2024 00078986 79 000, emessa da e relativa all'ordinanza ingiunzione Controparte_1
n. 180/2023/A prot. 13091 del 03/07/2023 per violazioni delle disposizioni di cui al verbale unico di accertamento e notificazione n. AV 00003/2014 – 105 07 del
26/08/19 prot 16968.
A fondamento di tale opposizione, ha dedotto: Parte_1
a) che con i verbali di accertamento e notificazione n. AV00003/2014-105.03 del
26.8.2019 prot. n. 16972 del 3.9.2019, n. AV00003/2014-105.07 del 26.08.2019 prot. n. 16968 del 3.09.2019, n. AV00003/2014-105.08 del 26.08.2019 prot. n.
16966 del 3.08.2019 e n. AV00003/2014- 105.09 del 26.08.2019 prot. n. 16969 del 3.08.2019, l' ha contestato alla Cosmopol Parte_2
S.p.A. in solido con i propri legali rappresentanti, , Parte_3 Parte_1
e , ognuno con riguardo al proprio periodo di competenza,
[...] Parte_4 le seguenti violazioni: infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro dei dati relativo ai lavoratori determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
infedeli registrazioni nel libro unico del lavoro dei dati relativi ai lavoratori determinando differenti trattamenti retributivi, previdenziali o fiscali;
omessa comunicazione al Centro per l'Impiego, nei termini di legge, della
Comunicazione obbligatoria di cessazione;
omessa fruizione delle ferie, nei termini di legge, nella misura prevista dalla legge;
indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato;
omessa corresponsione dell'importo dovuto a titolo di malattia lavoratori aventi diritto;
omessa corresponsione dell'importo dovuto a titolo di malattia ai lavoratori aventi diritto;
omessa corresponsione dell'importo dovuto a titolo di ANF ai lavoratori aventi diritto;
R.G. n. 2214/2024
b) che l'opponente, quale amministratore delegato della Cosmopol S.p.A. dal
14.03.2014 al 13.07.2015, insieme a , quale amministratore Parte_5 delegato, a , nella qualità di Presidente del cda della società Parte_3
Cosmopol S.p.A. dal 14.03.2014 all'11.09.2017, a , nella qualità Parte_4 di Presidente del cda della Cosmopol S.p.A. dall'11.09.2017, ha proposto ricorso ex art. 22 L. 689/81 avverso l'ordinanza ingiunzione n. 180/2023-b del
03.07.2023 prot. 13091, notificata in data 10.07.2023, l'ordinanza ingiunzione n.
181/2023–b del 03.07.2023 prot. 13093, notificata in data 10.07.2023,
l'ordinanza ingiunzione n. 182/2023–b del 03.07.2023 prot 13094, notificata in data 10.07.2023, l'ordinanza ingiunzione n. 183/2023 –b del 03.07.2023 prot
13097, notificata in data 10.07.2023;
c) che la Cosmopol S.p.A., in persona del Presidente del Consiglio di
Amministrazione , ha proposto ricorso per la sospensione delle Parte_4 suddette ordinanze, depositando in atti un assegno circolare intestato all'Ispettorato Territoriale del Lavoro di Avellino di € 22.213,80, a titolo di cauzione ai sensi degli artt. 283 e 648 cpc;
d) che il Tribunale di Avellino, in data 24.11.2023, ha sospeso l'efficacia esecutiva delle ordinanze-ingiunzione;
e) che, in data 19.02.2024, con ordinanza il Tribunale di Avellino, a scioglimento della riserva assunta in data 12.02.24, riteneva l'opportunità di confermare la sospensione dell'efficacia esecutiva delle ordinanze di ingiunzione n. 180/2023 del
03.07.2023, 181/2023 del 03.07.2023, n. 182/2023 del 03.07.2023 e 183/2023 del 03.07.2023, già disposta con decreto inaudita altera parte;
f) che l' ha comunicato all' la Parte_2 Controparte_1 sospensione dell'efficacia delle ordinanze ingiunzione in forza del provvedimento dell'Autorità Giudiziaria del 19.02.24, notificato in data 21.02.24;
g) che l'Ufficio ha asserito di non aver potuto procedere alla sospensione telematica in quanto il ruolo, reso esecutivo in data 17.01.2024, non era stato ancora pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione e, pertanto, ha chiesto all di non porre in essere Controparte_2 alcuna attività per la riscossione coattiva;
h) che l ha, tuttavia, provveduto a Controparte_2 notificare le cartelle di pagamento oggetto del presente ricorso. R.G. n. 2214/2024
L'opponente ha, dunque, eccepito la nullità, l'annullabilità ovvero l'inesistenza della cartella di pagamento n. 012 2024 00078986 79 000, attesa la sospensione dell'ordinanza ingiunzione n. 180/2023 B del 3.7.2023, in forza della quale la cartella è stata emessa ed ha concluso chiedendo, in via preliminare, di sospendere, inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della cartella di pagamento n. 012 2024 00078986 79 000 e, nel merito, di dichiarare di nullità dei provvedimenti impugnati. Il tutto con vittoria di spese da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
3. Si è costituita, con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 23 novembre 2024, l , eccependo il proprio “difetto Controparte_1 di legittimazione passiva”, attesa la titolarità a stare in giudizio dell'Ente impositore e l'infondatezza del ricorso.
4. Ciò posto, con decreto emesso inaudita altera parte in data 06 agosto 2024
è stata sospesa l'efficacia esecutiva del titolo costituito dalla cartella di pagamento n. 012 2024 00078986 79 000, sospensione, poi, confermata con l'ordinanza emessa in data 11 febbraio 2025, con cui il presente giudizio è stato rinviato, per la precisazione delle conclusioni e discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c., all'udienza del 07 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ove la causa viene decisa all'esito del deposito delle predette note, che tengono luogo della discussione orale della causa.
5. Orbene, va rigettata la richiesta dell Controparte_3 formulata in sede di note scritte depositate in data 10 febbraio 2025 e reiterata in data 03 aprile 2025 e volta ad ottenere la declaratoria di cessata materia del contendere in virtù del fatto che la cartella di pagamento n. 012 2024 00078986
79 000 oggetto del presente giudizio sarebbe già stata annullata dal Tribunale di
Avellino con sentenza n. 2212/2024 del 30.12.2024 nel procedimento recante n.
R.G. 1650/2024.
Come è noto, la declaratoria della cessazione della materia del contendere presuppone in primo luogo che, nel corso del processo, sia sopraggiunto un evento incidente sulla situazione sostanziale preesistente in qualche modo idoneo a soddisfare l'interesse finale dell'attore ed anche che entrambe le parti concordino tanto sull'esistenza dell'evento quanto sul sopravvenuto reciproco disinteresse alla pronuncia del giudice (cfr. Cass. 1950/2003; Cass. 11931/2006;
Cass 16150/2010). R.G. n. 2214/2024
Nel caso di specie, non ricorre neppure il primo dei suddetti elementi, atteso che la sentenza emessa dal Tribunale di Avellino nell'ambito del procedimento recante
R.G. n. 1650/2024 ha ad oggetto l'opposizione proposta anche da Parte_1
avverso altre cartelle di pagamento (segnatamente, le cartelle nn.
[...]
01220240007899184001, 01220240007898679001 e 01220240007931940001) diverse da quella oggetto del presente giudizio.
6. Ciò premesso e passando ad esaminare il merito della controversia, ritiene il Tribunale che debba esser rigettata l'eccezione di “carenza di legittimazione passiva” sollevata dall' , dovendosi all'uopo Controparte_1 richiamare la ormai granitica giurisprudenza di legittimità, secondo cui in capo all'esattore sussiste una legittimazione generale passiva nelle controversie aventi ad oggetto la riscossione delle somme di cui è incaricato, in base alla considerazione che trattasi del soggetto dal quale proviene l'atto oggetto di opposizione (Cass. n. 2016 del 11.07.2016).
Tanto va ribadito anche in considerazione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale (Cass.
n. 1985 del 29.01.2014).
Ciò posto, è noto che, in tema di esecuzione esattoriale, la sospensione giudiziale
“arresta temporaneamente la possibilità per il creditore di agire in executivis e preclude all'amministrazione finanziaria e all'agente della riscossione la notificazione della cartella di pagamento e il compimento di ogni ulteriore atto diretto a far proseguire l'esecuzione, la quale deve medio tempore arrestarsi;
ne deriva che, qualora l'iscrizione a ruolo sia avvenuta anteriormente a detta sospensione, non va dato corso agli atti successivi, inclusa la notifica della cartella che veicola il ruolo o la presa in carico, dovendo l'amministrazione viceversa adottare tutti i provvedimenti interni di segno e direzione contrari alla prosecuzione dell'esecuzione, in attesa della pronuncia sul merito della lite o della revoca della sospensione giudiziale” (cfr. Cass. civ., sez. trib., n. 21824/2023; sez. trib., n. 26801/2024).
Nel caso di specie, l ha posto in essere attività Controparte_1 successive alla sospensione giudiziale del titolo in forza del quale è stata effettuata l'iscrizione al ruolo, ragion per cui il ricorso è fondato e deve essere accolto. R.G. n. 2214/2024
Dall'esame della documentazione prodotta dalle parti in atti, questo Tribunale ha rilevato che l'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, quale atto prodromico posto a fondamento della cartella esattoriale opposta è stata sospesa, in un primis, con decreto reso inaudita altera parte al Tribunale di Avellino del
24.11.2023 e, poi, confermata con ordinanza del 19.02.2024 all'esisto dell'instaurazione del contraddittorio.
Ebbene, nonostante tale sospensione, l'opposta Controparte_3 ha comunque provveduto a notificare la cartella esattoriale n. 012 2024
00078986 79 000, fondata sull'ordinanza ingiunzione n. 180/2023 B, la cui efficacia è stata sospesa già in data 24.11.2023.
Quanto all'eccezione proposta dall' volta ad Controparte_1 affermare la responsabilità esclusiva dell'ente creditore - che le avrebbe consegnato il ruolo in data 25.3.2024, pur essendo già intervenuta la sospensione dell'efficacia esecutiva - tali difese appaiono irrilevanti nei riguardi dell'opponente che, per fermare l'azione dell' ha dovuto proporre un ulteriore giudizio con CP_4 il deposito del presente ricorso.
Il riparto di responsabilità tra ente creditore ed ha, infatti, rilevanza nei soli CP_4 rapporti interni tra tali enti e non anche nei confronti del contribuente. A tanto deve aggiungersi che l'opposta, pur affermando la responsabilità dell'ente creditore per i fatti in lite, non ne ha mai richiesto la chiamata in causa.
7. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il ricorso proposto dall'opponente deve essere accolto. Parte_1
8. Quanto alla regolamentazione delle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza dell'opposta ex art. 91 c.p.c. e si Controparte_1 liquidano come in dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n.
55/2014 aggiornato al D.M. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia ed alle fasi (di studio, introduttiva e decisoria) effettivamente espletate, valori minimi in ragione della non particolare complessità della controversia e del modulo decisionale adottato (art. 281 sexies c.p.c.).
Va disposta la distrazione delle spese di lite ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore dell'opponente Avv. Nicoletta Pescatore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
R.G. n. 2214/2024
Il Tribunale di Avellino, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dr.ssa Valeria Villani, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'opposizione proposta da , nella qualità di Parte_1 amministratore delegato di Cosmopol S.p.A. dal 14 marzo 2014 al 13 luglio 2015, annulla la cartella esattoriale oggetto di opposizione n. 012 2024 00078986 79
000;
- condanna l'opposta al pagamento in favore Controparte_1 dell'opponente delle spese processuali, che liquida in € 125,00 Parte_1 per esborsi ed € 852,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA, se dovute, come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Nicoletta Pescatore dichiaratasi antistataria.
Così deciso all'udienza del 07 aprile 2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice dr.ssa Valeria Villani