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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/12/2025, n. 2049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2049 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Parte_1 C.F._1
Martiri di Via Fani, 2 in Mattinata (FG) presso lo studio dell'Avv. PIEMONTESE MARIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via San Controparte_1 C.F._2
Lorenzo, n.260 in Manfredonia (FG) presso lo studio dell'Avv. SCHIAVONE PIETRO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli genitori non coniugati.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.9.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 27.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione more uxorio dalla quale è
[...] nato (n.to a San Giovanni Rotondo il 01.5.2015), riconosciuto da entrambi i genitori;
che Per_1 da quando è cessata la convivenza, lei vive con il figlio in Mattinata alla via Concezione n. 1, mentre abita presso i propri genitori, sempre in Mattinata;
che lei svolge la professione CP_1 di barista/cameriera, mentre ha svolto diversi lavori nel campo dell'edilizia e CP_1 dell'agricoltura, anche se svolge in maniera prevalente la professione di cuoco;
che nel periodo estivo del 2022 e 2023 ha gestito il Ristorante Lido Oasi di Mattinata con la propria CP_1 società che è cointestataria con il resistente di un conto corrente bancario aziendale Parte_2 riferibile alla ma che non è a conoscenza delle effettive somme depositate sullo Parte_2 stesso, in quanto si è sempre occupato il resistente della gestione del conto;
che per il figlio Per_1 le spese mensili ammontano a circa € 800,00 mensili.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto: disporsi l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la madre e la predisposizione di un calendario per l'esercizio del diritto di visita del padre;
la corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intero A.U.U. in favore del figlio;
l'assegnazione dell'abitazione familiare;
di disporre l'obbligo a carico del resistente di consegnare “all'operatrice del Patronato Inca Cgil” la documentazione necessaria per la richiesta dell'Isee.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.8.2024 , non Controparte_1 opponendosi alle domande di affidamento condiviso, collocamento del minore presso la madre, diritto di visita così come indicato dalla ricorrente e assegnazione dell'abitazione familiare, si è opposto, invece, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore del figlio, deducendo: che gestisce solo nel periodo estivo l'attività di ristorazione presso Per_1
Lido Oasi di Mattinata con la sua società che la ricorrente era dipendente e socia Parte_2 della predetta società; che la sua attività lavorativa è stagionale e precaria, tanto per cui non ha un reddito elevato;
che lui ha ricevuto più volte la che durante la convivenza e, anche, alla fine Pt_3 della stessa, ha sempre contribuito al mantenimento e all'educazione del figlio, corrispondendo un assegno mensile di € 200,00 alla ricorrente.
Pertanto, il resistente non opponendosi alla domanda di affidamento condiviso, collocamento del figlio minore presso la madre, assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente e diritto di visita così come previsto da , si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno di Pt_1 mantenimento in favore del figlio di € 200,00/250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione al 50% dell'A.U.U.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il precedente Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lui all'udienza del 09.9.2024, all'esito della quale il precedente Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 22.9.2025.
In vista di tale udienza le parti hanno depositato note, sottoscritte personalmente dalle stesse, di adesione alla proposta conciliativa formulata dal precedente Giudice con l'ordinanza del 18.9.2024 di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 22.9.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M., emesso in data 23.10.2025.
******
L'art. 337 ter c.c., rubricato “esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio”, come nel presente caso, dispone che il
Giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all'interesse dei figli, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, anche in difformità con quanto richiesto dalle parti, dovendo prioritariamente tenere conto di quale sia il miglior interesse del minore (si veda
Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”; si veda ex multis Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014).
Nel caso di specie i ricorrenti, genitori non coniugati, hanno trovato un accordo nella proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 18.9.2024, con cui il precedente Giudice ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, invitando, così, le parti alla definizione bonaria del presente procedimento. e hanno depositato note di adesione alla Parte_1 Controparte_1 proposta conciliativa, sottoscritte dalle parti in data 21.01.2025 per la ricorrente (dep. in pari data) e
08.9.2025 per il resistente (dep. in pari data). Con l'adesione alla proposta conciliativa si intendono, pertanto, abbandonate le altre domande proposte.
I suddetti accordi sono, evidentemente, conformi all'interesse del minore, non essendo contrari a norme imperative e di ordine pubblico e risultando idonei sia a garantire una effettiva bigenitorialità, secondo i principi fissati dal nostro ordinamento e dalla giurisprudenza, sia a garantire al minore delle condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, rispetto alle rispettive condizioni economiche dei genitori coobbligati.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ex art. 92 co 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dispone che l'affidamento e il mantenimento del figlio minore siano Persona_2 regolati dalle condizioni di cui all'ordinanza del 18.9.2024, proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito personalmente, che qui devono intendersi per integralmente richiamate e trascritte;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 2.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Rignanese Dott. Antonio Buccaro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela M. Carbonelli Giudice dott.ssa Stefania Rignanese Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2106/2024 promossa da:
(C.F. ), elettivamente domiciliata alla Via Parte_1 C.F._1
Martiri di Via Fani, 2 in Mattinata (FG) presso lo studio dell'Avv. PIEMONTESE MARIA, giusta procura in atti
RICORRENTE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato alla Via San Controparte_1 C.F._2
Lorenzo, n.260 in Manfredonia (FG) presso lo studio dell'Avv. SCHIAVONE PIETRO, giusta procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: affidamento e mantenimento figli genitori non coniugati.
CONCLUSIONI: All'udienza del 22.9.2025 sulle conclusioni delle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 27.4.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
esponendo: di aver intrattenuto con quest'ultimo una relazione more uxorio dalla quale è
[...] nato (n.to a San Giovanni Rotondo il 01.5.2015), riconosciuto da entrambi i genitori;
che Per_1 da quando è cessata la convivenza, lei vive con il figlio in Mattinata alla via Concezione n. 1, mentre abita presso i propri genitori, sempre in Mattinata;
che lei svolge la professione CP_1 di barista/cameriera, mentre ha svolto diversi lavori nel campo dell'edilizia e CP_1 dell'agricoltura, anche se svolge in maniera prevalente la professione di cuoco;
che nel periodo estivo del 2022 e 2023 ha gestito il Ristorante Lido Oasi di Mattinata con la propria CP_1 società che è cointestataria con il resistente di un conto corrente bancario aziendale Parte_2 riferibile alla ma che non è a conoscenza delle effettive somme depositate sullo Parte_2 stesso, in quanto si è sempre occupato il resistente della gestione del conto;
che per il figlio Per_1 le spese mensili ammontano a circa € 800,00 mensili.
Pertanto, la ricorrente ha chiesto: disporsi l'affidamento condiviso del figlio, con collocamento dello stesso presso la madre e la predisposizione di un calendario per l'esercizio del diritto di visita del padre;
la corresponsione da parte del resistente di un assegno di mantenimento in favore del figlio di € 600,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie e l'intero A.U.U. in favore del figlio;
l'assegnazione dell'abitazione familiare;
di disporre l'obbligo a carico del resistente di consegnare “all'operatrice del Patronato Inca Cgil” la documentazione necessaria per la richiesta dell'Isee.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 07.8.2024 , non Controparte_1 opponendosi alle domande di affidamento condiviso, collocamento del minore presso la madre, diritto di visita così come indicato dalla ricorrente e assegnazione dell'abitazione familiare, si è opposto, invece, alla quantificazione dell'assegno di mantenimento da corrispondere in favore del figlio, deducendo: che gestisce solo nel periodo estivo l'attività di ristorazione presso Per_1
Lido Oasi di Mattinata con la sua società che la ricorrente era dipendente e socia Parte_2 della predetta società; che la sua attività lavorativa è stagionale e precaria, tanto per cui non ha un reddito elevato;
che lui ha ricevuto più volte la che durante la convivenza e, anche, alla fine Pt_3 della stessa, ha sempre contribuito al mantenimento e all'educazione del figlio, corrispondendo un assegno mensile di € 200,00 alla ricorrente.
Pertanto, il resistente non opponendosi alla domanda di affidamento condiviso, collocamento del figlio minore presso la madre, assegnazione dell'abitazione familiare alla ricorrente e diritto di visita così come previsto da , si è dichiarato disponibile al versamento di un assegno di Pt_1 mantenimento in favore del figlio di € 200,00/250,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie e la corresponsione al 50% dell'A.U.U.
Con proprio decreto il Presidente ha designato il precedente Giudice relatore e rimesso le parti davanti a lui all'udienza del 09.9.2024, all'esito della quale il precedente Giudice ha emesso i provvedimenti temporanei ed urgenti e rinviato per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 22.9.2025.
In vista di tale udienza le parti hanno depositato note, sottoscritte personalmente dalle stesse, di adesione alla proposta conciliativa formulata dal precedente Giudice con l'ordinanza del 18.9.2024 di assunzione dei provvedimenti temporanei e urgenti.
All'udienza del 22.9.2025 il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previo parere del P.M., emesso in data 23.10.2025.
******
L'art. 337 ter c.c., rubricato “esercizio della responsabilità genitoriale a seguito di separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili, annullamento, nullità del matrimonio ovvero all'esito di procedimenti relativi a figli nati fuori dal matrimonio”, come nel presente caso, dispone che il
Giudice prende atto degli accordi intervenuti tra i genitori, se non contrari all'interesse dei figli, e adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole, anche in difformità con quanto richiesto dalle parti, dovendo prioritariamente tenere conto di quale sia il miglior interesse del minore (si veda
Cass. civ. sez. 1 ord. 663/2022 “nei procedimenti regolati dall'art. 337 ter c.c., il giudice, nell'assumere i provvedimenti che reputa idonei ad assicurare l'interesse morale e materiale della prole, non è vincolato al rispetto del principio dispositivo o del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato”; si veda anche Cass. civ. 5777/2022 secondo la quale “in tema di separazione personale tra coniugi e di divorzio – ed anche con riferimento ai figli di genitori non coniugati – il criterio fondamentale cui devono ispirarsi i relativi provvedimenti è rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale dei figli (previsto in passato dall'art. 155 c.c., e ora dall'art. 337 ter c.c.), con la conseguenza che il giudice non è vincolato alle richieste avanzate ed agli accordi intercorsi tra le parti e può quindi pronunciarsi anche “ultra petitum”; si veda ex multis Cass. civ. Ord. n.3206/2019; Cass. civ. n. 32529/2018; Cass. civ. sez. I n.25055/2017; Cass. civ. Sez. I n.11412/2014).
Nel caso di specie i ricorrenti, genitori non coniugati, hanno trovato un accordo nella proposta conciliativa di cui all'ordinanza del 18.9.2024, con cui il precedente Giudice ha assunto i provvedimenti temporanei e urgenti, invitando, così, le parti alla definizione bonaria del presente procedimento. e hanno depositato note di adesione alla Parte_1 Controparte_1 proposta conciliativa, sottoscritte dalle parti in data 21.01.2025 per la ricorrente (dep. in pari data) e
08.9.2025 per il resistente (dep. in pari data). Con l'adesione alla proposta conciliativa si intendono, pertanto, abbandonate le altre domande proposte.
I suddetti accordi sono, evidentemente, conformi all'interesse del minore, non essendo contrari a norme imperative e di ordine pubblico e risultando idonei sia a garantire una effettiva bigenitorialità, secondo i principi fissati dal nostro ordinamento e dalla giurisprudenza, sia a garantire al minore delle condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione, rispetto alle rispettive condizioni economiche dei genitori coobbligati.
Trattandosi di procedimento trasformatosi in congiunto le spese di lite possono essere compensate tra le parti, ex art. 92 co 3 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:
• dispone che l'affidamento e il mantenimento del figlio minore siano Persona_2 regolati dalle condizioni di cui all'ordinanza del 18.9.2024, proposta conciliativa a cui le parti hanno aderito personalmente, che qui devono intendersi per integralmente richiamate e trascritte;
• compensa integralmente le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Foggia, in data 2.12.2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Stefania Rignanese Dott. Antonio Buccaro