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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/11/2025, n. 4639 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4639 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10526/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Massimiliano Marinelli) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze sul trattamento economico dovutogli a titolo pensionistico conseguenziali a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021, in misura pari sino al
24/10/2022 ad euro 880.399,26 (di cui euro 526.814,68 a titolo di trattamento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro integrativo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari,
alla stessa data del 24/10/2022, ad euro 248.533,39 (di cui euro 148.717,79
interessi sul trattamento integrativo) e ad euro 291.182,97 (di cui euro 174.238,51
rivalutazione monetaria sul trattamento integrativo);
◊ condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del resistente della differenza tra la somma complessiva suindicata pari ad euro 1.420.115,62, già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sino alla data del 24/10/2022, e quanto già anticipatogli per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, in misura pari ad euro 639.159,42, in data 27/06/2024, oltre che al pagamento degli ulteriori interessi e della ulteriore rivalutazione monetaria maturati dal 25/10/2022 al saldo;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 15.986,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge;
◊ pone a carico della parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 22/10/2022 il ricorrente – premesso che la locale
Corte di Appello, con sentenza n. 1080/2021 emessa nel procedimento di rinvio iscritto al R.G. n. 1058/2020, dichiarava, in riforma della sentenza del Tribunale
di Palermo n. 1967/2010 (emessa nel procedimento iscritto al R.G. n. 2396/1999),
ch'egli “… ha svolto mansioni riconducibili alla qualifica di Direttore ed ha maturato il diritto al riconoscimento della qualifica di Direttore a decorrere dall'
11.12.1991” e condannato “ quale successore del Banco di Sicilia Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro a corrispondere a , le differenze retributive tra la CP_1 Parte_1
retribuzione percepita dall'appellante e quella prevista per la qualifica di
Direttore: - dal 1.1.1989 al 10.12.1991, limitatamente ai periodi in cui ha effettivamente svolto mansioni riconducibili alla qualifica superiore di Direttore,
indicati in motivazione;
-dall'11.12.1991 al pensionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione”, nonché “al versamento delle differenze sul trattamento pensionistico derivanti dalla maggiore contribuzione correlata alle sopra liquidate differenze retributive” – chiedeva al Tribunale di volere: “… ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze sul trattamento economico dovutogli a titolo pensionistico, conformemente a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021,
nella misura di cui al punto 7. del presente ricorso, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
condannare per l'effetto in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma determinata ai sensi del punto precedente, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/11/2023, la società resistente chiedeva preliminarmente sospendersi il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero ed in ogni caso ai sensi dell'art. 337, secondo comma,
c.p.c.; eccepiva, inoltre, la disintegrità del contraddittorio per non essere stato convenuto in giudizio l' nel merito chiedeva rigettarsi il ricorso, CP_2
rappresentandone l'infondatezza.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio sia ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., con ordinanza del giorno 04/03/2024 veniva ingiunto ad quale successore del Controparte_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Banco di Sicilia, di pagare al ricorrente ex art. 423, secondo comma, c.p.c. la complessiva somma di euro 554.198,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal marzo 2022 al soddisfo, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Premesso che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha versato in atti l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34787 del 27/12/2024 che ha confermato integralmente la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021 sulla quale si fonda la domanda attorea di quantificazione del credito dedotto in giudizio, giova precisare che la citata sentenza della locale Corte di Appello – con statuizione oramai coperta dall'efficacia del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
– ha chiaramente ed espressamente accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente di “mansioni riconducibili alla qualifica di Direttore” e la maturazione del suo “diritto al riconoscimento della qualifica di Direttore a decorrere dall'11/12/1991” e ha condannato, altrettanto chiaramente ed espressamente, l'istituto di credito convenuto sia alla corresponsione in favore del ricorrente delle “differenze retributive tra la retribuzione percepita dall'appellante e quella prevista per la qualifica di Direttore: dal 1.1.1989 al
10.12.1991, limitatamente ai periodi in cui ha effettivamente svolto mansioni riconducibili alla qualifica superiore di Direttore, indicati in motivazione;
dall'11.12.1991 al pensionamento”, sia al versamento delle “differenze sul
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trattamento pensionistico derivanti dalla maggiore contribuzione correlata alle sopra liquidate differenze retributive”.
Nel presente giudizio occorre esclusivamente procedere all'esatta quantificazione del trattamento economico conseguentemente dovuto al ricorrente a titolo pensionistico e tale quantificazione deve essere eseguita attraverso la puntuale e specifica applicazione delle indicazioni fornite dalla Corte di Appello di Palermo e dei criteri indicati dalla normativa di riferimento applicabile ratione temporis.
Orbene, l'Ausiliario del Giudice – dopo avere correttamente premesso: “… Fino al
31 dicembre 1990 i dipendenti dell'ex banco di Sicilia erano iscritti al Fondo
pensione del Banco di Sicilia escluso dall'obbligo di iscrizione all'AGO. Tuttavia,
per detti dipendenti questa iscrizione è divenuta obbligatoria a decorrere dal 1°
gennaio 1991, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 357/1990 che, all'art. 1
c. 1 lett. a), così recita:
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti: a. i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti […] Ai sensi dell'art. 2 del suddetto D. Lgs. 357/1990, questi lavoratori vengono iscritti ad una gestione speciale degli Enti Creditizi;
inoltre, per costoro (art. 4), è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare. Infine, ai sensi del successivo articolo
5, i Fondi Pensione degli Enti creditizi, tra cui quello dell'ex Banco di Sicilia,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro vengono trasformati in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4 …” – ha tenuto conto per l'effettuazione dei propri conteggi delle retribuzioni contenute nella
Relazione di CTU espletata nel procedimento n. 2396/1999 R.G. indicanti la misura teoricamente spettante al ricorrente per avere ricoperto la qualifica di direttore nel periodo compreso tra il 1989 e la sua messa in quiescenza;
ha quindi proceduto, dapprima, alla quantificazione del trattamento pensionistico secondo
Con le disposizioni contenute nel Regolamento del Pensione dell'ex ed alla CP_3
quantificazione del trattamento pensionistico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria e, successivamente, essendo emerso che il trattamento del
[...]
fosse superiore a quello dell'AGO, a determinare “… le somme spettanti CP_5
al sig. a carico di nella misura della quota del Fondo Parte_1 CP_1
Pensioni ex Banco di Sicilia che è risultata eccedente sul trattamento a carico di
AGO per il periodo compreso tra la data della messa in quiescenza (1° aprile
1998) e la data di deposito del ricorso (22 ottobre 2022). Quindi, sono state calcolate le relative differenze pensionistiche sul trattamento integrativo percepito, le quali sono state incrementate degli accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito e fino alla redazione della presente Relazione …”.
Come correttamente osservato dal ricorrente in sede di osservazioni all'elaborato peritale “… Va tuttavia rilevato che, come si legge alle pp. 16 e 17 della sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 1080/2021, “la maggiore contribuzione legata a tali differenze dà, inoltre, diritto alla percezione di un trattamento pensionistico più elevato, la cui corresponsione va posta a carico di CP_1
quale successore del Banco di Sicilia, in virtù delle disposizioni contenute all'art. 6 del D. lgs. 357 del 1990”. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34587/2024
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro così si esprime alle pp. 10 e 11: “La sentenza impugnata ha rilevato che ex art. 6
d. lgs. n. 357/1990 quale successore del Banco di Sicilia, era Controparte_1
stato delegato dall' ad erogare l'intero trattamento pensionistico anche per CP_2
la quota a carico della gestione speciale sulla base di convenzione stipulata CP_2
a tal fine;
tanto rende privo di concreto rilievo la circostanza della ripartizione con l' delle quote di trattamento pensionistico dovuto in Controparte_6
quanto tale ripartizione, come già sopra osservato, riguarda i rapporti interni fra detti soggetti. Infine la questione relativa alla circostanza che a decorrere da una certa data il pagamento del trattamento sarebbe a carico dell' CP_2
costituisce un novum, proposto per la prima volta in questa sede (v. ricorso pag.
34) e quindi inammissibile”.
Ed invero, nella sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021
testualmente si legge: “… Premesso, infatti, che originariamente il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Sicilia veniva assicurato dall' CP_6
mediante “fondi esclusivi” (ex art. 11 dell'all. T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895, n.
486), successivamente la L. n. 218/1990 aveva disposto, all'art. 3, che si garantisse “ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi, o assoggettati al regime esclusivo o esonerativo, le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza, ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa, pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”; pertanto, in attuazione della delega contenuta nel citato provvedimento, l'art. 1 del D. lgs. 20 novembre 1990,
CP_ n. 357, aveva disposto l'iscrizione all' dei “lavoratori dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto
1895, n. 486 e della l. 20 febbraio 1958, n. 550”, facendo salvo, per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1990 (tra cui dunque anche l'odierno appellante) “il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma primo, tempo per tempo determinato, e la pensione, o la quota di pensione a carico della gestione speciale, ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica,
è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5, ovvero direttamente dei datori
CP_ di lavoro di cui al c. 1”. L' assumeva, dunque, a proprio carico una quota del trattamento pensionistico già in godimento, ovvero che sarebbe stato successivamente liquidato, restando la parte residua – da calcolare sottraendo l'importo dovuto dall'Istituto previdenziale da quello risultante dall'applicazione della disciplina del previgente regime esclusivo – a carico dei soggetti che fino al momento della riforma avevano provveduto alla diretta erogazione del trattamento pensionistico. In virtù dell'art. 6 del D. lgs. 357 del 1990, infine,
l' ha delegato i datori di lavoro alla corresponsione dell'intero trattamento;
CP_2
dispone, infatti la norma: “il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, è effettuato per conto dell
[...]
dagli enti creditizi di cui all'art. 1, ovvero Controparte_7
dalla società” risultante dalla loro trasformazione, previa stipula di una apposita convenzione (sulla cui sussistenza al momento del collocamento a
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riposo del non è stata sollevata alcuna contestazione). Unico soggetto Parte_1
passivamente legittimato alla domanda in esame è, dunque, che Controparte_1
va, conseguentemente condannato a corrispondere tali incrementi pensionistici,
adeguati al maggior monte contributivo maturato in relazione alle differenze retributive sopra riconosciute”.
Sul punto anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “… Peraltro,
l'assunto in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio con l' CP_2
risulta privo di pregio nel merito avendo la Corte distrettuale fondato la esclusiva legittimazione passiva di sul disposto dell'art. 6 d. lgs. Controparte_1
n. 357/1990, in ragione della delega conferita dall' a per la CP_2 Controparte_1
corresponsione dell'intero trattamento previdenziale sulla base di specifica convenzione in relazione alla quale nel giudizio non era stata mai sollevata contestazione (sentenza, pag. 6). Il richiamo in sentenza alla previsione dell'art. 6 chiarisce quindi che è stata evocata in giudizio quale delegato Controparte_1
al pagamento dell'intero trattamento pensionistico, ma tanto non incide sui rapporti fra l'istituto di credito e l'ente previdenziale che quindi dovranno essere regolati secondo legge ma in una sede diversa …” (ordinanza del 27/12/2024).
Dunque - ritenuto, alla luce delle considerazioni articolate nelle pronunce testé
dette sia dalla locale Corte di Appello sia dalla Suprema Corte di Cassazione, che debba provvedere al pagamento unitario del trattamento Controparte_1
pensionistico complessivo risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 357/1990
– la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze relative all'intero trattamento pensionistico, quantificate, con procedimento esente da errori, dall'Ausiliario del Giudice, alla data del
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 24/10/2022, in complessivi euro 880.399,26 (di cui euro 526.814,68 a titolo di trattamento integrativo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, alla stessa data del 24/10/2022, ad euro 248.533,39 (di cui euro 148.717,79 interessi sul trattamento integrativo) e ad euro 291.182,97 (di cui euro 174.238,51 rivalutazione monetaria sul trattamento integrativo).
Poiché, tuttavia, il C.T.U. non ha tenuto conto del fatto – riconosciuto pure dal ricorrente nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. – che il 27/06/2024 è stato effettuato il pagamento in via provvisionale di un importo complessivo (per capitale, interessi e rivalutazione monetaria) pari ad euro 639.159,42, la statuizione di condanna deve limitarsi al differenziale tra gli importi complessivamente suindicati come dovuti secondo l'elaborazione contabile del
CTU e quelli già anticipati ex art. 423, secondo comma c.p.c. in data 27/06/2024,
comunque ordinando il pagamento degli ulteriori accessori maturati a decorrere dal 25/10/2022.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro
1.000.00,01 ad euro 2.000.000.
Sono poste a carico della società resistente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
◊
Così deciso in Palermo, il 03/11/2025.
GIUDICE
TI MP
(firmato digitalmente a margine)
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
20/10/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la loro comparizione mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10526/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv. Massimiliano Marinelli) Parte_1
ricorrente
CONTRO
Avv.ti Roberto Pessi e Francesco Giammaria) Controparte_1
resistente
AVENTE IL SEGUENTE DISPOSITIVO:
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ dichiara il diritto del ricorrente a percepire le differenze sul trattamento economico dovutogli a titolo pensionistico conseguenziali a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021, in misura pari sino al
24/10/2022 ad euro 880.399,26 (di cui euro 526.814,68 a titolo di trattamento
Tribunale di Palermo sez. Lavoro integrativo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari,
alla stessa data del 24/10/2022, ad euro 248.533,39 (di cui euro 148.717,79
interessi sul trattamento integrativo) e ad euro 291.182,97 (di cui euro 174.238,51
rivalutazione monetaria sul trattamento integrativo);
◊ condanna, per l'effetto, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, al pagamento in favore del resistente della differenza tra la somma complessiva suindicata pari ad euro 1.420.115,62, già comprensiva degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sino alla data del 24/10/2022, e quanto già anticipatogli per capitale, interessi e rivalutazione monetaria, in misura pari ad euro 639.159,42, in data 27/06/2024, oltre che al pagamento degli ulteriori interessi e della ulteriore rivalutazione monetaria maturati dal 25/10/2022 al saldo;
◊ condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, al pagamento in favore del ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 15.986,00, oltre rimborso forfettario, cpa ed iva come per legge;
◊ pone a carico della parte resistente le spese di CTU, come liquidate con separato decreto.
E LE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE:
Con ricorso depositato in data 22/10/2022 il ricorrente – premesso che la locale
Corte di Appello, con sentenza n. 1080/2021 emessa nel procedimento di rinvio iscritto al R.G. n. 1058/2020, dichiarava, in riforma della sentenza del Tribunale
di Palermo n. 1967/2010 (emessa nel procedimento iscritto al R.G. n. 2396/1999),
ch'egli “… ha svolto mansioni riconducibili alla qualifica di Direttore ed ha maturato il diritto al riconoscimento della qualifica di Direttore a decorrere dall'
11.12.1991” e condannato “ quale successore del Banco di Sicilia Controparte_1
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro a corrispondere a , le differenze retributive tra la CP_1 Parte_1
retribuzione percepita dall'appellante e quella prevista per la qualifica di
Direttore: - dal 1.1.1989 al 10.12.1991, limitatamente ai periodi in cui ha effettivamente svolto mansioni riconducibili alla qualifica superiore di Direttore,
indicati in motivazione;
-dall'11.12.1991 al pensionamento, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, come in motivazione”, nonché “al versamento delle differenze sul trattamento pensionistico derivanti dalla maggiore contribuzione correlata alle sopra liquidate differenze retributive” – chiedeva al Tribunale di volere: “… ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente a percepire le differenze sul trattamento economico dovutogli a titolo pensionistico, conformemente a quanto statuito dalla sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021,
nella misura di cui al punto 7. del presente ricorso, o nella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa;
condannare per l'effetto in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento della somma determinata ai sensi del punto precedente, maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria”.
Costituitasi in giudizio con memoria difensiva depositata in data 17/11/2023, la società resistente chiedeva preliminarmente sospendersi il giudizio ai sensi dell'art. 295 c.p.c. ovvero ed in ogni caso ai sensi dell'art. 337, secondo comma,
c.p.c.; eccepiva, inoltre, la disintegrità del contraddittorio per non essere stato convenuto in giudizio l' nel merito chiedeva rigettarsi il ricorso, CP_2
rappresentandone l'infondatezza.
Ritenuti insussistenti i presupposti per la sospensione del giudizio sia ai sensi dell'art. 295 c.p.c. sia ai sensi dell'art. 337, secondo comma, c.p.c., con ordinanza del giorno 04/03/2024 veniva ingiunto ad quale successore del Controparte_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Banco di Sicilia, di pagare al ricorrente ex art. 423, secondo comma, c.p.c. la complessiva somma di euro 554.198,89, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal marzo 2022 al soddisfo, e disposta consulenza tecnica d'ufficio, all'esito della quale le parti venivano invitate a rassegnare le proprie conclusioni mediante note scritte redatte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
La causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta delle considerazioni che seguono.
Premesso che il ricorrente, nelle more del giudizio, ha versato in atti l'ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 34787 del 27/12/2024 che ha confermato integralmente la sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021 sulla quale si fonda la domanda attorea di quantificazione del credito dedotto in giudizio, giova precisare che la citata sentenza della locale Corte di Appello – con statuizione oramai coperta dall'efficacia del giudicato ex artt. 2909 c.c. e 324 c.p.c.
– ha chiaramente ed espressamente accertato e dichiarato lo svolgimento da parte del ricorrente di “mansioni riconducibili alla qualifica di Direttore” e la maturazione del suo “diritto al riconoscimento della qualifica di Direttore a decorrere dall'11/12/1991” e ha condannato, altrettanto chiaramente ed espressamente, l'istituto di credito convenuto sia alla corresponsione in favore del ricorrente delle “differenze retributive tra la retribuzione percepita dall'appellante e quella prevista per la qualifica di Direttore: dal 1.1.1989 al
10.12.1991, limitatamente ai periodi in cui ha effettivamente svolto mansioni riconducibili alla qualifica superiore di Direttore, indicati in motivazione;
dall'11.12.1991 al pensionamento”, sia al versamento delle “differenze sul
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro trattamento pensionistico derivanti dalla maggiore contribuzione correlata alle sopra liquidate differenze retributive”.
Nel presente giudizio occorre esclusivamente procedere all'esatta quantificazione del trattamento economico conseguentemente dovuto al ricorrente a titolo pensionistico e tale quantificazione deve essere eseguita attraverso la puntuale e specifica applicazione delle indicazioni fornite dalla Corte di Appello di Palermo e dei criteri indicati dalla normativa di riferimento applicabile ratione temporis.
Orbene, l'Ausiliario del Giudice – dopo avere correttamente premesso: “… Fino al
31 dicembre 1990 i dipendenti dell'ex banco di Sicilia erano iscritti al Fondo
pensione del Banco di Sicilia escluso dall'obbligo di iscrizione all'AGO. Tuttavia,
per detti dipendenti questa iscrizione è divenuta obbligatoria a decorrere dal 1°
gennaio 1991, per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. 357/1990 che, all'art. 1
c. 1 lett. a), così recita:
1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio
1991 sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti i seguenti soggetti: a. i lavoratori dipendenti, in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi pubblici esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti […] Ai sensi dell'art. 2 del suddetto D. Lgs. 357/1990, questi lavoratori vengono iscritti ad una gestione speciale degli Enti Creditizi;
inoltre, per costoro (art. 4), è fatto salvo il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare. Infine, ai sensi del successivo articolo
5, i Fondi Pensione degli Enti creditizi, tra cui quello dell'ex Banco di Sicilia,
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro vengono trasformati in fondi integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria al fine di realizzare la garanzia delle prestazioni di cui all'art. 4 …” – ha tenuto conto per l'effettuazione dei propri conteggi delle retribuzioni contenute nella
Relazione di CTU espletata nel procedimento n. 2396/1999 R.G. indicanti la misura teoricamente spettante al ricorrente per avere ricoperto la qualifica di direttore nel periodo compreso tra il 1989 e la sua messa in quiescenza;
ha quindi proceduto, dapprima, alla quantificazione del trattamento pensionistico secondo
Con le disposizioni contenute nel Regolamento del Pensione dell'ex ed alla CP_3
quantificazione del trattamento pensionistico dell'Assicurazione Generale
Obbligatoria e, successivamente, essendo emerso che il trattamento del
[...]
fosse superiore a quello dell'AGO, a determinare “… le somme spettanti CP_5
al sig. a carico di nella misura della quota del Fondo Parte_1 CP_1
Pensioni ex Banco di Sicilia che è risultata eccedente sul trattamento a carico di
AGO per il periodo compreso tra la data della messa in quiescenza (1° aprile
1998) e la data di deposito del ricorso (22 ottobre 2022). Quindi, sono state calcolate le relative differenze pensionistiche sul trattamento integrativo percepito, le quali sono state incrementate degli accessori di legge dalla maturazione di ciascun credito e fino alla redazione della presente Relazione …”.
Come correttamente osservato dal ricorrente in sede di osservazioni all'elaborato peritale “… Va tuttavia rilevato che, come si legge alle pp. 16 e 17 della sentenza della Corte di Appello di Palermo, n. 1080/2021, “la maggiore contribuzione legata a tali differenze dà, inoltre, diritto alla percezione di un trattamento pensionistico più elevato, la cui corresponsione va posta a carico di CP_1
quale successore del Banco di Sicilia, in virtù delle disposizioni contenute all'art. 6 del D. lgs. 357 del 1990”. L'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 34587/2024
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro così si esprime alle pp. 10 e 11: “La sentenza impugnata ha rilevato che ex art. 6
d. lgs. n. 357/1990 quale successore del Banco di Sicilia, era Controparte_1
stato delegato dall' ad erogare l'intero trattamento pensionistico anche per CP_2
la quota a carico della gestione speciale sulla base di convenzione stipulata CP_2
a tal fine;
tanto rende privo di concreto rilievo la circostanza della ripartizione con l' delle quote di trattamento pensionistico dovuto in Controparte_6
quanto tale ripartizione, come già sopra osservato, riguarda i rapporti interni fra detti soggetti. Infine la questione relativa alla circostanza che a decorrere da una certa data il pagamento del trattamento sarebbe a carico dell' CP_2
costituisce un novum, proposto per la prima volta in questa sede (v. ricorso pag.
34) e quindi inammissibile”.
Ed invero, nella sentenza della Corte di Appello di Palermo n. 1080/2021
testualmente si legge: “… Premesso, infatti, che originariamente il trattamento pensionistico dei dipendenti del Banco di Sicilia veniva assicurato dall' CP_6
mediante “fondi esclusivi” (ex art. 11 dell'all. T all'art. 39 della l. 8 agosto 1895, n.
486), successivamente la L. n. 218/1990 aveva disposto, all'art. 3, che si garantisse “ai dipendenti in servizio ed in quiescenza degli enti creditizi, o assoggettati al regime esclusivo o esonerativo, le disposizioni di miglior favore dei rispettivi fondi di previdenza, ed un trattamento economico complessivo tra pensione della gestione speciale e pensione integrativa, pari a quello in essere alla data di entrata in vigore della presente legge”; pertanto, in attuazione della delega contenuta nel citato provvedimento, l'art. 1 del D. lgs. 20 novembre 1990,
CP_ n. 357, aveva disposto l'iscrizione all' dei “lavoratori dipendenti in servizio alla data del 31 dicembre 1990, degli enti creditizi esclusi o esonerati dall'obbligo dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro vecchiaia ed i superstiti per effetto dell'allegato T all'art. 39 della l. 8 agosto
1895, n. 486 e della l. 20 febbraio 1958, n. 550”, facendo salvo, per i dipendenti in servizio al 31 dicembre 1990 (tra cui dunque anche l'odierno appellante) “il diritto al trattamento previdenziale complessivo di miglior favore previsto dalle forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e superstiti esclusive od esonerative di rispettiva iscrizione, che agli effetti del richiamato diritto continuano ad operare. La differenza tra il trattamento complessivo di cui al comma primo, tempo per tempo determinato, e la pensione, o la quota di pensione a carico della gestione speciale, ai sensi rispettivamente dell'art. 2 e dell'art. 3, incrementate per effetto della disciplina di perequazione automatica,
è posta a carico dei fondi o casse di cui all'art. 5, ovvero direttamente dei datori
CP_ di lavoro di cui al c. 1”. L' assumeva, dunque, a proprio carico una quota del trattamento pensionistico già in godimento, ovvero che sarebbe stato successivamente liquidato, restando la parte residua – da calcolare sottraendo l'importo dovuto dall'Istituto previdenziale da quello risultante dall'applicazione della disciplina del previgente regime esclusivo – a carico dei soggetti che fino al momento della riforma avevano provveduto alla diretta erogazione del trattamento pensionistico. In virtù dell'art. 6 del D. lgs. 357 del 1990, infine,
l' ha delegato i datori di lavoro alla corresponsione dell'intero trattamento;
CP_2
dispone, infatti la norma: “il pagamento unitario del trattamento pensionistico complessivo, risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4, è effettuato per conto dell
[...]
dagli enti creditizi di cui all'art. 1, ovvero Controparte_7
dalla società” risultante dalla loro trasformazione, previa stipula di una apposita convenzione (sulla cui sussistenza al momento del collocamento a
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro riposo del non è stata sollevata alcuna contestazione). Unico soggetto Parte_1
passivamente legittimato alla domanda in esame è, dunque, che Controparte_1
va, conseguentemente condannato a corrispondere tali incrementi pensionistici,
adeguati al maggior monte contributivo maturato in relazione alle differenze retributive sopra riconosciute”.
Sul punto anche la Suprema Corte di Cassazione ha affermato: “… Peraltro,
l'assunto in ordine alla necessità di integrazione del contraddittorio con l' CP_2
risulta privo di pregio nel merito avendo la Corte distrettuale fondato la esclusiva legittimazione passiva di sul disposto dell'art. 6 d. lgs. Controparte_1
n. 357/1990, in ragione della delega conferita dall' a per la CP_2 Controparte_1
corresponsione dell'intero trattamento previdenziale sulla base di specifica convenzione in relazione alla quale nel giudizio non era stata mai sollevata contestazione (sentenza, pag. 6). Il richiamo in sentenza alla previsione dell'art. 6 chiarisce quindi che è stata evocata in giudizio quale delegato Controparte_1
al pagamento dell'intero trattamento pensionistico, ma tanto non incide sui rapporti fra l'istituto di credito e l'ente previdenziale che quindi dovranno essere regolati secondo legge ma in una sede diversa …” (ordinanza del 27/12/2024).
Dunque - ritenuto, alla luce delle considerazioni articolate nelle pronunce testé
dette sia dalla locale Corte di Appello sia dalla Suprema Corte di Cassazione, che debba provvedere al pagamento unitario del trattamento Controparte_1
pensionistico complessivo risultante dalla somma della quota a carico della gestione speciale e di quella determinata ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 357/1990
– la società resistente va condannata al pagamento, in favore del ricorrente, delle differenze relative all'intero trattamento pensionistico, quantificate, con procedimento esente da errori, dall'Ausiliario del Giudice, alla data del
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 24/10/2022, in complessivi euro 880.399,26 (di cui euro 526.814,68 a titolo di trattamento integrativo), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria rispettivamente pari, alla stessa data del 24/10/2022, ad euro 248.533,39 (di cui euro 148.717,79 interessi sul trattamento integrativo) e ad euro 291.182,97 (di cui euro 174.238,51 rivalutazione monetaria sul trattamento integrativo).
Poiché, tuttavia, il C.T.U. non ha tenuto conto del fatto – riconosciuto pure dal ricorrente nelle note depositate ex art. 127 ter c.p.c. – che il 27/06/2024 è stato effettuato il pagamento in via provvisionale di un importo complessivo (per capitale, interessi e rivalutazione monetaria) pari ad euro 639.159,42, la statuizione di condanna deve limitarsi al differenziale tra gli importi complessivamente suindicati come dovuti secondo l'elaborazione contabile del
CTU e quelli già anticipati ex art. 423, secondo comma c.p.c. in data 27/06/2024,
comunque ordinando il pagamento degli ulteriori accessori maturati a decorrere dal 25/10/2022.
Le spese sono liquidate secondo soccombenza, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal D.M. n. 147/2022 per le cause previdenziali di valore da euro
1.000.00,01 ad euro 2.000.000.
Sono poste a carico della società resistente le spese della CTU, come liquidate con separato decreto di pagamento.
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Così deciso in Palermo, il 03/11/2025.
GIUDICE
TI MP
(firmato digitalmente a margine)
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro