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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 07/04/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
CORTE D'APPELLO DI MESSINA
Seconda Sezione Civile
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, composta da
Dott. Giuseppe Minutoli Presidente
Dott. Antonino Zappalà Consigliere
Dott.ssa Maria Luisa Tortorella Consigliere rel. riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO nel giudizio iscritto al n. 178/2023 R.G.A.C., promosso da
(c.f. ), elettiv.te Parte_1 CodiceFiscale_1
domiciliato in Via Oratorio della Pace 13, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Romy Christina Asaro che lo rappresenta e difende per procura in atti, appellante, contro
Controparte_1
(c.f. ), in persona dell'amministratore pro tempore, elettiv.te P.IVA_1
domiciliato in Via S. Maria del Selciato 16, Messina, presso lo studio dell'Avv.
Michela Alleruzzo, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Lorenzo Genitori, per procura in atti, appellato, avente ad oggetto: comunione e condominio, impugnazione di delibera assembleare (appello avverso la sentenza n. 1856/22 R.S. del Tribunale di
Messina).
Conclusioni delle parti: come da atti e verbali di causa.
In fatto ed in diritto
Con atto di citazione notificato in data 27 febbraio 2023 Parte_1
proponeva appello avverso la sentenza n. 1856/22 R.S. con la quale il
[...]
1 Tribunale di Messina aveva dichiarato l'improcedibilità della impugnazione da lui proposta avverso la delibera del 23 giugno 2016 adottata dall'assemblea del
. Controparte_2
censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime Pt_1
cure aveva indicato erroneamente il 26 ottobre 2021 piuttosto che il 26 ottobre
2016 quale data della notifica della citazione;
si doleva inoltre dell'omesso rilievo della tardività della costituzione in giudizio del convenuto nonché CP_1 per il mancato esplicito rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore.
L'appellante lamentava poi l'erroneità della declaratoria di improcedibilità del giudizio per mancato esperimento della procedura di mediazione, non avendo il
Tribunale tenuto conto che aveva esperito il procedimento di mediazione Pt_1 ancor prima dell'instaurazione del giudizio, come risultava dall'invito alla mediazione e dal successivo verbale negativo allegati all'atto di citazione depositato (all. 14). Con l'ordinanza del 9 ottobre 2017 il giudice di prime cure aveva quindi erroneamente assegnato termine di 15 giorni alle parti per intraprendere il procedimento di mediazione, adempimento in realtà già assolto dal condomino , e successivamente, omettendo un'attenta verifica della Pt_1
documentazione in atti, non si era accorto della presenza, nel fascicolo di entrambe le parti del giudizio, del verbale di mediazione attestante l'avvenuto svolgimento del procedimento. Ciò posto, chiedeva la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui era stata dichiarata improcedibile la domanda da lui svolta;
nel merito insisteva nelle doglianze già formulate in primo grado, ribadendo la sussistenza dei vizi che inficiavano la validità della delibera assembleare del 23 giugno 2016 chiedendo l'annullamento della stessa. Chiedeva inoltre la condanna del appellato al risarcimento dei danni da lui CP_1
subiti, da liquidarsi in via equitativa.
Per un evidente refuso l'Avv. a pag. 26 dell'atto di appello inseriva Pt_1
anche conclusioni del tutto estranee al presente procedimento.
Il 8°, costituendosi, contestava la Controparte_1 fondatezza delle censure svolte dall'appellante. Evidenziava che il giudice di primo grado aveva assegnato alle parti termine di 15 giorni per instaurare il procedimento di mediazione demandata e che il ricorrente, odierno appellante,
2 non aveva ottemperato a tale ordine né aveva chiesto la revoca dell'ordinanza sul presupposto dell'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione.
Ne derivava, pertanto, la correttezza della statuizione impugnata. Eccepiva la carenza di interesse dell' in ordine alla chiesta correzione dell'errore Pt_1
materiale relativo alla data della citazione indicata in sentenza o al mancato espresso rigetto da parte del Tribunale dell'eccezione di incompetenza per valore sollevata dal . In ordine alle censure svolte dall' nei confronti CP_1 Pt_1
della delibera impugnata, ne contestava la fondatezza e chiedeva il rigetto dell'appello.
In ordine ai preliminari rilievi svolti dall'appellante (errata indicazione della data dell'atto di citazione, omesso rilievo della tardività della costituzione del omesso esplicito rigetto dell'eccezione di incompetenza per valore) CP_1
deve ritenersi carente l'interesse ad impugnare in capo all , con conseguente Pt_1
inammissibilità di tali doglianze.
Il secondo motivo di appello è fondato.
Alla prima udienza di comparizione innanzi al Tribunale la causa veniva assunta in riserva;
a scioglimento della riserva, con ordinanza del 9 ottobre 2017, il giudice di primo grado rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia della delibera e ritenuto che il presente giudizio ha ad oggetto una controversia rientrante tra quelle soggette a mediazione obbligatoria;
visto l'art. 5 DLgs
28/2010 come modificato dal D.L. 69/2013, rinviava la causa ad una successiva udienza, assegnando alle parti termine di giorni 15 per l'introduzione del procedimento di mediazione.
Alla successiva udienza del 3 luglio 2017 innanzi al Giudice titolare del procedimento il procuratore dell'odierno appellante dichiarava che agli atti era depositato il verbale di mediazione ed il giudizio proseguiva nella fase istruttoria.
Preliminarmente si rileva che la mediazione alla quale ha fatto riferimento il giudice di primo grado con l'ordinanza del 9 ottobre 2017 non era la mediazione demandata di cui all'art. 5, 2° comma, D.Lgs. n. 28/10 (ratione temporis applicabile) ma quella obbligatoria di cui all'art. 5, comma 1 bis; ciò risulta dal chiaro tenore letterale del provvedimento nel quale si fa riferimento alla mediazione obbligatoria. Ne deriva, pertanto, che tale obbligo era già stato
3 adempiuto dall' , il quale aveva instaurato il procedimento di mediazione Pt_1 ancor prima dell'introduzione del giudizio, come provato dal verbale di mediazione depositato sia dall' , unitamente all'atto di citazione (all. 14), che Pt_1
dal convenuto, come allegato 1 alla memoria ex art. 183 c.p.c. CP_1
depositata in data 9 novembre 2018.
Non rileva la circostanza che il procuratore dell' , alla prima udienza Pt_1 successiva all'ordine del Giudice di introdurre il procedimento di mediazione, si sia limitato ad evidenziare la presenza agli atti del verbale di mediazione senza specificare che tale onere era stato assolto ancor prima di instaurare il giudizio;
la ratio legis sottesa alla normativa della mediazione obbligatoria è quella di esperire un tentativo di composizione bonaria della controversia prima di iniziare un giudizio ordinario o, comunque, prima dell'inizio della fase di trattazione, potendo il rilievo in ordine alla improcedibilità della domanda e la conseguente assegnazione di un termine di 15 giorni per l'esperimento della mediazione essere svolti solo alla prima udienza.
In ogni caso, l'ordine impartito dal giudice (nella specie per l'esperimento del tentativo di mediazione) deve ritenersi nullo allorché sia stato adottato in assenza dei necessari presupposti (cfr. Cass. Civ. Sez. 2, 19 marzo 2024 n. 7261, secondo cui l'ordinanza con la quale il giudice, sull'erroneo presupposto dell'esistenza di un vizio che importi la nullità della notificazione, disponga la rinnovazione della medesima è nulla in quanto lo scopo della valida instaurazione del contraddittorio
è stato già raggiunto per la ritualità della notificazione precedente e la sua esecuzione non ha l'effetto di far decorrere ex novo i termini che le parti devono osservare, a pena di decadenza, per le attività processuali che hanno l'onere di compiere dal perfezionamento di una valida notifica).
Il giudice di prime cure non ha verificato la presenza del verbale di mediazione in atti, non ha sollecitato parte attrice a produrlo (nel caso in cui, malgrado l'indicazione nella copertina del fascicolo di parte, fosse andato smarrito) e non ha comunque esaminato neanche i documenti depositati dal convenuto, CP_1
tra i quali vi era appunto il verbale di mediazione.
Ciò posto, in accoglimento del motivo di gravame, la domanda svolta dall' deve ritenersi procedibile. Pt_1
4 Nel merito le censure svolte dall'appellante avverso la delibera sono parzialmente fondate e devono essere accolte nei limiti indicati.
ha chiesto l'annullamento della delibera impugnata Parte_1
lamentando, oltre ai vizi inerenti irregolarità contabili emergenti dalla documentazione allegata al verbale, anche l'eccessivo numero di deleghe in possesso del condomino Francesco La Spada, in numero di quattro (e non cinque, come affermato dall , tenuto conto che il La Spada partecipava anche come Pt_1
comproprietario di un appartamento dello stabile).
La censura è fondata.
L'art. 23, 4° comma, del regolamento di condominio prevede che: “Ogni condomino può intervenire all'assemblea anche a mezzo di rappresentante munito di delega scritta e non può rappresentare più di tre condomini che saranno specificati all'atto della firma del registro dei verbali”.
Non v'è dubbio, pertanto, che al condomino La Spada siano state rilasciate un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento, né vale a mantenere la validità della delibera impugnata la c.d. prova di resistenza, come eccepito dal Condominio.
La S.C. ha, infatti, chiarito che la clausola del regolamento di condominio volta a limitare il potere dei condomini di farsi rappresentare nelle assemblee è inderogabile, in quanto posta a presidio della superiore esigenza di garantire l'effettività del dibattito e la concreta collegialità delle assemblee, nell'interesse comune dei partecipanti alla comunione, considerati nel loro complesso e singolarmente, sicché la partecipazione all'assemblea di un rappresentante fornito di un numero di deleghe superiore a quello consentito dal regolamento suddetto, comportando un vizio nel procedimento di formazione della relativa delibera, dà luogo ad un'ipotesi di annullabilità della stessa, senza che possa rilevare il carattere determinante del voto espresso dal delegato per il raggiungimento della maggioranza occorrente per l'approvazione della deliberazione (Cass. Civ. Sez. 6,
28 marzo 2017 n. 8015, Cass. Civ. Sez. 2, 29 maggio 1998 n. 5315).
Incidentalmente si osserva che i vizi dedotti dall'appellante comportano l'annullabilità e non la nullità della delibera impugnata, conformemente alle indicazioni espresse dalla S.C. con la sentenza a ss.uu. del 7 marzo 2005 n. 4806,
5 secondo cui, in tema di condominio negli edifici, debbono qualificarsi nulle le delibere dell'assemblea condominiale prive degli elementi essenziali, le delibere con oggetto impossibile o illecito (contrario all'ordine pubblico, alla morale o al buon costume), le delibere con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, le delibere che incidono sui diritti individuali sulle cose o servizi comuni o sulla proprietà esclusiva di ognuno dei condomini, le delibere comunque invalide in relazione all'oggetto; debbono, invece, qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme richiedenti qualificate maggioranze in relazione all'oggetto.
Ciò posto, si rileva che l'appellante ha fatto valere l'annullabilità della delibera con riferimento ai punti 1), 2), 4), 5) e 6) all'ordine del giorno;
tuttavia, e ciò comporta il parziale rigetto dell'appello, il punto 4) all'ordine del giorno
(“approvazione consuntivo lavori manutenzione prospetti 1° lotto deliberati dall'assemblea del 10.02.2012”) dal verbale dell'assemblea del 23 giugno 2016 risulta approvato all'unanimità (“l'assemblea rileva il mancato completamento di alcuni lavori;
completamento del cappotto nell'angolo sud-est del caseggiato ed il prospetto est del piano attico, già rilevati nell'assemblea del 21/01/2016 e quelli riferiti dal condomino relativo alla chiostrina ovest. Pertanto l'assemblea Pt_1
approva all'unanimità il consuntivo dei lavori di cui al punto 4, subordinando il pagamento delle relative quote condominiali all'esecuzione delle opere appaltate ed incompiute dalla come sopra specificate, accompagnato dal CP_3 certificato di fine lavori e regolare esecuzione degli stessi a regola d'arte”).
L'approvazione all'unanimità del punto 4) all'ordine del giorno, e quindi anche con il voto favorevole del condomino presente all'assemblea, preclude allo Pt_1
stesso la possibilità di far valere vizi della delibera relativamente a tale punto.
Come precisato dalla S.C., in tema di impugnazioni di delibere dell'assemblea condominiale, mentre la relativa annullabilità può essere fatta valere dal solo
6 condomino assente o dissenziente, la nullità di esse può legittimamente essere fatta valere, nei confronti dell'amministratore di condominio, unico legittimato passivo, anche dal condomino che abbia espresso voto favorevole (Cass. Civ. Sez.
2, 14 dicembre 1999 n. 14037; Cass. Civ. ss.uu., 7 marzo 2005 n. 4806).
Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, ritenuta la procedibilità dell'impugnazione proposta dall'odierno appellante avverso la delibera condominiale del 23 giugno 2016, in parziale accoglimento delle censure svolte dallo stesso, la delibera impugnata deve essere annullata limitatamente ai punti 1), 2), 5) e 6).
Deve, invece, essere dichiarata inammissibile la domanda di risarcimento dei danni subiti formulata dall'appellante per la prima volta in questa sede.
Atteso il parziale accoglimento delle domande svolte dall'appellante, visto l'art. 92, 2° comma, c.p.c., tenuto conto dell'esito complessivo della lite, appare opportuna una compensazione delle spese processuali sia del primo che del secondo grado di giudizio in misura pari ad 1/5, con condanna del CP_1
appellato al pagamento dei restanti 4/5 in favore dell'Avv. , procuratore Pt_1
distrattario ex art. 93 c.p.c. dell'appellante, liquidati come da dispositivo. Le spese della c.t.u. di primo grado devono porsi definitivamente a carico del CP_1
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Messina, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 6008/16 R.S. del
Tribunale di Messina, così provvede:
accoglie parzialmente l'appello proposto da e, per Parte_1
l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, annulla la delibera condominiale del 23 giugno 2016 limitatamente ai punti 1), 2), 5) e 6) all'ordine del giorno;
rigetta le altre domande svolte dall'appellante; compensa in ragione di 1/5 le spese processuali tra le parti e condanna il appellato al pagamento, in favore dell'Avv. , procuratore CP_1 Pt_1
distrattario ex art. 93 c.p.c. dell'appellante, dei restanti 4/5 liquidati, per il primo grado di giudizio, in € 100,00 per spese ed € 1.200,00 per compensi (€ 300,00 fase studio, € 300,00 fase introduttiva, € 450,00 fase trattazione, € 450,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge e, per il
7 presente grado, in € 306,00 per spese ed € 2.400,00 per compensi (€ 600,00 fase studio, € 500,00 fase introduttiva, € 930,00 fase trattazione, € 970,00 fase decisoria), oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge;
pone le spese della c.t.u. definitivamente a carico del . CP_1
Messina, 1 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
(dott.ssa Maria Luisa Tortorella) (dott. Giuseppe Minutoli)
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