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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/01/2025, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Come da conclusioni allegate al verbale d'udienza, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
2139/2023
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni C.F._2
Sirignano, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso il suo studio sito in Roccarainola
(NA), alla via Marconi n. 27;
Parte attrice
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Flajani, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47;
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
pagina 1 di 3
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile.
Parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 20.000,00 quale mancato utile dell'attività commerciale rimasta inattiva per condotte ascrivibili alla parte convenuta.
Con provvedimento del 27/4/2023 veniva assegnato termine per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita.
Parte attrice ha omesso di ottemperare all'onere posto a suo carico.
Ai sensi dell'art 3 L 162/2014: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e”.
Orbene, in ragione della domanda si versa pacificamente nell'ipotesi de quo, essendo stata chiesta la condanna di somme non eccedenti cinquantamila euro;
Del pari parte attrice non ha dimostrato di aver ottemperato all'onere di comunicazione dell'invito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con le massime riduzioni attesa la semplicità della controversia
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così
pagina 2 di 3 definitivamente provvede:
• Dichiara la domanda improcedibile
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, spese che si liquidano nella somma di euro 3906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
16/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA
Come da conclusioni allegate al verbale d'udienza, nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.
2139/2023
TRA
(c.f.: ) e (c.f.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
), entrambi rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Giovanni C.F._2
Sirignano, unitamente al quale elettivamente domiciliano presso il suo studio sito in Roccarainola
(NA), alla via Marconi n. 27;
Parte attrice
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Alfredo Flajani, unitamente al quale elettivamente domicilia presso il suo studio sito in Napoli alla Via Giuseppe Martucci n. 47;
Parte convenuta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è improcedibile.
Parte attrice ha chiesto la condanna al risarcimento dei danni quantificati in euro 20.000,00 quale mancato utile dell'attività commerciale rimasta inattiva per condotte ascrivibili alla parte convenuta.
Con provvedimento del 27/4/2023 veniva assegnato termine per la comunicazione dell'invito alla negoziazione assistita.
Parte attrice ha omesso di ottemperare all'onere posto a suo carico.
Ai sensi dell'art 3 L 162/2014: “
1. Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice quando rileva che la negoziazione assistita è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 2 comma 3. Allo stesso modo provvede quando la negoziazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la comunicazione dell'invito. Il presente comma non si applica alle controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e”.
Orbene, in ragione della domanda si versa pacificamente nell'ipotesi de quo, essendo stata chiesta la condanna di somme non eccedenti cinquantamila euro;
Del pari parte attrice non ha dimostrato di aver ottemperato all'onere di comunicazione dell'invito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al DM n. 55/2014, con le massime riduzioni attesa la semplicità della controversia
PQM
Il giudice, definitivamente pronunciando sulle domande proposte, ogni ulteriore istanza disattesa, così
pagina 2 di 3 definitivamente provvede:
• Dichiara la domanda improcedibile
• Condanna parte attrice al pagamento delle spese in favore di parte convenuta, spese che si liquidano nella somma di euro 3906,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso spese forfettario come per legge
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare ed allegazione al verbale.
16/01/2025
Il Giudice dott. Andrea Francesco Fabbri
pagina 3 di 3