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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 28/03/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7470/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7470/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. – P- IVA ), con sede legale in Cesano Parte_1 P.IVA_1
Maderno (MB), Via San Bernardo 37/B in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Molteni ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio in Lecco in via Previati n. 25, giusta procura in atti
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ) con studio in Paderno Dugnano (MI), Controparte_1 C.F._1 via Valassina n. 13, rappresentato, assistito e difeso, dall'avv. Anna Berra del Foro di Milano, presso il cui studio in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41 elegge domicilio, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1 in data 27.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis: condannare per le causali di cui in atti l'avv. a pagare in favore di parte attrice Controparte_1 la somma complessiva di Euro 712.800,00 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero la diversa anche minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, successivamente alla ricezione del telegramma del custode, il sig. chiamò Parte_3 telefonicamente il custode avv. in data 15/03/2018 ed in data 16/03/2018 dicendogli di non CP_1 essere più legale rappresentante della , “dissolved” ossia estinta da quasi due anni e di Parte_4 aver cessato ogni carica;
2) Vero che nelle medesime telefonate del 15/03/2018 e del 16/03/2018 il sig. invitò il Parte_3 custode avv. a ricontrollare le notifiche affermando che in ogni caso non doveva rivolgersi a CP_1 lui, non avendo più alcuna carica in seno a ? Parte_4 pagina 1 di 6 3) Vero che il custode avv. concluse la telefonata del 16/03/2018 con il sig. CP_1 Parte_3 affermando queste testuali parole: “le società inglesi diventano dissolved non pagando un tributo, ma io vi butto fuori e vendo lo stesso l'immobile”? Si indica a teste sui retroestesi capitoli di prova il sig. residente in [...]
Filippo Neri n. 21.
4) Vero che all'accesso del 22/03/2018 presso l'immobile pignorato sito in Cogliate in via Piave 105 era presente il sig. legale rappresentante di e che costui, Parte_2 Parte_1 dopo aver invitato il custode Avv. a qualificarsi, gli consegnò una visura della Nirvana CP_1 Ventures LTD ove la società di diritto inglese risultava “dissolved”?
5) Vero che nel frangente del suddetto accesso il sig. evidenziò al Custode avv. la Pt_2 CP_1 problematica della notifica inesistente e gli disse che, non essendo proprietario dell'immobile, avrebbe acconsentito all'accesso in presenza della Forza Pubblica?
6) Vero che le 18 fotografie di cui al doc. n. 5 (atto di citazione) che mi si rammostra, sono state scattate dal sig. in data 18/07/2019 allorché effettuava l'accesso all'immobile sito in Parte_2
Cogliate in via Piave 105 denominato “Villa Luigia”? 7) Vero che le 18 fotografie di cui al doc. n. 5 (atto di citazione) che mi si rammostra documentano lo stato dei luoghi rilevato dal sig. al momento del sopralluogo effettuato in data 18/07/2019? Pt_2
8) Vero che nel periodo che va dal 20/07/2019 al 15/12/2019 la società ha Parte_1 fatto eseguire all'impresa Wolfhouse Srl i lavori elencati nella fattura n. 8 del 31/12/2019 ed a collaudo e completamento dei lavori suddetti le attività di cui alla fattura n. 1 del 22/11/2021 che mi si rammostrano?
Si indica a teste sui retroestesi capitoli di prova il sig. residente in [...] Testimone_1
(MB) in via Santo Stefano n. 10.
8) Vero che ho redatto la dichiarazione del 29/04/2024 che mi si rammostra (doc. n. 3) dopo aver visionato le fotografie allegate, precisamente n. 6 fotografie prima dell'intervento (contrassegnate con la lettera P) e n. 15 fotografie dopo l'intervento (contrassegnate con la lettera D) e le fattura n. 8 del 31/12/2019 e n. 1 del 22/11/2021? Si indica a teste sul retroesteso capitolo di prova il geom. con studio in Cesano Testimone_2
Maderno (MB) in via Val Formazza n. 15. Si insiste per l'ammissione di CTU atta a quantificare i danni patiti da parte attrice. Ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso formulati, con richiesta di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione.” Per AVV. (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Controparte_1 data 02.01.2025):
“ CONCLUSIONI. IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge.
2. Dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge.
3. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per le voci di danno attinenti alla proprietà in capo a . Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
4. Rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. perché infondate in fatto e in diritto CP_1
e per i motivi esposti nella comparsa di costituzione.
IN VIA SUBORDINATA
5. Nella davvero non creduta ipotesi di integrale ovvero parziale accoglimento delle domande di parte attrice, diminuire l'entità dell'eventuale risarcimento secondo la gravità del concorso colposo negligente ascrivibile ex art. 1227 c.c. in capo alla parte attrice in relazione ai fatti di causa e, per
pagina 2 di 6 l'effetto, alla stessa imputabili per dette causali e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate espunte le voci di danno non provati e/o riferibili ad altri soggetti costituiti. IN VIA ISTRUTTORIA
6. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. In data 16.03.2018 Lei si trovava presso l'Università Bicocca di Milano in compagnia dell'avv.
per partecipare ad un corso formativo Controparte_1 sulla Responsabilità Sanitaria?
2. Durante la pausa dell'evento formativo di cui al capitolo che precede, l'avv. Controparte_1 riceveva una chiamata dal signor quale legale rappresentante della società creditrice Pt_3 procedente Nirvana Ventures Limited Ltd, che gli passava al telefono il conduttore dell'immobile?
3. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, l'avv. si Controparte_1 accordava con il conduttore per l'accesso del giorno 22.03.2018 presso l'immobile oggetto della procedura esecutiva per cui è causa (sita in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata “Villa Luigia”
o altrimenti “Castello del Lupo”)? 4. Il giorno 22.03.2018, nel primo pomeriggio, indicativamente alle ore 14.30, non appena rientrato dall'accesso presso l'immobile oggetto della procedura esecutiva per cui è causa (sita in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata “Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo”), l'avv. Federica Vismara Le riferiva di quanto occorso in loco e dell'impossibilita di eseguire l'accesso, come da doc. 15 che si rammostra?
5. Nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, l'avv. si recava Controparte_1 in Tribunale, nell'ufficio del G.E., dottor ? Persona_1
6. In pari data, 22.03.2018, l'avv. depositava nel fascicolo telematico della Controparte_1 procedura esecutiva per cui è causa (immobile sito in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata
“Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo”), l'avv. depositava la relazione ed il Controparte_1 verbale dimancato accesso, come da doc. 15 che si rammostra?
7. Nel corso degli accessi eseguiti nella primavera/estate del 2018 presso l'immobile sito in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata “Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo” oggetto della procedura esecutiva Tribunale di Monza, R.G.E. n. 1188/2017, Lei accertava uno stato di abbandono ed incuria del bene e la carenza di manutenzione, come rilevato nella perizia di cui al doc. 10 che si rammostra?
Si indicano quali testimoni:
- avv. C.F. del Foro di Milano, con studio in Cassano Testimone_3 C.F._2 D'Adda (MI), via C.A. Dalla Chiesa n. 33, pec sui capitoli di Email_1 prova n. 1, 2 e 3;
- avv. Valerio Pozzoni, C.F. , del Foro di Roma, con studio in Monza via Vittorio C.F._3
Emanuele II n. 26, pec , sui capitoli di prova n. 4, 5 e 6; Email_2
- avv. Lorena Pallini, C.F. , del Foro di Monza, con studio in Monza (MB), via C.F._4
Cavallotti n. 11, sui capitoli di prova n. 4, 5 e 6;
- arch. , C.F., , con studio in Biassono (MB, via Locatelli n. 13, Testimone_4 C.F._5 pec sul capitolo di prova n. 7; Email_3
- arch. C.F. con studio in Sovico (MB), via Puecher n. 15, Testimone_5 C.F._6 pec sul capitolo di prova n.
7. Email_4
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati e,in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi medesimi testi indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
7. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.”
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 l'avv. al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 712.800,00 Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Parte attrice ha affermato che l'avv. è stato nominato, in data 14.02.2018, custode del bene CP_1 staggito nella procedura esecutiva immobiliare, avente r.g. n. 1188/2017, trattasi nella fattispecie della villa storica sita in Cogliate (MB), via Piave 105 denominata “Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo”. Il provvedimento di nomina era comprensivo dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato ed era espressamente ordinato al proprietario, nonché ai terzi di consegnare immediatamente i beni staggiti liberi da persone e cose al custode giudiziario.
Il custode, in forza del suddetto provvedimento, si è recato, in data 28/03/2018, presso l'immobile staggito dove incontrava il sig. , che occupava - con giusto contratto di locazione Parte_2 trentennale stipulato il 05/02/2016 con - l'immobile in qualità di legale Controparte_2 rappresentante della società ed ha consegnato a quest'ultimo il provvedimento Parte_1 di nomina con allegato l'ordine di liberazione immediatamente esecutivo. Il legale rappresentante della società attrice ha provveduto a liberare immediatamente l'immobile e ha fatto rientro solo in data 18/07/2019, dopo che il GE del Tribunale di Monza ha revocato anche l'ordine di liberazione emesso contestualmente a verbale. Ha precisato che, rientrando nell'immobile de quo, ha potuto riscontrare uno stato di totale abbandono ed incuria in cui versava il complesso immobiliare pignorato e, pertanto, ha contattato il custode, Avv.
per comprendere cosa fosse accaduto. CP_1 L'avv. ha fornito risposte evasive, affermando, da un lato, di non essere più responsabile CP_1 essendosi estinta la procedura esecutiva, e, dall'altro, di aver comunque stipulato una polizza assicurativa sull'immobile staggito con validità annuale, ma che poi, alla prima scadenza, non è stata più rinnovata.
Parte attrice ha, successivamente, provveduto a depositare una denuncia-querela nei confronti dell'avv. per non aver di fatto esercitato la custodia: l'immobile verteva, infatti, in uno stato di CP_1 abbandono ed esposto all'ingresso di ladri che hanno rovinato gli interni e gli esterni e sottratto beni di rilevante valore.
I danni sono stati quantificati da in euro 500.000,00 ai quali ha affermato Parte_1 debba aggiungersi il costo sostenuto dalla stessa, per la realizzazione degli interventi necessari per il parziale ripristino dell'immobile, che ammonta ad euro 212.800,00. ha evidenziato che, ai sensi del contratto di locazione ultranovennale de quo, Parte_1 può recedere dal contratto entro il 5/02/2024 e che, esercitando questa facoltà, deve restituire l'immobile nel (buono) stato in cui si trovava al momento della consegna, avvenuta il 05/02/2016 e, pertanto, è tenuta a sostenere i suddetti costi di ripristino. L'avv. si è costituito, in data 15.12.2023, ed ha asserito che la ricostruzione della Controparte_1 vicenda riportata da controparte fosse non veritiera, sottolineando che il custode non è mai stato immesso nel possesso dell'immobile; in merito al rilascio dello stesso da parte attrice ha evidenziato che l'attore non ha mai liberato e/o abbandonato l'immobile in quanto Tribunale di Monza, in forza della normativa allora vigente, ha disposto da subito il formale ordine di liberazione senza tuttavia portarlo ad esecuzione.
Ha ribadito che non è stata neppure mai comunicata la volontà della di Parte_1 rilasciare spontaneamente l'immobile nelle mani del Custode Giudiziario. Ha aggiunto, inoltre, che la procedura esecutiva si è estinta per la mancata effettuazione della procedura di restoration da parte del Creditore Procedente nei termini assegnati, a seguito dell'udienza dell'11.12.2019, con il conseguente venir meno di ogni organo e ausiliario del Giudice e della pagina 4 di 6 procedura;
pertanto, a far data dal 13.01.2020, ogni incarico di custode giudiziario in capo al convenuto
è venuto meno. Ha evidenziato che, solo a procedura estinta, il legale rappresentante di parte attrice ha chiesto al predetto gli estremi della polizza sottoscritta per tentare di aprire un sinistro per i presunti danni arrecati da terzi all'immobile. Ha chiesto, dunque, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto non è stata offerta alcuna indicazione in merito alla natura della responsabilità che possa essere ascritta in capo al convenuto, in violazione dell'istituto codicistico dell'edictio actionis di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.; dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per le voci di danno attinenti alla proprietà in capo a;
nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In data 23.05.2025, dopo ampia discussione con le parti, il Giudice – esperito il tentativo di conciliazione – si riservava.
Con ordinanza, emessa in data 30.08.2024, rigettava le istanze istruttorie delle parti, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 06.03.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte convenuta ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate. In primo luogo, parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione con la conseguente inammissibilità, improcedibilità dell'azione avversa. Ha evidenziato che nell'atto introduttivo non si evince quale responsabilità possa essere ascritta in capo al convenuto, in violazione dell'istituto codicistico dell'edictio actionis di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. Come noto, il codice di procedura civile esige che l'atto di citazione contenga la determinazione della cosa oggetto della domanda, e cioè l'individuazione del bene della vita cui tende la pretesa dell'attore in assenza del quale la citazione potrebbe essere nulla. Il comma 4 dell'art. 163 c.p.c. precisa, sul punto, che l'atto di citazione deve contenere “l'indicazione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.” Tuttavia, la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, riservata al giudice di merito.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass. sez. un. 12/8077).
Sulla base delle suesposte argomentazioni, a parere di questo Giudicante, non ricorrono i presupposti, nel caso di specie, per dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto l'atto non è investito da incertezza ed è possibile identificare le domande e le pretese avanzate da parte attrice. Parte convenuta ha rilevato, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna attrice,
in quanto essa agisce quale conduttrice dell'immobile di cui si discute;
la Parte_1 Parte_1 proprietà è in capo alla , come si evince chiaramente dal contratto di Controparte_2 locazione ultranovennale (cfr. doc 2 parte convenuta). Tale eccezione, deve ritenersi fondata.
pagina 5 di 6 infatti, risulta, come emerge pacificamente dalla documentazione in atti, Parte_1 essere mera conduttrice dell'immobile, oggetto di causa ed in relazione al quale vengono richiesti i danni: in particolare, ciò si evince dal contratto di locazione presente in atti che attesta la proprietà di
“Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo” in capo a . Controparte_2 Del resto, non appare rilevante giuridicamente quanto previsto nell'art. 5 del contratto di locazione che recita “l'immobile viene consegnato nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose”, poiché parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che i beni, per i quali viene richiesto il risarcimento dei danni, siano di sua proprietà.
La stessa, per contro, non ha fornito alcuna prova e/o principio di prova (ad esempio, mediante la produzione di eventuali fatture d'acquisto o qualsiasi altro documento idoneo a tal fine) che essi possano essere alla medesima riconducibili, essendosi, per contro, limitata alla produzione di un mero elenco di oggetti e fotografie che nulla attestano circa la paternità dei beni in capo all'attrice. Alla luce di quanto appena esposto e stante l'assenza di alcun elemento comprovante l'appartenenza dei beni, dei quali viene richiesto il risarcimento, in capo all'attrice deve Parte_1 ritenersi carente di legittimazione ad agire nei confronti dell'avv. con conseguente Controparte_1 accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte convenuta. Ne consegue il rigetto della domanda così come formulata da parte attrice.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Non può trovare accoglimento la domanda proposta dalla convenuta e volta ad ottenere la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Innanzitutto, la parte non ha provato il danno conseguenza che sarebbe derivato dalla condotta processuale dell'attore. Inoltre, si evidenzia che non si rinviene, nel caso di specie, nemmeno il danno evento di cui all'art. 96 c.p.c. atteso che il contegno tenuto da parte dell'attore non può venire in rilievo quale ipotesi di responsabilità aggravata per lite temeraria, dal momento che non integra gli estremi della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara carente di legittimazione attiva e, per l'effetto, Parte_1 rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna a rifondere all'avv. le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in euro 7.800,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 7470/2023 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. – P- IVA ), con sede legale in Cesano Parte_1 P.IVA_1
Maderno (MB), Via San Bernardo 37/B in persona del legale rappresentante pro tempore sig. Parte_2
, rappresentata e difesa dall' Avv. Roberto Molteni ed elettivamente domiciliata presso il suo
[...] studio in Lecco in via Previati n. 25, giusta procura in atti
ATTORE
NEI CONFRONTI DI
AVV. (C.F. ) con studio in Paderno Dugnano (MI), Controparte_1 C.F._1 via Valassina n. 13, rappresentato, assistito e difeso, dall'avv. Anna Berra del Foro di Milano, presso il cui studio in Magenta (MI), via IV Giugno n. 41 elegge domicilio, giusta procura in atti
CONVENUTO
OGGETTO del giudizio: risarcimento danni
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato Parte_1 in data 27.12.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, contrariis rejectis: condannare per le causali di cui in atti l'avv. a pagare in favore di parte attrice Controparte_1 la somma complessiva di Euro 712.800,00 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo, ovvero la diversa anche minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa.
Con vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario. In via istruttoria si insiste per l'ammissione della prova per interpello e per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, successivamente alla ricezione del telegramma del custode, il sig. chiamò Parte_3 telefonicamente il custode avv. in data 15/03/2018 ed in data 16/03/2018 dicendogli di non CP_1 essere più legale rappresentante della , “dissolved” ossia estinta da quasi due anni e di Parte_4 aver cessato ogni carica;
2) Vero che nelle medesime telefonate del 15/03/2018 e del 16/03/2018 il sig. invitò il Parte_3 custode avv. a ricontrollare le notifiche affermando che in ogni caso non doveva rivolgersi a CP_1 lui, non avendo più alcuna carica in seno a ? Parte_4 pagina 1 di 6 3) Vero che il custode avv. concluse la telefonata del 16/03/2018 con il sig. CP_1 Parte_3 affermando queste testuali parole: “le società inglesi diventano dissolved non pagando un tributo, ma io vi butto fuori e vendo lo stesso l'immobile”? Si indica a teste sui retroestesi capitoli di prova il sig. residente in [...]
Filippo Neri n. 21.
4) Vero che all'accesso del 22/03/2018 presso l'immobile pignorato sito in Cogliate in via Piave 105 era presente il sig. legale rappresentante di e che costui, Parte_2 Parte_1 dopo aver invitato il custode Avv. a qualificarsi, gli consegnò una visura della Nirvana CP_1 Ventures LTD ove la società di diritto inglese risultava “dissolved”?
5) Vero che nel frangente del suddetto accesso il sig. evidenziò al Custode avv. la Pt_2 CP_1 problematica della notifica inesistente e gli disse che, non essendo proprietario dell'immobile, avrebbe acconsentito all'accesso in presenza della Forza Pubblica?
6) Vero che le 18 fotografie di cui al doc. n. 5 (atto di citazione) che mi si rammostra, sono state scattate dal sig. in data 18/07/2019 allorché effettuava l'accesso all'immobile sito in Parte_2
Cogliate in via Piave 105 denominato “Villa Luigia”? 7) Vero che le 18 fotografie di cui al doc. n. 5 (atto di citazione) che mi si rammostra documentano lo stato dei luoghi rilevato dal sig. al momento del sopralluogo effettuato in data 18/07/2019? Pt_2
8) Vero che nel periodo che va dal 20/07/2019 al 15/12/2019 la società ha Parte_1 fatto eseguire all'impresa Wolfhouse Srl i lavori elencati nella fattura n. 8 del 31/12/2019 ed a collaudo e completamento dei lavori suddetti le attività di cui alla fattura n. 1 del 22/11/2021 che mi si rammostrano?
Si indica a teste sui retroestesi capitoli di prova il sig. residente in [...] Testimone_1
(MB) in via Santo Stefano n. 10.
8) Vero che ho redatto la dichiarazione del 29/04/2024 che mi si rammostra (doc. n. 3) dopo aver visionato le fotografie allegate, precisamente n. 6 fotografie prima dell'intervento (contrassegnate con la lettera P) e n. 15 fotografie dopo l'intervento (contrassegnate con la lettera D) e le fattura n. 8 del 31/12/2019 e n. 1 del 22/11/2021? Si indica a teste sul retroesteso capitolo di prova il geom. con studio in Cesano Testimone_2
Maderno (MB) in via Val Formazza n. 15. Si insiste per l'ammissione di CTU atta a quantificare i danni patiti da parte attrice. Ci si oppone ai capitoli di prova ex adverso formulati, con richiesta di essere ammessi a prova contraria in caso di ammissione.” Per AVV. (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in Controparte_1 data 02.01.2025):
“ CONCLUSIONI. IN VIA PREGIUDIZIALE/PRELIMINARE
1. Dichiarare la nullità dell'atto di citazione per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge.
2. Dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per i motivi di cui alla comparsa di costituzione, con ogni conseguente pronuncia del caso e di legge.
3. Dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per le voci di danno attinenti alla proprietà in capo a . Controparte_2
IN VIA PRINCIPALE
4. Rigettare tutte le domande svolte nei confronti dell'avv. perché infondate in fatto e in diritto CP_1
e per i motivi esposti nella comparsa di costituzione.
IN VIA SUBORDINATA
5. Nella davvero non creduta ipotesi di integrale ovvero parziale accoglimento delle domande di parte attrice, diminuire l'entità dell'eventuale risarcimento secondo la gravità del concorso colposo negligente ascrivibile ex art. 1227 c.c. in capo alla parte attrice in relazione ai fatti di causa e, per
pagina 2 di 6 l'effetto, alla stessa imputabili per dette causali e l'entità delle conseguenze che ne sono derivate espunte le voci di danno non provati e/o riferibili ad altri soggetti costituiti. IN VIA ISTRUTTORIA
6. Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli, preceduti dalla locuzione “vero che”:
1. In data 16.03.2018 Lei si trovava presso l'Università Bicocca di Milano in compagnia dell'avv.
per partecipare ad un corso formativo Controparte_1 sulla Responsabilità Sanitaria?
2. Durante la pausa dell'evento formativo di cui al capitolo che precede, l'avv. Controparte_1 riceveva una chiamata dal signor quale legale rappresentante della società creditrice Pt_3 procedente Nirvana Ventures Limited Ltd, che gli passava al telefono il conduttore dell'immobile?
3. Nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capitolo che precede, l'avv. si Controparte_1 accordava con il conduttore per l'accesso del giorno 22.03.2018 presso l'immobile oggetto della procedura esecutiva per cui è causa (sita in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata “Villa Luigia”
o altrimenti “Castello del Lupo”)? 4. Il giorno 22.03.2018, nel primo pomeriggio, indicativamente alle ore 14.30, non appena rientrato dall'accesso presso l'immobile oggetto della procedura esecutiva per cui è causa (sita in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata “Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo”), l'avv. Federica Vismara Le riferiva di quanto occorso in loco e dell'impossibilita di eseguire l'accesso, come da doc. 15 che si rammostra?
5. Nelle circostanze di tempo e luogo di cui al capitolo che precede, l'avv. si recava Controparte_1 in Tribunale, nell'ufficio del G.E., dottor ? Persona_1
6. In pari data, 22.03.2018, l'avv. depositava nel fascicolo telematico della Controparte_1 procedura esecutiva per cui è causa (immobile sito in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata
“Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo”), l'avv. depositava la relazione ed il Controparte_1 verbale dimancato accesso, come da doc. 15 che si rammostra?
7. Nel corso degli accessi eseguiti nella primavera/estate del 2018 presso l'immobile sito in Cogliate (MB) via Piave n. 105 denominata “Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo” oggetto della procedura esecutiva Tribunale di Monza, R.G.E. n. 1188/2017, Lei accertava uno stato di abbandono ed incuria del bene e la carenza di manutenzione, come rilevato nella perizia di cui al doc. 10 che si rammostra?
Si indicano quali testimoni:
- avv. C.F. del Foro di Milano, con studio in Cassano Testimone_3 C.F._2 D'Adda (MI), via C.A. Dalla Chiesa n. 33, pec sui capitoli di Email_1 prova n. 1, 2 e 3;
- avv. Valerio Pozzoni, C.F. , del Foro di Roma, con studio in Monza via Vittorio C.F._3
Emanuele II n. 26, pec , sui capitoli di prova n. 4, 5 e 6; Email_2
- avv. Lorena Pallini, C.F. , del Foro di Monza, con studio in Monza (MB), via C.F._4
Cavallotti n. 11, sui capitoli di prova n. 4, 5 e 6;
- arch. , C.F., , con studio in Biassono (MB, via Locatelli n. 13, Testimone_4 C.F._5 pec sul capitolo di prova n. 7; Email_3
- arch. C.F. con studio in Sovico (MB), via Puecher n. 15, Testimone_5 C.F._6 pec sul capitolo di prova n.
7. Email_4
Ci si oppone sin d'ora all'ammissione dei capitoli di prova ex adverso articolati e,in caso di loro ammissione, si chiede di essere ammessi a prova contraria coi medesimi testi indicati a prova diretta.
IN OGNI CASO
7. Con vittoria di spese, compensi ed accessori di legge anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per responsabilità aggravata.”
pagina 3 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 l'avv. al fine di ottenere il pagamento della somma complessiva di euro 712.800,00 Controparte_1 oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo. Parte attrice ha affermato che l'avv. è stato nominato, in data 14.02.2018, custode del bene CP_1 staggito nella procedura esecutiva immobiliare, avente r.g. n. 1188/2017, trattasi nella fattispecie della villa storica sita in Cogliate (MB), via Piave 105 denominata “Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo”. Il provvedimento di nomina era comprensivo dell'ordine di liberazione dell'immobile pignorato ed era espressamente ordinato al proprietario, nonché ai terzi di consegnare immediatamente i beni staggiti liberi da persone e cose al custode giudiziario.
Il custode, in forza del suddetto provvedimento, si è recato, in data 28/03/2018, presso l'immobile staggito dove incontrava il sig. , che occupava - con giusto contratto di locazione Parte_2 trentennale stipulato il 05/02/2016 con - l'immobile in qualità di legale Controparte_2 rappresentante della società ed ha consegnato a quest'ultimo il provvedimento Parte_1 di nomina con allegato l'ordine di liberazione immediatamente esecutivo. Il legale rappresentante della società attrice ha provveduto a liberare immediatamente l'immobile e ha fatto rientro solo in data 18/07/2019, dopo che il GE del Tribunale di Monza ha revocato anche l'ordine di liberazione emesso contestualmente a verbale. Ha precisato che, rientrando nell'immobile de quo, ha potuto riscontrare uno stato di totale abbandono ed incuria in cui versava il complesso immobiliare pignorato e, pertanto, ha contattato il custode, Avv.
per comprendere cosa fosse accaduto. CP_1 L'avv. ha fornito risposte evasive, affermando, da un lato, di non essere più responsabile CP_1 essendosi estinta la procedura esecutiva, e, dall'altro, di aver comunque stipulato una polizza assicurativa sull'immobile staggito con validità annuale, ma che poi, alla prima scadenza, non è stata più rinnovata.
Parte attrice ha, successivamente, provveduto a depositare una denuncia-querela nei confronti dell'avv. per non aver di fatto esercitato la custodia: l'immobile verteva, infatti, in uno stato di CP_1 abbandono ed esposto all'ingresso di ladri che hanno rovinato gli interni e gli esterni e sottratto beni di rilevante valore.
I danni sono stati quantificati da in euro 500.000,00 ai quali ha affermato Parte_1 debba aggiungersi il costo sostenuto dalla stessa, per la realizzazione degli interventi necessari per il parziale ripristino dell'immobile, che ammonta ad euro 212.800,00. ha evidenziato che, ai sensi del contratto di locazione ultranovennale de quo, Parte_1 può recedere dal contratto entro il 5/02/2024 e che, esercitando questa facoltà, deve restituire l'immobile nel (buono) stato in cui si trovava al momento della consegna, avvenuta il 05/02/2016 e, pertanto, è tenuta a sostenere i suddetti costi di ripristino. L'avv. si è costituito, in data 15.12.2023, ed ha asserito che la ricostruzione della Controparte_1 vicenda riportata da controparte fosse non veritiera, sottolineando che il custode non è mai stato immesso nel possesso dell'immobile; in merito al rilascio dello stesso da parte attrice ha evidenziato che l'attore non ha mai liberato e/o abbandonato l'immobile in quanto Tribunale di Monza, in forza della normativa allora vigente, ha disposto da subito il formale ordine di liberazione senza tuttavia portarlo ad esecuzione.
Ha ribadito che non è stata neppure mai comunicata la volontà della di Parte_1 rilasciare spontaneamente l'immobile nelle mani del Custode Giudiziario. Ha aggiunto, inoltre, che la procedura esecutiva si è estinta per la mancata effettuazione della procedura di restoration da parte del Creditore Procedente nei termini assegnati, a seguito dell'udienza dell'11.12.2019, con il conseguente venir meno di ogni organo e ausiliario del Giudice e della pagina 4 di 6 procedura;
pertanto, a far data dal 13.01.2020, ogni incarico di custode giudiziario in capo al convenuto
è venuto meno. Ha evidenziato che, solo a procedura estinta, il legale rappresentante di parte attrice ha chiesto al predetto gli estremi della polizza sottoscritta per tentare di aprire un sinistro per i presunti danni arrecati da terzi all'immobile. Ha chiesto, dunque, in via preliminare, dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto non è stata offerta alcuna indicazione in merito alla natura della responsabilità che possa essere ascritta in capo al convenuto, in violazione dell'istituto codicistico dell'edictio actionis di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c.; dichiarare la carenza di legittimazione attiva di parte attrice per le voci di danno attinenti alla proprietà in capo a;
nel merito, rigettare le domande di parte attrice in quanto Controparte_2 infondate in fatto e in diritto.
In data 23.05.2025, dopo ampia discussione con le parti, il Giudice – esperito il tentativo di conciliazione – si riservava.
Con ordinanza, emessa in data 30.08.2024, rigettava le istanze istruttorie delle parti, riteneva la causa matura per la decisione e fissava udienza di rimessione della causa in decisione per la data del 06.03.2025, concedendo alle parti i termini di cui all'art. 189 c.p.c. All'esito della quale la causa veniva trattenuta in decisione.
II. È doveroso evidenziare, prima di entrare nel merito della controversia, che parte convenuta ha sollevato eccezioni preliminari che devono essere esaminate. In primo luogo, parte convenuta ha eccepito la nullità dell'atto di citazione con la conseguente inammissibilità, improcedibilità dell'azione avversa. Ha evidenziato che nell'atto introduttivo non si evince quale responsabilità possa essere ascritta in capo al convenuto, in violazione dell'istituto codicistico dell'edictio actionis di cui agli artt. 163 e 164 c.p.c. Come noto, il codice di procedura civile esige che l'atto di citazione contenga la determinazione della cosa oggetto della domanda, e cioè l'individuazione del bene della vita cui tende la pretesa dell'attore in assenza del quale la citazione potrebbe essere nulla. Il comma 4 dell'art. 163 c.p.c. precisa, sul punto, che l'atto di citazione deve contenere “l'indicazione in modo chiaro e specifico dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.” Tuttavia, la nullità della citazione non ricorre quando il petitum e la causa petendi siano comunque individuabili attraverso un esame complessivo dell'atto introduttivo del giudizio, non limitato alla parte di esso destinata a contenere le conclusioni, ma esteso anche alla parte espositiva, riservata al giudice di merito.
In particolare, le Sezioni Unite hanno affermato il principio secondo cui la nullità della citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali, l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta l'improponibilità solo di quelle e non anche la nullità della citazione nella sua interezza (cfr. Cass. sez. un. 12/8077).
Sulla base delle suesposte argomentazioni, a parere di questo Giudicante, non ricorrono i presupposti, nel caso di specie, per dichiarare la nullità dell'atto di citazione in quanto l'atto non è investito da incertezza ed è possibile identificare le domande e le pretese avanzate da parte attrice. Parte convenuta ha rilevato, inoltre, la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna attrice,
in quanto essa agisce quale conduttrice dell'immobile di cui si discute;
la Parte_1 Parte_1 proprietà è in capo alla , come si evince chiaramente dal contratto di Controparte_2 locazione ultranovennale (cfr. doc 2 parte convenuta). Tale eccezione, deve ritenersi fondata.
pagina 5 di 6 infatti, risulta, come emerge pacificamente dalla documentazione in atti, Parte_1 essere mera conduttrice dell'immobile, oggetto di causa ed in relazione al quale vengono richiesti i danni: in particolare, ciò si evince dal contratto di locazione presente in atti che attesta la proprietà di
“Villa Luigia” o altrimenti “Castello del Lupo” in capo a . Controparte_2 Del resto, non appare rilevante giuridicamente quanto previsto nell'art. 5 del contratto di locazione che recita “l'immobile viene consegnato nello stato in cui si trova, libero da persone e/o cose”, poiché parte attrice avrebbe dovuto dimostrare che i beni, per i quali viene richiesto il risarcimento dei danni, siano di sua proprietà.
La stessa, per contro, non ha fornito alcuna prova e/o principio di prova (ad esempio, mediante la produzione di eventuali fatture d'acquisto o qualsiasi altro documento idoneo a tal fine) che essi possano essere alla medesima riconducibili, essendosi, per contro, limitata alla produzione di un mero elenco di oggetti e fotografie che nulla attestano circa la paternità dei beni in capo all'attrice. Alla luce di quanto appena esposto e stante l'assenza di alcun elemento comprovante l'appartenenza dei beni, dei quali viene richiesto il risarcimento, in capo all'attrice deve Parte_1 ritenersi carente di legittimazione ad agire nei confronti dell'avv. con conseguente Controparte_1 accoglimento dell'eccezione preliminare formulata da parte convenuta. Ne consegue il rigetto della domanda così come formulata da parte attrice.
III. Le spese di lite vanno poste a carico di parte attrice, in quanto seguono ai sensi dell'art. 91 c.p.c. il principio della soccombenza, nella misura direttamente determinata in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva effettivamente prestata. Non può trovare accoglimento la domanda proposta dalla convenuta e volta ad ottenere la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Innanzitutto, la parte non ha provato il danno conseguenza che sarebbe derivato dalla condotta processuale dell'attore. Inoltre, si evidenzia che non si rinviene, nel caso di specie, nemmeno il danno evento di cui all'art. 96 c.p.c. atteso che il contegno tenuto da parte dell'attore non può venire in rilievo quale ipotesi di responsabilità aggravata per lite temeraria, dal momento che non integra gli estremi della malafede o colpa grave.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. dichiara carente di legittimazione attiva e, per l'effetto, Parte_1 rigetta la domanda di parte attrice;
2. condanna a rifondere all'avv. le Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in euro 7.800,00 oltre 15% per rimborso forfettario spese generali, oneri e accessori di legge se dovuti.
Monza, 28 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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