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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 24/07/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. 39/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Angelini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in La Spezia, Via
Ugo Bassi n. 6,
-attore-
Contro
, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariasilvia Controparte_1 P.IVA_1
Mandarino, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legale della Società con sede in Roma, viale Europa 190,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
* precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. Parte_1
1 “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- respingere le eccezioni preliminari avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in
diritto;
- dichiarare con sede in La Spezia, Piazza Verdi n.12, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a consegnare al SI. P.IVA_2
il duplicato dei Buoni Fruttiferi Postali Serie M - Numero 114 per Parte_1
l'importo di Lire 250.000 emesso il 24.09.1975, Serie M - Numero 115 per l'importo di Lire
250.000 emesso il 24.09.1975, Serie N - Numero 228 per l'importo di Lire 500.000 emesso il
01.06.1978, di cui è beneficiario, in proprio e quale procuratore generale della madre SI.ra
, e per l'effetto condannare a liquidare tali buoni in favore Parte_2 Controparte_1
dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comprensiva di interessi calcolati dal dì
del dovuto sino al pagamento effettivo;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni, di ogni natura, subiti dal SI. e dalla madre, a Parte_1
causa delle condotte ostative portate avanti nei loro confronti e per il grave ritardo nella
liquidazione dei buoni, nella misura che verrà ritenuta di giustizia ed eventualmente
determinata anche in via equitativa;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
* precisa le conclusioni come in foglio di p.c. del 7.01.2025: Controparte_1
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo, così decidere:
in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità della presente azione, stante il mancato esperimento della
procedura di ammortamento;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi di cui è causa e, pertanto, di
ogni conseguente azione;
2 nel merito
- respingere le domande ex adverso avanzate da parte attrice nei confronti di , CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Vinte le spese”.
***
Premesso
*Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, Parte_1
conveniva in giudizio e chiedeva la condanna della stessa a consegnargli il Controparte_2
duplicato dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, di cui era beneficiario, in proprio e quale procuratore generale della madre SI.ra , a liquidare tali buoni in proprio Parte_2
favore nella misura ritenuta di giustizia, nonché a corrispondergli il risarcimento dei danni subiti dal medesimo e dalla madre a causa delle condotte ostative poste in essere da
[...]
da liquidarsi anche in via equitativa. Controparte_1
*Parte attrice riferiva di aver ricevuto, in seguito a sua richiesta, una dichiarazione da parte di inerente la validità di alcuni buoni postali originariamente intestati al Controparte_1
defunto padre ed ereditati alla sua morte (insieme con sua madre e con Persona_1
suo zio, SI. . Persona_2
Precisava infatti che , con le comunicazioni del 20.02.2014 e del 27.03.2014, aveva CP_1
confermato che erano stati accesi e quindi risultavano rimborsabili un certo numero di buoni postali (doc. 1).
L'attore spiegava poi che, alla luce delle informazioni ricevute da aveva Controparte_1
eseguito delle ricerche, all'esito delle quali era emerso che alcuni buoni tra quelli indicati non erano in suo possesso e quindi aveva inoltrato all'Ente richiesta di duplicazione.
3 Aggiungeva che alcuni buoni erano stati effettivamente duplicati mentre, per tre buoni,
l'Ufficio Postale di Fezzano aveva perduto le matrici e, conseguentemente, il Direttore pro
tempore aveva rifiutato la richiesta di liquidazione di tali buoni, così numerati:
1) Serie M – Numero 114 per l'importo di Lire 250.000 emesso il 24.09.1975;
2) Serie M – Numero 115 per l'importo di Lire 250.000 emesso il 24.09.1975;
3) Serie N – Numero 228 per l'importo di Lire 500.000 emesso il 01.06.1978.
Il SI. la madre e lo zio, in data 29.11.2014, dichiaravano di non aver mai riscosso Parte_1
i buoni di cui sopra, richiedendo alla convenuta nuovamente la duplicazione (doc. 3).
Seguiva dichiarazione di di voler rinunciare alla riscossione degli stessi in Persona_2
favore degli atri due eredi beneficiari (doc. 4) oltre alla denuncia di Parte_1
presso la Caserma Provinciale dei Carabinieri in La Spezia, contro ignoti che potevano aver incassato fraudolentemente i buoni postali oggetto di causa (doc. 2).
Parte attrice argomentava che, nonostante la richiesta di accesso agli atti del 05.02.2020,
inviata tramite p.e.c. a (doc. 6), la convenuta non acconsentiva al SI. Controparte_1
(e alla SI.ra di cui lo stesso è procuratore generale) di prendere visione dei Parte_1 Pt_2
buoni fruttiferi postali ricevuti in successione dal padre.
Tale richiesta di prendere visione ed ottenere un duplicato dei buoni oggetto di contestazione,
anche tramite legale di parte attrice, non aveva avuto esiti positivi (doc. 7).
L'attore deduceva pertanto come la condotta procrastinata da fosse ostativa alle CP_1
conformi aspettative di riscossione, specificando che la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere che per nessuna ragione possa legittimamente negare di fornire Controparte_1
un duplicato dei buoni fruttiferi, dovendo prevalere sempre il diritto del risparmiatore ad ottenere copia dei titoli.
4 Infine, parte attrice precisava di aver promosso in data 27.06.2022 domanda di mediazione dove la chiamata non era comparsa né aveva fatto pervenire alcuna comunicazione di CP_1
impedimento in tale sede (doc. 8).
Sulla base di tali premesse, spetterebbe alla convenuta, secondo la ricostruzione di parte attrice, l'onere di dimostrare che i suddetti buoni siano stati effettivamente riscossi e, in assenza di tale prova, l'Ente avrebbe dovuto comunque ottemperare alla richiesta di documentazione reiterata dall'attore, poi necessariamente introdotta in via giudiziale per la condanna di controparte, come in conclusioni.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree, la quale Controparte_1
forniva una diversa ricostruzione fattuale di quanto accaduto tra le parti.
Parte convenuta, in via preliminare, reclamava l'inammissibilità dell'azione proposta in via ordinaria, in assenza di procedura di ammortamento titoli.
Rappresentando che il rimborso a saldo del credito del titolo intestato a persona defunta deve essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, precisava che “i Buoni Postali Fruttiferi
sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (Cass. SS.UU.13979/2007) e non sono
destinati alla circolazione, l'unica funzione è quella di consentire di individuare l'avente diritto
della prestazione”.
Aggiungeva che “in caso di smarrimento la disciplina normativa (legge n. 948/1951) individua
la procedura di ammortamento e duplicazione, a conferma del fatto che il pagamento dei
buoni deve avvenire obbligatoriamente con la consegna degli originali o dei relativi duplicati”.
Nello specifico, parte convenuta chiariva che, in caso di smarrimento dei titoli, le disposizioni in materia di ammortamento prevedono la necessità di fare denuncia dello smarrimento all'Ufficio di emissione che deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o il libretto nonché le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario,
deve essere corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.
5 Parte convenuta deduceva pertanto che doveva essere il denunciante a fornire la prova del diritto, non avendo tra l'altro esperito nei termini di legge alcuna procedura di ammortamento.
Sempre in via preliminare, la convenuta sosteneva l'intervenuta prescrizione dei titoli di cui è
causa, non interrotta in ogni caso né dalla lettera dell'avv. Rondini datata 8.7.2015 (doc. 5
parte attrice), priva di qualsiasi mandato e/o sottoscrizione da parte del Cliente, né dalla denuncia ai Carabinieri del 15.09.2015, in quanto atto unilaterale di parte reso ad altro soggetto e non inoltrato a . CP_1
Nel merito, confermava che per i BFP oggetto di contestazione non erano state CP_1
rinvenute le cedole/matrici di controllo dei titoli, attestanti la vigenza degli stessi e,
conseguentemente, in mancanza di titolo cartaceo, secondo tale ricostruzione, non era possibile risalire per presunzioni all'attualità del credito ed autorizzarne il rimborso.
A riprova di tale ragionamento, parte convenuta scriveva che “i titoli di cui è causa non hanno
un termine minimo di deposito, per cui possono essere riscossi anche il giorno successivo a
quello dell'emissione”.
Parte convenuta, in merito alla esatta conservazione dei buoni, argomentava altresì che
“quand'anche si volesse rapportare il periodo di giacenza documentale rapportandolo al più
esteso periodo previsto dal T.U.B. (peraltro non applicabile per i titoli in esame) si
constaterebbe come, ai sensi dell'art. 119, l'obbligo di conservazione dei documenti da parte
della banca viene meno con il decorso del termine prescrizionale ordinario, a far data
dall'estinzione del rapporto ex art. 2946 c.c.”, non potendo la banca essere obbligata a conservare i documenti sine die.
Al riguardo, parte convenuta evidenziava come, alla luce di quanto sopra e compatibilmente con il lasso di tempo intercorso, non poteva essere considerata Controparte_1
responsabile per non essere stata in condizioni di reperire documentazione ulteriore rispetto a quella già fornita.
6 Parte convenuta, sulla base delle su esposte considerazioni, domandava come in conclusioni.
*All'udienza del 27.04.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2
e 3 e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 9.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente precisare quanto segue sul piano processuale.
Sul difetto di procedura di ammortamento, in assenza del possesso dei Titoli cartolari, occorre tener presente che gli originali Titoli cartolari vengono consegnati al Cliente all'atto di emissione e, nella fattispecie di cui è causa, il Titolare/dante causa di parte attrice e qui l'attore erede, avendo smarrito i BFP quale documenti di legittimazione, avrebbe dovuto previamente svolgere le procedure di ammortamento.
Essendo pur vero che anche aveva perduto le relative matrici, all'esito CP_1
dell'ammortamento non avrebbe comunque potuto duplicare tali buoni emessi, ma ciò CP_1
non legittima una responsabilità attribuibile tout court alla convenuta.
*Parimenti e preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nonché valutata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
I titoli di cui si tratta, emessi nel 1975, sono BFP ordinari aventi una durata di trenta anni, il cui termine prescrizionale, inizialmente previsto dal Codice Postale, come quinquennale (DPR
156/1973), è stato poi esteso a dieci anni dal D.M. Tesoro del 19.12.2000 dove, all'art. 2
rubricato “Condizioni dell'emissione”, così viene espressamente previsto:
“L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del
7 tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la
durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata
lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”.
In assenza di prova documentale (e di cedola) è pertanto desumibile la durata per serie (M e
N secondo le risultanze di parte attrice).
Come si evince dalla produzione n. 3 di parte convenuta, con riferimento ai buoni indentificati con n. 70505018 e n. 70505019 (serie Q) che sono stati duplicati nel 2016 e rimborsati nel
2017 da , entrambi registravano una data di sottoscrizione nell'anno 1987 e la relativa CP_1
scadenza (novembre 2017).
In considerazione dell'anteriore emissione dei buoni oggetto di causa (i nn. 114 e 115 nel
1975, il n. 228 nel 1978), una volta maturato il decennio dalla scadenza, i titoli (smarriti i documenti cartacei da parte dell'avente diritto e non rinvenibili da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli da parte dell'Ufficio di emissione) non sarebbero stati rimborsabili.
La lettera, datata 8.07.2015, dell'avv. Rondini per conto dell'attore risulta atto idoneo valevole come atto interruttivo della prescrizione (all. 10 prima memoria di parte attrice – racc. e r.r.).
*Ferme tali premesse in rito, nel merito la domanda svolta da parte attrice è infondata, per i motivi di seguito indicati.
Il pagamento dei buoni postali fruttiferi avviene necessariamente con la consegna del titolo di legittimazione che appunto consente di fornire la prova attuale del proprio diritto (essendo irrilevante la prova dell'avvenuta emissione del buono e dell'esistenza di esso per un certo periodo di tempo).
Essendo i BFP, oggetto di causa, titoli ordinari con scadenza trentennale (compiuta nel 2005
per quelli emessi nel 1975 e nel 2008 per quello emesso nel 1978), verosimilmente (a seguito
8 della ricerca avvenuta nel 2014) non è stato possibile risalire alla cedola/matrice di controllo,
attestante la vigenza degli stessi.
Non risulta possibile ricostruire per presunzione l'attualità del credito che è presupposto necessario per il rimborso del titolo, indipendentemente dalla fattibilità della duplicazione di esso (che avrebbe del resto potuto registrare anche eventuali rimborsi già avvenuti).
A conferma di ciò, occorre tener presenti altre due considerazioni:
- i titoli di cui è causa non hanno un termine minimo di deposito, per cui potrebbero essere stati riscossi dal giorno successivo a quello dell'emissione e non aver lasciato traccia a distanza di quasi cinquant'anni dalla loro emissione;
- i buoni rimborsati devono essere conservati per cinque anni dal pagamento (DPR
156/1973), non potendo certamente sussistere un obbligo di conservazione documentale sine die.
L'attore, non essendo in possesso del titolo di legittimazione, non ha potuto fornire alcuna prova contraria che dimostri sussistere la vigenza del buono fruttifero.
Tale categoria cartacea di buoni postali, non informatizzati, autorizza la liquidazione solo all'atto della presentazione del documento.
Lo smarrimento degli originali, come accaduto nel caso di specie, non ha permesso di individuare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., l'avente diritto alla prestazione.
D'altronde, la duplicazione non era più possibile, essendo maturata la scadenza del titolo.
L'ulteriore fatto impeditivo del diritto di duplicazione di quei titoli emessi oltre trent'anni prima,
per quanto detto, non avrebbe comunque garantito la rimborsabilità e la liquidazione di essi.
*Questo Giudice, alla luce delle suesposte considerazioni, deve decidere il merito del procedimento.
Questo Giudice deve rigettare le domande di Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
9 Gli onorari vengono liquidati a favore di (ed a carico di Controparte_1 [...]
). Parte_1
Gli onorari vengono liquidati in Euro 5.810,00, in applicazione dei parametri medi di cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Rigetta la domanda di contro , per Parte_1 Controparte_1
la richiesta di consegna dei duplicati dei buoni fruttiferi postali e di liquidazione di essi, così
come formulate e quantificate nell'atto di citazione da parte attrice.
B) Conseguentemente, rigetta la domanda di contro Parte_1 [...]
, per la condanna della convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al risarcimento dei danni subiti dal SI. e dalla madre, a Parte_1
causa delle condotte ostative portate avanti nei loro confronti e per il grave ritardo nella liquidazione dei buoni.
C) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente procedimento, liquidandole in Euro 5.810,00 a titolo
[...]
di onorari, oltre accessori di legge.
La Spezia, 24.07.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 cpc del 29.09.2023:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LA SPEZIA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Gabriele Giovanni
Gaggioli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale indicato in epigrafe,
promossa da:
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Marco Angelini, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in La Spezia, Via
Ugo Bassi n. 6,
-attore-
Contro
, P.I. , rappresentata e difesa dall'avv. Mariasilvia Controparte_1 P.IVA_1
Mandarino, elettivamente domiciliata presso la Direzione Affari Legale della Società con sede in Roma, viale Europa 190,
-convenuto-
***
CONCLUSIONI
* precisa le conclusioni come da memoria ex art. 183 co. 6 n. Parte_1
1 “Voglia il Tribunale adito, contrariis reiectis,
- respingere le eccezioni preliminari avanzate da controparte, in quanto infondate in fatto e in
diritto;
- dichiarare con sede in La Spezia, Piazza Verdi n.12, P.I. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, tenuta a consegnare al SI. P.IVA_2
il duplicato dei Buoni Fruttiferi Postali Serie M - Numero 114 per Parte_1
l'importo di Lire 250.000 emesso il 24.09.1975, Serie M - Numero 115 per l'importo di Lire
250.000 emesso il 24.09.1975, Serie N - Numero 228 per l'importo di Lire 500.000 emesso il
01.06.1978, di cui è beneficiario, in proprio e quale procuratore generale della madre SI.ra
, e per l'effetto condannare a liquidare tali buoni in favore Parte_2 Controparte_1
dello stesso nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comprensiva di interessi calcolati dal dì
del dovuto sino al pagamento effettivo;
- condannare in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
risarcimento dei danni, di ogni natura, subiti dal SI. e dalla madre, a Parte_1
causa delle condotte ostative portate avanti nei loro confronti e per il grave ritardo nella
liquidazione dei buoni, nella misura che verrà ritenuta di giustizia ed eventualmente
determinata anche in via equitativa;
- con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio”.
* precisa le conclusioni come in foglio di p.c. del 7.01.2025: Controparte_1
“Voglia codesto Tribunale Ill.mo, così decidere:
in via preliminare
- dichiarare l'inammissibilità della presente azione, stante il mancato esperimento della
procedura di ammortamento;
- dichiarare l'intervenuta prescrizione dei Buoni Postali Fruttiferi di cui è causa e, pertanto, di
ogni conseguente azione;
2 nel merito
- respingere le domande ex adverso avanzate da parte attrice nei confronti di , CP_1
in quanto infondate in fatto ed in diritto.
Vinte le spese”.
***
Premesso
*Con atto di citazione regolarmente notificato nel rispetto del termine, Parte_1
conveniva in giudizio e chiedeva la condanna della stessa a consegnargli il Controparte_2
duplicato dei buoni fruttiferi postali oggetto di causa, di cui era beneficiario, in proprio e quale procuratore generale della madre SI.ra , a liquidare tali buoni in proprio Parte_2
favore nella misura ritenuta di giustizia, nonché a corrispondergli il risarcimento dei danni subiti dal medesimo e dalla madre a causa delle condotte ostative poste in essere da
[...]
da liquidarsi anche in via equitativa. Controparte_1
*Parte attrice riferiva di aver ricevuto, in seguito a sua richiesta, una dichiarazione da parte di inerente la validità di alcuni buoni postali originariamente intestati al Controparte_1
defunto padre ed ereditati alla sua morte (insieme con sua madre e con Persona_1
suo zio, SI. . Persona_2
Precisava infatti che , con le comunicazioni del 20.02.2014 e del 27.03.2014, aveva CP_1
confermato che erano stati accesi e quindi risultavano rimborsabili un certo numero di buoni postali (doc. 1).
L'attore spiegava poi che, alla luce delle informazioni ricevute da aveva Controparte_1
eseguito delle ricerche, all'esito delle quali era emerso che alcuni buoni tra quelli indicati non erano in suo possesso e quindi aveva inoltrato all'Ente richiesta di duplicazione.
3 Aggiungeva che alcuni buoni erano stati effettivamente duplicati mentre, per tre buoni,
l'Ufficio Postale di Fezzano aveva perduto le matrici e, conseguentemente, il Direttore pro
tempore aveva rifiutato la richiesta di liquidazione di tali buoni, così numerati:
1) Serie M – Numero 114 per l'importo di Lire 250.000 emesso il 24.09.1975;
2) Serie M – Numero 115 per l'importo di Lire 250.000 emesso il 24.09.1975;
3) Serie N – Numero 228 per l'importo di Lire 500.000 emesso il 01.06.1978.
Il SI. la madre e lo zio, in data 29.11.2014, dichiaravano di non aver mai riscosso Parte_1
i buoni di cui sopra, richiedendo alla convenuta nuovamente la duplicazione (doc. 3).
Seguiva dichiarazione di di voler rinunciare alla riscossione degli stessi in Persona_2
favore degli atri due eredi beneficiari (doc. 4) oltre alla denuncia di Parte_1
presso la Caserma Provinciale dei Carabinieri in La Spezia, contro ignoti che potevano aver incassato fraudolentemente i buoni postali oggetto di causa (doc. 2).
Parte attrice argomentava che, nonostante la richiesta di accesso agli atti del 05.02.2020,
inviata tramite p.e.c. a (doc. 6), la convenuta non acconsentiva al SI. Controparte_1
(e alla SI.ra di cui lo stesso è procuratore generale) di prendere visione dei Parte_1 Pt_2
buoni fruttiferi postali ricevuti in successione dal padre.
Tale richiesta di prendere visione ed ottenere un duplicato dei buoni oggetto di contestazione,
anche tramite legale di parte attrice, non aveva avuto esiti positivi (doc. 7).
L'attore deduceva pertanto come la condotta procrastinata da fosse ostativa alle CP_1
conformi aspettative di riscossione, specificando che la giurisprudenza sia pacifica nel ritenere che per nessuna ragione possa legittimamente negare di fornire Controparte_1
un duplicato dei buoni fruttiferi, dovendo prevalere sempre il diritto del risparmiatore ad ottenere copia dei titoli.
4 Infine, parte attrice precisava di aver promosso in data 27.06.2022 domanda di mediazione dove la chiamata non era comparsa né aveva fatto pervenire alcuna comunicazione di CP_1
impedimento in tale sede (doc. 8).
Sulla base di tali premesse, spetterebbe alla convenuta, secondo la ricostruzione di parte attrice, l'onere di dimostrare che i suddetti buoni siano stati effettivamente riscossi e, in assenza di tale prova, l'Ente avrebbe dovuto comunque ottemperare alla richiesta di documentazione reiterata dall'attore, poi necessariamente introdotta in via giudiziale per la condanna di controparte, come in conclusioni.
*Si costituiva in giudizio , contestando le difese attoree, la quale Controparte_1
forniva una diversa ricostruzione fattuale di quanto accaduto tra le parti.
Parte convenuta, in via preliminare, reclamava l'inammissibilità dell'azione proposta in via ordinaria, in assenza di procedura di ammortamento titoli.
Rappresentando che il rimborso a saldo del credito del titolo intestato a persona defunta deve essere eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto, precisava che “i Buoni Postali Fruttiferi
sono titoli di legittimazione ai sensi dell'art. 2002 c.c. (Cass. SS.UU.13979/2007) e non sono
destinati alla circolazione, l'unica funzione è quella di consentire di individuare l'avente diritto
della prestazione”.
Aggiungeva che “in caso di smarrimento la disciplina normativa (legge n. 948/1951) individua
la procedura di ammortamento e duplicazione, a conferma del fatto che il pagamento dei
buoni deve avvenire obbligatoriamente con la consegna degli originali o dei relativi duplicati”.
Nello specifico, parte convenuta chiariva che, in caso di smarrimento dei titoli, le disposizioni in materia di ammortamento prevedono la necessità di fare denuncia dello smarrimento all'Ufficio di emissione che deve contenere ogni estremo che valga ad identificare il buono o il libretto nonché le circostanze della perdita e, se fatta da persona diversa dall'intestatario,
deve essere corredata della documentazione atta a dimostrare il diritto del denunciante.
5 Parte convenuta deduceva pertanto che doveva essere il denunciante a fornire la prova del diritto, non avendo tra l'altro esperito nei termini di legge alcuna procedura di ammortamento.
Sempre in via preliminare, la convenuta sosteneva l'intervenuta prescrizione dei titoli di cui è
causa, non interrotta in ogni caso né dalla lettera dell'avv. Rondini datata 8.7.2015 (doc. 5
parte attrice), priva di qualsiasi mandato e/o sottoscrizione da parte del Cliente, né dalla denuncia ai Carabinieri del 15.09.2015, in quanto atto unilaterale di parte reso ad altro soggetto e non inoltrato a . CP_1
Nel merito, confermava che per i BFP oggetto di contestazione non erano state CP_1
rinvenute le cedole/matrici di controllo dei titoli, attestanti la vigenza degli stessi e,
conseguentemente, in mancanza di titolo cartaceo, secondo tale ricostruzione, non era possibile risalire per presunzioni all'attualità del credito ed autorizzarne il rimborso.
A riprova di tale ragionamento, parte convenuta scriveva che “i titoli di cui è causa non hanno
un termine minimo di deposito, per cui possono essere riscossi anche il giorno successivo a
quello dell'emissione”.
Parte convenuta, in merito alla esatta conservazione dei buoni, argomentava altresì che
“quand'anche si volesse rapportare il periodo di giacenza documentale rapportandolo al più
esteso periodo previsto dal T.U.B. (peraltro non applicabile per i titoli in esame) si
constaterebbe come, ai sensi dell'art. 119, l'obbligo di conservazione dei documenti da parte
della banca viene meno con il decorso del termine prescrizionale ordinario, a far data
dall'estinzione del rapporto ex art. 2946 c.c.”, non potendo la banca essere obbligata a conservare i documenti sine die.
Al riguardo, parte convenuta evidenziava come, alla luce di quanto sopra e compatibilmente con il lasso di tempo intercorso, non poteva essere considerata Controparte_1
responsabile per non essere stata in condizioni di reperire documentazione ulteriore rispetto a quella già fornita.
6 Parte convenuta, sulla base delle su esposte considerazioni, domandava come in conclusioni.
*All'udienza del 27.04.2023, il Giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 nn. 1, 2
e 3 e fissava udienza per la discussione delle istanze istruttorie.
In corso di causa non veniva svolta istruttoria.
All'udienza del 9.01.2025 le parti precisavano le conclusioni ed il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando alle parti i termini ex art. 190 cpc.
Osservato
*Questo Giudice deve preliminarmente precisare quanto segue sul piano processuale.
Sul difetto di procedura di ammortamento, in assenza del possesso dei Titoli cartolari, occorre tener presente che gli originali Titoli cartolari vengono consegnati al Cliente all'atto di emissione e, nella fattispecie di cui è causa, il Titolare/dante causa di parte attrice e qui l'attore erede, avendo smarrito i BFP quale documenti di legittimazione, avrebbe dovuto previamente svolgere le procedure di ammortamento.
Essendo pur vero che anche aveva perduto le relative matrici, all'esito CP_1
dell'ammortamento non avrebbe comunque potuto duplicare tali buoni emessi, ma ciò CP_1
non legittima una responsabilità attribuibile tout court alla convenuta.
*Parimenti e preliminarmente, deve essere esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta nonché valutata l'esistenza di atti interruttivi della prescrizione.
I titoli di cui si tratta, emessi nel 1975, sono BFP ordinari aventi una durata di trenta anni, il cui termine prescrizionale, inizialmente previsto dal Codice Postale, come quinquennale (DPR
156/1973), è stato poi esteso a dieci anni dal D.M. Tesoro del 19.12.2000 dove, all'art. 2
rubricato “Condizioni dell'emissione”, così viene espressamente previsto:
“L'emissione dei buoni fruttiferi postali viene effettuata per "serie" con decreti del Ministro del
7 tesoro, del bilancio e della programmazione economica, adottati ai sensi dell'articolo 3 del
decreto legislativo n. 284/99, ove sono indicati il prezzo, il taglio, il tasso di interesse, la
durata, l'eventuale importo massimo sottoscrivibile da un unico soggetto nella giornata
lavorativa, nonché ogni altro elemento ritenuto necessario”.
In assenza di prova documentale (e di cedola) è pertanto desumibile la durata per serie (M e
N secondo le risultanze di parte attrice).
Come si evince dalla produzione n. 3 di parte convenuta, con riferimento ai buoni indentificati con n. 70505018 e n. 70505019 (serie Q) che sono stati duplicati nel 2016 e rimborsati nel
2017 da , entrambi registravano una data di sottoscrizione nell'anno 1987 e la relativa CP_1
scadenza (novembre 2017).
In considerazione dell'anteriore emissione dei buoni oggetto di causa (i nn. 114 e 115 nel
1975, il n. 228 nel 1978), una volta maturato il decennio dalla scadenza, i titoli (smarriti i documenti cartacei da parte dell'avente diritto e non rinvenibili da iscrizioni contabili registrate in conto di deposito titoli da parte dell'Ufficio di emissione) non sarebbero stati rimborsabili.
La lettera, datata 8.07.2015, dell'avv. Rondini per conto dell'attore risulta atto idoneo valevole come atto interruttivo della prescrizione (all. 10 prima memoria di parte attrice – racc. e r.r.).
*Ferme tali premesse in rito, nel merito la domanda svolta da parte attrice è infondata, per i motivi di seguito indicati.
Il pagamento dei buoni postali fruttiferi avviene necessariamente con la consegna del titolo di legittimazione che appunto consente di fornire la prova attuale del proprio diritto (essendo irrilevante la prova dell'avvenuta emissione del buono e dell'esistenza di esso per un certo periodo di tempo).
Essendo i BFP, oggetto di causa, titoli ordinari con scadenza trentennale (compiuta nel 2005
per quelli emessi nel 1975 e nel 2008 per quello emesso nel 1978), verosimilmente (a seguito
8 della ricerca avvenuta nel 2014) non è stato possibile risalire alla cedola/matrice di controllo,
attestante la vigenza degli stessi.
Non risulta possibile ricostruire per presunzione l'attualità del credito che è presupposto necessario per il rimborso del titolo, indipendentemente dalla fattibilità della duplicazione di esso (che avrebbe del resto potuto registrare anche eventuali rimborsi già avvenuti).
A conferma di ciò, occorre tener presenti altre due considerazioni:
- i titoli di cui è causa non hanno un termine minimo di deposito, per cui potrebbero essere stati riscossi dal giorno successivo a quello dell'emissione e non aver lasciato traccia a distanza di quasi cinquant'anni dalla loro emissione;
- i buoni rimborsati devono essere conservati per cinque anni dal pagamento (DPR
156/1973), non potendo certamente sussistere un obbligo di conservazione documentale sine die.
L'attore, non essendo in possesso del titolo di legittimazione, non ha potuto fornire alcuna prova contraria che dimostri sussistere la vigenza del buono fruttifero.
Tale categoria cartacea di buoni postali, non informatizzati, autorizza la liquidazione solo all'atto della presentazione del documento.
Lo smarrimento degli originali, come accaduto nel caso di specie, non ha permesso di individuare, ai sensi dell'art. 2002 c.c., l'avente diritto alla prestazione.
D'altronde, la duplicazione non era più possibile, essendo maturata la scadenza del titolo.
L'ulteriore fatto impeditivo del diritto di duplicazione di quei titoli emessi oltre trent'anni prima,
per quanto detto, non avrebbe comunque garantito la rimborsabilità e la liquidazione di essi.
*Questo Giudice, alla luce delle suesposte considerazioni, deve decidere il merito del procedimento.
Questo Giudice deve rigettare le domande di Parte_1
Le spese processuali seguono la soccombenza.
9 Gli onorari vengono liquidati a favore di (ed a carico di Controparte_1 [...]
). Parte_1
Gli onorari vengono liquidati in Euro 5.810,00, in applicazione dei parametri medi di cui al DM
55/2014, tenuto conto del valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), del tipo di procedimento (cognizione ordinaria), dell'Autorità Giudiziaria adita (Tribunale), delle attività
processuali effettivamente svolte (studio, introduttiva, decisionale).
***
P.Q.M.
A) Rigetta la domanda di contro , per Parte_1 Controparte_1
la richiesta di consegna dei duplicati dei buoni fruttiferi postali e di liquidazione di essi, così
come formulate e quantificate nell'atto di citazione da parte attrice.
B) Conseguentemente, rigetta la domanda di contro Parte_1 [...]
, per la condanna della convenuta, in persona del legale rappresentante pro CP_1
tempore, al risarcimento dei danni subiti dal SI. e dalla madre, a Parte_1
causa delle condotte ostative portate avanti nei loro confronti e per il grave ritardo nella liquidazione dei buoni.
C) Condanna al pagamento a favore di Parte_1 Controparte_1
delle spese processuali del presente procedimento, liquidandole in Euro 5.810,00 a titolo
[...]
di onorari, oltre accessori di legge.
La Spezia, 24.07.2025
Il Giudice,
dott. Gabriele Giovanni Gaggioli
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