Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 11/12/2025, n. 4083 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 4083 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04083/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01108/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1108 del 2025 proposto dal Sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Tommaso Scutari e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Ufficio Territoriale del Governo Como in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliato ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia,
del decreto di rigetto dell’istanza -OMISSIS--OMISSIS- emesso dallo Sportello unico per l’immigrazione di Como notificato a mezzo PEC in data 30.01.2025 dalla Prefettura di Como, con cui è stato decretato il rigetto della domanda Cod. Pratica -OMISSIS-, afferente la istanza numero assicurata -OMISSIS-e numero istanza -OMISSIS-.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la costituzione dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista l’ordinanza di questo Tribunale n.434 del 2025 di accoglimento dell’istanza di sospensione;
Vista la documentazione depositata dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato;
Vista la documentazione depositata da parte ricorrente;
Vista la memoria di parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Designato relatore il dott. RI UN all’Udienza pubblica del 10 dicembre 2025, ed uditi gli Avvocati come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1.Con il ricorso in epigrafe si espone di aver in data 6/5/2022 presentato istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, seguita il 27/7/2022 da nuova domanda riscontrata con convocazione presso la Prefettura di -OMISSIS- al fine di chiedere la conversione del permesso da lavoro stagionale in motivi di lavoro, essendo stato assunto a tempo indeterminato presso la ditta “-OMISSIS-” di -OMISSIS-. Il ricorrente esibiva tutta la documentazione necessaria, ma la Questura di -OMISSIS- il 20/12/2023 rappresentava che la richiesta non avrebbe trovato positivo riscontro in quanto il visto d’ingresso per lavoro stagionale avente validità 9 mesi risultava già scaduto; l’istante presentava osservazioni alla Prefettura di -OMISSIS- senza però ricevere riscontro neanche a seguito di solleciti, finchè non interveniva un primo rigetto contenente generalità errate ed un nuovo provvedimento corretto quale oggetto di impugnazione.
Avverso l’impugnato provvedimento è insorta parte ricorrente deducendo i seguenti motivi:
VIOLAZIONE DELL’ART.5, COMMA 5 E DELL’ART.24, COMMA 10 D. LGS. N.286/1998.
1.1 Si è costituita l’Avvocatura Distrettuale dello Stato per resistere al ricorso e depositare relazione dell’Amministrazione circa la legittimità del proprio operato a seguito della scadenza di validità del visto per lavoro stagionale.
1.2 Con ordinanza del 29/4/2025, n.434, il Tribunale ha accolto la domanda cautelare con la seguente motivazione:
“Considerato che, in disparte il denunciato ritardo della Questura di -OMISSIS- a fronte dell’originaria istanza, in tema di conversione del permesso di soggiorno per motivi stagionali in permesso di lavoro subordinato l’art. 24, comma 10, D. Lgs. n.286/1998 è stato modificato dall'art. 1, punto 6, del Decreto-legge n.145/2024 convertito in Legge n.187/2024, il quale nel sopprimere le parole “nei limiti delle quote di cui all'art.3, comma 4” ha reso il nulla osta in parola come atto dovuto,
Ritenuto, pertanto, che l’istanza cautelare meriti accoglimento con fissazione dell’udienza di merito, mentre le spese della presente fase processuale possono essere compensate,
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) Accoglie l’istanza cautelare proposta da parte ricorrente e, per l'effetto, sospende l’efficacia del provvedimento impugnato.
Fissa per la trattazione del merito l’udienza pubblica del 10 dicembre 2025.
Spese della fase cautelare compensate.”
2. Alla Udienza pubblica del 10 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione come da verbale.
3. La Sezione, ai fini dell’accoglimento delle censure dedotte da parte ricorrente come peraltro anticipato in fase cautelare, premette che la procedura relativa al permesso di lavoro stagionale si rinviene nell’art.24 del D. Lgs. 25/7/1998 n.286 che, per quanto di interesse ai fini del decidere, al comma 10 dispone che “Il lavoratore stagionale, che ha svolto regolare attività' lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, al quale è offerto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato, può chiedere allo sportello unico per l'immigrazione la conversione del permesso di soggiorno in lavoro subordinato [nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4].” L’inciso finale “nei limiti delle quote di cui all'articolo 3, comma 4” è stato soppresso dall’art.1, comma 1 lett.f) n.6 del Decreto-Legge 11/10/2024, n.145 convertito con modificazioni dalla Legge 9/12/2024, n.187.
3.1 Ora, già nella vigenza della originaria versione del citato art.24, comma 10, il Tribunale (III, 13.3.2024, n.755; 29.9.2023, n.2182; 21.7.2023, n.1949; 16.6.2023, 1500) aveva affermato che la disposizione non stabilisce un termine entro il quale debba essere richiesta la conversione prevedendo essa, quali sole condizioni a tal fine necessarie, l'aver svolto regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, la sussistenza di un'offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato e la sussistenza delle quote di cui all'art. 3, comma 4. In presenza di tali circostanze l’Amministrazione non può far altro che accogliere la domanda di conversione, anche perchè l'approccio sostanziale del Legislatore impedisce di sacrificare l'interesse dello straniero al solo fine di rispettare il principio logico-formale secondo cui solo il titolo ancora efficace può essere suscettibile di conversione. Nemmeno può ipotizzarsi che la sussistenza di un termine perentorio sia ricavabile dall'argomentazione logica secondo cui solo ciò che è ancora efficace è suscettibile di conversione: il Legislatore, in materia di immigrazione, ha mostrato di non volersi ancorare a rigidi schemi logici, preferendo adottare soluzioni pragmatiche che salvaguardino, al contempo, l'interesse dello straniero a soggiornare nel territorio dello Stato e l'intesse pubblico a che sia assicurato un ordinato fenomeno migratorio e, più in generale, a che sia garantita la pubblica sicurezza.
Coerentemente con tale impostazione l'art.5, comma 5, dello stesso D. Lgs. n.286/1998 stabilisce che, nel valutare l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno, l'Amministrazione deve tenere in considerazione tutti gli elementi sopraggiunti -come una proposta di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato - e deve quindi accogliere l'istanza qualora, al momento della valutazione stessa, ricorrano tutti i requisiti sostanziali che assicurano la regolarità del soggiorno, indipendentemente da ogni irregolarità pregressa, da ogni carenza formale e da supposti termini decadenziali. In termini anche il Giudice di appello (Cons. Stato, 1.8.2022, n.6738; 1.6.2022, n.4467) ha affermato che “…… Nella specifica materia dell’immigrazione, il giudizio amministrativo come giudizio sulla situazione giuridica soggettiva e non solo sull’atto impugnato, impone dunque la valutazione degli elementi che si sono effettivamente concretizzati nelle more tra l’istanza presentata, il suo esame da parte dell’amministrazione e il giudizio dinanzi al Giudice, specie quando ci sono gli elementi per il riconoscimento di altro titolo di soggiorno perché, se è vero che questi non potevano incidere sull’atto, incidono sulla situazione giuridica dell’appellante e la loro mancata valutazione può comprometterla irrimediabilmente, arrecando un pregiudizio a diritti fondamentali della persona umana”.
4. Nella fattispecie per cui è controversia rilevano ai fini dell’accoglimento del ricorso non solo la ricostruzione in fatto esposta da parte ricorrente e non smentita dall’Amministrazione resistente, ma anche l’interpretazione ermeneutica delle citate coordinate legislative ed il dato testuale sottolineato dalla Sezione (cfr. 20.2.2025, n.573) per cui, in tema di riscontro ad una domanda di conversione del permesso di soggiorno per motivi stagionali in permesso di lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, D. Lgs. n.286/1998, rileva la modifica disposta dall'art. 1, punto 6, del Decreto-legge n.145/2024 convertito in Legge n.187/2024, il quale nel sopprimere le parole “nei limiti delle quote di cui all'art.3, comma 4” ha reso il nulla osta in parola come atto dovuto.
5. Per tali motivi il ricorso merita accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.
Sussistono tuttavia, anche per la natura della materia e la successiva modifica legislativa, i presupposti per disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo accoglie come da motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI UN, Presidente, Estensore
Antonio De Vita, Consigliere
Valentina Caccamo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| RI UN |
IL SEGRETARIO