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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 01/04/2025, n. 617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 617 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6005/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , Via Kennedy n. 2, rappresentata e Parte_1 difesa in giudizio dal Prof. Avv. Giulio Nicola Nardo, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
ASSUNTO IL RISCHIO DEL Controparte_1
CERTIFICATO N. 1714608 (c.f. ), in persona del Procuratore Speciale del P.IVA_2
Rappresentante Generale per l'IA, elettivamente domiciliati in Bologna, Galleria del Reno n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Facci, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI –
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso da se Controparte_2 C.F._1
medesimo ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Lamezia
Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 204
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata in , Via Madonna dei Cieli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alviggi, Parte_1
che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZI CHIAMATI -
Oggetto: azione di ripetizione.
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10.24, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' (da qui, anche ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 Pt_2 chiedendo di fare “accertare e dichiarare il diritto della Controparte_4
alla restituzione da parte della Compagnia assicuratrice
[...] CP_5
in persona del l.r.p.t. c/o dell'importo pagato, in esecuzione della
[...] CP_6
sentenza di primo grado n.1445/2017, ai sigg.ri e in proprio Controparte_7 Controparte_8
e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore
[...]
e per l'effetto, 2) Condannare la resistente società Persona_1 Controparte_9
, in persona del suo l.r.p.t. al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma di € 1.939.560,56, oltre interessi di cui Parte_3
al D.lvo n. 231/2002, 3) Condannare alla prima udienza parte resistente al versamento in favore dell' di una somma di importo corrispondente al contributo unificato Controparte_10 dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/10; 4)
Condannare, in ogni caso la resistente società c/o broker al Controparte_5 CP_6
pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del legale”.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha dedotto di avere stipulato un contratto di assicurazione stipulato con la per la responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Controparte_5 verso recante numero 1714608. Durante lo svolgimento del contratto, Controparte_11 era stata avanzata nei confronti dell' richiesta di risarcimento danni per Controparte_4 responsabilità medica;
pertanto, l' aveva provveduto – in ossequio alle clausole contrattuali Pt_1
del contratto di assicurazione – a segnalare il sinistro, inoltrando la documentazione medica, comprensiva della cartella clinica completa di tutte le pagine. La gestione stragiudiziale e giudiziale del sinistro era stata curata esclusivamente dalla la quale, in nome e per conto della CP_12
Compagnia assicurativa, aveva provveduto anche a nominare un difensore di fiducia per il giudizio nel frattempo introdotto dai soggetti lesi, con il quale difensore la aveva intrattenuto CP_12
rapporti in via esclusiva, fornendogli tutta la documentazione utile. Il giudizio si era concluso con
2 una condanna dell' a risarcire il danno arrecato dalla Parte_1
malpractice medica commessa, per la somma complessiva di € 1.743.576,87. Tuttavia, la compagnia di Assicurazione of si è rifiutata di dare esecuzione alla sentenza, CP_5 CP_5
eccependo nei confronti della un ritardo nella produzione documentale, in Controparte_4 particolare della cartella clinica della paziente completa in ogni sua parte. Pertanto, l'
[...]
, nelle more del giudizio di appello, promosso avverso la precitata Parte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha deciso di ottemperare al pagamento delle somme, liquidando in favore dei soggetti lesi l'importo di € 1.939.560,56, somma che la Compagnia convenuta si è sempre rifiutata di rimborsare totalmente all'attrice medesima.
Si sono costituiti che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608 (da qui, anche l'Assicurazione) chiedendo, preliminarmente, il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in giudizio dell'Avv. . Controparte_2
Poi, in via principale, hanno chiesto di respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei propri confronti poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, perché non meritevoli di tutela, anche in via d'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e\o dell'art. 1914 c.c. in combinato disposto con l'art. 1915 c.c.
In particolare, secondo parte convenuta, la domanda attorea sarebbe infondata, in quanto la soccombenza nel giudizio civile sarebbe imputabile ad una responsabilità amministrativa e non, invece, ad una responsabilità civile da negligenza medica. La sentenza di primo grado, difatti, sarebbe stata processualmente condizionata, in punto di accertamento di responsabilità della struttura convenuta, dall'assenza dei tracciati cardiotocografici nella cartella clinica, presenti nell'originale ma non nella copia trasmessa alla CP_12
In via subordinata, hanno chiesto di accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell' , e\o la violazione dei doveri di correttezza Parte_1
e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale e, pertanto, di disporre - anche ai sensi dell'art. 1915, c. 2 c.c. - la riduzione dell'indennizzo dovuto o, comunque, delle somme di cui parte attrice ha chiesto la restituzione.
In via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
per l'errore dei suoi uffici amministrativi nel rilascio della Parte_1 cartella clinica e, per l'effetto, di condannare l' medesima al risarcimento di tutti i danni Pt_1
subiti, quali conseguenza immediata e diretta di tale errore, da valutarsi in ragione delle somme che
3 dovessero essere poste a carico degli Assicuratori, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, e per l'effetto disporsi anche la compensazione, totale o parziale, dei rispettivi crediti.
In ogni caso, hanno chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avvocato CP_2
in relazione ai fatti descritti, anche sotto il profilo della perdita di chance, e per l'effetto
[...]
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti, quale conseguenza immediata e diretta della condotta negligente del medesimo, da valutarsi in ragione delle somme che dovessero essere poste a carico degli Assicuratori, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa dell'Avv. , costui si è costituito in Controparte_2
giudizio, chiedendo preliminarmente di poter chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa, ovvero la Controparte_13
Nel merito, in via preliminare, ha chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa dagli e/o la carenza di legittimazione ad agire Controparte_1
di questi ultimi nei propri confronti, il difetto di legittimazione attiva degli Controparte_1
nei propri confronti, nonché di accertare e dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale formulata a proprio carico dai convenuti. In ogni caso, ha chiesto di rigettare le domande proposte nei propri confronti, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ha chiesto di ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa tenuta Controparte_14
a garantirlo, tenerlo indenne e manlevarlo, giusta polizza assicurativa o, comunque, a rifonderlo di tutte le somme eventualmente dovute agli che hanno stipulato la polizza n. Controparte_1
1714608 con l' di , per capitale, interessi e spese legali. Pt_2 Parte_1
Autorizzata anche la chiamata in causa della questa si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via principale, di rigettare integralmente la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto. In via secondaria, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ha chiesto di respingere la domanda di manleva avanzata nei propri confronti, avendo eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa.
Incardinatasi la lite, si è dato corso all'istruttoria mediante produzione documentale. Infine, la causa
è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 15.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente specificarsi che risulta priva di pregio l'eccezione sollevata da parte convenuta in seno alle memorie ex art. 190 c.p.c., ovvero di mancata prova, da
4 parte dell' , di avere effettivamente dato luogo al Parte_1
pagamento delle somme sopra riportate.
Innanzitutto, è noto che con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass., n. 98/2016).
Difatti, la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (cfr. Cass., n. 13165/2004).
In ogni caso, l'eccezione è priva di fondamento.
Innanzitutto, risulta opportuno prendere le mosse dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 c.c., per le somme versate al terzo danneggiato, non richiede, per essere azionato, un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 c.c.” (cfr. Cass., n. 30795/2011).
Orbene, risultano versate in atti sia la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell' , sia la sentenza di rigetto del gravame, che ha Parte_1
confermato la predetta sentenza di condanna.
Inoltre, risulta in atti la Deliberazione del Direttore Generale (cfr. all. 6 del fascicolo di parte attrice) con cui sono stati, appunto, deliberati l'esecuzione e l'adempimento connessi alla statuizione di condanna. Si evince dal predetto allegato, poi, che i relativi valori siano stati annotati sui competenti conti di bilancio, in virtù della notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, avvenuta presso la sede legale della medesima in data 27.10.2017 e della notifica di due distinti atti di precetto, ad opera dei soggetti accertati quali aventi diritto al risarcimento. Pertanto, l' ha Parte_1 ritenuto di procedere all'esecuzione della sentenza al fine di evitare pregiudizi economici che sarebbero potuti derivare all' dall'eventuale azionamento di una procedura esecutiva, Pt_1
5 mediante la liquidazione della somma di € 1.939.560,67, con contestuale trasmissione del provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, ai fini dell'emissione del relativo titolo di pagamento.
Tanto chiarito, dunque, si ritiene che il pagamento sia avvenuto, così come statuito da parte attrice, poiché fondato su di un titolo idoneo ad attribuire al pagamento medesimo un carattere doveroso.
3. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Difatti, non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la polizza assicurativa non opererebbe nella fattispecie sub iudice, poiché la soccombenza dell' nel giudizio civile Pt_1
sopra descritto deriverebbe da una responsabilità di tipo amministrativo e non, invece, dall'accertamento di una responsabilità civile per negligenza medica dei suoi collaboratori.
Difatti, non corrisponde a verità che la responsabilità dell' sia stata affermata a Controparte_4
causa della consegna di una cartella clinica incompleta, priva degli esami cardiotografici che, se tempestivamente prodotti, avrebbero portato ad un esito del giudizio diverso: la sentenza di primo grado, infatti, ha accertato una responsabilità sanitaria per “il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e la contestuale esecuzione di una anestesia totale anziché peridurale, hanno esposto inutilmente il feto prematuro ad un lungo periodo di permanenza in utero (oltre quattro ore a fronte dei non oltre 75 minuti imposti dalla letteratura medica) in condizioni di ridotta perfusione placentare di ossigeno, causato da un distacco di placenta, che ha determinato l'ipossia fetale patita dalla piccola (…), a sua volta causa della sofferenza neurologica che ha prodotta la diplegia spastica (cfr. pag. 16 CTU e pag. 11 CTU )” (cfr. p. 10 dell'all. 1 del Persona_2 Per_3
fascicolo di parte convenuta).
Difatti, gli esami cardiotografici, se anche prodotti tempestivamente, non avrebbero portato alla mancata ascrivibilità di alcuna responsabilità all'Azienda: la sentenza di primo grado ha comunque statuito che “la cardiotografia non rappresenta un'affidabile procedura di monitoraggio del benessere fetale in un intervallo ampio (circa 6 ore) come quello che ha coinvolto la , CP_7
soprattutto a fronte di una prematurità del feto ed in condizioni di criticità come quelle per cui è causa (cfr. pag. 2 chiarimenti CTU )” (cfr. p. 11 dell'allegato n. 1 di parte Persona_2
convenuta).
Va osservato, ancora, che la terza c.t.u. redatta nel corso del giudizio di primo grado non ha escluso la responsabilità sulla base degli esami cardiotografici, come affermato da parte convenuta, quanto per una diversa valutazione tecnica degli elementi a disposizione dei Consulenti incaricati.
6 Quest'ultimi, in particolare, spiegano la divergenza dei risultati a cui sono pervenuti rispetto alle precedenti due cc.tt.uu. nei seguenti termini: “In conclusione, ci rendiamo conto che la nostra consulenza che arriva dopo altre due CTU, e che conclude in modo diametralmente opposto alle precedenti possa ingenerare qualche dubbio e, per questo, ci permettiamo di ritornare sulle due precedenti CTU laddove, a ns avviso difettano entrambe, soprattutto su una questione. Esse partono da un assunto, e cioè che alle 00,30 del 23-04-08 si è verificata una imponente metrorragia, e sulla base di ciò sviluppano le magistrali deduzioni e conclusioni. A nostro modesto avviso, invece, oltre che non esservi prova documentale che tale metrorragia sia avvenuta in modo così significativo per come dalle precedenti CTU descritte, è anche assolutamente incongruente con il dato ematochimico laboratoristico agli atti. Infatti, come sopra già evidenziato il soggetto prima
e dopo il parto veniva sottoposto ad esame emocromo dal quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che non vi è stata alcuna emorragia massiva. Altra differente valutazione è relativa alla leucomalacia periventricolare con conseguente diplegia spastica che è lesione sostanzialmente patognominica di prematurità e basso peso alla nascita per come si evince dalla letteratura internazionale. Da qui la differenza delle conclusioni” (cfr. p. 16 dell'all. 7-quater alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ma, anche riguardo alla consistenza di tali perdite ematiche, la sentenza di primo grado non ha mancato di osservare che “in relazione alla evidenziata irrilevanza delle perdite ematiche lamentate dalla (…), siccome di lieve entità, è sufficiente osservare che nell'ipotesi di distacco di placenta la sofferenza fetale non è direttamente collegata alla perdita ematica patita dalla partoriente, bensì dall'area distacco della placenta, sicché anche una perdita ematica limitata o inesistente non esclude affatto una prognosi infausta per il feto (cfr. pag. 2 chiarimenti CTU ); Persona_2
sulla questione del distacco di placenta, si vedano anche i chiarimenti resi oralmente dalla dott.ssa
(verbale del 30 maggio 2012, pagg. 1-2)” (cfr. pag. 11 dell'all. 1 di parte convenuta). Per_3
Alla luce dell'accertamento giudiziale contenuto nella menzionata sentenza di primo grado, dunque, deve ritenersi la responsabilità ascritta all' sicuramente Parte_1
di tipo medico e, dunque, non scaturente assolutamente da una negligenza di tipo amministrativo, ovvero la produzione di una cartella incompleta.
Il gravame proposto avverso la predetta sentenza è stato rigettato. In particolare, la sentenza della
Corte d'Appello ha ritenuto l'appello infondato, statuendo che “a causa del ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e della scelta dell'anestesia totale anziché peridurale, il feto prematuro è rimasto
7 nell'utero per un lasso temporale ampio (oltre quattro ore, mentre la letteratura medica prevede un tempo massimo di 75 minuti) in condizioni di ridotta perfusione placentare di ossigeno, che ha determinato l'ipossia fetale, a sua volta causa della sofferenza neurologica che ha portato alla diplegia spastica” (cfr. p. 9 dell'all. n. 5 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
4. Così accertato il diritto alla restituzione di quanto pagato, a titolo di risarcimento del danno derivante da colpa medica dall' , deve ora passarsi al Parte_1
vaglio della domanda svolta in via subordinata dalla Compagnia convenuta, ovvero di accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell' Parte_1
, e\o la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
[...]
contrattuale con conseguente riduzione delle somme di cui parte attrice ha chiesto la restituzione, anche ai sensi dell'art. 1915, c. 2 c.c.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, affinché possa essere escluso, o ridotto, il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato ai sensi dell'art. 1915 c.c., “occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. n. 24210/2019).
Nella specie, i convenuti, nell'eccepire la riduzione del diritto all'indennizzo in conseguenza della violazione degli obblighi di cui all'art. 1914 c.c., si sono limitati a dedurre la colpa dell' Pt_1
assicurata, ma senza fornirne prova, per cui l'eccezione si rivela priva di fondamento.
E difatti, l'assunto di parte convenuta, secondo cui il rilascio – quale copia conforme all'originale – di una cartella clinica di novantotto pagine anziché di duecentouno, con la completa omissione della documentazione fondamentale, integra la fattispecie dolosa o colposa richiesta dall'art. 1915 c.c., è completamente destituita di fondamento.
Si è già detto, innanzitutto, che non è stata tale (supposta) omissione a dare luogo all'accertamento di una responsabilità sanitaria in capo all' ; in ogni caso, Parte_1
parte attrice ha fornito prova di avere tempestivamente inviato la cartella clinica completa ai
8 convenuti, per il tramite della società di brokeraggio LL IA S.p.A. (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, non operando la fattispecie di cui all'art. 1915, c. 2 c.c., deve condannarsi parte convenuta alla restituzione di quanto pagato dall' , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno discendente da responsabilità sanitaria, ovvero della somma di €
1.939.560,56. Su tale importo, poi, spettano gli interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al saldo, poiché “nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917
c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore” (cfr. Cass. n. 22054/2017).
5. Deve ora passarsi al vaglio della domanda svolta da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato, ovvero l'Avv. . Controparte_2
Deve premettersi, innanzitutto, che appare inutile l'esame delle eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato, atteso che la domanda di accertamento di una responsabilità di tipo professionale in capo a questo deve essere rigettata nel merito, non avendo i convenuti fornito prova sufficiente della fondatezza della propria pretesa.
È opportuno, infatti, rammentare che principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, da ultimo Cass. n. 10698/2016; Cass. n. 10700/2016; Cass. n. 3355/2014; Cass. n.
16690/2014) è che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, c. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto, si è detto che, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza cui è tenuto (cfr. Cass., n. 6782/2015; Cass., n.
18612/2013; Cass., n. 8863/2011).
Cionondimeno, la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento
9 produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto,
l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, c. 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico che il cliente che deduca di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, sia tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, che deve essere specificatamente allegato e dimostrato sia nell'an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito.
Proprio di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 17414/2019, confermando l'orientamento già consolidato (cfr. Cass. n. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 9638/2013; Cass. n.
25112/2017), ha ribadito che “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (...) in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”.
10 Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del cd. “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso sussistente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass. n. 24956/2020; prima anche
Cass. n. 25112/2017).
In definitiva, con riferimento al merito della richiesta di accertamento della responsabilità professionale, occorre evidenziare che ai fini della sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato non sono sufficienti né l'esito infausto della causa, né la mera allegazione dell'errore commesso dal professionista.
Ancora poi, con riferimento all'asserito danno non patrimoniale subito e richiesto, è opportuno evidenziare come la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto ove la chance perduta avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. n. 22376/2012).
Ebbene, alla luce dei suesposti principi, non pare, ad avviso di chi scrive, che l'eventuale condotta negligente – quand'anche accertata – dell'Avv. sia stata causalmente Controparte_2 rilevante nella soccombenza dell' e, dunque, nel Parte_1
susseguente paventato danno a carico dei convenuti: si è già detto, numerose volte, che la predetta soccombenza non è causalmente collegata alla produzione di una cartella clinica incompleta degli esami cardiotografici, o nella produzione tardiva di essa, ma dal ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo, nella cui valutazione gli esami cardiotografici sono stati ritenuti irrilevanti, poiché non rappresentano un'affidabile procedura di monitoraggio del benessere fetale.
Al rigetto della domanda di responsabilità consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti della propria assicurazione. CP_2
6. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti dell'attrice, volta ad accertare e dichiarare la responsabilità dell' Parte_1
per l'errore dei propri uffici amministrativi nel rilascio della cartella clinica incompleta e,
[...]
11 conseguentemente, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta di tale errore.
Ebbene, neanche tale domanda può essere accolta.
Innanzitutto, è bene ribadire che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ebbene, coerentemente con la norma citata, la Suprema Corte ha già da tempo affermato che l'onere della prova del danno grava sempre sul danneggiato (cfr., ex multis, Cass., n. 21140/2007).
In particolare, la pronuncia poc'anzi menzionata specifica che tanto nella ipotesi di responsabilità contrattuale, quanto in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno (cfr. Cass., già citata).
Sul punto si è espressa anche recente giurisprudenza di merito, affermando che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente ed adeguata allegazione, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (cfr. Trib. Roma del 11.01.2013).
Ebbene, si è già detto inesistente il supposto danno arrecato dall' nei confronti dei Pt_1
convenuti; in ogni caso, parte convenuta non ha fornito prova del danno, inteso quale danno- conseguenza, asseritamente subito.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dalla
Compagnia assicurativa chiamata in causa dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n.
23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso), e si liquidano alla stregua del D.M. n. 147/2022, in base al valore della
12 causa (scaglione di riferimento da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità degli accertamenti richiesti.
Quanto alla condanna richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del d.lgs. n. 28/2010, applicabile alle controversie in materia di contratti assicurativi, quali quella in esame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 del citato decreto, ratione temporis applicabile
(oggi sostituito, ad opera del d.lgs. 149/2022, dall'art. 12-bis), a mente del quale “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Orbene, la statuizione di parte convenuta, secondo cui la mancata partecipazione al procedimento di mediazione sia stata imputabile “ad un difetto di trasmissione tra gli uffici preposti e quelli che avevano ricevuto la convocazione;
al contempo, la richiesta di rinnovo della mediazione – con costi
a carico dei deducenti Assicuratori – è stata rifiutata dall'Ente, come comunicato con nota del 6 giugno 2019”, è stata solo apoditticamente affermata, senza tuttavia essere stata provata.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di un ulteriore importo, pari a quanto versato a titolo di contributo unificato per introdurre il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8,
c. 4-bis d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) accoglie la domanda proposta dall' , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, condanna che hanno Controparte_1
assunto il rischio di cui al certificato n. 1714608, in persona del Procuratore Speciale del
Rappresentante Generale per l'IA, al pagamento in favore dell'attrice di € 1.939.560,56, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da che hanno Controparte_1
assunto il rischio di cui al certificato n. 1714608, in persona del Procuratore Speciale del
Rappresentante Generale per l'IA;
3) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_2
della Controparte_3
13 4) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, alla rifusione, in favore dell' , in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t., delle spese del giudizio, che liquida in € 19.872,98, di cui € 895,98 per spese ed €
18.977 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c;
5) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, alla rifusione, in favore di , delle spese del giudizio, che liquida in € 18.977 per Controparte_2
compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
6) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, alla rifusione, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_3 giudizio, che liquida in € 18.977 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
7) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del D. Lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile.
Catanzaro, lì 1 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Carmen Ranieli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6005/2019 R.G.A.C. vertente
TRA
(c.f. , in persona del Parte_1 P.IVA_1
legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in , Via Kennedy n. 2, rappresentata e Parte_1 difesa in giudizio dal Prof. Avv. Giulio Nicola Nardo, giusta procura in calce all'atto di citazione
- ATTRICE -
E
ASSUNTO IL RISCHIO DEL Controparte_1
CERTIFICATO N. 1714608 (c.f. ), in persona del Procuratore Speciale del P.IVA_2
Rappresentante Generale per l'IA, elettivamente domiciliati in Bologna, Galleria del Reno n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giovanni Facci, che li rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- CONVENUTI –
NONCHÉ
(c.f. ), rappresentato e difeso da se Controparte_2 C.F._1
medesimo ex art. 86 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio sito in Lamezia
Terme, Corso Giovanni Nicotera n. 204
E
(c.f. ), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente Controparte_3 P.IVA_3 domiciliata in , Via Madonna dei Cieli n. 40, presso lo studio dell'Avv. Fabio Alviggi, Parte_1
che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- TERZI CHIAMATI -
Oggetto: azione di ripetizione.
1 Conclusioni delle parti: all'udienza del 15.10.24, i procuratori delle parti hanno precisato le proprie conclusioni innanzi al giudice istruttore che ha assegnato la causa a sentenza concedendo, ai sensi dell'articolo 190 c.p.c., il termine di giorni 60 per il deposito delle comparse conclusionali ed il termine di ulteriori giorni 20 per il deposito delle memorie di replica.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. L' (da qui, anche ha adito l'intestato Tribunale Parte_1 Pt_2 chiedendo di fare “accertare e dichiarare il diritto della Controparte_4
alla restituzione da parte della Compagnia assicuratrice
[...] CP_5
in persona del l.r.p.t. c/o dell'importo pagato, in esecuzione della
[...] CP_6
sentenza di primo grado n.1445/2017, ai sigg.ri e in proprio Controparte_7 Controparte_8
e nella loro qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale della minore
[...]
e per l'effetto, 2) Condannare la resistente società Persona_1 Controparte_9
, in persona del suo l.r.p.t. al pagamento in favore della
[...] [...]
della somma di € 1.939.560,56, oltre interessi di cui Parte_3
al D.lvo n. 231/2002, 3) Condannare alla prima udienza parte resistente al versamento in favore dell' di una somma di importo corrispondente al contributo unificato Controparte_10 dovuto per il giudizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 8, comma 4 bis, D. Lgs. 28/10; 4)
Condannare, in ogni caso la resistente società c/o broker al Controparte_5 CP_6
pagamento delle spese di lite, competenze ed onorari di giudizio con distrazione in favore del legale”.
A fondamento della propria pretesa, parte attrice ha dedotto di avere stipulato un contratto di assicurazione stipulato con la per la responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.) e Controparte_5 verso recante numero 1714608. Durante lo svolgimento del contratto, Controparte_11 era stata avanzata nei confronti dell' richiesta di risarcimento danni per Controparte_4 responsabilità medica;
pertanto, l' aveva provveduto – in ossequio alle clausole contrattuali Pt_1
del contratto di assicurazione – a segnalare il sinistro, inoltrando la documentazione medica, comprensiva della cartella clinica completa di tutte le pagine. La gestione stragiudiziale e giudiziale del sinistro era stata curata esclusivamente dalla la quale, in nome e per conto della CP_12
Compagnia assicurativa, aveva provveduto anche a nominare un difensore di fiducia per il giudizio nel frattempo introdotto dai soggetti lesi, con il quale difensore la aveva intrattenuto CP_12
rapporti in via esclusiva, fornendogli tutta la documentazione utile. Il giudizio si era concluso con
2 una condanna dell' a risarcire il danno arrecato dalla Parte_1
malpractice medica commessa, per la somma complessiva di € 1.743.576,87. Tuttavia, la compagnia di Assicurazione of si è rifiutata di dare esecuzione alla sentenza, CP_5 CP_5
eccependo nei confronti della un ritardo nella produzione documentale, in Controparte_4 particolare della cartella clinica della paziente completa in ogni sua parte. Pertanto, l'
[...]
, nelle more del giudizio di appello, promosso avverso la precitata Parte_1
sentenza del Tribunale di Catanzaro, ha deciso di ottemperare al pagamento delle somme, liquidando in favore dei soggetti lesi l'importo di € 1.939.560,56, somma che la Compagnia convenuta si è sempre rifiutata di rimborsare totalmente all'attrice medesima.
Si sono costituiti che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608 (da qui, anche l'Assicurazione) chiedendo, preliminarmente, il differimento dell'udienza ai fini della chiamata in giudizio dell'Avv. . Controparte_2
Poi, in via principale, hanno chiesto di respingere tutte le domande formulate da parte attrice nei propri confronti poiché infondate in fatto e in diritto e, comunque, perché non meritevoli di tutela, anche in via d'eccezione ai sensi dell'art. 1460 c.c. e\o dell'art. 1914 c.c. in combinato disposto con l'art. 1915 c.c.
In particolare, secondo parte convenuta, la domanda attorea sarebbe infondata, in quanto la soccombenza nel giudizio civile sarebbe imputabile ad una responsabilità amministrativa e non, invece, ad una responsabilità civile da negligenza medica. La sentenza di primo grado, difatti, sarebbe stata processualmente condizionata, in punto di accertamento di responsabilità della struttura convenuta, dall'assenza dei tracciati cardiotocografici nella cartella clinica, presenti nell'originale ma non nella copia trasmessa alla CP_12
In via subordinata, hanno chiesto di accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell' , e\o la violazione dei doveri di correttezza Parte_1
e buona fede nell'esecuzione del rapporto contrattuale e, pertanto, di disporre - anche ai sensi dell'art. 1915, c. 2 c.c. - la riduzione dell'indennizzo dovuto o, comunque, delle somme di cui parte attrice ha chiesto la restituzione.
In via riconvenzionale, hanno chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità dell'
[...]
per l'errore dei suoi uffici amministrativi nel rilascio della Parte_1 cartella clinica e, per l'effetto, di condannare l' medesima al risarcimento di tutti i danni Pt_1
subiti, quali conseguenza immediata e diretta di tale errore, da valutarsi in ragione delle somme che
3 dovessero essere poste a carico degli Assicuratori, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice, e per l'effetto disporsi anche la compensazione, totale o parziale, dei rispettivi crediti.
In ogni caso, hanno chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità dell'Avvocato CP_2
in relazione ai fatti descritti, anche sotto il profilo della perdita di chance, e per l'effetto
[...]
condannare il medesimo al risarcimento di tutti i danni subiti, quale conseguenza immediata e diretta della condotta negligente del medesimo, da valutarsi in ragione delle somme che dovessero essere poste a carico degli Assicuratori, in caso di accoglimento della domanda di parte attrice.
Autorizzata la chiamata in causa dell'Avv. , costui si è costituito in Controparte_2
giudizio, chiedendo preliminarmente di poter chiamare in causa la propria Compagnia assicurativa, ovvero la Controparte_13
Nel merito, in via preliminare, ha chiesto di accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del terzo chiamato in causa dagli e/o la carenza di legittimazione ad agire Controparte_1
di questi ultimi nei propri confronti, il difetto di legittimazione attiva degli Controparte_1
nei propri confronti, nonché di accertare e dichiarare inammissibile la domanda riconvenzionale formulata a proprio carico dai convenuti. In ogni caso, ha chiesto di rigettare le domande proposte nei propri confronti, perché inammissibili, infondate in fatto ed in diritto e non provate.
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, ha chiesto di ritenere e dichiarare la terza chiamata in causa tenuta Controparte_14
a garantirlo, tenerlo indenne e manlevarlo, giusta polizza assicurativa o, comunque, a rifonderlo di tutte le somme eventualmente dovute agli che hanno stipulato la polizza n. Controparte_1
1714608 con l' di , per capitale, interessi e spese legali. Pt_2 Parte_1
Autorizzata anche la chiamata in causa della questa si è costituita in giudizio Controparte_3
chiedendo, in via principale, di rigettare integralmente la domanda attorea poiché infondata in fatto e diritto. In via secondaria, nell'ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, ha chiesto di respingere la domanda di manleva avanzata nei propri confronti, avendo eccepito l'inoperatività della garanzia assicurativa.
Incardinatasi la lite, si è dato corso all'istruttoria mediante produzione documentale. Infine, la causa
è stata trattenuta per la decisione all'udienza del 15.10.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Tanto premesso, deve preliminarmente specificarsi che risulta priva di pregio l'eccezione sollevata da parte convenuta in seno alle memorie ex art. 190 c.p.c., ovvero di mancata prova, da
4 parte dell' , di avere effettivamente dato luogo al Parte_1
pagamento delle somme sopra riportate.
Innanzitutto, è noto che con le memorie di cui all'art. 190 c.p.c. le parti possono solo replicare alle deduzioni avversarie ed illustrare ulteriormente le tesi difensive già enunciate nelle comparse conclusionali e non anche esporre questioni nuove o formulare nuove conclusioni, sulle quali, pertanto, il giudice non può e non deve pronunciarsi (cfr. Cass., n. 98/2016).
Difatti, la comparsa conclusionale e, a maggior ragione, la memoria di replica, hanno la sola funzione di illustrare le domande ed eccezioni già ritualmente proposte e non possono contenerne di nuove che costituiscano un ampliamento del thema decidendum, sicché il giudice non incorre nel vizio di omessa pronunzia ove non esamini una questione proposta per la prima volta in tale comparsa o memoria (cfr. Cass., n. 13165/2004).
In ogni caso, l'eccezione è priva di fondamento.
Innanzitutto, risulta opportuno prendere le mosse dall'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di assicurazione della responsabilità civile, il diritto dell'assicurato di rivalersi nei confronti dell'assicuratore, ai sensi dell'art. 1917 c.c., per le somme versate al terzo danneggiato, non richiede, per essere azionato, un accertamento (negoziale o giudiziale) della responsabilità dell'assicurato medesimo e dell'ammontare complessivo del risarcimento, ma postula che il pagamento al terzo sia stato eseguito in base ad un titolo che, per quanto non definitivo e non contenente il suddetto accertamento, sia tuttavia idoneo ad attribuire al pagamento il carattere doveroso previsto dal citato art. 1917 c.c.” (cfr. Cass., n. 30795/2011).
Orbene, risultano versate in atti sia la sentenza di condanna di primo grado nei confronti dell' , sia la sentenza di rigetto del gravame, che ha Parte_1
confermato la predetta sentenza di condanna.
Inoltre, risulta in atti la Deliberazione del Direttore Generale (cfr. all. 6 del fascicolo di parte attrice) con cui sono stati, appunto, deliberati l'esecuzione e l'adempimento connessi alla statuizione di condanna. Si evince dal predetto allegato, poi, che i relativi valori siano stati annotati sui competenti conti di bilancio, in virtù della notifica della sentenza, munita di formula esecutiva, avvenuta presso la sede legale della medesima in data 27.10.2017 e della notifica di due distinti atti di precetto, ad opera dei soggetti accertati quali aventi diritto al risarcimento. Pertanto, l' ha Parte_1 ritenuto di procedere all'esecuzione della sentenza al fine di evitare pregiudizi economici che sarebbero potuti derivare all' dall'eventuale azionamento di una procedura esecutiva, Pt_1
5 mediante la liquidazione della somma di € 1.939.560,67, con contestuale trasmissione del provvedimento alla U.O.C. Gestione Risorse Economiche e Finanziarie, ai fini dell'emissione del relativo titolo di pagamento.
Tanto chiarito, dunque, si ritiene che il pagamento sia avvenuto, così come statuito da parte attrice, poiché fondato su di un titolo idoneo ad attribuire al pagamento medesimo un carattere doveroso.
3. Tanto premesso, la domanda di parte attrice è fondata e, pertanto, merita di essere accolta.
Difatti, non coglie nel segno l'eccezione di parte convenuta, secondo cui la polizza assicurativa non opererebbe nella fattispecie sub iudice, poiché la soccombenza dell' nel giudizio civile Pt_1
sopra descritto deriverebbe da una responsabilità di tipo amministrativo e non, invece, dall'accertamento di una responsabilità civile per negligenza medica dei suoi collaboratori.
Difatti, non corrisponde a verità che la responsabilità dell' sia stata affermata a Controparte_4
causa della consegna di una cartella clinica incompleta, priva degli esami cardiotografici che, se tempestivamente prodotti, avrebbero portato ad un esito del giudizio diverso: la sentenza di primo grado, infatti, ha accertato una responsabilità sanitaria per “il ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e la contestuale esecuzione di una anestesia totale anziché peridurale, hanno esposto inutilmente il feto prematuro ad un lungo periodo di permanenza in utero (oltre quattro ore a fronte dei non oltre 75 minuti imposti dalla letteratura medica) in condizioni di ridotta perfusione placentare di ossigeno, causato da un distacco di placenta, che ha determinato l'ipossia fetale patita dalla piccola (…), a sua volta causa della sofferenza neurologica che ha prodotta la diplegia spastica (cfr. pag. 16 CTU e pag. 11 CTU )” (cfr. p. 10 dell'all. 1 del Persona_2 Per_3
fascicolo di parte convenuta).
Difatti, gli esami cardiotografici, se anche prodotti tempestivamente, non avrebbero portato alla mancata ascrivibilità di alcuna responsabilità all'Azienda: la sentenza di primo grado ha comunque statuito che “la cardiotografia non rappresenta un'affidabile procedura di monitoraggio del benessere fetale in un intervallo ampio (circa 6 ore) come quello che ha coinvolto la , CP_7
soprattutto a fronte di una prematurità del feto ed in condizioni di criticità come quelle per cui è causa (cfr. pag. 2 chiarimenti CTU )” (cfr. p. 11 dell'allegato n. 1 di parte Persona_2
convenuta).
Va osservato, ancora, che la terza c.t.u. redatta nel corso del giudizio di primo grado non ha escluso la responsabilità sulla base degli esami cardiotografici, come affermato da parte convenuta, quanto per una diversa valutazione tecnica degli elementi a disposizione dei Consulenti incaricati.
6 Quest'ultimi, in particolare, spiegano la divergenza dei risultati a cui sono pervenuti rispetto alle precedenti due cc.tt.uu. nei seguenti termini: “In conclusione, ci rendiamo conto che la nostra consulenza che arriva dopo altre due CTU, e che conclude in modo diametralmente opposto alle precedenti possa ingenerare qualche dubbio e, per questo, ci permettiamo di ritornare sulle due precedenti CTU laddove, a ns avviso difettano entrambe, soprattutto su una questione. Esse partono da un assunto, e cioè che alle 00,30 del 23-04-08 si è verificata una imponente metrorragia, e sulla base di ciò sviluppano le magistrali deduzioni e conclusioni. A nostro modesto avviso, invece, oltre che non esservi prova documentale che tale metrorragia sia avvenuta in modo così significativo per come dalle precedenti CTU descritte, è anche assolutamente incongruente con il dato ematochimico laboratoristico agli atti. Infatti, come sopra già evidenziato il soggetto prima
e dopo il parto veniva sottoposto ad esame emocromo dal quale si evince in modo chiaro ed inequivocabile che non vi è stata alcuna emorragia massiva. Altra differente valutazione è relativa alla leucomalacia periventricolare con conseguente diplegia spastica che è lesione sostanzialmente patognominica di prematurità e basso peso alla nascita per come si evince dalla letteratura internazionale. Da qui la differenza delle conclusioni” (cfr. p. 16 dell'all. 7-quater alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
Ma, anche riguardo alla consistenza di tali perdite ematiche, la sentenza di primo grado non ha mancato di osservare che “in relazione alla evidenziata irrilevanza delle perdite ematiche lamentate dalla (…), siccome di lieve entità, è sufficiente osservare che nell'ipotesi di distacco di placenta la sofferenza fetale non è direttamente collegata alla perdita ematica patita dalla partoriente, bensì dall'area distacco della placenta, sicché anche una perdita ematica limitata o inesistente non esclude affatto una prognosi infausta per il feto (cfr. pag. 2 chiarimenti CTU ); Persona_2
sulla questione del distacco di placenta, si vedano anche i chiarimenti resi oralmente dalla dott.ssa
(verbale del 30 maggio 2012, pagg. 1-2)” (cfr. pag. 11 dell'all. 1 di parte convenuta). Per_3
Alla luce dell'accertamento giudiziale contenuto nella menzionata sentenza di primo grado, dunque, deve ritenersi la responsabilità ascritta all' sicuramente Parte_1
di tipo medico e, dunque, non scaturente assolutamente da una negligenza di tipo amministrativo, ovvero la produzione di una cartella incompleta.
Il gravame proposto avverso la predetta sentenza è stato rigettato. In particolare, la sentenza della
Corte d'Appello ha ritenuto l'appello infondato, statuendo che “a causa del ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo e della scelta dell'anestesia totale anziché peridurale, il feto prematuro è rimasto
7 nell'utero per un lasso temporale ampio (oltre quattro ore, mentre la letteratura medica prevede un tempo massimo di 75 minuti) in condizioni di ridotta perfusione placentare di ossigeno, che ha determinato l'ipossia fetale, a sua volta causa della sofferenza neurologica che ha portato alla diplegia spastica” (cfr. p. 9 dell'all. n. 5 alla memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c. di parte convenuta).
4. Così accertato il diritto alla restituzione di quanto pagato, a titolo di risarcimento del danno derivante da colpa medica dall' , deve ora passarsi al Parte_1
vaglio della domanda svolta in via subordinata dalla Compagnia convenuta, ovvero di accertare e dichiarare la violazione dell'obbligo di salvataggio da parte dell' Parte_1
, e\o la violazione dei doveri di correttezza e buona fede nell'esecuzione del rapporto
[...]
contrattuale con conseguente riduzione delle somme di cui parte attrice ha chiesto la restituzione, anche ai sensi dell'art. 1915, c. 2 c.c.
Ebbene, secondo la Suprema Corte, affinché possa essere escluso, o ridotto, il diritto dell'assicurato ad essere indennizzato ai sensi dell'art. 1915 c.c., “occorre accertare se l'inosservanza abbia carattere doloso o colposo, atteso che, mentre nel primo caso l'assicurato perde il diritto all'indennità, ai sensi dell'art. 1915, comma 1, c.c., nel secondo l'assicuratore ha diritto di ridurre
l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915, comma 2 c.c.; in entrambe le fattispecie l'onere probatorio grava sull'assicuratore, il quale è tenuto a dimostrare, nella prima,
l'intento fraudolento dell'assicurato e, nella seconda, che l'assicurato volontariamente non abbia adempiuto all'obbligo ed il pregiudizio sofferto” (cfr. Cass. n. 24210/2019).
Nella specie, i convenuti, nell'eccepire la riduzione del diritto all'indennizzo in conseguenza della violazione degli obblighi di cui all'art. 1914 c.c., si sono limitati a dedurre la colpa dell' Pt_1
assicurata, ma senza fornirne prova, per cui l'eccezione si rivela priva di fondamento.
E difatti, l'assunto di parte convenuta, secondo cui il rilascio – quale copia conforme all'originale – di una cartella clinica di novantotto pagine anziché di duecentouno, con la completa omissione della documentazione fondamentale, integra la fattispecie dolosa o colposa richiesta dall'art. 1915 c.c., è completamente destituita di fondamento.
Si è già detto, innanzitutto, che non è stata tale (supposta) omissione a dare luogo all'accertamento di una responsabilità sanitaria in capo all' ; in ogni caso, Parte_1
parte attrice ha fornito prova di avere tempestivamente inviato la cartella clinica completa ai
8 convenuti, per il tramite della società di brokeraggio LL IA S.p.A. (cfr. all. 2 del fascicolo di parte attrice).
Pertanto, non operando la fattispecie di cui all'art. 1915, c. 2 c.c., deve condannarsi parte convenuta alla restituzione di quanto pagato dall' , a titolo di Parte_1 risarcimento del danno discendente da responsabilità sanitaria, ovvero della somma di €
1.939.560,56. Su tale importo, poi, spettano gli interessi al tasso legale dal giorno della domanda fino al saldo, poiché “nell'assicurazione della responsabilità civile, sulle somme dovute dall'assicuratore all'assicurato in adempimento dell'obbligo di manlevarlo ai sensi dell'art. 1917
c.c. vanno corrisposti, a decorrere dalla proposizione della domanda giudiziale di manleva, gli interessi, ancorché esorbitanti i limiti del massimale, valendo la domanda giudiziale a costituire in mora l'assicuratore” (cfr. Cass. n. 22054/2017).
5. Deve ora passarsi al vaglio della domanda svolta da parte convenuta nei confronti del terzo chiamato, ovvero l'Avv. . Controparte_2
Deve premettersi, innanzitutto, che appare inutile l'esame delle eccezioni preliminari formulate dal terzo chiamato, atteso che la domanda di accertamento di una responsabilità di tipo professionale in capo a questo deve essere rigettata nel merito, non avendo i convenuti fornito prova sufficiente della fondatezza della propria pretesa.
È opportuno, infatti, rammentare che principio indiscusso nella giurisprudenza di legittimità (tra le tante, da ultimo Cass. n. 10698/2016; Cass. n. 10700/2016; Cass. n. 3355/2014; Cass. n.
16690/2014) è che la responsabilità professionale dell'avvocato configura un'obbligazione di mezzi e non di risultato e, quindi, presuppone la violazione del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio generale della diligenza del buon padre di famiglia, quello della diligenza professionale media esigibile, ai sensi dell'art. 1176, c. 2 c.c., da commisurare alla natura dell'attività esercitata.
Pertanto, si è detto che, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza cui è tenuto (cfr. Cass., n. 6782/2015; Cass., n.
18612/2013; Cass., n. 8863/2011).
Cionondimeno, la responsabilità del professionista non potrebbe affermarsi per il solo fatto del suo non corretto adempimento dell'attività professionale, ma è necessaria la verifica se l'evento
9 produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla sua condotta professionale, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto,
l'assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone.
In buona sostanza, l'avvocato è tenuto ad espletare il proprio mandato in conformità al parametro di diligenza fissato dall'art. 1176, c. 2 c.c., che è quello del professionista di media attenzione e preparazione, qualificato dalla perizia e dall'impiego di strumenti tecnici adeguati al tipo di prestazione dovuta, salva l'applicazione dell'art. 2236 c.c., nel caso di prestazioni implicanti la risoluzione di problematiche tecniche di particolare difficoltà.
Quanto al riparto dell'onere della prova, è pacifico che il cliente che deduca di avere subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, sia tenuto a dimostrare: a) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
b) l'esistenza del danno, che deve essere specificatamente allegato e dimostrato sia nell'an che nel quantum, salvo il potere integrativo ex art. 1226 c.c., ove ne ricorrano i presupposti;
c) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno subito.
Proprio di recente, la Suprema Corte, con la pronuncia n. 17414/2019, confermando l'orientamento già consolidato (cfr. Cass. n. 22376/2012; Cass. n. 9917/2010; Cass. n. 9638/2013; Cass. n.
25112/2017), ha ribadito che “l'affermazione di responsabilità del prestatore di opera intellettuale, nei confronti del proprio cliente, per negligente svolgimento dell'attività professionale, implica una valutazione prognostica positiva - non necessariamente la certezza - circa il probabile esito favorevole del risultato della sua attività se la stessa fosse stata correttamente e diligentemente svolta;
con la conseguenza che la mancanza di elementi probatori, atti a giustificare una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell'attività del prestatore d'opera, induce ad escludere l'affermazione della responsabilità del legale (...) in quanto, la responsabilità dell'esercente la professione forense non può affermarsi per il solo fatto del mancato corretto adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se, qualora l'avvocato avesse tenuto la condotta dovuta, il suo assistito avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale ed il risultato derivatone”.
10 Ancora, più di recente, i giudici di legittimità hanno evidenziato che, in tema di responsabilità professionale dell'avvocato per omesso svolgimento di un'attività da cui sarebbe potuto derivare un vantaggio personale o patrimoniale per il cliente, la regola della preponderanza dell'evidenza o del cd. “più probabile che non”, si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso sussistente tra quest'ultimo e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (tra le altre, Cass. n. 24956/2020; prima anche
Cass. n. 25112/2017).
In definitiva, con riferimento al merito della richiesta di accertamento della responsabilità professionale, occorre evidenziare che ai fini della sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato non sono sufficienti né l'esito infausto della causa, né la mera allegazione dell'errore commesso dal professionista.
Ancora poi, con riferimento all'asserito danno non patrimoniale subito e richiesto, è opportuno evidenziare come la perdita di una chance favorevole non costituisce un danno di per sé, ma soltanto ove la chance perduta avesse la certezza o l'elevata probabilità di avveramento, da desumersi in base ad elementi certi ed obiettivi (cfr. Cass. n. 22376/2012).
Ebbene, alla luce dei suesposti principi, non pare, ad avviso di chi scrive, che l'eventuale condotta negligente – quand'anche accertata – dell'Avv. sia stata causalmente Controparte_2 rilevante nella soccombenza dell' e, dunque, nel Parte_1
susseguente paventato danno a carico dei convenuti: si è già detto, numerose volte, che la predetta soccombenza non è causalmente collegata alla produzione di una cartella clinica incompleta degli esami cardiotografici, o nella produzione tardiva di essa, ma dal ritardo nell'esecuzione del taglio cesareo, nella cui valutazione gli esami cardiotografici sono stati ritenuti irrilevanti, poiché non rappresentano un'affidabile procedura di monitoraggio del benessere fetale.
Al rigetto della domanda di responsabilità consegue l'assorbimento della domanda di manleva proposta dall'Avv. nei confronti della propria assicurazione. CP_2
6. Infine, deve essere vagliata la domanda riconvenzionale proposta dai convenuti nei confronti dell'attrice, volta ad accertare e dichiarare la responsabilità dell' Parte_1
per l'errore dei propri uffici amministrativi nel rilascio della cartella clinica incompleta e,
[...]
11 conseguentemente, condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti quale conseguenza immediata e diretta di tale errore.
Ebbene, neanche tale domanda può essere accolta.
Innanzitutto, è bene ribadire che la domanda di risarcimento dei danni è pur sempre regolata dal principio dell'onere della prova di cui all'art. 2697 c.c., in base al quale “chi vuol far valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”. Ebbene, coerentemente con la norma citata, la Suprema Corte ha già da tempo affermato che l'onere della prova del danno grava sempre sul danneggiato (cfr., ex multis, Cass., n. 21140/2007).
In particolare, la pronuncia poc'anzi menzionata specifica che tanto nella ipotesi di responsabilità contrattuale, quanto in quella di responsabilità extracontrattuale, spetta al danneggiato fornire la prova dell'esistenza del danno lamentato e della sua riconducibilità al fatto del debitore. I principi giurisprudenziali, per cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte, negoziale o legale, del suo diritto, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, si applicano in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, e non in tema di prova del danno (cfr. Cass., già citata).
Sul punto si è espressa anche recente giurisprudenza di merito, affermando che la domanda risarcitoria deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente ed adeguata allegazione, dovendosi escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa (cfr. Trib. Roma del 11.01.2013).
Ebbene, si è già detto inesistente il supposto danno arrecato dall' nei confronti dei Pt_1
convenuti; in ogni caso, parte convenuta non ha fornito prova del danno, inteso quale danno- conseguenza, asseritamente subito.
Pertanto, la domanda riconvenzionale deve essere rigettata.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche per quanto riguarda quelle sostenute dalla
Compagnia assicurativa chiamata in causa dal terzo chiamato dal convenuto (che, secondo Cass. n.
23123/2019, sono poste a carico dell'attore soccombente, se la chiamata del terzo si è resa necessaria in relazione alla tesi sostenuta dall'attore stesso, a nulla rilevando che questi non abbia formulato domanda alcuna nei confronti dello stesso terzo e che il convenuto non abbia formulato un'istanza in tal senso), e si liquidano alla stregua del D.M. n. 147/2022, in base al valore della
12 causa (scaglione di riferimento da € 1.000.000,01 a € 2.000.000,00), secondo i valori minimi, stante la semplicità degli accertamenti richiesti.
Quanto alla condanna richiesta da parte attrice ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del d.lgs. n. 28/2010, applicabile alle controversie in materia di contratti assicurativi, quali quella in esame, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 8 del citato decreto, ratione temporis applicabile
(oggi sostituito, ad opera del d.lgs. 149/2022, dall'art. 12-bis), a mente del quale “Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'art. 5, non abbia partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio”.
Orbene, la statuizione di parte convenuta, secondo cui la mancata partecipazione al procedimento di mediazione sia stata imputabile “ad un difetto di trasmissione tra gli uffici preposti e quelli che avevano ricevuto la convocazione;
al contempo, la richiesta di rinnovo della mediazione – con costi
a carico dei deducenti Assicuratori – è stata rifiutata dall'Ente, come comunicato con nota del 6 giugno 2019”, è stata solo apoditticamente affermata, senza tuttavia essere stata provata.
Pertanto, parte convenuta deve essere condannata al pagamento di un ulteriore importo, pari a quanto versato a titolo di contributo unificato per introdurre il presente giudizio, ai sensi dell'art. 8,
c. 4-bis d.lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa respinte;
1) accoglie la domanda proposta dall' , in persona del Parte_1 legale rappresentante p.t. e, per l'effetto, condanna che hanno Controparte_1
assunto il rischio di cui al certificato n. 1714608, in persona del Procuratore Speciale del
Rappresentante Generale per l'IA, al pagamento in favore dell'attrice di € 1.939.560,56, oltre interessi come indicati in motivazione;
2) rigetta le domande riconvenzionali proposte da che hanno Controparte_1
assunto il rischio di cui al certificato n. 1714608, in persona del Procuratore Speciale del
Rappresentante Generale per l'IA;
3) dichiara assorbita la domanda di manleva proposta da nei confronti Controparte_2
della Controparte_3
13 4) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, alla rifusione, in favore dell' , in persona del legale Parte_1
rappresentate p.t., delle spese del giudizio, che liquida in € 19.872,98, di cui € 895,98 per spese ed €
18.977 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge, da distrarsi a favore del procuratore costituito dichiaratosi antistatario, ex art. 93 c.p.c;
5) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, alla rifusione, in favore di , delle spese del giudizio, che liquida in € 18.977 per Controparte_2
compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge;
6) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, alla rifusione, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Controparte_3 giudizio, che liquida in € 18.977 per compensi professionali, oltre rimb. forf., Iva e Cpa come per legge.
7) condanna che hanno assunto il rischio di cui al certificato n. Controparte_1
1714608, in persona del Procuratore Speciale del Rappresentante Generale per l'IA, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio, ai sensi dell'art. 8, c. 4-bis del D. Lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile.
Catanzaro, lì 1 aprile 2025 Il Giudice
dott.ssa Carmen Ranieli
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