Articolo 4 della Legge 10 luglio 1991, n. 210
Articolo 3Articolo 5
Versione
1 agosto 1991
Art. 4. 1. Il Ministro della marina mercantile e' l'autorita' nazionale competente si sensi della convenzione e del regolamento CEE.
2. Il Ministro della marina mercantile, su richiesta della compagnia di navigazione marittima interessata, dichiara con proprio decreto, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, se sussistono i requisiti di nazionalita' di cui all'articolo 3. La compagnia richiedente deve fornire la documentazione idonea a comprovare il possesso dei requisiti di nazionalita'. Il Ministero della marina mercantile puo' avvalersi della collaborazione di altri Ministeri e di enti pubblici.
Entrata in vigore il 1 agosto 1991