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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 14/04/2025, n. 595 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 595 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 14.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3303/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Proprietà”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Durano Lorenzo e C.F._1
Durano Giuseppe, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati alla Via Palestro, n.
5 in Brindisi;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leuzzi Stefano Michele, CP_1 P.IVA_2
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata al Viale M. De Pietro n. 11, in Lecce;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.09.2021, ritualmente notificato, gli odierni attori adivano l'intestato Tribunale deducendo: di essere proprietari del complesso turistico ricettivo denominato “Residence Rosa Marina” composto da trentanove miniappartamenti e sito nei pressi della S.S. 379 Brindisi – Bari;
che dal finire degli anni 90 la strada statale era interessata da lavori di allargamento che determinavano un incremento del traffico e una riduzione della distanza tra la sede stradale e gli appartamenti, con aumento delle
1 immissioni acustiche da circolazione;
che con nota racc. a/r del 19.04.2002 e racc. a/r del
25.03.2003 aveva segnalato il problema ad chiedendo che la società Parte_1 CP_1
apponesse le opportune barriere antirumore, in prolungamento a quelle analoghe già installate in corrispondenza del Villagio turistico di Rosa marina e del Grand Hotel di Rosa marina;
la società rassicurava l'istante che l'area in questione sarebbe stata esaminata con priorità per l'elaborazione di un piano di contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico veicolare;
che, nonostante le reiterate diffide, non si curava di prolungare CP_1 di poche centinaia di metri l'installazione della barriera sino al Residence di proprietà di
; che a causa della persistente rumorosità, particolarmente elevata nelle ore Parte_1
notturne, la struttura subiva gravi disagi e danni patrimoniali.
A sostegno delle proprie ragioni gli odierni attori producevano una perizia tecnica di parte ove venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “in riferimento al traffico veicolare proveniente dall'autostrada A14 (Adriatica Bologna – Taranto) all'altezza del Residence
Rosa Marina con sede in Marina di Ostuni (BR). C.P.82, i valori Controparte_2
di rumorosità misurati nei punti evidenziati, risultano superiori ai valori limite di azione.
Pertanto, per il Residence sopra citato risulta inevitabile l'abbassamento dei livelli di pressione sonora. Si evidenzia la necessità di prevedere misure di mitigazione fisse, opportunamente progettate e adattate al contesto ambientale in cui si trova l'area”.
In punto di diritto, gli attori deducevano che tale situazione costituiva una violazione dell'art. 844 c.c. in materia di immissioni;
quanto al danno lamentato, assumevano che a causa delle lamentele dei clienti dovute alle immissioni, si era resa necessaria una calmierazione delle tariffe stagionali con ripercussioni sull'entità del canone di locazione.
Per tali motivi, concludevano chiedendo che venisse ordinato alla società convenuta la realizzazione di una barriera antirumore idonea a ridurre le immissioni rumorose entro i limiti di tollerabilità e che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa in misura proporzionale al canone di locazione che i proprietari avrebbero potuto richiedere se non vi fossero stati i disagi dedotti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2021 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale insisteva per il rigetto delle domande attoree. A tal CP_1
proposito deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori poiché
non era più il proprietario degli immobili in seguito a conferimento degli Parte_1
2 stessi alla società e, quest'ultima, aveva concesso in locazione alla Edil Parte_1
Sasso & C srl l'intero complesso turistico cosicché le paventate omissioni di non CP_1
potevano ledere in alcun modo la sfera patrimoniale degli attori.
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva: il difetto di legittimazione passiva di non essendo la stessa proprietaria della sede stradale e l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria.
Nel merito della questione, sosteneva l'infondatezza della domanda CP_1
deducendo di aver posto in essere tutti gli adempimenti disposti dalla legge in ordine agli interventi di mitigazione acustica ed in particolare di aver indicato il sito per cui è causa nell'ambito delle procedure per la definizione del PCAR (Piano nazionale del contenimento ed Abbattimento del rumore), la cui competenza è riservata allo Stato.
Sosteneva, altresì, che essendo la strada statale un bene pubblico, lo stesso doveva ritenersi sottratto ai criteri di accertamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
Infine, contestava la validità delle risultanze peritali di parte attrice i cui esiti sulla CP_1
tollerabilità non tenevano conto della destinazione pubblica del bene in questione. Del pari, la domanda risarcitoria proposta dagli attori, trattandosi di responsabilità aquiliana, era ritenuta del tutto sfornita di prova soprattutto con riguardo al nesso di causalità.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica fonometrica-acustica d'ufficio e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
. Quest'ultimo, difatti, risulta essere stato proprietario degli appartamenti che Parte_1 compongono il Residence “Rosa Marina” fino alla costituzione della società attrice
(avvenuta nel 2017), alla quale i beni sono stati conferiti dal . Tale circostanza rende Pt_1 evidente l'interesse di ad agire personalmente per l'accertamento della non Parte_1
tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c., seppur ai soli fini della tutela risarcitoria invocata nel presente giudizio con riferimento ad eventi dannosi asseritamente verificatisi sin dalla fine degli anni novanta del secolo scorso.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società
[...]
sollevata da limitatamente all'invocata tutela risarcitoria. Parte_1 CP_1
3 La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “una cosa sia la legittimazione ad agire
(o a resistere, n.d.r.), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. Civ., sez. un.,
n.2951/2016).
Venendo al caso di specie, la circostanza che il residence “Rosa Marina” sia stato concesso in locazione ad un'altra società, non esclude, per lo meno in astratto, la possibilità che le immissioni di rumori intollerabili abbia comunque arrecato un danno patrimoniale alla
Parte_1
Profilo diverso è quello che attiene alla fondatezza della stessa domanda risarcitoria (anche in considerazione della dedotta concessione in locazione del complesso turistico), il quale verrà vagliato nel prosieguo.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva di anch'esso non pare CP_1
riscontrabile.
Sul punto, si osserva che, secondo la tradizionale opinione, la tutela inibitoria ha sempre carattere reale, con la conseguenza che legittimati attivi e passivi dell'azione sarebbero esclusivamente i proprietari dei fondi ovvero i titolari di altri diritti reali. Altra tesi, che pare prevalere nel panorama giurisprudenziale più recente ed alla quale questo Giudice aderisce, ritiene invece possibile distinguere tra un'azione inibitoria di tipo reale ed una di tipo personale. La prima sarebbe volta ad ottenere una modifica radicale dello stato dei luoghi, con asservimento di un fondo ad un altro;
tale azione sarebbe esperibile soltanto, si ribadisce, tra titolari di diritti reali. La seconda sarebbe, invece, finalizzata a rimuovere immissioni intollerabili mediante accorgimenti che non abbisognano di modifiche strutturali della cosa;
tale tutela inibitoria sarebbe esperibile da qualunque soggetto che subisca l'immissione (sia esso locatario o comodatario del fondo) nei confronti di chiunque gestisca la cosa dalla quale si propagano le immissioni purché egli sia nelle condizioni di porre rimedio alla situazione dannosa denunciata (cfr. in senso conforme Tribunale sez. I -
Teramo, 23/05/2023, n. 495, secondo il quale “Quanto alla legittimazione passiva, l'azione inibitoria, laddove tenda alla cessazione del fenomeno immissivo, può essere esperita nei
4 confronti dell'autore materiale delle immissioni che non sia proprietario dell'immobile e, quindi, anche nei confronti del conduttore o del comodatario. Tuttavia, deve essere proposta nei confronti del proprietario se mira al compimento di modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare” nonché Tribunale - Modena, 20/05/2021, n. 858, per il quale “La domanda diretta a impedire immissioni causate dal locatario del fondo contiguo va proposta anche nei confronti del proprietario quando contenga una pretesa reale rivolta all'accertamento negativo di un diritto di servitù, come ad esempio la servitù di immissione cosiddetta “immateriale” al di là della normale tollerabilità, oppure quando comporti una richiesta di modificazione dello stato dell'immobile. Quando, invece, la domanda si limiti a chiedere la mera rimozione della situazione lesiva mantenendosi nei confini di un'azione personale, la legittimazione passiva spetta solo al locatario”).
Nel caso in esame, l'azione inibitoria esperita dagli attori ha carattere certamente personale: ciò che viene domandato non è una modifica radicale della sede stradale ma la mera adozione di accorgimenti, nella gestione della res, idonei a contenere entro i limiti di tollerabilità le immissioni di rumore prodotte dalla circolazione di veicoli a motore. Si tratta di accorgimenti che possono essere adottati da quale ente gestore della CP_1
sede stradale, come confermato, tra l'altro, proprio dal contenuto della corrispondenza stragiudiziale tra le parti, nella quale si legge dell'impegno di a valutare la CP_1
meritevolezza e fattibilità economica delle pretese al contenimento dei rumori avanzate dagli odierni attori.
Ne consegue, la piena legittimazione passiva di tanto in ordine all'azione inibitoria CP_1
quanto a quella risarcitoria.
Venendo ora al merito della controversia e partendo dall'invocata tutela inibitoria, è convincimento di chi giudica che la domanda avanzata dagli attori, volta ad ottenere la condanna di ad un facere idoneo ad impedire la prosecuzione di immissioni di CP_1
rumore intollerabili, sia fondata.
Preliminarmente, va chiarito che la destinazione pubblica della res dalla quale provengono le immissioni non preclude a questo Giudice ordinario di valutare l'intollerabilità delle immissioni secondo i criteri di cui all'art. 844 c.c. Sul punto, si richiama quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità
5 anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/01/2025,
n.631).
Tanto premesso, è possibile affermare che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di accertare la presenza di immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.
Il CTU ha svolto accurate e precise rilevazioni fonometriche, mediante l'ausilio di strumentazione omologata;
ha eseguito le misurazioni per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, sia di giorno che di notte;
ha svolto rilievi anche all'interno degli appartamenti, tanto a finestre chiuse quanto a finestre aperte;
ha correttamente individuato la soglia di tollerabilità, valutando la condizione dei luoghi, mediante l'adeguata individuazione della classe di zonizzazione acustica (di cui al DPCM 14 novembre 1997).
All'esito di tali scrupolosi accertamenti, il CTU ha evidenziato che in tre dei nove periodi notturni rilevati il valore limite è stato superato;
in ogni caso, il valore notturno mediamente rilevato è sempre stato molto prossimo (e in alcuni casi superiore) al limite notturno di 60 dBA.
Le immissioni di rumore rilevate non possono, dunque, ritenersi tollerabili, ed è necessario che questo Giudice, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, inibisca le immissioni intollerabili, ordinando al gestore della sede stradale l'adozione della soluzione mitigativa proposta dal CTU, la quale pare certamente idonea contemperare le esigenze
6 della produzione con quelle della proprietà. dovrà, pertanto, posare lungo il CP_1
tratto di strada interessato un asfalto drenante/fonoassorbente.
Quanto all'invocata tutela risarcitoria, preliminarmente va dato atto che l'eccezione di prescrizione della domanda, sollevata da è fondata, non avendo gli attori dato CP_1
prova di idonei atti interruttivi. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi prescritto per i danni che si sono prodotti e manifestati nel quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione che ha introdotto questo giudizio.
In ogni caso, la domanda risarcitoria avanzata in relazione ai danni che si sono verificati nei cinque anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione non è fondata, non avendo parte attrice fornito idonea prova del danno patrimoniale e del nesso di derivazione causale tra l'allegato danno economico e l'evento illecito denunciato.
Sul punto va evidenziato che la parte che avanza domanda di risarcimento del danno derivante da fatto illecito è tenuta a fornire precisa prova certa non soltanto dell'evento dannoso ma anche del danno (nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante), sia in ordine alle sue effettive entità e sia soprattutto in ordine al relativo nesso di causalità. Tale prova deve essere particolarmente rigorosa soprattutto rispetto alla voce del danno da lucro cessante, che è danno derivante dalla perdita di un guadagno che la parte avrebbe potuto ottenere in mancanza dell'illecito aquiliano.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio;
i mancati guadagni meramente ipotetici, non possono assurgere a prova del danno da lucro cessante in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Tribunale Potenza, 27/02/2024, n.351).
Nel caso in esame, gli attori non hanno provato di aver subito un decremento del patrimonio in conseguenza dell'illecito di Non vi è prova, cioè, che la CP_1
riduzione del canone di locazione (pure documentata in atti) del complesso turistico sia stata determinata proprio dalla presenza di immissioni moleste piuttosto che da diverse ragioni di opportunità o necessità non dedotte. Anche le prove orali per come articolate non avrebbero permesso di dimostrare tanto;
pertanto, correttamente la relativa richiesta di ammissione delle prove orali è stata rigettata.
7 L'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate da parte attrice giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura di un terzo. Per la restante quota di due terzi, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità media.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a far CP_1
cessare le immissioni attraverso la posa di un asfalto drenante/fonoassorbente lungo il tratto di strada interessato, come da indicazioni fornite dal CTU;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma già ridotta pari ad € 363,30 per spese ed € 7.240,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone le spese di CTU a carico della società convenuta;
Brindisi, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Brindisi
Sezione civile
Il Tribunale di Brindisi - sezione civile, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Caterina
Greco, all'udienza del 14.4.2025, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 3303/2021 del ruolo generale contenzioso civile avente per oggetto “Proprietà”, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Durano Lorenzo e C.F._1
Durano Giuseppe, giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliati alla Via Palestro, n.
5 in Brindisi;
ATTORI
NEI CONFRONTI DI
(c.f. , rappresentata e difesa dall'Avv. Leuzzi Stefano Michele, CP_1 P.IVA_2
giusta mandato in atti, ed elettivamente domiciliata al Viale M. De Pietro n. 11, in Lecce;
CONVENUTA
Conclusioni delle parti: come da verbale di udienza del 14.04.2025 che costituisce parte integrante del presente provvedimento.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione del 10.09.2021, ritualmente notificato, gli odierni attori adivano l'intestato Tribunale deducendo: di essere proprietari del complesso turistico ricettivo denominato “Residence Rosa Marina” composto da trentanove miniappartamenti e sito nei pressi della S.S. 379 Brindisi – Bari;
che dal finire degli anni 90 la strada statale era interessata da lavori di allargamento che determinavano un incremento del traffico e una riduzione della distanza tra la sede stradale e gli appartamenti, con aumento delle
1 immissioni acustiche da circolazione;
che con nota racc. a/r del 19.04.2002 e racc. a/r del
25.03.2003 aveva segnalato il problema ad chiedendo che la società Parte_1 CP_1
apponesse le opportune barriere antirumore, in prolungamento a quelle analoghe già installate in corrispondenza del Villagio turistico di Rosa marina e del Grand Hotel di Rosa marina;
la società rassicurava l'istante che l'area in questione sarebbe stata esaminata con priorità per l'elaborazione di un piano di contenimento ed abbattimento dell'inquinamento acustico veicolare;
che, nonostante le reiterate diffide, non si curava di prolungare CP_1 di poche centinaia di metri l'installazione della barriera sino al Residence di proprietà di
; che a causa della persistente rumorosità, particolarmente elevata nelle ore Parte_1
notturne, la struttura subiva gravi disagi e danni patrimoniali.
A sostegno delle proprie ragioni gli odierni attori producevano una perizia tecnica di parte ove venivano rassegnate le seguenti conclusioni: “in riferimento al traffico veicolare proveniente dall'autostrada A14 (Adriatica Bologna – Taranto) all'altezza del Residence
Rosa Marina con sede in Marina di Ostuni (BR). C.P.82, i valori Controparte_2
di rumorosità misurati nei punti evidenziati, risultano superiori ai valori limite di azione.
Pertanto, per il Residence sopra citato risulta inevitabile l'abbassamento dei livelli di pressione sonora. Si evidenzia la necessità di prevedere misure di mitigazione fisse, opportunamente progettate e adattate al contesto ambientale in cui si trova l'area”.
In punto di diritto, gli attori deducevano che tale situazione costituiva una violazione dell'art. 844 c.c. in materia di immissioni;
quanto al danno lamentato, assumevano che a causa delle lamentele dei clienti dovute alle immissioni, si era resa necessaria una calmierazione delle tariffe stagionali con ripercussioni sull'entità del canone di locazione.
Per tali motivi, concludevano chiedendo che venisse ordinato alla società convenuta la realizzazione di una barriera antirumore idonea a ridurre le immissioni rumorose entro i limiti di tollerabilità e che la stessa venisse condannata al risarcimento dei danni subiti da determinarsi in via equitativa in misura proporzionale al canone di locazione che i proprietari avrebbero potuto richiedere se non vi fossero stati i disagi dedotti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 30.11.2021 si costituiva in giudizio la società convenuta, la quale insisteva per il rigetto delle domande attoree. A tal CP_1
proposito deduceva, in via preliminare, il difetto di legittimazione attiva degli attori poiché
non era più il proprietario degli immobili in seguito a conferimento degli Parte_1
2 stessi alla società e, quest'ultima, aveva concesso in locazione alla Edil Parte_1
Sasso & C srl l'intero complesso turistico cosicché le paventate omissioni di non CP_1
potevano ledere in alcun modo la sfera patrimoniale degli attori.
Sempre in via preliminare, la convenuta eccepiva: il difetto di legittimazione passiva di non essendo la stessa proprietaria della sede stradale e l'intervenuta CP_1
prescrizione quinquennale della domanda risarcitoria.
Nel merito della questione, sosteneva l'infondatezza della domanda CP_1
deducendo di aver posto in essere tutti gli adempimenti disposti dalla legge in ordine agli interventi di mitigazione acustica ed in particolare di aver indicato il sito per cui è causa nell'ambito delle procedure per la definizione del PCAR (Piano nazionale del contenimento ed Abbattimento del rumore), la cui competenza è riservata allo Stato.
Sosteneva, altresì, che essendo la strada statale un bene pubblico, lo stesso doveva ritenersi sottratto ai criteri di accertamento della normale tollerabilità ex art. 844 c.c.
Infine, contestava la validità delle risultanze peritali di parte attrice i cui esiti sulla CP_1
tollerabilità non tenevano conto della destinazione pubblica del bene in questione. Del pari, la domanda risarcitoria proposta dagli attori, trattandosi di responsabilità aquiliana, era ritenuta del tutto sfornita di prova soprattutto con riguardo al nesso di causalità.
La causa veniva istruita con l'espletamento di una consulenza tecnica fonometrica-acustica d'ufficio e, ritenuta matura per la decisione, veniva rinviata all'odierna udienza per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, deve essere disattesa l'eccezione di difetto di legittimazione attiva di
. Quest'ultimo, difatti, risulta essere stato proprietario degli appartamenti che Parte_1 compongono il Residence “Rosa Marina” fino alla costituzione della società attrice
(avvenuta nel 2017), alla quale i beni sono stati conferiti dal . Tale circostanza rende Pt_1 evidente l'interesse di ad agire personalmente per l'accertamento della non Parte_1
tollerabilità delle immissioni ex art. 844 c.c., seppur ai soli fini della tutela risarcitoria invocata nel presente giudizio con riferimento ad eventi dannosi asseritamente verificatisi sin dalla fine degli anni novanta del secolo scorso.
Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione attiva della società
[...]
sollevata da limitatamente all'invocata tutela risarcitoria. Parte_1 CP_1
3 La Corte di Cassazione ha da tempo chiarito che “una cosa sia la legittimazione ad agire
(o a resistere, n.d.r.), altra cosa sia la titolarità del diritto sostanziale oggetto del processo.
La legittimazione ad agire mancherà tutte le volte in cui dalla stessa prospettazione della domanda emerga che il diritto vantato in giudizio non appartiene all'attore. La titolarità del diritto sostanziale attiene invece al merito della causa, alla fondatezza della domanda.
I due regimi giuridici sono, conseguentemente, diversi” (cfr. Cass. Civ., sez. un.,
n.2951/2016).
Venendo al caso di specie, la circostanza che il residence “Rosa Marina” sia stato concesso in locazione ad un'altra società, non esclude, per lo meno in astratto, la possibilità che le immissioni di rumori intollerabili abbia comunque arrecato un danno patrimoniale alla
Parte_1
Profilo diverso è quello che attiene alla fondatezza della stessa domanda risarcitoria (anche in considerazione della dedotta concessione in locazione del complesso turistico), il quale verrà vagliato nel prosieguo.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione passiva di anch'esso non pare CP_1
riscontrabile.
Sul punto, si osserva che, secondo la tradizionale opinione, la tutela inibitoria ha sempre carattere reale, con la conseguenza che legittimati attivi e passivi dell'azione sarebbero esclusivamente i proprietari dei fondi ovvero i titolari di altri diritti reali. Altra tesi, che pare prevalere nel panorama giurisprudenziale più recente ed alla quale questo Giudice aderisce, ritiene invece possibile distinguere tra un'azione inibitoria di tipo reale ed una di tipo personale. La prima sarebbe volta ad ottenere una modifica radicale dello stato dei luoghi, con asservimento di un fondo ad un altro;
tale azione sarebbe esperibile soltanto, si ribadisce, tra titolari di diritti reali. La seconda sarebbe, invece, finalizzata a rimuovere immissioni intollerabili mediante accorgimenti che non abbisognano di modifiche strutturali della cosa;
tale tutela inibitoria sarebbe esperibile da qualunque soggetto che subisca l'immissione (sia esso locatario o comodatario del fondo) nei confronti di chiunque gestisca la cosa dalla quale si propagano le immissioni purché egli sia nelle condizioni di porre rimedio alla situazione dannosa denunciata (cfr. in senso conforme Tribunale sez. I -
Teramo, 23/05/2023, n. 495, secondo il quale “Quanto alla legittimazione passiva, l'azione inibitoria, laddove tenda alla cessazione del fenomeno immissivo, può essere esperita nei
4 confronti dell'autore materiale delle immissioni che non sia proprietario dell'immobile e, quindi, anche nei confronti del conduttore o del comodatario. Tuttavia, deve essere proposta nei confronti del proprietario se mira al compimento di modifiche strutturali del bene, indispensabili per farle cessare” nonché Tribunale - Modena, 20/05/2021, n. 858, per il quale “La domanda diretta a impedire immissioni causate dal locatario del fondo contiguo va proposta anche nei confronti del proprietario quando contenga una pretesa reale rivolta all'accertamento negativo di un diritto di servitù, come ad esempio la servitù di immissione cosiddetta “immateriale” al di là della normale tollerabilità, oppure quando comporti una richiesta di modificazione dello stato dell'immobile. Quando, invece, la domanda si limiti a chiedere la mera rimozione della situazione lesiva mantenendosi nei confini di un'azione personale, la legittimazione passiva spetta solo al locatario”).
Nel caso in esame, l'azione inibitoria esperita dagli attori ha carattere certamente personale: ciò che viene domandato non è una modifica radicale della sede stradale ma la mera adozione di accorgimenti, nella gestione della res, idonei a contenere entro i limiti di tollerabilità le immissioni di rumore prodotte dalla circolazione di veicoli a motore. Si tratta di accorgimenti che possono essere adottati da quale ente gestore della CP_1
sede stradale, come confermato, tra l'altro, proprio dal contenuto della corrispondenza stragiudiziale tra le parti, nella quale si legge dell'impegno di a valutare la CP_1
meritevolezza e fattibilità economica delle pretese al contenimento dei rumori avanzate dagli odierni attori.
Ne consegue, la piena legittimazione passiva di tanto in ordine all'azione inibitoria CP_1
quanto a quella risarcitoria.
Venendo ora al merito della controversia e partendo dall'invocata tutela inibitoria, è convincimento di chi giudica che la domanda avanzata dagli attori, volta ad ottenere la condanna di ad un facere idoneo ad impedire la prosecuzione di immissioni di CP_1
rumore intollerabili, sia fondata.
Preliminarmente, va chiarito che la destinazione pubblica della res dalla quale provengono le immissioni non preclude a questo Giudice ordinario di valutare l'intollerabilità delle immissioni secondo i criteri di cui all'art. 844 c.c. Sul punto, si richiama quanto di recente statuito dalla Corte di Cassazione, secondo la quale “In tema di immissioni acustiche, la differenziazione tra tutela civilistica e tutela amministrativa mantiene la sua attualità
5 anche a seguito dell'entrata in vigore dell'art.
6-ter del d.l. n. 208 del 2008, conv., con modif., dalla l. n. 13 del 2009, al quale non può aprioristicamente attribuirsi una portata derogatoria e limitativa dell'art. 844 c.c., con l'effetto di escludere l'accertamento in concreto del superamento del limite della normale tollerabilità, dovendo comunque ritenersi prevalente, alla luce di una interpretazione costituzionalmente orientata, il soddisfacimento dell'interesse ad una normale qualità della vita rispetto alle esigenze della produzione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non censurabile la valutazione di intollerabilità delle immissioni sonore derivanti dalla circolazione di autoveicoli su un'autostrada, effettuata sulla base del criterio del c.d. "differenziale", di cui all'art. 4, comma 1, del d.p.c.m. 14 novembre 1997, piuttosto che di quelli previsti dalla normativa pubblicistica di cui al d.P.R. n. 142 del 2004)” (cfr. Cassazione civile sez. III, 10/01/2025,
n.631).
Tanto premesso, è possibile affermare che gli esiti della consulenza tecnica d'ufficio hanno consentito di accertare la presenza di immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.
Il CTU ha svolto accurate e precise rilevazioni fonometriche, mediante l'ausilio di strumentazione omologata;
ha eseguito le misurazioni per un periodo di tempo non inferiore ad una settimana, sia di giorno che di notte;
ha svolto rilievi anche all'interno degli appartamenti, tanto a finestre chiuse quanto a finestre aperte;
ha correttamente individuato la soglia di tollerabilità, valutando la condizione dei luoghi, mediante l'adeguata individuazione della classe di zonizzazione acustica (di cui al DPCM 14 novembre 1997).
All'esito di tali scrupolosi accertamenti, il CTU ha evidenziato che in tre dei nove periodi notturni rilevati il valore limite è stato superato;
in ogni caso, il valore notturno mediamente rilevato è sempre stato molto prossimo (e in alcuni casi superiore) al limite notturno di 60 dBA.
Le immissioni di rumore rilevate non possono, dunque, ritenersi tollerabili, ed è necessario che questo Giudice, in accoglimento della domanda avanzata dagli attori, inibisca le immissioni intollerabili, ordinando al gestore della sede stradale l'adozione della soluzione mitigativa proposta dal CTU, la quale pare certamente idonea contemperare le esigenze
6 della produzione con quelle della proprietà. dovrà, pertanto, posare lungo il CP_1
tratto di strada interessato un asfalto drenante/fonoassorbente.
Quanto all'invocata tutela risarcitoria, preliminarmente va dato atto che l'eccezione di prescrizione della domanda, sollevata da è fondata, non avendo gli attori dato CP_1
prova di idonei atti interruttivi. Pertanto, il diritto al risarcimento del danno deve ritenersi prescritto per i danni che si sono prodotti e manifestati nel quinquennio antecedente alla notifica dell'atto di citazione che ha introdotto questo giudizio.
In ogni caso, la domanda risarcitoria avanzata in relazione ai danni che si sono verificati nei cinque anni antecedenti alla notifica dell'atto di citazione non è fondata, non avendo parte attrice fornito idonea prova del danno patrimoniale e del nesso di derivazione causale tra l'allegato danno economico e l'evento illecito denunciato.
Sul punto va evidenziato che la parte che avanza domanda di risarcimento del danno derivante da fatto illecito è tenuta a fornire precisa prova certa non soltanto dell'evento dannoso ma anche del danno (nelle sue componenti del danno emergente e del lucro cessante), sia in ordine alle sue effettive entità e sia soprattutto in ordine al relativo nesso di causalità. Tale prova deve essere particolarmente rigorosa soprattutto rispetto alla voce del danno da lucro cessante, che è danno derivante dalla perdita di un guadagno che la parte avrebbe potuto ottenere in mancanza dell'illecito aquiliano.
Sul punto, la giurisprudenza di merito ha avuto modo di precisare che “Il danneggiato che chieda in giudizio il risarcimento è tenuto a provare ex art. 2697 cod. civ., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio;
i mancati guadagni meramente ipotetici, non possono assurgere a prova del danno da lucro cessante in assenza di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti” (cfr. Tribunale Potenza, 27/02/2024, n.351).
Nel caso in esame, gli attori non hanno provato di aver subito un decremento del patrimonio in conseguenza dell'illecito di Non vi è prova, cioè, che la CP_1
riduzione del canone di locazione (pure documentata in atti) del complesso turistico sia stata determinata proprio dalla presenza di immissioni moleste piuttosto che da diverse ragioni di opportunità o necessità non dedotte. Anche le prove orali per come articolate non avrebbero permesso di dimostrare tanto;
pertanto, correttamente la relativa richiesta di ammissione delle prove orali è stata rigettata.
7 L'accoglimento soltanto parziale delle domande avanzate da parte attrice giustifica la compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio nella misura di un terzo. Per la restante quota di due terzi, le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo con riferimento ai parametri medi di cui al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022, considerato lo scaglione per i giudizi innanzi al Tribunale di valore indeterminabile, complessità media.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della
Dott.ssa Caterina Greco, definitivamente pronunciando nella causa proposta da
[...]
contro , così provvede: Parte_1 CP_1
- accoglie parzialmente la domanda attorea e, per l'effetto, condanna a far CP_1
cessare le immissioni attraverso la posa di un asfalto drenante/fonoassorbente lungo il tratto di strada interessato, come da indicazioni fornite dal CTU;
- rigetta la domanda di risarcimento dei danni avanzata dagli attori;
- condanna la convenuta alla rifusione in favore degli attori delle spese del presente giudizio, liquidate nella somma già ridotta pari ad € 363,30 per spese ed € 7.240,00 per competenze, oltre spese generali e accessori come per legge;
- pone le spese di CTU a carico della società convenuta;
Brindisi, 14/04/2025
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Greco
Provvedimento redatto con la collaborazione del Funzionario Addetto all'Ufficio per il
Processo, Dott. Alessandro Antonio Murrieri.
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