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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lombardia, sez. II, sentenza 03/02/2026, n. 271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia |
| Numero : | 271 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 271/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1979/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Socio Ricorrente_3 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Socio Ricorrente_3 Snc - P.IVA_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02ME02277/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02ME02277/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 250 del 19 gennaio 2024, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 & C. e dai soci Ricorrente_4, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso avviso di accertamento T9D02ME02277/2022 (IRES, IRAP e IVA), anno d'imposta 2016.
Appellano i contribuenti censurando la sentenza impugnata nel merito. Concludono come segue: «riformare integralmente, per tutto quanto esposto in narrativa, la sentenza impugnata per carenza di motivazione, per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. T9D02ME02277/2022, dell'importo di € 1.402.885,84 con accoglimento integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado RG N. 988/2023, conclusioni da intendersi qui integralmente riprodotte e ribadite;
spese di lite integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario».
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «il rigetto dell'Appello con conferma della sentenza impugnata e dell'atto sotteso al presente giudizio;
la condanna dell'appellante alla refusione delle spese».
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'inserimento della società Ricorrente_3 Snc di Ricorrente_1 & C (esercente attività di
“Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari”) nel piano annuale dei controlli dell'Ufficio a seguito tre segnalazioni: prot. n. 219279/2018 D.P. di Pordenone in relazione all'attività di controllo effettuata nei confronti del soggetto Nominativo_1 prot. n. 261291/2021 D.P. di Trento in relazione all'attività di controllo effettuata nei confronti del soggetto Nominativo_2; prot. n. 334103/2022 D.P. II di Milano in relazione all'attività di controllo effettuata nei confronti del soggetto Nominativo_3).
Il 14 ottobre 2022, l'Ufficio ha notificato a mezzo pec l'invito a comparire n. T9DI1ME01018/20221, emesso ai sensi dell'art.
5-ter del d.lgs n. 218/1997 per l'instaurazione del contraddittorio. A seguito della notifica dell'invito, la società ha sostenuto due contraddittori (prot. n. 375081 del 26/10/2022 e prot. n. 407464 del
22/11/2022), nel corso dei quali è incontestato che non sia stata prodotta una parte della documentazione.
In ragione di ciò, il procedimento di adesione ha avuto esito negativo.
L'emissione dell'avviso di accertamento è stata preceduta dalla notifica del questionario (n. Q00713/2022 prot. n. 116382/2022, notificato in data 31 marzo 2022) con il quale l'Ufficio chiedeva la documentazione non prodotta.
In seguito all'omessa produzione documentale, l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini Irpef ed Irap, costi non deducibili per euro 820.069,00 ex art. 109 TUIR. Ai fini Iva, l'Ufficio ha, invece, accertato l'illegittima detrazione della stessa per euro 527.997,00, in violazione dell'art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972 a fronte dell'imponibile di euro 2.406.677,00.
I contribuenti hanno impugnato in primo grado l'avviso di accertamento in discorso.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso condannando le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.000,00.
Con il presente appello, i contribuenti impugnano la sentenza di primo grado riproponendo come motivi di doglianza sostanzialmente quelli indicati in primo grado.
I motivi d'appello sono infondati.
Primo, secondo e terzo motivo d'appello: “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione della sentenza stessa”; “nullità della sentenza impugnata in relazione al vizio di motivazione in diritto e illogicità in fatto degli avvisi di accertamento”; “inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione per difetto di notifica”.
La censura è infondata, in quanto il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della
Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 Disp.
Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
In proposito, si ricorda che, come ha affermato la Corte di cassazione, l'ambito spaziale del "vizio di motivazione" deve essere relegato «al "minimo costituzionale" individuato dall'art. 111 Cost., esaurendosi tale fattispecie in quelle figure (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale;
motivazione apparente;
manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza. Al di fuori delle ipotesi indicate, attinenti alla "esistenza" del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, residua soltanto l'omesso esame di un "fatto storico controverso e decisivo", non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio e ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi» (Cass. sent. n. 23762 del 20 novembre 2015). In buona sostanza, «si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.» (Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727 che richiama tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n.
8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass.,
18 aprile 2023, n. 10354).
Si aggiunga che la motivazione della sentenza non presenta nemmeno il vizio dell'illogicità: «non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, che è stato idoneamente giustificato (a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni in punto di diritto, che non è rilevante a tal fine) con riguardo alla valutazione ed all'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727).
Questa Sezione evidenzia anche la genericità del terzo motivo d'appello proposto, in quanto la Corte di primo grado ha chiarito in modo puntuale le ragioni per le quali la notifica dell'avviso di accertamento è stata espletata correttamente dall'Ufficio: «per giurisprudenza consolidata, è legittima la notifica eseguita a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 890/1982 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art 149 cpc. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 cc., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/14, Cass. n. 14501/16, Cass. n. 8393/18). In ogni caso. la notifica ha raggiuto lo scopo nessuna nullità o inesistenza può essere dichiarata art. 156 cpc, le parti ricorrenti hanno impugnato l'atto, proposto le proprie difese, nessun diritto risulta leso».
Con riferimento alla specifica doglianza degli appellanti che osservano che «il presunto notificatore ha omesso di apporre sulle buste contenenti l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione su cui si controverte la propria leggibile sottoscrizione ed il sigillo dell'Ufficio», è sufficiente ribadire che «il contribuente non contesta che la raccomandata sia stata consegnata presso l'indirizzo del suo domicilio, ma contesta l'illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto l'atto. Detta contestazione è irrilevante ai fini della validità della notifica in quanto la Corte di cassazione è consolidata nell'affermare che la consegna deve ritenersi validamente effettuata quando effettuata presso il domicilio del contribuente, anche se la firma è illeggibile o il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto per l'omessa indicazione delle sue generalità» (in questo senso, ex multis Cass. 11/03/2021, n. 6910).
Quarto e quinto motivo d'appello: “inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione per violazione dell'art. 42 del dpr n. 600/73 difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato”; “inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione per omessa indicazione degli elementi previsti dall'art.7 l. n. 212 del
27.7.2000”.
La Corte di primo grado argomenta il rigetto del ricorso affermando che «L'art. 42, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che “Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. L'obbligo di allegazione degli atti è stato interpretato dalla prelevante e più recente giurisprudenza di legittimità in funzione della finalità dell'obbligo di motivazione che è quella di consentire alla parte di comprendere le ragioni sottese all'emanazione dell'atto al fine di esercitare il proprio diritto di difesa. In particolare, si è statuito che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 della Legge n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l'Amministrazione finanziaria, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, della Legge n. 241 del 1990, nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”)».
Questa Corte non può che ribadire lo stesso principio affermato dal Giudice di prime cure: per un principio di economicità è ammessa la motivazione per relationem dell'atto impositivo che rimanda ad un atto esterno senza riprodurlo integralmente o in modo parziale (ad esempio, l'avviso di liquidazione e rettifica che richiama una perizia o l'avviso di accertamento che richiama un processo verbale di constatazione, c.d. p.v.c.).
La motivazione per relationem, tuttavia, è ammessa purché l'Amministrazione alleghi gli atti richiamati o ne riproduca il contenuto essenziale. Al contrario, è illegittimo un atto impositivo che richiama altri documenti non precisati né tanto meno allegati (Cass., Sez. V, sent. 6 aprile 2016, n. 6636).
In buona sostanza, la motivazione per relationem è consentita quando viene adempiuto l'onere di allegazione che, alla stregua dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, può consistere nel «riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 25 luglio 2016, n. 15348; Cass. n. 6914/2011).
Con il ricorso in appello, i contribuenti ribadiscono che «l'avviso di accertamento fa espresso riferimento ai controlli effettuati nei confronti dei seguenti soggetti: Nominativo_1; Nominativo_2; Nominativo_3».
La mancata allegazione della documentazione riguardante i controlli effettuati nei confronti dei soggetti terzi
è priva di pregio, in quanto l'Amministrazione finanziaria nel corso del contraddittorio endoprocedimentale ha correttamente precisato quali fossero le operazioni fatturate dai soggetti terzi e che interessavano l'indagine avverso gli odierni appellanti. Come già ricordato, in seguito alla notifica dell'invito a comparire n.
T9DI1ME01018/20221, la società ha sostenuto due contraddittori (prot. n. 375081 del 26/10/2022 e prot. n.
407464 del 22/11/2022), nel corso dei quali questa non ha prodotto tutta la documentazione specificatamente richiesta (in particolare, quella extracontabile volta a provare l'esistenza delle operazioni fatturate) ed idonea a giustificare proprio le operazioni inesistenti contestate.
In ragione di ciò, il procedimento di adesione ha avuto esito negativo e l'emissione dell'avviso di accertamento
è stata preceduta dalla notifica del questionario (n. Q00713/2022 prot. n. 116382/2022, notificato in data 31 marzo 2022) con il quale l'Ufficio chiedeva la documentazione non prodotta. Anche in questo caso, gli odierni appellanti pur conoscendo i “motivi” dell'accertamento finanziario hanno omesso totalmente di giustificare le operazioni inesistenti contestate.
Sesto motivo d'appello: “violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42 comma 1 dpr 600/1973
e dell'art. 7 legge 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione, in mancanza della sua qualifica di dirigente”.
La palese infondatezza del motivo d'appello che ripropone in modo identico il ricorso in primo grado è stata già ampiamente motivata dal Giudice di primo grado e, quindi, non si può che ribadire quanto da questi affermato: «L'art. 42 DPR 600/1973 prescrive che gli accertamenti “sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, mentre il 56 del DPR 633/1972 rinvia ai fini dell'IVA ai modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi. Si osserva che l'avviso di accertamento impugnato risulta correttamente e legittimamente sottoscritto. In materia di sottoscrizione degli atti accertativi, come rilevato anche dalla parte, la norma di riferimento in materia è l'art. 42 c.1 D.P.R. 600/1973, che esige la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Per impiegato della carriera direttiva deve intendersi, per giurisprudenza costante, un funzionario appartenente alla terza area funzionale (ex plurimis: Cass., Sez.
V, 15/02/2017, n. 3978; Cass., Sez. V, 09/11/2015, nn. 22800, 22803, 22815). Nel caso in esame l'avviso di accertamento, è stato legittimamente sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli dott. Nominativo_4
dirigente di seconda fascia (all. 4, ruolo dirigenti AE). L'atto è stato sottoscritto dal predetto dirigente giusta delega di firma prot. n. 241164 del 28-06-2022 del Direttore Provinciale, Nominativo_5 (all. 5, delega di firma nr. 241164 del 28-06-2022) anch'egli regolarmente iscritto nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. (all. 4, ruolo dirigenti AE)».
In conclusione, il ricorso in appello deve essere rigettato, in quanto tutti i motivi dedotti sono palesemente infondati.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna i contribuenti in solido alla rifusione delle spese del presente grado giudizio che si liquidano complessivamente in € 8.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15%.
Milano, 29 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LA De Rentiis IA ER MA
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LOMBARDIA Sezione 2, riunita in udienza il
29/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEY MARIA TERESA, Presidente
DE RENTIIS LAURA, Relatore
AONDIO GIULIA, Giudice
in data 29/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1979/2024 depositato il 27/06/2024
proposto da
Ricorrente_1 Socio Ricorrente_3 Snc - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_3 Snc - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente_4 Socio Ricorrente_3 Snc - P.IVA_2 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 250/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado MILANO sez. 9
e pubblicata il 19/01/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02ME02277/2022 IVA-ALTRO 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9D02ME02277/2022 IRAP 2016
a seguito di discussione in pubblica udienza
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano, con la sentenza n. 250 del 19 gennaio 2024, rigettava il ricorso proposto da Ricorrente_3 Snc Di Ricorrente_1 & C. e dai soci Ricorrente_4, Ricorrente_1 e Ricorrente_2 avverso avviso di accertamento T9D02ME02277/2022 (IRES, IRAP e IVA), anno d'imposta 2016.
Appellano i contribuenti censurando la sentenza impugnata nel merito. Concludono come segue: «riformare integralmente, per tutto quanto esposto in narrativa, la sentenza impugnata per carenza di motivazione, per aver omesso di pronunciarsi su punti rilevanti al fine di dirimere la controversia e, per l'effetto, annullare l'avviso di accertamento n. T9D02ME02277/2022, dell'importo di € 1.402.885,84 con accoglimento integrale delle conclusioni di cui al ricorso introduttivo del giudizio di primo grado RG N. 988/2023, conclusioni da intendersi qui integralmente riprodotte e ribadite;
spese di lite integralmente rifuse di entrambi i gradi di giudizio da liquidarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario».
Si costituisce l'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale II di Milano ribadendo le ragioni esposte nel giudizio di primo grado e controdeducendo sui motivi di gravame. Conclude come segue: «il rigetto dell'Appello con conferma della sentenza impugnata e dell'atto sotteso al presente giudizio;
la condanna dell'appellante alla refusione delle spese».
La vicenda tributaria è stata discussa alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 e decisa in pari data in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda trae origine dall'inserimento della società Ricorrente_3 Snc di Ricorrente_1 & C (esercente attività di
“Commercio all'ingrosso di prodotti non alimentari”) nel piano annuale dei controlli dell'Ufficio a seguito tre segnalazioni: prot. n. 219279/2018 D.P. di Pordenone in relazione all'attività di controllo effettuata nei confronti del soggetto Nominativo_1 prot. n. 261291/2021 D.P. di Trento in relazione all'attività di controllo effettuata nei confronti del soggetto Nominativo_2; prot. n. 334103/2022 D.P. II di Milano in relazione all'attività di controllo effettuata nei confronti del soggetto Nominativo_3).
Il 14 ottobre 2022, l'Ufficio ha notificato a mezzo pec l'invito a comparire n. T9DI1ME01018/20221, emesso ai sensi dell'art.
5-ter del d.lgs n. 218/1997 per l'instaurazione del contraddittorio. A seguito della notifica dell'invito, la società ha sostenuto due contraddittori (prot. n. 375081 del 26/10/2022 e prot. n. 407464 del
22/11/2022), nel corso dei quali è incontestato che non sia stata prodotta una parte della documentazione.
In ragione di ciò, il procedimento di adesione ha avuto esito negativo.
L'emissione dell'avviso di accertamento è stata preceduta dalla notifica del questionario (n. Q00713/2022 prot. n. 116382/2022, notificato in data 31 marzo 2022) con il quale l'Ufficio chiedeva la documentazione non prodotta.
In seguito all'omessa produzione documentale, l'Ufficio ha ripreso a tassazione, ai fini Irpef ed Irap, costi non deducibili per euro 820.069,00 ex art. 109 TUIR. Ai fini Iva, l'Ufficio ha, invece, accertato l'illegittima detrazione della stessa per euro 527.997,00, in violazione dell'art. 19 del d.p.r. n. 633 del 1972 a fronte dell'imponibile di euro 2.406.677,00.
I contribuenti hanno impugnato in primo grado l'avviso di accertamento in discorso.
La Corte in primo grado ha rigettato il ricorso condannando le parti ricorrenti in solido tra loro al pagamento delle spese di lite liquidate in € 6.000,00.
Con il presente appello, i contribuenti impugnano la sentenza di primo grado riproponendo come motivi di doglianza sostanzialmente quelli indicati in primo grado.
I motivi d'appello sono infondati.
Primo, secondo e terzo motivo d'appello: “nullità della sentenza impugnata per omessa pronuncia sui punti decisivi della controversia e conseguente difetto di motivazione della sentenza stessa”; “nullità della sentenza impugnata in relazione al vizio di motivazione in diritto e illogicità in fatto degli avvisi di accertamento”; “inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione per difetto di notifica”.
La censura è infondata, in quanto il novellato art. 132, co. 1, n. 4), c.p.c. consente al giudice la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione e che, per consolidata giurisprudenza della
Cassazione, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza, secondo i dettami di cui all'art. 118 Disp.
Att. C.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - di fatto e di diritto - rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata.
In proposito, si ricorda che, come ha affermato la Corte di cassazione, l'ambito spaziale del "vizio di motivazione" deve essere relegato «al "minimo costituzionale" individuato dall'art. 111 Cost., esaurendosi tale fattispecie in quelle figure (mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale;
motivazione apparente;
manifesta ed irriducibile contraddittorietà; motivazione perplessa od incomprensibile) che si convertono nella violazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e che determinano la nullità della sentenza. Al di fuori delle ipotesi indicate, attinenti alla "esistenza" del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, residua soltanto l'omesso esame di un "fatto storico controverso e decisivo", non essendo più consentito impugnare la sentenza per criticare la sufficienza del discorso argomentativo giustificativo della decisione adottata sulla base di elementi fattuali acquisiti al rilevante probatorio e ritenuti dal Giudice di merito determinanti ovvero scartati in quanto non pertinenti o recessivi» (Cass. sent. n. 23762 del 20 novembre 2015). In buona sostanza, «si è in presenza di una tipica fattispecie di "motivazione apparente", allorquando la motivazione della sentenza impugnata, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente e, talora, anche contenutisticamente sovrabbondante, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost.» (Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727 che richiama tra le tante: Cass., 30 giugno 2020, n. 13248; Cass., 25 marzo 2021, n.
8400; Cass., 7 aprile 2021, n. 9288; Cass., 13 aprile 2021, n. 9627; Cass., 24 febbraio 2022, n. 6184; Cass.,
18 aprile 2023, n. 10354).
Si aggiunga che la motivazione della sentenza non presenta nemmeno il vizio dell'illogicità: «non si può ritenere che la sentenza impugnata sia insufficiente o incoerente sul piano della logica giuridica, contenendo un'adeguata esposizione delle ragioni sottese al rigetto dell'appello, che è stato idoneamente giustificato (a prescindere dalla fondatezza delle argomentazioni in punto di diritto, che non è rilevante a tal fine) con riguardo alla valutazione ed all'apprezzamento delle risultanze probatorie» (Cass., Ord., 20/07/2023, n. 21727).
Questa Sezione evidenzia anche la genericità del terzo motivo d'appello proposto, in quanto la Corte di primo grado ha chiarito in modo puntuale le ragioni per le quali la notifica dell'avviso di accertamento è stata espletata correttamente dall'Ufficio: «per giurisprudenza consolidata, è legittima la notifica eseguita a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'ufficio finanziario, si applicano le norme concernenti la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 890/1982 concernono esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art 149 cpc. Ne consegue che non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento, in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 cc., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (Cass. n. 15315/14, Cass. n. 14501/16, Cass. n. 8393/18). In ogni caso. la notifica ha raggiuto lo scopo nessuna nullità o inesistenza può essere dichiarata art. 156 cpc, le parti ricorrenti hanno impugnato l'atto, proposto le proprie difese, nessun diritto risulta leso».
Con riferimento alla specifica doglianza degli appellanti che osservano che «il presunto notificatore ha omesso di apporre sulle buste contenenti l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione su cui si controverte la propria leggibile sottoscrizione ed il sigillo dell'Ufficio», è sufficiente ribadire che «il contribuente non contesta che la raccomandata sia stata consegnata presso l'indirizzo del suo domicilio, ma contesta l'illeggibilità della sottoscrizione di chi ha ricevuto l'atto. Detta contestazione è irrilevante ai fini della validità della notifica in quanto la Corte di cassazione è consolidata nell'affermare che la consegna deve ritenersi validamente effettuata quando effettuata presso il domicilio del contribuente, anche se la firma è illeggibile o il consegnatario dell'atto sia rimasto ignoto per l'omessa indicazione delle sue generalità» (in questo senso, ex multis Cass. 11/03/2021, n. 6910).
Quarto e quinto motivo d'appello: “inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione per violazione dell'art. 42 del dpr n. 600/73 difetto di motivazione dell'avviso di accertamento impugnato”; “inesistenza e/o nullità e/o annullabilità dell'avviso di accertamento e dell'atto di contestazione per omessa indicazione degli elementi previsti dall'art.7 l. n. 212 del
27.7.2000”.
La Corte di primo grado argomenta il rigetto del ricorso affermando che «L'art. 42, comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 prevede che “Se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto nè ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale”. L'obbligo di allegazione degli atti è stato interpretato dalla prelevante e più recente giurisprudenza di legittimità in funzione della finalità dell'obbligo di motivazione che è quella di consentire alla parte di comprendere le ragioni sottese all'emanazione dell'atto al fine di esercitare il proprio diritto di difesa. In particolare, si è statuito che, in tema di motivazione degli avvisi di accertamento, l'obbligo dell'Amministrazione di allegare tutti gli atti citati nell'avviso (art. 7 della Legge n. 212 del 2000) va inteso in necessaria correlazione con la finalità “integrativa” delle ragioni che, per l'Amministrazione finanziaria, sorreggono l'atto impositivo, secondo quanto dispone l'art. 3, comma 3, della Legge n. 241 del 1990, nel senso che il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti quegli atti, cui si faccia rinvio nell'atto impositivo e sol perché ad essi si operi un riferimento, ove la motivazione sia già sufficiente (e il richiamo ad altri atti abbia, pertanto, mero valore “narrativo”)».
Questa Corte non può che ribadire lo stesso principio affermato dal Giudice di prime cure: per un principio di economicità è ammessa la motivazione per relationem dell'atto impositivo che rimanda ad un atto esterno senza riprodurlo integralmente o in modo parziale (ad esempio, l'avviso di liquidazione e rettifica che richiama una perizia o l'avviso di accertamento che richiama un processo verbale di constatazione, c.d. p.v.c.).
La motivazione per relationem, tuttavia, è ammessa purché l'Amministrazione alleghi gli atti richiamati o ne riproduca il contenuto essenziale. Al contrario, è illegittimo un atto impositivo che richiama altri documenti non precisati né tanto meno allegati (Cass., Sez. V, sent. 6 aprile 2016, n. 6636).
In buona sostanza, la motivazione per relationem è consentita quando viene adempiuto l'onere di allegazione che, alla stregua dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, può consistere nel «riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, per tale dovendosi intendere l'insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell'atto o del documento che risultino necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, e la cui indicazione consente al contribuente - ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale - di individuare i luoghi specifici dell'atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento» (Cass. 25 luglio 2016, n. 15348; Cass. n. 6914/2011).
Con il ricorso in appello, i contribuenti ribadiscono che «l'avviso di accertamento fa espresso riferimento ai controlli effettuati nei confronti dei seguenti soggetti: Nominativo_1; Nominativo_2; Nominativo_3».
La mancata allegazione della documentazione riguardante i controlli effettuati nei confronti dei soggetti terzi
è priva di pregio, in quanto l'Amministrazione finanziaria nel corso del contraddittorio endoprocedimentale ha correttamente precisato quali fossero le operazioni fatturate dai soggetti terzi e che interessavano l'indagine avverso gli odierni appellanti. Come già ricordato, in seguito alla notifica dell'invito a comparire n.
T9DI1ME01018/20221, la società ha sostenuto due contraddittori (prot. n. 375081 del 26/10/2022 e prot. n.
407464 del 22/11/2022), nel corso dei quali questa non ha prodotto tutta la documentazione specificatamente richiesta (in particolare, quella extracontabile volta a provare l'esistenza delle operazioni fatturate) ed idonea a giustificare proprio le operazioni inesistenti contestate.
In ragione di ciò, il procedimento di adesione ha avuto esito negativo e l'emissione dell'avviso di accertamento
è stata preceduta dalla notifica del questionario (n. Q00713/2022 prot. n. 116382/2022, notificato in data 31 marzo 2022) con il quale l'Ufficio chiedeva la documentazione non prodotta. Anche in questo caso, gli odierni appellanti pur conoscendo i “motivi” dell'accertamento finanziario hanno omesso totalmente di giustificare le operazioni inesistenti contestate.
Sesto motivo d'appello: “violazione ed eccesso di potere in relazione all'art. 42 comma 1 dpr 600/1973
e dell'art. 7 legge 212/2000: inesistenza giuridica dell'atto impositivo per carenza del potere dirigenziale del delegante o di chi ha sottoscritto l'avviso di accertamento e l'atto di contestazione, in mancanza della sua qualifica di dirigente”.
La palese infondatezza del motivo d'appello che ripropone in modo identico il ricorso in primo grado è stata già ampiamente motivata dal Giudice di primo grado e, quindi, non si può che ribadire quanto da questi affermato: «L'art. 42 DPR 600/1973 prescrive che gli accertamenti “sono portati a conoscenza dei contribuenti mediante la notificazione di avvisi sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato” e che l'accertamento è nullo se l'avviso non reca la sottoscrizione, mentre il 56 del DPR 633/1972 rinvia ai fini dell'IVA ai modi stabiliti per le notificazioni in materia di imposte sui redditi. Si osserva che l'avviso di accertamento impugnato risulta correttamente e legittimamente sottoscritto. In materia di sottoscrizione degli atti accertativi, come rilevato anche dalla parte, la norma di riferimento in materia è l'art. 42 c.1 D.P.R. 600/1973, che esige la sottoscrizione dell'avviso di accertamento da parte del capo dell'ufficio o di un impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Per impiegato della carriera direttiva deve intendersi, per giurisprudenza costante, un funzionario appartenente alla terza area funzionale (ex plurimis: Cass., Sez.
V, 15/02/2017, n. 3978; Cass., Sez. V, 09/11/2015, nn. 22800, 22803, 22815). Nel caso in esame l'avviso di accertamento, è stato legittimamente sottoscritto dal Capo Ufficio Controlli dott. Nominativo_4
dirigente di seconda fascia (all. 4, ruolo dirigenti AE). L'atto è stato sottoscritto dal predetto dirigente giusta delega di firma prot. n. 241164 del 28-06-2022 del Direttore Provinciale, Nominativo_5 (all. 5, delega di firma nr. 241164 del 28-06-2022) anch'egli regolarmente iscritto nel ruolo dei dirigenti dell'Agenzia delle Entrate. (all. 4, ruolo dirigenti AE)».
In conclusione, il ricorso in appello deve essere rigettato, in quanto tutti i motivi dedotti sono palesemente infondati.
La condanna alle spese del presente grado di giudizio segue la regola della soccombenza. Spese liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Condanna i contribuenti in solido alla rifusione delle spese del presente grado giudizio che si liquidano complessivamente in € 8.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15%.
Milano, 29 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
LA De Rentiis IA ER MA