Sentenza 23 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 23/06/2025, n. 12421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 12421 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 23/06/2025
N. 12421/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00539/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 539 del 2022, proposto da Elisa Centro S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Pier Paolo Polese, Michela Guidoni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pier Paolo Polese in Roma, via Francesco De Sanctis 15;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Memeo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- della Determinazione Dirigenziale Rep. n. CA/2485/2021 del 22.10.2021, n. prot. CA/173623/2021, avente ad oggetto il “ DINIEGO alla domanda di nuova concessione per occupazione del suolo pubblico permanente a servizio del locale ubicato in Via Mario de' Fiori n. 27 ”;
- ove occorrer possa, della scheda tecnica di dettaglio n. 107 del P.M.O. di Via Mario de' Fiori licenziata dalla Commissione Tecnica Municipale nella seduta del 14.07.2016 (Verbale prot. CA/117837/16), ancorché non conosciuta;
- di ogni altro atto, presupposto o consequenziale, o comunque connesso e non conosciuto, lesivo degli interessi della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 giugno 2025 il dott. Fabio Belfiori e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Parte ricorrente evidenzia che esercita attività di somministrazione di alimenti e bevande nel locale sito in Roma, Via Mario de’ Fiori n. 27 e che ha presentato domanda di nuova concessione per occupazione di suolo pubblico permanente (prot. CA/20247 del 08.02.2021) per il collocamento di tavoli, sedie, ombrelloni, faretti, “portamenù”, stufe per complessivi mq 23,20, in via Mario de’ Fiori nn. 25, 26, 26/A, 27.
A fronte di tale domanda, l’Amministrazione comunicava i motivi ostativi al suo accoglimento, cosicché parte ricorrente presentava le proprie controdeduzioni. Tale interlocuzione procedimentale non evitava, tuttavia, l’emissione del provvedimento gravato e in epigrafe meglio dettagliato che reca la seguente motivazione: “ per la predetta istanza, con nota prot. n. CA/35114 del 04.03.2021, sono stati richiesti i pareri preventivi obbligatori, ai sensi dell’art. 4-bis del Regolamento COSAP, di cui alla Deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 39/2014 e ss.mm.ii.; La Polizia Locale di Roma U.O. 1 Gruppo Centro ex Trevi, con nota prot. VA/2021/76243/RHALB del 18.06.2021 (CA/105581/2021), ha comunicato quanto segue: “Via Mario de' Fiori è strada classificata di viabilità locale dal vigente Regolamento Viario allegato al P.G.T.U., inserita all'interno della ZTL-AI (zona di rilevanza storico-ambientale) caratterizzata da pavimentazione a sanpietrini ed assenza di marciapiedi su ambo i lati. Nel tratto interessato dalla presente richiesta vige la disciplina di traffico di senso unico di marcia e divieto di sosta 0-24 zona rimozione su ambo i lati come istituiti con D.D.T. n.408/2003 emessa dal Dipartimento Mobilità e Trasporti e con successiva D.D.T. n.2406/2014 emessa dalla Polizia Locale U.O. I Gruppo Trevi. La scheda tecnica di dettaglio n. 107 del P.M.O. di Via Mario de' Fiori licenziata dalla Commissione Tecnica Municipale nella seduta del 14/07/2016 (Verbale prot. CA/117837/16), non prevede O.S.P. assentibili a servizio di attività di somministrazione. L'O.S.P. richiesta per complessivi mq. 23,20 (mt.1,77 di profondità x mt.4,52 di lunghezza + mt. 1,83 di profondità x mt. 8,35 di lunghezza) si collocherebbe direttamente sulla sede stradale (misura variabile mt. 6,30/6,20) sul lato destro del senso unico di marcia (ove vige la sopradescritta limitazione della sosta), a ridosso del filo muro fabbricato, entro la proiezione delle pertinenze interne del locale del richiedente; non risultano citati elementi parapedonali/dissuasori della sosta risultando in contrasto con l'art. 20 comma 1 del Codice della Strada. con l'art. 4-quater comma 4 lett.i) del vigente Regolamento COSAP. Giova evidenziare che attualmente Via Mario de' Fiori e Via Belsiana sono le uniche direttrici stradali di scorrimento per il transito veicolare ordinario all'interno della ZTL-AI (Tridente Mediceo); Pertanto per quanto di competenza si ravvisano motivi ostativi alla richiesta.” La Sovrintendenza Capitolina, con nota prot. n. RI/22801 del 23.07.2021 assunta agli atti in pari data con prot. n. CA/125325, ha rappresentato quanto segue: “l'area in oggetto è posta all'interno del Sito UNESCO e rientra nel Sistema Insediativo — Città Storica — Tessuti di espansione rinascimentale e moderna pre-unitaria — T2, costituendo di fatto uno degli esempi più rappresentativi degli interventi urbanistici avvenuti tra il XV e il XVII secolo; -la strada è altresì compresa entro il cd. vincolo del Tridente (DM del 17.09.2013), che riconosce all'intera area l'espressione di rilevanti interessi culturali, di carattere storico, architettonico e monumentale; - nel 2016, la Commissione Tecnica Municipale ha approvato la scheda di dettaglio n. 107 del P.M.O. di Via Mario de' Fiori (verbale CA/2016/1 17837) che non prevede la possibilità di istituire occupazioni di suolo pubblico a servizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande. Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Sovrintendenza Capitolina esprime parere contrario ”.
Avverso tale decisione parte ricorrente propone censure compendiate in un unico motivo di diritto così rubricato “ Violazione e falsa applicazione di Legge: artt. 24, 25 e 97 Cost.; artt. 1, 2, 4, 14 ss. e 20 L. n. 241/1990; art. 4-quater, comma 4, lett. i) DAC n. 91/2019; Nuovo Codice della Strada ed in particolare art. 20 e Piano Generale del Traffico Urbano (P.G.T.U.) in particolare punto 4.2.2.; D.D. 320/2010; art. 10 DAC n. 21/2021 e art. 4-bis DAC n. 39/2014. Eccesso di potere per sviamento, manifesta ingiustizia, illogicità e irragionevolezza, difetto di motivazione e di istruttoria, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento” .
Si dice che la disciplina di traffico presente su Via Mario de’ Fiori, in particolare il senso unico di marcia e la presenza di un divieto di sosta, non possono rappresentare motivi ostativi al rilascio della concessione di suolo pubblico. Si richiama giurisprudenza secondo cui è necessaria una verifica caso per caso, alla luce delle specifiche ragioni giustificative alla base del singolo divieto.
Viceversa, il provvedimento di diniego, si dice, sul punto non motiva affatto, limitandosi al mero richiamo della presenza del divieto di sosta, considerandolo un motivo automaticamente esclusivo.
Si sostiene che sullo stesso lato della strada risulta già regolarmente assentita un’altra concessione rilasciata nel 2010 e quindi successivamente alla previsione del divieto di sosta del 2003 e, pertanto, necessariamente ritenuta con questo compatibile.
Si afferma che la scheda tecnica di dettaglio relativa a Via Mario de’ Fiori, citata nel provvedimento impugnato, inoltre, non è mai stata approvata e, quindi, non può costituire neanche un parametro per la concessione o meno dell’occupazione. La scheda, infatti, risulta solamente licenziata dalla Commissione tecnica, ma mai approvata dal Consiglio Municipale prima o dalla Giunta Comunale poi, come previsto attualmente dall’art. 10 della DAC n. 21/2021 e prima ancora dall’art. 4-bis della DAC n. 39/2014. Ad ogni modo le previsioni ivi contenute, ad avviso della ricorrente, da sole non sarebbero comunque state sufficienti a giustificare il diniego.
Si evidenzia, inoltre, che la suddetta scheda di dettaglio, ancorché ancora non approvata e pertanto inefficace, non poteva prevedere un divieto di occupazione di suolo pubblico per i civici in questione per il semplice motivo che all’epoca non vi erano attività di somministrazione.
Si deduce che qualora si volesse ritenere efficace la scheda di dettaglio n. 107 del P.M.O. di Via Mario de' Fiori licenziata dalla Commissione Tecnica Municipale nella seduta del 14.07.2016, la stessa sarebbe comunque illegittima per contrasto con i criteri adottati con D.D. n. 320/2010.
Relativamente agli elementi parapedonali/dissuasori, si dice che l’Amministrazione, ove ritenuto necessario, avrebbe dovuto quantomeno richiedere una modifica o un’integrazione dell’istanza, ma certamente non avrebbe potuto rigettarla per tale motivo.
Si evidenzia che né l’ubicazione all’interno del sito UNESCO, né l’ubicazione all’interno del c.d. Tridente, né tantomeno la mancata previsione di o.s.p. nella scheda tecnica del p.m.o. del 2016, mai adottato, potevano essere considerati motivi ostativi al rilascio della concessione richiesta, come, del resto, già rappresentato dalla ricorrente in sede di osservazioni alla comunicazione dei motivi ostativi.
Il diniego, si lamenta, non è giustificato neanche dalla presenza dei due pareri negativi, che ai sensi dell’art. 10 della DAC n. 21/2021 sono obbligatori ma non vincolanti.
Infine, si evidenzia che nel caso di specie la domanda di concessione avrebbe dovuto ritenersi accolta per superamento dei termini di conclusione del procedimento ed applicazione dell’istituto del silenzio assenso. In tale senso, a fronte della presentazione della domanda di concessione in data 8.2.2021, la comunicazione dei motivi ostativi è avvenuta solo in data 27.7.2021 e quindi ben oltre i termini di conclusione del procedimento previsti dall’art. 10 della DAC n. 21/2021 e prima dall’art. 4-bis della DAC n. 39/2014 (60 giorni per il Centro storico). Per di più, detti termini, si sottolinea, sono stati superati anche dalla ricezione delle osservazioni del 5.8.2021 e l’adozione del provvedimento impugnato del 22.10.2021.
Si è costituita per resistere al ricorso Roma Capitale difendendosi con documenti e memoria.
Il 5.12.2022 parte ricorrente ha notificato e depositato istanza di misure cautelari collegiali, poi oggetto di rinuncia alla camera di consiglio del 5.1.2023.
Il ricorso è stato trattenuto in decisione all’udienza straordinaria di smaltimento del 6 giugno 2025.
Il mezzo di gravame va respinto per le seguenti ragioni.
La via nell’ambito di cui si chiede la concessione di suolo pubblico è nel centro storico di Roma, è larga poco più di sei metri, che in corrispondenza del tratto di interesse per la richiesta concessione (di profondità di circa 1,8 metri, cfr. pag. 4 memoria depositata il 2.1.2023), si restringerebbe a poco più di quattro metri, spazio entro cui dovrebbe svolgersi il traffico veicolare ZTL zona A e la circolazione dei pedoni (secondo l ’id quod plerumque accidit , di notevole entità nel centro storico di Roma) in assenza di marciapiede.
L’istruttoria propedeutica al diniego appare adeguata, così come la motivazione è adeguatamente basata su pareri specifici emanati dalle competenti autorità preposte alla circolazione stradale e alla tutela dei beni culturali. L’art. 4-quater della DAC n. 91/2019, comma 4, lett. i) prevede che può essere rilasciata la concessione di occupazione di suolo pubblico “ nelle strade ove sia possibile sottrarre porzioni di carreggiata non necessaria alla partita carrabile e pedonale senza che ciò comprometta la circolazione veicolare e pedonale ”.
Alla luce della situazione concreta e della richiamata disposizione, nel caso di specie non emergono irragionevolezza o illogicità nelle determinazioni dell’Amministrazione, ampiamente discrezionali, in funzione dei plurimi interessi pubblici coinvolti.
Va ribadito “ il consolidato orientamento secondo cui la concessione di spazi pubblici, comportando un utilizzo a fini privati di aree o locali che vengono così sottratti all'uso comune, è espressione di una potestà ampiamente discrezionale, sia nell'an, sia nella definizione di tempi, modi e condizioni dell'occupazione (sul punto si v., tra le tante, Cons. St., sez. V, sentt. n. 4129 del 2024, n. 4660 del 2022, n. 5442 del 2015) ”, (Consiglio di Stato sez. II, 19/9/2024, n. 7687).
Va, altresì, condiviso che “ l'occupazione di suolo pubblico comportando un utilizzo, a fini privati, di spazi pubblici sottratti all'uso comune involge da parte dell'amministrazione un'ampia ed estesa discrezionalità, posto che i suoi compiti non si risolvono nella mera scelta delle aree da occupare, ma anche nella scelta della dimensione, dei tempi e dei modi dell'occupazione, nonché nella previsione delle restrizioni e delle forme di contemperamento ritenute, di volta in volta, opportune dal punto di vista viabilistico, urbanistico, architettonico, paesaggistico, al fine di bilanciare la pluralità di interessi coinvolti ”, (Consiglio di Stato sez. V, 8/5/2024, n. 4129).
Inoltre, ai sensi dell’art. 20 c. 4 L. 241/1990 (“ Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli atti e procedimenti riguardanti il patrimonio culturale e paesaggistico, l'ambiente, la tutela dal rischio idrogeologico, la difesa nazionale, la pubblica sicurezza, l'immigrazione, l'asilo e la cittadinanza, la salute e la pubblica incolumità, ai casi in cui la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali, ai casi in cui la legge qualifica il silenzio dell'amministrazione come rigetto dell'istanza, nonché agli atti e procedimenti individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri competenti ”) non opera, nel caso all’esame, l’istituto del silenzio assenso, essendo interessati il patrimonio culturale, la sicurezza pubblica e l’incolumità.
Occorre rilevare, poi, che eventuali disparità di trattamento (qui in realtà apoditticamente solo affermate) comportano aderente sovrapponibilità di situazioni e, comunque, eventuali altre precedenti illegittimità in ipotesi assentite dall’Amministrazione, non giustificano eventuali illegittimità ulteriori (“ precedenti atti di senso diverso adottati, i quali, qualora veramente perfettamente sovrapponibili a quello di specie, si porrebbero nella diversa prospettiva dell’eventuale autotutela. Ha di recente, infatti, ricordato la giurisprudenza che “la censura di eccesso di potere per disparità di trattamento a fronte di scelte discrezionali dell'Amministrazione è riscontrabile soltanto in caso di assoluta identità di situazioni di fatto e di conseguente assoluta irragionevole diversità del trattamento riservato, situazioni la cui prova rigorosa deve essere fornita dall'interessato, con la precisazione che la legittimità dell'operato dell'amministrazione non può comunque essere inficiata dall'eventuale illegittimità compiuta in altra situazione” (T.A.R. Piemonte sez. II, 19/01/2022, n. 52) ”, T.A.R. Lazio, Roma, sez. III Stralcio, 3 ottobre 2022, n. 12493).
In conclusione per le ragioni esposte il ricorso va respinto.
La regolazione delle spese avviene secondo la soccombenza, con liquidazione in dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore di parte resistente, quantificate in euro 2.000,00 (duemila/00) oltre accessori.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Blanda, Presidente
Silvia Piemonte, Primo Referendario
Fabio Belfiori, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Fabio Belfiori | Vincenzo Blanda |
IL SEGRETARIO