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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 19/11/2025, n. 1663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1663 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
(P.IVA ) con sede in via Trapani n.10, Parte_1 P.IVA_1
ST (TP), in persona del curatore , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Marzo Zicchitella;
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Signorello;
C.F._1
appellata
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 473/2023 il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda di rilascio proposta, nei confronti di Controparte_1
, dal avente ad oggetto un appartamento con
[...] Parte_1 annesso vano sgombero, un locale commerciale, un magazzino e una autorimessa, siti in
ST, nella via Minghetti, e distinti in catasto al foglio 181, particella 980, sub
17, 22, 27 e 32, poi divenuti sub 27, 35, 36 e 37.
A tanto pervenne il Tribunale, ritenendo che dall'accoglimento, con sentenza n.
254/2020 del Tribunale di Trapani, della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., promossa in principio – e trascritta nell'anno 2014 – da nei confronti della Controparte_2 società in bonis e del terzo cui aveva aderito la Curatela dopo il fallimento di Parte_3
non fosse derivato alcun effetto restitutorio in favore del Parte_1 fallimento attore.
1 Rigettò, pertanto, la domanda di restituzione proposta nei confronti di
[...]
, attuale proprietaria dei beni a seguito delle diverse cessioni avvenute - Controparte_1 medio tempore - dopo la trascrizione della revocatoria nell'anno 2014.
Non esaminò, infine, la domanda di risarcimento proposta dal curatore per il ritardo nel trasferimento dei già menzionati beni, in virtù del rigetto della domanda principale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_4
con atto di citazione del 24 ottobre 2023, sulla scorta di tre motivi di
[...] impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f.;
II. inapplicabilità del procedimento ex art. 602 c.p.c.;
III. diritto del al risarcimento del danno per Parte_1
l'illegittimo ritardo nella consegna dei beni oggetto di revocatoria.
3. Con comparsa del 10 febbraio 2024 si è costituita , Controparte_1 resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 14 novembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo e secondo motivo di impugnazione, di cui è opportuna la trattazione congiunta, il deduce che: Parte_1
➢ in considerazione della presenza di una procedura fallimentare,
l'accoglimento dell'azione revocatoria aveva comportato anche effetti restitutori relativamente a quei beni della cui cessione era stata dichiarata l'inefficacia;
➢ non rileva, dunque, la qualificazione della domanda in revocatoria ordinaria ovvero fallimentare, dal momento che, pur non producendo un effetto traslativo reale, l'accoglimento della domanda imponeva al terzo la restituzione materiale dei beni o delle somme oggetto di revoca;
➢ aveva errato, per tali ragioni, il Tribunale di Marsala nel rigettare la domanda proposta, giacché, in assenza di una disposizione restitutoria nella sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Trapani, esso fallimento aveva diritto ad ottenere l'apprensione dei beni in questo giudizio, per acquisirne la disponibilità a vantaggio della massa creditoria;
➢ in ogni caso, esso non avrebbe potuto instaurare un Parte_1
2 procedimento esecutivo ex art. 602 c.p.c., stante la mancanza del debitore originario nei cui confronti la procedura avrebbe dovuto essere necessariamente instaurata.
6. I motivi sono, nel complesso, fondati.
In merito alle doglianze proposte, va richiamato l'autorevole e decisivo orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 30416 del
23/11/2018 (Rv. 651808 - 02).
Avuto riguardo di tali condivisibili principi, non v'è dubbio che, in virtù della sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Trapani, il positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte dell'appellante ha non solo reso inefficace la cessione dei beni oggetto di causa nei confronti della Curatela, ma ha legittimato la stessa all'apprensione dei beni revocati.
Non si può, infatti, trascurare che, nella fattispecie in esame, l'azione revocatoria era stata positivamente esperita da una curatela fallimentare con la conseguenza che può essere utilizzato quanto sostenuto dalla Corte di legittimità in tema dell'affine azione revocatoria fallimentare.
In tale materia è stato infatti sostenuto che “la condanna restitutoria assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato,
l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori ( vedi Cass. Sez. 1° n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1° n. 2936 del 1978).
L'acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita
3 dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell'art. 31 I.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31277 del 2018; negli stessi termini Cass. n. 22153 del 03/08/2021).
Ed ancora è stato sostenuto che “l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine…”
(Cass. n. 11649 del 2025 e Cass n. 36033 del 2021).
In particolare, allora, “anche quando quella ordinaria sia esperita dal curatore fallimentare, …giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio» (Cass. n. 2055 del 1978, S.U. n.10233 del 2017, Cass. n.
13306 del 2018 e Cass. n. 614 del 2016) (Cass. S.U. 30416/2018)
Va adesso precisato che l'effetto restitutorio va inteso quale conseguenza diretta non dell'esercizio dell'azione revocatoria, ma dell'apertura della procedura fallimentare, la quale, pur distinguendosi dalla procedura esecutiva individuale per la sua natura collettiva, condivide con essa la finalità di liquidare il patrimonio del debitore.
Pertanto, non può sostenersi, come suggerito dall'appellata, che la Curatela avrebbe dovuto avviare una distinta procedura esecutiva per il soddisfacimento del proprio diritto, poiché, in conformità al principio di concorsualità sancito dall'art. 51 l.f., la liquidazione dei beni del fallito – intesi anche quelli oggetto di revocatoria, la cui cessione è da considerarsi inefficace nei confronti della massa - va eseguita nell'ambito della procedura concorsuale.
Ne discende, conclusivamente, che nulla ostava all'accoglimento della domanda proposta dal nel primo grado di giudizio, tenuto conto che il silenzio portato Parte_1 dalla sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Trapani, in relazione agli effetti restitutori della revocatoria, non impedisce di formulare la richiesta in un nuovo giudizio, dal momento che non era stata sottoposta al giudice precedentemente adito.
6. Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale di Marsala abbia pure rigettato la domanda di risarcimento per il danno, asseritamente subito, per la mancata e spontanea consegna dei beni da parte di . Controparte_1
Rappresenta che l'impossibilità di una immediata apprensione di tali immobili, nel tempo intercorrente tra la pronuncia di revoca e l'effettiva consegna, ha privato la
4 Curatela di disporre di tali beni nell'interesse nella massa, anche in un'ottica di produzione di reddito.
Evidenzia che, per tali motivi, il risarcimento del danno dovrebbe considerarsi in re ipsa e liquidarsi equitativamente, fissando una somma certa per ogni mese di occupazione alla stregua del valore locativo del bene.
Soggiunge che, a tal fine, è possibile avvalersi della dati delle quotazioni CP_3 immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, sicché il valore locativo del bene si può stimare in una somma nell'ordine di euro 3.000,00 mensili.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare, anzitutto, che secondo il più recente orientamento delle Sezioni
Unite, che si ritiene estensibile anche alla fattispecie in esame, “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193 - 04).
Ed ancora, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, da ritenersi pertinente per evidenti analogie con la fattispecie in esame, secondo il quale:
“il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato
5 destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697 -
02).
Alla luce di tali principi, fermo restando che, per sua natura, lo scopo primario della procedura concorsuale non è generalmente la messa a reddito dei beni del fallito ma la liquidazione degli stessi, appare evidente che il avrebbe dovuto provare il Parte_1 danno patito, dimostrando, in primo luogo, l'effettiva possibilità di locare gli immobili oggetto di controversia.
In questo senso, va precisato che l'allegazione delle caratteristiche effettive dei beni e, dunque, delle loro attuali condizioni anche sotto un profilo materiale, non è di secondaria importanza, dal momento che, come emerge dalle difese dell'appellata, non contestate dalla Curatela, la avrebbe sin dal 1993 l'effettiva ed esclusiva CP_1 disponibilità dei fabbricati.
Ne discende che l'ininterrotta occupazione degli immobili - per un periodo di tempo quasi trentennale - non consente di conoscere, ad oggi, lo stato effettivo degli stessi a livello manutentivo, con preclusione di determinare la loro concreta appetibilità sul mercato locatizio del Comune di ST.
Tenuto conto di tali circostanze, l'azione di risarcimento intentata dal , Parte_1 prima della verifica delle caratteristiche attuali dei beni a seguito della restituzione, risulta certamente lacunosa, non essendo possibile, al solo fine di supplire all'onere probatorio non assolto dall'appellante, colmare tali carenze a mezzo di presunzioni non sostenute da precise evidenze.
Diversamente opinando, infatti, oltre a doversi presumere la sicura possibilità di locare i fabbricati oggetto di controversia, si dovrebbe anche dare per scontato che il giudice delegato della procedura fallimentare, in base agli elementi a sua disposizione, avrebbe dato la propria autorizzazione ad una siffatta gestione dei beni, sulla scorta di un giudizio prognostico del tutto privo di riferimenti oggettivi.
In ultimo, va, nondimeno, considerato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 105 della legge fallimentare) è un contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene, con la conseguenza che -
6 non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 2923 cod. civ. - non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all'acquirente "in executivis" (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 459 del 20/01/1994 (Rv. 485038 - 01).
Alla luce di tale principio, non essendo nota la condizione dei fabbricati, non può escludersi che l'effettiva appetibilità degli stessi sul mercato avrebbe potuto drasticamente essere inferiore all'atteso anche a causa del pregiudizio derivanti da limiti contrattuali, sotto il profilo della durata, certamente ristretti e non negoziabili.
Ne discende, dunque, l'infondatezza del motivo interposto per carenza di prova, con conferma, sul punto, della sentenza appellata.
7. La sentenza appellata va dunque in parte riformata dovendosi ordinare all'appellata il rilascio in favore dell'appellante dei beni oggetto della vittoriosa azione revocatoria e statuizione secondo soccombenza delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 473 resa dal Tribunale di Marsala il 26 giugno 2023, appellata da
[...]
con atto di citazione del 24 ottobre 2023, condanna Parte_5
a rilasciare, liberi da persone e cose, in favore dell'appellante, Controparte_1
l'appartamento con annesso vano sgombero, il locale commerciale, il magazzino e l'autorimessa, siti in ST, nella via Minghetti, e distinti in catasto al foglio 181, particella 980, già sub 17, 22, 27 e 32, oggi sub 27, 35, 36 e 37; rigetta ogni altra domanda;
condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 6023,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi euro
7120,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 17 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
ON IN PP UP
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. PP UP Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. ON IN Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1810 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno 2023, promossa
DA
(P.IVA ) con sede in via Trapani n.10, Parte_1 P.IVA_1
ST (TP), in persona del curatore , rappresentato e difeso Parte_2 dall'avv. Marzo Zicchitella;
appellante
CONTRO
nata a [...] il [...] (C.F. Controparte_1
) rappresentata e difesa dall'avv. Girolamo Signorello;
C.F._1
appellata
Oggetto: altri istituti in materia di diritti reali possesso e trascrizioni
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con sentenza n. 473/2023 il Tribunale di Marsala, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda di rilascio proposta, nei confronti di Controparte_1
, dal avente ad oggetto un appartamento con
[...] Parte_1 annesso vano sgombero, un locale commerciale, un magazzino e una autorimessa, siti in
ST, nella via Minghetti, e distinti in catasto al foglio 181, particella 980, sub
17, 22, 27 e 32, poi divenuti sub 27, 35, 36 e 37.
A tanto pervenne il Tribunale, ritenendo che dall'accoglimento, con sentenza n.
254/2020 del Tribunale di Trapani, della domanda revocatoria ex art. 2901 c.c., promossa in principio – e trascritta nell'anno 2014 – da nei confronti della Controparte_2 società in bonis e del terzo cui aveva aderito la Curatela dopo il fallimento di Parte_3
non fosse derivato alcun effetto restitutorio in favore del Parte_1 fallimento attore.
1 Rigettò, pertanto, la domanda di restituzione proposta nei confronti di
[...]
, attuale proprietaria dei beni a seguito delle diverse cessioni avvenute - Controparte_1 medio tempore - dopo la trascrizione della revocatoria nell'anno 2014.
Non esaminò, infine, la domanda di risarcimento proposta dal curatore per il ritardo nel trasferimento dei già menzionati beni, in virtù del rigetto della domanda principale.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Parte_4
con atto di citazione del 24 ottobre 2023, sulla scorta di tre motivi di
[...] impugnazione, così di seguito sintetizzabili:
I. violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2901 c.c. e 66 l.f.;
II. inapplicabilità del procedimento ex art. 602 c.p.c.;
III. diritto del al risarcimento del danno per Parte_1
l'illegittimo ritardo nella consegna dei beni oggetto di revocatoria.
3. Con comparsa del 10 febbraio 2024 si è costituita , Controparte_1 resistendo al gravame di cui ha chiesto il rigetto.
4. In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 14 novembre 2025 – sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione.
5. Così tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo e secondo motivo di impugnazione, di cui è opportuna la trattazione congiunta, il deduce che: Parte_1
➢ in considerazione della presenza di una procedura fallimentare,
l'accoglimento dell'azione revocatoria aveva comportato anche effetti restitutori relativamente a quei beni della cui cessione era stata dichiarata l'inefficacia;
➢ non rileva, dunque, la qualificazione della domanda in revocatoria ordinaria ovvero fallimentare, dal momento che, pur non producendo un effetto traslativo reale, l'accoglimento della domanda imponeva al terzo la restituzione materiale dei beni o delle somme oggetto di revoca;
➢ aveva errato, per tali ragioni, il Tribunale di Marsala nel rigettare la domanda proposta, giacché, in assenza di una disposizione restitutoria nella sentenza n. 254/2024 del Tribunale di Trapani, esso fallimento aveva diritto ad ottenere l'apprensione dei beni in questo giudizio, per acquisirne la disponibilità a vantaggio della massa creditoria;
➢ in ogni caso, esso non avrebbe potuto instaurare un Parte_1
2 procedimento esecutivo ex art. 602 c.p.c., stante la mancanza del debitore originario nei cui confronti la procedura avrebbe dovuto essere necessariamente instaurata.
6. I motivi sono, nel complesso, fondati.
In merito alle doglianze proposte, va richiamato l'autorevole e decisivo orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, secondo le quali “la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica "ex post" una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia e determinando la restituzione dei beni o delle somme oggetto di revoca alla funzione di generale garanzia patrimoniale ed alla soddisfazione dei creditori di una delle parti dell'atto dispositivo” (Cass. Sez. U -, Sentenza n. 30416 del
23/11/2018 (Rv. 651808 - 02).
Avuto riguardo di tali condivisibili principi, non v'è dubbio che, in virtù della sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Trapani, il positivo esperimento dell'azione revocatoria da parte dell'appellante ha non solo reso inefficace la cessione dei beni oggetto di causa nei confronti della Curatela, ma ha legittimato la stessa all'apprensione dei beni revocati.
Non si può, infatti, trascurare che, nella fattispecie in esame, l'azione revocatoria era stata positivamente esperita da una curatela fallimentare con la conseguenza che può essere utilizzato quanto sostenuto dalla Corte di legittimità in tema dell'affine azione revocatoria fallimentare.
In tale materia è stato infatti sostenuto che “la condanna restitutoria assume, piuttosto, carattere derivativo della pronuncia di accoglimento della domanda revocatoria, sanzionando l'obbligo da essa nascente di porre il bene nella piena disponibilità della massa. Infatti, a differenza che nell'azione revocatoria ordinaria, il cui vittorioso esperimento consente al creditore istante di aggredire solo successivamente, con esecuzione individuale, il bene oggetto dell'atto revocato,
l'accoglimento della revocatoria fallimentare si inserisce in una procedura esecutiva già in atto, caratterizzata dalla acquisizione di tutti i beni che devono garantire le ragioni dei creditori ( vedi Cass. Sez. 1° n. 3757 del 1985; Cass. Sez. 1° n. 2936 del 1978).
L'acquisizione del bene revocato alla massa attiva della procedura non ne comporta, pertanto, unicamente il recupero alla funzione di garanzia generale dei creditori sancita
3 dall'art. 2740 c.c. a carico del patrimonio del debitore esecutato, ma conferisce al curatore (cui compete, ai sensi dell'art. 31 I.fall., l'amministrazione del patrimonio del fallito, anche per quanto concerne i beni sopravvenuti) il potere di apprensione del bene medesimo non soltanto per sottoporlo ad espropriazione, ma anche per gestirlo nell'interesse della massa” (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 31277 del 2018; negli stessi termini Cass. n. 22153 del 03/08/2021).
Ed ancora è stato sostenuto che “l'esercizio dell'azione pauliana ad opera del curatore comporta una deviazione dallo schema comune unicamente quanto a effetti, legittimazione e competenza, in ragione del contesto concorsuale da cui trae origine…”
(Cass. n. 11649 del 2025 e Cass n. 36033 del 2021).
In particolare, allora, “anche quando quella ordinaria sia esperita dal curatore fallimentare, …giova a tutti i creditori, e non solo a colui che agisce, con effetto sostanzialmente recuperatorio» (Cass. n. 2055 del 1978, S.U. n.10233 del 2017, Cass. n.
13306 del 2018 e Cass. n. 614 del 2016) (Cass. S.U. 30416/2018)
Va adesso precisato che l'effetto restitutorio va inteso quale conseguenza diretta non dell'esercizio dell'azione revocatoria, ma dell'apertura della procedura fallimentare, la quale, pur distinguendosi dalla procedura esecutiva individuale per la sua natura collettiva, condivide con essa la finalità di liquidare il patrimonio del debitore.
Pertanto, non può sostenersi, come suggerito dall'appellata, che la Curatela avrebbe dovuto avviare una distinta procedura esecutiva per il soddisfacimento del proprio diritto, poiché, in conformità al principio di concorsualità sancito dall'art. 51 l.f., la liquidazione dei beni del fallito – intesi anche quelli oggetto di revocatoria, la cui cessione è da considerarsi inefficace nei confronti della massa - va eseguita nell'ambito della procedura concorsuale.
Ne discende, conclusivamente, che nulla ostava all'accoglimento della domanda proposta dal nel primo grado di giudizio, tenuto conto che il silenzio portato Parte_1 dalla sentenza n. 254/2020 del Tribunale di Trapani, in relazione agli effetti restitutori della revocatoria, non impedisce di formulare la richiesta in un nuovo giudizio, dal momento che non era stata sottoposta al giudice precedentemente adito.
6. Con il terzo motivo, l'appellante si duole che il Tribunale di Marsala abbia pure rigettato la domanda di risarcimento per il danno, asseritamente subito, per la mancata e spontanea consegna dei beni da parte di . Controparte_1
Rappresenta che l'impossibilità di una immediata apprensione di tali immobili, nel tempo intercorrente tra la pronuncia di revoca e l'effettiva consegna, ha privato la
4 Curatela di disporre di tali beni nell'interesse nella massa, anche in un'ottica di produzione di reddito.
Evidenzia che, per tali motivi, il risarcimento del danno dovrebbe considerarsi in re ipsa e liquidarsi equitativamente, fissando una somma certa per ogni mese di occupazione alla stregua del valore locativo del bene.
Soggiunge che, a tal fine, è possibile avvalersi della dati delle quotazioni CP_3 immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, sicché il valore locativo del bene si può stimare in una somma nell'ordine di euro 3.000,00 mensili.
Il motivo è infondato.
Occorre osservare, anzitutto, che secondo il più recente orientamento delle Sezioni
Unite, che si ritiene estensibile anche alla fattispecie in esame, “in tema di risarcimento del danno da occupazione senza titolo di un bene immobile da parte di un terzo, il proprietario è tenuto ad allegare, quanto al danno emergente, la concreta possibilità di godimento perduta e, quanto al lucro cessante, lo specifico pregiudizio subito (sotto il profilo della perdita di occasioni di vendere o locare il bene a un prezzo o a un canone superiore a quello di mercato), di cui, a fronte della specifica contestazione del convenuto, è chiamato a fornire la prova anche mediante presunzioni o il richiamo alle nozioni di fatto rientranti nella comune esperienza;
poiché l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti, l'onere probatorio sorge comunque per i fatti ignoti al danneggiante, ma il criterio di normalità che generalmente presiede, salvo casi specifici, alle ipotesi di mancato esercizio del diritto di godimento, comporta che l'evenienza di tali fatti sia tendenzialmente più ricorrente nelle ipotesi di mancato guadagno” (Cass.
Sez. U - , Sentenza n. 33645 del 15/11/2022 Rv. 666193 - 04).
Ed ancora, va richiamato l'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, da ritenersi pertinente per evidenti analogie con la fattispecie in esame, secondo il quale:
“il danno da indisponibilità diretta dell'immobile patito dal proprietario - configurabile quando si verifica, quale conseguenza immediata e diretta della violazione del diritto dominicale, la soppressione o compressione della facoltà di fruire direttamente del cespite e di ritrarne le utilità congruenti alla sua destinazione - può essere risarcito a condizione che lo stesso venga provato, anche presuntivamente, sulla base dell'allegazione, da parte del danneggiato, di determinate caratteristiche materiali e di specifiche qualità giuridiche del bene che consentano di presumere, con ragionevole certezza e secondo l'id quod plerumque accidit, che quel tipo di immobile sarebbe stato
5 destinato ad un impiego fruttifero o che l'avente diritto ne avrebbe ritratto, immediatamente e direttamente, un'utilità, specificamente indicata, corrispondente alle sue caratteristiche” (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10477 del 17/04/2024 (Rv. 670697 -
02).
Alla luce di tali principi, fermo restando che, per sua natura, lo scopo primario della procedura concorsuale non è generalmente la messa a reddito dei beni del fallito ma la liquidazione degli stessi, appare evidente che il avrebbe dovuto provare il Parte_1 danno patito, dimostrando, in primo luogo, l'effettiva possibilità di locare gli immobili oggetto di controversia.
In questo senso, va precisato che l'allegazione delle caratteristiche effettive dei beni e, dunque, delle loro attuali condizioni anche sotto un profilo materiale, non è di secondaria importanza, dal momento che, come emerge dalle difese dell'appellata, non contestate dalla Curatela, la avrebbe sin dal 1993 l'effettiva ed esclusiva CP_1 disponibilità dei fabbricati.
Ne discende che l'ininterrotta occupazione degli immobili - per un periodo di tempo quasi trentennale - non consente di conoscere, ad oggi, lo stato effettivo degli stessi a livello manutentivo, con preclusione di determinare la loro concreta appetibilità sul mercato locatizio del Comune di ST.
Tenuto conto di tali circostanze, l'azione di risarcimento intentata dal , Parte_1 prima della verifica delle caratteristiche attuali dei beni a seguito della restituzione, risulta certamente lacunosa, non essendo possibile, al solo fine di supplire all'onere probatorio non assolto dall'appellante, colmare tali carenze a mezzo di presunzioni non sostenute da precise evidenze.
Diversamente opinando, infatti, oltre a doversi presumere la sicura possibilità di locare i fabbricati oggetto di controversia, si dovrebbe anche dare per scontato che il giudice delegato della procedura fallimentare, in base agli elementi a sua disposizione, avrebbe dato la propria autorizzazione ad una siffatta gestione dei beni, sulla scorta di un giudizio prognostico del tutto privo di riferimenti oggettivi.
In ultimo, va, nondimeno, considerato che secondo consolidata giurisprudenza di legittimità “la locazione di immobile acquisito alla massa fallimentare, stipulata dal curatore del fallimento ai sensi dell'art. 560, secondo comma, cod. proc. civ. (applicabile in forza del richiamo di cui all'art. 105 della legge fallimentare) è un contratto la cui durata risulta "naturaliter" contenuta nei limiti della procedura concorsuale, in quanto attuativa di una mera amministrazione processuale del bene, con la conseguenza che -
6 non essendo assimilabile al contratto locativo di data certa anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento disciplinato dall'art. 2923 cod. civ. - non sopravvive alla vendita fallimentare e non è opponibile all'acquirente "in executivis" (Cass.
Sez. U, Sentenza n. 459 del 20/01/1994 (Rv. 485038 - 01).
Alla luce di tale principio, non essendo nota la condizione dei fabbricati, non può escludersi che l'effettiva appetibilità degli stessi sul mercato avrebbe potuto drasticamente essere inferiore all'atteso anche a causa del pregiudizio derivanti da limiti contrattuali, sotto il profilo della durata, certamente ristretti e non negoziabili.
Ne discende, dunque, l'infondatezza del motivo interposto per carenza di prova, con conferma, sul punto, della sentenza appellata.
7. La sentenza appellata va dunque in parte riformata dovendosi ordinare all'appellata il rilascio in favore dell'appellante dei beni oggetto della vittoriosa azione revocatoria e statuizione secondo soccombenza delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, in parziale riforma della sentenza n. 473 resa dal Tribunale di Marsala il 26 giugno 2023, appellata da
[...]
con atto di citazione del 24 ottobre 2023, condanna Parte_5
a rilasciare, liberi da persone e cose, in favore dell'appellante, Controparte_1
l'appartamento con annesso vano sgombero, il locale commerciale, il magazzino e l'autorimessa, siti in ST, nella via Minghetti, e distinti in catasto al foglio 181, particella 980, già sub 17, 22, 27 e 32, oggi sub 27, 35, 36 e 37; rigetta ogni altra domanda;
condanna l'appellata a pagare all'appellante le spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 6023,00 per compensi e, per questo grado, in complessivi euro
7120,00 per compensi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di
Appello di Palermo, il 17 novembre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
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