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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 28/03/2025, n. 1959 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1959 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
composta dai seguenti Magistrati:
- dott. Nicola Saracino -Presidente
- dott. Gianluca Mauro Pellegrini -Consigliere
- dott. Paolo Bonofiglio -Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 2053 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, trattenuta in decisione in data 11/3/2025, vertente
TRA
- ( , in persona del curatore Parte_1 P.IVA_1 fallimentare, rappresentata e difesa dall'avv. Vittorio Cappuccilli come da procura in atti;
APPELLANTE
E
- ( ), in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_2 pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Alberto Gambetti come da procura in atti;
APPELLATA
OGGETTO: appello contro la sentenza n. 354/2023 del Tribunale di Roma.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: “Voglia la Corte d'Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n.354/2023 depositata il 10 gennaio 2023, in accoglimento dei motivi d'appello sopra dedotti: - accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt. 42 e 44 l. fall., non sono efficaci nei confronti del Fallimento attore e dei creditori concorsuali gli atti posti in essere dalla successivamente al proprio Parte_1 fallimento, come specificati nella parte narrativa del presente atto, né gli atti e le prestazioni poste in essere dalla a favore della CP_2 Parte_1
r.g. n. 1 successivamente al fallimento di quest'ultima, e che quindi le conseguenze giuridiche e patrimoniali di tali atti e prestazioni non sono a carico del , Parte_1 né sono ad esso opponibili;
- condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante protempore, a corrispondere al Fallimento attore la somma di € 32.941,50 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio”.
Per l'appellata: “piaccia all'Ecc.ma Corte adita, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, rigettare l'appello perché inammissibile e/o infondato e per l'effetto confermare la sentenza impugnata. Con vittoria di spese e competenze”.
IN FATTO E IN DIRITTO
Il fallimento ha proposto appello contro la sentenza del Tribunale di Parte_1
Roma n. 354/2023, con cui è stata respinta la domanda di “accertare e dichiarare che, ai sensi degli artt. 42 e 44 l. fall., non sono efficaci nei confronti del Fallimento attore gli atti posti in essere dalla al proprio Controparte_3
fallimento, come specificati nella parte narrativa del presente atto, né gli atti e le prestazioni poste in essere dalla a favore della CP_2 Parte_1 successivamente al fallimento di quest'ultima, e che quindi le conseguenze giuridiche e patrimoniali di tali atti e prestazioni non sono a carico del , Parte_1
né sono ad esso opponibili;
- condannare la in persona del legale CP_2 rappresentante protempore, a corrispondere al Fallimento attore la somma di €
32.941,50 o la diversa somma maggiore o minore che risulterà provata o sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite”.
La vicenda trae origine dal bonifico di euro 32.941,50 in favore di che, CP_2 risultante dall'estratto conto della società fallita, è stato effettuato in data 7/2/2019 e, quindi, prima del fallimento (dichiarato con sentenza del 20/2/2019); tale pagamento, in base alla corrispondenza scambiata ante causam, riguarda il noleggio degli automezzi che sono stati consegnati a in data 26-28/3/2019 e cioè Parte_1
dopo che era già stato dichiarato il fallimento (con restituzione il 30/7/2019).
In particolare, secondo la ricostruzione della curatela (riportata anche nella pronuncia di primo grado), alla richiesta di chiarimenti sul bonifico “la ha CP_2
risposto precisando, in successive mail (docc. 5, 7, 9, 11): che il bonifico da essa ricevuto si riferiva ad un anticipo per il noleggio di 6 automezzi di cui alle schede
r.g. n. 2 d'ordine del 30 gennaio 2019, che gli automezzi erano stati consegnati alla
[...]
il 26 ed il 28 marzo 2019 (dopo la dichiarazione di fallimento) ed erano stati Pt_1 da quest'ultima restituiti alla il 30 luglio 2019; che gli automezzi CP_2
sarebbero stati restituiti danneggiati;
che la ha emesso la fattura n. CP_2
S/1/0006373/2019 del 13 marzo 2019, intestata alla per complessivi € Parte_1
32.794,00, comprensivi di Iva, con la seguente causale: anticipo contrattuale (doc.
12)”.
Ritenendo priva di titolo la ritenzione della somma da parte di , la curatela CP_2 ha agito in giudizio per l'inefficacia degli atti successivi al fallimento (quali il ritiro,
l'utilizzazione, l'eventuale danneggiamento e la riconsegna degli automezzi) e per il pagamento di euro 32.941,50 oltre accessori.
La domanda è stata respinta dal Tribunale, in quanto: 1) “difetta l'interesse ad agire del con riferimento alla domanda volta ad ottenere la declaratoria di Parte_1
inefficacia riguardante il ritiro e la riconsegna dei veicoli di proprietà della odierna convenuta, non essendo tali beni di proprietà del fallimento ed essendo gli stessi già stati [restituiti] al legittimo proprietario”; 2) d'altro canto, non può ritenersi
“l'interesse ad agire per il fatto che la inefficacia e la inopponibilità di tali atti renderebbe priva di titolo la ritenzione, da parte della dell'acconto CP_2 versato a quest'ultima dalla prima del proprio fallimento (…)”. Infatti, Pt_1
l'inefficacia ex art. 44 lf, diversa dall'azione causale, “riguarda solo ed esclusivamente atti e pagamenti, in danno dei creditori, eseguiti dopo il fallimento”.
La curatela lamenta l'erroneità della pronuncia:
1. per violazione dell'art. 100 cpc, degli artt. 42 e 44 lf e dell'art. 2033 cc nell'esclusione dell'interesse ad agire in giudizio, in quanto la domanda non riguarda il recupero dei beni ma la restituzione delle somme;
2. per violazione degli artt. 100 e 112 cpc, artt. 42 e 44 lf ed art. 2033 cc nell'interpretazione della domanda come avente per oggetto l'inefficacia del pagamento (antecedente al fallimento); per contro, a) la dedotta inefficacia riguarda gli atti relativi agli automezzi, in quanto compiuti dopo il fallimento: l'accertamento della loro inefficacia rende priva di titolo la ritenzione della somma, di cui è chiesta la restituzione quale indebito oggettivo;
b) in difetto di prestazioni antecedenti al fallimento, in ogni caso, il credito restitutorio deve ritenersi già incluso nel r.g. n. 3 patrimonio fallimentare.
La convenuta (quale società incorporante ) ha resistito al Controparte_1 CP_2 gravame: 1) la domanda di “corresponsione” di somme non si fonda sull'inopponibilità del contratto di locazione (che costituisce il presupposto del pagamento) ma sull'inefficacia ex art. 44 lf degli “atti successivi”, per i quali difetta l'interesse ad agire (essendo inammissibile, per altro verso, l'inefficacia del pagamento anteriore al fallimento); 2) è inoltre inammissibile la riqualificazione della domanda in quella di cui all'art. 2033 cc, quale riqualificazione mai chiesta prima dall'attrice e comunque violativa dell'art. 112 cpc (trattandosi di domanda nuova, fondata su differenti presupposti); 3) tale domanda, peraltro, è in contraddizione con la mancanza di specifica contestazione della locazione, quale contratto che: a) è implicitamente ammesso dalla curatela, nel lamentare la mancata effettuazione della controprestazione;
b) trova altresì riscontro presuntivo nel bonifico dell'acconto per cui è causa.
Previo deposito delle note conclusive, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, osserva la Corte quanto segue.
L'interpretazione della domanda non è condizionata dalle espressioni adoperate dalla parte ma postula l'accertamento e la valutazione del contenuto sostanziale della pretesa, che non è desumibile soltanto dal tenore letterale degli atti ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte medesima e dalle precisazioni da essa fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento che è in concreto richiesto
(cfr. Cass.13602/2019).
Nella specie, negli atti di primo grado (il cui contenuto è anche riprodotto nell'appello) risulta dalla curatela affermato il “credito di restituzione” che, in difetto di “alcuna prestazione” prima del fallimento, “è entrato a far parte del patrimonio fallimentare” (v. citazione, p. 6).
In particolare, il curatore “(…) non era a conoscenza dell'esistenza di accordi tra la
e la relativi al noleggio (accordi che, ove esistenti, non sarebbero CP_2 Pt_2 peraltro opponibili al fallimento stesso, in quanto privi di data certa)” (p. 4); inoltre,
“fino alla dichiarazione del proprio fallimento” non ha “ricevuto alcuna Parte_1
prestazione da parte della , che come rilevato, ha consegnato gli automezzi CP_2
r.g. n. 4 alla società fallita il 26 ed il 28 marzo 2019” (p. 5), sicché “(…) priva di conseguenze giuridiche ed economiche nei confronti del fallimento è qualsivoglia prestazione e/o attività eseguita dalla a favore della società fallita, senza CP_2
coinvolgimento del , come è avvenuto nella fattispecie, dopo la Parte_1 dichiarazione di fallimento della (p. 5). Parte_1
In altri termini, la pretesa sostanziale è oggettivamente individuabile (non nell'inefficacia degli atti successivi al fallimento ma) nella restituzione della somma, in quanto corrisposta alla società convenuta in difetto di titolo.
I fatti costitutivi della pretesa, quindi, sono identificabili nell'avvenuto pagamento della somma e nella mancanza di una causa che lo giustifichi, quali elementi idonei a qualificare la domanda ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2033 cc.
La domanda di indebito già appartiene al giudizio, non svolgendo effetti preclusivi
(al contrario di quanto affermato dalla convenuta) il mancato richiamo alla norma codicistica (di cui all'art. 2033 cc) o il riferimento alla “restituzione” della somma, di cui è invece chiesta la mera “corresponsione”.
Diversamente da quanto ritenuto nella sentenza impugnata, dunque, la controversia non si esaurisce nella domanda di inefficacia ex art. 44 lf: quest'ultima (che ha per oggetto “gli atti successivi” al fallimento, in cui si sostanzia il rapporto di noleggio) non va riqualificata ma deve essere individuata come distinta -e meramente accessoria- rispetto alla domanda di ripetizione dell'indebito, quale pretesa sostanziale della curatela.
Ciò posto, è incontroversa l'epoca di consegna e di restituzione dei mezzi, successiva alla dichiarazione di fallimento: la prestazione effettuata dopo il fallimento è certamente inidonea quale titolo per il pagamento, essendo relativa al rapporto inefficace (e del tutto estraneo alla procedura); per altro verso, nessuna prestazione è stata resa in epoca antecedente al fallimento, né la convenuta ha provato, come era suo onere, il titolo negoziale anteriore al fallimento.
Infatti, contrariamente a quanto dalla medesima dedotto, l'allegazione della curatela non è ricognitiva della stipula del noleggio (prima del fallimento) risultando espressamente negata l'esistenza e l'opponibilità del contratto (“ove esistente, non opponibile in quanto privo di data certa” -v. sopra); d'altro canto, la mera r.g. n. 5 effettuazione del bonifico (in assenza, oltre tutto, di coeva fatturazione) è da sola insufficiente per la prova, ai fini di cui all'art. 2704 cc, della data del contratto antecedente al fallimento, restando quindi privo di giustificazione il versamento dell'acconto.
Per quanto premesso, la pretesa restitutoria della curatela è fondata, dovendo l'appello essere accolto come da dispositivo.
Le spese sono regolate secondo la soccombenza, con liquidazione in base al DM
55/2014 che tiene conto della natura delle difese proposte e dell'attività processuale svolta.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal fallimento
[...]
ogni altra conclusione disattesa, così provvede: Pt_1
- in riforma della sentenza del Tribunale di Roma n. 354/2023, condanna al pagamento in favore del della Controparte_1 Parte_1
somma di euro 32.941,50, oltre interessi legali dalla domanda;
- condanna alla refusione delle spese in favore del fallimento Controparte_1
che, in assenza di notula, liquida per il primo grado in euro Parte_1
2.906,00 per compensi e per il presente giudizio in euro 804,00 per esborsi ed euro 3.473,00 per compensi, oltre in entrambi i casi spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma il 28/3/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott. Paolo Bonofiglio dott. Nicola Saracino
r.g. n. 6