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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 06/10/2025, n. 1325 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1325 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1859/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1859/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , e ) CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 15 D.Lgs. n. 150/2011 l'Avv. Andrea
US ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare lo svolgimento dell'attività difensiva prestata nell'interesse del signor e della signora e di condannare i CP_1 Parte_2 convenuti al pagamento della somma € 16.472.66 (incluse spese generali, IVA e CPA), oltre interessi dal giorno dell'emissione delle note pro forma e sino al giorno di effettivo saldo. I convenuti, regolarmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci.
2. La domanda è fondata nei termini che seguono.
2.a. Vale premettere che, in conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), il ricorrente ha assolto l'onere di allegazione, avendo dedotto l'inadempimento dei convenuti e avendo al contempo fornito prova documentale della fonte del proprio credito, con conseguente onere dei convenuti di provare di aver adempiuto l'obbligazione posta a loro carico.
2.b. Per quanto concerne il rapporto processuale tra il ricorrente e il signor dalla CP_1 documentazione prodotta in giudizio sub n. 8 (“fascicolo conversione pignoramento) emerge la prova del conferimento dell'incarico all'Avv. Andrea US da parte del signor in CP_1 relazione al procedimento Tribunale di Bergamo R.G.E. n. 536/2022 (conversione del pignoramento) in relazione al quale dalla medesima documentazione risulta altresì provata l'attività svolta.
Per quanto concerne il quantum la domanda (per un importo complessivo di € 9.145,02, al netto degli acconti già versati, v. pagg. 6 e 7 del ricorso, § 11, lett. a, b, c ) è fondata nella misura ridotta di €
4.122,00 oltre oneri, per un importo complessivo di € 6.014,49 corrispondente ai valori medi dovuti per lo scaglione di riferimento previsto per le esecuzioni immobiliari di valore compreso tra €
520.001,00 e 1.000.000,00.
La documentazione prodotta a supporto della dedotta attività stragiudiziale svolta in relazione alla conversione del pignoramento (doc.10) non risulta conferente atteso che si tratta di una missiva inviata alla banca per avanzare una pretesa creditoria di natura risarcitoria dal cui contenuto CP_3 non è dato evincere una connessione con la suddetta attività difensiva relativa alla fase esecutiva di conversione del procedimento.
L'attività difensiva dedotto nel ricorso a pag. 6, § 11 lett. b non attiene al procedimento di conversione del pignoramento e comunque risulta solo enunciata, risultando priva di supporto documentale (nel paragrafo appena richiamato non viene infatti operato alcun rimando a specifica documentazione prodotta, pertanto non puntualmente indicata.)
2.c. Per quanto concerne il rapporto processuale tra il ricorrente e la signora dalla Parte_2 documentazione prodotta in giudizio emerge la prova del conferimento dell'incarico all'Avv. Andrea
US da parte della signora in relazione al procedimento per ingiunzione di Parte_2 pagamento n. 5851/2023 e in relazione al conseguente giudizio di opposizione R.G. n. 7217/2023 in relazione ai quali risulta altresì provata l'attività svolta.
In particolare, dai documenti sub n. 13 (“fascicolo giudizio monitorio”) emerge la prova della proposizione del ricorso ex art. 638 c.p.c.; emerge altresì la prova della procura alle liti sottoscritta il
25 luglio 2023 dalla signora il cui contenuto (per quanto generico mancando ogni riferimento Pt_2 puntuale al ricorso per ingiunzione di pagamento) esaminato congiuntamente con l'atto di notifica all'odierno ricorrente quale difensore della signora dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Pt_2 consente di inferire l'intervenuto conferimento dell'incarico professionale.
Dai documenti sub n. 14 (“fascicolo giudizio di opposizione”) emerge la prova del conferimento dell'incarico professionale anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la prova dell'assistenza giudiziale prestata mediante il deposito della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 171 ter nn. 1, 2 e 3 dopo il deposito delle quali il 28 novembre 2024 l'odierno ricorrente ha rinunciato al mandato.
La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto e relativo alla sola fase monitoria. Il raffronto degli importi richiesti dall'odierno ricorrente, pari ad € 2.242,00 per compenso professionale oltre accessori (per complessivi € 3.679,84), con i parametri pro tempore vigenti, posti dal D.M. 55/2014, corrispondenti ai valori medi dello scaglione di riferimento, consentono di dichiarare la congruità del quantum richiesto nel ricorso.
2.d. Per quanto concerne il rapporto processuale tra il ricorrente e la signora e il signor Parte_2
dalla documentazione prodotta in giudizio emerge la prova del conferimento CP_1 dell'incarico all'Avv. Andrea US da parte di entrambi in relazione al procedimento cautelare Tribunale di Bergamo R.G. n. 4033/2023 in relazione al quale risulta altresì provata l'attività svolta.
In particolare, dai documenti prodotti sub n. 11 (“fascicolo procedimento cautelare”) emerge l'attività difensiva prestata nell'ambito del ricorso introdotto ex art. 703 c.p.c.
La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto. Il raffronto degli importi richiesti dall'odierno ricorrente, pari ad € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori (per complessivi € 3.646,80), con i parametri pro tempore vigenti, posti dal D.M.
55/2014, inferiori ai valori minimi dello scaglione di riferimento, consentono di dichiarare la congruità del quantum richiesto nel ricorso.
3. Da ultimo deve osservarsi che, a fronte delle richieste stragiudiziali di pagamento formulata dall'Avv. Andrea US e a fronte altresì della prova offerta dal ricorrente a sostegno della sua pretesa, i convenuti hanno tenuto un contegno inerte, sia nella fase stragiudiziale avendo omesso di pagare il saldo dovuto, sia nella fase processuale ove sono rimasti contumaci;
per quanto la contumacia non possa assumere il valore di ficta confessio, trattandosi di una libera scelta processuale della parte, deve tuttavia rilevarsi che decidendo di non costituirsi e CP_1 Parte_2 non hanno consentito l'apprezzamento di possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti. 4. Dalle superiori considerazioni emerge, dunque, l'accertamento di un credito dell'Avv. Andrea
US nei confronti di di importo pari ad € 6.014,49, nei confronti CP_1 Pt_2 di importo pari ad € 3.679,84 e nei confronti di entrambi quali coobbligati solidali di importo
[...] pari ad € 3.646,80.
Su ciascuno dei suddetti importi sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ.
In assenza della prova in ordine alla data di ricezione dell'invito a negoziazione assistita (prodotto sub doc. 16 e la cui pagina n. 12 risulta illeggibile nella parte in cui è stato apposto il timbro attestante la data di ricezione), i suddetti interessi decorrono dalla domanda al saldo (sulla decorrenza dalla domanda anche in caso di rideterminazione del quantum da parte del giudice cfr. Cass 24973/22).
5. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva prestata e della semplicità del rito, applicati i valori minimi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria, visto il
D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, le spese di lite sono liquidate in € 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di Andrea US l'importo di € 6.014,49, CP_1 oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ. dalla data della domanda al saldo.
2. Condanna a pagare in favore di Andrea US l'importo di € 3.679,84, Parte_2 oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna e di a pagare in solido in favore di CP_1 Parte_2 Parte_1
l'importo di € 3.646,80, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ. dalla data
[...] della domanda al saldo.
4. Condanna in solido e in pari misura e di alla rifusione delle CP_1 Parte_2 spese di lite in favore di Andrea US che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 6 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BERGAMO
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Raffaella Dimatteo, ai sensi dell'art. 281 terdecies
c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1859/2025 promossa da:
, rappresentato e difeso in proprio Parte_1 C.F._1
Parte ricorrente
Contro
, , e ) CP_1 C.F._2 CP_2 C.F._3
Parte convenuta contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Sentenza redatta in conformità al canone normativo dettato dall'art. 132, II comma n. 4 c.p.c. e dalla norma di cui all'art. 118 disp.att. c.p.c., sicché la motivazione consiste nella succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
1. Con ricorso proposto ai sensi degli artt. 281 decies c.p.c. e 15 D.Lgs. n. 150/2011 l'Avv. Andrea
US ha chiesto al Tribunale di Bergamo di accertare lo svolgimento dell'attività difensiva prestata nell'interesse del signor e della signora e di condannare i CP_1 Parte_2 convenuti al pagamento della somma € 16.472.66 (incluse spese generali, IVA e CPA), oltre interessi dal giorno dell'emissione delle note pro forma e sino al giorno di effettivo saldo. I convenuti, regolarmente citati in giudizio, sono rimasti contumaci.
2. La domanda è fondata nei termini che seguono.
2.a. Vale premettere che, in conformità al disposto dell'art. 2697 cod.civ. e al chiaro orientamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Sezioni Unite n. 13533/2001), il ricorrente ha assolto l'onere di allegazione, avendo dedotto l'inadempimento dei convenuti e avendo al contempo fornito prova documentale della fonte del proprio credito, con conseguente onere dei convenuti di provare di aver adempiuto l'obbligazione posta a loro carico.
2.b. Per quanto concerne il rapporto processuale tra il ricorrente e il signor dalla CP_1 documentazione prodotta in giudizio sub n. 8 (“fascicolo conversione pignoramento) emerge la prova del conferimento dell'incarico all'Avv. Andrea US da parte del signor in CP_1 relazione al procedimento Tribunale di Bergamo R.G.E. n. 536/2022 (conversione del pignoramento) in relazione al quale dalla medesima documentazione risulta altresì provata l'attività svolta.
Per quanto concerne il quantum la domanda (per un importo complessivo di € 9.145,02, al netto degli acconti già versati, v. pagg. 6 e 7 del ricorso, § 11, lett. a, b, c ) è fondata nella misura ridotta di €
4.122,00 oltre oneri, per un importo complessivo di € 6.014,49 corrispondente ai valori medi dovuti per lo scaglione di riferimento previsto per le esecuzioni immobiliari di valore compreso tra €
520.001,00 e 1.000.000,00.
La documentazione prodotta a supporto della dedotta attività stragiudiziale svolta in relazione alla conversione del pignoramento (doc.10) non risulta conferente atteso che si tratta di una missiva inviata alla banca per avanzare una pretesa creditoria di natura risarcitoria dal cui contenuto CP_3 non è dato evincere una connessione con la suddetta attività difensiva relativa alla fase esecutiva di conversione del procedimento.
L'attività difensiva dedotto nel ricorso a pag. 6, § 11 lett. b non attiene al procedimento di conversione del pignoramento e comunque risulta solo enunciata, risultando priva di supporto documentale (nel paragrafo appena richiamato non viene infatti operato alcun rimando a specifica documentazione prodotta, pertanto non puntualmente indicata.)
2.c. Per quanto concerne il rapporto processuale tra il ricorrente e la signora dalla Parte_2 documentazione prodotta in giudizio emerge la prova del conferimento dell'incarico all'Avv. Andrea
US da parte della signora in relazione al procedimento per ingiunzione di Parte_2 pagamento n. 5851/2023 e in relazione al conseguente giudizio di opposizione R.G. n. 7217/2023 in relazione ai quali risulta altresì provata l'attività svolta.
In particolare, dai documenti sub n. 13 (“fascicolo giudizio monitorio”) emerge la prova della proposizione del ricorso ex art. 638 c.p.c.; emerge altresì la prova della procura alle liti sottoscritta il
25 luglio 2023 dalla signora il cui contenuto (per quanto generico mancando ogni riferimento Pt_2 puntuale al ricorso per ingiunzione di pagamento) esaminato congiuntamente con l'atto di notifica all'odierno ricorrente quale difensore della signora dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo Pt_2 consente di inferire l'intervenuto conferimento dell'incarico professionale.
Dai documenti sub n. 14 (“fascicolo giudizio di opposizione”) emerge la prova del conferimento dell'incarico professionale anche per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e la prova dell'assistenza giudiziale prestata mediante il deposito della comparsa di costituzione e delle memorie ex art. 171 ter nn. 1, 2 e 3 dopo il deposito delle quali il 28 novembre 2024 l'odierno ricorrente ha rinunciato al mandato.
La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto e relativo alla sola fase monitoria. Il raffronto degli importi richiesti dall'odierno ricorrente, pari ad € 2.242,00 per compenso professionale oltre accessori (per complessivi € 3.679,84), con i parametri pro tempore vigenti, posti dal D.M. 55/2014, corrispondenti ai valori medi dello scaglione di riferimento, consentono di dichiarare la congruità del quantum richiesto nel ricorso.
2.d. Per quanto concerne il rapporto processuale tra il ricorrente e la signora e il signor Parte_2
dalla documentazione prodotta in giudizio emerge la prova del conferimento CP_1 dell'incarico all'Avv. Andrea US da parte di entrambi in relazione al procedimento cautelare Tribunale di Bergamo R.G. n. 4033/2023 in relazione al quale risulta altresì provata l'attività svolta.
In particolare, dai documenti prodotti sub n. 11 (“fascicolo procedimento cautelare”) emerge l'attività difensiva prestata nell'ambito del ricorso introdotto ex art. 703 c.p.c.
La domanda è fondata anche in relazione al quantum del compenso professionale richiesto. Il raffronto degli importi richiesti dall'odierno ricorrente, pari ad € 2.500,00 per compenso professionale oltre accessori (per complessivi € 3.646,80), con i parametri pro tempore vigenti, posti dal D.M.
55/2014, inferiori ai valori minimi dello scaglione di riferimento, consentono di dichiarare la congruità del quantum richiesto nel ricorso.
3. Da ultimo deve osservarsi che, a fronte delle richieste stragiudiziali di pagamento formulata dall'Avv. Andrea US e a fronte altresì della prova offerta dal ricorrente a sostegno della sua pretesa, i convenuti hanno tenuto un contegno inerte, sia nella fase stragiudiziale avendo omesso di pagare il saldo dovuto, sia nella fase processuale ove sono rimasti contumaci;
per quanto la contumacia non possa assumere il valore di ficta confessio, trattandosi di una libera scelta processuale della parte, deve tuttavia rilevarsi che decidendo di non costituirsi e CP_1 Parte_2 non hanno consentito l'apprezzamento di possibili circostanze di significato contrario a quanto emerso dalla documentazione in atti. 4. Dalle superiori considerazioni emerge, dunque, l'accertamento di un credito dell'Avv. Andrea
US nei confronti di di importo pari ad € 6.014,49, nei confronti CP_1 Pt_2 di importo pari ad € 3.679,84 e nei confronti di entrambi quali coobbligati solidali di importo
[...] pari ad € 3.646,80.
Su ciascuno dei suddetti importi sono dovuti gli interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ.
In assenza della prova in ordine alla data di ricezione dell'invito a negoziazione assistita (prodotto sub doc. 16 e la cui pagina n. 12 risulta illeggibile nella parte in cui è stato apposto il timbro attestante la data di ricezione), i suddetti interessi decorrono dalla domanda al saldo (sulla decorrenza dalla domanda anche in caso di rideterminazione del quantum da parte del giudice cfr. Cass 24973/22).
5. La condanna alle spese segue il regime della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e pertanto sono poste a carico di parte convenuta.
Tenuto conto del valore della domanda, dell'attività difensiva prestata e della semplicità del rito, applicati i valori minimi per la fase di studio, per la fase introduttiva e per la fase decisoria, visto il
D.M. 55/2014 come modificato dal DM 37/2018, le spese di lite sono liquidate in € 1.700,00 a titolo di compenso professionale, oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa ed ulteriore istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Condanna a pagare in favore di Andrea US l'importo di € 6.014,49, CP_1 oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ. dalla data della domanda al saldo.
2. Condanna a pagare in favore di Andrea US l'importo di € 3.679,84, Parte_2 oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ. dalla data della domanda al saldo.
3. Condanna e di a pagare in solido in favore di CP_1 Parte_2 Parte_1
l'importo di € 3.646,80, oltre interessi legali ex art. 1284, I comma cod. civ. dalla data
[...] della domanda al saldo.
4. Condanna in solido e in pari misura e di alla rifusione delle CP_1 Parte_2 spese di lite in favore di Andrea US che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre esborsi (vale a dire contributo unificato, spese di notifica e marche da bollo) e oltre 15% per spese forfetarie, IVA e CPA.
Bergamo, 6 ottobre 2025 Il Giudice
Dott.ssa Raffaella Dimatteo