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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 29/12/2025, n. 4255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 4255 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13710/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 25 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di memorie, lette le note di trattazione scritta, lette le memorie di discussione, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13710/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGORZI Parte_1 C.F._1 PA e dell'avv. BONAFEDE GABRIELE ( ) elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA GIULIO MASINI, 44 50053 EMPOLI presso il difensore avv. FAGORZI PA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTASI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE RIMEMBRANZE 1 20020 LAINATE presso il difensore avv. BERTASI ALESSANDRO
PARTE OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso, senza spazio alcuno per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare pagina 1 di 9 improcedibile il presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
3253/2023 emesso il 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Firenze per mancato assolvimento della condizione di procedibilità (negoziazione assistita) nel termine assegnato dal Giudice. IN IPOTESI: In via istruttoria: - ammettere le prove orali richieste da parte opponente con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e la eventuale controprova formulata nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., e respingere le richieste di mezzi istruttori formulate ex adverso;
Nel merito: - accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3253/2023 emesso il 3 ottobre 2023 dal
Tribunale di Firenze, meglio descritto in premessa, siccome totalmente infondato p e r intervenuto integrale pagamento delle opere eseguite e, per l'effetto: - accertare l'ineffcacia probatoria della contabilità di cantiere allegata al ricorso monitorio, per i motivi esposti in narrativa e per quanto riconosciuto dalla - accertare, in particolare, l'errato calcolo del prezzo dei lavori CP_1 eseguiti sul cantiere di Empoli, via XI Febbraio, 42, essendo stati applicati prezzi diversi e maggiori da quelli correnti all'epoca dell'esecuzione dei lavori, con rideterminazione dell'importo dei lavori medesimi, sulla base dei Bollettini della Regione Toscana relativi agli anni 2013/2014 e declaratoria – in ragione dei pagamenti eseguiti - che niente è dovuto da alla - in Parte_1 Controparte_1 denegata ipotesi, ridurre quanto eventualmente dovuto da alla alla Parte_1 Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
IN OGNI CASO: - accertare l'intervenuto pagamento di € 8.500,00 non fatturati da parte convenuta opposta;
- accertare la presenza dei vizi denunciati da e contestati in data 9 aprile 2015 e per l'effetto, in applicazione della Parte_1 garanzia prevista dall'art. 1667 comma 3 c.c., ridurre il prezzo dell'appalto; - rideterminare quanto eventualmente dovuto alla tenendo conto di quanto pagato e non fatturato e del minor Controparte_1 valore delle opere realizzate;
- condannare la al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 causa”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione e eccezione, Nel merito Accertare e dichiarare che la Società è creditrice della somma Controparte_1 liquida, certa ed esigibile di € 39.950,90.= nei confronti del Sig. per ragioni e titoli Parte_1 esposti, motivati e documentati in atti e, rigettata ogni istanza, deduzione e domanda avanzata da controparte, per l'effetto, confermare in via definitiva il Decreto Ingiuntivo n. 3253/2023 – R.G.
7226/2023 emesso in data 03.10.2023 dal Tribunale di Firenze – Dott.ssa Francesca Romana Bisegna,
e per l'effetto condannare l'attore opponente alla corresponsione di quanto indicato nel medesimo decreto di ingiunzione, o, in via subordinata, in quella maggiore o minore somma che risultasse di pagina 2 di 9 giustizia e/o venisse accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
il tutto oltre spese monitorie, interessi come da titolo dalla scadenza delle singole fatture impagate al saldo e tutte le successive occorrende;
In via istruttoria a) Ammettere prova per interrogatorio formale del Sig.
e prova per testi, anche a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli formulati da Parte_1 controparte che venissero ammessi, sui capitoli di prova di seguito articolati, da intendersi preceduti dalla locuzione “VERO CHE”: 1) a far data dal mese di agosto 2013 tra il Sig. e la Parte_1
in persona del legale rappresentante della stessa, è intervenuto un accordo che Controparte_2 prevedeva Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Email_1
Serial#: f3b59d 16 l'esecuzione da parte della suddetta impresa di alcune opere edili di ristrutturazione interna dell'immobile di proprietà del Sig. sito in Via XI Febbraio a Empoli;
2) Pt_1 per accordo intervenuto tra le parti, l'impresa avrebbe fornito il materiale necessario e Controparte_1 avrebbe eseguito le opere edili che di volta in volta il Sig. o il Direttore dei Lavori Geom. Pt_1 le avrebbe commissionato;
3) l'accordo nei termini di cui al capitolo che precede Parte_2 contemplava l'assenza di un vero e proprio progetto di ristrutturazione e, soprattutto, l'assenza di un incarico relativo all'intera ristrutturazione dell'immobile precisato al capitolo 1; 4) l'intervento di ristrutturazione dell'immobile di via XI febbraio si è sviluppato in assenza di un titolo contrattuale d'appalto, mediante incarichi di volta in volta conferiti dal committente e realizzati a regola d'arte dall'impresa edile;
5) in data 29.01.2014 la ha sottoposto al Sig. un preventivo Controparte_1 Pt_1 di spesa al fine di fornire a quest'ultimo una linea guida indicativa dei costi e delle spese a carico del
Sig. stesso per la realizzazione delle opere sino a quel momento commissionate, come da Pt_1 documento che mi viene mostrato (Doc. 3 fascicolo di parte convenuta opposta); 6) il preventivo di cui al capitolo che precede è stato firmato dal Sig. e restituito alla (Doc. 3 Parte_1 Controparte_1 fascicolo di parte convenuta opposta); 7) ha realizzato opere di valore superiore rispetto a CP_1 quanto indicato nel preventivo di spesa che mi viene mostrato (Doc. 3 fascicolo di parte convenuta opposta); 8) il preventivo che mi viene mostrato è privo di riferimenti a date di inizio lavori, modalità di esecuzione lavori, termini contrattuali e date di fine lavori, mai concordati contrattualmente tra le parti (Doc. 3 fascicolo di parte convenuta opposta); 9) e le altre aziende intervenute nella CP_1 ristrutturazione dell'immobile di via XI Febbraio a Empoli hanno realizzato le opere di cantiere sulla base delle richieste e istruzioni che via via venivano alle stesse sottoposte da parte dello stesso Sig.
personalmente o, in sua vece, dal Geom. - nominato dallo stesso Direttore Pt_1 Parte_2 Pt_1 dei Lavori;
10) ha posto a disposizione del Sig. i mezzi tecnici e le forze di CP_1 Pt_1 manodopera necessarie alla realizzazione di opere che, di fatto, lo stesso proprietario ha condotto in totale autonomia o tramite il D.L. Geom. 11) e le altre imprese intervenute nella Parte_2 CP_1
pagina 3 di 9 ristrutturazione realizzavano, giorno per giorno, le opere indicate loro dallo stesso Sig. e/o dal Pt_1
Geom. 12) al termine di ogni mese presentava un resoconto delle ore lavorate, Parte_2 CP_1 degli uomini impiegati, dei materiali utilizzati che venivano successivamente fatturati e saldati dal Sig.
stesso; 13) le opere che via via realizzava su indicazione, incarico e istruzione Pt_1 CP_1 precisa del Sig. o del suo Direttore dei Lavori, Geom. venivano puntualmente ricapitolate Pt_1 Pt_2
e precisate in via consuntiva su appositi resoconti scritti che venivano al termine di ogni mese consegnati a mani dello stesso committente, come da documento che mi viene mostrato (Doc. 2 fascicolo di parte convenuta opposta); 14) nei resoconti di cui al capitolo che precede, venivano puntualmente riportate le opere eseguite giorno per giorno dall'impresa, le ore di lavoro giornaliero, il numero di manovali e tecnici impiegati;
15) nei resoconti di cui al capitolo 13, il costo orario della manodopera impiegata era stato convenuto, per accordo tra le parti, nell'importo di € 24,00 e alla fine di ogni resoconto, indicava con precisione la cifra complessivamente dovuta dal Sig. , CP_1 Pt_1 ben suddivisa tra il valore delle prestazioni della manovalanza impiegata e il costo dei materiali utilizzati. 16) il Sig. ha eseguito il pagamento delle fatture n. 36 del 28.08.2013, n. 41 del Pt_1
17.10.2013, n. 49 del 29.11.2013, n. 54 del 19.12.2013, n. 2 del 24.01.2013, n. 18 del 04.03.2014, n. 23 del 16.04.2014 emesse da proprio sulla base delle prestazioni e dei costi indicati nei relativi CP_1 resoconti mensili che gli erano statio mensilmente consegnati e che verificava personalmente, come da documento che mi viene mostrato (Doc. 6 fascicolo di parte convenuta opposta); 17) il Sig. ha Pt_1 corrisposto a nel complesso una somma pari a € 80.368,00, come da documento che mi Controparte_1 viene mostrato (Doc. 7 fascicolo di parte convenuta opposta); 18) a partire dal mese di giugno 2014 il
Sig. ha interrotto il pagamento di quanto richiesto da in virtù delle opere realizzate Pt_1 CP_1 mensilmente e riportate nei relativi resoconti mensili;
19) in ragione del mancato pagamento delle opere indicate al capitolo che precede, il Sig. è rimasto debitore nei confronti di Pt_1 CP_1 della somma complessiva di € 39.950,80, oggetto delle fatture n. 63 del 16.07.2014, n. 64 del
16.07.2014 e n. 1 del 12.01.2015 che mi vengono mostrate (Doc. 4 fascicolo di parte convenuta opposta e Doc. 2 fascicolo monitorio allegato); 20) riconosco il documento che mi viene mostrato
(Doc. 5 fascicolo di parte convenuta opposta); 21) le opere realizzate da nel cantiere di via CP_1
XI Febbraio a Empoli nel corso degli anni 2013/2014 sono analiticamente riportate nel documento che mi viene mostrato, redatto dal Geom. in epoca successiva rispetto al cantiere, come da Parte_2 documento che mi viene mostrato (Doc. 5 fascicolo di parte convenuta opposta); 22) il Sig. ha Pt_1 formalmente contestato la compiutezza e non la presenza di vizi delle opere realizzate da per CP_1 la prima volta mediante PEC trasmessa a da parte dell'avv. Fagorzi in data 09 aprile 2015. CP_1
Si indicano a testi: - sui capitoli da 9 a 13 • , domiciliato presso la sede della Ditta Testimone_1
pagina 4 di 9 Jolly Clima, sita in Empoli, Via R Sanzio n. 196; • , ai tempi dei fatti di causa dipendente Parte_3 dell'impresa di escavazioni Scaviter, oggi titolare della Ditta individuale , domiciliato Parte_3 presso la sede della stessa sita in Empoli, Via Livornese n. 72; • titolare della Ditta CP_3
Torrini Giardini di Torrini L e C, domiciliato presso la sede della stessa sita in San Casciano in Val di
Pesa, Via Martin Luther King n. 8; • domiciliato presso la sede di • Testimone_2 Controparte_1
domiciliato presso la sede di - Sui capitoli da 1 a 22 • Geom. Testimone_3 Controparte_1 Pt_2
domiciliato in Empoli, Via Meucci n. 51. b) Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova
[...] formulati da controparte, si insiste per l'ammissione a prova contraria sui medesimi capitoli, indicando a testi: • , domiciliato presso la sede della Ditta Jolly Clima, sita in Testimone_1
Empoli, Via R Sanzio n. 196; , ai tempi dei fatti di causa dipendente dell'impresa di Parte_3 escavazioni Scaviter, oggi titolare della Ditta individuale Kila Durim, domiciliato presso la sede della stessa sita in Empoli, Via Livornese n. 72; • titolare della Ditta Torrini Giardini di Torrini CP_3
L e C, domiciliato presso la sede della stessa sita in San Casciano in Val di Pesa, Via Martin Luther
King n. 8; • domiciliato presso la sede di • Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3 domiciliato presso la sede di • , domiciliato presso la sede di Controparte_1 Testimone_4
• Geom. domiciliato in Empoli, Via Meucci n. 51. c) Disporre CTU volta a Controparte_1 Parte_2 determinare il valore delle opere effettivamente realizzate dalla società convenuta opposta a favore dell'attore opponente nel cantiere de quo ai fini della corretta valutazione degli importi che risulteranno dovuti sulla base di tali opere. In ogni caso: Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali ed oneri di legge e oltre maggiorazione del 30% dei compensi professionali in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
pagina 5 di 9 Ciò premesso e passando alla res controversa, la domanda giudiziale va dichiarata improponibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Ciò posto, deve essere esaminata, innanzitutto, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che «[…] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
Orbene, nella fattispecie, la domanda spiegata dalla parte opposta – attrice sostanziale - ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro 39.950,90, relativa al saldo delle fatture n. 63 e n. 64 del 16.07.2014 e n. 1 del 12.01.2015, emesse per opere edilizie eseguite presso le unità immobiliari di proprietà del sig. site in Empoli, via XI Febbraio n. 42, e rimaste impagate;
essa dunque rientra Pt_1 nell'ambito applicativo della L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita pagina 6 di 9 anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00.
Il mancato esperimento della procedura, ove eccepito dalla parte interessata o rilevato d'ufficio dal giudice, comporta l'improcedibilità della domanda, salva la concessione di un termine per la sua attivazione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità deve ritenersi riferita alla domanda monitoria e il suo mancato assolvimento comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ove la procedura non venga validamente espletata nel termine assegnato dal Giudice.
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza del 2 maggio 2024 il Giudice, preso atto della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'avvio della stessa, rinviando la causa all'udienza del 10 settembre 2024.
In esecuzione di tale provvedimento, la ha inviato, con raccomandata del 16 maggio Controparte_1
2024, pervenuta il 31 maggio 2024, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita al sig.
, il quale, tramite i propri difensori, ha comunicato l'adesione alla procedura con PEC dell'11 Pt_1 giugno 2024. Nonostante ciò, la negoziazione non ha avuto ulteriore corso. All'udienza del 10 settembre 2024 la parte opposta ha rappresentato l'impossibilità di proseguire la procedura per cause indipendenti dalla propria volontà, chiedendo la rimessione in termini. Il Giudice ha quindi concesso un ulteriore termine per l'espletamento della negoziazione, rinviando la causa all'udienza dell'8 gennaio
2025.
La ha dedotto di aver inviato, in data 21 ottobre 2024, una proposta di negoziazione Controparte_1 assistita a mezzo PEC alla difesa del sig. , senza ricevere alcun riscontro. Tale circostanza è stata Pt_1 espressamente contestata dalla parte opponente, che ha negato la ricezione della comunicazione e ha chiesto la produzione delle ricevute telematiche attestanti l'invio e la consegna del messaggio.
Sul punto, deve ribadirsi che l'onere di dimostrare l'effettivo e rituale avvio della procedura di negoziazione assistita grava sulla parte che intende avvalersene per dimostrare l'avveramento della condizione di procedibilità mediante allegazione di idonea documentazione probatoria. La società opposta si è invece limitata a depositare un file in formato .pdf contenente la scansione parziale delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC asseritamente inviata il 21 ottobre 2024. Tale produzione, tuttavia, non è idonea a comprovare l'effettivo invio e la ricezione del messaggio PEC.
Come noto, infatti, le ricevute telematiche di posta elettronica certificata, ai fini della loro efficacia probatoria, devono essere prodotte nel formato informatico originario (.eml o .msg), unico formato che pagina 7 di 9 consente la verifica dei dati tecnici e dei metadati attestanti l'autenticità, l'integrità e la riferibilità del messaggio. Nel caso di specie, la produzione in formato .pdf scannerizzato impedisce qualsiasi verifica in ordine alla genuinità delle ricevute e, pertanto, non consente di ritenere dimostrato l'avvenuto invio della comunicazione. A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta presenta evidenti incongruenze interne, immediatamente rilevabili anche a un esame sommario. In particolare: l'orario indicato come momento di consegna al sistema di posta del mittente risulta antecedente rispetto all'orario di accettazione del messaggio da parte dello stesso sistema;
la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario riporta un orario addirittura anteriore rispetto a quello di accettazione del messaggio;
il codice identificativo del messaggio riportato nella ricevuta di accettazione non coincide con quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna.
Tali discrasie, non adeguatamente spiegate, rendono la documentazione inattendibile e comunque inidonea a dimostrare che le ricevute si riferiscano al medesimo messaggio PEC.
Non appaiono persuasive neppure le giustificazioni fornite dalla difesa della in ordine Controparte_1 alla mancata produzione delle ricevute in formato completo, fondate su asseriti problemi di capienza della casella di posta elettronica nel periodo interessato. Tali deduzioni risultano, per un verso, prive di riscontro documentale e, per altro verso, logicamente incompatibili con l'avvenuta produzione della stampa delle stesse ricevute, la quale presuppone necessariamente la disponibilità dei file originari.
Per completezza di motivazione, ed a confutazione di quanto dedotto da parte opposta, va rilevato infine che “ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte”. Invero, “la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo” (in questi termini, cfr. Trib. Parma, sent. n. 1079 del
31/07/2021).
pagina 8 di 9 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la non abbia fornito Controparte_1 prova adeguata e attendibile dell'effettivo e rituale avvio della procedura di negoziazione assistita. Ne consegue che la condizione di procedibilità prevista dalla legge non risulta validamente assolta e che la domanda deve essere dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione è assorbita, posto che l'aspetto sopra analizzato appare dirimente e assorbente. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e con applicazione dei minimi in considerazione della decisione in rito e con una riduzione forfettaria sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art.171 ter ma non è stata espletata alcuna attività istruttoria e sulla fase conclusionale considerata la modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3253/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare.
Firenze, 27 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
03 Terza sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Vincenza Ruggiero, ad esito dell'udienza del 25 novembre 2025 celebrata con modalità cartolare e discussione con scambio di memorie, lette le note di trattazione scritta, lette le memorie di discussione, visti gli atti, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13710/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FAGORZI Parte_1 C.F._1 PA e dell'avv. BONAFEDE GABRIELE ( ) elettivamente domiciliato C.F._2 in VIA GIULIO MASINI, 44 50053 EMPOLI presso il difensore avv. FAGORZI PA
PARTE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BERTASI ALESSANDRO CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE RIMEMBRANZE 1 20020 LAINATE presso il difensore avv. BERTASI ALESSANDRO
PARTE OPPOSTA
Conclusioni
Parte opponente ha così concluso: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, omnibus contrariis reiectis, premessa ogni declaratoria di ragione e del caso, senza spazio alcuno per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto: IN VIA PRELIMINARE: - dichiarare pagina 1 di 9 improcedibile il presente giudizio di opposizione e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n.
3253/2023 emesso il 3 ottobre 2023 dal Tribunale di Firenze per mancato assolvimento della condizione di procedibilità (negoziazione assistita) nel termine assegnato dal Giudice. IN IPOTESI: In via istruttoria: - ammettere le prove orali richieste da parte opponente con la memoria ex art. 171 ter n.2 c.p.c. e la eventuale controprova formulata nella successiva memoria ex art. 171 ter n. 3 c.p.c., e respingere le richieste di mezzi istruttori formulate ex adverso;
Nel merito: - accogliere la proposta opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 3253/2023 emesso il 3 ottobre 2023 dal
Tribunale di Firenze, meglio descritto in premessa, siccome totalmente infondato p e r intervenuto integrale pagamento delle opere eseguite e, per l'effetto: - accertare l'ineffcacia probatoria della contabilità di cantiere allegata al ricorso monitorio, per i motivi esposti in narrativa e per quanto riconosciuto dalla - accertare, in particolare, l'errato calcolo del prezzo dei lavori CP_1 eseguiti sul cantiere di Empoli, via XI Febbraio, 42, essendo stati applicati prezzi diversi e maggiori da quelli correnti all'epoca dell'esecuzione dei lavori, con rideterminazione dell'importo dei lavori medesimi, sulla base dei Bollettini della Regione Toscana relativi agli anni 2013/2014 e declaratoria – in ragione dei pagamenti eseguiti - che niente è dovuto da alla - in Parte_1 Controparte_1 denegata ipotesi, ridurre quanto eventualmente dovuto da alla alla Parte_1 Controparte_1 somma che risulterà all'esito dell'espletanda istruttoria;
IN OGNI CASO: - accertare l'intervenuto pagamento di € 8.500,00 non fatturati da parte convenuta opposta;
- accertare la presenza dei vizi denunciati da e contestati in data 9 aprile 2015 e per l'effetto, in applicazione della Parte_1 garanzia prevista dall'art. 1667 comma 3 c.c., ridurre il prezzo dell'appalto; - rideterminare quanto eventualmente dovuto alla tenendo conto di quanto pagato e non fatturato e del minor Controparte_1 valore delle opere realizzate;
- condannare la al pagamento delle spese e competenze di Controparte_1 causa”
Parte opposta ha così concluso: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria deduzione e eccezione, Nel merito Accertare e dichiarare che la Società è creditrice della somma Controparte_1 liquida, certa ed esigibile di € 39.950,90.= nei confronti del Sig. per ragioni e titoli Parte_1 esposti, motivati e documentati in atti e, rigettata ogni istanza, deduzione e domanda avanzata da controparte, per l'effetto, confermare in via definitiva il Decreto Ingiuntivo n. 3253/2023 – R.G.
7226/2023 emesso in data 03.10.2023 dal Tribunale di Firenze – Dott.ssa Francesca Romana Bisegna,
e per l'effetto condannare l'attore opponente alla corresponsione di quanto indicato nel medesimo decreto di ingiunzione, o, in via subordinata, in quella maggiore o minore somma che risultasse di pagina 2 di 9 giustizia e/o venisse accertata in corso di causa, anche all'esito dell'espletanda istruttoria;
il tutto oltre spese monitorie, interessi come da titolo dalla scadenza delle singole fatture impagate al saldo e tutte le successive occorrende;
In via istruttoria a) Ammettere prova per interrogatorio formale del Sig.
e prova per testi, anche a prova contraria diretta ed indiretta sui capitoli formulati da Parte_1 controparte che venissero ammessi, sui capitoli di prova di seguito articolati, da intendersi preceduti dalla locuzione “VERO CHE”: 1) a far data dal mese di agosto 2013 tra il Sig. e la Parte_1
in persona del legale rappresentante della stessa, è intervenuto un accordo che Controparte_2 prevedeva Firmato Da: Emesso Da: InfoCert Qualified Electronic Signature CA 3 Email_1
Serial#: f3b59d 16 l'esecuzione da parte della suddetta impresa di alcune opere edili di ristrutturazione interna dell'immobile di proprietà del Sig. sito in Via XI Febbraio a Empoli;
2) Pt_1 per accordo intervenuto tra le parti, l'impresa avrebbe fornito il materiale necessario e Controparte_1 avrebbe eseguito le opere edili che di volta in volta il Sig. o il Direttore dei Lavori Geom. Pt_1 le avrebbe commissionato;
3) l'accordo nei termini di cui al capitolo che precede Parte_2 contemplava l'assenza di un vero e proprio progetto di ristrutturazione e, soprattutto, l'assenza di un incarico relativo all'intera ristrutturazione dell'immobile precisato al capitolo 1; 4) l'intervento di ristrutturazione dell'immobile di via XI febbraio si è sviluppato in assenza di un titolo contrattuale d'appalto, mediante incarichi di volta in volta conferiti dal committente e realizzati a regola d'arte dall'impresa edile;
5) in data 29.01.2014 la ha sottoposto al Sig. un preventivo Controparte_1 Pt_1 di spesa al fine di fornire a quest'ultimo una linea guida indicativa dei costi e delle spese a carico del
Sig. stesso per la realizzazione delle opere sino a quel momento commissionate, come da Pt_1 documento che mi viene mostrato (Doc. 3 fascicolo di parte convenuta opposta); 6) il preventivo di cui al capitolo che precede è stato firmato dal Sig. e restituito alla (Doc. 3 Parte_1 Controparte_1 fascicolo di parte convenuta opposta); 7) ha realizzato opere di valore superiore rispetto a CP_1 quanto indicato nel preventivo di spesa che mi viene mostrato (Doc. 3 fascicolo di parte convenuta opposta); 8) il preventivo che mi viene mostrato è privo di riferimenti a date di inizio lavori, modalità di esecuzione lavori, termini contrattuali e date di fine lavori, mai concordati contrattualmente tra le parti (Doc. 3 fascicolo di parte convenuta opposta); 9) e le altre aziende intervenute nella CP_1 ristrutturazione dell'immobile di via XI Febbraio a Empoli hanno realizzato le opere di cantiere sulla base delle richieste e istruzioni che via via venivano alle stesse sottoposte da parte dello stesso Sig.
personalmente o, in sua vece, dal Geom. - nominato dallo stesso Direttore Pt_1 Parte_2 Pt_1 dei Lavori;
10) ha posto a disposizione del Sig. i mezzi tecnici e le forze di CP_1 Pt_1 manodopera necessarie alla realizzazione di opere che, di fatto, lo stesso proprietario ha condotto in totale autonomia o tramite il D.L. Geom. 11) e le altre imprese intervenute nella Parte_2 CP_1
pagina 3 di 9 ristrutturazione realizzavano, giorno per giorno, le opere indicate loro dallo stesso Sig. e/o dal Pt_1
Geom. 12) al termine di ogni mese presentava un resoconto delle ore lavorate, Parte_2 CP_1 degli uomini impiegati, dei materiali utilizzati che venivano successivamente fatturati e saldati dal Sig.
stesso; 13) le opere che via via realizzava su indicazione, incarico e istruzione Pt_1 CP_1 precisa del Sig. o del suo Direttore dei Lavori, Geom. venivano puntualmente ricapitolate Pt_1 Pt_2
e precisate in via consuntiva su appositi resoconti scritti che venivano al termine di ogni mese consegnati a mani dello stesso committente, come da documento che mi viene mostrato (Doc. 2 fascicolo di parte convenuta opposta); 14) nei resoconti di cui al capitolo che precede, venivano puntualmente riportate le opere eseguite giorno per giorno dall'impresa, le ore di lavoro giornaliero, il numero di manovali e tecnici impiegati;
15) nei resoconti di cui al capitolo 13, il costo orario della manodopera impiegata era stato convenuto, per accordo tra le parti, nell'importo di € 24,00 e alla fine di ogni resoconto, indicava con precisione la cifra complessivamente dovuta dal Sig. , CP_1 Pt_1 ben suddivisa tra il valore delle prestazioni della manovalanza impiegata e il costo dei materiali utilizzati. 16) il Sig. ha eseguito il pagamento delle fatture n. 36 del 28.08.2013, n. 41 del Pt_1
17.10.2013, n. 49 del 29.11.2013, n. 54 del 19.12.2013, n. 2 del 24.01.2013, n. 18 del 04.03.2014, n. 23 del 16.04.2014 emesse da proprio sulla base delle prestazioni e dei costi indicati nei relativi CP_1 resoconti mensili che gli erano statio mensilmente consegnati e che verificava personalmente, come da documento che mi viene mostrato (Doc. 6 fascicolo di parte convenuta opposta); 17) il Sig. ha Pt_1 corrisposto a nel complesso una somma pari a € 80.368,00, come da documento che mi Controparte_1 viene mostrato (Doc. 7 fascicolo di parte convenuta opposta); 18) a partire dal mese di giugno 2014 il
Sig. ha interrotto il pagamento di quanto richiesto da in virtù delle opere realizzate Pt_1 CP_1 mensilmente e riportate nei relativi resoconti mensili;
19) in ragione del mancato pagamento delle opere indicate al capitolo che precede, il Sig. è rimasto debitore nei confronti di Pt_1 CP_1 della somma complessiva di € 39.950,80, oggetto delle fatture n. 63 del 16.07.2014, n. 64 del
16.07.2014 e n. 1 del 12.01.2015 che mi vengono mostrate (Doc. 4 fascicolo di parte convenuta opposta e Doc. 2 fascicolo monitorio allegato); 20) riconosco il documento che mi viene mostrato
(Doc. 5 fascicolo di parte convenuta opposta); 21) le opere realizzate da nel cantiere di via CP_1
XI Febbraio a Empoli nel corso degli anni 2013/2014 sono analiticamente riportate nel documento che mi viene mostrato, redatto dal Geom. in epoca successiva rispetto al cantiere, come da Parte_2 documento che mi viene mostrato (Doc. 5 fascicolo di parte convenuta opposta); 22) il Sig. ha Pt_1 formalmente contestato la compiutezza e non la presenza di vizi delle opere realizzate da per CP_1 la prima volta mediante PEC trasmessa a da parte dell'avv. Fagorzi in data 09 aprile 2015. CP_1
Si indicano a testi: - sui capitoli da 9 a 13 • , domiciliato presso la sede della Ditta Testimone_1
pagina 4 di 9 Jolly Clima, sita in Empoli, Via R Sanzio n. 196; • , ai tempi dei fatti di causa dipendente Parte_3 dell'impresa di escavazioni Scaviter, oggi titolare della Ditta individuale , domiciliato Parte_3 presso la sede della stessa sita in Empoli, Via Livornese n. 72; • titolare della Ditta CP_3
Torrini Giardini di Torrini L e C, domiciliato presso la sede della stessa sita in San Casciano in Val di
Pesa, Via Martin Luther King n. 8; • domiciliato presso la sede di • Testimone_2 Controparte_1
domiciliato presso la sede di - Sui capitoli da 1 a 22 • Geom. Testimone_3 Controparte_1 Pt_2
domiciliato in Empoli, Via Meucci n. 51. b) Nel denegato caso di ammissione dei capitoli di prova
[...] formulati da controparte, si insiste per l'ammissione a prova contraria sui medesimi capitoli, indicando a testi: • , domiciliato presso la sede della Ditta Jolly Clima, sita in Testimone_1
Empoli, Via R Sanzio n. 196; , ai tempi dei fatti di causa dipendente dell'impresa di Parte_3 escavazioni Scaviter, oggi titolare della Ditta individuale Kila Durim, domiciliato presso la sede della stessa sita in Empoli, Via Livornese n. 72; • titolare della Ditta Torrini Giardini di Torrini CP_3
L e C, domiciliato presso la sede della stessa sita in San Casciano in Val di Pesa, Via Martin Luther
King n. 8; • domiciliato presso la sede di • Testimone_2 Controparte_1 Testimone_3 domiciliato presso la sede di • , domiciliato presso la sede di Controparte_1 Testimone_4
• Geom. domiciliato in Empoli, Via Meucci n. 51. c) Disporre CTU volta a Controparte_1 Parte_2 determinare il valore delle opere effettivamente realizzate dalla società convenuta opposta a favore dell'attore opponente nel cantiere de quo ai fini della corretta valutazione degli importi che risulteranno dovuti sulla base di tali opere. In ogni caso: Con il favore delle spese di lite, oltre il rimborso forfetario delle spese generali ed oneri di legge e oltre maggiorazione del 30% dei compensi professionali in applicazione dell'art. 4 comma 1 bis D.M. 55/2014.”.
***
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi del combinato disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp.att. c.p.c; pur se superflua, perché la sentenza semplificata è l'effetto di una disposizione legislativa, tale premessa appare opportuna trattandosi di una disposizione che modifica la tecnica diffusa di far ricorso a moduli compilativi più complessi. Tra l'altro, le prescrizioni di legge e regolamentari circa la necessità di smaltire i ruoli esorbitanti e contenere la durata delle cause impongono l'applicazione di uno stile motivazionale sintetico che è sicuramente stile più stringente alle disposizioni di legge secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica.
pagina 5 di 9 Ciò premesso e passando alla res controversa, la domanda giudiziale va dichiarata improponibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, per i motivi che di seguito si vanno ad esplicitare.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata preliminarmente la validità degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, atteso che i medesimi consentono di individuare gli elementi costitutivi delle domande avanzate e delle difese ed eccezioni proposte. Sussiste altresì valido rapporto processuale tra l'opposto e l'opponente.
Ciò premesso, va rilevato che l'opposizione a decreto ingiuntivo, lungi dall'esaurirsi nella mera impugnazione del provvedimento monitorio, introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena ed in contraddittorio tra le parti.
Il rilievo appare di ovvia evidenza ove si consideri che, per l'espressa previsione dell'art. 643 u.c. c.p.c., la pendenza della lite viene determinata dalla notifica di copia del ricorso e del decreto, in un momento, cioè, antecedente l'opposizione, a nulla rilevando in senso contrario l'eventualità o comunque il differimento del contraddittorio.
Ciò posto, deve essere esaminata, innanzitutto, la preliminare eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita.
L'eccezione è fondata e va accolta.
Come noto, l'art. 3 del d.l. n. 132 del 2014, convertito in legge n. 162 del 2014, stabilisce che «[…] Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti deve, tramite il suo avvocato, invitare l'altra parte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita. Allo stesso modo deve procedere, fuori dei casi previsti dal periodo precedente e dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.
28, chi intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro. L'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale».
Orbene, nella fattispecie, la domanda spiegata dalla parte opposta – attrice sostanziale - ha ad oggetto il pagamento della somma complessiva di Euro 39.950,90, relativa al saldo delle fatture n. 63 e n. 64 del 16.07.2014 e n. 1 del 12.01.2015, emesse per opere edilizie eseguite presso le unità immobiliari di proprietà del sig. site in Empoli, via XI Febbraio n. 42, e rimaste impagate;
essa dunque rientra Pt_1 nell'ambito applicativo della L. 132/2014, che impone l'espletamento della negoziazione assistita pagina 6 di 9 anche nei giudizi in cui è proposta una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti euro 50.000,00.
Il mancato esperimento della procedura, ove eccepito dalla parte interessata o rilevato d'ufficio dal giudice, comporta l'improcedibilità della domanda, salva la concessione di un termine per la sua attivazione. Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la condizione di procedibilità deve ritenersi riferita alla domanda monitoria e il suo mancato assolvimento comporta la declaratoria di improcedibilità dell'opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, ove la procedura non venga validamente espletata nel termine assegnato dal Giudice.
Ebbene, nel caso di specie, all'udienza del 2 maggio 2024 il Giudice, preso atto della mancata attivazione della procedura di negoziazione assistita, ha assegnato alle parti termine di quindici giorni per l'avvio della stessa, rinviando la causa all'udienza del 10 settembre 2024.
In esecuzione di tale provvedimento, la ha inviato, con raccomandata del 16 maggio Controparte_1
2024, pervenuta il 31 maggio 2024, un invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita al sig.
, il quale, tramite i propri difensori, ha comunicato l'adesione alla procedura con PEC dell'11 Pt_1 giugno 2024. Nonostante ciò, la negoziazione non ha avuto ulteriore corso. All'udienza del 10 settembre 2024 la parte opposta ha rappresentato l'impossibilità di proseguire la procedura per cause indipendenti dalla propria volontà, chiedendo la rimessione in termini. Il Giudice ha quindi concesso un ulteriore termine per l'espletamento della negoziazione, rinviando la causa all'udienza dell'8 gennaio
2025.
La ha dedotto di aver inviato, in data 21 ottobre 2024, una proposta di negoziazione Controparte_1 assistita a mezzo PEC alla difesa del sig. , senza ricevere alcun riscontro. Tale circostanza è stata Pt_1 espressamente contestata dalla parte opponente, che ha negato la ricezione della comunicazione e ha chiesto la produzione delle ricevute telematiche attestanti l'invio e la consegna del messaggio.
Sul punto, deve ribadirsi che l'onere di dimostrare l'effettivo e rituale avvio della procedura di negoziazione assistita grava sulla parte che intende avvalersene per dimostrare l'avveramento della condizione di procedibilità mediante allegazione di idonea documentazione probatoria. La società opposta si è invece limitata a depositare un file in formato .pdf contenente la scansione parziale delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna della PEC asseritamente inviata il 21 ottobre 2024. Tale produzione, tuttavia, non è idonea a comprovare l'effettivo invio e la ricezione del messaggio PEC.
Come noto, infatti, le ricevute telematiche di posta elettronica certificata, ai fini della loro efficacia probatoria, devono essere prodotte nel formato informatico originario (.eml o .msg), unico formato che pagina 7 di 9 consente la verifica dei dati tecnici e dei metadati attestanti l'autenticità, l'integrità e la riferibilità del messaggio. Nel caso di specie, la produzione in formato .pdf scannerizzato impedisce qualsiasi verifica in ordine alla genuinità delle ricevute e, pertanto, non consente di ritenere dimostrato l'avvenuto invio della comunicazione. A ciò si aggiunga che la documentazione prodotta presenta evidenti incongruenze interne, immediatamente rilevabili anche a un esame sommario. In particolare: l'orario indicato come momento di consegna al sistema di posta del mittente risulta antecedente rispetto all'orario di accettazione del messaggio da parte dello stesso sistema;
la ricevuta di avvenuta consegna al destinatario riporta un orario addirittura anteriore rispetto a quello di accettazione del messaggio;
il codice identificativo del messaggio riportato nella ricevuta di accettazione non coincide con quello indicato nella ricevuta di avvenuta consegna.
Tali discrasie, non adeguatamente spiegate, rendono la documentazione inattendibile e comunque inidonea a dimostrare che le ricevute si riferiscano al medesimo messaggio PEC.
Non appaiono persuasive neppure le giustificazioni fornite dalla difesa della in ordine Controparte_1 alla mancata produzione delle ricevute in formato completo, fondate su asseriti problemi di capienza della casella di posta elettronica nel periodo interessato. Tali deduzioni risultano, per un verso, prive di riscontro documentale e, per altro verso, logicamente incompatibili con l'avvenuta produzione della stampa delle stesse ricevute, la quale presuppone necessariamente la disponibilità dei file originari.
Per completezza di motivazione, ed a confutazione di quanto dedotto da parte opposta, va rilevato infine che “ad essere sanzionata con l'improcedibilità della domanda non è soltanto la mancata tempestiva comunicazione dell'invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita – la quale impedisce ab origine qualsiasi fruttuoso corso della procedura – ma, a fronte dell'adesione della controparte, anche l'omessa conclusione della convenzione di negoziazione e dunque il mancato compimento della fase successiva a quelle dell'invito e delle relative risposte”. Invero, “la condotta della parte attrice che, ricevuta la disponibilità della controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita, non si attivi per addivenire a tale stipula oppure proponga la stipula di una convenzione, in cui l'incombente prescritto dalla legge viene ridotto a un puro formalismo (non essendo previsto alcun incontro tra le parti), costituisce una condotta chiaramente elusiva della finalità dello strumento deflattivo in esame, che è volto a mettere in contatto le parti, al fine di favorire il raggiungimento di un accordo conciliativo” (in questi termini, cfr. Trib. Parma, sent. n. 1079 del
31/07/2021).
pagina 8 di 9 Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi che la non abbia fornito Controparte_1 prova adeguata e attendibile dell'effettivo e rituale avvio della procedura di negoziazione assistita. Ne consegue che la condizione di procedibilità prevista dalla legge non risulta validamente assolta e che la domanda deve essere dichiarata improcedibile con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni altra questione è assorbita, posto che l'aspetto sopra analizzato appare dirimente e assorbente. Va rilevato sul punto che, ai sensi e per l'effetto dell'art. 132 n. 4 c.p.c., nella motivazione della sentenza è sufficiente che il giudice esponga in maniera concisa gli elementi di fatto e di diritto posti a fondamento della decisione, dovendosi ritenere implicitamente disattesi dunque tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che seppur non espressamente esaminati siano comunque incompatibili con la decisione adottata e con le diverse osservazioni in cui essa si articola.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto dello scaglione di riferimento e con applicazione dei minimi in considerazione della decisione in rito e con una riduzione forfettaria sulla fase istruttoria posto che sono state depositate le memorie ex art.171 ter ma non è stata espletata alcuna attività istruttoria e sulla fase conclusionale considerata la modalità della trattazione scritta.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, III sezione civile, nella causa fra le parti in epigrafe indicate, ogni altra domanda o eccezione respinta, definitivamente così provvede:
-dichiara improcedibile la domanda per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita obbligatoria e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 3253/2023 emesso dal Tribunale di Firenze;
-condanna la società al pagamento delle spese di lite in favore di , che Controparte_1 Parte_1 liquida in Euro 2.500,00 per compensi professionali, Euro 259,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in assenza delle parti rinunzianti a presenziare, a seguito di udienza celebrata con modalità cartolare.
Firenze, 27 dicembre 2025 Il Giudice
dott.ssa Vincenza Ruggiero
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