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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/05/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MATERA
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Unico dott.ssa Anna Zaccaria, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile in prima istanza, iscritta al n. r.g. 2326/2017, avente ad oggetto “ripetizione di indebito;
contratti bancari”, promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti Vincenzo Di Lucchio e Francesco Ciampa, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, indirizzo telematico
ATTORE
CONTRO
(P.IVA ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
Giacomo Bracciale, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, indirizzo telematico
CONVENUTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti concludono come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta, ai sensi degli artt. 132, co. 2 n. 4 c.p.c. e
118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla l. 18/06/2009 n. 69, senza l'esposizione dello svolgimento del processo e con una concisa esposizione dei pagina 1 di 8 fatti e delle ragioni giuridiche rilevanti ai fini della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi.
L'attore ha agito in giudizio nei confronti della per Controparte_1
l'accertamento del carattere indebito delle competenze annotate (per interessi ultralegali, capitalizzazione trimestrale, commissioni di massimo scoperto e spese giorni valuta), in assenza di valida pattuizione scritta, sul conto corrente ordinario con apertura di credito n. 0100042 (aperto nel 1975 e cessato in data
30.06.2013) intrattenuto con la C.R.A. di Salandra, successivamente
[...]
, poi ed ora Controparte_2 Controparte_3
nonché la condanna di quest'ultima al pagamento in suo Controparte_1 favore della complessiva somma di € 91.629,65 o di quella somma che dovesse derivare dal ricalcolo richiesto (previa ammissione di C.T.U.), oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione al soddisfo.
La banca si è costituita in giudizio ed ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto di citazione e la prescrizione del diritto ex adverso dedotto. Nel merito, ha contestato la domanda, perché infondata in fatto e in diritto, chiedendone il rigetto.
La causa è stata istruita in forma documentale e tramite CTU contabile a mezzo del dott. . Persona_1
All'esito di trattazione scritta, la causa viene decisa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
1. Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di nullità della citazione per assoluta mancanza e incertezza di petitum e causa petendi, formulata da parte convenuta.
L'eccezione va disattesa, considerato che parte attrice ha compiutamente indicato nell'atto di citazione le ragioni della domanda, avendo la stessa analiticamente esposto sia i motivi di doglianza, che le norme di legge violate, come, tra l'altro, ben suffragati dalla documentazione allegata a corredo.
Pertanto, l'atto di citazione non risulta affetto da nullità alcuna.
2. Nel merito, la domanda è fondata e, pertanto, va accolta per i motivi e nei limiti di seguito precisati.
2.1. Prima di procedere all'esame delle emergenze in atti, occorre richiamare il consolidato orientamento della Suprema Corte, secondo cui, se è vero che pagina 2 di 8 anche nelle azioni di accertamento negativo l'onere della prova incombe sull'attore, tuttavia quanto ai fatti negativi (nella specie, inesistenza di convenzione scritta di interessi ultralegali e di previsione contrattuale sufficientemente specifica di commissioni di massimo scoperto) trova applicazione il principio di vicinanza o inerenza della prova, che ribalta l'onere sul convenuto (Cass. 24051/2019; analogamente, v. App. Bari, sent. n.
887/2018, per cui nel giudizio di accertamento negativo di un credito bancario, indipendentemente dalla circostanza che l'azione sia stata promossa dal correntista, è sulla banca convenuta che gravano gli oneri di allegazione e prova dei fatti costitutivi del preteso credito. Invero, l'attore in accertamento negativo non fa “valere in giudizio” il diritto oggetto dell'accertamento giudiziale, ma ne postula l'inesistenza. E' invece la banca convenuta che, virtualmente o concretamente, fa valere tale diritto, essendo la parte controinteressata rispetto all'azione di accertamento negativo.
Conseguentemente, a fronte della allegazione del correntista riguardo all'inesistenza di un accordo scritto relativo alla pattuizione di interessi debitori ultralegali, alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, alla commissione di massimo scoperto, spetta alla banca dimostrare l'esistenza di un accordo valido ed efficace attraverso la produzione del contratto e la prova che il contratto stesso sia stato consegnato al cliente (cfr. Trib. Bari, IV sez., sentenza n. 258 del 21.01.2020).
Da ultimo, con la recente pronuncia n. 5887 del 4/3/2021, la Suprema Corte ha precisato che “il correntista che agisce in via di ripetizione è tenuto a fornire la prova che talune delle somme percepite dalla come appostate sul conto CP_1
a debito del cliente, siano prive di una valida causa debendi (cfr., per tutte,
Cass., n. 24948/2017). A ciò, tuttavia, non consegue necessariamente, nè tanto meno in modo automatico, l'inferenza che ne vuole ritrarre il ricorrente, per cui il cliente dovrebbe sempre e comunque produrre tutti gli estratti conto relativi all'intero svolgimento temporale del conto. La giurisprudenza della Corte – occorre subito riscontrare in proposito – ha infatti chiarito che il giudice del merito deve in ogni caso valutare la possibilità che la prova dell'indebito sia desumibile aliunde, in maniera diversa dagli estratti conto, cioè ben può – si è così precisato – il giudice integrare la prova offerta dal correntista;
nel caso,
pagina 3 di 8 pure con mezzi di cognizione disposti d'ufficio, come la CTU, alla quale il giudice può ricorrere quando la prova dei movimenti del conto, che sia prodotta dal correntista, non risulti completa, ma comunque tale da consentire al CTU di operare il calcolo delle competenze trimestrali (cfr., in specie, Cass.,
n. 31187/2018; Cass., n. 29190/2020; si veda, altresì, la pronuncia di Cass., n.
30822/2018, la quale ha puntualizzato che, in caso di produzione parziale degli estratti, il calcolo dei rapporti di dare e di avere decorre “dalla data della posta iniziale a debito annotata sul primo estratto conto disponibile” e dalla misura data da questo saldo, senza alcun previo azzeramento dello stesso)”, così Cass.
Civ., sez. VI, sent. n. 5887 del 4/3/2021.
Deve pertanto ritenersi che, al fine di consentire l'accertamento del credito controverso a titolo di indebito (art. 2033 c.c.) attraverso CTU contabile, occorre – e deve ritenersi sufficiente – che il correntista fornisca prova della sussistenza del rapporto bancario, producendo in giudizio anche solo gli estratti conto (riportanti le condizioni contrattuali applicate dalla banca), non necessariamente anche il contratto scritto (in virtù del disposto di cui all'art. 127, comma 2, T.U.B.). E nell'ipotesi in cui non risultino prodotti tutti gli estratti conto, ciò non consente, di per sé, di negare l'accesso alla C.T.U., non potendosi comunque escludere che l'ausiliario dell'Ufficio possa, attraverso la consultazione di quelli disponibili, ricostruire comunque l'evoluzione contabile del conto corrente e rapportarla a quella che dovrebbe risultare attraverso l'applicazione della disciplina contrattuale e legale.
Ciò premesso, nel caso di specie, la produzione documentale è sufficiente alla verifica delle domande proposte e delle contestazioni sollevate.
Il ctu nominato, sulla base dei documenti prodotti, non essendo stati allegati tutti gli estratti conto relativi al conto corrente n. 0100042, ha svolto l'analisi applicando i criteri indicati nell'ordinanza del 15.01.2020 (“…Nel compiere i predetti calcoli il CTU, ove la documentazione bancaria (estratti conto) sia parziale o incompleta, proceda al calcolo partendo dal saldo iniziale riportato nell'estratto conto più risalente;
nel caso di buchi o periodi intermedi e discontinuità tra gli estratti conto, il CTU proceda al calcolo sopra indicato, con riferimento a ciascuno dei singoli periodi in cui non vi sia soluzione di continuità tra gli estratti versati in atti”).
pagina 4 di 8 2.2. Per quanto attiene al tasso di interesse, il CTU, acclarata la mancanza di contratti di apertura di credito, “nei trimestri di rilevazione di un tasso usurario ha eliminato qualsiasi interesse, secondo la ratio dell'art. 1815 c.c.; negli altri trimestri – e sempre laddove presenti gli elementi di calcolo necessari – ha applicato il tasso d'interesse legale, sia nei casi di saldo dare, che nei casi di saldo avere (cioè sia a credito che a debito del correntista), così determinando interessi passivi ed, in alcuni casi, attivi per ciascun trimestre, e riportandone il saldo nelle risultanze finali”.
2.3. Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, va rilevato che la stessa è intesa quale corrispettivo cui è tenuto il correntista per la semplice messa a disposizione da parte della banca di una somma di denaro;
trattasi di una condizione validamente pattuita allorquando vi sia la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla, in particolare quando sono esplicitamente previsti tasso percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito.
Le commissioni di massimo scoperto sono state disciplinate per la prima volta con l'introduzione dell'art.
2-bis in sede di conversione del d.l. n. 185 del 2008 con l. n. 2 del 2009, successivamente integrato dal d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009.
Nel ricalcolo effettuato dal CTU, non è stata conteggiata alcuna commissione di massimo scoperto, rilevando che “dai confronti fatti sulle CMS c.d. soglia rilevate trimestralmente dalla Banca d'Italia risulta, limitatamente all'anno
2009, che a partire dal secondo trimestre di tale anno l'istituto di credito le abbia contenute nel limite prescritto;
diversamente, la CMS del primo trimestre
è risultata pari all'1,32% del massimo utilizzo di fido del periodo, e quindi superiore a quella massima assentita dalla norma, pari allo 0,99% (allegato B)”.
Per quanto attiene alle spese, non è stata conteggiata alcuna delle spese addebitate - che in sede di ricalcolo sono state quindi tutte eliminate – in dipendenza della citata carenza contrattuale, e quindi della loro mancata pattuizione fra banca a correntista.
Analoga sorte hanno subito le valute, anch'esse non pattuite per iscritto.
pagina 5 di 8 Nei calcoli fatti si è tenuto conto delle date in cui le operazioni bancarie sono state svolte, depurandole cioè da ogni giorno valuta riportato ed applicato dall'Istituto di credito.
2.4. Con riferimento, infine, all'anatocismo, la previsione di una forma di capitalizzazione degli interessi deve ritenersi valida nei contratti stipulati in epoca successiva al 22.4.2000 – data di entrata in vigore della delibera CICR
9.2.2000 – qualora le parti abbiano specificamente approvato per iscritto la clausola sulla capitalizzazione con la medesima periodicità degli interessi creditori e debitori.
Nel caso di specie, in mancanza di pattuizione scritta, non è stata conteggiata dal CTU alcuna capitalizzazione trimestrale, e la somma degli interessi in sede di ricalcolo è stata fatta in modo lineare, senza cioè sommarsi in alcun caso ai saldi trimestralmente maturati.
3. Infine, considerato che la convenuta nella comparsa di costituzione ha CP_1
eccepito la prescrizione decennale, il CTU ha elaborato due ipotesi alternative di ricalcolo, la prima non prendendo in considerazione alcun carattere solutorio delle rimesse, la seconda procedendo all'individuazione delle rimesse solutorie
(e quindi considerando l'effetto prescrizionale), applicando il principio enunciato dalla Corte di Cassazione con sentenza delle S.U. 24418/2010, richiamato dalla più recente n. 2660/2019.
3.1. A riguardo, si osserva che l'eccezione di prescrizione va decisa facendo applicazione dei principi espressi dalle Sezioni Unite della Cassazione (cfr.
Cass. sez. un. n. 24418/2010), che hanno affermato la decorrenza del termine decennale di prescrizione dell'azione di ripetizione di indebito a far tempo dalla chiusura del conto, eccezion fatta per le rimesse c.d. solutorie (id est allo scoperto o extrafido) che, sostanzialmente integrando, quoad effectum, pagamento, comportano l'immediata decorrenza del termine di prescrizione.
Ciò posto, è da escludere che la banca sia onerata dall'allegazione specifica delle rimesse solutorie. Come definitivamente chiarito dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, “in tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto pagina 6 di 8 corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte” (Cass. Sez. Un. 13.06.2019 n. 15895; conformi: Cass. civ.
n. 7013/2020; Cass. Civ., n. 5610/2020; Cass. Civ., n. 31927/2019).
Dunque, l'indicazione del tempo di decorrenza della prescrizione, accompagnata dall'allegazione dell'esistenza di pagamenti solutori, è sufficiente ai fini della corretta formulazione dell'eccezione di prescrizione, senza che sia necessaria la specifica elencazione delle singole rimesse solutorie.
3.2. Nel caso di specie, in comparsa di risposta depositata nei termini, la CP_1
convenuta ha eccepito la prescrizione decennale del diritto alla ripetizione delle operazioni effettuate nel decennio antecedente la proposizione del presente giudizio, con atto di citazione notificato il 27.11.2017, non essendo stato prodotto alcun contratto di affidamento ad eccezione del contratto recante il n.
5277926 del 26.8.2011 (doc. 3 fasc. parte attrice), ed avendo quindi i versamenti natura solutoria.
Dunque, l'eccezione di prescrizione è stata formulata correttamente dalla banca, con riferimento al decennio anteriore alla notifica dell'atto di citazione.
Ne consegue che, non essendo stato prodotto alcun contratto di affidamento anteriore a quello del 26.08.2011, i versamenti aventi natura di pagamenti annotati sul conto corrente prima del 27.11.2007 sono ormai irrevocabili, in quanto, in relazione ad essi, è maturata la prescrizione di ogni pretesa restitutoria.
Ritiene, dunque, il decidente di condividere la seconda ipotesi di ricalcolo formulata dal CTU tenendo conto degli effetti della prescrizione, nella quale è stato determinato in € 4.605,20 il saldo a favore del correntista, al momento della chiusura del conto corrente (30.06.2013).
4. Alla stregua di tali considerazioni, la convenuta va condannata al CP_1 pagamento in favore degli attori della somma di € 4.605,20 oltre interessi legali dalla domanda.
pagina 7 di 8 5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex d.m. 55/2014 come modificato dal d.m. 147/2022, secondo i parametri medi previsti per lo scaglione di riferimento.
Le spese di CTU, già liquidate con decreto in atti, vanno poste definitivamente a carico della parte convenuta.
P.Q.M.
il Tribunale di Matera, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, sulla causa su indicata così provvede:
1. condanna parte convenuta al pagamento in favore dell'attore della somma di
€ 4.605,20 oltre interessi legali dalla domanda;
2. condanna parte convenuta al rimborso in favore dell'attore delle spese processuali, che si liquidano in € 2.500,00 oltre rimborso contributo unificato, spese generali 15%, iva e cpa, con distrazione a favore dei procuratori antistatari avv.ti Vincenzo Di Lucchio e Francesco Ciampa;
3. pone le spese di Ctu, già liquidate con decreto in atti, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Matera il 15 maggio 2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Zaccaria
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