Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 25/06/2025, n. 1182 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1182 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01182/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01907/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di ER (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1907 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC avvantoniogioiello@cgn.legalmail.it;
contro
Ministero dell’Interno – Questura di ER, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale ER, domiciliataria ex lege in ER al Corso Vittorio Emanuele, 58;
per l’accertamento,
- del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 27.4.2023 dal ricorrente, avente ad oggetto la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno nonché dell’obbligo di provvedere in relazione alla medesima istanza, mediante l’adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione del Ministero dell’Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Uditi per le parti i difensori nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025, come specificato nel verbale, relatore il dott. Pierluigi Russo;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dalla P.A. in merito all’istanza presentata in data 27 aprile 2023, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 19 del d. lgs. 286/1998;
Rilevato che l’Amministrazione, con memoria del 7 giugno 2024, ha evidenziato che “ il permesso di soggiorno richiesto con -OMISSIS-3, con scadenza 05/02/2027, è stato consegnato all’interessato in data 27/02/2025”, chiedendo la “declaratoria della cessazione della materia del contendere” ; circostanza confermata nel corso dell’odierna udienza dal difensore presente per la parte ricorrente;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’Amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di ER (Sezione Terza), pronunciando sul ricorso, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate.
Contributo unificato a carico dell’Amministrazione.
Manda alla Segreteria per l’oscuramento delle generalità del ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in ER nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente, Estensore
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.