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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 26/02/2025, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1502/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado promossa da
uale incorporante di (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giampaolo Miotto
[...] P.IVA_1
( ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Email_1
Moiraghi, con studio in Milano, via Passione n. 8
APPELLANTE
contro
(n.R.I. ), società incorporante Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Martini e Ilaria Canepa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 15
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza 3618/2023 del Tribunale di Milano (G.U.: Dott.ssa
Carmela Gallina), pubblicata il 04/05/2023, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Milano nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari non Controparte_3
trasferibili per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone ad (incorporante di già , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di Controparte_3 [...] della somma complessiva di € 5.178,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che Parte_1
sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo
c.c. dalla presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato
a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
condannarsi la stessa a restituire ad la somma di € 3.723,67, Controparte_3 Parte_1 corrispostale da quest'ultima in data 18.5.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali e del maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data del pagamento a quella della
restituzione. con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto
procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire Controparte_3
gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state
versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative
operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati.
Per CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale di merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni ed eccezioni esposte in atti e confermare la sentenza n. 3618/2023 emessa inter
partes dal Tribunale di Milano, in data 4 maggio 2023;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e
riforma della sentenza impugnata, laddove dovesse essere accertata la responsabilità di CP_3
accertare e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, diminuire il risarcimento in
[...]
proporzione alla percentuale di responsabilità che sarà ascritta a quest'ultima; in via istruttoria, rigettare l'avversaria istanza di esibizione degli “estratti conto completi dei conti
correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni
oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati” per tutti i motivi illustrati in atti, e, comunque, in quanto irrilevante ed esplorativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
già ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 3618 del 4 maggio 2023, pubblicata in pari data, con cui è stata respinta la domanda, svolta dalla stessa in primo grado, di sentir accertare la responsabilità di odierna CP_3 appellata, allora per aver pagato due assegni di traenza non trasferibili a Controparte_4
soggetti diversi dai legittimi beneficiari1, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, pur disaminando quanto prescritto dalla Circolare ABI Serie
Tecnica n. 21 dd. 12 giugno 2014 che disciplina i requisiti standard per la stampa degli assegno e misure antifrode, e la circolare ABI del 7 maggio 2001 in tema di identificazione del presentatore dell'assegno bancario, riteneva come, nel caso di specie, non potessero ravvisarsi elementi di negligenza o imprudenza da parte della Banca all'atto della presentazione dei titoli.
Infatti gli assegni erano stati bancati da un soggetto che appariva il prenditore apparente, che intratteneva un rapporto di conto corrente presso la convenuta già da qualche mese, e non apparivano CP_3 vistosamente contraffatti. Riteneva in particolare che nessun ragionevole sospetto circa l'avvenuta alterazione del titolo potesse insorgere né per il fatto che entrambi gli assegni bancati presentassero microforatura (ed anzi, ha ritenuto che ciò deponesse per il confezionamento dei titoli con altissima cura,
tanto da garantirne una uniformità grafica), né per il fatto che il nome del presentatore, , Controparte_5 fosse stato stampigliato con caratteri più tenui, più distanti e graficamente differenti rispetto al luogo ed alla data di emissione, ed anzi, recando anche un simbolo di aspetto peculiare in luogo della lettera “e”, né tanto meno che gli assegni fossero stati portati all'incasso, a soli cinque giorni di distanza, in agenzia dell'istituto di credito (Bari 2) lontana centinaia di chilometri sia dal luogo di residenza del correntista, sia dal luogo di emissione, rientrando tale circostanza nella normale dinamica dei rapporti di conto corrente.
Parte
già (d'ora in avanti per brevità Parte_1 Controparte_2 impugnava la suddetta sentenza dinnanzi a questa Corte lamentandone l'erroneità per non aver ravvisato alcun profilo di colpa in capo a CP_3 L'istituto di credito si costituiva anche nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la responsabilità per il danno lamentato Parte dalla controparte, l'appellata chiedeva che venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa di ex art. 1227 c.c., per aver inviato i titoli di cui trattasi tramite sistema inadeguato, ovvero quello postale
Parte (difesa già contrastata da n prime cure, contestando che doveva ritenersi nell'onere probatorio di dimostrare che la spedizione degli assegni fosse avvenuta con metodo non adeguato). CP_3
Rimessa una prima volta la causa in decisione, con ordinanza collegiale in data 12 dicembre 2024, la
Corte così provvedeva:
Rilevato che parte appellante ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni istanza istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. afferente l'esibizione della documentazione relativa al conto corrente n. 4439 acceso il 14 aprile 2017 presso GE (incorporata da , filiale di Napoli, da Controparte_3 [...]
(istanza non accolta in prime cure, a fronte della domanda formulata con la prima memoria CP_5 di cui all'art. 183, comma 1, c.p.c.); ritenuto che l'istanza vada accolta, limitatamente all'esibizione:
1) della documentazione completa delle movimentazioni registrate sul citato conto corrente dalla sua
accensione al mese di febbraio 2018;
2) dei documenti identificativi prodotti da all'apertura del detto conto;
Controparte_5
3) della documentazione attestante i controlli effettuati dalla Banca sulla identità del correntista al momento dell'accensione;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo;
ordina all'appellata l'esibizione della documentazione di cui sopra, da eseguirsi Controparte_3 mediante deposito telematico entro il 29 gennaio 2025; fissa per la prosecuzione del giudizio avanti al nominato istruttore l'udienza del 5 febbraio 2025 ore 9,45.
Si comunichi.
La convenuta provvedeva con nota di deposito e relativi allegati. CP_3
Con note depositate in data 3 febbraio 2025, il procuratore di parte appellante così argomentava:
“L'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza collegiale in data 12/12/2024, quanto ai documenti indicati sub nn. 2 e 3 della stessa, in quanto estranei all'istanza ex art. 210 c.p.c. da essa riproposta in secondo grado, ragion per cui detta ordinanza, a questo riguardo, si è tradotta in una non giustificata rimessione in termini dell'appellata.
Conseguentemente si eccepisce l'inutilizzabilità dei documenti depositati da sub lettere D, E, F e CP_3
G della “Nota di deposito” in data 29.1.2015.
L'appellante contesta, inoltre, che dall'estratto conto prodotto da sub C della medesima “Nota di CP_3 deposito” si evinca il fatto che i due assegni per cui è causa siano stati versati sul conto corrente n. 0904439-6, cui questo si riferisce, circostanza che peraltro si contesta specificamente perché non vera e
non provata.
L'appellante, infine, chiede venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni”.
Precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene infondata la doglianza di parte appellante in ordine all'ordinanza di questa
Corte in data 12 dicembre 2024.
Nessun vizio di nullità inficia tale ordinanza, posto che l'art. 210 c.p.c. consente al giudice di ordinare l'acquisizione al processo di tutti i documenti utili alla corretta ricostruzione del fatto, ed in ogni caso, la questione resta assorbita per quanto si dirà in prosieguo.
Nel merito, occorre rammentare che la disposizione applicabile al caso di specie è l'articolo 43 della legge sugli assegni, RD n. 21 dicembre 1933 n. 1736, che recita: “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
La disposizione non si riferisce esclusivamente, per costante giurisprudenza, all'ipotesi in cui viene eseguito un pagamento a favore di un soggetto dichiaratamente diverso dall'effettivo beneficiario, ma anche al caso in cui l'assegno viene negoziato a favore di chi, in ragione della presentazione di un documento di identità contraffatto, appare il legittimo prenditore.
Dunque, sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge citata, l'obbligo di procedere con diligenza nell'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile ed in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea - superata la tesi che vedeva in tale ipotesi una responsabilità di natura oggettiva – è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c.
Ed invero, “in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del
combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa'' (cfr. Cass. SS. UU. n. 12477/32018; conforme, Cass. civ. ord. n. 17737/2019).
Ai fini della suddetta prova liberatoria, “la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va
valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona
che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” (Cass. civ. 9842/2021). La Corte di Cassazione ha, peraltro, suggerito quali possano essere gli indici di anomalia, per così dire
“extracartolari”, che debbono indurre la Banca negoziatrice a prestare un maggior livello di attenzione nell'attività di negoziazione degli assegni di traenza: infatti la circostanza che tali titoli si prestino, più di altri, all'opera di contraffattori, e presentino un elevato rischio di presentazione da parte di soggetti che non ne sono i reali titolari, deve indurre il bonus argentarius ad adottare cautele supplementari nel caso in cui il titolo sia presentato da persona non conosciuta dalla filiale richiesta di bancarlo, e ricorrano altre circostanze di fatto e di luogo tali da rendere consigliabile un vaglio più approfondito circa l'identità del presentatore.
Così il fatto che: “… il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto
postale; che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno; che il documento
di identificazione non portava neppure la sottoscrizione del titolare;
che il titolo era stato portato all'incasso in un ufficio postale assai distante dal luogo di residenza del portatore” (Cass. civ.
13151/2021).
Tali elementi non devono essere valutati singolarmente, ma nel loro complesso, cioè nell'insieme di tutte le circostanze che compongono la fattispecie del caso concreto: perciò, ad esempio, la semplice circostanza che un soggetto presenti a un ufficio postale o a una filiale di banca un assegno di traenza per l'incasso non è sufficiente per affermare il dovere dell'Istituto negoziatore di procedere a ulteriori verifiche ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo;
se però, nel caso concreto, risulta che tale soggetto non è conosciuto all'ufficio postale o alla banca e che, per esempio, ha aperto un libretto o un conto corrente con il detto assegno di traenza al mero scopo di incassarlo, allora la circostanza della presentazione di un assegno di traenza – di per sé innocua e non “anomala” –, se valutata nell'insieme degli altri elementi della fattispecie, diventa un indice di stranezza, che determina l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche rispetto al semplice controllo del documento d'identità e a quello volto ad accertare che esso non risulti rubato o smarrito (controllo che non appare idoneo a garantire che il documento non sia anche contraffatto).
Tra le circostanze che impongono al banchiere un più approfondito onere di identificazione del prenditore,
poi, nei casi in cui il presentatore sia persona non conosciuta, ma che in ipotesi sia già correntista dell'istituto di credito, sebbene in diversa filiale, è senza dubbio la presentazione di un documento di identità che presenti alterazioni immediatamente percepibili (può essere richiamata, a contrariis, la recente pronuncia Cass. n. 23390 del 30 agosto 2024, che manda esente da responsabilità il banchiere che abbia effettuato, nei confronti del negoziatore, esclusivamente verifiche semplificate, ma nel solo caso di assenza di “elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi (documenti di identità
n.d.r.”)). Tutto ciò premesso, va verificato in concreto se, con riguardo al caso in esame, l'appellata abbia provato di avere adempiuto, con la diligenza professionale richiesta, al pagamento dei titoli negoziati da soggetto non legittimato, con conseguente esonero da responsabilità.
Gli elementi acquisiti al processo sono i seguenti:
intratteneva un conto corrente presso la Banca convenuta già a far tempo dal 14 aprile Controparte_5
2017, e tale conto aveva registrato, nel corso dei mesi, una certa movimentazione, come risulta dagli estratti conto versati in causa;
egli – residente in [...]– ebbe a presentarsi per la negoziazione degli assegni, emessi in Milano, presso la filiale di Bari della convenuta, e ciò in entrambe le occasioni, ed a distanza di pochi giorni tra CP_3 la prima e la seconda operazione;
in entrambe le occasioni, egli fu identificato con la sola esibizione della carta d'identità, che effettivamente, pur se visibile solo in fotocopia, appare priva del timbro a secco sulla fotografia appostavi.
In segno contrario, non può darsi credito a quanto sostenuto da nei propri atti, ovvero che l'originale CP_3
del documento recasse tale timbro, ma sbiadito: trattasi infatti di circostanza del tutto indimostrata;
i due assegni bancari oggetto di controversia (di cui è stato effettuato il deposito presso la Cancelleria di questa Corte) evidenziano alcune ben percettibili anomalie, quali per esempio una differenza tra i caratteri in cui sono stampigliati il luogo e la data di emissione, nonché i caratteri in cui è scritto il nome del beneficiario, tra cui spicca una lettera “E” di singolare forma.
Tanto premesso, osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può dirsi assolto, da parte della convenuta, l'onere probatorio di aver impiegato la diligenza che le CP_3 circostanze richiedevano, essendo presenti diverse anomalie e criticità che avrebbero reso doverosamente esigibile una ben maggiore prudenza.
Spicca in primo luogo la circostanza che, anche ad un sommario esame visivo, benché celere e sommario com'è naturale che avvenga allorquando allo sportello si presenti persona che intrattiene un rapporto di conto corrente presso l'istituto di credito, anche se presso diversa filiale, i titoli in questione – depositati presso la Cancelleria di questa Corte - apparivano certamente caratterizzati da una certa “disarmonia”, in quanto – a prescindere dall'impiego da parte degli ignoti truffatori di un supporto cartaceo abilmente falsificato (ma non è dato escludere che si trattasse di supporto originale, falsificato solo nel nome del traente) – sta di fatto che i caratteri con cui è inchiostrato il nome del beneficiario erano vistosamente diversi rispetto a quelli in cui sono stampigliati il luogo e la data di emissione.
A ciò si aggiunga che il presentatore era persona residente in [...], e si apprestava a bancare assegni emessi in Milano presso una filiale di Bari, sita a centinaia di chilometri di distanza, e ciò per ben due volte a distanza di pochi giorni.
Inoltre, egli esibiva al cassiere una carta di identità che, perfino nelle fotocopie prodotte in atti, che dovrebbero oltretutto riprodurre anche il documento esibito in fase di apertura del conto corrente, era privo del timbro a secco prescritto dall'art. 289 comma 5 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (vedasi per es. Cassazione penale sez. V, 28/02/2022, (ud. 28/02/2022, dep. 20/04/2022), n.15292, che ha reputato sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 497 bis c.p. in una ipotesi in cui la carta di identità esibita ai controlli aereoportuali per l'espatrio era, tra le altre cose, priva di timbro a secco). Come detto, restano del tutto indimostrate le argomentazioni svolte da , che ha sostenuto come tale timbro fosse invece CP_3 presente sull'originale del documento.
Si imponeva, pertanto, non solo in forza di quest'ultimo dato, ma anche di tutte le ulteriori circostanze sottolineate, una più accurata identificazione del negoziatore dei titoli.
In punto, pertanto, la sentenza impugnata non è condivisibile, in quanto si è limitata ad affermare come, alla stregua di giurisprudenza di legittimità che viene riportata, la circolare ABI richiamata da parte attrice in prime cure non contenga disposizioni di carattere cogente2, senza tener conto che l'opportunità di attenersi alla regola prudenziale di cui alla citata circolare è sicuramente massima nei casi in cui ricorrano altre circostanze che possano far dubitare della reale identità del presentatore, come poteva ritenersi nel caso di specie, in cui il presentatore, sebbene correntista da alcuni mesi di , era soggetto sconosciuto CP_3
in quella filiale, si presentava per due volte consecutive con assegni di traenza emessi a Milano, con il proprio nome stampigliato in caratteri certamente inusuali, ed esibiva carta di identità con percepibili criticità.
Di fronte ad una situazione anomala tanto evidente, una diligente identificazione del prenditore avrebbe richiesto l'espletamento di qualche ulteriore verifica, con richiesta di esibizione di ulteriori documenti, ovvero eventualmente interpellando i competenti uffici comunali, dal momento che, all'epoca dei fatti, era già notoria l'illecita intercettazione di assegni in area postale e che l'accesso del presentatore a filiali di istituto bancario geograficamente lontane rispetto al luogo di traenza rappresentava una delle modalità
più diffuse e conosciute per incassare illecitamente assegni di traenza sottratti.
Alla luce delle suddette osservazioni, la Corte ritiene che l'Istituto di credito non abbia dimostrato che l'inadempimento, rappresentato dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato, non fosse imputabile a sua colpa, dovendo quindi affermarsi la sua responsabilità ex artt. 43, secondo comma L. ass. e 1176,
secondo comma c.c.
Purtuttavia, il danno conseguente deve ritenersi imputabile anche al concorso colposo del creditore/danneggiato, ex art. 1127 c.c., come fondatamente eccepito dalla parte appellata.
Gli assegni di cui è causa sono stati, infatti, inviati per mezzo di posta, e con modalità che parte resistente non ha dimostrato esser state connotate da sufficiente cautela.
Sarebbe stato certamente nel caso di specie prediligere una modalità di spedizione massimamente prudente, soprattutto ove si consideri che nell'assegno di traenza il beneficiario assume la duplice qualità
di traente e prenditore.
Cosicchè si appalesa più probabile che possibili truffatori, una volta venuti in possesso del titolo, tentino di incassare la somma presentando documenti contraffatti.
Il mezzo della posta ordinaria, ma anche quello della raccomandata semplice, non consentono, invero, di verificare con certezza se e quando l'assegno giunga a destinazione;
né di stabilire in quale momento si sia verificata la sottrazione (ossia se questa è avvenuta nella sfera di competenza del mittente, del vettore o del destinatario) ed eventualmente informare la Banca trattaria affinché neghi il bene fondi.
In tal senso si è espressa anche la già citata ordinanza n. 23380 del 30 agosto 2024, con cui la Corte di
Cassazione che ha riconosciuto il concorso di colpa dell'emittente in un caso di spedizione di un assegno tramite posta ordinaria e conseguente sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
In particolare, secondo la Suprema Corte «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (conformi, Cass. n. 28566/2023 e Corte App. Milano n. 3414/2022, la quale ha affermato come indubbiamente, anche con il sistema postale, esistano modalità di invio più sicure della posta semplice o della semplice raccomandata, più idonee ad evitare il rischio di trafugamento,
al quale, pertanto, con il proprio comportamento negligente ed in difetto della scelta di tali modalità più
garantite, il mittente concorre). Alla luce di tali rilievi deve, dunque, ravvisarsi un concorso causale nella produzione del danno addebitabile alla condotta dell'appellante: concorso che pare congruo determinare nella misura del 50%.
Quanto al danno concretamente risarcibile, va da sé che esso è rappresentato, nel suo ammontare complessivo, sia dall'importo dei due assegni (€ 3.800,00 in totale) ma anche dalle spese per l'assistenza stragiudiziale che l'avv. Miotto ha senz'altro espletato prima dell'introduzione del giudizio di prime cure, comparendo, come risulta da verbale prodotto, dinanzi all'organismo di conciliazione, e quantificate come da preavviso di fattura in € 1.378,87, accessori compresi.
Tali spese – che rappresentano danno emergente – sono state senz'altro funzionali al presente giudizio e sono state fatturate in conformità al valore della causa e a quanto previsto dalla tariffa professionale (cfr.
Corte App. Milano, sentenza n. 2062 del 10 luglio 2024).
Più volte la corte di Cassazione ha riconosciuto che, per la loro attribuzione a favore della parte vittoriosa
Parte (tale è da considerarsi è sufficiente la produzione del preavviso di fattura (cfr. Cass. sez. II, 12
dicembre 2019, n. 32692; Cass. Sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40591), dovendosi escludere per logica e ragionevolezza che l'avvocato espleti tale attività a titolo gratuito a favore dell'assistito (cfr. Cass. n.
23893/2016; Cass. n. 32962/2019 cit.).
L'importo finale da riconoscersi a favore di è pertanto € 2.589,44 Parte_1
(3.800+1.378,87= 5.178,87:2=2.589,44).
Sulla somma in oggetto spettano gli interessi, in funzione compensativa, in misura legale ed a decorrere dalla domanda fino al saldo.
Le spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza, sono compensate in misura della metà e vengono poste, per il restante, a carico di soccombente prevalente, con conseguente effetto CP_3 Parte restitutorio di quanto eventualmente versato da n esecuzione della sentenza di primo grado.
Esse sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore di causa, da considerarsi secondo il risultato effettivo della lite, e distratte a favore del procuratore di parte appellante, che se ne è dichiarato antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
I due assegni oggetto della presente causa sono stati depositati da presso la Cancelleria di questa CP_3
Corte come da autorizzazione concessa con decreto in data 2 ottobre 2023 e verbale di deposito in cassaforte del 18 ottobre 2023.
Si autorizza la restituzione dei predetti a favore di come da dispositivo. CP_3
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3618 del 4 maggio 2023, Parte_1 pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 3618 del 4 maggio 2023, pubblicata in pari data, accerta e dichiara la responsabilità di er la negligente CP_3 negoziazione degli assegni di traenza n. 0315436491 e n. 0315436492, e ritenuto il concorso di colpa di ai sensi di quanto evidenziato in motivazione, condanna l Parte_1 CP_3 pagamento, in favore di dell'importo di € 2.589,44, oltre interessi legali Parte_1
a far tempo dalla data della domanda e fino al saldo;
dichiara tenuta al pagamento, in favore di del 50% delle CP_3 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensate nel resto, spese liquidate per l'intero in € 1.600 per compensi quanto al primo grado, ed in € 2.000,00 per compensi quanto al secondo grado, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge. Di dette spese si dispone la distrazione a favore dell'avv. Miotto,
che se ne è dichiarato antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
autorizza la restituzione, in favore di che ne ha effettuato il deposito in cancelleria, dei due CP_3
assegni di cui sopra.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente.
dott.ssa Serena Baccolini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si è trattato, in particolare: di assegno n. n. 315436491, emesso a Milano in data 17.1.2018, da Banca CARIGE Italia s.p.a., al nome di Per_1 per l'importo di € 2.000,00, pagato invece al sedicente “ ” in data 26 gennaio 2018;
[...] Controparte_5 di assegno n. 315436492, emesso a Milano in data 17.1.2018, da Banca CARIGE Italia s.p.a., al nome di Persona_2 per l'importo di € 1.800,00, pagato invece al sedicente “ ” in data 31 gennaio 2018 . Controparte_5 2 Con la pronuncia nr. 34108/19 la Corte ha chiarito che, sebbene lo standard di diligenza richiedibile al debitore professionale possa essere desunto anche da regolamentazioni di natura negoziale dettate da associazioni di categorie professionali, tuttavia, non può essere riconosciuta a queste ultime alcuna natura precettiva o cogente poiché esse non introducono alcuna prescrizione per gli associati bensì si limitano a segnalare l'opportunità di adottare prassi virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere citati in giudizi di carattere risarcitorio. Pertanto, la violazione – ove accertata – di tali prescrizioni non vale a fondare il giudizio di responsabilità della banca negoziatrice. Nello stesso solco si è posta la recente ordinanza della Suprema Corte nr. 3649/21 resa in data 12.2.21 la quale ha stabilito il seguente principio: “la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292). Pertanto ….l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita”. Più in dettaglio la sentenza n. 34107/2019 resa dalla Suprema Corte riguardo all'attività della banca negoziatrice ha stabilito che “…nei rapporti tra intermediari e clientela il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1 lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti”.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Serena Baccolini Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere rel.
dott. Lorenzo Orsenigo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in secondo grado promossa da
uale incorporante di (già Parte_1 Controparte_1 Controparte_2
(C.F. ), rappresentata e difesa, come da procura in atti, dall'avv. Giampaolo Miotto
[...] P.IVA_1
( ed elettivamente domiciliata presso l'avv. Marco Email_1
Moiraghi, con studio in Milano, via Passione n. 8
APPELLANTE
contro
(n.R.I. ), società incorporante Controparte_3 P.IVA_2 Controparte_4 rappresentata e difesa, come da procura in atti, dagli avv.ti Antonio Martini e Ilaria Canepa ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano, Corso Europa n. 15
APPELLATA
OGGETTO: Titoli di credito
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per Parte_1
nel merito: in totale riforma dell'appellata sentenza 3618/2023 del Tribunale di Milano (G.U.: Dott.ssa
Carmela Gallina), pubblicata il 04/05/2023, voglia la Ecc.ma Corte d'appello di Milano nel merito: accertata la responsabilità di per il pagamento degli assegni bancari non Controparte_3
trasferibili per cui è causa a persona diversa dal rispettivo prenditore ed altresì il danno conseguitone ad (incorporante di già , Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 condannarsi la stessa al suo risarcimento e quindi al pagamento in favore di Controparte_3 [...] della somma complessiva di € 5.178,87 o di quella diversa, maggiore o minore, che Parte_1
sarà ritenuta di giustizia, oltre agli interessi legali nella misura di cui all'articolo 1284, comma primo
c.c. dalla presente domanda giudiziale, nonché nella misura di cui all'articolo 1284, comma quarto c.c. dalla data della domanda giudiziale all'effettivo saldo, questi ultimi da computarsi sull'importo liquidato
a titolo di capitale e sugli interessi maturati alla data della domanda giudiziale, ed oltre al maggior danno ex articolo 1224 c.c. dalla data del predetto pagamento a quella dell'effettivo saldo;
condannarsi la stessa a restituire ad la somma di € 3.723,67, Controparte_3 Parte_1 corrispostale da quest'ultima in data 18.5.2023 in esecuzione della sentenza di primo grado, maggiorata degli interessi legali e del maggior danno ex art. 1224 c.c., dalla data del pagamento a quella della
restituzione. con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio e loro distrazione in favore del sottoscritto
procuratore, che se ne dichiara antistatario;
in via istruttoria: si chiede che il Giudice voglia ordinare ex art 210 c.p.c. a di esibire Controparte_3
gli estratti conto completi dei conti correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state
versate le somme portate dagli assegni oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative
operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati.
Per CP_3
Voglia l'Ill.ma Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via principale di merito, rigettare integralmente l'appello avversario, in quanto infondato in fatto e in diritto, per le ragioni ed eccezioni esposte in atti e confermare la sentenza n. 3618/2023 emessa inter
partes dal Tribunale di Milano, in data 4 maggio 2023;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'appello avversario e
riforma della sentenza impugnata, laddove dovesse essere accertata la responsabilità di CP_3
accertare e dichiarare il concorso di colpa, ai sensi dell'art. 1227 c.c., di
[...] Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, e per l'effetto, diminuire il risarcimento in
[...]
proporzione alla percentuale di responsabilità che sarà ascritta a quest'ultima; in via istruttoria, rigettare l'avversaria istanza di esibizione degli “estratti conto completi dei conti
correnti e/o la copia dei libretti di risparmio sui quali sono state versate le somme portate dagli assegni
oggetto del presente giudizio e le contabili delle relative operazioni di cambio, nonché tutta la documentazione inerente all'apertura e la chiusura del conto corrente presso i quali i titoli sono circolati” per tutti i motivi illustrati in atti, e, comunque, in quanto irrilevante ed esplorativa.
Con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio.
IN FATTO E IN DIRITTO
già ha proposto appello contro la sentenza del Parte_1 Controparte_2
Tribunale di Milano n. 3618 del 4 maggio 2023, pubblicata in pari data, con cui è stata respinta la domanda, svolta dalla stessa in primo grado, di sentir accertare la responsabilità di odierna CP_3 appellata, allora per aver pagato due assegni di traenza non trasferibili a Controparte_4
soggetti diversi dai legittimi beneficiari1, condannando l'attrice al pagamento delle spese di lite.
In particolare, il giudice di prime cure, pur disaminando quanto prescritto dalla Circolare ABI Serie
Tecnica n. 21 dd. 12 giugno 2014 che disciplina i requisiti standard per la stampa degli assegno e misure antifrode, e la circolare ABI del 7 maggio 2001 in tema di identificazione del presentatore dell'assegno bancario, riteneva come, nel caso di specie, non potessero ravvisarsi elementi di negligenza o imprudenza da parte della Banca all'atto della presentazione dei titoli.
Infatti gli assegni erano stati bancati da un soggetto che appariva il prenditore apparente, che intratteneva un rapporto di conto corrente presso la convenuta già da qualche mese, e non apparivano CP_3 vistosamente contraffatti. Riteneva in particolare che nessun ragionevole sospetto circa l'avvenuta alterazione del titolo potesse insorgere né per il fatto che entrambi gli assegni bancati presentassero microforatura (ed anzi, ha ritenuto che ciò deponesse per il confezionamento dei titoli con altissima cura,
tanto da garantirne una uniformità grafica), né per il fatto che il nome del presentatore, , Controparte_5 fosse stato stampigliato con caratteri più tenui, più distanti e graficamente differenti rispetto al luogo ed alla data di emissione, ed anzi, recando anche un simbolo di aspetto peculiare in luogo della lettera “e”, né tanto meno che gli assegni fossero stati portati all'incasso, a soli cinque giorni di distanza, in agenzia dell'istituto di credito (Bari 2) lontana centinaia di chilometri sia dal luogo di residenza del correntista, sia dal luogo di emissione, rientrando tale circostanza nella normale dinamica dei rapporti di conto corrente.
Parte
già (d'ora in avanti per brevità Parte_1 Controparte_2 impugnava la suddetta sentenza dinnanzi a questa Corte lamentandone l'erroneità per non aver ravvisato alcun profilo di colpa in capo a CP_3 L'istituto di credito si costituiva anche nel giudizio d'appello chiedendo il rigetto del gravame, in quanto infondato. In subordine, per l'ipotesi in cui fosse riconosciuta la responsabilità per il danno lamentato Parte dalla controparte, l'appellata chiedeva che venisse accertato e dichiarato il concorso di colpa di ex art. 1227 c.c., per aver inviato i titoli di cui trattasi tramite sistema inadeguato, ovvero quello postale
Parte (difesa già contrastata da n prime cure, contestando che doveva ritenersi nell'onere probatorio di dimostrare che la spedizione degli assegni fosse avvenuta con metodo non adeguato). CP_3
Rimessa una prima volta la causa in decisione, con ordinanza collegiale in data 12 dicembre 2024, la
Corte così provvedeva:
Rilevato che parte appellante ha reiterato in sede di precisazione delle conclusioni istanza istruttoria ai sensi dell'art. 210 c.p.c. afferente l'esibizione della documentazione relativa al conto corrente n. 4439 acceso il 14 aprile 2017 presso GE (incorporata da , filiale di Napoli, da Controparte_3 [...]
(istanza non accolta in prime cure, a fronte della domanda formulata con la prima memoria CP_5 di cui all'art. 183, comma 1, c.p.c.); ritenuto che l'istanza vada accolta, limitatamente all'esibizione:
1) della documentazione completa delle movimentazioni registrate sul citato conto corrente dalla sua
accensione al mese di febbraio 2018;
2) dei documenti identificativi prodotti da all'apertura del detto conto;
Controparte_5
3) della documentazione attestante i controlli effettuati dalla Banca sulla identità del correntista al momento dell'accensione;
P.Q.M.
rimette la causa sul ruolo;
ordina all'appellata l'esibizione della documentazione di cui sopra, da eseguirsi Controparte_3 mediante deposito telematico entro il 29 gennaio 2025; fissa per la prosecuzione del giudizio avanti al nominato istruttore l'udienza del 5 febbraio 2025 ore 9,45.
Si comunichi.
La convenuta provvedeva con nota di deposito e relativi allegati. CP_3
Con note depositate in data 3 febbraio 2025, il procuratore di parte appellante così argomentava:
“L'appellante eccepisce la nullità dell'ordinanza collegiale in data 12/12/2024, quanto ai documenti indicati sub nn. 2 e 3 della stessa, in quanto estranei all'istanza ex art. 210 c.p.c. da essa riproposta in secondo grado, ragion per cui detta ordinanza, a questo riguardo, si è tradotta in una non giustificata rimessione in termini dell'appellata.
Conseguentemente si eccepisce l'inutilizzabilità dei documenti depositati da sub lettere D, E, F e CP_3
G della “Nota di deposito” in data 29.1.2015.
L'appellante contesta, inoltre, che dall'estratto conto prodotto da sub C della medesima “Nota di CP_3 deposito” si evinca il fatto che i due assegni per cui è causa siano stati versati sul conto corrente n. 0904439-6, cui questo si riferisce, circostanza che peraltro si contesta specificamente perché non vera e
non provata.
L'appellante, infine, chiede venga fissata udienza di precisazione delle conclusioni”.
Precisate le conclusioni, come in epigrafe riportate, ed assegnati i termini per il deposito degli scritti conclusivi, la causa veniva posta in decisione.
Preliminarmente, si ritiene infondata la doglianza di parte appellante in ordine all'ordinanza di questa
Corte in data 12 dicembre 2024.
Nessun vizio di nullità inficia tale ordinanza, posto che l'art. 210 c.p.c. consente al giudice di ordinare l'acquisizione al processo di tutti i documenti utili alla corretta ricostruzione del fatto, ed in ogni caso, la questione resta assorbita per quanto si dirà in prosieguo.
Nel merito, occorre rammentare che la disposizione applicabile al caso di specie è l'articolo 43 della legge sugli assegni, RD n. 21 dicembre 1933 n. 1736, che recita: “colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso, risponde del pagamento”.
La disposizione non si riferisce esclusivamente, per costante giurisprudenza, all'ipotesi in cui viene eseguito un pagamento a favore di un soggetto dichiaratamente diverso dall'effettivo beneficiario, ma anche al caso in cui l'assegno viene negoziato a favore di chi, in ragione della presentazione di un documento di identità contraffatto, appare il legittimo prenditore.
Dunque, sulla banca negoziatrice grava, ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge citata, l'obbligo di procedere con diligenza nell'identificazione del soggetto che si presenta per l'incasso di un assegno non trasferibile ed in caso di inadempimento di tale obbligo, la responsabilità che si delinea - superata la tesi che vedeva in tale ipotesi una responsabilità di natura oggettiva – è di natura contrattuale e trova fondamento negli artt. 1176 e 1218 c.c.
Ed invero, “in tema di titoli di credito, la banca negoziatrice, chiamata a rispondere del danno derivato dal pagamento di un assegno non trasferibile a soggetto che successivamente risulti non essere il beneficiario del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non è a lei imputabile, ma, trattandosi di operatore professionale qualificato, contrattualmente responsabile anche per colpa lieve in virtù del
combinato disposto degli artt. 1176, comma 2, c.c. e 43, comma 2, r.d. n. 1736 del 1933, è tenuta ad offrire una prova liberatoria in grado di escludere anche tale colpa'' (cfr. Cass. SS. UU. n. 12477/32018; conforme, Cass. civ. ord. n. 17737/2019).
Ai fini della suddetta prova liberatoria, “la diligenza del funzionario che ha ricevuto il titolo non va
valutata soltanto in relazione all'attività di controllo effettuata in ordine alla rispondenza della persona
che presenta il titolo al reale beneficiario, ma anche tenendo conto di altre circostanze "anomale" che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario” (Cass. civ. 9842/2021). La Corte di Cassazione ha, peraltro, suggerito quali possano essere gli indici di anomalia, per così dire
“extracartolari”, che debbono indurre la Banca negoziatrice a prestare un maggior livello di attenzione nell'attività di negoziazione degli assegni di traenza: infatti la circostanza che tali titoli si prestino, più di altri, all'opera di contraffattori, e presentino un elevato rischio di presentazione da parte di soggetti che non ne sono i reali titolari, deve indurre il bonus argentarius ad adottare cautele supplementari nel caso in cui il titolo sia presentato da persona non conosciuta dalla filiale richiesta di bancarlo, e ricorrano altre circostanze di fatto e di luogo tali da rendere consigliabile un vaglio più approfondito circa l'identità del presentatore.
Così il fatto che: “… il prenditore non era un cliente conosciuto al locale ufficio postale;
che, anzi, era persona del tutto sconosciuta;
che aveva appena aperto, proprio presso quell'ufficio, un apposito libretto
postale; che su questo libretto aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno; che il documento
di identificazione non portava neppure la sottoscrizione del titolare;
che il titolo era stato portato all'incasso in un ufficio postale assai distante dal luogo di residenza del portatore” (Cass. civ.
13151/2021).
Tali elementi non devono essere valutati singolarmente, ma nel loro complesso, cioè nell'insieme di tutte le circostanze che compongono la fattispecie del caso concreto: perciò, ad esempio, la semplice circostanza che un soggetto presenti a un ufficio postale o a una filiale di banca un assegno di traenza per l'incasso non è sufficiente per affermare il dovere dell'Istituto negoziatore di procedere a ulteriori verifiche ai fini dell'identificazione del presentatore del titolo;
se però, nel caso concreto, risulta che tale soggetto non è conosciuto all'ufficio postale o alla banca e che, per esempio, ha aperto un libretto o un conto corrente con il detto assegno di traenza al mero scopo di incassarlo, allora la circostanza della presentazione di un assegno di traenza – di per sé innocua e non “anomala” –, se valutata nell'insieme degli altri elementi della fattispecie, diventa un indice di stranezza, che determina l'esigenza di effettuare ulteriori verifiche rispetto al semplice controllo del documento d'identità e a quello volto ad accertare che esso non risulti rubato o smarrito (controllo che non appare idoneo a garantire che il documento non sia anche contraffatto).
Tra le circostanze che impongono al banchiere un più approfondito onere di identificazione del prenditore,
poi, nei casi in cui il presentatore sia persona non conosciuta, ma che in ipotesi sia già correntista dell'istituto di credito, sebbene in diversa filiale, è senza dubbio la presentazione di un documento di identità che presenti alterazioni immediatamente percepibili (può essere richiamata, a contrariis, la recente pronuncia Cass. n. 23390 del 30 agosto 2024, che manda esente da responsabilità il banchiere che abbia effettuato, nei confronti del negoziatore, esclusivamente verifiche semplificate, ma nel solo caso di assenza di “elementi di criticità tali da far sospettare la apocrifia dei medesimi (documenti di identità
n.d.r.”)). Tutto ciò premesso, va verificato in concreto se, con riguardo al caso in esame, l'appellata abbia provato di avere adempiuto, con la diligenza professionale richiesta, al pagamento dei titoli negoziati da soggetto non legittimato, con conseguente esonero da responsabilità.
Gli elementi acquisiti al processo sono i seguenti:
intratteneva un conto corrente presso la Banca convenuta già a far tempo dal 14 aprile Controparte_5
2017, e tale conto aveva registrato, nel corso dei mesi, una certa movimentazione, come risulta dagli estratti conto versati in causa;
egli – residente in [...]– ebbe a presentarsi per la negoziazione degli assegni, emessi in Milano, presso la filiale di Bari della convenuta, e ciò in entrambe le occasioni, ed a distanza di pochi giorni tra CP_3 la prima e la seconda operazione;
in entrambe le occasioni, egli fu identificato con la sola esibizione della carta d'identità, che effettivamente, pur se visibile solo in fotocopia, appare priva del timbro a secco sulla fotografia appostavi.
In segno contrario, non può darsi credito a quanto sostenuto da nei propri atti, ovvero che l'originale CP_3
del documento recasse tale timbro, ma sbiadito: trattasi infatti di circostanza del tutto indimostrata;
i due assegni bancari oggetto di controversia (di cui è stato effettuato il deposito presso la Cancelleria di questa Corte) evidenziano alcune ben percettibili anomalie, quali per esempio una differenza tra i caratteri in cui sono stampigliati il luogo e la data di emissione, nonché i caratteri in cui è scritto il nome del beneficiario, tra cui spicca una lettera “E” di singolare forma.
Tanto premesso, osserva la Corte che, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, non può dirsi assolto, da parte della convenuta, l'onere probatorio di aver impiegato la diligenza che le CP_3 circostanze richiedevano, essendo presenti diverse anomalie e criticità che avrebbero reso doverosamente esigibile una ben maggiore prudenza.
Spicca in primo luogo la circostanza che, anche ad un sommario esame visivo, benché celere e sommario com'è naturale che avvenga allorquando allo sportello si presenti persona che intrattiene un rapporto di conto corrente presso l'istituto di credito, anche se presso diversa filiale, i titoli in questione – depositati presso la Cancelleria di questa Corte - apparivano certamente caratterizzati da una certa “disarmonia”, in quanto – a prescindere dall'impiego da parte degli ignoti truffatori di un supporto cartaceo abilmente falsificato (ma non è dato escludere che si trattasse di supporto originale, falsificato solo nel nome del traente) – sta di fatto che i caratteri con cui è inchiostrato il nome del beneficiario erano vistosamente diversi rispetto a quelli in cui sono stampigliati il luogo e la data di emissione.
A ciò si aggiunga che il presentatore era persona residente in [...], e si apprestava a bancare assegni emessi in Milano presso una filiale di Bari, sita a centinaia di chilometri di distanza, e ciò per ben due volte a distanza di pochi giorni.
Inoltre, egli esibiva al cassiere una carta di identità che, perfino nelle fotocopie prodotte in atti, che dovrebbero oltretutto riprodurre anche il documento esibito in fase di apertura del conto corrente, era privo del timbro a secco prescritto dall'art. 289 comma 5 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (vedasi per es. Cassazione penale sez. V, 28/02/2022, (ud. 28/02/2022, dep. 20/04/2022), n.15292, che ha reputato sussistenti gli estremi del delitto di cui all'art. 497 bis c.p. in una ipotesi in cui la carta di identità esibita ai controlli aereoportuali per l'espatrio era, tra le altre cose, priva di timbro a secco). Come detto, restano del tutto indimostrate le argomentazioni svolte da , che ha sostenuto come tale timbro fosse invece CP_3 presente sull'originale del documento.
Si imponeva, pertanto, non solo in forza di quest'ultimo dato, ma anche di tutte le ulteriori circostanze sottolineate, una più accurata identificazione del negoziatore dei titoli.
In punto, pertanto, la sentenza impugnata non è condivisibile, in quanto si è limitata ad affermare come, alla stregua di giurisprudenza di legittimità che viene riportata, la circolare ABI richiamata da parte attrice in prime cure non contenga disposizioni di carattere cogente2, senza tener conto che l'opportunità di attenersi alla regola prudenziale di cui alla citata circolare è sicuramente massima nei casi in cui ricorrano altre circostanze che possano far dubitare della reale identità del presentatore, come poteva ritenersi nel caso di specie, in cui il presentatore, sebbene correntista da alcuni mesi di , era soggetto sconosciuto CP_3
in quella filiale, si presentava per due volte consecutive con assegni di traenza emessi a Milano, con il proprio nome stampigliato in caratteri certamente inusuali, ed esibiva carta di identità con percepibili criticità.
Di fronte ad una situazione anomala tanto evidente, una diligente identificazione del prenditore avrebbe richiesto l'espletamento di qualche ulteriore verifica, con richiesta di esibizione di ulteriori documenti, ovvero eventualmente interpellando i competenti uffici comunali, dal momento che, all'epoca dei fatti, era già notoria l'illecita intercettazione di assegni in area postale e che l'accesso del presentatore a filiali di istituto bancario geograficamente lontane rispetto al luogo di traenza rappresentava una delle modalità
più diffuse e conosciute per incassare illecitamente assegni di traenza sottratti.
Alla luce delle suddette osservazioni, la Corte ritiene che l'Istituto di credito non abbia dimostrato che l'inadempimento, rappresentato dal pagamento del titolo a soggetto non legittimato, non fosse imputabile a sua colpa, dovendo quindi affermarsi la sua responsabilità ex artt. 43, secondo comma L. ass. e 1176,
secondo comma c.c.
Purtuttavia, il danno conseguente deve ritenersi imputabile anche al concorso colposo del creditore/danneggiato, ex art. 1127 c.c., come fondatamente eccepito dalla parte appellata.
Gli assegni di cui è causa sono stati, infatti, inviati per mezzo di posta, e con modalità che parte resistente non ha dimostrato esser state connotate da sufficiente cautela.
Sarebbe stato certamente nel caso di specie prediligere una modalità di spedizione massimamente prudente, soprattutto ove si consideri che nell'assegno di traenza il beneficiario assume la duplice qualità
di traente e prenditore.
Cosicchè si appalesa più probabile che possibili truffatori, una volta venuti in possesso del titolo, tentino di incassare la somma presentando documenti contraffatti.
Il mezzo della posta ordinaria, ma anche quello della raccomandata semplice, non consentono, invero, di verificare con certezza se e quando l'assegno giunga a destinazione;
né di stabilire in quale momento si sia verificata la sottrazione (ossia se questa è avvenuta nella sfera di competenza del mittente, del vettore o del destinatario) ed eventualmente informare la Banca trattaria affinché neghi il bene fondi.
In tal senso si è espressa anche la già citata ordinanza n. 23380 del 30 agosto 2024, con cui la Corte di
Cassazione che ha riconosciuto il concorso di colpa dell'emittente in un caso di spedizione di un assegno tramite posta ordinaria e conseguente sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato.
In particolare, secondo la Suprema Corte «La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore» (conformi, Cass. n. 28566/2023 e Corte App. Milano n. 3414/2022, la quale ha affermato come indubbiamente, anche con il sistema postale, esistano modalità di invio più sicure della posta semplice o della semplice raccomandata, più idonee ad evitare il rischio di trafugamento,
al quale, pertanto, con il proprio comportamento negligente ed in difetto della scelta di tali modalità più
garantite, il mittente concorre). Alla luce di tali rilievi deve, dunque, ravvisarsi un concorso causale nella produzione del danno addebitabile alla condotta dell'appellante: concorso che pare congruo determinare nella misura del 50%.
Quanto al danno concretamente risarcibile, va da sé che esso è rappresentato, nel suo ammontare complessivo, sia dall'importo dei due assegni (€ 3.800,00 in totale) ma anche dalle spese per l'assistenza stragiudiziale che l'avv. Miotto ha senz'altro espletato prima dell'introduzione del giudizio di prime cure, comparendo, come risulta da verbale prodotto, dinanzi all'organismo di conciliazione, e quantificate come da preavviso di fattura in € 1.378,87, accessori compresi.
Tali spese – che rappresentano danno emergente – sono state senz'altro funzionali al presente giudizio e sono state fatturate in conformità al valore della causa e a quanto previsto dalla tariffa professionale (cfr.
Corte App. Milano, sentenza n. 2062 del 10 luglio 2024).
Più volte la corte di Cassazione ha riconosciuto che, per la loro attribuzione a favore della parte vittoriosa
Parte (tale è da considerarsi è sufficiente la produzione del preavviso di fattura (cfr. Cass. sez. II, 12
dicembre 2019, n. 32692; Cass. Sez. 6-3, 17 dicembre 2021, n. 40591), dovendosi escludere per logica e ragionevolezza che l'avvocato espleti tale attività a titolo gratuito a favore dell'assistito (cfr. Cass. n.
23893/2016; Cass. n. 32962/2019 cit.).
L'importo finale da riconoscersi a favore di è pertanto € 2.589,44 Parte_1
(3.800+1.378,87= 5.178,87:2=2.589,44).
Sulla somma in oggetto spettano gli interessi, in funzione compensativa, in misura legale ed a decorrere dalla domanda fino al saldo.
Le spese, in ragione della parziale reciproca soccombenza, sono compensate in misura della metà e vengono poste, per il restante, a carico di soccombente prevalente, con conseguente effetto CP_3 Parte restitutorio di quanto eventualmente versato da n esecuzione della sentenza di primo grado.
Esse sono liquidate come in dispositivo sulla base del valore di causa, da considerarsi secondo il risultato effettivo della lite, e distratte a favore del procuratore di parte appellante, che se ne è dichiarato antistatario a norma dell'art. 93 c.p.c.
I due assegni oggetto della presente causa sono stati depositati da presso la Cancelleria di questa CP_3
Corte come da autorizzazione concessa con decreto in data 2 ottobre 2023 e verbale di deposito in cassaforte del 18 ottobre 2023.
Si autorizza la restituzione dei predetti a favore di come da dispositivo. CP_3
P.Q.M.
La Corte, come sopra composta, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...] avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3618 del 4 maggio 2023, Parte_1 pubblicata in pari data, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento dell'appello proposto ed in riforma della sentenza Tribunale di Milano n. 3618 del 4 maggio 2023, pubblicata in pari data, accerta e dichiara la responsabilità di er la negligente CP_3 negoziazione degli assegni di traenza n. 0315436491 e n. 0315436492, e ritenuto il concorso di colpa di ai sensi di quanto evidenziato in motivazione, condanna l Parte_1 CP_3 pagamento, in favore di dell'importo di € 2.589,44, oltre interessi legali Parte_1
a far tempo dalla data della domanda e fino al saldo;
dichiara tenuta al pagamento, in favore di del 50% delle CP_3 Parte_1
spese di lite di entrambi i gradi del giudizio, compensate nel resto, spese liquidate per l'intero in € 1.600 per compensi quanto al primo grado, ed in € 2.000,00 per compensi quanto al secondo grado, oltre IVA,
CPA e spese generali come per legge. Di dette spese si dispone la distrazione a favore dell'avv. Miotto,
che se ne è dichiarato antistatario ai sensi e per gli effetti dell'art. 93 c.p.c.;
autorizza la restituzione, in favore di che ne ha effettuato il deposito in cancelleria, dei due CP_3
assegni di cui sopra.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2025
Il Consigliere estensore dott.ssa Alessandra Arceri
Il Presidente.
dott.ssa Serena Baccolini 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si è trattato, in particolare: di assegno n. n. 315436491, emesso a Milano in data 17.1.2018, da Banca CARIGE Italia s.p.a., al nome di Per_1 per l'importo di € 2.000,00, pagato invece al sedicente “ ” in data 26 gennaio 2018;
[...] Controparte_5 di assegno n. 315436492, emesso a Milano in data 17.1.2018, da Banca CARIGE Italia s.p.a., al nome di Persona_2 per l'importo di € 1.800,00, pagato invece al sedicente “ ” in data 31 gennaio 2018 . Controparte_5 2 Con la pronuncia nr. 34108/19 la Corte ha chiarito che, sebbene lo standard di diligenza richiedibile al debitore professionale possa essere desunto anche da regolamentazioni di natura negoziale dettate da associazioni di categorie professionali, tuttavia, non può essere riconosciuta a queste ultime alcuna natura precettiva o cogente poiché esse non introducono alcuna prescrizione per gli associati bensì si limitano a segnalare l'opportunità di adottare prassi virtuose dirette a scongiurare il rischio di essere citati in giudizi di carattere risarcitorio. Pertanto, la violazione – ove accertata – di tali prescrizioni non vale a fondare il giudizio di responsabilità della banca negoziatrice. Nello stesso solco si è posta la recente ordinanza della Suprema Corte nr. 3649/21 resa in data 12.2.21 la quale ha stabilito il seguente principio: “la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dal R.D. n. 773 del 1931, artt. 3 e 4 e segg., D.P.R. n. 445 del 2000, art. 1, lett. c) e d), R.D. n. 635 del 1940, art. 292). Pertanto ….l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, come si evince anche dalla normativa antiriciclaggio ex D.Lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso “ad ogni possibile mezzo”, nè alcuna indagine presso il Comune di nascita”. Più in dettaglio la sentenza n. 34107/2019 resa dalla Suprema Corte riguardo all'attività della banca negoziatrice ha stabilito che “…nei rapporti tra intermediari e clientela il D.Lgs. n. 231 del 2007, art. 19 (c.d. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1 lett a), che l'identificazione e la verifica della clientela debba essere svolta, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. E' imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvenga mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti”.