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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/11/2025, n. 10642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10642 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
N. 5535/2025 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ALOTTI CORINNA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF. CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti D'AGOSTINO
AR e MO IA presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Con ricorso depositato il 11.0.3.2025, esponeva di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il signor dalla quale era nato il figlio LU in
CP_1 data 30.12.2015, riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita;
che la convivenza con il cessava ed ella si trasferiva in una casa di sua proprietà con il
CP_1 minore e successivamente anche con il nuovo compagno, dalla cui relazione nascevano altri due figli;
che il era altalenante nella relazione con il figlio, mentre il minore
CP_1 manteneva una relazione serena con i nonni paterni;
che il versava cifre irrisorie per
CP_1 contribuire al mantenimento del figlio minore, in modo sporadico, e non provvedeva neanche in via diretta ad alcuna spesa necessaria per il figlio;
che al minore veniva diagnosticata
“disregolazione emotiva in bambino con deficit dell'attenzione, disimpulsività” e per tale condizione il predetto percepiva l'indennità di frequenza di circa euro 346,00 mensili;
che ella era disoccupata, percepiva l'assegno unico per euro 200 circa mensili al 100% ed era proprietaria, oltre che della casa in cui viveva, anche di un altro immobile concesso in locazione, con rendita mensile netta di 650,00 netti mensili, mentre il resistente lavorava in modo precario con occupazioni stagionali.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno, compatibilmente con le particolari condizioni del minore, di disporre un contributo al mantenimento per il minore a carico del padre di 350,00 mensili o la diversa somma ritenuta congrua, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 16.9.2025, compariva il procuratore di parte ricorrente, il quale si riportava al ricorso notificato al resistente, rappresentando che la ricorrente aveva concluso a maggio 2025 il percorso di educativa domiciliare e di sostegno alla gestione della patologia del minore, presso i SS competenti, e che pendevano trattative di bonario componimento con la difesa del resistente. Compariva altresì il resistente CP_1 con i propri procuratori, i quali, avendo ricevuto la procura dal cliente solo in data
[...]
15.9.2025, chiedevano rinvio per formalizzare la loro costituzione in giudizio, confermando le trattative in essere con la controparte.
- 2 -
All'esito il Giudice, preso atto, rinvia all'udienza del 10.11.2025.
Con comparsa di costituzione del 29.10.2025, si costituiva , il quale impugnava CP_1
e contestava quanto avverso dedotto ed eccepito, deducendo di svolgere lavori saltuari che gli fruttavano in media non più € 200,00 mensili e che lo mettevano in condizione di poter versare non più di € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, considerato anche che il minore percepiva l'indennità di frequenza di € 346,00 mensili, e che l'assegno unico di €
201,00 era percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza del 10.11.2025 comparivano le parti, le quali dichiaravano di essere giunte ad un accordo, nei seguenti termini:
“affidamento condiviso del minore LU con collocamento prevalente presso la madre;
diritto-dovere di visita paterno un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi tendenzialmente nel mercoledì dall'uscita del calcio, alle ore 17,15 fino alle 20 e a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, con pernotto del minore presso il padre introdotto gradatamente, atteso che lo stesso soffre di un disturbo del comportamento, pur dandosi atto le parti che il figlio ha già pernottato con il padre senza problemi;
Festività di Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza (il 24 con un genitore e il 25 con
l'altro, il 31 dicembre con uno e il 1gennaio con l'altro, Pasqua con uno e lunedì in albis con
l'altro); durante le vacanze estive il minore starà con il padre 10 giorni complessivi, nei mesi di luglio ed agosto, da individuarsi su concerto delle parti entro il 30 maggio di ogni anno. Il
corrisponderà alla un assegno mensile di euro 250 per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio LU da rivalutarsi annualmente secondo Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo e con percezione integrale dell'assegno unico da parte della Pt_1
Spese legali compensate”.
All'esito, il Giudice riservava in decisione al Collegio con atti al PM per le conclusioni.
DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.11.2025 all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del detto accordo.
- 3 -
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza 10.11.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Napoli, 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott.ssa Rosaria Gatti - Giudice -
Dott.ssa Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5535 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (contenzioso);
[...]
, nata a [...] il [...], C.F. , rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. ALOTTI CORINNA presso il quale elettivamente domicilia
E
, nato a [...] il [...], CF. CP_1 CodiceFiscale_2 rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv.ti D'AGOSTINO
AR e MO IA presso i quali elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO
Con ricorso depositato il 11.0.3.2025, esponeva di aver intrattenuto una Parte_1 relazione sentimentale con il signor dalla quale era nato il figlio LU in
CP_1 data 30.12.2015, riconosciuto da entrambi i genitori al momento della nascita;
che la convivenza con il cessava ed ella si trasferiva in una casa di sua proprietà con il
CP_1 minore e successivamente anche con il nuovo compagno, dalla cui relazione nascevano altri due figli;
che il era altalenante nella relazione con il figlio, mentre il minore
CP_1 manteneva una relazione serena con i nonni paterni;
che il versava cifre irrisorie per
CP_1 contribuire al mantenimento del figlio minore, in modo sporadico, e non provvedeva neanche in via diretta ad alcuna spesa necessaria per il figlio;
che al minore veniva diagnosticata
“disregolazione emotiva in bambino con deficit dell'attenzione, disimpulsività” e per tale condizione il predetto percepiva l'indennità di frequenza di circa euro 346,00 mensili;
che ella era disoccupata, percepiva l'assegno unico per euro 200 circa mensili al 100% ed era proprietaria, oltre che della casa in cui viveva, anche di un altro immobile concesso in locazione, con rendita mensile netta di 650,00 netti mensili, mentre il resistente lavorava in modo precario con occupazioni stagionali.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di disporre l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre, di regolamentare il diritto di visita paterno, compatibilmente con le particolari condizioni del minore, di disporre un contributo al mantenimento per il minore a carico del padre di 350,00 mensili o la diversa somma ritenuta congrua, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Disposta la comparizione delle parti all'udienza del 16.9.2025, compariva il procuratore di parte ricorrente, il quale si riportava al ricorso notificato al resistente, rappresentando che la ricorrente aveva concluso a maggio 2025 il percorso di educativa domiciliare e di sostegno alla gestione della patologia del minore, presso i SS competenti, e che pendevano trattative di bonario componimento con la difesa del resistente. Compariva altresì il resistente CP_1 con i propri procuratori, i quali, avendo ricevuto la procura dal cliente solo in data
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15.9.2025, chiedevano rinvio per formalizzare la loro costituzione in giudizio, confermando le trattative in essere con la controparte.
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All'esito il Giudice, preso atto, rinvia all'udienza del 10.11.2025.
Con comparsa di costituzione del 29.10.2025, si costituiva , il quale impugnava CP_1
e contestava quanto avverso dedotto ed eccepito, deducendo di svolgere lavori saltuari che gli fruttavano in media non più € 200,00 mensili e che lo mettevano in condizione di poter versare non più di € 200,00 mensili per il mantenimento del figlio, considerato anche che il minore percepiva l'indennità di frequenza di € 346,00 mensili, e che l'assegno unico di €
201,00 era percepito interamente dalla ricorrente.
All'udienza del 10.11.2025 comparivano le parti, le quali dichiaravano di essere giunte ad un accordo, nei seguenti termini:
“affidamento condiviso del minore LU con collocamento prevalente presso la madre;
diritto-dovere di visita paterno un pomeriggio infrasettimanale da individuarsi tendenzialmente nel mercoledì dall'uscita del calcio, alle ore 17,15 fino alle 20 e a fine settimana alternati, il sabato e la domenica dalle 10 alle 20, con pernotto del minore presso il padre introdotto gradatamente, atteso che lo stesso soffre di un disturbo del comportamento, pur dandosi atto le parti che il figlio ha già pernottato con il padre senza problemi;
Festività di Natale e Pasqua secondo il criterio dell'alternanza (il 24 con un genitore e il 25 con
l'altro, il 31 dicembre con uno e il 1gennaio con l'altro, Pasqua con uno e lunedì in albis con
l'altro); durante le vacanze estive il minore starà con il padre 10 giorni complessivi, nei mesi di luglio ed agosto, da individuarsi su concerto delle parti entro il 30 maggio di ogni anno. Il
corrisponderà alla un assegno mensile di euro 250 per il mantenimento del CP_1 Pt_1 figlio LU da rivalutarsi annualmente secondo Istat, oltre il 50% delle spese straordinarie come da protocollo e con percezione integrale dell'assegno unico da parte della Pt_1
Spese legali compensate”.
All'esito, il Giudice riservava in decisione al Collegio con atti al PM per le conclusioni.
DIRITTO
Il Tribunale di Napoli, prima sezione civile, valutata la rispondenza dell'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 10.11.2025 all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento del detto accordo.
- 3 -
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo e dell'età del minore.
L'accordo raggiunto delle parti all'udienza 10.11.2025 può pertanto esser recepito in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici delle parti
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni sopra riportate, da intendersi qui integralmente trascritte;
2) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Napoli, 14.11.2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Giulia d'Alessandro Dott.ssa Immacolata Cozzolino
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