Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/02/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
1
n. 836/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 836/2024 r.g.
Oggi 6 febbraio 2025 ad ore 12.23 innanzi al giudice Federico Pani, sono comparsi:
- l'avv. Chiara Fabbroni, in sostituzione dell'avv. Federica Morgantini, per parte opponente;
- l'avv. Simone Valentini per parte opposta.
L'avv. Fabbroni si riporta agli atti e, senza nulla riconoscere e a soli fini transattivi, propone la corresponsione di € 6.000,00 oltre € 4.000,00 a titolo di contributo alle spese legali, da corrispondersi in quattro tranches mensili di eguale importo. In denegata ipotesi di rigetto della proposta transattiva, si riporta agli atti e insiste per l'accoglimento delle conclusioni.
L'avv. Valentini, in merito alla proposta transattiva, rileva che già a novembre era stato tentato un approccio bonario, ma l'opponente non ha mai dato alcuna risposta. La proposta è finanche offensiva, tenuto conto del fatto che la società opposta continua a utilizzare i beni oggetto di causa senza versare alcunché all'opposta. Nel merito, si riporta alle conclusioni in atti. Insiste in particolare per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 836/2024
Riaperto il verbale alle ore 20.00, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta all'R.G. n. 836/2024
PROMOSSA DA
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Federica Morgantini
ATTRICE-OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI
(C.F. , in persona dell'amministratore Controparte_1 P.IVA_2
delegato nonché legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Simone Valentini
CONVENUTA-OPPOSTA
OGGETTO
Contratto di noleggio
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, la società (di seguito “ ) ha Parte_1 Pt_1
proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 205/2024 (R.G. n. 507/2024) emesso dall'intestato
Tribunale il 7.3.2024, chiesto ed ottenuto dalla (di seguito Controparte_1
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“ ) vòlto oltre che alla riconsegna di plurimi beni mobili noleggiati alla anche al CP_1 Pt_1
pagamento dei relativi canoni rimasti insoluti ed alla corresponsione delle penali contrattualmente pattuite quantificati in complessivi € 9.453,75 (oltre interessi e spese).
Ha premesso di aver stipulato con la società due contratti di noleggio, l'uno di attrezzatura CP_1
da cucina (contratto n. G.I. 168 del 4.3.2022), l'altro per una lavasciuga (contratto n. A 1920 del
20.12.2022). Nei contratti, stipulati per moduli e dunque aventi analogo tenore, si pattuiva, tra le altre cose, una durata di 36 mesi, tacitamente rinnovabili per ulteriori 12 mesi, salvo disdetta tramite raccomandata a/r o pec almeno 30 giorni solari prima della scadenza (art. 9).
Con comunicazione e-mail del 9.8.2023, la sarebbe receduta validamente dal contratto e, Pt_1
nonostante volesse restituire i beni noleggiati, non avrebbe ricevuto riscontro alcuno dalla la CP_1
quale non le avrebbe comunicato il luogo in cui sarebbe dovuta avvenire la riconsegna.
Al contrario, con un comportamento che secondo l'opponente sarebbe improntato a malafede,
non avrebbe considerato valida la disdetta poiché non effettuata nelle forme di cui all'art. 9 CP_1
del contratto e pertanto ha richiesto, dapprima con comunicazione pec e successivamente in sede di ricorso monitorio, non solo il pagamento dei canoni asseritamente scaduti (malgrado il regolare recesso di , ma anche la corresponsione di una penale di € 50,00 per ogni giorno di mancata Pt_1
restituzione dei beni.
L'opponente ha, pertanto, chiesto l'accoglimento della dispiegata opposizione, evidenziando come i canoni successivi alla disdetta non potrebbero esserle richiesti e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, che la clausola penale azionata, caratterizzata da manifesta eccessività, venga ridotta ex art. 1384 c.c. ad equità.
Ha concluso rassegnando le seguenti conclusioni:
«Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa;
- in via principale, previ accertamenti e istruttoria di rito, per i motivi suesposti in narrativa revocare e comunque dichiarare inefficace il
Decreto Ingiuntivo opposto n. 205/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 06.03.2024, dichiarandone la revoca
e/o la declaratoria di nullità/invalidità o comunque la dichiarazione della sua inefficacia;
- in via principale nel merito, accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 2025/2024 emesso dal Tribunale di
Arezzo in data 06.03.2024 e/o dichiarandone la nullità e/o invalidità e comunque dichiarandone l'inefficacia, e per
l'effetto accertare e dichiarare la opposta - (C.F. ) tenuta alla Controparte_2 P.IVA_2 restituzione delle somme ricevute da er i canoni di noleggio dei contratti per cui è causa Parte_2 nella misura che riterrà di giustizia, all'occorrenza, da valutarsi anche in via equitativa;
- in denegata ipotesi riconvenzionale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta dall'odierno opponente, e conseguentemente disporre
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ai sensi e per gli effetti dell'art 1384 Cod civ la riduzione della somma di Euro 50,00 euro per giorno prevista a titolo di penale nei contatti di noleggio per cui è causa per eccessiva onerosità e per l'effetto rideterminare la somma ingiunta, all'occorrenza anche in via equitativa. - In ogni caso, con vittoria di spese e compensi di lite».
Si è costituita in giudizio e, previa richiesta di concessione della Controparte_3
provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, ha domandato il rigetto della domanda di parte opponente evidenziandone l'infondatezza e la pretestuosità.
Ha rilevato che entrambi i contratti posti alla base del decreto ingiuntivo opposto prevedevano, tra le varie clausole, anche l'obbligo di disdire e/o recedere dal contratto tramite raccomandata a/r o pec inviate almeno trenta giorni solari prima della scadenza. Avendo l'opponente effettuato il recesso tramite comunicazione e-mail del 9.8.2023, e non nelle forme contrattualmente previste, la disdetta non potrebbe considerarsi valida.
Ha aggiunto che sin dal gennaio 2023 non avrebbe corrisposto i canoni pattuiti (e dunque già Pt_1
prima dell'asserito recesso), precludendosi in tal modo anche il diritto di riscatto dei beni che era contrattualmente subordinato alla necessità che il contratto proseguisse regolarmente e senza morosità.
Ha contestato, infine, la sussistenza dell'eccessiva sproporzione della penale, rilevando di non aver richiesto il pagamento della penale per morosità prevista all'art. 11, comma ,2 del contratto (dovuta per la mancata riconsegna dei beni), bensì quella di cui all'art. 7, comma 8, per mancato pagamento dei canoni di noleggio, nonché l'indennizzo ex art. 9, comma 3, previsto in caso di risoluzione anticipata del contratto imputabile al noleggiatore.
Ha concluso nei seguenti termini:
«chiede all'Ill.mo Giudice adito di voler accogliere le seguenti conclusioni: - in via preliminare: - concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto, atteso che l'opposizione per cui si procede non è fondata su prova scritta né di pronta soluzione, palesandosi viceversa l'intento dilatorio e defatigatorio;
- nel merito: - respingersi
l'opposizione nella sua interezza, siccome inammissibile o infondata o con qualunque altra miglior formula, confermando il Decreto Ingiuntivo opposto n°205/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 07/03/2024 - R.G.
n°507/2024, con la condanna quindi di alla consegna in favore di Parte_1 Controparte_4
produttori automatici di ghiaccio in cubetti ECP 155 A, marca Eurfrigor, n° 1 vetrina Refrigerata
[...]
Shark 1P Sushi, marca Hot Class con n°8 contenitori GN1/3 TN +2/+6, n° 1 Fry Top Elettrico Prestige Piano Liscio, marca Hot Class di cui al contratto N. G.I. 168 del 04/03/2022, di n°1 Lavasciuga Swingo 455 BMS, marca Taski, oltre accessori, di cui al contratto N. A 1920 del 20/12/2022, e, al pagamento della somma di € 9.453,75, oltre interessi come da ricorso, oltre spese della procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per competenze professionali, ed €
118,50 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge;
- non accogliere la domanda riconvenzionale formulata da parte attrice in quanto relativa ad una penale inesistente poiché non applicata;
-
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condannare al risarcimento dei danni ai sensi dell'art 96 c.p.c. da liquidarsi d'ufficio in via Parte_1 equitativa. Il tutto con vittoria di spese, e compensi spettanti all'Avvocato».
Con ordinanza del 6.11.2024, a scioglimento della riserva assunta in seno alla udienza di prima comparizione tenutasi in pari data, è stata accolta l'istanza di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Ritenuti irrilevanti i capitoli di prova ai fini della decisione e considerata la causa matura per la decisione, è stata fissata l'udienza di discussione orale ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. tenutasi in data odierna.
●●●●●●●
Preliminarmente occorre ripercorrere la vicenda che ha portato all'instaurazione del presente giudizio.
Non risulta oggetto di contestazione che la società abbia stipulato con la due Pt_1 Controparte_1
contratti di noleggio per moduli:
i. il primo del 4.3.2022 aveva con ad oggetto attrezzatura per cucina (- n. 2 produttori automatici di ghiaccio in cubetti ECP 155 A, marca Eurfrigor;
- n. 1 vetrina Refrigerata Shark 1P Sushi, marca Hot
Class con n. 8 contenitori GN1/3 TN +2/+6; - n. 1 Fry Top Elettrico Prestige Piano Liscio, marca Hot
Class). Era prevista una durata di 36 mesi, con un canone di noleggio mensile di € 220,00 + iva ed un deposito cauzionale di € 1.708,00 (cfr. doc. n. 2, fascicolo monitorio – contratto n. G.I. 168);
ii. il secondo del 20.12.2022 era relativo ad una lavasciuga modello Swinigo 455 BMS, marca
Taski. Anche per tale contratto era prevista una durata di 36 mesi al canone di € 125,00 + iva (cfr. doc.
n. 3, fascicolo monitorio – contratto n. A 1920).
Quanto alle condizioni generali essere erano di analogo tenore.
Segnatamente e per quanto d'interesse ai fini dell'odierna controversia, si pattuiva all'art. 7, rubricato
«prezzo del noleggio e modalità di pagamento», che «il mancato pagamento, anche di un solo canone di noleggio,
così come qualunque inadempimento agli obblighi fissati nel presente contratto a carico del Noleggiatore, comporta
l'applicazione di una penale ai danni del Noleggiatore stesso pari all'importo di (12) mensilità, salvo il diritto al
risarcimento del maggior danno comunque patito dal Noleggiante» (comma 8).
All'art. 9 era previsto che il contratto stipulato per la durata precisata nell'ordine di noleggio si sarebbe rinnovato tacitamente alla sua scadenza per un periodo di ulteriori dodici mesi ed alle stesse condizioni
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«salvo disdetta, inviata da una delle parti mediante lettera raccomandata A.R. e/o PEC almeno trenta (30) giorni
solari prima della scadenza» (comma 1).
Al comma 3 del medesimo articolo si stabiliva che «è data facoltà al Noleggiante di recedere anticipatamente
dal contratto;
tuttavia, nel caso in cui la risoluzione anticipata del rapporto si verifichi per qualsiasi motivo
imputabile al Noleggiatore, prima del pagamento di almeno 2/3 del corrispettivo dovuto in riferimento all'intera
durata del contratto fissata nell'Ordine di Noleggio, dovranno essere versati dal Noleggiatore, a titolo di
indennizzo, i canoni complessivi non ancora scaduti sino al raggiungimento dell'ammontare dei detti 2/3 […]».
All'art. 11, avente ad oggetto la restituzione dei beni, si pattuiva che «il Noleggiatore si obbliga a propria
cura e spese a riconsegnare i beni presso la sede del Noleggiante o in diverso luogo autorizzato dallo stesso […]»
(comma 1); «nel caso in cui alla scadenza naturale, anticipata o prorogata o in qualsiasi altro caso di risoluzione
e recesso, i beni non vengano restituiti per qualsiasi causa, anche non imputabile al Noleggiatore, nel
giorno/luogo/ora stabiliti, lo stesso sarà tenuto al pagamento di una penale giornaliera pari ad euro 250,00, salvo
il diritto al risarcimento del maggior danno comunque patito dal Noleggiante» (comma 4).
L'opponente sostiene di aver regolarmente disdetto entrambi i contratti con la comunicazione e-mail del 4.8.2023 (cfr. doc. n. 1bis – atto di citazione), eccependo anche la mora accipiendi in quanto la CP_1
non le avrebbe fornito le indicazioni affinché potesse regolarmente riconsegnare i beni noleggiati.
Le argomentazioni di parte opponente sono tuttavia prive di pregio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in ordine al riparto dell'onere probatorio, il creditore che agisce per il pagamento di un suo credito è tenuto unicamente a fornire la prova del rapporto o del titolo dal quale deriva il suo diritto e non anche a provare il mancato pagamento. Il pagamento integra,
infatti, un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca (cfr., ex plurimis, Cass. n.
28012/2022 e Cass. n. 19039/2019). Ne consegue, pertanto, che soltanto di fronte alla comprovata esistenza di un pagamento avente efficacia estintiva, l'onere della prova viene nuovamente a gravare sul creditore, il quale controdeduca che il pagamento deve imputarsi a un credito diverso o più antico.
Nell'odierna fattispecie mentre risulta pacifico e incontestato il titolo da cui deriva il diritto di CP_1
la non ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante: è incontestato, infatti, che già Pt_1
nel gennaio 2023 l'odierna opponente cessava qualsiasi tipo di pagamento tanto che, con riferimento al contratto A 1920 del 20.12.2022 questo non aveva mai avuto luogo.
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Quanto al recesso comunicato tramite e-mail, occorre richiamare l'oramai costante orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui «la presunzione di cui all'art. 1352 c.c., in base alla quale le forme
convenzionalmente stabilite anche per singole clausole contrattuali si intendono volute per la validità delle stesse,
si applica al recesso per il quale le parti abbiano convenuto la forma scritta, in quanto atto negoziale unilaterale di
contenuto negativo, che pone fine agli effetti sostanziali della permanenza del contratto rispetto al quale si esplica»
(cfr. Cass. n. 18971/2022).
Parte opponente, nel tentativo di salvaguardare l'efficacia dell'atto di recesso effettuato tramite una semplice comunicazione e-mail, sposta la rilevanza formale dal piano della sua costituzione sostanziale
(dunque della forma ad substantiam) ad uno di effetti esteriori e prossimo alla forma ad probationem. In
realtà, alla luce del tenore della clausola contrattuale, non può essere valorizzata unicamente l'effettiva conoscenza del recesso da parte del destinatario comunicato con un mezzo diverso da quello contrattualmente pattuito, in quanto deve ritenersi che la forma del recesso tramite raccomandata a/r o tramite pec fosse contrattualmente prevista a pena di nullità ai sensi dell'art. 1352 c.c..
A ciò consegue che entrambi i contratti di noleggio siano stati risolti in data 31.1.2024 (cfr. doc. n. 4,
fascicolo monitorio) quando la creditrice ha comunicato la loro risoluzione in ragione della CP_1
mora del debitore. Pertanto, risulta del tutto legittima la richiesta vòlta, oltre che alla restituzione dei beni noleggiati, anche alla corresponsione dei canoni scaduti e non regolarmente adempiuti dal noleggiatore che nel frattempo ha potuto utilizzare le merci rimaste nella sua disponibilità.
Non può trovare accoglimento la domanda formulata in subordine dall'opponente con cui chiede la riduzione ex art. 1384 c.c. della clausola penale per eccessiva onerosità. Ciò in ragione dell'assorbente motivo per il quale l'opposta non ha richiesto la corresponsione della penale di cui all'art. 11, comma 4,
del contratto, pari cioè a € 250,00 per ogni giorno di ritardo nella riconsegna della merce, ma il pagamento dell'indennizzo di cui all'art. 9, comma 3 - essendo la risoluzione avvenuta per causa imputabile al noleggiatore e prima del pagamento dei due terzi del corrispettivo - e della penale di cui all'art. 7, comma 8, pari a 12 mensilità per la mancata corresponsione dei canoni entro i termini prestabiliti.
Peraltro, malgrado il potere di riduzione della penale sia esercitabile d'ufficio, così come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, ciò può avvenire solo se la parte obbligata al pagamento abbia correttamente allegato e provato i fatti dai quali risulti l'eccessività della penale stessa (cfr. Cass. n.
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34021/2019). Nel caso di specie tale prova non è stata raggiunta in quanto il riferimento ad altra penale di cui all'art. 11, chiaramente non applicata nell'odierna fattispecie, rende di fatto impossibile verificare l'eccessiva onerosità di quella di cui all'art. 7, comma 8, del capitolato contrattuale.
Tanto premesso, l'opposizione dispiegata dall'opponente risulta infondata e pertanto occorre confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Non sussistono i presupposti per la condanna della società ex art. 96 c.p.c. richiesta Pt_1
dall'opposta non emergendo elementi da cui potersi desumere la malafede o la colpa grave dell'opponente.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente . Sulla loro valutazione non incide Parte_1
il rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., stante la sua natura accessoria rispetto al merito della questione
(cfr. Cass. n. 18036/2022). Esse sono liquidate nella misura indicata in dispositivo, secondo i medi tabellari previsti in base allo scaglione per valore di riferimento (da € 5.201 ad € 26.000) in applicazione il D.M. n. 147/2022 considerato in relazione al disputatum e cioè pari alla somma dell'importo opposto
(€ 9.453,75).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando sulle domande come in epigrafe proposte, così
provvede:
▪ rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 205/2024 (R.G. n. 507/2024)
emesso dall'intestato Tribunale il 7.3.2024, già dichiarato esecutivo.
▪ rigetta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
▪ condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta Parte_1
che vengono liquidate in € 5.077,00 per compensi professionali, Controparte_3
oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge;
Così deciso in Arezzo, 6 febbraio 2025
Il giudice
Dott. Federico Pani
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 836/2024