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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Enna, sentenza 14/11/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Enna |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1482/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1482/2022 promossa da:
, codice fiscale e partita I.V.A. , con sede Parte_1 P.IVA_1
in 97019 Vittoria (RG), via P. Mattarella n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica;
-opponente;
contro in persona dei Legali rapp.ti pro-tempore con sede in Controparte_1
Ponte Buggianese (PT) Via Colmate del Cerro n. 95 Cod. Fisc. e P. IVA , con l'avv. P.IVA_2
ON Volpi;
-opposta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 13 opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue.
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza, anche
istruttoria, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare che nulla deve a per il Pt_1 CP_1
contratto dedotto in giudizio e la fattura ingiunta, oppure a qualsivoglia altro titolo, perciò revocando
l'Ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opposta: “riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ivi comprese le memorie
istruttorie insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
sottoscritto difensore insiste inoltre nell'ammissione dei mezzi istruttori come formulati in atti ed in
particolare nella memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2 (vecchio rito). Nella denegata ipotesi precisa le
proprie conclusioni come nel proprio atto introduttivo che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e per le causali di cui in narrativa, IN VIA
PRELIMINARE rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN TESI poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo Ricorso per Ingiunzione №303/2022 R.G. n. 607/2022 per l'importo di €
9.475.30 oltre interessi legali maturati dalla scadenza del sino al saldo effettivo e competenze di
causa; (…) NEL MERITO - accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla Soc.
[...]
nei confronti del e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
confermare la validità e/o proponibilità e/o ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e condannare
controparte alla somma ingiunta, o diversamente determinata, maggiorata di interessi e maggior
danno ex art.1224 co.2° cc;
- Il tutto con vittoria di onorari e competenze di causa, oltre IVA e CPA
come per legge”. pagina 2 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo rilevare che nonostante una chiamata di terzo richiesta e autorizzata, nessun terzo risulta chiamato in giudizio.
Viene opposto il decreto n. 303/2022 col quale il Tribunale di Enna ha ingiunto a
[...]
di pagare in favore di Parte_2 [...]
la somma di euro 9.475,30, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio.
Segnatamente, in punto di fatto, giova rilevare quanto segue.
Il opponente stipulò con il Comune di Scandicci, in data 17.10.2018, un contratto di appalto Parte_1
avente a oggetto l'esecuzione di lavori per ampliamento e riqualificazione della scuola primaria “A.
Pettini” (doc. 2 fasc. opponente).
Il designò quale società esecutrice dell'appalto la consorziata Kimissa Costruzioni s.r.l. Parte_1
(ancora doc. 2 fasc. opponente).
Quest'ultima, unitamente all'ente consortile opponente, stipulò, in data 7.10.2019, con la società in nome collettivo (ora opposta) un negozio di cottimo avente a oggetto Controparte_1 CP_1
l'esecuzione di una parte dei lavori da eseguire presso la scuola A. Pettini e oggetto dell'appalto pubblico di cui si è detto (doc. 1 fasc. opponente).
Il contratto di cottimo in questione prevedeva, nello specifico, a fronte dei lavori affidati alla società
ora opposta, l'obbligo di pagamento di complessivi euro 42.882,76.
Dagli atti emerge chiaramente, ancora, che il contratto di cottimo di cui si discorre era “un contatto a
pagina 3 di 13 "MISURA"” e che “al momento della stipula veniva stabilito che la Soc. Recchia s.n.c. avrebbe
partecipato all'esecuzione di una sola parte dei lavori (tutto l'immobile tranne la )” (cfr. Pt_3
costituzione dell'opposta).
Sempre dalla lettura degli atti emerge altresì: che le opere relative al contratto di cui si è appena detto sono state eseguite;
che le somme dovute a titolo di corrispettivo sono state pagate;
che successivamente all'esecuzione delle opere in questione “Kimissa Costruzioni s.r.l. (impresa esecutrice
dei lavori c/o la scuola primaria “A. Pettini”) era in difficoltà e richiamava la Soc. Recchia s.n.c. per
eseguire la copertura della palestra”.
La causa petendi della domanda formulata da risiede proprio nella esecuzione delle CP_1
opere relative alla copertura della palestra commissionate da Kimissa s.r.l. di cui il consorzio ingiunto dovrebbe, secondo la tesi dell'opposta, in ogni caso rispondere.
Il consorzio opponente, invece, deduce la propria estraneità all'accordo relativo alla copertura della palestra, accordo che sarebbe intercorso solo tra la consorziata e l'opposta. Sul punto, l'opponente nega la sussistenza di una propria posizione di solidarietà per le obbligazioni eventualmente contratte dalla consorziata.
Eccepisce altresì l'opponente che, comunque, le sole fatture prodotte dall'opposta non costituiscono nemmeno prova della effettiva esecuzione dei lavori e, quindi, del credito indicato in seno alla fattura posta a base dell'ingiunzione (fattura 127/2021, doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta).
Questi essendo i fatti concretamente rilevanti e le posizioni assunte dalle parti, la causa può essere decisa in base al principio della ragione più liquida (su cui v. ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost
2022 n. 31) costituita dall'insussistenza di alcuna posizione debitoria in capo al ingiunto in Parte_1
relazione al negozio in esecuzione del quale le opere di cui si chiede la remunerazione sono state pagina 4 di 13 eseguite.
Il cuore della vicenda consiste, infatti, in ciò, che mentre il contratto di cottimo del 17.10.2019 venne stipulato dal opponente e dalla consorziata Kimissa con la società opposta, i lavori Parte_1
riguardanti la palestra e per cui è causa furono pacificamente richiesti e commissionati dalla sola
Kimissa.
La prospettiva da cui muove è quella per cui i lavori relativi alla palestra troverebbero CP_1
pur sempre titolo nel contratto di cottimo originario;
quand'anche così non fosse, a dire dell'opposta, la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici comporterebbe pur sempre la responsabilità solidale del per le obbligazioni assunte dalla consorziata. Parte_1
L'impostazione non può essere condivisa.
Anzitutto, deve certamente escludersi in punto di diritto che l'affidamento a di lavori CP_1
ulteriori da parte della sola consorziata esecutrice (Kimissa) rispetto a quelli indicati in sede di stipula del contratto del 17.10.2019 possa essere considerata come rientrante nel contratto medesimo in forza di una sua estensione o espansione. Piuttosto, il nuovo incarico altro non configura se non un altro e distinto negozio giuridico.
Segnatamente, infatti, mentre il negozio di cottimo del 17.10.2019 è stato stipulato oltre che dalla consorziata Kimissa e da anche dal opponente, non v'è alcuna prova che tra CP_1 Parte_1
le parti in questione sia intervenuto un nuovo accordo volto ad incidere su quello preesistente e tale da ampliarne il contenuto.
Né v'è prova di una fattispecie gestoria (di mandato o di gestione d'affari). Sul punto, si richiama quanto condivisibilmente sancito da Cass. 2018 n. 1192: “Il rapporto tra il stabile e la Parte_1
consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati al , non può essere ricostruito Parte_1
secondo lo schema del mandato in quanto l'assegnazione dei lavori alla consorziata da parte del pagina 5 di 13 , essendo successiva alla costituzione del rapporto consortile e riguardando il momento Parte_1
esecutivo di detto rapporto, non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto, né un
mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio”. Mancando una fattispecie gestoria, non v'è modo di ritenere che il contratto relativo ai lavori da eseguire per la copertura della palestra -e per cui viene ora chiesto il pagamento da parte opposta- sia riconducibile al opponente. Parte_1
In secondo luogo, deve escludersi la sussistenza di una responsabilità solidale in capo al per Parte_1
le obbligazioni assunte dalle consorziate nell'esecuzione dell'appalto.
L'opposta argomenta richiamando l'art. 48 de Codice dei Contratti Pubblici ratione temporis vigente
(d.lgs. 50/2016).
Precisamente, il comma 5 di tale norma dispone che “L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante,
nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
Di qui, la pretesa responsabilità solidale del opponente per il negozio stipulato con Kimissa. Parte_1
La tesi è infondata.
È vero che la disposizione citata prevede la responsabilità solidale, anche nei confronti dei terzi, del benché questo non abbia contratto alcuna obbligazione. Parte_1
Senonché, trattasi di regola volta a disciplinare una fattispecie non ricorrente nel caso sub iudice.
Precisamente, l'art. 48 citato è destinato a disciplinare l'ipotesi di raggruppamento soggettivo, ivi compreso quello in forma consortile, finalizzato alla partecipazione a una gara di appalto.
Dai documenti versati in atti, in particolare dalla visura camerale del (cfr. doc.12 atto di Parte_1
opposizione) dal regolamento consortile (cfr. doc.14 atto di opposizione) e dal contratto di appalto (cfr.
doc. 2 atto di opposizione) emerge incontestabilmente come il opposto, aggiudicatario Parte_1
pagina 6 di 13 dell'appalto, è un consorzio stabile, costituito nella forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, come tale abilitato ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) a concorrere alle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.
Va condiviso quanto espresso sul punto, in un caso analogo recentemente deciso, dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 2266 del 27.06.2025 prodotta in atti.
Segnatamente, il consorzio stabile costituisce una figura giuridica di operatore economico, disciplinata dagli artt. 45- 47 del Cod. Contratti Pubbl. (applicabile ratione temporis, d. lgs n. 50/2016) del tutto distinto dai consorzi ordinari o dai raggruppamenti temporanei di imprese, con la conseguenza che l'art. 48 c. 5 invocato dall'opposta non può trovare applicazione.
La distinzione è limpidamente descritta da Adunanza Plenaria 2021 n. 5: “Occorre partire dalla
peculiare configurazione del consorzio stabile, prevista dall' art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.
50/2016, rispetto al consorzio ordinario di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile. Quest'ultimo, pur
essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l'assorbimento delle aziende
consorziate in un organismo unitario costituente un'impresa collettiva, né esercita autonomamente e
direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso
un'organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 9
marzo 2020, n. 6569; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636). Nel consorzio con attività esterna la
struttura organizzativa provvede all'espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio,
l'acquisto di beni strumentali o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.), ma nemmeno in
tale ipotesi il , nella sua disciplina civilistica, è dotato di una propria realtà aziendale. Ne Parte_1
discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è
considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese
della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica
pagina 7 di 13 attraverso di esse, in quanto le stesse, nell'ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio,
rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2015, n. 4652, il quale ha statuito l'illegittimità della partecipazione di un
consorzio ordinario che, pur riunendo due società, aveva dichiarato di gareggiare per conto di una
sola di esse). Non è così per i consorzi stabili. Questi, a mente dell'art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs.
n. 50/2016, sono costituiti “tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro” che “abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni
a tal fine una comune struttura di impresa”. E' in particolare il riferimento aggiuntivo e qualificante
alla “comune struttura di impresa” che induce ad approdare verso lidi ermeneutici diversi ed opposti
rispetto a quanto visto per i consorzi ordinari. I partecipanti in questo caso danno infatti vita ad una
stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica
con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli
imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile per eseguire, anche in proprio (ossia senza
l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo
del contratto (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165)”.
L'estensione analogica della regola della solidarietà verso i terzi prevista per i consorzi ordinari di cui all'art. 48 c. 5 d.lgs. 50/2016 appare recisamente da escludere.
Per i consorzi stabili la disciplina esiste già e prevede la solidarietà solo verso la stazione appaltante
(art. 47 d.gls. 50/2016 “I consorzi stabili … eseguono le prestazioni o con la propria struttura o
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”).
Difettano, evidentemente, tutti i presupposti fondamentali dell'analogia.
pagina 8 di 13 Difetta, anzitutto, la lacuna dell'ordinamento, avendo il legislatore distinto la disciplina della responsabilità dei raggruppamenti e dei consorzi finalizzati alla partecipazione alla gara, da quella dei consorzi stabili.
Difetta, altresì, la medesimezza della ratio giacché nel caso dei consorzi stabili non viene avvertita l'esigenza di rafforzamento di tutela dei terzi su cui riposa la prevista solidarietà nel caso di raggruppamenti temporanei.
Difetta altresì la non eccezionalità della legge di cui si vuole ottenere l'applicazione analogica, giacché
la disciplina della solidarietà designata dall'art. 48 d.lgs. 50/2016 deroga al principio generale per cui l'art. 1372 c.c.
A sostegno della propria tesi, parte opposta, nelle proprie comparse conclusionali, richiama Cassazione
n.12131 del 08.05.2025 (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale).
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata: “In materia di appalti
pubblici, quando un consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n.
422 del 1909 partecipa ad una procedura di affidamento di lavori pubblici in associazione temporanea
di imprese, si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006, che determina la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati o dei consorziati nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Tale
responsabilità solidale opera anche quando il , facente parte dell'ATI aggiudicataria Parte_1
dell'appalto, assegna l'esecuzione dei lavori ad una propria consorziata e quest'ultima stipula contratti
di subappalto con terzi soggetti. La normativa speciale sui contratti pubblici deroga ai principi
generali del Codice civile in materia di responsabilità contrattuale, estendendo la responsabilità del
alle obbligazioni assunte dalla consorziata esecutrice nei confronti dei subappaltatori, Parte_1
indipendentemente dal fatto che non sussista un rapporto contrattuale diretto tra il e il Parte_1
pagina 9 di 13 subappaltatore. L'art. 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici del 2006 si applica non soltanto ai
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., ma anche ai consorzi di cooperative di
produzione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art. 34 del medesimo decreto, in quanto la lett. e) dell'art.
34 espressamente ricomprende tra i soggetti destinatari della disciplina dell'art. 37 anche i consorzi
costituiti tra i soggetti di cui alla lett. b). La responsabilità solidale trova il proprio fondamento nella
partecipazione congiunta alla procedura di gara mediante offerta cumulativa, volta ad assicurare una
più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell'amministrazione e dei terzi subappaltatori e fornitori
in caso di inadempimento, attraverso l'estensione della responsabilità anche alle imprese associate o
consorziate. Il che partecipa in ATI deve indicare in sede di offerta le consorziate per le Parte_1
quali concorre, generando un rapporto di rilevanza esterna che comporta la riferibilità dell'attività
della consorziata designata al stesso ai fini della responsabilità solidale verso Parte_1
subappaltatori e fornitori, escludendo che tale rapporto possa configurarsi come meramente indiretto
e privo di effetti verso i terzi.”
Trattasi, invero, di prospettiva non diversa da quella che qui si condivide e che comporta il rigetto della pretesa di CP_1
Difatti, nella pronuncia richiamata dall'opposta, la Corte regolatrice ritiene applicabile la disciplina della solidarietà (designata, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dal d.lgs. 163/2006) non già al caso di consorzi stabili, sibbene al caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui facciano parte, tra gli altri operatori economici, anche i consorzi stabili e ritiene, in questo caso, solidalmente responsabili tutti gli operatori economici appartenenti all'ATI, anche per le obbligazioni assunte da una consorziata del stabile parte del raggruppamento. Parte_1
Devesi osservare, più in particolare, che, come osservato dal Tribunale di Firenze (27.06.2025, in atti):
“l'art. 48 comma 5° del D. lgs n. 50/2016, […] presuppone la partecipazione all'appalto pubblico
pagina 10 di 13 mediante l'istituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario e la
presentazione di un'offerta congiunta in sede di gara”, sicché “non sembra possibile operare
un'applicazione in via analogica o estensiva della norma in questione ai consorzi stabili, in ragione
sia del carattere speciale che connota le previsioni in materia di appalti pubblici, sia della differenza
ontologica sussistente tra gli operatori economici rispettivamente contemplati dagli artt. 45 e 47 del
Codice degli Appalti Pubblici, da una parte, e dall'art. 48, dall'altra, più volte rimarcata dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione (Cons. Stato -Ad. Plen., n. 5/2021;
Cass. n. 1192/2018)”.
Aggiungasi che secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice la responsabilità solidale del con attività esterna di cui all'art. 2615 c.c., anche qualora costituito nella forma della Parte_1
società cooperativa a responsabilità limitata, non è configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte direttamente ed esclusivamente dalle singole imprese che ne fanno parte “le quali, nei
rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il , essendo quest'ultimo dotato di Parte_1
propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in
assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto
della stessa;
ne' tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando
l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di
coordinamento affidata al , determina una responsabilità solidale di quest'ultimo nei Parte_1
confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano
contrattato con l'impresa consorziata” (Cass. n. 1636/2014).
Proprio in tema di appalti pubblici in un caso analogo di aggiudicazione di appalto da parte di un consorzio di cooperative di produzione e lavori, in virtù del principio di autonoma soggettività
giuridica riconosciuto alle cooperative riunite nel , la Suprema Corte ha chiarito come nel Parte_1
caso si assegnazione a una consorziata dell'esecuzione dei lavori da questa poi subappaltati ad altra pagina 11 di 13 impresa estranea al “in caso di inadempimento dell'impresa consorziata subappaltante nei Parte_1
confronti dell'impresa fornitrice, il non ne è responsabile in solido con l'impresa Parte_1
assegnataria consorziata, atteso che - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non
potendo trovare applicazione l'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilevante "ratione
temporis", che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in
"associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ.,
a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e
quella di cui all'art. 1292 cod. civ., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio
presuppone una specifica previsione della legge o del titolo” (Cass. Sentenza n. 8124 del 02/04/2010).
Ciò vale a fortiori per i consorzi stabili costituiti nella forma di società a responsabilità limitata in cui
“la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro
applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che
siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di
società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello
legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale
nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass.
Sentenza n. 7473 del 23/03/2017)
Per tutto quanto esposto, anche per il caso del contratto in questione, autonomamente stipulato dalla consorziata con l'opposta, vale il principio della relatività degli effetti del contratto previsto all'art. 1372, comma 2, c.c. per cui il negozio ha effetto solo tra le parti che lo hanno stipulato.
Ne deriva che, anche nel caso di specie, in mancanza di specifiche disposizioni di segno contrario e tenuto conto dell'autonomia di cui sono dotate le società di capitali in ragione della personalità
giuridica di cui le stesse godono, deve negarsi la sussistenza di alcuna obbligazione in capo al pagina 12 di 13 per il negozio stipulato tra la consorziata esecutrice dei lavori e l'opposta. Parte_1
Una volta esclusa la titolarità del rapporto in capo al e la conseguente sussistenza di una Parte_1
obbligazione in capo allo stesso, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Del tutto conseguente a un tale sito della lite è l'infondatezza dell'istanza di cui all'art. 96 c.p.c.
formulata dall'opposta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge (D.M. n. 55/2014, nella parte relativa ai giudizi di cognizione innanzi il Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo ai valori minimi, in considerazione del valore della domanda e della complessità del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2022 (R.G. n. 607/2022), emesso dal Tribunale di Enna in data
13.10.2022 e depositato in pari data;
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre accessori di legge.
Enna, 14 novembre 2025
Il GIUDICE
AV AL
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice AV AL
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1482/2022 promossa da:
, codice fiscale e partita I.V.A. , con sede Parte_1 P.IVA_1
in 97019 Vittoria (RG), via P. Mattarella n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Mariano Maggi e Francesco Mollica;
-opponente;
contro in persona dei Legali rapp.ti pro-tempore con sede in Controparte_1
Ponte Buggianese (PT) Via Colmate del Cerro n. 95 Cod. Fisc. e P. IVA , con l'avv. P.IVA_2
ON Volpi;
-opposta;
avente a OGGETTO
pagina 1 di 13 opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2025, sostituita dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come segue.
Parte opponente: “Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, rigettata ogni avversa domanda, istanza, anche
istruttoria, eccezione o deduzione, accertare e dichiarare che nulla deve a per il Pt_1 CP_1
contratto dedotto in giudizio e la fattura ingiunta, oppure a qualsivoglia altro titolo, perciò revocando
l'Ingiunzione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Parte opposta: “riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi ivi comprese le memorie
istruttorie insiste per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
sottoscritto difensore insiste inoltre nell'ammissione dei mezzi istruttori come formulati in atti ed in
particolare nella memoria ex art. 183 co. VI c.p.c. n. 2 (vecchio rito). Nella denegata ipotesi precisa le
proprie conclusioni come nel proprio atto introduttivo che qui si riportano: “Voglia l'Ill.mo Tribunale
adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e per le causali di cui in narrativa, IN VIA
PRELIMINARE rigettare le domande attoree in quanto infondate in fatto ed in diritto;
IN TESI poiché
l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, concedere la provvisoria esecutività
del decreto ingiuntivo Ricorso per Ingiunzione №303/2022 R.G. n. 607/2022 per l'importo di €
9.475.30 oltre interessi legali maturati dalla scadenza del sino al saldo effettivo e competenze di
causa; (…) NEL MERITO - accertare e dichiarare la sussistenza del credito vantato dalla Soc.
[...]
nei confronti del e per l'effetto Controparte_1 Controparte_2
confermare la validità e/o proponibilità e/o ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto e condannare
controparte alla somma ingiunta, o diversamente determinata, maggiorata di interessi e maggior
danno ex art.1224 co.2° cc;
- Il tutto con vittoria di onorari e competenze di causa, oltre IVA e CPA
come per legge”. pagina 2 di 13 CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A norma dell'art. 132 c.p.c. applicabile ratione temporis si omette lo svolgimento del processo.
Basti solo rilevare che nonostante una chiamata di terzo richiesta e autorizzata, nessun terzo risulta chiamato in giudizio.
Viene opposto il decreto n. 303/2022 col quale il Tribunale di Enna ha ingiunto a
[...]
di pagare in favore di Parte_2 [...]
la somma di euro 9.475,30, oltre interessi e spese del procedimento Controparte_1
monitorio.
Segnatamente, in punto di fatto, giova rilevare quanto segue.
Il opponente stipulò con il Comune di Scandicci, in data 17.10.2018, un contratto di appalto Parte_1
avente a oggetto l'esecuzione di lavori per ampliamento e riqualificazione della scuola primaria “A.
Pettini” (doc. 2 fasc. opponente).
Il designò quale società esecutrice dell'appalto la consorziata Kimissa Costruzioni s.r.l. Parte_1
(ancora doc. 2 fasc. opponente).
Quest'ultima, unitamente all'ente consortile opponente, stipulò, in data 7.10.2019, con la società in nome collettivo (ora opposta) un negozio di cottimo avente a oggetto Controparte_1 CP_1
l'esecuzione di una parte dei lavori da eseguire presso la scuola A. Pettini e oggetto dell'appalto pubblico di cui si è detto (doc. 1 fasc. opponente).
Il contratto di cottimo in questione prevedeva, nello specifico, a fronte dei lavori affidati alla società
ora opposta, l'obbligo di pagamento di complessivi euro 42.882,76.
Dagli atti emerge chiaramente, ancora, che il contratto di cottimo di cui si discorre era “un contatto a
pagina 3 di 13 "MISURA"” e che “al momento della stipula veniva stabilito che la Soc. Recchia s.n.c. avrebbe
partecipato all'esecuzione di una sola parte dei lavori (tutto l'immobile tranne la )” (cfr. Pt_3
costituzione dell'opposta).
Sempre dalla lettura degli atti emerge altresì: che le opere relative al contratto di cui si è appena detto sono state eseguite;
che le somme dovute a titolo di corrispettivo sono state pagate;
che successivamente all'esecuzione delle opere in questione “Kimissa Costruzioni s.r.l. (impresa esecutrice
dei lavori c/o la scuola primaria “A. Pettini”) era in difficoltà e richiamava la Soc. Recchia s.n.c. per
eseguire la copertura della palestra”.
La causa petendi della domanda formulata da risiede proprio nella esecuzione delle CP_1
opere relative alla copertura della palestra commissionate da Kimissa s.r.l. di cui il consorzio ingiunto dovrebbe, secondo la tesi dell'opposta, in ogni caso rispondere.
Il consorzio opponente, invece, deduce la propria estraneità all'accordo relativo alla copertura della palestra, accordo che sarebbe intercorso solo tra la consorziata e l'opposta. Sul punto, l'opponente nega la sussistenza di una propria posizione di solidarietà per le obbligazioni eventualmente contratte dalla consorziata.
Eccepisce altresì l'opponente che, comunque, le sole fatture prodotte dall'opposta non costituiscono nemmeno prova della effettiva esecuzione dei lavori e, quindi, del credito indicato in seno alla fattura posta a base dell'ingiunzione (fattura 127/2021, doc. 5 allegato alla comparsa di costituzione di parte opposta).
Questi essendo i fatti concretamente rilevanti e le posizioni assunte dalle parti, la causa può essere decisa in base al principio della ragione più liquida (su cui v. ex multis, Cass. 2014 n. 9936 e Corte Cost
2022 n. 31) costituita dall'insussistenza di alcuna posizione debitoria in capo al ingiunto in Parte_1
relazione al negozio in esecuzione del quale le opere di cui si chiede la remunerazione sono state pagina 4 di 13 eseguite.
Il cuore della vicenda consiste, infatti, in ciò, che mentre il contratto di cottimo del 17.10.2019 venne stipulato dal opponente e dalla consorziata Kimissa con la società opposta, i lavori Parte_1
riguardanti la palestra e per cui è causa furono pacificamente richiesti e commissionati dalla sola
Kimissa.
La prospettiva da cui muove è quella per cui i lavori relativi alla palestra troverebbero CP_1
pur sempre titolo nel contratto di cottimo originario;
quand'anche così non fosse, a dire dell'opposta, la disciplina prevista dal codice dei contratti pubblici comporterebbe pur sempre la responsabilità solidale del per le obbligazioni assunte dalla consorziata. Parte_1
L'impostazione non può essere condivisa.
Anzitutto, deve certamente escludersi in punto di diritto che l'affidamento a di lavori CP_1
ulteriori da parte della sola consorziata esecutrice (Kimissa) rispetto a quelli indicati in sede di stipula del contratto del 17.10.2019 possa essere considerata come rientrante nel contratto medesimo in forza di una sua estensione o espansione. Piuttosto, il nuovo incarico altro non configura se non un altro e distinto negozio giuridico.
Segnatamente, infatti, mentre il negozio di cottimo del 17.10.2019 è stato stipulato oltre che dalla consorziata Kimissa e da anche dal opponente, non v'è alcuna prova che tra CP_1 Parte_1
le parti in questione sia intervenuto un nuovo accordo volto ad incidere su quello preesistente e tale da ampliarne il contenuto.
Né v'è prova di una fattispecie gestoria (di mandato o di gestione d'affari). Sul punto, si richiama quanto condivisibilmente sancito da Cass. 2018 n. 1192: “Il rapporto tra il stabile e la Parte_1
consorziata, assegnataria ed esecutrice dei lavori appaltati al , non può essere ricostruito Parte_1
secondo lo schema del mandato in quanto l'assegnazione dei lavori alla consorziata da parte del pagina 5 di 13 , essendo successiva alla costituzione del rapporto consortile e riguardando il momento Parte_1
esecutivo di detto rapporto, non può essere considerata un contratto (e quindi né un subappalto, né un
mandato), ma solo un atto unilaterale recettizio”. Mancando una fattispecie gestoria, non v'è modo di ritenere che il contratto relativo ai lavori da eseguire per la copertura della palestra -e per cui viene ora chiesto il pagamento da parte opposta- sia riconducibile al opponente. Parte_1
In secondo luogo, deve escludersi la sussistenza di una responsabilità solidale in capo al per Parte_1
le obbligazioni assunte dalle consorziate nell'esecuzione dell'appalto.
L'opposta argomenta richiamando l'art. 48 de Codice dei Contratti Pubblici ratione temporis vigente
(d.lgs. 50/2016).
Precisamente, il comma 5 di tale norma dispone che “L'offerta degli operatori economici raggruppati o
dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante,
nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori”.
Di qui, la pretesa responsabilità solidale del opponente per il negozio stipulato con Kimissa. Parte_1
La tesi è infondata.
È vero che la disposizione citata prevede la responsabilità solidale, anche nei confronti dei terzi, del benché questo non abbia contratto alcuna obbligazione. Parte_1
Senonché, trattasi di regola volta a disciplinare una fattispecie non ricorrente nel caso sub iudice.
Precisamente, l'art. 48 citato è destinato a disciplinare l'ipotesi di raggruppamento soggettivo, ivi compreso quello in forma consortile, finalizzato alla partecipazione a una gara di appalto.
Dai documenti versati in atti, in particolare dalla visura camerale del (cfr. doc.12 atto di Parte_1
opposizione) dal regolamento consortile (cfr. doc.14 atto di opposizione) e dal contratto di appalto (cfr.
doc. 2 atto di opposizione) emerge incontestabilmente come il opposto, aggiudicatario Parte_1
pagina 6 di 13 dell'appalto, è un consorzio stabile, costituito nella forma giuridica di società consortile a responsabilità limitata, come tale abilitato ai sensi dell'art. 45 comma 2 lett. c) a concorrere alle gare per l'aggiudicazione degli appalti pubblici.
Va condiviso quanto espresso sul punto, in un caso analogo recentemente deciso, dal Tribunale di
Firenze con la sentenza n. 2266 del 27.06.2025 prodotta in atti.
Segnatamente, il consorzio stabile costituisce una figura giuridica di operatore economico, disciplinata dagli artt. 45- 47 del Cod. Contratti Pubbl. (applicabile ratione temporis, d. lgs n. 50/2016) del tutto distinto dai consorzi ordinari o dai raggruppamenti temporanei di imprese, con la conseguenza che l'art. 48 c. 5 invocato dall'opposta non può trovare applicazione.
La distinzione è limpidamente descritta da Adunanza Plenaria 2021 n. 5: “Occorre partire dalla
peculiare configurazione del consorzio stabile, prevista dall' art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs. n.
50/2016, rispetto al consorzio ordinario di cui agli artt. 2602 e ss. del codice civile. Quest'ultimo, pur
essendo un autonomo centro di rapporti giuridici, non comporta l'assorbimento delle aziende
consorziate in un organismo unitario costituente un'impresa collettiva, né esercita autonomamente e
direttamente attività imprenditoriale, ma si limita a disciplinare e coordinare, attraverso
un'organizzazione comune, le azioni degli imprenditori riuniti (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. trib., 9
marzo 2020, n. 6569; Cass. civ., sez. I, 27 gennaio 2014, n. 1636). Nel consorzio con attività esterna la
struttura organizzativa provvede all'espletamento in comune di una o alcune funzioni (ad esempio,
l'acquisto di beni strumentali o di materie prime, la distribuzione, la pubblicità, etc.), ma nemmeno in
tale ipotesi il , nella sua disciplina civilistica, è dotato di una propria realtà aziendale. Ne Parte_1
discende che, ai fini della disciplina in materia di contratti pubblici, il consorzio ordinario è
considerato un soggetto con identità plurisoggettiva, che opera in qualità di mandatario delle imprese
della compagine. Esso prende necessariamente parte alla gara per tutte le consorziate e si qualifica
pagina 7 di 13 attraverso di esse, in quanto le stesse, nell'ipotesi di aggiudicazione, eseguiranno il servizio,
rimanendo esclusa la possibilità di partecipare solo per conto di alcune associate (cfr., ex multis,
Cons. St., sez. V, 6 ottobre 2015, n. 4652, il quale ha statuito l'illegittimità della partecipazione di un
consorzio ordinario che, pur riunendo due società, aveva dichiarato di gareggiare per conto di una
sola di esse). Non è così per i consorzi stabili. Questi, a mente dell'art. 45, comma 2, lett. c) del d.lgs.
n. 50/2016, sono costituiti “tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società
cooperative di produzione e lavoro” che “abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore
dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni
a tal fine una comune struttura di impresa”. E' in particolare il riferimento aggiuntivo e qualificante
alla “comune struttura di impresa” che induce ad approdare verso lidi ermeneutici diversi ed opposti
rispetto a quanto visto per i consorzi ordinari. I partecipanti in questo caso danno infatti vita ad una
stabile struttura di impresa collettiva, la quale, oltre a presentare una propria soggettività giuridica
con autonomia anche patrimoniale, rimane distinta e autonoma rispetto alle aziende dei singoli
imprenditori ed è strutturata, quale azienda consortile per eseguire, anche in proprio (ossia senza
l'ausilio necessario delle strutture imprenditoriali delle consorziate), le prestazioni affidate a mezzo
del contratto (da ultimo, Cons. St., sez. VI, 13 ottobre 2020, n. 6165)”.
L'estensione analogica della regola della solidarietà verso i terzi prevista per i consorzi ordinari di cui all'art. 48 c. 5 d.lgs. 50/2016 appare recisamente da escludere.
Per i consorzi stabili la disciplina esiste già e prevede la solidarietà solo verso la stazione appaltante
(art. 47 d.gls. 50/2016 “I consorzi stabili … eseguono le prestazioni o con la propria struttura o
tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che ciò costituisca subappalto, ferma la
responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante”).
Difettano, evidentemente, tutti i presupposti fondamentali dell'analogia.
pagina 8 di 13 Difetta, anzitutto, la lacuna dell'ordinamento, avendo il legislatore distinto la disciplina della responsabilità dei raggruppamenti e dei consorzi finalizzati alla partecipazione alla gara, da quella dei consorzi stabili.
Difetta, altresì, la medesimezza della ratio giacché nel caso dei consorzi stabili non viene avvertita l'esigenza di rafforzamento di tutela dei terzi su cui riposa la prevista solidarietà nel caso di raggruppamenti temporanei.
Difetta altresì la non eccezionalità della legge di cui si vuole ottenere l'applicazione analogica, giacché
la disciplina della solidarietà designata dall'art. 48 d.lgs. 50/2016 deroga al principio generale per cui l'art. 1372 c.c.
A sostegno della propria tesi, parte opposta, nelle proprie comparse conclusionali, richiama Cassazione
n.12131 del 08.05.2025 (cfr. pag. 9 comparsa conclusionale).
Secondo quanto stabilito dalla Suprema Corte nella sentenza richiamata: “In materia di appalti
pubblici, quando un consorzio di cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge n.
422 del 1909 partecipa ad una procedura di affidamento di lavori pubblici in associazione temporanea
di imprese, si applica il regime di responsabilità solidale previsto dall'art. 37, comma 5, del d.lgs. n.
163/2006, che determina la responsabilità solidale dei concorrenti raggruppati o dei consorziati nei
confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Tale
responsabilità solidale opera anche quando il , facente parte dell'ATI aggiudicataria Parte_1
dell'appalto, assegna l'esecuzione dei lavori ad una propria consorziata e quest'ultima stipula contratti
di subappalto con terzi soggetti. La normativa speciale sui contratti pubblici deroga ai principi
generali del Codice civile in materia di responsabilità contrattuale, estendendo la responsabilità del
alle obbligazioni assunte dalla consorziata esecutrice nei confronti dei subappaltatori, Parte_1
indipendentemente dal fatto che non sussista un rapporto contrattuale diretto tra il e il Parte_1
pagina 9 di 13 subappaltatore. L'art. 37, comma 5, del codice dei contratti pubblici del 2006 si applica non soltanto ai
consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c., ma anche ai consorzi di cooperative di
produzione e lavoro di cui alla lett. b) dell'art. 34 del medesimo decreto, in quanto la lett. e) dell'art.
34 espressamente ricomprende tra i soggetti destinatari della disciplina dell'art. 37 anche i consorzi
costituiti tra i soggetti di cui alla lett. b). La responsabilità solidale trova il proprio fondamento nella
partecipazione congiunta alla procedura di gara mediante offerta cumulativa, volta ad assicurare una
più incisiva tutela delle situazioni soggettive dell'amministrazione e dei terzi subappaltatori e fornitori
in caso di inadempimento, attraverso l'estensione della responsabilità anche alle imprese associate o
consorziate. Il che partecipa in ATI deve indicare in sede di offerta le consorziate per le Parte_1
quali concorre, generando un rapporto di rilevanza esterna che comporta la riferibilità dell'attività
della consorziata designata al stesso ai fini della responsabilità solidale verso Parte_1
subappaltatori e fornitori, escludendo che tale rapporto possa configurarsi come meramente indiretto
e privo di effetti verso i terzi.”
Trattasi, invero, di prospettiva non diversa da quella che qui si condivide e che comporta il rigetto della pretesa di CP_1
Difatti, nella pronuncia richiamata dall'opposta, la Corte regolatrice ritiene applicabile la disciplina della solidarietà (designata, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, dal d.lgs. 163/2006) non già al caso di consorzi stabili, sibbene al caso di raggruppamenti temporanei di imprese di cui facciano parte, tra gli altri operatori economici, anche i consorzi stabili e ritiene, in questo caso, solidalmente responsabili tutti gli operatori economici appartenenti all'ATI, anche per le obbligazioni assunte da una consorziata del stabile parte del raggruppamento. Parte_1
Devesi osservare, più in particolare, che, come osservato dal Tribunale di Firenze (27.06.2025, in atti):
“l'art. 48 comma 5° del D. lgs n. 50/2016, […] presuppone la partecipazione all'appalto pubblico
pagina 10 di 13 mediante l'istituzione di un raggruppamento temporaneo di imprese o di un consorzio ordinario e la
presentazione di un'offerta congiunta in sede di gara”, sicché “non sembra possibile operare
un'applicazione in via analogica o estensiva della norma in questione ai consorzi stabili, in ragione
sia del carattere speciale che connota le previsioni in materia di appalti pubblici, sia della differenza
ontologica sussistente tra gli operatori economici rispettivamente contemplati dagli artt. 45 e 47 del
Codice degli Appalti Pubblici, da una parte, e dall'art. 48, dall'altra, più volte rimarcata dalla
giurisprudenza del Consiglio di Stato e della Corte di cassazione (Cons. Stato -Ad. Plen., n. 5/2021;
Cass. n. 1192/2018)”.
Aggiungasi che secondo il condivisibile orientamento della Corte regolatrice la responsabilità solidale del con attività esterna di cui all'art. 2615 c.c., anche qualora costituito nella forma della Parte_1
società cooperativa a responsabilità limitata, non è configurabile in riferimento alle obbligazioni contratte direttamente ed esclusivamente dalle singole imprese che ne fanno parte “le quali, nei
rapporti con i terzi, non sono legittimate ad impegnare il , essendo quest'ultimo dotato di Parte_1
propri organi e dovendo escludersi che la mera costituzione dell'organizzazione comune comporti, in
assenza di specifiche disposizioni, il conferimento ai consorziati di un mandato ad agire per conto
della stessa;
ne' tale mandato è ricollegabile all'assegnazione dei lavori, la quale, comportando
l'individuazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione delle opere, nell'ambito della funzione di
coordinamento affidata al , determina una responsabilità solidale di quest'ultimo nei Parte_1
confronti dei terzi con cui esso abbia contrattato, ma non anche nei confronti di quelli che abbiano
contrattato con l'impresa consorziata” (Cass. n. 1636/2014).
Proprio in tema di appalti pubblici in un caso analogo di aggiudicazione di appalto da parte di un consorzio di cooperative di produzione e lavori, in virtù del principio di autonoma soggettività
giuridica riconosciuto alle cooperative riunite nel , la Suprema Corte ha chiarito come nel Parte_1
caso si assegnazione a una consorziata dell'esecuzione dei lavori da questa poi subappaltati ad altra pagina 11 di 13 impresa estranea al “in caso di inadempimento dell'impresa consorziata subappaltante nei Parte_1
confronti dell'impresa fornitrice, il non ne è responsabile in solido con l'impresa Parte_1
assegnataria consorziata, atteso che - in assenza di disposizioni di legge speciali contrarie e non
potendo trovare applicazione l'art. 13 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, rilevante "ratione
temporis", che si riferisce alla partecipazione alle procedure di affidamento di imprese e consorzi in
"associazione temporanea" - valgono la regola generale di cui all'art. 1372, secondo comma, cod. civ.,
a norma del quale il contratto non produce effetti rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge, e
quella di cui all'art. 1292 cod. civ., per il quale la solidarietà passiva nel rapporto obbligatorio
presuppone una specifica previsione della legge o del titolo” (Cass. Sentenza n. 8124 del 02/04/2010).
Ciò vale a fortiori per i consorzi stabili costituiti nella forma di società a responsabilità limitata in cui
“la causa consortile può comportare la deroga delle norme che disciplinano il tipo adottato ove la loro
applicazione sia incompatibile con profili essenziali del fenomeno consortile, fermo restando che
siffatta deroga non può giustificare lo stravolgimento dei principi fondamentali che regolano il tipo di
società di capitali scelto, al punto da renderlo non più riconoscibile rispetto al corrispondente modello
legale; tra i principi inderogabili rientra quello recato dall'art. 2472, comma 1, c.c., in virtù del quale
nella s.r.l., per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio” (Cass.
Sentenza n. 7473 del 23/03/2017)
Per tutto quanto esposto, anche per il caso del contratto in questione, autonomamente stipulato dalla consorziata con l'opposta, vale il principio della relatività degli effetti del contratto previsto all'art. 1372, comma 2, c.c. per cui il negozio ha effetto solo tra le parti che lo hanno stipulato.
Ne deriva che, anche nel caso di specie, in mancanza di specifiche disposizioni di segno contrario e tenuto conto dell'autonomia di cui sono dotate le società di capitali in ragione della personalità
giuridica di cui le stesse godono, deve negarsi la sussistenza di alcuna obbligazione in capo al pagina 12 di 13 per il negozio stipulato tra la consorziata esecutrice dei lavori e l'opposta. Parte_1
Una volta esclusa la titolarità del rapporto in capo al e la conseguente sussistenza di una Parte_1
obbligazione in capo allo stesso, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Del tutto conseguente a un tale sito della lite è l'infondatezza dell'istanza di cui all'art. 96 c.p.c.
formulata dall'opposta.
Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e si liquidano nella somma di euro 2.540,00, oltre accessori di legge (D.M. n. 55/2014, nella parte relativa ai giudizi di cognizione innanzi il Tribunale di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, avuto riguardo ai valori minimi, in considerazione del valore della domanda e della complessità del giudizio).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
revoca il decreto ingiuntivo n. 303/2022 (R.G. n. 607/2022), emesso dal Tribunale di Enna in data
13.10.2022 e depositato in pari data;
condanna al pagamento, in favore del Controparte_1 Controparte_2
delle spese processuali del presente giudizio, liquidate in € 2.540,00 per compensi
[...]
professionali, oltre accessori di legge.
Enna, 14 novembre 2025
Il GIUDICE
AV AL
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