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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 21/10/2025, n. 945 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 945 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1089/2022 promossa da
C.F. , residente in [...] C.F._1 di Pettori n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Poggianti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attore
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via G. Grezar 14, in persona del procuratore Dott. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Sturlese del Foro di La Spezia, giusta procura in atti
Convenuto
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Pisa (PI), Piazza Giuseppe Mazzini n. 7
Convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
*** Ha agito in giudizio in opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 08720219001684333000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720060006622009000, chiedendo in via preliminare la
1 sospensione dell'esecuzione e nel merito chiedendo di dichiarare nulla o di procedere all'annullamento della cartella in oggetto;
nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1. Ha ricevuto in data 18.01.2022 la notifica della intimazione di pagamento n.
08720219001684333000, emessa da – Controparte_1 provincia di Pisa in riferimento a varie cartelle di pagamento, tra le quali la cartella n. 08720060006622009000, notificata all'attore in data 23/10/2006 nell'interesse della per un importo complessivo pari ad € 39.991,84; Controparte_3
2. La suddetta cartella di pagamento riguardava molteplici sanzioni amministrative ex l. 689/1981 art. 27 e l. 386/1990;
3. Tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento – atti tra i quali non sono intercorse altre notifiche da parte dell'Esattore - è intervenuta la prescrizione del credito, valendo il termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981;
4. La decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, produce solo l'effetto dell'irretrattabilità del credito con conseguente inapplicabilità del 2953 c.c.;
5. In ogni caso, anche il termine decennale di prescrizione sarebbe decorso.
Il giudice istruttore precedentemente assegnatario, con provvedimento del 30.03.2022 ha sospeso inaudita altera parte l'esecutività dell'intimazione di pagamento n.
08720219001684333000 limitatamente al credito recato dalla cartella di pagamento n.
08720060006622009000.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che:
6. Vi è incompetenza per materia del tribunale adito trattandosi di sanzione amministrativa in materia di assegni, con conseguente competenza del Giudice di
Pace;
7. Non vi è legittimazione passiva di in punto di Controparte_1
accezione di prescrizione;
8. La cartella di pagamento è stata notificata la prima volta il 23.10.2006 senza che l'attore abbia proposto alcuna impugnazione;
2 9. ha notificato una prima intimazione di Controparte_1
pagamento nell'anno 2010 in data 2.09.2010 e una seconda intimazione di pagamento nell'anno 2019 in data 29.01.2020 con efficacia interruttiva dei termini di prescrizione;
10. L'attore ha presentato contestualmente istanza di sospensione della riscossione ex
L. 228/2012, non comprendendo le ragioni della contestuale opposizione.
La , pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio, ed ha Controparte_3 presentato una nota.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 16.11.2022, è stato confermato il provvedimento di sospensione.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 16.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Sull'eccezione di incompetenza
L'eccezione non merita accoglimento, per le ragioni già dedotte nell'ordinanza del
24.07.2023, da intendere qui richiamata. Preliminarmente si osserva che parte attrice ha agito in giudizio contestando il diritto dell'ente impositore a procedere all'esecuzione forzata, senza che essa sia ancora formalmente iniziata, ai sensi dell'art. 615 comma 1
c.p.c.
Nel caso di opposizione all'esecuzione la Suprema Corte ha precisato che l'opposizione
“va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). La materia cui ha riguardo l'art. 615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata
a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 22-bis della legge 24/11/1981, n. 689"
(Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi, anche per l'illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
3 cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n. 3156;
Cass. 05/05/2022, n. 14304; Cass. 18/05/2023, n. 13762; Cass. Civ 14.11.2024, n. 2938).
In particolare, la cartella esattoriale oggetto di causa riguarda quattro violazioni dell'art. 1
c.2 L. 386/90 per la reiterata emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario;
benché il limite edittale massimo della sanzione per la singola violazione non superi la somma di € 15.493 di cui all'art. 6 comma 5 lett. a) del d.lgs. 150 del 2011 (il massimo edittale di cui alla L. 386 del 1990 è € 12.394,97), nel caso di specie deve applicarsi il criterio del cumulo oggettivo ex art. 10 c.2 c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha infatti affermato che “Nei limiti in cui la competenza viene fissata in base all'esclusivo criterio del valore, deve trovare applicazione il principio del cumulo stabilito dall'art. 10 c.p.c., comma 2, onde, ove sia proposta congiuntamente opposizione avverso più ordinanze - ingiunzioni, si determinerà l'esigenza di provvedere ad una sommatoria tra le stesse e potrà configurarsi, quand'anche per ciascuna sanzione sussista la competenza del giudice di pace, la trasmigrazione della competenza al tribunale;
in tal caso, la determinazione del valore delle singole domande, per i fini implicati dal cumulo, dovrà avvenire secondo i criteri indicati dallo stesso art. 22 bis, comma 3, lett. a) e
b) e, perciò, dovranno, da un lato, essere sommati i valori massimi edittali per ciascuna sanzione, per verificare se si realizzi o meno il superamento dell'importo di Euro 15.493,71 (equivalente a L.
30.000.000), oppure, agli stessi fini, dovranno essere addizionate le distinte sanzioni secondo un criterio proporzionale (Cass. Civ. 13551/2011)”.
Nel caso di specie il cumulo dei massimi edittali delle sanzioni in oggetto supera certamente il limite di € 15.493 di cui all'art. 6 c.5 lett. a) d.lgs. 150/2011, con conseguente competenza del Tribunale adito.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere rigettata.
In via preliminare si rileva che la giurisprudenza citata da parte convenuta si riferisce alla diversa ipotesi di opposizioni alla riscossione di crediti previdenziali, in cui la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, potendo avvenire l'iscrizione a ruolo in assenza di avviso di accertamento
(art. 24 s.s. d.lgs. 46/99). In questo caso l'opposizione, infatti, può avere a oggetto il merito della pretesa contributiva, da contestare al soggetto che ha erogato la sanzione.
4 Diversamente, nel caso di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso un ruolo composto da crediti relativi a sanzioni amministrative diverse, si ha una preventiva contestazione della violazione e la possibilità di contestare il merito della sanzione attraverso il rimedio dell'opposizione a sanzione amministrativa da esperire nei confronti dell'ente impositore. In tali casi, pertanto, si deve ribadire il tradizionale orientamento secondo il quale “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (ex multis Cass. Civ. 3870/2024)”.
Nel caso in oggetto, le contestazioni dell'attore riguardano esclusivamente la prescrizione di una cartella esattoriale, in considerazione del decorso del termine di prescrizione superiore ai cinque anni tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento, vizio attinente alla procedura di riscossione, con conseguentemente legittimazione passiva dell' . Controparte_1
3. Sulla prescrizione della cartella esattoriale
L' ha espressamente dedotto di aver proceduto alla notifica di una Controparte_1 prima intimazione di pagamento nell'anno 2010 in data 02.09.2010 e ad una seconda intimazione di pagamento nell'anno 2019 in data 29.01.2020, atto non impugnato e non contestato nei termini di legge da parte attrice.
Pur condividendo quanto dedotto nel provvedimento di sospensione dell'esecuzione in punto di inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., ritiene la scrivente che parte attrice avrebbe ben potuto e dovuto eccepire l'intervenuta prescrizione proponendo rituale opposizione all'intimazione di pagamento notifica in data 29.01.2020, il cui ricevimento non è stato contestato dall'attore.
In particolare, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio,
5 ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con
l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate).” (Cassazione Civile sentenza n. 22108 del 2024), principio confermato da recente pronuncia, nel cui testo si legge “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche
l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento
(fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione” (Cassazione Civile sentenza n. 6346 del 2025).
Considerato che parte attrice non ha impugnato l'intimazione di pagamento del 2020, che pertanto nulla può eccepire sul punto in questa sede, che oggetto della presenta opposizione è l'atto di intimazione di pagamento n. 08720219001684333000 notificato in data 18.01.2022, ritenuto che, dall'intimazione del 2020, non sia trascorso il termine di prescrizione di 5 anni previsto dalla legge, l'opposizione è rigettata.
4. Sulle spese legali
Considerata la peculiarità della materia e le sentenze più recenti della Suprema Corte intervenute sulla questione in esame superando orientamenti contrastanti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1089/2022, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione
Compensa le spese di lite.
Pisa, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
7
In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Pisa
Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Stefana Curadi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 1089/2022 promossa da
C.F. , residente in [...] C.F._1 di Pettori n. 39, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Poggianti del Foro di Pisa, giusta procura in atti
Attore
(C.F. ) con sede Controparte_1 P.IVA_1 legale in Roma, Via G. Grezar 14, in persona del procuratore Dott. CP_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Sturlese del Foro di La Spezia, giusta procura in atti
Convenuto
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, con sede in Pisa (PI), Piazza Giuseppe Mazzini n. 7
Convenuto contumace
Precisazione delle conclusioni: all'udienza del 16.07.2025 – tenuta in modalità cartolare
- le parti hanno precisato le conclusioni come da note ritualmente depositate.
In fatto e in diritto
*** Ha agito in giudizio in opposizione all'esecuzione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso l'intimazione di pagamento n. 08720219001684333000 con riferimento alla cartella di pagamento n. 08720060006622009000, chiedendo in via preliminare la
1 sospensione dell'esecuzione e nel merito chiedendo di dichiarare nulla o di procedere all'annullamento della cartella in oggetto;
nel merito dell'opposizione ha dedotto che:
1. Ha ricevuto in data 18.01.2022 la notifica della intimazione di pagamento n.
08720219001684333000, emessa da – Controparte_1 provincia di Pisa in riferimento a varie cartelle di pagamento, tra le quali la cartella n. 08720060006622009000, notificata all'attore in data 23/10/2006 nell'interesse della per un importo complessivo pari ad € 39.991,84; Controparte_3
2. La suddetta cartella di pagamento riguardava molteplici sanzioni amministrative ex l. 689/1981 art. 27 e l. 386/1990;
3. Tra la notifica della cartella e la notifica dell'intimazione di pagamento – atti tra i quali non sono intercorse altre notifiche da parte dell'Esattore - è intervenuta la prescrizione del credito, valendo il termine quinquennale ex art. 28 l. 689/1981;
4. La decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dell'impugnazione, produce solo l'effetto dell'irretrattabilità del credito con conseguente inapplicabilità del 2953 c.c.;
5. In ogni caso, anche il termine decennale di prescrizione sarebbe decorso.
Il giudice istruttore precedentemente assegnatario, con provvedimento del 30.03.2022 ha sospeso inaudita altera parte l'esecutività dell'intimazione di pagamento n.
08720219001684333000 limitatamente al credito recato dalla cartella di pagamento n.
08720060006622009000.
Si è costituta in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e deducendo che:
6. Vi è incompetenza per materia del tribunale adito trattandosi di sanzione amministrativa in materia di assegni, con conseguente competenza del Giudice di
Pace;
7. Non vi è legittimazione passiva di in punto di Controparte_1
accezione di prescrizione;
8. La cartella di pagamento è stata notificata la prima volta il 23.10.2006 senza che l'attore abbia proposto alcuna impugnazione;
2 9. ha notificato una prima intimazione di Controparte_1
pagamento nell'anno 2010 in data 2.09.2010 e una seconda intimazione di pagamento nell'anno 2019 in data 29.01.2020 con efficacia interruttiva dei termini di prescrizione;
10. L'attore ha presentato contestualmente istanza di sospensione della riscossione ex
L. 228/2012, non comprendendo le ragioni della contestuale opposizione.
La , pur regolarmente citata non si è costituita in giudizio, ed ha Controparte_3 presentato una nota.
Instaurato il contraddittorio, con provvedimento del 16.11.2022, è stato confermato il provvedimento di sospensione.
La causa è stata istruita documentalmente.
All'udienza del 16.07.2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte e, concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di scritti conclusivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
1. Sull'eccezione di incompetenza
L'eccezione non merita accoglimento, per le ragioni già dedotte nell'ordinanza del
24.07.2023, da intendere qui richiamata. Preliminarmente si osserva che parte attrice ha agito in giudizio contestando il diritto dell'ente impositore a procedere all'esecuzione forzata, senza che essa sia ancora formalmente iniziata, ai sensi dell'art. 615 comma 1
c.p.c.
Nel caso di opposizione all'esecuzione la Suprema Corte ha precisato che l'opposizione
“va proposta al giudice competente per valore o materia (art. 615 cod. proc. civ.). La materia cui ha riguardo l'art. 615 cod. proc. civ. è quella che corrisponde ai diritti dei quali, se pur sulla base di un titolo esecutivo, si chiede l'attuazione coattiva. Trattandosi di obbligazioni di pagamento derivanti dalla violazione di norme punite con sanzione amministrativa pecuniaria, esiste una materia siffatta, delineata
a fini di competenza, e questa materia è configurata dall'art. 22-bis della legge 24/11/1981, n. 689"
(Cass. 18/02/2008, n. 4022; tra i tantissimi arresti conformi, anche per l'illustrazione della continuità tra la legge n. 689 del 1981 e gli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150,
3 cfr. Cass. 18/02/2015, n. 3283; Cass. 05/05/2015, n. 8963; Cass. 07/02/2017, n. 3156;
Cass. 05/05/2022, n. 14304; Cass. 18/05/2023, n. 13762; Cass. Civ 14.11.2024, n. 2938).
In particolare, la cartella esattoriale oggetto di causa riguarda quattro violazioni dell'art. 1
c.2 L. 386/90 per la reiterata emissione di assegni senza l'autorizzazione del trattario;
benché il limite edittale massimo della sanzione per la singola violazione non superi la somma di € 15.493 di cui all'art. 6 comma 5 lett. a) del d.lgs. 150 del 2011 (il massimo edittale di cui alla L. 386 del 1990 è € 12.394,97), nel caso di specie deve applicarsi il criterio del cumulo oggettivo ex art. 10 c.2 c.p.c.
In particolare, la Suprema Corte ha infatti affermato che “Nei limiti in cui la competenza viene fissata in base all'esclusivo criterio del valore, deve trovare applicazione il principio del cumulo stabilito dall'art. 10 c.p.c., comma 2, onde, ove sia proposta congiuntamente opposizione avverso più ordinanze - ingiunzioni, si determinerà l'esigenza di provvedere ad una sommatoria tra le stesse e potrà configurarsi, quand'anche per ciascuna sanzione sussista la competenza del giudice di pace, la trasmigrazione della competenza al tribunale;
in tal caso, la determinazione del valore delle singole domande, per i fini implicati dal cumulo, dovrà avvenire secondo i criteri indicati dallo stesso art. 22 bis, comma 3, lett. a) e
b) e, perciò, dovranno, da un lato, essere sommati i valori massimi edittali per ciascuna sanzione, per verificare se si realizzi o meno il superamento dell'importo di Euro 15.493,71 (equivalente a L.
30.000.000), oppure, agli stessi fini, dovranno essere addizionate le distinte sanzioni secondo un criterio proporzionale (Cass. Civ. 13551/2011)”.
Nel caso di specie il cumulo dei massimi edittali delle sanzioni in oggetto supera certamente il limite di € 15.493 di cui all'art. 6 c.5 lett. a) d.lgs. 150/2011, con conseguente competenza del Tribunale adito.
2. Sull'eccezione di carenza di legittimazione passiva
Anche l'eccezione di carenza di legittimazione passiva deve essere rigettata.
In via preliminare si rileva che la giurisprudenza citata da parte convenuta si riferisce alla diversa ipotesi di opposizioni alla riscossione di crediti previdenziali, in cui la notifica al debitore di un avviso di accertamento non costituisce atto presupposto necessario del procedimento, potendo avvenire l'iscrizione a ruolo in assenza di avviso di accertamento
(art. 24 s.s. d.lgs. 46/99). In questo caso l'opposizione, infatti, può avere a oggetto il merito della pretesa contributiva, da contestare al soggetto che ha erogato la sanzione.
4 Diversamente, nel caso di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 comma 1 c.p.c. avverso un ruolo composto da crediti relativi a sanzioni amministrative diverse, si ha una preventiva contestazione della violazione e la possibilità di contestare il merito della sanzione attraverso il rimedio dell'opposizione a sanzione amministrativa da esperire nei confronti dell'ente impositore. In tali casi, pertanto, si deve ribadire il tradizionale orientamento secondo il quale “l'agente della riscossione è titolare esclusivo dell'azione esecutiva per la riscossione dei crediti esattoriali e, pertanto, è da ritenersi necessariamente legittimato passivo nelle opposizioni esecutive avanzate del debitore. L'agente della riscossione è, anzi, l'unico legittimato passivo necessario, quale soggetto titolare in via esclusiva dell'azione esecutiva, avendo l'onere di chiamare eventualmente in giudizio l'ente creditore, laddove siano in discussione questioni attinenti al credito o comunque che non riguardino esclusivamente la regolarità degli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 112 del 1999 (ex multis Cass. Civ. 3870/2024)”.
Nel caso in oggetto, le contestazioni dell'attore riguardano esclusivamente la prescrizione di una cartella esattoriale, in considerazione del decorso del termine di prescrizione superiore ai cinque anni tra la notifica della cartella e l'intimazione di pagamento, vizio attinente alla procedura di riscossione, con conseguentemente legittimazione passiva dell' . Controparte_1
3. Sulla prescrizione della cartella esattoriale
L' ha espressamente dedotto di aver proceduto alla notifica di una Controparte_1 prima intimazione di pagamento nell'anno 2010 in data 02.09.2010 e ad una seconda intimazione di pagamento nell'anno 2019 in data 29.01.2020, atto non impugnato e non contestato nei termini di legge da parte attrice.
Pur condividendo quanto dedotto nel provvedimento di sospensione dell'esecuzione in punto di inapplicabilità dell'art. 2953 c.c., ritiene la scrivente che parte attrice avrebbe ben potuto e dovuto eccepire l'intervenuta prescrizione proponendo rituale opposizione all'intimazione di pagamento notifica in data 29.01.2020, il cui ricevimento non è stato contestato dall'attore.
In particolare, la Suprema Corte ha recentemente affermato che “In tema di contenzioso tributario, l'iscrizione ipotecaria che fa seguito ad una pluralità di atti prodromici divenuti definitivi per mancata impugnazione, non integrando un nuovo ed autonomo atto impositivo, è sindacabile in giudizio,
5 ai sensi dell'art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, soltanto per vizi propri e non per vizi attinenti agli atti precedenti, che dovevano essere fatti valere con la loro impugnazione. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione impugnata, secondo cui la mancata impugnazione delle cartelle di pagamento, delle intimazioni e del preavviso di iscrizione ipotecaria non precludeva al contribuente di eccepire, con
l'impugnazione della successiva iscrizione ipotecaria, la prescrizione del credito, sebbene già maturata prima della notificazione delle intimazioni non impugnate).” (Cassazione Civile sentenza n. 22108 del 2024), principio confermato da recente pronuncia, nel cui testo si legge “Va data, pertanto, continuità alla giurisprudenza secondo la quale il meccanismo di cui all'art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. n. 546 del 1992 (a mente del quale la mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo), comporta che, se l'intimazione di pagamento – nel senso sopra precisato – non viene impugnata (facendo valere la sua sola nullità per mancata notifica degli atti presupposti o anche
l'illegittimità della pretesa per vicende ad essa attinenti, come la prescrizione della stessa), il relativo credito si consolida e non possono essere fatte valere vicende estintive anteriori alla sua notifica (Cass., n. 22108 del 2024 cit., Cass. 22/04/2024, n. 10736). Va, viceversa, disatteso, il diverso ed isolato orientamento
(fatto proprio, tra le più recenti, da Cass. 17/06/2024, n. 16743) che, facendo leva sul solo riferimento letterale, ritiene che l'avviso di intimazione, sebbene contenente l'esplicitazione di una ben definita pretesa tributaria, non sia un atto previsto tra quelli di cui all'art. 19 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con conseguente facoltà e non obbligo di impugnazione” (Cassazione Civile sentenza n. 6346 del 2025).
Considerato che parte attrice non ha impugnato l'intimazione di pagamento del 2020, che pertanto nulla può eccepire sul punto in questa sede, che oggetto della presenta opposizione è l'atto di intimazione di pagamento n. 08720219001684333000 notificato in data 18.01.2022, ritenuto che, dall'intimazione del 2020, non sia trascorso il termine di prescrizione di 5 anni previsto dalla legge, l'opposizione è rigettata.
4. Sulle spese legali
Considerata la peculiarità della materia e le sentenze più recenti della Suprema Corte intervenute sulla questione in esame superando orientamenti contrastanti, sussistono giustificati motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa R.G. 1089/2022, disattesa ogni contraria istanza
Rigetta l'opposizione
Compensa le spese di lite.
Pisa, 21.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefana Curadi
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