Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. II, sentenza 15/12/2025, n. 1091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 1091 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01091/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00683/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA NON DEFINITIVA
sul ricorso numero di registro generale 683 del 2025, proposto da
IN AR, RA AR, rappresentati e difesi dall'avvocato Toni De Simone, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Comune di Frosinone, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Tagliaferri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Per l’accertamento e la declaratoria di illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frosinone sull’istanza-diffida inoltrata via pec in data 02 Agosto 2024, di retrocessione parziale dei beni espropriati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Frosinone;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 la dott.ssa RO IA ST IM e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto l'art. 36, co. 2, cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio i ricorrenti hanno chiesto l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Frosinone sull’istanza inoltrata dagli stessi in data 2 agosto 2024, di retrocessione parziale di beni espropriati, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 327/2001;
2. Si è costituito in giudizio il Comune di Frosinone con memoria, nella quale ha rappresentato che con nota prot. n. 60038 del 30 settembre 2025, in atti prodotta, ha dato riscontro all’istanza dei ricorrenti, comunicando l’impossibilità, allo stato, di effettuare la retrocessione, poiché sulle aree interessate permarrebbe ad oggi una destinazione a pubblica utilità; ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
3. All’udienza fissata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, la difesa dei ricorrenti ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione, con riguardo alla domanda di declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento dell’amministrazione sull’istanza di retrocessione ed ha rappresentato la permanenza dell’interesse, con riferimento alla pronuncia sulla fondatezza dell’istanza di retrocessione parziale delle aree espropriate, ex artt. 46 e 47 D.P.R. 327/2001;
4. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza camerale del 9 dicembre 2025.
5. Rilevato che sussistono i presupposti per la declaratoria di parziale improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse sulla domanda volta alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio del Comune di Frosinone sull’istanza dei ricorrenti di retrocessione parziale dei beni espropriati.
In base al principio consolidato dalla giurisprudenza amministrativa, la sopraggiunta carenza di interesse si configura quando, successivamente alla proposizione del ricorso, intervengono fatti che fanno venir meno l’utilità della pronuncia giurisdizionale. Nel caso di ricorso avverso il silenzio inadempimento dell’amministrazione, l’adozione del provvedimento richiesto nelle more del giudizio determina necessariamente l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Il T.A.R. Campania – Napoli, con sentenza n. 5177 del 2022, ha chiarito che “qualora successivamente alla proposizione di un ricorso avverso il silenzio-inadempimento della P.A. sopravvenga l’adozione del provvedimento espresso richiesto dal ricorrente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”. Analogamente il T.A.R. Campania – Napoli, sentenza n. 1743 del 2024, ha stabilito che “nel caso di ricorso avverso il silenzio-inadempimento, qualora l’amministrazione adotti il provvedimento richiesto successivamente alla proposizione del ricorso ma prima della decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse”.
Nel caso di specie, la nota comunale del 30 settembre 2025 si è pronunciata sull’istanza dei ricorrenti di retrocessione parziale dei beni espropriati, facendo così venir meno il silenzio inadempimento dell’Ente.
Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato in parte improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con riferimento alla declaratoria di illegittimità del silenzio inadempimento del Comune sull’istanza dei ricorrenti.
Con la medesima nota, l’Ente ha rappresentato di non poter procedere alla retrocessione richiesta dai ricorrenti, poiché sulle aree espropriate interessate permarrebbe, ad oggi, una destinazione a pubblica utilità.
Deve quindi ritenersi, anche alla luce della dichiarazione resa in udienza dalla difesa dei ricorrenti, la permanenza dell’interesse alla decisione con riferimento alla fondatezza della richiesta di retrocessione parziale dei beni espropriati.
Deve essere pertanto, disposto il mutamento del rito per la trattazione della causa con rito ordinario, secondo quanto disposto dall’art. 32, comma 2, cod. proc. amm.
Per giurisprudenza costante la dichiarazione di improcedibilità, analogamente a quella di cessata materia del contendere, comporta che il giudice debba liquidare le spese di giudizio secondo il criterio della cd. “soccombenza virtuale”, ovvero secondo quello che sarebbe stato l'esito del processo ove detta declaratoria non fosse intervenuta, apprezzato secondo una sommaria delibazione del merito della pretesa azionata (Cons. Stato, Sez. VII, 02/10/2024, n. 7946; T.A.R. Campania Salerno, Sez. I, 02/10/2024, n. 1776).
Nel caso di specie le spese processuali, sulla base del principio della c.d. “soccombenza virtuale”, devono essere poste a carico del Comune di Frosinone e sono liquidate come in dispositivo, in quanto l’istanza dei ricorrenti ha avuto riscontro dal Comune solo dopo la notifica del ricorso, quando si era ormai formato il provvedimento tacito di diniego.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di Latina (Sezione Seconda), non definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
dichiara l’improcedibilità per sopravvenuta carenza d’interesse dell’azione volta alla declaratoria dell’illegittimità del silenzio inadempimento del Comune di Frosinone;
Dispone il mutamento del rito per la trattazione ordinaria dell’istanza di retrocessione e fissa all’uopo l’udienza pubblica del 22 settembre 2026;
Condanna il Comune di Frosinone al pagamento in favore dei ricorrenti delle spese della presente fase del giudizio, che si liquidano in euro 1.000,00 (mille/00) oltre accessori, come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
UD AN, Presidente FF
Massimiliano Scalise, Referendario
RO IA ST IM, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RO IA ST IM | UD AN |
IL SEGRETARIO