Ordinanza collegiale 14 luglio 2022
Ordinanza cautelare 21 dicembre 2022
Ordinanza presidenziale 10 giugno 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 11/12/2025, n. 22419 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 22419 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 22419/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07608/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7608 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Ilaria Placanica e Giorgio Condino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto in Roma, largo Messico n. 7.
contro
Ministero dell'Istruzione e Ufficio Scolastico Regionale Basilicata, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Ministero dell'Università e della Ricerca, non costituito in giudizio.
per l'annullamento
- dell'esito della prova scritta del “Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola secondaria di primo e secondo grado di cui al D.D. 21aprile 2020 n. 499 come modificato e integrato dal D.D. 5 gennaio 2022 n.23”, sostenuta da parte ricorrente in data 24 marzo 2022, turno pomeridiano, Prova OR22_A060_T4_ Regione BASILICATA, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante;
- ove già esistente, sebbene non pubblicato, dell''elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado, nella parte in cui non include il nominativo di parte ricorrente;
- del punteggio numerico, pari a 68, assegnato a parte ricorrente in esito alla prova scritta, in quanto viziato dalla presenza di quesiti erronei e/o fuorvianti;
- del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova scritta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 7, 23, 27, 42, redatti dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n.326 e dell''art. 3 del Decreto dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- del correttore e del foglio risposte;
- dei verbali/atti della Commissione, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova scritta e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento ai quesiti nn. 7, 23, 27, 42 del questionario di parte ricorrente, in quanto manifestamente erronei e/o fuorvianti;
- dei verbali di correzione, di estremi non conosciuti, della prova scritta di parte ricorrente;
- ove esistenti e per quanto di ragione, dei verbali di svolgimento e di correzione della prova scritta;
- dei quadri di riferimento redatti dalla Commissione nazionale di cui all''art. 7, comma 1, D.M. 9 novembre 2021, n. 326 e dell''art. 3 del Decreto Dipartimentale n. 23 del 05.01.2022;
- ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la lista dei candidati ammessi alla prova orale;
- ove occorra e per quanto di interesse, delle Istruzioni relative allo svolgimento della prova scritta, nella parte in cui possono interpretarsi quali lesive degli interessi di parte ricorrente;
- ove occorra e per quanto di interesse, del bando di concorso;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi di parte ricorrente;
nonché, per la condanna ex art. 30 c.p.a.
delle Amministrazioni intimate al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell''art. 30 c.p.a., mediante l''adozione di un provvedimento che disponga la rettifica del punteggio conseguito da parte ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua, ai fini dell''inclusione di parte ricorrente nell''elenco dei candidati ammessi a sostenere la prova orale, relativamente alla classe di concorso A060 - Tecnologia nella scuola secondaria di I grado
o, in subordine
per l''annullamento dell''intera procedura de qua.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Basilicata;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 24 ottobre 2025 il dott. NI De CO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il dott. -OMISSIS- ha impugnato gli atti indicati in epigrafe, chiedendone l’annullamento previa sospensione degli effetti.
Si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio Scolastico Regionale Basilicata.
Con ordinanza n. 7846/2022 questo Tribunale ha respinto l’istanza cautelare.
Con atto depositato in data 25 giugno 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse al ricorso.
All’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 24 ottobre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tenuto conto della dichiarazione appena menzionata con cui parte ricorrente ha manifestato il proprio sopravvenuto difetto di interesse al Collegio non resta che dichiarare l’improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, co. 1 lett.c), del c.p.a.
Le spese del giudizio in considerazione dell’esito della controversia e della rilevanza degli interessi fatti valere, possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SA ET, Presidente
NI De CO, Consigliere, Estensore
Antonietta Giudice, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI De CO | SA ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.